Sentenza breve 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 22/01/2026, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00136/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00021/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 21 del 2026, proposto da UN DA, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio UN, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castelnuovo Cilento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Leoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
BI MA e LE RO, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Botti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- previa sospensione:
1) del permesso di costruire n. 17 del 19/11/2025, rilasciato dal Comune di Castelnuovo Cilento in variante al permesso n. 29 del 12/10/2023, per l’abbattimento e la ricostruzione di un vecchio fabbricato di proprietà di MA BI e RO LE, identificato al fol. 12, particella 418 sub 7, particella 390 sub 3 e particella 1175 sub 1 del mappale di Castelnuovo Cilento, in aderenza al fabbricato della ricorrente;
2) del permesso di costruire in sanatoria n. 16 del 12/11/2025 per la sanatoria delle opere difformi realizzate da MA BI e RO LE rispetto al permesso di costruire n. 1 del 12/03/2025, rilasciato dal Comune di Castelnuovo Cilento a MA BI RO LE in variante al permesso di costruire n. 29;
3) del permesso di costruire in variante n. 1 del 12/03/2025, rilasciato dal Comune di Castelnuovo Cilento a MA BI RO LE sostituito dal permesso di variante n. 17 del 19/11/2025;
4) del permesso di costruire n. 29 del 12/10/2023, rilasciato dal Comune di Castelnuovo Cilento a MA BI e RO LE, per l’abbattimento e la ricostruzione di un vecchio fabbricato identificato al fol. 12, particella 418 sub 7, particella 390 sub 3 e particella 1175 sub 1 del mappale di Castelnuovo Cilento – per quanto di ragione - e conosciuto in data 29/10/2025;
5) dell’ordinanza di sospensione dei lavori n. 01 del 17/09/2025, per quanto di ragione;
6) nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di BI MA e di LE RO nonché del Comune di Castelnuovo Cilento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 il dott. HE Di RT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente, premesso di essere proprietaria di un immobile per civile abitazione sito nel comune di Castelnuovo Cilento, alla via Arbosto, della frazione Velina, ha allegato e dedotto che: in adiacenza al fabbricato di sua proprietà, insiste il fabbricato di proprietà degli odierni controinteressati MA e RO; il comune di Castelnuovo Cilento, in data 19.12.2023, ha rilasciato ai controinteressati il permesso di costruire n. 29 del 12/10/2023 per l’abbattimento e la ricostruzione in aderenza con medesimo perimetro e sagoma e con ampliamento in altezza del 35% della volumetria esistente del vecchio fabbricato di loro proprietà, identificato al fol. 12, particella 418 sub 7, particella 390 sub 3 e particella 1175 sub 1 del mappale di Castelnuovo Cilento; detto permesso di costruire ha previsto la realizzazione sul lato posteriore del fabbricato di un balcone in aggetto ad una distanza di 1,5 metri dall’affaccio laterale del terrazzo di sua proprietà; il fabbricato da ricostruire rispettava il perimetro e la sagoma del fabbricato originario; l’incremento volumetrico è stato programmato in altezza, mediante la realizzazione di un nuovo piano entro il limite di incremento volumetrico del 35% dell’esistente, giusta legge regionale n. 19/09; visti gli intrapresi lavori di ricostruzione in aderenza al suo fabbricato – ha esercitato immediatamente presso il comune di Castelnuovo Cilento il diritto di accesso agli atti che le è stato concesso rispettivamente in data 29.10.2025 e 19.12.2025; dalla visione ed accesso agli atti, è emerso che: - Il Comune di Castelnuovo Cilento con il primo permesso di costruire n. 29 del 12/10/2023 ha autorizzato i resistenti MA BI e RO LE ad abbattere l’originario immobile ed a ricostruirlo in aderenza a quello di sua proprietà; detto progetto ha previsto la demolizione e la ricostruzione con medesimo perimetro e sagoma del vecchio fabbricato da abbattere; l'incremento volumetrico del 35%, accordato dal comune, è stato autorizzato in altezza e ciò mediante la realizzazione di un ulteriore piano; sul lato posteriore (lato est) dell’edificio di sua proprietà era prevista la realizzazione di un balcone in aggetto rispetto all’originario perimetro dell’immobile e ciò ad una distanza di 1,50 mt dall’affaccio laterale del suo terrazzo; dalla ricostruzione fotografica dello stato di fatto ante operam e dalla rappresentazione progettuale inerente al progetto di abbattimento e ricostruzione autorizzato nel titolo edilizio 29 del 12/10/2023, si evince che tra l’affaccio laterale del suo terrazzo e quello del realizzando balcone era prevista una distanza di 1,50 mt, in linea con quanto disposto in materia dal codice civile e dallo stesso regolamento comunale; in data 12.03.2025 il Comune di Castelnuovo Cilento – in corso d’opera – ha approvato una variante al progetto originario, con la quale ha autorizzato le modifiche della sagoma e del perimetro del realizzando fabbricato; tali modifiche hanno previsto la realizzazione sul lato posteriore dell’edificio (lato est) di un terrazzo sorretto da pilastri in cemento in luogo dell’originario balcone in aggetto; tale terrazzo è stato progettato in aderenza con l’affaccio laterale del suo terrazzo, senza rispettare alcuna distanza di legge; tale variante ha previsto anche la modifica del sottotetto e la realizzazione di un garage interrato, con evidente ampliamento volumetrico e di superficie; in data 12.11.2025 il Comune di Castelnuovo Cilento – dopo aver irrogato ai predetti controinteressati la sospensione dei lavori, giusta ordinanza n. 1 del 17/09/2025 – ha rilasciato permesso di costruire in sanatoria n. 16 del 12.11.2025, con il quale ha sanato i lavori in corso di esecuzione consistenti in “realizzazione, sul lato est dell’immobile, di struttura verticale portante costituita da pilastri in c.a, non riportati e/o individuati nella tav. 5/A acclusa al PDC n° 01/2025; maggiore superficie del terrazzo lato est dell’immobile”; in data 19.11.2025 il Comune di Castelnuovo Cilento – a superamento ed integrazione del permesso di sanatoria n. 16/25 e della variante n. 1/25 – ha rilasciato l’autorizzazione in variante n. 17, con la quale ha autorizzato la realizzazione del terrazzo in aderenza al terrazzo della ricorrente con una superficie maggiore rispetto a quella autorizzata con la prima variante n. 1/25 e ciò in aperta violazione delle distanze di legge.
