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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 22/12/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 361/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere rel. dott. Alberto Valle Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 361/2024 promossa con atto di citazione in appello notificato il
28.10.2024 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SA PA, presso il cui studio in Udine, via Mercatovecchio 28, risulta elettivamente domiciliato, per procura allegata alla busta telematica dell'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
(C.F. , in persona del Direttore pro tempore, per legge rappresentata e CP_1 P.IVA_1
difesa dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRIESTE
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 409/2024 del Tribunale di Udine, pubblicata il
29.3.2024, non notificata – “altre controversie di diritto amministrativo”
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 21.8.2025: “Piaccia all'Ill.ma Corte, respinta ogni contraria istanza e domanda, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto dichiarare nulla e/o riformare in toto la sentenza impugnata, respingendo le domande ex adverso proposte in quanto infondate e inammissibili con conseguente accoglimento delle eccezioni e domande proposte dall' odierna appellante e quindi:
Nel merito: Nel Merito: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma totale della gravata sentenza e per le causali esposte in narrativa, respinta ogni diversa istanza e domanda avversaria, e previa declaratoria di decadenza ex art. 281 undecies c.p.c di parte resistente da tutte le istanze istruttorie formulate nonché dalle eccezioni processuali e di merito CP_1 non rilevabili d'ufficio, accogliersi la domanda e per l'effetto condannare al CP_1
pagamento in favore di parte attrice appellante del somma di € 64.384,63 oltre a Pt_2 interessi di legge dal dì del dovuto al saldo effettivo. spese rifuse per entrambi in gradi di giudizio”.
Per l'appellata: come da note depositate il 4.9.2025:
“Si insta quindi per il rigetto da parte di codesto Ecc.ma Corte adita dell'appello avversario avverso Trib. Ud n 409/24 Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor, in quanto infondato in fatto e in diritto, ovvero per la dichiarazione di difetto di giurisdizione del GO in favore del GA, che peraltro si è appena pronunciato sulle pretese della controparte rigettandole con la dimessa in prime cure sentenza del settembre 2023. Spese rifuse”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. dd. 16.6.2023 esponeva di avere Parte_1 presentato ad le domande di contributi Pac Controparte_2
e Feasr ai sensi del Regolamento CE n.1782/2003, che erano state accolte con conseguente riconoscimento per le annate 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 dell'importo totale di Euro 64.384,63, il quale non era stato peraltro liquidato, in quanto ne aveva illegittimamente disposto la compensazione con presunti debiti per “quote CP_1
latte”, come emergeva dal SI – Sistema Informatico Agricolo Nazionale, aggiornato con dati provenienti esclusivamente dalla stessa . Allegava la non compensabilità tra il CP_1 credito liquido, certo e esigibile quale quello per il contributo PAC dell'agricoltore, e il preteso credito per un prelievo supplementare afferente campagne lattiere passate, richiamando il divieto, previsto dall'art. 3, comma 5 duodecies, D. L. 182/2005, come convertito con modifiche in L. n. 231/2005, di sequestro, pignoramento e soggezione a provvedimenti cautelari dei contributi dovuti in attuazione di politiche comunitarie, e il divieto di compensazione dei crediti dichiarati impignorabili ai sensi dell'art. 1246, I comma,
n. 3 c.c..
Ciò esposto, il ricorrente chiedeva quindi la condanna di al pagamento della somma CP_1 di Euro 64.384,63, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
2. si costituiva tardivamente, solo dopo la prima udienza, deducendo, anche mediante CP_1 richiamo dell'orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, la legittimità della compensazione, impropria o atecnica, allorquando i crediti a titolo di recuperi PAC siano, come nella specie, certi, liquidi ed esigibili, in considerazione dell'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema Pac, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiamo superato i limiti nazionali, attraverso la previa verifica del
Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e i crediti dell'agricoltore.
Né poteva fondatamente sollevarsi la questione dell'impignorabilità del credito degli operatori agricoli ai contributi Pac ai sensi dell'art. 3, comma 5 duodecies, D.L. 182/2005 e quindi della sua non compensabilità, non potendo trovare applicazione, vertendosi in tema di compensazione impropria, l'art. 1246, n. 3 c.c..
Precisava ammontare (Euro 692.767,97) e titolo (recupero del prelievo supplementare per le campagne 2005/2006 e 2007/2008, e interessi per il ritardato versamento per le campagne pregresse dalla 1995/96 alla 2001/2002) del proprio controcredito, e concludeva per il rigetto della domanda, “ovvero per il difetto di giurisdizione del GO in favore del GA che si è appena pronunciato sulle pretese della controparte rigettandole con l'allegata sentenza del settembre
2023” (pag. 6 della comparsa di risposta).
