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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 23/12/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1303/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati:
Dott.ssa MARISELLA GATTI Presidente
Dott.ssa MADDALENA GHISOLFI Giudice relatore
Dott.ssa GIORGIA DEMALDE' Giudice Onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1303/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Michela Cucchetti, elettivamente domiciliata in Piacenza, vicolo Edilizia n. 13, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI PIACENZA; CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente conclude come da ricorso ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Piacenza conclude come da atto depositato in data 23.12.2025, rinunciando ai termini per il deposito di memorie conclusive.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso ex art. 1 della Legge n. 164/1982 e art. 31 del d.lgs. n. 150/2011, depositato in data
15.07.2025, , nata a [...] in data [...], residente in Parte_1
Piacenza, via San Tommaso n. 7, agiva in giudizio esponendo la grave situazione di pregiudizio morale ed esistenziale nella quale versava a seguito della discrasia tra la propria identità biologica di sesso femminile e la propria, vera, essenza di sesso maschile. Chiedeva, pertanto, l'autorizzazione giudiziale alla rettificazione di sesso, dei documenti e dei dati anagrafici.
A sostegno della domanda, parte ricorrente deduceva: di aver preso coscienza della propria identità maschile a partire dalla pubertà, in contrasto con la conformazione fisica e i tratti corporei femminili, ciò che le determinava un profondo disagio interiore, la esponeva ad episodi di bullismo e le rendeva necessario richiedere un supporto psicologico, avendo anche manifestato i sintomi di una depressione che la portava a idee suicide;
che, già da anni, dopo essersi trasferita in un altro paese, ossia l'Inghilterra, si comportava in maniera serena e stabile al maschile ed era da tutti conosciuta con il prenome di;
che, in sedi non istituzionali, il resto della società rispettava già il suo “sentire”, Per_1 rivolgendole aggettivi e sostantivi del genere maschile;
che intraprendeva il percorso medico e psicologico a Londra nel 2019; di sottoporsi a sedute di psicoterapia con il dottor;
che Per_2 riceveva la diagnosi di disforia di genere dal dottor in data 27.10.2019, il quale la Persona_3 riteneva rientrare nei criteri diagnostici ICD 10 per F64.0, transessualismo da donna a uomo, ed in quelli per l'idoneità per la WPATH e per il RCPsych (CR181); che, in data 05.10.2020, si sottoponeva a mastectomia destra e sinistra (mastectomia transgender); che, in data 02.08.2022, si sottoponeva a visita medica per la valutazione della terapia ormonale mascolinizzante presso “The London
Transgender Clinic”, durante la quale decideva di non preservare la fertilità e consentiva il trattamento ormonale;
che, in data 22.02.2023, si sopponeva ad ulteriore visita testosteronica che dava esiti ottimali e il medico evidenziava come il paziente fosse contento dei cambiamenti mascolini che la terapia aveva portato.
1.2) All'udienza di comparizione del 09.12.2025, il G.I. acquisiva le dichiarazioni della parte ricorrente. All'esito, ritenendo la causa sufficientemente istruita, mandava gli atti al PM perché rassegnasse le proprie conclusioni, riservandosi, all'esito, di riferire al Collegio in Camera di Consiglio per la decisione.
2) Ciò premesso, la domanda proposta da appare oggettivamente fondata e, in Parte_1 conformità alle conclusioni dello stesso Pubblico Ministero, parte necessaria, non può che trovare accoglimento, anche alla luce della documentazione specialistica depositata, relativa al percorso medico e psicologico intrapreso da parte ricorrente presso il dottor psicologo specialista Persona_4
pagina 2 di 4 in identità di genere, presso il dott. psichiatra, e presso “The London Transgender Persona_3
Clinic”, dove è seguita per quanto riguarda la terapia ormonale mascolinizzante.
