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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 05/05/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1957 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
In persona del Giudice, dott. Elisa Trotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1957 /2022 promossa
DA
(CF ) residente in [...] C.F._1
Roma n. 24 rappresentata e difesa dall'avv. Federico Maccone,
e dall'avv. Laura Battezzato, Email_1
, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_2
Vercelli, Corso Italia 54
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
DO. , nato a [...] il [...], C.F. , con CP_1 C.F._2 studio in Casale Monferrato, Via Guazzo, 6 e la associazione professionale denominata “
[...]
”, Controparte_2
C.F. , con sede in Casale Monferrato, Via Guazzo, 6, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante , rappresentati, difesi ed assistiti dall'Avv. Daniela Borré del Controparte_2
Foro di Novara, C.F. , telefono 0321.39.88.66 – fax 0321.18.16.725, pec C.F._3
, presso la quale sono elettivamente domiciliati in Novara, alla Via Email_3
Magnani Ricotti, 7 e 7/a
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: parte attrice: come da foglio di precisazione conclusioni depositato telematicamente il 10/1/2025; parte convenuta: come da foglio di precisazione conclusioni depositato telematicamente il 13/1/2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con decreto ingiuntivo n. 548/2022 il Tribunale di Vercelli, su istanza del DO. e della CP_1 associazione professionale denominata Controparte_2
”, in persona del legale rappresentante
[...] Controparte_2
ha ingiunto a il pagamento di euro 59.726,60, oltre interessi e spese, a saldo
[...] Parte_1 della proposta di parcella n. 83/1 del 2.2.2022 riguardante attività di “Consulenze ed assistenza contrattuale e fiscale relativa alla successione sig. e sistemazione tra eredi aventi per Persona_1
oggetto la seguente massa ereditaria: - Società "Immobiliare Vallario S.S."; - Società
"Autoimmobiliare Snc"; - Società "Torino S.S."; - Società "Immobiliare Carla S.S."; - Alloggio Via
Savio in Casale Monferrato;
- Conto corrente acceso presso Banca dello Stato del Canton Ticino
(Chiasso); - Donazione quote soc. Repetti SR (20% della quota donata da al figlio Persona_1
). Valore totale della massa ereditaria: 6.667.895,00€”, attività asseritamente svolta, in quota CP_2
parte, a favore di Parte_1
Ha proposto opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, sostenendo di Parte_1
non aver mai conferito alcun incarico in ordine alla successione del padre e alla sistemazione tra eredi della massa ereditaria, aggiungendo che la parte creditrice non aveva mai inviato preventivo di spesa ed eccependo comunque l'assenza di prova dell'esecuzione delle prestazioni, oltre alla natura ingiustificata della quantificazione operata dal professionista.
Si è costituito in giudizio il DO. e la CP_1 [...]
, chiedendo il Controparte_3 rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c, riassegnata la causa alla dott.ssa quale giudice Per_2
competente per tabella e poi ancora alla dott.ssa in seguito a variazione tabellare Per_3
18/9/2024, è stata espletata la prova orale.
In seguita ad astensione da parte della dott.ssa il giudizio è stato riassegnato al giudice Per_3
scrivente.
All'udienza 14/1/2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
In diritto, l'opposizione a parzialmente fondata con le precisazioni che seguono.
Parte opponente asserisce di non aver mai conferito incarico al dott. , così come allo CP_1 [...]
di cui egli è componente in associazione professionale, in relazione alla sistemazione CP_2
tra eredi della massa ereditaria creatasi per effetto del decesso del padre, avvenuto il Persona_1
22/3/2020 a Casale Monferrato.
L'affermazione risulta però smentita documentalmente, oltre che dal risultato della prova orale.
Va precisato che è ammesso dalla stessa parte opponente che tra quest'ultima (e in generale la sua famiglia di provenienza) e lo Studio Commercialisti vi fosse da anni un rapporto contrattuale. In
2 particolare, a pag. 4 dell'atto di citazione, si afferma che Nel contesto della successione del padre, la
Signora maturava la decisione di affidare l'attività di consulenza fiscale e le relative pratiche Pt_1 aperte presso lo concernenti la sua posizione personale e quelle delle società Carla CP_2
s.s. e Imm. Vallario s.s. al DOor BI AR di Casale Monferrato – commercialista al quale la signora si era dovuta peraltro rivolgere per consulenze concernenti varie ipotesi di Pt_1 sistemazione del patrimonio caduto in successione ma non solo ed il relativo impatto fiscale1 -.
Poiché tali attività e pratiche erano state fino a quel momento affidate al e gestite dal DOor
[...]
la Signora comunicava tale decisione al detto professionista. Controparte_4 Pt_1
Parte opponente afferma dunque che, pendente il rapporto contrattuale di consulenza in essere con il dott. , e la sua Associazione Professionale, ad un certo punto (maggio 2021, vedi conclusionale, CP_1 pag. 2) decideva di interrompere tale rapporto per affidare la consulenza, Parte_1 specificamente inerente alla successione del padre, al dott. BI AR di Casale Monferrato.
Non è approfondito tale secondo rapporto contrattuale, ma in ogni caso vi è evidenza documentale del fatto che quanto meno alcuni mesi prima di rivolgersi al dott. AR (a maggio Parte_1
2021, secondo la ricostruzione fatta da si fosse rivolta al dott. per avere un Parte_1 CP_1 suo riscontro in merito ad una bozza di divisione della comunione ereditaria conseguente alla morte del padre.
In particolare, con mail del 26/3/2021, nell'inviare uno schema (ipotesi bis di Parte_1 divisione) e contestualizzando tale ipotesi di divisione in una dinamica famigliare conflittuale ove il fratello nemmeno rispondeva alle sue mail, chiedeva appunto al professionista un riscontro. Riscontro che non poteva che essere teso a conoscere la bontà di tale progetto di divisione in rapporto agli specifici interessi di che evidentemente in quel momento decideva di rivolgersi al Parte_1
dott. - che conosceva da anni stante il rapporto contrattuale già in essere - parlando per sé e CP_1 non per anche per il fratello, visto che quest'ultimo, a dire della stessa nemmeno Parte_1
rispondeva alle mail. Non trova quindi alcun riscontro l'affermazione di parte opponente secondo cui e, in talune occasioni, anche il suo legale si sono dunque trovati a interloquire con Parte_1
il DO. , quanto alla successione e ai suoi effetti e conseguenze, per scelta operata dal sig. CP_1
(v. conclusionale pag. 2). Persona_4
Piuttosto, è documentale che il dott. sia stato richiesto, direttamente da di CP_1 Parte_1
eseguire una attività di consulenza inerente alla divisione del compendio immobiliare caduto in successione. Divisione che, per dato pacifico in causa, ha previsto la donazione della quota parte di titolarità della madre, , a favore dei figli, e la spartizione sempre tra i due fratelli Persona_5
del resto del compendio ereditario. Pt_1
3 Il fatto che, poi, il dott. non abbia fatto pervenire proposta di parcella in ordine ai compensi CP_1 dovuti per l'attività di consulenza non significa che possano esservi dubbi in merito all' an della prestazione richiesta, visto che non consta, e comunque non può affermarsi stante le presunzione di onerosità del rapporto contrattuale, che la richiesta di consulenza sia stata inoltrata (e poi svolta dal dott. ) per mera cortesia. CP_1
Non solo.