3. Il Tribunale di Udine, assunto un teste indicato dal ricorrente, respingeva la domanda con sentenza n. 409/2024, compensando le spese di lite.
Il Tribunale, premessa la giurisdizione del giudice ordinario, avendo il ricorrente azionato il diritto al pagamento di contributi già concessi e liquidati dall'autorità amministrativa, nel merito richiamava innanzitutto l'art. 5 ter del Regolamento CE n. 885/2006 che ha previsto l'obbligo degli Stati membri di dedurre gli importi dei debiti di un beneficiario dai futuri pagamenti a favore del medesimo effettuati dall'organismo pagatore incaricato di recuperare il debito, e l'art. 8-ter D.L. 5/2009, convertito nella L. 33/2009, che ha disposto l'istituzione presso del Registro nazionale dei debiti, in cui sono iscritti, mediante i servizi del CP_1
Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti.
Evidenziava quindi che, secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, in materia di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione Europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac) e i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la compensazione c.d. impropria o atecnica, connaturata al sistema della Pac, come configurato dal diritto dell'Unione Europea, compensazione impropria la quale è rilevabile anche d'ufficio.
Rilevava, in secondo luogo, che nessuna specifica contestazione al credito di era stata CP_1
sollevata dal ricorrente, e che l'iscrizione nel registro SI presuppone l'atto autoritativo di accertamento del prelievo supplementare, i cui vizi non erano stati dedotti davanti al giudice amministrativo entro il termine di decadenza previsto dalla legge.
Osservava, infine, che quand'anche le contestazioni del ricorrente potessero comportare una contestazione di quanto accertato dall'autorità amministrativa, la competenza a conoscere dell'intera materia sarebbe stata del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, co. 1, lett.
t) D.Lgs. 104/2010.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello il . Parte_1
4.1 Con il primo, ha contestato l'omessa valutazione della tardiva costituzione di la CP_1
quale era decaduta dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio e dalla produzione di documenti volti a provare l'esistenza del proprio preteso controcredito.
4.2 Con il secondo, ha sostenuto che il giudice di primo grado ha erroneamente desunto dai
Regolamenti CE nn. 1290/2005 e 1034/2008 le legittimità della c.d. compensazione impropria effettuata da ad onta della preclusione stabilita dall'art. 1246, n. 3 c.c. e dall'”art. 3, co. CP_1
2 della Legge 231/05” (pag. 5 dell'atto di appello) con la statuizione di impignorabilità, insequestrabilità e non compensabilità dei contributi comunitari per la Pac e i prelievi supplementari. Né in contrario poteva rilevare il riferimento all'ultimo alinea dell'”art. 3 co.
2 duodecies della L. n. 231/05” (pag. 5 dell'atto di appello) che prevede che la pignorabilità relativa e la sequestrabilità delle somme dovute agli aventi diritto sono assolute tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze, avendo la giurisprudenza chiarito che la norma dev'essere interpretata nel senso che in tale fattispecie astratta non possa ricomprendersi la pretesa di alle quote supplementari per CP_1 gli splafonamenti e le eccedenze produttive, rispetto alle quote individuali di riferimento, nel regime della c.d. quote latte, non trattandosi di pagamenti indebiti, ai quali soli fanno riferimento le disposizioni regolamentari comunitarie impropriamente invocate dalla sentenza impugnata.
4.3 Con il terzo motivo, ha lamentato l'errata interpretazione sia dell'art 3, comma 5 duodecies, del D.L. n. 182/2005 conv. dalla L. n. 231/2005 in punto impignorabilità e insequestrabilità dei crediti per provvidenze comunitarie, sia del principio di “somma indebitamente erogata”. Ha evidenziato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la deroga alla insequestrabilità e impignorabilità e quindi alla non compensabilità dei crediti per provvidenze comunitarie all'agricoltura è limitata alla sola ipotesi – non estensibile analogicamente - in cui a tali crediti sia opposto dall'organismo pagatore un controcredito per recupero di provvidenze Pac indebitamente erogate, laddove l'accertamento di un nuovo debito per prelievo supplementare determinato dallo sforamento della quota latte non rende perciò stesso indebita la pregressa erogazione delle provvidenze PAC.
4.4 Con il quarto motivo, ha contestato che la definitività del credito di sia data CP_1
dall'iscrizione nel registro nazionale debiti del SIAN, avendo l'iscrizione valore ai meri fini esecutivi. Né era corretta l'affermazione del giudice di primo grado, secondo cui il Parte_1
non avrebbe contestato il controcredito opposto in compensazione, posto che la contestazione deve ritenersi sussistente per il solo fatto che l'agricoltore contesti che la mera iscrizione del controcredito nel registro unico non sia sufficiente per ritenere legittima la compensazione impropria.
