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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/12/2025, n. 3318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3318 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.n.12435/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
In persona del giudice dott. Luigi Gnassi all'esito della trattazione cartolare del 25 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al r.g.n.12435/2023, promossa da:
1. (061.636.958-10) nato in [...] il [...], in Controparte_1 proprio e, unitamente alla sig.ra (253.090-528-28) nata in Controparte_2 Brasile il 30.10.1974, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore:
2. (427.995.108-09) nata in [...] il [...]; Parte_1
3. ) nata in [...] il [...]; Controparte_3 C.F._1
4. ) nata in [...] il [...]; Controparte_4 C.F._2
5. ) nato in [...] il [...]; Controparte_5 C.F._3
6. (403.507.428-47) nato in [...] il [...]; Controparte_6
7. (403.507.418-75) nato in [...] il [...]; Controparte_7
8. (051.229.818-17) nata in [...] il [...]; CP_8
9. (025.650.020-76) nata in [...] il [...]; Controparte_9
10. (212.713.238-69), nato in [...] il [...], Parte_2 elettivamente domiciliati in VIA BAGLIONI 4, PERUGIA, presso lo studio legale, rappresentati e difesi dall'Avv. PIRISI SEBASTIANO ). C.F._4 RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex lege Controparte_10 Controparte_11 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Bologna;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Bologna;
INTERVENUTO
1 CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
“Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato civile competente, di procedere Controparte_10 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/10/2023 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...] (Doc. 1) ed emigrato in Brasile Persona_1 dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano (Doc. 2);
Con decreto in data 30 giugno 2025 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 25 novembre
2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati in data 10 febbraio 2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la Controparte_10 contumacia non essendosi costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Bologna che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione in data 8 luglio 2025.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue:
sposava (Doc.3) ma prima delle nozze nasceva in data Persona_1 Persona_2
16.07.1900 il figlio (Doc.5). In data 06.11.1935 si univa in Persona_3 Persona_3 matrimonio con (Doc.6) e dalla loro unione nascevano i Controparte_12 figli in data 17.11.1936 (Doc.7), in Controparte_1 Controparte_13 data 27.1.1939 (Doc.8) e in data 11.08.1945 (Doc.9). Parte_3 [...] si univa in matrimonio con , in data 09.07.1960 che Controparte_1 Parte_4 in seguito all'adozione di e Persona_4 Parte_5 diventava (Doc.10) da cui nascevano i figli Parte_6 [...]
21.01.1967 (Doc.11), odierno ricorrente, Persona_5 [...]
[...] 06.09.1968 che, a seguito dell'adozione della madre iniziò a chiamarsi Parte_7
(Doc.12), in Parte_8 Parte_9 data 18.2.1970, che, dopo l'adozione della madre passò a chiamarsi Controparte_5
(Doc.13), odierna ricorrente. si univa in
[...] Controparte_1 matrimonio con , (Doc.14) e nascevano le figlie Controparte_2 Controparte_3
in data 14.03.2004 (Doc.15), odierna ricorrente e
[...] Parte_1 in data 09.04.2008 (Doc.16), odierna ricorrente.
[...] Parte_8 in data 03.01.1991 si univa in matrimonio con
[...] CP_14
e passò a chiamarsi , sino alla
[...] Controparte_15 separazione del 18.4.1994, cui seguì il divorzio del 5.6.1996 (Doc.17) da cui nasceva in data
16.09.1992 (Doc18), odierna ricorrente che, in data 19.06.2019 Controparte_4 si univa in matrimonio con. e assunse il nome di Controparte_16
(Doc.19), odierna ricorrente. In data 12.04.1997 Controparte_4
si univa in matrimonio con Controparte_5 Controparte_17
(Doc.20) da cui nascevano i figli in data 03.08.1997
[...] Controparte_6
(Doc.21), odierno ricorrente e in data 09.11.2004 (Doc.22), Controparte_7 odierno ricorrente. In data 20.10.1962 si univa in Controparte_13
matrimonio con (Doc.23) da cui nasceva la figlia Controparte_18
in data 19.12.1963 (Doc.24), odierna ricorrente che, in data CP_8
06.12.1997 si univa in matrimonio con ivorziandi in Persona_6
data 08.03.2013 (Doc.25) da cui nasceva, in data 10.5.1999 la figlia
[...]
