TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 246
TAR
Decreto cautelare 23 settembre 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 27 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 21 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Vizio di procedura per mancata comunicazione dei motivi ostativi

    Il provvedimento richiesto dal ricorrente è mancato perché la Questura ha manifestato il convincimento di non avere titolo per adottarlo, equiparandosi a un rigetto dell'istanza. L'amministrazione, stante la natura discrezionale del provvedimento richiesto, avrebbe dovuto comunicare i motivi ostativi alla conversione del titolo di soggiorno e, non avendolo fatto, è incorsa in un vizio invalidante ex art. 21 octies l. 241/1990.

  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione della normativa sulla conversione dei permessi di soggiorno

    La conversione del permesso per cure mediche in permesso per motivi di lavoro, espressamente prevista dall'art. 6 comma 1 bis lett. h bis) del d.lgs. n. 286/1998, è stata abrogata dal comma 1, lett. a) dell’art. 7 del d.l. n. 20/2023 convertito con l. n. 50/2023. Tuttavia, il comma 2 dello stesso art. 7 ha stabilito, in via transitoria, che per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto, continua ad applicarsi la disciplina previgente. Poiché il ricorrente ha presentato istanza di permesso di soggiorno per cure mediche prima dell'entrata in vigore dell'art. 7 del d.l. n. 20/2023, la Questura avrebbe dovuto inquadrare l'istanza nel regime transitorio e verificarne i requisiti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 246
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
    Numero : 246
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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