4.5 Con il quinto motivo, ha rilevato che erroneamente il giudice di primo grado aveva ritenuto non contestato in modo specifico il credito di Ha evidenziato, in particolare, CP_1 che quest'ultima si era costituita tardivamente e non aveva depositato alcuna memoria integrativa, onde non era dato comprendere come e in quale sede processuale il ricorrente avrebbe potuto prendere posizione “su un qualcosa che non è stato né invocato, né reclamato”
(pag. 15 dell'atto di appello), e spettando, in ogni caso, ad provare l'esistenza del CP_1 controcredito opposto in compensazione, onere nella specie non assolto sulla mera base del registro SI.
4.6 Con l'ultimo motivo, ha dedotto la violazione dell'art. 2697 c.c. nella parte in cui il giudice di primo grado ha rilevato che il ricorrente non aveva impugnato innanzi al giudice amministrativo, entro il termine di decadenza previsto dalla legge, l'atto autoritativo di accertamento del prelievo supplementare su cui è fondata l'iscrizione nel registro SI.
Così statuendo il Tribunale non aveva spiegato perché il , che aveva già impugnato Parte_1
“un provvedimento amministrativo, sia esso di imputazione di prelievo, sia esso atto attuativo del prelievo o avviso di pagamento … avrebbe un ulteriore onere di impugnativa ai fini di un ricalcolo del prelievo supplementare errato per effetto dei disposti precettivi delle tre sentenze della CGE, dal momento che è la PA quindi ad avere l'onere de jure di detto CP_1 ricalcolo”, né aveva dimostrato di conoscere il disposto dell'art. 10 bis della Legge
10.03.2023 n. 103 in tema di obbligatorietà del ricalcolo per la sancita e riconosciuta erroneità dei criteri di distribuzione e di imputazione delle quote da riassegnare ai produttori nazionali.
Ha contestato infine che sia onere dell'allevatore impugnare innanzi al giudice amministrativo i provvedimenti con cui venga quantificato l'ammontare del credito e operata la compensazione.
Ciò esposto, ha chiesto, in riforma della sentenza appellata, la condanna Parte_1 di al pagamento in suo favore della somma di euro 64.384,63, oltre interessi legali. CP_1
5. Si è costituita che ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, per CP_1 non avere l'appellante indicato i capi della decisione impugnati, le violazioni di legge asseritamente operate dal giudice e la loro rilevanza ai fini della decisione.
Nel merito ha insistito per il rigetto dell'appello.
5.1 Ha evidenziato l'infondatezza del primo motivo, posto che il convenuto costituitosi tardivamente decade esclusivamente, ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c., da eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio, ma non dalle istanze istruttorie e dal deposito di documenti. In ogni caso ha rilevato che il rigetto della domanda era dipeso non dalle difese di “ma dal principio della certezza del diritto” (pag. 8 della comparsa CP_1
di risposta).
5.2 Quanto al secondo motivo, ha allegato che la legittimità della procedura di compensazione
è disciplinata dall'art. 28 del Regolamento UE n. 908/2014, fonte ultraprimaria che prevale su eventuali disposizioni diverse dell'ordinamento nazionale, ed è riconosciuta – quale compensazione impropria - dall'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, subordinatamente alla certezza e liquidità del controcredito di la cui CP_1 iscrizione nel registro SI è equiparabile all'iscrizione a ruolo e presuppone un diritto alla riscossione, autorizzando la deduzione delle somme dovute dagli agricoltori allo Stato. 5.3 ha contestato la fondatezza del terzo motivo, osservando come non possa essere CP_1
legittimamente sollevata la questione dell'impignorabilità del credito degli operatori agricoli ai contributi PAC ai sensi dell'art. 3, comma 5 duodecies, del D.L. n. 182 del 2005, come convertito in L. n. 231 del 2005 e quindi della sua non compensabilità, posto che, trattandosi di compensazione impropria, non può trovare applicazione l'art. 1246 c.c.. E tale compensazione, pur attuata a livello nazionale, trae origine dall'ordinamento europeo
(essendo prevista dall'art. 5-ter del Regolamento n. 885/2006), garantendo il recupero delle somme dovute dai produttori di latte per il superamento delle quote loro assegnate.
5.4 Quanto al quarto motivo, ha allegato che correttamente il Tribunale di Udine aveva affermato che la certezza, la liquidità ed esigibilità del controcredito di derivano dalla CP_1
iscrizione nel Registro debitori e risultanti dal sistema SIAN, tanto che l'art. 8 quinquies del
D.L. 10.2.2009 n. 5, convertito nella L. 9.4.2009, n. 33, al comma 1 prevede che sono da considerare esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale.