(Doc.26), odierna ricorrente. In data 08.07.1973 Controparte_9 [...]
si univa in matrimonio con Parte_3 Controparte_19
(Doc.27) da cui nascevano il figlio in
[...] Parte_2
data 13.08.1976 (Doc.28), odierno ricorrente, che si univa in matrimonio in data
07.04.20 con (Doc.29). Persona_7
L'INTERESSE AD AGIRE
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022).
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
3 Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale Controparte_10 ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di San Paolo (Doc.30) deducendo altresì il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile,
Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362,
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
NEL MERITO
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla Persona_1 cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio
4 che la trasmetteva ai figli Persona_3 Controparte_1 CP_13
e trasferiva la
[...] Parte_3 Controparte_1 cittadinanza ai figli , Persona_5 Parte_7
e .
[...] Controparte_5 Controparte_1 trasferiva la cittadinanza alle figlie e Controparte_3 Parte_1
trasferiva la cittadinanza alla
[...] Parte_8 figlia . Controparte_4 Controparte_5 trasferiva la cittadinanza ai figli e Controparte_6 CP_7
trasferiva la cittadinanza alla figlia
[...] Controparte_13 [...] che, a sua volta, la trasferiva alla figlia mentre CP_8 Controparte_9 rasferiva la cittadinanza al figlio . Parte_3 Parte_2
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);+
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
5 Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_1
Ciò, senza che si siano verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale. Non è quindi necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
SULLE SPESE DI LITE
Vista la complessità della materia e la continua evoluzione giurisprudenziale, vi sono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_10
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
1. nato in [...] il [...]; Controparte_1
2. nata in [...] il [...]; Parte_1
3. nata in [...] il [...]; Controparte_3
4. nata in [...] il [...]; Controparte_4
5. nato in [...] il [...]; Controparte_5
6. nato in [...] il [...]; Controparte_6
7. nato in [...] il [...]; Controparte_7
8. nata in [...] il [...]; CP_8
9. nata in [...] il [...]; Controparte_9
10. nato in [...] il [...], Parte_2 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_10 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Bologna in data 01/12/2025.
Il Giudice
Dott. Luigi Gnassi
6
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
In persona del giudice dott. Luigi Gnassi all'esito della trattazione cartolare del 25 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al r.g.n.12435/2023, promossa da:
1. (061.636.958-10) nato in [...] il [...], in Controparte_1 proprio e, unitamente alla sig.ra (253.090-528-28) nata in Controparte_2 Brasile il 30.10.1974, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore:
2. (427.995.108-09) nata in [...] il [...]; Parte_1
3. ) nata in [...] il [...]; Controparte_3 C.F._1
4. ) nata in [...] il [...]; Controparte_4 C.F._2
5. ) nato in [...] il [...]; Controparte_5 C.F._3
6. (403.507.428-47) nato in [...] il [...]; Controparte_6
7. (403.507.418-75) nato in [...] il [...]; Controparte_7
8. (051.229.818-17) nata in [...] il [...]; CP_8
9. (025.650.020-76) nata in [...] il [...]; Controparte_9
10. (212.713.238-69), nato in [...] il [...], Parte_2 elettivamente domiciliati in VIA BAGLIONI 4, PERUGIA, presso lo studio legale, rappresentati e difesi dall'Avv. PIRISI SEBASTIANO ). C.F._4 RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex lege Controparte_10 Controparte_11 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Bologna;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Bologna;
INTERVENUTO
1 CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
“Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato civile competente, di procedere Controparte_10 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/10/2023 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...] (Doc. 1) ed emigrato in Brasile Persona_1 dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano (Doc. 2);
Con decreto in data 30 giugno 2025 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 25 novembre
2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati in data 10 febbraio 2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la Controparte_10 contumacia non essendosi costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Bologna che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione in data 8 luglio 2025.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue:
sposava (Doc.3) ma prima delle nozze nasceva in data Persona_1 Persona_2
16.07.1900 il figlio (Doc.5). In data 06.11.1935 si univa in Persona_3 Persona_3 matrimonio con (Doc.6) e dalla loro unione nascevano i Controparte_12 figli in data 17.11.1936 (Doc.7), in Controparte_1 Controparte_13 data 27.1.1939 (Doc.8) e in data 11.08.1945 (Doc.9). Parte_3 [...] si univa in matrimonio con , in data 09.07.1960 che Controparte_1 Parte_4 in seguito all'adozione di e Persona_4 Parte_5 diventava (Doc.10) da cui nascevano i figli Parte_6 [...]