Al riguardo, come affermato dalla recente giurisprudenza: “Le caratteristiche del percorso individuale rivolto a comporre un carattere distintivo costitutivo dell'identità personale è una scelta personale tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari (estetico – somatici ed ormonali). Il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso deve essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose, volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta” (Tribunale di Bologna,
03.08.2017).
Occorre, dunque, evidenziare come l'istruttoria svolta consenta di ritenere compiuto tale accertamento: dalle relazioni psicologiche e psichiatriche in atti è emerso con chiarezza che il ricorrente vive uno stato di grave disforia di genere, in quanto ha una personalità tipicamente maschile, sesso al quale si sente di appartenere fin dalla tenera età, tanto che l'aver finalmente compreso e accolto la natura di persona transgender ha contribuito a ridurre il malessere e l'insicurezza che l'aveva accompagnato da sempre;
è risultato, quindi, che, per il ricorrente, la scelta di proseguire il percorso di reattribuzione dell'identità anagrafica e di genere sia non solo ragionevole, ma anche foriera di stabilizzazione e di miglioramento esistenziale. Dalla documentazione agli atti risulta, inoltre, che il ricorrente ha intrapreso una terapia ormonale mascolinizzante, oltre aver subito una mastectomia trasgender, allo scopo, appunto, di adeguare le caratteristiche sessuali secondarie della persona alla sua identità e al suo ruolo di genere e che il percorso di transizione intrapreso si trovi in uno stadio già sufficientemente avanzato.
Pertanto, alla luce del percorso psicologico e psichiatrico seguito dal ricorrente, dalla intrapresa terapia ormonale e dall'intervento chirurgico eseguito, emerge incontrovertibilmente il livello di consapevolezza dallo stesso da sempre avuto sulla sua identità di genere, ossia del genere maschile ad esso attribuito a livello sociale.
Inoltre, all'udienza del 09.12.2025, lo stesso ricorrente ha confermato tali circostanze, affermando con decisione la volontà di proseguire il percorso intrapreso.
In diritto, possono richiamarsi i condivisibili orientamenti della giurisprudenza, secondo cui:
“l'interpretazione costituzionalmente conforme della legge n. 164/1982 consente di escludere che la rettificazione di attribuzione di sesso sia condizionata dal requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione. E tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un pagina 3 di 4 accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere” (Corte Costituzionale, sent. n. 180/2017). Inoltre, “per ottenere la rettificazione degli atti di stato civile in conformità con la vera identità sessuale dell'interessato, non occorre più che sia attuato un prioritario intervento medico-chirurgico e/o psicologico che modifichi i caratteri sessuali primari: la mancata operazione preventiva non può, infatti, essere, di per sé, ragione sufficiente ad escludere il cambio di sesso nei documenti anagrafici, essendo sufficiente, a tal uopo, dimostrare, attraverso i trattamenti medico-chirurgici e/o piscologici subiti, la necessità e la radicalità della scelta intrapresa e proseguita dall'interessato” (Corte di
Cassazione, sent. n. 15138/2015; Trib. Catania, sent. n. 5662/2016; Trib. Bologna, n. 2176/2017).
Pertanto, constando detti presupposti e condizioni, la domanda è meritevole di accoglimento.
Vi è, quindi, da ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castel San Giovanni (luogo di nascita del ricorrente) e di Piacenza di rettificare i dati anagrafici di mediante rettifica Parte_1 del sesso anagrafico da “femminile” a “maschile” e il cambio di nome da a Parte_1 [...]
”. Per_5
3) La particolare natura del procedimento e l'impossibilità di configurare una soccombenza impongono la declaratoria di irripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castel San Giovanni (luogo di nascita del ricorrente) e di Piacenza di procedere, con efficacia immediata, alla rettificazione dei dati anagrafici di mediante rettifica del sesso anagrafico da “femminile” a “maschile” ed il cambio di Parte_1 nome da a “ ; Parte_1 Persona_5
3) dichiara irripetibili le spese processuali.
