TRIB
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 2448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2448 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 23531/2023 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, parte ricorrente ha depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
Dichiara, inoltre, la contumacia di Controparte_1
non comparso benché ritualmente citato.
[...]
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 23531/2023 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, in data 10.3.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 23531/2023 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi e vertente
TRA
P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in alla CP_1
P.tta M. Serao 19 presso lo studio dell'avv. Alfredo Sacchi, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. , in Controparte_2 P.IVA_2 persona dell'Amministratore p.t.
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: contratto di appalto;
transazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
n. 23531/2023 r.g.a.c. Pag. 2 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con ricorso ex art. 281-decies ss. c.p.c, depositato il 15.1.2023 e rinotificato il 4.12.2024, la ricorrente citava il resistente, dinanzi al sopra intestato Tribunale, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“- condannare il P.IVA Controparte_2
, in persona dell'Amministratore p.t. sig. , P.IVA_2 CP_3 al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 25.572,00, oltre agli accessori di legge sulla somma di € 1.500,00 relativa a compensi legali, per i motivi suesposti;
- con condanna, a compensi e spese della presente procedura, con attribuzione allo scrivente procuratore anticipatario”.
A fondamento della propria pretesa deduceva di aver eseguito servizi di pulizia effettuati nell'interesse del e Controparte_2 che, a seguito di un d.i. non opposto e dell'emissione di successive fatture non onorate, le parti addivennero alla stipula di una transazione in virtù della quale la somma dovuta di € 24.072,00, sarebbe stata integralmente versata dal Condominio attraverso 45 rate mensili, oltre n. 23531/2023 r.g.a.c. Pag. 3 ad € 1.500,00 ed oneri accessori quali compensi legali per la fase monitoria, esecutiva e transattiva.
Tuttavia nessuna versata era stata poi pagata dal Condominio.
3. Il non si è costituito e, pertanto, ne è stata dichiarata la CP_2
contumacia.
4. In data odierna, precisate le conclusioni, sostituita l'udienza con il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
5. La domanda è fondata e va accolta.
5.1. Va ricordato quel principio oramai pacifico da oltre vent'anni in giurisprudenza secondo cui: “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza,
o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533, Cass.,
n. 23531/2023 r.g.a.c. Pag. 4 9.2.2004, n. 2387; Cass., 3.7.2009, n. 15677; Cass., 12.2.2010, n. 3373;
Cass., 15.7.2011, n. 15659).
Nel caso in esame il ricorrente, dopo aver depositato il contratto e le fatture non pagate, al momento della costituzione in giudizio, ha dedotto l'inadempimento del CP_2
Era dunque quest'ultimo che doveva provare il proprio adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento, salvo eccepire l'inadempimento altrui ex art. 1460 c.c..
Parte resistente, viceversa, ha preferito restare contumace.
6. Il resistente, dunque, va condannato al pagamento, in CP_2
favore del ricorrente, di € 25.572,00 (24.072,00+ 1.500,00 per spese legali), oltre agli accessori di legge sulla somma di € 1.500,00 relativa ai suddetti compensi legali.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM
147/2022, ai valori minimi, stante la non particolare complessità della vicenda, in fatto ed in diritto, con aumento ex art. 4 comma 1-bis DM
55/14 (scaglione fino ad € 26.000,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) condanna al pagamento, in Parte_2
favore di della somma di € 25.572,00, oltre agli Parte_1 accessori di legge sulla somma di € 1.500,00 relativa a compensi legali;
b) condanna al pagamento, in Parte_2
favore di delle spese di giudizio che liquida in € Parte_1
3.302,00per compensi professionali ed € 25,00 per esborsi, oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'avv. Alfredo Sacchi, anticipatario.
n. 23531/2023 r.g.a.c. Pag. 5 La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 23531/2023 r.g.a.c.
Il Giudice dott. Fabio Perrella
Pag. 6
11 SEZIONE CIVILE
N. 23531/2023 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, parte ricorrente ha depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
Dichiara, inoltre, la contumacia di Controparte_1
non comparso benché ritualmente citato.
[...]
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 23531/2023 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, in data 10.3.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 23531/2023 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi e vertente
TRA
P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in alla CP_1
P.tta M. Serao 19 presso lo studio dell'avv. Alfredo Sacchi, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. , in Controparte_2 P.IVA_2 persona dell'Amministratore p.t.
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: contratto di appalto;
transazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
n. 23531/2023 r.g.a.c. Pag. 2 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con ricorso ex art. 281-decies ss. c.p.c, depositato il 15.1.2023 e rinotificato il 4.12.2024, la ricorrente citava il resistente, dinanzi al sopra intestato Tribunale, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“- condannare il P.IVA Controparte_2
, in persona dell'Amministratore p.t. sig. , P.IVA_2 CP_3 al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 25.572,00, oltre agli accessori di legge sulla somma di € 1.500,00 relativa a compensi legali, per i motivi suesposti;
- con condanna, a compensi e spese della presente procedura, con attribuzione allo scrivente procuratore anticipatario”.
A fondamento della propria pretesa deduceva di aver eseguito servizi di pulizia effettuati nell'interesse del e Controparte_2 che, a seguito di un d.i. non opposto e dell'emissione di successive fatture non onorate, le parti addivennero alla stipula di una transazione in virtù della quale la somma dovuta di € 24.072,00, sarebbe stata integralmente versata dal Condominio attraverso 45 rate mensili, oltre n. 23531/2023 r.g.a.c. Pag. 3 ad € 1.500,00 ed oneri accessori quali compensi legali per la fase monitoria, esecutiva e transattiva.
Tuttavia nessuna versata era stata poi pagata dal Condominio.
3. Il non si è costituito e, pertanto, ne è stata dichiarata la CP_2
contumacia.
4. In data odierna, precisate le conclusioni, sostituita l'udienza con il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
5. La domanda è fondata e va accolta.
5.1. Va ricordato quel principio oramai pacifico da oltre vent'anni in giurisprudenza secondo cui: “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza,
o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533, Cass.,
n. 23531/2023 r.g.a.c. Pag. 4 9.2.2004, n. 2387; Cass., 3.7.2009, n. 15677; Cass., 12.2.2010, n. 3373;
Cass., 15.7.2011, n. 15659).
Nel caso in esame il ricorrente, dopo aver depositato il contratto e le fatture non pagate, al momento della costituzione in giudizio, ha dedotto l'inadempimento del CP_2
Era dunque quest'ultimo che doveva provare il proprio adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento, salvo eccepire l'inadempimento altrui ex art. 1460 c.c..
Parte resistente, viceversa, ha preferito restare contumace.
6. Il resistente, dunque, va condannato al pagamento, in CP_2
favore del ricorrente, di € 25.572,00 (24.072,00+ 1.500,00 per spese legali), oltre agli accessori di legge sulla somma di € 1.500,00 relativa ai suddetti compensi legali.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM
147/2022, ai valori minimi, stante la non particolare complessità della vicenda, in fatto ed in diritto, con aumento ex art. 4 comma 1-bis DM
55/14 (scaglione fino ad € 26.000,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) condanna al pagamento, in Parte_2
favore di della somma di € 25.572,00, oltre agli Parte_1 accessori di legge sulla somma di € 1.500,00 relativa a compensi legali;
b) condanna al pagamento, in Parte_2
favore di delle spese di giudizio che liquida in € Parte_1
3.302,00per compensi professionali ed € 25,00 per esborsi, oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'avv. Alfredo Sacchi, anticipatario.
n. 23531/2023 r.g.a.c. Pag. 5 La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 23531/2023 r.g.a.c.
Il Giudice dott. Fabio Perrella
Pag. 6