21.01.1967 (Doc.11), odierno ricorrente, Persona_5 [...]
[...] 06.09.1968 che, a seguito dell'adozione della madre iniziò a chiamarsi Parte_7
(Doc.12), in Parte_8 Parte_9 data 18.2.1970, che, dopo l'adozione della madre passò a chiamarsi Controparte_5
(Doc.13), odierna ricorrente. si univa in
[...] Controparte_1 matrimonio con , (Doc.14) e nascevano le figlie Controparte_2 Controparte_3
in data 14.03.2004 (Doc.15), odierna ricorrente e
[...] Parte_1 in data 09.04.2008 (Doc.16), odierna ricorrente.
[...] Parte_8 in data 03.01.1991 si univa in matrimonio con
[...] CP_14
e passò a chiamarsi , sino alla
[...] Controparte_15 separazione del 18.4.1994, cui seguì il divorzio del 5.6.1996 (Doc.17) da cui nasceva in data
16.09.1992 (Doc18), odierna ricorrente che, in data 19.06.2019 Controparte_4 si univa in matrimonio con. e assunse il nome di Controparte_16
(Doc.19), odierna ricorrente. In data 12.04.1997 Controparte_4
si univa in matrimonio con Controparte_5 Controparte_17
(Doc.20) da cui nascevano i figli in data 03.08.1997
[...] Controparte_6
(Doc.21), odierno ricorrente e in data 09.11.2004 (Doc.22), Controparte_7 odierno ricorrente. In data 20.10.1962 si univa in Controparte_13
matrimonio con (Doc.23) da cui nasceva la figlia Controparte_18
in data 19.12.1963 (Doc.24), odierna ricorrente che, in data CP_8
06.12.1997 si univa in matrimonio con ivorziandi in Persona_6
data 08.03.2013 (Doc.25) da cui nasceva, in data 10.5.1999 la figlia
[...]
(Doc.26), odierna ricorrente. In data 08.07.1973 Controparte_9 [...]
si univa in matrimonio con Parte_3 Controparte_19
(Doc.27) da cui nascevano il figlio in
[...] Parte_2
data 13.08.1976 (Doc.28), odierno ricorrente, che si univa in matrimonio in data
07.04.20 con (Doc.29). Persona_7
L'INTERESSE AD AGIRE
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022).
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
3 Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale Controparte_10 ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di San Paolo (Doc.30) deducendo altresì il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile,
Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362,
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
NEL MERITO
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla Persona_1 cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio
4 che la trasmetteva ai figli Persona_3 Controparte_1 CP_13
e trasferiva la
[...] Parte_3 Controparte_1 cittadinanza ai figli , Persona_5 Parte_7
e .
[...] Controparte_5 Controparte_1 trasferiva la cittadinanza alle figlie e Controparte_3 Parte_1
trasferiva la cittadinanza alla
[...] Parte_8 figlia . Controparte_4 Controparte_5 trasferiva la cittadinanza ai figli e Controparte_6 CP_7
trasferiva la cittadinanza alla figlia
[...] Controparte_13 [...] che, a sua volta, la trasferiva alla figlia mentre CP_8 Controparte_9 rasferiva la cittadinanza al figlio . Parte_3 Parte_2
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);+
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
5 Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_1
Ciò, senza che si siano verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale. Non è quindi necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
SULLE SPESE DI LITE
Vista la complessità della materia e la continua evoluzione giurisprudenziale, vi sono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_10
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
1. nato in [...] il [...]; Controparte_1
2. nata in [...] il [...]; Parte_1
3. nata in [...] il [...]; Controparte_3
4. nata in [...] il [...]; Controparte_4
5. nato in [...] il [...]; Controparte_5
6. nato in [...] il [...]; Controparte_6
7. nato in [...] il [...]; Controparte_7
8. nata in [...] il [...]; CP_8
9. nata in [...] il [...]; Controparte_9
10. nato in [...] il [...], Parte_2 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_10 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Bologna in data 01/12/2025.
Il Giudice
Dott. Luigi Gnassi
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