Qualche mese dopo sia pure per il tramite del difensore avvocato Maccone, Parte_1
richiedeva l'intervento congiunto del notaio e del dott. . Infatti, con mail del Per_6 CP_1
25/6/2021 era l'avvocato Maccone in veste di difensore di che chiedeva al notaio Parte_1
di occuparsi dalla divisione con il supporto del dott. per quanto riguarda gli impatti Per_7 CP_1
le incidenze e i costi fiscali.
Evidente che il mandato, in quanto complesso concernendo sia aspetti legali (in ambito societario e successorio) sia aspetti fiscali, fosse inteso come ripartito su diversi soggetti, ognuno dei quali avrebbe dovuto intervenire per le rispettive competenze: il notaio quanto agli aspetti legali della divisione (e alla redazione degli atti pubblici attuativi), il dott. quanto agli aspetti fiscali. CP_1
Circostanza confermata dalla mail in data 14/7/2021 ove il dott. , nel rivolgersi ai difensori CP_1
degli eredi, avv. Maccone e Borrè, dava atto di aver interloquito con il notaio in relazione Per_7
alla gestione della pratica degli eredi fratelli e di aver riscontrato problematiche civilistiche Pt_1
e fiscali da affrontare in un incontro da concordare.
Peraltro, nella medesima mail del 25/6/2021, è lo stesso avvocato Maccone ad ammettere di aver ricevuto da parte del dott. , nel corso del precedente mercoledì, uno specchietto che (guardando CP_1
oggi gli allegati alla mail) era una rappresentazione della consistenza del patrimonio societario da dividere, composto dalle società Immobiliare di Repetti Pietro e C. s.n.c., Immobiliare Carla s.s.,
Immobiliare Vallario s.s. e Torino s.s..
E' provato che la proposta di divisione (almeno quella iniziale) sia stata fatta proprio dal dott. . CP_1
Infatti nella mail del 25/6/2021 l'avv. Maccone, difensore di , comunicava all'avv. Parte_1
Daniela Borè, difensore di , la volontà di accettare la proposta di (sud)divisione Persona_4
effettuata nel corso di un incontro avvenuto mercoledì scorso presso il dott. , la quale che CP_1 prevedeva l'assegnazione a del 100 % di Autoimmobiliare, del 100 % di Torino s.s., Persona_4 del 10 % dell'appartamento di via Savio 3 e l'assegnazione a del 100 % di Parte_1
Immobiliare Carla e di Immobiliare Vallario.
Dunque il dott. ha contribuito attivamente, in quanto specificamente richiesto da CP_1 Pt_1
alla predisposizione del progetto di divisione, oltre che all'individuazione dei dati catastali,
[...]
4 del calcolo della tassa di registro e delle imposte relativamente alle due soluzioni prospettate (che erano la cessione delle quote o la cessione degli immobili, v. doc. 7 fasc. convenuto).
Si ricorda che era stata la stessa a gennaio 2021 ad insistere con il dott. per Parte_1 CP_1
una accelerazione dei tempi e per la necessità di effettuare una valutazione (nella mail si cita la necessità di una valutazione catastale, della quantificazione di imposte e la possibilità di una cessione del credito) al fine di addivenire alla divisione, ritenendo ella addirittura che, in mancanza di tutte queste valutazioni, non si parla che di aria fritta mancano i dati (v. doc. 12 fasc. convenuto).
Allo stesso modo, nella mail del marzo 2021, quando aveva inviato al dott. la richiesta Pt_1 CP_1
di riscontro in merito al progetto di divisione già ipotizzato, aveva dato atto che tale proposta era in bozza e che i dati sono da aggiustare (v. doc. 4).
E' dunque evidente come abbia, in diversi momenti, richiesto l'intervento Parte_1
professionale del dott. e che ciò sia stato fatto non certo a titolo di mera cortesia, ma nell'ambito CP_1
di un rapporto professionale che durava da anni, confidenziale al punto da utilizzare whatsapp e da non richiedere un preventivo scritto preliminare da accettarsi prima dello svolgimento delle prestazioni professionali.
Il fatto che abbia potuto valutare e decidere di richiedere una consulenza anche ad Parte_1
altri professionisti, in particolare BI AR e , ovvero conferire formale incarico al Per_8
solo notaio per la redazione degli atti pubblici attuativi della divisione (doc. 14 fasc. Per_6 convenuto) non toglie nulla all'operato del dott. . CP_1
Peraltro, come emerge dal tenore della mail in data 25/6/2021, è evidente che tale decisione di rivolgersi ad altri professionisti sia stata comunque presa dopo che il dott. , informalmente ma CP_1
certamente richiesto, aveva eseguito le prestazioni di consulenza.
E' poi incontestabile (si veda il contenuto della relazione redatta dal professionista e depositata sub 5 del monitorio) come il dott. fosse a conoscenza approfondita del patrimonio da dividere, e in CP_1
particolare dello stato delle partecipazioni sociali, per avere da anni svolto attività professionale a favore della famiglia Pt_1
Quanto alla prova testimoniale, la stessa si ritiene pienamente utilizzabile. Alla luce delle contestazioni svolte da parte opponente in sede di comparsa conclusionale, va rammento al riguardo che la mancata prestazione del giuramento prescritto dall'art. 251 c.p.c. non comporta, in difetto di espressa comminatoria di legge, la nullità della prova testimoniale, in quanto il giuramento medesimo non costituisce un requisito indispensabile affinché l'atto raggiunga lo scopo cui è destinato (cfr. Cass.
n. 22330/2007).
Va altresì aggiunto che l'interesse del teste che configura una ipotesi di incapacità a testimoniare è quello che legittimerebbe il medesimo teste ad intervenire nel processo: nel caso di specie non si
5 ravvisa, in capo a detto interesse poiché alla non potrebbe di per sé, personalmente Parte_2
e quindi indipendentemente dalla associazione professionale peraltro già costituita, intervenire nel giudizio.
