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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 07/12/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N.1763/2025 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1763/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso congiunto di nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
) e residente in [...]alla contrada Cese n.30; C.F._1
e nata a [...] il [...] (c.f.: CP_1 C.F._2
e residente in [...]alla contrada Cese n.30;
[...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio CIOCCA, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Chieti alla via Ottavio Henrici n.2, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo.
1 MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio concordatario in data 23 giugno 2002 in Guardiagrele, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 3 novembre 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 16 settembre 2025 e meglio precisate nel verbale di udienza del 3 novembre 2025 in riferimento alla nuova abitazione della , sita in Bucchianico alla via Piane n.169 ed in CP_1 riferimento all'importo complessivo dell'assegno di mantenimento, pari ad Euro 400,00, appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e come confermate e precisate e nei limiti di cui al verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Guardiagrele a margine dell'Atto n.12 – Parte II – Serie A – Anno 2002).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 5 dicembre, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
2
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1763/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso congiunto di nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
) e residente in [...]alla contrada Cese n.30; C.F._1
e nata a [...] il [...] (c.f.: CP_1 C.F._2
e residente in [...]alla contrada Cese n.30;
[...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio CIOCCA, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Chieti alla via Ottavio Henrici n.2, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo.
1 MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio concordatario in data 23 giugno 2002 in Guardiagrele, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 3 novembre 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 16 settembre 2025 e meglio precisate nel verbale di udienza del 3 novembre 2025 in riferimento alla nuova abitazione della , sita in Bucchianico alla via Piane n.169 ed in CP_1 riferimento all'importo complessivo dell'assegno di mantenimento, pari ad Euro 400,00, appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e come confermate e precisate e nei limiti di cui al verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Guardiagrele a margine dell'Atto n.12 – Parte II – Serie A – Anno 2002).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 5 dicembre, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
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