Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00355/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00860/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 860 del 2024, proposto da
LU AB, rappresentato e difeso dagli avvocati Martino Alberto Grimaldi, Francesco Lezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unione dei Comuni “Terra di Leuca”, non costituita in giudizio;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
Comune di Salve, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. 1032 del 03.05.2024, con cui l’Unione dei Comuni “Terra di Leuca” ha denegato il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica relativamente alla realizzazione della piscina (disponendo, segnatamente, che “ la prevista piscina in cls non sia posta in opera ”);
- della nota prot. 6746-P del 26.04.2024, con cui la Soprintendenza ha denegato il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica relativamente alla realizzazione della piscina (disponendo, segnatamente, che “la prevista piscina in cls non sia posta in opera ”);
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa LA SS e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. AB LU ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della nota prot. n. 1032 del 03.05.2024 dell’Unione dei Comuni Terra di Leuca e del presupposto parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce (prot. n. 6746-P del 26.04.2024), avente ad oggetto “ Comune di Salve (LE) Località: Loc. Schiafazzi - foglio 3 p.lle 206, 537 e632; Progetto: costruzione di una casa isolata in campagna con piscina di pertinenza. Ditta AB LU. Esame ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. n. 42 del 22/01/2004 e successive modifiche e integrazioni, D.M. 17/10/1970”.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
-Violazione degli artt. 3 e 10 bis della Legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere. Errore di fatto e di diritto. Irragionevolezza. Contraddittorietà. Ingiustizia manifesta. Violazione dell’elaborato 4.4.4. del PPTR “ Linee Guida per la tutela, il restauro e gli interventi delle strutture in pietra a secco della Puglia ”.
Il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, in data 15.07.2024, si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Le altre Amministrazioni, regolarmente intimate, non si sono costituite in giudizio.
Alla camera di consiglio del 24.07.2024, parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
Alla pubblica udienza del 25.02.2026, previo deposito di memorie e documenti a norma dell’art. 73, 1 comma, c.p.a, la causa è stata introitata in decisione.
Nel merito si rileva quanto segue.
Preliminarmente vanno richiamati i fatti salienti della vicenda in esame.
Il ricorrente è proprietario di un immobile sito in località Schiafazzi del Comune di Salve, ricadente in zona E/2 del vigente Programma di Fabbricazione, sottoposta a vincolo paesaggistico del tipo “ Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ” del P.P.T.R.
Con istanza del 07.06.2023 il ricorrente ha chiesto il rilascio del permesso di costruire e della contestuale autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di “ Nuova costruzione di una casa isolata in campagna con piscina di pertinenza ”.
In data 21.07.2023 il Comune di Salve ha rilasciato il parere favorevole sotto il profilo urbanistico edilizio.
Con verbale n. 4 del 29.02.2024, la Commissione Locale per il paesaggio presso l’Unione dei Comuni Terra di Leuca ha reso parere favorevole all’intervento con prescrizioni.
Con nota n. 633 del 09.03.2024, l’Amministrazione ha trasmesso la pratica alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, per l’esame dell’intervento ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. n. 42 del 2004.
La Soprintendenza ha espresso parere favorevole prescrivendo, per quanto d’interesse, quale condizione per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica che “ n. 4. la prevista piscina in cls non sia posta in opera ”.
L’Unione dei Comuni, pertanto, con nota del 03.05.2024, preso atto del parere vincolante della Soprintendenza ha chiesto al ricorrente di procedere all’aggiornamento della documentazione progettuale nel rispetto delle prescrizioni indicate dalla Soprintendenza stessa.
Atteso quanto sopra, parte ricorrente si è determinata a promuovere l’odierno giudizio, censurando la condotta dell’Amministrazione statale per: 1) violazione degli artt. 3 e 10 bis della Legge n. 241 del 1990; 2) eccesso di potere sotto plurimi profili oltre che per violazione dell’elaborato del PPTR 4.4.4. “ Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi delle strutture in pietra a secco della Puglia ”.