Ciò detto, in sede testimoniale sono stati confermati gli incontri tenutisi presso lo studio CP_2
nonché il supporto reso da altri professionisti del medesimo studio alla realizzazione delle attività di consulenza prestate dal dott. (v. testimonianza e ). CP_1 Parte_2 Testimone_1
Assume poi valore rilevante (se non dirimente) la testimonianza del notaio il quale ha Per_6 confermato l'incarico conferito da al dott. quanto agli aspetti fiscali della Parte_1 CP_1
successione e ha confermato la necessità dell'intervento del commercialista sotto il profilo della valutazione dei bilanci delle società parte del patrimonio ereditario e sotto il profilo fiscale.
Non rileva il fatto che il testo finale della divisione sia stato il risultato (anche o solo) dell'intervento di altri professionisti. Infatti, parte convenuta aziona il corrispettivo per l'attività di consulenza e assistenza contrattuale e fiscale e non per la ultimazione del progetto di divisione definitivo, né fa valere un risultato conseguito dall'erede per effetto del suo intervento.
Infondata e pretestuosa è, quindi, la pretesa dell'opponente di non pagare alcunché in ragione del fatto che, poi, il testo definitivo della divisione è stato perfezionato per il tramite del dott. AR e di altri professionisti.
Peraltro, la circostanza che il progetto di divisione definitivo sia stato (o sia stato avvertito) come più
o meno conveniente per non rileva, visto che il concetto di convenienza è soggettivo Parte_1
e non provato, né misurabile all'interno di questo processo.
Infondata è la tesi dell'opponente secondo cui il mandato professionale è per legge soggetto a onere di forma scritta ad subsatantiam.
Invero, nell'ambito dei rapporti d'opera professionale (delle diverse specie: legale, di consulenza contabile, commercialista), si è reiteratamente affermato che il contratto non è soggetto ad onere di forma scritta ad substantiam e che esso può risultante anche da richieste di intervento verbale o per fatti concludenti.
In mancanza di espressa indicazione di legge circa la natura della sanzione che consegue alla violazione di obblighi formali, deve quindi trovare applicazione il generale principio di libertà delle forme, sicché è sufficiente che tra il professionista e l'assistito si sia instaurato un rapporto di fatto, basato su un accordo verbale ovvero su comportamenti concludenti, in forza del quale il professionista sia stato incaricato del compito di svolgere attività di informazione, assistenza e consulenza in favore dell'interessato.
Accade peraltro di frequente che la norma di legge prescriva la forma scritta per incarichi al professionista senza ricollegare alla violazione di tale obbligo la sanzione della nullità del contratto
6 (v. ad esempio, anche art. 4 del D.M. 193/2008): in tali casi, come affermato in giurisprudenza, non si tratta di una forma espressamente richiesta ai fini della validità, quanto di una disciplina tesa a regolare una delle forme possibili di conferimento dell'incarico. A ciò consegue che deve valere il principio generale della libertà delle forme ex art. 1324 n. 4 c.c. (cfr. Cass. n. 16316/2023; cfr. Cass.
8863/2021; Cass. n. 2705/2011; cfr. Cass. n. 1792/2017) e, in ulteriore conseguenza, che non valgono i limiti ex art. 2725 c.c. alla ammissibilità della prova testimoniale (v. Cass. n. 8863/2021), potendo il mandato professionale essere provato anche per presunzioni.
Tali principi devono valere anche quanto alla previsione del comma 4 dell'art. 9 del decreto-legge n.
1 del 24/1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24/3/2012, come ulteriormente modificato dall'art. 1 comma 150 della LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 (in G.U. 14/08/2017, n.189).
Infatti, la norma, se pur prevede che l'incarico debba obbligatoriamente essere conferito per iscritto, non sancisce espressamente la nullità quale conseguenza della violazione dell'onere di forma.
Non può quindi ravvisarsi un principio formalistico per gli incarichi conferiti al commercialista. Al riguardo, va considerato che l'art. 2233 c.c. conosce una deroga espressa al principio di libertà delle forme nel caso di rapporto tra avvocato e cliente: infatti la disposizione sancisce l'obbligo della forma scritta a pena di nullità per l'incarico conferito all'avvocato (v. comma 3; v. al riguardo Cass.
16383/2023 che ha ritenuto non abrogata la predetta disposizione neanche per effetto dell'art. 13 c. 2 legge 247/2012, che ha previsto che la forma scritta del mandato professionale avvenga “di regola” in forma scritta, atteso che la norma è intervenuta solo per disciplinare il momento in cui, di regola, deve avvenire la stipulazione del contratto in forma scritta).
Quanto al rapporto cliente - commercialista, invece, anche il con il PO 292/2017 del CP_5
05.02.2018 si è espresso nel senso della natura deontologica della violazione dell'obbligo di sottoscrizione del mandato in forma scritta.
Del tutto inconferenti, e comunque non dirimenti, sono le considerazioni svolte dall'opponente circa l'appartenenza o meno del dott. al consiglio direttivo e di disciplina del ODCED di Vercelli. CP_1
Vanno dunque riconosciuti al dott. i compensi per l'attività espletata a favore di CP_1 Pt_1
[...]
Per la quantificazione occorre fare riferimento all'art. 2233 c.c..
La proposta di parcella azionata in via monitoria fa riferimento alle seguenti attività:
Consulenze ed assistenza contrattuale e fiscale relativa alla successione sig. e Persona_1 sistemazione tra eredi aventi per oggetto la seguente massa ereditaria:
- Società "Immobiliare Vallario S.S.";
- Società "Autoimmobiliare Snc";
- Società "Torino S.S.";
- Società "Immobiliare Carla S.S.";
- Alloggio Via Savio in Casale Monferrato;
- Conto corrente acceso presso Banca dello Stato del Canton Ticino (Chiasso):
7 - Donazione quote soc. Repetti SR (20% della quota donata da al figlio Persona_1
). CP_2 Valore totale della massa ereditaria: 6.667.895,00€
Se si ha riguardo ai documenti prodotti da parte convenuta opposta, risulta comprovata l'attività eseguita dal dott. sia quanto alla ricostruzione delle donazioni eseguite in vita dal de cuius, CP_1
utile ai fini della collazione, sia quanto alla rappresentazione dello stato delle partecipazioni sociali nella diverse società, informazioni che poi sono servite al notaio per la redazione dell'ipotesi Per_6
di divisione, condivisa con il dott. , e trasmessa a con la mail del 31/1/2021, CP_1 Parte_1
ulteriormente oggetto di discussione e approfondimento nel contraddittorio con i legali degli eredi (v. mail del 14/7/2021).