Tanto premesso in fatto, la ricorrente ha impugnato i titoli edilizi in epigrafe indicati, facendo valere una serie di vizi di illegittimità e di eccesso di potere.
Il Comune resistente si è costituito in resistenza.
Si sono, altresì, costituiti i controinteressati.
Nell’udienza camerale del 21 gennaio 2026, udite le parti presenti come da verbale in atti e dato loro avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso può essere deciso con l’odierna sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., stante la sua manifesta irricevibilità nonché infondatezza.
In via preliminare, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile stante la sua tardività, non avendo la parte ricorrente proposto impugnazione avverso l’originario p.d.c. n. 29 del 12.10.2023.
Al riguardo. la giurisprudenza ha affermato che, in caso di inoppugnabilità della concessione edilizia originaria, non è autonomamente impugnabile la concessione in variante, con la quale si autorizzano variazioni non essenziali del progetto, in quanto tali sopravvenienze provvedimentali, non determinano modificazioni idonee a considerare il manufatto sostanzialmente diverso da quello già assentito (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 10/02/2014 n. 615; sez. V, 27/04/2006 n. 2363).
Pertanto, nel caso di omessa impugnazione della concessione originaria, il titolo edilizio in variante è autonomamente impugnabile solo se apporta un pregiudizio autonomo e diverso rispetto a quello imputato a quest'ultima (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 10/06/2013 n. 3184).
Del resto, come condivisibilmente rilevato dai controinteressati, con la missiva datata 9.9.2025, la ricorrente ha, per il tramite del difensore di fiducia, espressamente diffidato i controinteressati a cessare ogni e qualsiasi attività edilizia ed a ripristinare lo status quo ante dei luoghi previa rimozione delle opere realizzate.
Risulta, dunque, per tabulas, che, già a partire da tale data, la ricorrente avesse piena contezza che l’immobile in costruzione poteva violare le distanze da luci e vedute, tant’è che poi, con successiva istanza di accesso agli atti del 16.9.2025, ha chiesto anche di accedere ai titoli abilitativi edilizi rilasciati.
Solo per completezza e venendo al merito, va detto che il ricorso si palesa anche infondato.
Invero, con unico motivo di doglianza, l’istante ha eccepito che i permessi di costruire n. 17 del 19.11.2025, n. 16 del 12.11.2025 e n. 1 del 12.3.2025 (che hanno apportato modifiche all’originario p.d.c. n. 29 del 12.10.2023) sarebbero illegittimi perché lesivi dei suoi diritti sulle distanze legali.
Ciò in quanto con dette autorizzazioni sarebbe stata autorizzata la realizzazione e l’ampliamento di un terrazzo sorretto da pilastri in cemento armato in aderenza con il terrazzo della ricorrente, in aperta violazione dall’artt. 905 e 907 del c.c..
Ebbene, le doglianze lamentate non si rivelano meritevoli di positivo apprezzamento da parte del Collegio.
Invero, le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di accertare che il fabbricato entro il quale è ubicato l’appartamento della ricorrente ed il fabbricato di proprietà dei controinteressati erano parte di un unico lotto di terreno e che, in forza dell’atto pubblico di vendita del 15.12.2003, l’originario proprietario vendette la parte di terreno ove era già in costruzione il fabbricato assentito col p.d.c. n. 32 del 7.7.2003, mantenendo espressamente la proprietà dell’altra parte di terreno su cui insisteva il vetusto fabbricato oggi divenuto di proprietà dei controinteressati.
Ebbene, proprio nel sopra richiamato atto pubblico di vendita del 15.12.2003 (pagg. 16 e 17), è stata espressamente pattuita e prevista la reciproca deroga al rispetto delle distanze legali.
Dunque, all’esito dell’attività di ermeneutica, volta ad indagare la reale volontà delle parti e svolta alla stregua dei canoni legali di interpretazione, il Collegio ritiene non si configuri, nella specie, alcuna violazione delle distanze legali fra vedute, posto che, forza del sopra richiamato atto pubblico, l’originario proprietario di tutto il terreno aveva già espressamente previsto la reciproca deroga delle distanze legali tra i dividendi fondi.
Invece, la possibilità di costruire sia in aderenza che al confine è stabilita dalle n.t.a. al vigente P.R.G. di Castelnuovo Cilento.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Le peculiarità della fattispecie conducono, in ogni caso, a disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile nonché infondato nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
HE Di RT, Primo Referendario, Estensore
UR Zoppo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| HE Di RT | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO