Decreto cautelare 23 settembre 2025
Ordinanza cautelare 27 ottobre 2025
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00246/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00412/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 412 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Tursi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno -Questura Teramo, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;
per l'annullamento:
- del provvedimento di diniego notificato a mezzo pec in data 28.07.2025, con il quale la Questura di Teramo ha disposto il rifiuto alla conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- di ogni altro atto (anche sconosciuto) presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura Teramo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa IA GR;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
Il ricorrente, cittadino pakistano, impugna il provvedimento con il quale la Questura di Teramo con p.e.c. del 28.7.2025 ha respinto la sua istanza del 20.6.2025 di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche - richiesto il 12.10.2022, ottenuto il 28.11.2023 e rinnovato fino al 21.5.2025 - in permesso per motivi di lavoro subordinato in ragione del fatto che la normativa vigente esclude la possibilità di convertire il permesso per cure mediche.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) “ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 co.1 lett.a), co.2 e 3 L.n. 50/2023; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19, D.lgs. n. 286/1998; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, L.n. 241/1990; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 10-bis, L.n. 241/1990; eccesso di potere per difetto e/o carenza di istruttoria; motivazione macroscopicamente illogica ed irrazionale; travisamento dei presupposti in fatto; sviamento di potere; violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa; manifesta ingiustizia ”;
2) “ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 bis, l.n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione; motivazione apparente, illogica; manifesta ingiustizia ”.
Il Ministero dell’Interno si è costituito con memoria di stile e ha depositato la relazione della Questura di Teramo nella quale si sostiene che la comunicazione pec del 28.07.2025 non avrebbe contenuto provvedimentale, ma meramente informativo e come tale non sarebbe impugnabile.
All’udienza pubblica del 14 aprile 2026 il ricorso è passato in decisione.
L’eccezione sollevata dalla parte resistente è infondata.
Sul piano sostanziale, l’atto con il quale si informa il ricorrente che la normativa vigente non prevede la conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per motivi di lavoro subordinato ha il contenuto conformativo di rigetto dell’istanza presentata proprio a tale scopo.
Infatti, per stabilire se un atto dell’amministrazione ha natura provvedimentale occorre fare riferimento non solo al suo contenuto testuale, ma anche all’istanza a cui dà riscontro, ben potendo un parere – generalmente privo di contenuto conformativo - sortire lo stesso effetto di un provvedimento di diniego, quando ne deriva in concreto un arresto procedimentale che impedisce di pervenire all’epilogo naturale del procedimento avviato con l’istanza.
Nel caso in decisione innegabilmente il provvedimento richiesto dal ricorrente è mancato perché la Questura ha manifestato il convincimento di non avere titolo per adottarlo ed equivale pertanto a rigetto dell’istanza.
Nel merito il ricorso è fondato, in primis perché, come dedotto dal ricorrente, l’amministrazione, stante la natura discrezionale del provvedimento richiesto, avrebbe dovuto comunicargli i motivi ostativi alla conversione del titolo di soggiorno e, non avendolo fatto, è incorsa in un vizio invalidante ex art. 21 octies l. 241/1990.
Il diniego, inoltre, è viziato anche sul piano sostanziale.
Occorre premettere che la conversione del permesso per cure mediche (rilasciato ex art. 19, comma 2, lettera d- bis del d.lgs. n. 286/1998) in permesso per motivi di lavoro, espressamente prevista dall’art. 6 comma 1 bis lett. h- bis del d.lgs. n. 286/1998, è stata abrogata dal comma 1, lett. a) dell’art. 7 del d.l. n. 20/2023 convertito con l. n. 50/2023.
Il comma 2 dello stesso art. 7 ha stabilito nondimeno, in via transitoria: “ Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente ”.
Con l’espressione “ istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ” si intendono non già le istanze di conversione, ma quelle con le quali si è ottenuto il titolo di soggiorno da convertire (così Consiglio di Stato sez. III, 20/03/2026, n. 2397, che ricostruisce dettagliatamente e approfonditamente l’evoluzione dell’istituto della conversione dei titoli di soggiorno).
Orbene, il ricorrente ha presentato istanza di permesso di soggiorno per cure mediche il 12.10.2022, dunque prima dell’entrata in vigore dell’art. 7 del d.l. n. 20/2023.
Pertanto la Questura di Teramo avrebbe dovuto inquadrare l’istanza del ricorrente nel regime transitorio previsto dal citato art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023, esaminarla alla luce dell’art. 6, comma 1- bis , lett. h- bis ) del d.lgs. n. 286/1998 e verificare quindi la sussistenza dei requisiti richiesti per la conversione del titolo di soggiorno per cure mediche in permesso per motivi di lavoro subordinato.
All’accoglimento del ricorso segue la regolazione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (L’AQUILA), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA ES, Presidente
IA GR, Consigliere, Estensore
Massimo Baraldi, Consigliere
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| IA GR | IA ES |
IL SEGRETARIO