E' documentale che il notaio abbia svolto un ruolo rilevante per la redazione della bozza di Per_6
progetto di divisione, e di ciò si tiene conto ai fini della quantificazione dei compensi dovuti al favore del dott. unitamente ai rilievi che seguono. CP_1
Non può che essere valutata negativamente l'omessa predisposizione da parte del professionista sia del mandato professionale, sia del preventivo, come visto obbligatori per legge: la condotta omissiva
è certamente contraria a buona fede, sussistendo per lui un obbligo di legge noto e valutato che il professionista ha fatto valere la complessità dell'incarico quale ragione di incremento dei compensi e, quindi, di maggior spesa a carico del cliente.
Per tutti tali motivi, si ritiene di liquidare i compensi secondo parametri minimi previsti per l'attività di consulenza contrattuale ex art. 26 del d.m. 140/2012, senza alcun incremento relativo alla complessità dell'incarico o ad altri motivi.
Viene altresì valutata la mole di attività per come (non) risulta adeguatamente provata dal professionista, tenuto conto della documentazione prodotta che, se da un lato, prova certamente l'esecuzione delle prestazioni, dall'altro non prova adeguatamente l'esistenza dei presupposti per la liquidazione di importi maggiori.
Prendendo quindi in riferimento il valore della pratica 6.667.895,00 (non contestato), ed applicando la percentuale di 0,50 (art. 26 c. 1), il compenso dovuto, senza maggiorazioni, ammonta a euro
33.340,00 (arrotondati), oltre interessi legali dalla domanda giudiziale (ricorso monitorio), oltre accessori di legge.
In ragione di tutto quanto sopra il decreto ingiuntivo.
La liquidazione secondo legge non prevede maggiorazioni in rapporto al numero dei soggetti che hanno conferito incarico e quindi il compenso va ritenuto unico.
E' lo stesso dott. , nella sua relazione (doc. 17 convenuto), ad affermare di aver predisposto CP_1
due note pro forma distinte nei riguardi di e di In sostanza, egli ha Parte_1 Persona_4
ammesso di aver azionato il dovuto singolarmente e, quindi, di non essersi avvalso della solidarietà.
8 Si aggiunga che non è affermato, né in qualche modo provato (v. capitoli di prova formulati da parte convenuta), che egli abbia o non abbia ricevuto il pagamento di quanto richiesto a Persona_4
con la conseguenza che, ad oggi, non vi è prova che egli abbia diritto al pagamento della quota di
Persona_4
Si reputa poco chiara, ed anzi contraddittoria, la posizione assunta dalla difesa di parte conventa in merito al regime della solidarietà passiva in capo a e Infatti, diversamente Pt_1 Persona_4
da quanto sostenuto nella relazione redatta dal dott. (che, come visto, afferma di non essersi CP_1
avvalso della solidarietà passiva), la difesa sostiene in atti di aver deciso di agire verso Parte_1
in via alternativa, senza affermare chiaramente di non aver ricevuto il pagamento della quota da parte di nonostante sia l'unico soggetto a rientrare nella disponibilità di fatti e prove di tali Persona_4
circostanze. Ciò è valutato come elemento di prova grave preciso e concordante, di per sè idoneo a comprovare il pagamento ricevuto da Persona_4
In definitiva, 1. l'oscura difesa della convenuta in merito al quantum incassato da , 2. Persona_4
l'eccessività della pretesa quantificata nei confronti di se valutata in rapporto Parte_1
all'assenza di un preventivo scritto accettato e se valutata in aggiunta a quella chiesta al fratello, per altri euro 47.000, sono elementi che si valutano al fine di liquidare i compensi dovuti ad dott. , CP_1
per la consulenza svolta a favore della sola nella misura in cui risulta effettivamente Parte_1
provata, secondo parametri minimi, e quindi nella somma di euro 16.670,00 (33.340,00 : 2) oltre interessi legali dalla domanda giudiziale (ricorso monitorio), oltre accessori di legge.
Non vi è invece alcuna evidenza di incarichi (anche sotto forma di mail o altre comunicazioni informali) conferiti da , che quindi non viene considerata ai fini della quantificazione Persona_5
dei compensi dovuti.
Si ritiene non superflua (anche solo ai fini della liquidazione del compenso da parte del giudice, ex art. 2233 c.c.) la richiesta di parere svolta dal dott. all'ordine di appartenenza. Pertanto, parte CP_1
opponente va condannata a rimborsare le spese necessarie per ottenere tale parere.
Secondo quanto previsto dall'art. 4 dello statuto dell'associazione professionale di cui fa parte il dott.
, tutti i proventi professionali degli associati devono rientrare nei ricavi dell'associazione. CP_1
Sussiste quindi la legittimazione attiva dello di riscuotere i crediti del dott. Controparte_2 CP_1
in relazione alle prestazioni dal medesimo eseguite a favore di parte opponente.
Inconferenti e prive di interesse rilevante ex art. 100 c.p.c. sono le contestazioni svolte dall'opponente circa il difetto di legittimazione concorrente del dott. e dell'associazione professionale: è CP_1
evidente, infatti, che la richiesta di pagamento sia svolta dal dott. in quanto soggetto che ha CP_1
eseguito la prestazione e dall'associazione professionale in forza dell'art. 3 dello statuto.
9 La causa è matura per la decisione allo stato degli atti e dell'istruttoria espletata, irrilevanti e inammissibili tutte le altre istanze di prova reiterate dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate come in dispositivo, secondo parametri medi ex d.m. 55/2014, in base al valore della condanna (in applicazione dell'art.
5.2 d.m. 55/2014), con compensazione al 50 % vista la parziale soccombenza di parte convenuta in ordine al quantum e valutata la condotta del professionista che, non predisponendo preventivo, ha concorso nella causazione della lite.
PQM
Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione così provvede:
- In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 548/2022;
- Dichiara tenuta nei confronti del dott. , a titolo di compensi Parte_1 CP_1
dovuti per prestazioni professionali svolte e, in forza dell'art. 3 dello Statuto, la condanna a corrispondere a Controparte_2
, la somma di euro 16.670,00 oltre accessori, oltre interessi di legge
[...]
dalla domanda giudiziale (ricorso monitorio) al saldo, oltre rimborso spese per euro 93,00;
- condanna a corrispondere a parte convenuta opposta, a titolo di spese di lite, Parte_1
la somma di euro 2.540,00, oltre rimborso forfettario nella misura di legge, oltre IVA se dovuta e oltre CPA;
- compensa la restante parte delle spese di lite, nella misura del 50 %.