Nella specie, poi, la certezza del credito di deriva anche dall'esito, per la stessa CP_1 favorevole, dei giudizi intrapresi dal produttore avverso i prelievi supplementari relativi alle campagne 1996/97, 1997/98 (con riferimento ai conferimenti effettuati nei confronti dei primi acquirenti), 2005/06 e 2007/08 oggetto di compensazione
5.5 Relativamente al quinto motivo, ha ribadito che i propri crediti sono certi, liquidi ed CP_1 esigibili proprio in ragione dell'iscrizione nel Registro debitori e risultanti dal sistema SIAN
e come tali, non sono più contestabili né opponibili.
5.6 Infine, in ordine al sesto motivo, ribadito che il produttore avrebbe dovuto, entro il termine decadenziale di 60 giorni previsto ex art. 29 c.p.a., impugnare i provvedimenti di imputazione del prelievo supplementare innanzi all'autorità competente e, in caso di accoglimento, comunque dimostrare l'inesigibilità del credito e delle predette imputazioni, eventualmente sospese in sede giurisdizionale, ha dedotto che solo la sospensione, da parte del giudice amministrativo, del provvedimento di accertamento e applicazione del prelievo supplementare e il successivo definitivo accoglimento del ricorso del produttore avrebbero precluso l'iscrizione nel Registro e l'operatività della compensazione impropria.
Né – ha concluso l'appellata - spiega rilevanza la norma dell'art. 10 bis L. 10.03.2023 n. 103 in tema di obbligatorietà del ricalcolo per la sancita e riconosciuta erroneità dei criteri di distribuzione e di imputazione delle quote da riassegnare ai produttori nazionali, in quanto tale previsione è stabilita unicamente e soltanto per quei produttori, diversi dal Parte_1 destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo.
6. Disposto lo scambio degli atti previsto dall'art. 352, co. 1, nn. 1, 2 e 3 c.p.c., e scaduto il
18.11.2025 il termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, la causa è stata riservata dall'istruttore alla decisione del collegio.
7. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da CP_1
L'atto di appello risponde ai requisiti di ammissibilità prescritti dall'art. 342 c.p.c..
Sono invero indicati sia il capo della decisione impugnata, costituito dal rigetto della domanda attorea per effetto della compensazione impropria tra i rispettivi crediti delle parti, sia le violazioni di legge denunciate, esplicitamente individuate in quelle aventi a oggetto l'art. 281 undecies c.p.c. (primo motivo), il Regolamento CE n. 1034/2008 (secondo motivo), l'art. 3, comma 5 duodecies D.L. 182/2005 (terzo motivo), e l'art. 2697 c.c. (quinto e sesto motivo), violazioni la cui rilevanza pure è stata dedotta nell'atto di appello.
8. Nel merito, l'appello è infondato e va pertanto respinto.
9. Con il primo motivo, il ha sostenuto che la tardiva costituzione di Parte_1 CP_1
avvenuta in primo grado oltre il termine previsto dall'art. 281 undecies, co. 2 c.p.c., avrebbe dovuto comportare, a carico della convenuta, la decadenza dalle istanze istruttorie e quindi l'inammissibilità, per tardività, delle produzioni documentali, e l'inammissibilità dell'eccezione di compensazione.
9.1 Si osserva, innanzitutto, che la decadenza ricollegata dal terzo comma dell'art. 281 undecies c.p.c. alla tardiva costituzione attiene alle sole domande riconvenzionali, nella specie non proposte, e alle <>,
e quindi non all'eccezione di compensazione c.d. impropria sollevata da la quale CP_1 riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto e, risolvendosi in una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti, consente al giudice di procedere d'ufficio al relativo accertamento, anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo (in questo – consolidato - senso,
v., tra le altre, Cass. 13.3.2024, n. 6700).
Nel caso in esame, il tema della compensazione impropria, e gli elementi fattuali ad essa relativi, risultavano pacificamente acquisiti, essendo stati introdotti dallo stesso ricorrente, il quale aveva posto a fondamento della domanda di pagamento dei contributi Pac e Feasr proprio la non operatività della compensazione effettuata da (v. pag. 2 del ricorso), e CP_1
aveva prodotto il tabulato SI (doc. 1) dal quale risultava il controcredito opposto in compensazione.
In secondo luogo, la documentazione depositata da (relativamente alla quale non opera, CP_1 in ogni caso, la decadenza derivante dalla tardiva costituzione) non ha assunto alcuna rilevanza ai fini della decisione, la quale si è basata sull'applicabilità della compensazione tra il credito dedotto in giudizio e il controcredito di ritenuto sussistente alla stregua CP_1 dell'estratto del SI allegato dallo stesso ricorrente.
Va pertanto respinto il primo motivo di appello.
10. Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, attenendo entrambi al tema della compensabilità tra il credito da un lato e il credito di dall'altro.