Piacenza, 23.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Dott.ssa Marisella Gatti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati:
Dott.ssa MARISELLA GATTI Presidente
Dott.ssa MADDALENA GHISOLFI Giudice relatore
Dott.ssa GIORGIA DEMALDE' Giudice Onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1303/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Michela Cucchetti, elettivamente domiciliata in Piacenza, vicolo Edilizia n. 13, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI PIACENZA; CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente conclude come da ricorso ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Piacenza conclude come da atto depositato in data 23.12.2025, rinunciando ai termini per il deposito di memorie conclusive.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso ex art. 1 della Legge n. 164/1982 e art. 31 del d.lgs. n. 150/2011, depositato in data
15.07.2025, , nata a [...] in data [...], residente in Parte_1
Piacenza, via San Tommaso n. 7, agiva in giudizio esponendo la grave situazione di pregiudizio morale ed esistenziale nella quale versava a seguito della discrasia tra la propria identità biologica di sesso femminile e la propria, vera, essenza di sesso maschile. Chiedeva, pertanto, l'autorizzazione giudiziale alla rettificazione di sesso, dei documenti e dei dati anagrafici.
A sostegno della domanda, parte ricorrente deduceva: di aver preso coscienza della propria identità maschile a partire dalla pubertà, in contrasto con la conformazione fisica e i tratti corporei femminili, ciò che le determinava un profondo disagio interiore, la esponeva ad episodi di bullismo e le rendeva necessario richiedere un supporto psicologico, avendo anche manifestato i sintomi di una depressione che la portava a idee suicide;
che, già da anni, dopo essersi trasferita in un altro paese, ossia l'Inghilterra, si comportava in maniera serena e stabile al maschile ed era da tutti conosciuta con il prenome di;
che, in sedi non istituzionali, il resto della società rispettava già il suo “sentire”, Per_1 rivolgendole aggettivi e sostantivi del genere maschile;
che intraprendeva il percorso medico e psicologico a Londra nel 2019; di sottoporsi a sedute di psicoterapia con il dottor;
che Per_2 riceveva la diagnosi di disforia di genere dal dottor in data 27.10.2019, il quale la Persona_3 riteneva rientrare nei criteri diagnostici ICD 10 per F64.0, transessualismo da donna a uomo, ed in quelli per l'idoneità per la WPATH e per il RCPsych (CR181); che, in data 05.10.2020, si sottoponeva a mastectomia destra e sinistra (mastectomia transgender); che, in data 02.08.2022, si sottoponeva a visita medica per la valutazione della terapia ormonale mascolinizzante presso “The London
Transgender Clinic”, durante la quale decideva di non preservare la fertilità e consentiva il trattamento ormonale;
che, in data 22.02.2023, si sopponeva ad ulteriore visita testosteronica che dava esiti ottimali e il medico evidenziava come il paziente fosse contento dei cambiamenti mascolini che la terapia aveva portato.
1.2) All'udienza di comparizione del 09.12.2025, il G.I. acquisiva le dichiarazioni della parte ricorrente. All'esito, ritenendo la causa sufficientemente istruita, mandava gli atti al PM perché rassegnasse le proprie conclusioni, riservandosi, all'esito, di riferire al Collegio in Camera di Consiglio per la decisione.
2) Ciò premesso, la domanda proposta da appare oggettivamente fondata e, in Parte_1 conformità alle conclusioni dello stesso Pubblico Ministero, parte necessaria, non può che trovare accoglimento, anche alla luce della documentazione specialistica depositata, relativa al percorso medico e psicologico intrapreso da parte ricorrente presso il dottor psicologo specialista Persona_4
pagina 2 di 4 in identità di genere, presso il dott. psichiatra, e presso “The London Transgender Persona_3
Clinic”, dove è seguita per quanto riguarda la terapia ormonale mascolinizzante.