Vercelli, 2 maggio 2025
Il Giudice
DO.ssa Elisa Trotta
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
In persona del Giudice, dott. Elisa Trotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1957 /2022 promossa
DA
(CF ) residente in [...] C.F._1
Roma n. 24 rappresentata e difesa dall'avv. Federico Maccone,
e dall'avv. Laura Battezzato, Email_1
, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_2
Vercelli, Corso Italia 54
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
DO. , nato a [...] il [...], C.F. , con CP_1 C.F._2 studio in Casale Monferrato, Via Guazzo, 6 e la associazione professionale denominata “
[...]
”, Controparte_2
C.F. , con sede in Casale Monferrato, Via Guazzo, 6, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante , rappresentati, difesi ed assistiti dall'Avv. Daniela Borré del Controparte_2
Foro di Novara, C.F. , telefono 0321.39.88.66 – fax 0321.18.16.725, pec C.F._3
, presso la quale sono elettivamente domiciliati in Novara, alla Via Email_3
Magnani Ricotti, 7 e 7/a
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: parte attrice: come da foglio di precisazione conclusioni depositato telematicamente il 10/1/2025; parte convenuta: come da foglio di precisazione conclusioni depositato telematicamente il 13/1/2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con decreto ingiuntivo n. 548/2022 il Tribunale di Vercelli, su istanza del DO. e della CP_1 associazione professionale denominata Controparte_2
”, in persona del legale rappresentante
[...] Controparte_2
ha ingiunto a il pagamento di euro 59.726,60, oltre interessi e spese, a saldo
[...] Parte_1 della proposta di parcella n. 83/1 del 2.2.2022 riguardante attività di “Consulenze ed assistenza contrattuale e fiscale relativa alla successione sig. e sistemazione tra eredi aventi per Persona_1
oggetto la seguente massa ereditaria: - Società "Immobiliare Vallario S.S."; - Società
"Autoimmobiliare Snc"; - Società "Torino S.S."; - Società "Immobiliare Carla S.S."; - Alloggio Via
Savio in Casale Monferrato;
- Conto corrente acceso presso Banca dello Stato del Canton Ticino
(Chiasso); - Donazione quote soc. Repetti SR (20% della quota donata da al figlio Persona_1
). Valore totale della massa ereditaria: 6.667.895,00€”, attività asseritamente svolta, in quota CP_2
parte, a favore di Parte_1
Ha proposto opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, sostenendo di Parte_1
non aver mai conferito alcun incarico in ordine alla successione del padre e alla sistemazione tra eredi della massa ereditaria, aggiungendo che la parte creditrice non aveva mai inviato preventivo di spesa ed eccependo comunque l'assenza di prova dell'esecuzione delle prestazioni, oltre alla natura ingiustificata della quantificazione operata dal professionista.
Si è costituito in giudizio il DO. e la CP_1 [...]
, chiedendo il Controparte_3 rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c, riassegnata la causa alla dott.ssa quale giudice Per_2
competente per tabella e poi ancora alla dott.ssa in seguito a variazione tabellare Per_3
18/9/2024, è stata espletata la prova orale.
In seguita ad astensione da parte della dott.ssa il giudizio è stato riassegnato al giudice Per_3
scrivente.
All'udienza 14/1/2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
In diritto, l'opposizione a parzialmente fondata con le precisazioni che seguono.
Parte opponente asserisce di non aver mai conferito incarico al dott. , così come allo CP_1 [...]
di cui egli è componente in associazione professionale, in relazione alla sistemazione CP_2
tra eredi della massa ereditaria creatasi per effetto del decesso del padre, avvenuto il Persona_1
22/3/2020 a Casale Monferrato.
L'affermazione risulta però smentita documentalmente, oltre che dal risultato della prova orale.
Va precisato che è ammesso dalla stessa parte opponente che tra quest'ultima (e in generale la sua famiglia di provenienza) e lo Studio Commercialisti vi fosse da anni un rapporto contrattuale. In
2 particolare, a pag. 4 dell'atto di citazione, si afferma che Nel contesto della successione del padre, la
Signora maturava la decisione di affidare l'attività di consulenza fiscale e le relative pratiche Pt_1 aperte presso lo concernenti la sua posizione personale e quelle delle società Carla CP_2
s.s. e Imm. Vallario s.s. al DOor BI AR di Casale Monferrato – commercialista al quale la signora si era dovuta peraltro rivolgere per consulenze concernenti varie ipotesi di Pt_1 sistemazione del patrimonio caduto in successione ma non solo ed il relativo impatto fiscale1 -.
Poiché tali attività e pratiche erano state fino a quel momento affidate al e gestite dal DOor
[...]
la Signora comunicava tale decisione al detto professionista. Controparte_4 Pt_1
Parte opponente afferma dunque che, pendente il rapporto contrattuale di consulenza in essere con il dott. , e la sua Associazione Professionale, ad un certo punto (maggio 2021, vedi conclusionale, CP_1 pag. 2) decideva di interrompere tale rapporto per affidare la consulenza, Parte_1 specificamente inerente alla successione del padre, al dott. BI AR di Casale Monferrato.
Non è approfondito tale secondo rapporto contrattuale, ma in ogni caso vi è evidenza documentale del fatto che quanto meno alcuni mesi prima di rivolgersi al dott. AR (a maggio Parte_1
2021, secondo la ricostruzione fatta da si fosse rivolta al dott. per avere un Parte_1 CP_1 suo riscontro in merito ad una bozza di divisione della comunione ereditaria conseguente alla morte del padre.
In particolare, con mail del 26/3/2021, nell'inviare uno schema (ipotesi bis di Parte_1 divisione) e contestualizzando tale ipotesi di divisione in una dinamica famigliare conflittuale ove il fratello nemmeno rispondeva alle sue mail, chiedeva appunto al professionista un riscontro. Riscontro che non poteva che essere teso a conoscere la bontà di tale progetto di divisione in rapporto agli specifici interessi di che evidentemente in quel momento decideva di rivolgersi al Parte_1
dott. - che conosceva da anni stante il rapporto contrattuale già in essere - parlando per sé e CP_1 non per anche per il fratello, visto che quest'ultimo, a dire della stessa nemmeno Parte_1
rispondeva alle mail. Non trova quindi alcun riscontro l'affermazione di parte opponente secondo cui e, in talune occasioni, anche il suo legale si sono dunque trovati a interloquire con Parte_1
il DO. , quanto alla successione e ai suoi effetti e conseguenze, per scelta operata dal sig. CP_1
(v. conclusionale pag. 2). Persona_4
Piuttosto, è documentale che il dott. sia stato richiesto, direttamente da di CP_1 Parte_1
eseguire una attività di consulenza inerente alla divisione del compendio immobiliare caduto in successione. Divisione che, per dato pacifico in causa, ha previsto la donazione della quota parte di titolarità della madre, , a favore dei figli, e la spartizione sempre tra i due fratelli Persona_5
del resto del compendio ereditario. Pt_1
3 Il fatto che, poi, il dott. non abbia fatto pervenire proposta di parcella in ordine ai compensi CP_1 dovuti per l'attività di consulenza non significa che possano esservi dubbi in merito all' an della prestazione richiesta, visto che non consta, e comunque non può affermarsi stante le presunzione di onerosità del rapporto contrattuale, che la richiesta di consulenza sia stata inoltrata (e poi svolta dal dott. ) per mera cortesia. CP_1
Non solo.