L'appellante ha sostenuto che il credito per il contributo Pac dell'allevatore non sia, “ai sensi
e per gli effetti della previsione normativa dell'art. 3 co. 2° della Legge n. 231/05” (pagg. 4-
5 dell'atto di appello) assoggettabile a sequestro e pignoramento e conseguentemente a compensazione ex art. 1246, n. 3 c.c..
10.1 Deve premettersi che il riferimento normativo invocato dall'appellante è evidentemente errato, posto che la legge n. 231/2005, di conversione del D.L. n. 182/2005, è costituita da un solo articolo, e che la disposizione contenente la norma in questione è in realtà rappresentata dal comma 5 duodecies dell'art. 3 dello stesso D.L., introdotto in sede di conversione, che ha sostituito il secondo comma dell'art. 2 D.P.R. 727/1974 statuendo che <le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (ce) n. 1663 95 della commissione, 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi all'articolo 69, sesto comma, regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze>>.
10.2 Il meccanismo della compensazione, ai fini del recupero del prelievo supplementare, è previsto dall'art. 5 ter del Regolamento CE n. 885 del 2006 della Commissione, disposizione introdotta dal successivo Regolamento n. 1034 del 2008, che stabilisce l'obbligo degli Stati membri di dedurre < della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall'organismo pagatore incaricato di recuperare il debito>>.
Il D.L. 5/2009, convertito nella L. 33/2009, all'art. 8 ter dispone: che il rapporto giuridico tra ciascun produttore che eserciti attività agricola e l'Unione europea è unico nell'ambito delle misure di finanziamento della Politica agricola comune di cui al regolamento (CE) n.
1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005; che ai fini dell'applicazione del Regolamento
CE n. 885/2006, così come integrato dal Regolamento CE n. 1034/2008, è istituito presso l il Registro nazionale dei debiti, in cui sono Controparte_2
iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti, nonché quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
che le Regioni e le due Province autonome iscrivono gli importi dovuti a titolo di prelievo latte nel predetto Registro, mediante i servizi del SIAN;
che tale iscrizione equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero;
che, in sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano presso il predetto Registro l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito.
10.3 Ciò premesso, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, il cui orientamento in materia può dirsi consolidato, “in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema Pac, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti
i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della Pac, come configurato dal diritto dell'Unione, la cui primazia all'interno degli Stati membri postula l'interpretazione conforme delle norme nazionali” (Cass. 27.12.2021, n. 41593; nello stesso senso, v. Cass. 16530/2022; Cass. 12721/2023).
Tale conclusione – precisa la sentenza n. 41593/2021 - è coerente con il meccanismo, sopra illustrato, della c.d. compensazione impropria tra aiuti e prelievi, nell'ambito del medesimo rapporto unitario, quale “effetto diretto (e naturale conseguenza) della normativa europea, e insito nel modo stesso con il quale è strutturata ed opera la Pac, implicando un mero accertamento contabile del dare e dell'avere, che efficacemente attua e soddisfa il sistema del prelievo supplementare e la ratio che presiede al meccanismo delle cd. quote latte;
l'iscrizione nel Registro nazionale delle somme a titolo di prelievi supplementari «autorizza la deduzione delle somme dovute a detto titolo dai produttori agricoli e acquirenti allo Stato
e, in concreto, per esso, alle Agenzie regionali o provinciali, che devono pretendere il prelievo
e provvedere anche al pagamento degli incentivi o finanziamenti comunitari, compensando quanto dovuto per gli aiuti Pac con i crediti iscritti nel Registro» (cfr. Cass. SU n. 25261 del
2009…”).
10.4 Quanto, in particolare, all'impignorabilità dei crediti comunitari delle aziende agricole e quindi proprio all'argomento oggetto dei due motivi in esame, la medesima pronuncia della
Cassazione rileva come la stessa non impedisca la compensazione dovendosi rilevare che “la questione della impignorabilità del credito ai contributi Pac e, quindi, della sua non compensabilità, è stata risolta osservando che la previsione normativa di impignorabilità delle somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni comunitarie non vale «per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze» (art.
3, comma 5-duodecies, del d.l. 182/2005, convertito in legge n. 231/2005) e che, comunque,
l'art. 1246 c.c. non opera con riferimento al fenomeno della compensazione impropria (cfr.
Cass. n. 21646 del 2016, n. 5024 del 2009, n. 18498 del 2006, n. 6214 del 2004, richiamate dalla n. 24325 del 2020)”.