Il ricorso è fondato.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa: “ il parere ex art. 146 del D.lgs. 42/2004 è espressivo non d'una scelta discrezionale pura, ma di una valutazione tecnico-discrezionale, destinata a produrre effetti vincolanti rispetto sul successivo provvedimento (p.es., sul PDC) per interventi in aree vincolate… Ebbene il parere, appunto per tal sua natura e per evitare che il giudizio di compatibilità paesaggistica si traduca nell'esercizio di una valutazione insindacabile o arbitraria (cfr. sul punto, Cons. St., VI, 24 marzo 2014 n. 1418; id., 15 dicembre 2014 n. 6149; id., 5 dicembre 2016 n. 5108; id., n. 5909/2018, cit.), occorre che sia sempre sorretto da un'ampia e circostanziata motivazione, dalla quale sia possibile ricostruire sia le premesse che l'iter logico seguito nel percorso valutativo che si conclude con il giudizio finale. E, nel caso in cui esso sia negativo, deve esplicitare le effettive ragioni di contrasto tra l'intervento progettato ed i valori paesaggistici dei luoghi compendiati nel decreto di vincolo, tener conto delle ragioni indicate dal privato e, perciò, indicare qual tipo d'accorgimento tecnico o, se del caso, di modifica progettuale possa far conseguire all'interessato l'autorizzazione paesaggistica ” (Cons. Stato, Sez. VI, sentenza. n. 2515 del 20 aprile 2020).
Nella specie, il contestato parere, al di là del richiamo generale alle norme di riferimento e ai vincoli incidenti nella zona in cui insiste l’immobile di proprietà attorea, non contiene alcuna valutazione dell’istanza alla luce delle reali caratteristiche progettuali della contestata piscina; e ciò anche e soprattutto in considerazione del richiamo alle Linee Guida 4.4.4. del PPTR. le quali, per quanto d’interesse, consentono espressamente la realizzazione di piscine di piccole dimensioni - tra le altre - anche per singole unità immobiliari.
Come correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, poi, il parere gravato non indica le valutazioni compiute né spiega perché la progettata piscina non sia stata ritenuta meritevoli di realizzo; e ciò non già solo in considerazione delle sopra richiamate Linee Guida 4.4.4. del PPTR ma anche avuto riguardo ai materiali proposti consistenti - contrariamente a quanto rilevato dalla Soprintendenza – nella semplice posa in opera di moduli prefabbricati, in quanto tali, facilmente amovibili.
Le considerazioni che precedono valgono anche ai fini delle censure prospettate con riferimento all’art. 10 bis della Legge n. 241 del 1990; e ciò in quanto, attraverso l’integrazione del contraddittorio procedimentale, le parti avrebbero potuto interloquire anche e soprattutto in ottica deflattiva del contenzioso.
In conclusione, alla luce di quanto esposto, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto con conseguente annullamento del parere della Soprintendenza (prot. n. 6746-P del 26.04.2024) e della Nota dell’Unione dei Comuni Terra di Leuca (prot. n. 1032 del 03.05.2024) - in quanto fondata unicamente sul richiamo del contenuto del parere vincolante della Soprintendenza- con salvezza del riesercizio del potere, emendato dai vizi procedimentali riscontrati.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il parere della Soprintendenza prot. n 6746-P del 26.4.2024 e la nota prot. n. 1032 del 03.05.2024 dell’Unione dei Comuni Terra di Leuca, con salvezza del riesercizio del potere emendato dai vizi riscontrati.
Condanna il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, e al rimborso delle spese vive sostenute e del contributo unificato, se e nella misura in cui lo stesso risulta essere stato corrisposto.
Compensa le spese tra le altre parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VI GI, Presidente FF
LA SS, Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA SS | VI GI |
IL SEGRETARIO