Qualche mese dopo sia pure per il tramite del difensore avvocato Maccone, Parte_1
richiedeva l'intervento congiunto del notaio e del dott. . Infatti, con mail del Per_6 CP_1
25/6/2021 era l'avvocato Maccone in veste di difensore di che chiedeva al notaio Parte_1
di occuparsi dalla divisione con il supporto del dott. per quanto riguarda gli impatti Per_7 CP_1
le incidenze e i costi fiscali.
Evidente che il mandato, in quanto complesso concernendo sia aspetti legali (in ambito societario e successorio) sia aspetti fiscali, fosse inteso come ripartito su diversi soggetti, ognuno dei quali avrebbe dovuto intervenire per le rispettive competenze: il notaio quanto agli aspetti legali della divisione (e alla redazione degli atti pubblici attuativi), il dott. quanto agli aspetti fiscali. CP_1
Circostanza confermata dalla mail in data 14/7/2021 ove il dott. , nel rivolgersi ai difensori CP_1
degli eredi, avv. Maccone e Borrè, dava atto di aver interloquito con il notaio in relazione Per_7
alla gestione della pratica degli eredi fratelli e di aver riscontrato problematiche civilistiche Pt_1
e fiscali da affrontare in un incontro da concordare.
Peraltro, nella medesima mail del 25/6/2021, è lo stesso avvocato Maccone ad ammettere di aver ricevuto da parte del dott. , nel corso del precedente mercoledì, uno specchietto che (guardando CP_1
oggi gli allegati alla mail) era una rappresentazione della consistenza del patrimonio societario da dividere, composto dalle società Immobiliare di Repetti Pietro e C. s.n.c., Immobiliare Carla s.s.,
Immobiliare Vallario s.s. e Torino s.s..
E' provato che la proposta di divisione (almeno quella iniziale) sia stata fatta proprio dal dott. . CP_1
Infatti nella mail del 25/6/2021 l'avv. Maccone, difensore di , comunicava all'avv. Parte_1
Daniela Borè, difensore di , la volontà di accettare la proposta di (sud)divisione Persona_4
effettuata nel corso di un incontro avvenuto mercoledì scorso presso il dott. , la quale che CP_1 prevedeva l'assegnazione a del 100 % di Autoimmobiliare, del 100 % di Torino s.s., Persona_4 del 10 % dell'appartamento di via Savio 3 e l'assegnazione a del 100 % di Parte_1
Immobiliare Carla e di Immobiliare Vallario.
Dunque il dott. ha contribuito attivamente, in quanto specificamente richiesto da CP_1 Pt_1
alla predisposizione del progetto di divisione, oltre che all'individuazione dei dati catastali,
[...]
4 del calcolo della tassa di registro e delle imposte relativamente alle due soluzioni prospettate (che erano la cessione delle quote o la cessione degli immobili, v. doc. 7 fasc. convenuto).
Si ricorda che era stata la stessa a gennaio 2021 ad insistere con il dott. per Parte_1 CP_1
una accelerazione dei tempi e per la necessità di effettuare una valutazione (nella mail si cita la necessità di una valutazione catastale, della quantificazione di imposte e la possibilità di una cessione del credito) al fine di addivenire alla divisione, ritenendo ella addirittura che, in mancanza di tutte queste valutazioni, non si parla che di aria fritta mancano i dati (v. doc. 12 fasc. convenuto).
Allo stesso modo, nella mail del marzo 2021, quando aveva inviato al dott. la richiesta Pt_1 CP_1
di riscontro in merito al progetto di divisione già ipotizzato, aveva dato atto che tale proposta era in bozza e che i dati sono da aggiustare (v. doc. 4).
E' dunque evidente come abbia, in diversi momenti, richiesto l'intervento Parte_1
professionale del dott. e che ciò sia stato fatto non certo a titolo di mera cortesia, ma nell'ambito CP_1
di un rapporto professionale che durava da anni, confidenziale al punto da utilizzare whatsapp e da non richiedere un preventivo scritto preliminare da accettarsi prima dello svolgimento delle prestazioni professionali.
Il fatto che abbia potuto valutare e decidere di richiedere una consulenza anche ad Parte_1
altri professionisti, in particolare BI AR e , ovvero conferire formale incarico al Per_8
solo notaio per la redazione degli atti pubblici attuativi della divisione (doc. 14 fasc. Per_6 convenuto) non toglie nulla all'operato del dott. . CP_1
Peraltro, come emerge dal tenore della mail in data 25/6/2021, è evidente che tale decisione di rivolgersi ad altri professionisti sia stata comunque presa dopo che il dott. , informalmente ma CP_1
certamente richiesto, aveva eseguito le prestazioni di consulenza.
E' poi incontestabile (si veda il contenuto della relazione redatta dal professionista e depositata sub 5 del monitorio) come il dott. fosse a conoscenza approfondita del patrimonio da dividere, e in CP_1
particolare dello stato delle partecipazioni sociali, per avere da anni svolto attività professionale a favore della famiglia Pt_1
Quanto alla prova testimoniale, la stessa si ritiene pienamente utilizzabile. Alla luce delle contestazioni svolte da parte opponente in sede di comparsa conclusionale, va rammento al riguardo che la mancata prestazione del giuramento prescritto dall'art. 251 c.p.c. non comporta, in difetto di espressa comminatoria di legge, la nullità della prova testimoniale, in quanto il giuramento medesimo non costituisce un requisito indispensabile affinché l'atto raggiunga lo scopo cui è destinato (cfr. Cass.
n. 22330/2007).
Va altresì aggiunto che l'interesse del teste che configura una ipotesi di incapacità a testimoniare è quello che legittimerebbe il medesimo teste ad intervenire nel processo: nel caso di specie non si
5 ravvisa, in capo a detto interesse poiché alla non potrebbe di per sé, personalmente Parte_2
e quindi indipendentemente dalla associazione professionale peraltro già costituita, intervenire nel giudizio.