Vanno pertanto respinti il secondo e il terzo motivo di appello, risultando legittima la compensazione impropria tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione
Europea e il controcredito di a titolo di prelievo supplementare relativo alle quote latte. CP_1
11. Pure il quarto, quinto e sesto motivo meritano congiunto esame, avendo tutti a oggetto la questione relativa alla prova dell'esistenza e certezza del controcredito di opposto in CP_1 compensazione. Il giudice di primo grado ha ritenuto che tale controcredito non fosse stato contestato, essendosi il limitato a contestarne la compensabilità e non avendo impugnato Parte_1 innanzi al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di sessanta giorni l'atto autoritativo di accertamento del prelievo supplementare, provvedimento che costituisce presupposto dell'iscrizione nel registro SI.
11.1 Affinché operi la compensazione comunitaria, è necessario che il credito opposto da sia certo, “analogamente alla compensazione propria rispetto alla quale la certezza è CP_1 presupposto della liquidità (cfr. Cass. SU n. 23225 del 2016) che è requisito (unitamente all'esigibilità) dell'opponibilità del controcredito in sede giudiziaria, ai sensi dell'art. 1243, comma 2, c.c.”. E “la verifica della certezza del controcredito è oggetto di accertamento in sede giudiziaria, sebbene «L'iscrizione [...] degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli [equivalga] all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero» (art.
8-ter, comma 4, legge n. 33 del 2009)”; detta iscrizione, pertanto, “non esclude evidentemente la possibilità di una contestazione da parte del preteso debitore, a fronte della quale la prova della certezza del controcredito deve essere fornita dall'ente creditore (Cass. 23.5.2022, n.
16530).
In definitiva, “al giudice di merito spetta di accertare l'esistenza, se contestata, del controcredito invocato da vale a dire la certezza dell'esistenza di quest'ultimo, CP_3 all'esito di un accertamento dei rapporti di dare e avere risultanti dall'apposito registro, sulla base di apprezzamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità” (Cass. 10.5.2023, n.
12721).
11.2 Ciò posto, nella specie il si è effettivamente limitato, nel ricorso introduttivo, Parte_1
a invocare, infondatamente, il divieto di compensazione ex art. 1246, co. 1, n. 3 c.c., argomentandone le ragioni giuridiche mediante richiami giurisprudenziali e normativi (v. pagg. 2 – 3).
A seguito della tardiva costituzione di la quale deduceva in compensazione il CP_1
controcredito, peraltro – si ribadisce – già documentato dallo stesso ricorrente, quest'ultimo contestava, nella memoria dd. 2.1.2024, la valenza probatoria del tabulato SI “già prodotto da questa difesa”, in quanto “documento avente una prevalente valenza ed efficacia burocratica e amministrativa, paragonabile, come statuito dalla menzionata giurisprudenza
a una iscrizione a ruolo ai fini del recupero del credito, priva di incontrovertibilità e definitività” (pag. 3), che non esonera dalla prova dell'esistenza del credito dedotto in CP_1
compensazione.
11.3 Come è stato autorevolmente rammentato (Cass., n. 3.11.2020, n. 24325), “è la legislazione nazionale che conferisce all'amministrazione il potere di accertare unilateralmente il debito per quote latte, stabilendo che «l'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero» (legge n. 33 del 2009, art.
8- ter, comma 4; sul punto vd. Cass., sez. un., n. 25261 del 2009)”, e prevedendo altresì, al precedente comma 2 dello stesso art. 8-ter, che nel registro nazionale dei debiti siano iscritti,
<mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti, istituiti ai sensi dell'allegato 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 885/2006, nonché quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle stesse erogati>>.
Il privato non può quindi fondatamente contestare l'effettività e attendibilità dei debiti per quote latte dei produttori agricoli iscritti nel registro nazionale limitandosi a dedurre che la relativa iscrizione avviene sulla sola base di dati forniti dall'amministrazione pubblica, in quanto è la legge a prevedere che tali debiti siano accertati unilateralmente dall'amministrazione, legittimando per ciò solo la deduzione delle somme dovute a tale titolo dai produttori agricoli.
La facoltà, che è fatta salva, di contestazione del privato deve quindi investire – onde privare del requisito della certezza il controcredito di e impedire quindi la compensazione con CP_1 il credito a titolo di contributi Pac - il titolo dello stesso controcredito, mediante l'allegazione della sua impugnazione innanzi al giudice competente, idonea a escludere la definitività del suo accertamento e quindi a privare del requisito della certezza il controcredito di e CP_1
impedire conseguentemente la compensazione con il credito a titolo di contributi Pac (v.