Al riguardo, come affermato dalla recente giurisprudenza: “Le caratteristiche del percorso individuale rivolto a comporre un carattere distintivo costitutivo dell'identità personale è una scelta personale tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari (estetico – somatici ed ormonali). Il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso deve essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose, volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta” (Tribunale di Bologna,
03.08.2017).
Occorre, dunque, evidenziare come l'istruttoria svolta consenta di ritenere compiuto tale accertamento: dalle relazioni psicologiche e psichiatriche in atti è emerso con chiarezza che il ricorrente vive uno stato di grave disforia di genere, in quanto ha una personalità tipicamente maschile, sesso al quale si sente di appartenere fin dalla tenera età, tanto che l'aver finalmente compreso e accolto la natura di persona transgender ha contribuito a ridurre il malessere e l'insicurezza che l'aveva accompagnato da sempre;
è risultato, quindi, che, per il ricorrente, la scelta di proseguire il percorso di reattribuzione dell'identità anagrafica e di genere sia non solo ragionevole, ma anche foriera di stabilizzazione e di miglioramento esistenziale. Dalla documentazione agli atti risulta, inoltre, che il ricorrente ha intrapreso una terapia ormonale mascolinizzante, oltre aver subito una mastectomia trasgender, allo scopo, appunto, di adeguare le caratteristiche sessuali secondarie della persona alla sua identità e al suo ruolo di genere e che il percorso di transizione intrapreso si trovi in uno stadio già sufficientemente avanzato.
Pertanto, alla luce del percorso psicologico e psichiatrico seguito dal ricorrente, dalla intrapresa terapia ormonale e dall'intervento chirurgico eseguito, emerge incontrovertibilmente il livello di consapevolezza dallo stesso da sempre avuto sulla sua identità di genere, ossia del genere maschile ad esso attribuito a livello sociale.
Inoltre, all'udienza del 09.12.2025, lo stesso ricorrente ha confermato tali circostanze, affermando con decisione la volontà di proseguire il percorso intrapreso.
In diritto, possono richiamarsi i condivisibili orientamenti della giurisprudenza, secondo cui:
“l'interpretazione costituzionalmente conforme della legge n. 164/1982 consente di escludere che la rettificazione di attribuzione di sesso sia condizionata dal requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione. E tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un pagina 3 di 4 accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere” (Corte Costituzionale, sent. n. 180/2017). Inoltre, “per ottenere la rettificazione degli atti di stato civile in conformità con la vera identità sessuale dell'interessato, non occorre più che sia attuato un prioritario intervento medico-chirurgico e/o psicologico che modifichi i caratteri sessuali primari: la mancata operazione preventiva non può, infatti, essere, di per sé, ragione sufficiente ad escludere il cambio di sesso nei documenti anagrafici, essendo sufficiente, a tal uopo, dimostrare, attraverso i trattamenti medico-chirurgici e/o piscologici subiti, la necessità e la radicalità della scelta intrapresa e proseguita dall'interessato” (Corte di
Cassazione, sent. n. 15138/2015; Trib. Catania, sent. n. 5662/2016; Trib. Bologna, n. 2176/2017).
Pertanto, constando detti presupposti e condizioni, la domanda è meritevole di accoglimento.
Vi è, quindi, da ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castel San Giovanni (luogo di nascita del ricorrente) e di Piacenza di rettificare i dati anagrafici di mediante rettifica Parte_1 del sesso anagrafico da “femminile” a “maschile” e il cambio di nome da a Parte_1 [...]
”. Per_5
3) La particolare natura del procedimento e l'impossibilità di configurare una soccombenza impongono la declaratoria di irripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castel San Giovanni (luogo di nascita del ricorrente) e di Piacenza di procedere, con efficacia immediata, alla rettificazione dei dati anagrafici di mediante rettifica del sesso anagrafico da “femminile” a “maschile” ed il cambio di Parte_1 nome da a “ ; Parte_1 Persona_5
3) dichiara irripetibili le spese processuali.
Piacenza, 23.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Dott.ssa Marisella Gatti
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