Ciò detto, in sede testimoniale sono stati confermati gli incontri tenutisi presso lo studio CP_2
nonché il supporto reso da altri professionisti del medesimo studio alla realizzazione delle attività di consulenza prestate dal dott. (v. testimonianza e ). CP_1 Parte_2 Testimone_1
Assume poi valore rilevante (se non dirimente) la testimonianza del notaio il quale ha Per_6 confermato l'incarico conferito da al dott. quanto agli aspetti fiscali della Parte_1 CP_1
successione e ha confermato la necessità dell'intervento del commercialista sotto il profilo della valutazione dei bilanci delle società parte del patrimonio ereditario e sotto il profilo fiscale.
Non rileva il fatto che il testo finale della divisione sia stato il risultato (anche o solo) dell'intervento di altri professionisti. Infatti, parte convenuta aziona il corrispettivo per l'attività di consulenza e assistenza contrattuale e fiscale e non per la ultimazione del progetto di divisione definitivo, né fa valere un risultato conseguito dall'erede per effetto del suo intervento.
Infondata e pretestuosa è, quindi, la pretesa dell'opponente di non pagare alcunché in ragione del fatto che, poi, il testo definitivo della divisione è stato perfezionato per il tramite del dott. AR e di altri professionisti.
Peraltro, la circostanza che il progetto di divisione definitivo sia stato (o sia stato avvertito) come più
o meno conveniente per non rileva, visto che il concetto di convenienza è soggettivo Parte_1
e non provato, né misurabile all'interno di questo processo.
Infondata è la tesi dell'opponente secondo cui il mandato professionale è per legge soggetto a onere di forma scritta ad subsatantiam.
Invero, nell'ambito dei rapporti d'opera professionale (delle diverse specie: legale, di consulenza contabile, commercialista), si è reiteratamente affermato che il contratto non è soggetto ad onere di forma scritta ad substantiam e che esso può risultante anche da richieste di intervento verbale o per fatti concludenti.
In mancanza di espressa indicazione di legge circa la natura della sanzione che consegue alla violazione di obblighi formali, deve quindi trovare applicazione il generale principio di libertà delle forme, sicché è sufficiente che tra il professionista e l'assistito si sia instaurato un rapporto di fatto, basato su un accordo verbale ovvero su comportamenti concludenti, in forza del quale il professionista sia stato incaricato del compito di svolgere attività di informazione, assistenza e consulenza in favore dell'interessato.
Accade peraltro di frequente che la norma di legge prescriva la forma scritta per incarichi al professionista senza ricollegare alla violazione di tale obbligo la sanzione della nullità del contratto
6 (v. ad esempio, anche art. 4 del D.M. 193/2008): in tali casi, come affermato in giurisprudenza, non si tratta di una forma espressamente richiesta ai fini della validità, quanto di una disciplina tesa a regolare una delle forme possibili di conferimento dell'incarico. A ciò consegue che deve valere il principio generale della libertà delle forme ex art. 1324 n. 4 c.c. (cfr. Cass. n. 16316/2023; cfr. Cass.
8863/2021; Cass. n. 2705/2011; cfr. Cass. n. 1792/2017) e, in ulteriore conseguenza, che non valgono i limiti ex art. 2725 c.c. alla ammissibilità della prova testimoniale (v. Cass. n. 8863/2021), potendo il mandato professionale essere provato anche per presunzioni.
Tali principi devono valere anche quanto alla previsione del comma 4 dell'art. 9 del decreto-legge n.
1 del 24/1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24/3/2012, come ulteriormente modificato dall'art. 1 comma 150 della LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 (in G.U. 14/08/2017, n.189).
Infatti, la norma, se pur prevede che l'incarico debba obbligatoriamente essere conferito per iscritto, non sancisce espressamente la nullità quale conseguenza della violazione dell'onere di forma.
Non può quindi ravvisarsi un principio formalistico per gli incarichi conferiti al commercialista. Al riguardo, va considerato che l'art. 2233 c.c. conosce una deroga espressa al principio di libertà delle forme nel caso di rapporto tra avvocato e cliente: infatti la disposizione sancisce l'obbligo della forma scritta a pena di nullità per l'incarico conferito all'avvocato (v. comma 3; v. al riguardo Cass.
16383/2023 che ha ritenuto non abrogata la predetta disposizione neanche per effetto dell'art. 13 c. 2 legge 247/2012, che ha previsto che la forma scritta del mandato professionale avvenga “di regola” in forma scritta, atteso che la norma è intervenuta solo per disciplinare il momento in cui, di regola, deve avvenire la stipulazione del contratto in forma scritta).
Quanto al rapporto cliente - commercialista, invece, anche il con il PO 292/2017 del CP_5
05.02.2018 si è espresso nel senso della natura deontologica della violazione dell'obbligo di sottoscrizione del mandato in forma scritta.
Del tutto inconferenti, e comunque non dirimenti, sono le considerazioni svolte dall'opponente circa l'appartenenza o meno del dott. al consiglio direttivo e di disciplina del ODCED di Vercelli. CP_1
Vanno dunque riconosciuti al dott. i compensi per l'attività espletata a favore di CP_1 Pt_1
[...]
Per la quantificazione occorre fare riferimento all'art. 2233 c.c..
La proposta di parcella azionata in via monitoria fa riferimento alle seguenti attività:
Consulenze ed assistenza contrattuale e fiscale relativa alla successione sig. e Persona_1 sistemazione tra eredi aventi per oggetto la seguente massa ereditaria:
- Società "Immobiliare Vallario S.S.";
- Società "Autoimmobiliare Snc";
- Società "Torino S.S.";
- Società "Immobiliare Carla S.S.";
- Alloggio Via Savio in Casale Monferrato;
- Conto corrente acceso presso Banca dello Stato del Canton Ticino (Chiasso):
7 - Donazione quote soc. Repetti SR (20% della quota donata da al figlio Persona_1
). CP_2 Valore totale della massa ereditaria: 6.667.895,00€
Se si ha riguardo ai documenti prodotti da parte convenuta opposta, risulta comprovata l'attività eseguita dal dott. sia quanto alla ricostruzione delle donazioni eseguite in vita dal de cuius, CP_1
utile ai fini della collazione, sia quanto alla rappresentazione dello stato delle partecipazioni sociali nella diverse società, informazioni che poi sono servite al notaio per la redazione dell'ipotesi Per_6
di divisione, condivisa con il dott. , e trasmessa a con la mail del 31/1/2021, CP_1 Parte_1
ulteriormente oggetto di discussione e approfondimento nel contraddittorio con i legali degli eredi (v. mail del 14/7/2021).