Cass., n. 4313/2019 la quale ha affermato che “la compensazione, legale o giudiziale, rimane impedita tutte le volte in cui il credito opposto in compensazione sia stato ritualmente contestato in diverso giudizio non ancora definito, risultando a tal fine irrilevante l'eventuale sentenza di merito o provvedimento di condanna, anche se immediatamente esecutivi, emessi in quel giudizio, perché non consentono di ritenere integrato il requisito della definitività dell'accertamento, e dunque della certezza del controcredito”; nella fattispecie decisa dalla
Suprema Corte, è stata esclusa la compensazione tra le somme richieste in ripetizione per provvidenze finanziarie erogate dall' prospettate come indebite, e il credito per CP_1
provvidenze PAC di competenza dell'operatore agricolo, stante la contestazione del controcredito vantato dall ancora oggetto di accertamento in diverso giudizio pendente CP_1
dinanzi al TAR).
E' stato invero affermato dalla sentenza n. 24325/2020 sopra citata che “In conseguenza di detta iscrizione (l'iscrizione nel registro nazionale del debito del produttore agricolo), la contestazione del controcredito (di non può che essere affidata ad una azione CP_1 giurisdizionale dell'interessato dinanzi al giudice competente, senza la quale esso si cristallizza ed è efficacemente opponibile all'agricoltore per paralizzare, in tutto o in parte, il credito per contributi PAC”.
11.4 Nella specie il limitandosi a contestare genericamente le risultanze del Parte_1 registro SI, neppure ha allegato la pendenza di un giudizio innanzi al giudice amministrativo avente a oggetto il titolo del preteso controcredito di Con la conseguenza, come CP_1
rimarcato dalla Cassazione nella sentenza da ultimo citata (“la ricorrente non ha nemmeno allegato la pendenza di un giudizio dinanzi al giudice amministrativo, sicché la sua contestazione del controcredito è rimasta su un piano di mera astrattezza”), che la contestazione risulta inidonea a privare di certezza il controcredito.
Risulta, anzi, che sia stata respinta dal Tar per il Friuli Venezia Giulia, con sentenza dd.
27.9.2023 (prodotta in primo grado da , la domanda del di annullamento CP_1 Parte_1 dell'intimazione di pagamento n. 11520219000200400000, notificata in data 7 ottobre 2021, con la quale l' ( ha sollecitato il ricorrente Controparte_4 CP_5 all'adempimento della cartella di pagamento n. 30020150000007812000 riguardante il prelievo supplementare sulle cd. “quote latte” relativo alle campagne lattiere dal 2005, 2006
e 2007 per un importo complessivo di € 156.043,26, annualità cui si riferiscono, tra le altre, i controcrediti dedotti in compensazione da CP_1
11.5 Né assume rilevanza, al fine di negare la certezza del credito di la norma, invocata CP_1 dall'appellante, di cui all'art. 10, co. 4 D.L. 69/2023 convertito dalla L. 103/2023, che avrebbe disposto l'obbligatorietà del ricalcolo, da parte di del prelievo supplementare. CP_1
L'art. 10 D.L. 69/2023, dettato “<al fine di dare attuazione alle sentenze della corte giustizia dell'unione europea del 27 giugno 2019, resa nella causa c-348 18, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/19, che hanno dichiarato le disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell'Unione europea>>, dispone che < esegue le operazioni Controparte_2
nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo>> (comma 1).
L'obbligo del ricalcolo è quindi limitato ai soli produttori che abbiano ottenuto la pronuncia di una sentenza definitiva di annullamento dell'imputazione del prelievo supplementare, e, ai sensi del successivo comma 6, ai << produttori che, al più tardi entro la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, hanno promosso ricorso esclusivamente contro i provvedimenti di imputazione di prelievo, ad eccezione di coloro i quali hanno promosso ulteriori ricorsi avverso i successivi provvedimenti amministrativi e di riscossione, deducendo motivi inerenti alla corretta interpretazione dei metodi di calcolo per l'applicazione del prelievo latte, alla stregua di quanto statuito dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea di cui al comma 1, a condizione che aderiscano alla possibilità di rateizzazione di cui all'articolo 8-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle condizioni e secondo la disciplina di cui agli articoli 8-quater e 8-quinquies del medesimo decreto-legge>>, categorie entrambe delle quali l'appellante non ha neppure allegato di fare parte.
11.6 Infine, giova rimarcare che il tabulato SI prodotto da entrambe le parti contiene chiari e dettagliati riferimenti sia agli importi dovuti a titolo di prelievo in linea capitale, sia ai relativi interessi legali maturati, sia alla decorrenza di questi, sia ai recuperi effettuati sino a concorrenza del credito del privato, sia infine, e in modo analitico, alle singole campagne lattiere in questione, dando quindi conto di tutti i fatti costitutivi dei controcrediti, non efficacemente contestati dal Parte_1
12. Disattesi quindi anche gli ultimi tre motivi, l'appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014 (e aggiornati dal D.M. 147/2022) per lo scaglione di riferimento (cause di valore da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00) per le fasi di studio e introduttiva e di quelli minimi per la fase decisionale, atteso il deposito da parte dell'appellata della sola comparsa conclusionale, ed esclusa la fase istruttoria, in mancanza di un suo effettivo svolgimento.