E' documentale che il notaio abbia svolto un ruolo rilevante per la redazione della bozza di Per_6
progetto di divisione, e di ciò si tiene conto ai fini della quantificazione dei compensi dovuti al favore del dott. unitamente ai rilievi che seguono. CP_1
Non può che essere valutata negativamente l'omessa predisposizione da parte del professionista sia del mandato professionale, sia del preventivo, come visto obbligatori per legge: la condotta omissiva
è certamente contraria a buona fede, sussistendo per lui un obbligo di legge noto e valutato che il professionista ha fatto valere la complessità dell'incarico quale ragione di incremento dei compensi e, quindi, di maggior spesa a carico del cliente.
Per tutti tali motivi, si ritiene di liquidare i compensi secondo parametri minimi previsti per l'attività di consulenza contrattuale ex art. 26 del d.m. 140/2012, senza alcun incremento relativo alla complessità dell'incarico o ad altri motivi.
Viene altresì valutata la mole di attività per come (non) risulta adeguatamente provata dal professionista, tenuto conto della documentazione prodotta che, se da un lato, prova certamente l'esecuzione delle prestazioni, dall'altro non prova adeguatamente l'esistenza dei presupposti per la liquidazione di importi maggiori.
Prendendo quindi in riferimento il valore della pratica 6.667.895,00 (non contestato), ed applicando la percentuale di 0,50 (art. 26 c. 1), il compenso dovuto, senza maggiorazioni, ammonta a euro
33.340,00 (arrotondati), oltre interessi legali dalla domanda giudiziale (ricorso monitorio), oltre accessori di legge.
In ragione di tutto quanto sopra il decreto ingiuntivo.
La liquidazione secondo legge non prevede maggiorazioni in rapporto al numero dei soggetti che hanno conferito incarico e quindi il compenso va ritenuto unico.
E' lo stesso dott. , nella sua relazione (doc. 17 convenuto), ad affermare di aver predisposto CP_1
due note pro forma distinte nei riguardi di e di In sostanza, egli ha Parte_1 Persona_4
ammesso di aver azionato il dovuto singolarmente e, quindi, di non essersi avvalso della solidarietà.
8 Si aggiunga che non è affermato, né in qualche modo provato (v. capitoli di prova formulati da parte convenuta), che egli abbia o non abbia ricevuto il pagamento di quanto richiesto a Persona_4
con la conseguenza che, ad oggi, non vi è prova che egli abbia diritto al pagamento della quota di
Persona_4
Si reputa poco chiara, ed anzi contraddittoria, la posizione assunta dalla difesa di parte conventa in merito al regime della solidarietà passiva in capo a e Infatti, diversamente Pt_1 Persona_4
da quanto sostenuto nella relazione redatta dal dott. (che, come visto, afferma di non essersi CP_1
avvalso della solidarietà passiva), la difesa sostiene in atti di aver deciso di agire verso Parte_1
in via alternativa, senza affermare chiaramente di non aver ricevuto il pagamento della quota da parte di nonostante sia l'unico soggetto a rientrare nella disponibilità di fatti e prove di tali Persona_4
circostanze. Ciò è valutato come elemento di prova grave preciso e concordante, di per sè idoneo a comprovare il pagamento ricevuto da Persona_4
In definitiva, 1. l'oscura difesa della convenuta in merito al quantum incassato da , 2. Persona_4
l'eccessività della pretesa quantificata nei confronti di se valutata in rapporto Parte_1
all'assenza di un preventivo scritto accettato e se valutata in aggiunta a quella chiesta al fratello, per altri euro 47.000, sono elementi che si valutano al fine di liquidare i compensi dovuti ad dott. , CP_1
per la consulenza svolta a favore della sola nella misura in cui risulta effettivamente Parte_1
provata, secondo parametri minimi, e quindi nella somma di euro 16.670,00 (33.340,00 : 2) oltre interessi legali dalla domanda giudiziale (ricorso monitorio), oltre accessori di legge.
Non vi è invece alcuna evidenza di incarichi (anche sotto forma di mail o altre comunicazioni informali) conferiti da , che quindi non viene considerata ai fini della quantificazione Persona_5
dei compensi dovuti.
Si ritiene non superflua (anche solo ai fini della liquidazione del compenso da parte del giudice, ex art. 2233 c.c.) la richiesta di parere svolta dal dott. all'ordine di appartenenza. Pertanto, parte CP_1
opponente va condannata a rimborsare le spese necessarie per ottenere tale parere.
Secondo quanto previsto dall'art. 4 dello statuto dell'associazione professionale di cui fa parte il dott.
, tutti i proventi professionali degli associati devono rientrare nei ricavi dell'associazione. CP_1
Sussiste quindi la legittimazione attiva dello di riscuotere i crediti del dott. Controparte_2 CP_1
in relazione alle prestazioni dal medesimo eseguite a favore di parte opponente.
Inconferenti e prive di interesse rilevante ex art. 100 c.p.c. sono le contestazioni svolte dall'opponente circa il difetto di legittimazione concorrente del dott. e dell'associazione professionale: è CP_1
evidente, infatti, che la richiesta di pagamento sia svolta dal dott. in quanto soggetto che ha CP_1
eseguito la prestazione e dall'associazione professionale in forza dell'art. 3 dello statuto.
9 La causa è matura per la decisione allo stato degli atti e dell'istruttoria espletata, irrilevanti e inammissibili tutte le altre istanze di prova reiterate dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate come in dispositivo, secondo parametri medi ex d.m. 55/2014, in base al valore della condanna (in applicazione dell'art.
5.2 d.m. 55/2014), con compensazione al 50 % vista la parziale soccombenza di parte convenuta in ordine al quantum e valutata la condotta del professionista che, non predisponendo preventivo, ha concorso nella causazione della lite.
PQM
Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione così provvede:
- In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 548/2022;
- Dichiara tenuta nei confronti del dott. , a titolo di compensi Parte_1 CP_1
dovuti per prestazioni professionali svolte e, in forza dell'art. 3 dello Statuto, la condanna a corrispondere a Controparte_2
, la somma di euro 16.670,00 oltre accessori, oltre interessi di legge
[...]
dalla domanda giudiziale (ricorso monitorio) al saldo, oltre rimborso spese per euro 93,00;
- condanna a corrispondere a parte convenuta opposta, a titolo di spese di lite, Parte_1
la somma di euro 2.540,00, oltre rimborso forfettario nella misura di legge, oltre IVA se dovuta e oltre CPA;
- compensa la restante parte delle spese di lite, nella misura del 50 %.
Vercelli, 2 maggio 2025
Il Giudice
DO.ssa Elisa Trotta
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