13.1 Si dà infine atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 361/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 409/2024 del Parte_1
Tribunale di Udine che, per l'effetto, conferma;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata, liquidate in
Euro 7.440,00 per compensi, oltre a spese generali, CPA e IVA – se dovuta - ex lege;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002
a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Trieste, 2 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere rel. dott. Alberto Valle Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 361/2024 promossa con atto di citazione in appello notificato il
28.10.2024 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SA PA, presso il cui studio in Udine, via Mercatovecchio 28, risulta elettivamente domiciliato, per procura allegata alla busta telematica dell'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
(C.F. , in persona del Direttore pro tempore, per legge rappresentata e CP_1 P.IVA_1
difesa dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRIESTE
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 409/2024 del Tribunale di Udine, pubblicata il
29.3.2024, non notificata – “altre controversie di diritto amministrativo”
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 21.8.2025: “Piaccia all'Ill.ma Corte, respinta ogni contraria istanza e domanda, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto dichiarare nulla e/o riformare in toto la sentenza impugnata, respingendo le domande ex adverso proposte in quanto infondate e inammissibili con conseguente accoglimento delle eccezioni e domande proposte dall' odierna appellante e quindi:
Nel merito: Nel Merito: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma totale della gravata sentenza e per le causali esposte in narrativa, respinta ogni diversa istanza e domanda avversaria, e previa declaratoria di decadenza ex art. 281 undecies c.p.c di parte resistente da tutte le istanze istruttorie formulate nonché dalle eccezioni processuali e di merito CP_1 non rilevabili d'ufficio, accogliersi la domanda e per l'effetto condannare al CP_1
pagamento in favore di parte attrice appellante del somma di € 64.384,63 oltre a Pt_2 interessi di legge dal dì del dovuto al saldo effettivo. spese rifuse per entrambi in gradi di giudizio”.
Per l'appellata: come da note depositate il 4.9.2025:
“Si insta quindi per il rigetto da parte di codesto Ecc.ma Corte adita dell'appello avversario avverso Trib. Ud n 409/24 Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor, in quanto infondato in fatto e in diritto, ovvero per la dichiarazione di difetto di giurisdizione del GO in favore del GA, che peraltro si è appena pronunciato sulle pretese della controparte rigettandole con la dimessa in prime cure sentenza del settembre 2023. Spese rifuse”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. dd. 16.6.2023 esponeva di avere Parte_1 presentato ad le domande di contributi Pac Controparte_2
e Feasr ai sensi del Regolamento CE n.1782/2003, che erano state accolte con conseguente riconoscimento per le annate 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 dell'importo totale di Euro 64.384,63, il quale non era stato peraltro liquidato, in quanto ne aveva illegittimamente disposto la compensazione con presunti debiti per “quote CP_1
latte”, come emergeva dal SI – Sistema Informatico Agricolo Nazionale, aggiornato con dati provenienti esclusivamente dalla stessa . Allegava la non compensabilità tra il CP_1 credito liquido, certo e esigibile quale quello per il contributo PAC dell'agricoltore, e il preteso credito per un prelievo supplementare afferente campagne lattiere passate, richiamando il divieto, previsto dall'art. 3, comma 5 duodecies, D. L. 182/2005, come convertito con modifiche in L. n. 231/2005, di sequestro, pignoramento e soggezione a provvedimenti cautelari dei contributi dovuti in attuazione di politiche comunitarie, e il divieto di compensazione dei crediti dichiarati impignorabili ai sensi dell'art. 1246, I comma,
n. 3 c.c..
Ciò esposto, il ricorrente chiedeva quindi la condanna di al pagamento della somma CP_1 di Euro 64.384,63, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
2. si costituiva tardivamente, solo dopo la prima udienza, deducendo, anche mediante CP_1 richiamo dell'orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, la legittimità della compensazione, impropria o atecnica, allorquando i crediti a titolo di recuperi PAC siano, come nella specie, certi, liquidi ed esigibili, in considerazione dell'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema Pac, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiamo superato i limiti nazionali, attraverso la previa verifica del
Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e i crediti dell'agricoltore.
Né poteva fondatamente sollevarsi la questione dell'impignorabilità del credito degli operatori agricoli ai contributi Pac ai sensi dell'art. 3, comma 5 duodecies, D.L. 182/2005 e quindi della sua non compensabilità, non potendo trovare applicazione, vertendosi in tema di compensazione impropria, l'art. 1246, n. 3 c.c..
Precisava ammontare (Euro 692.767,97) e titolo (recupero del prelievo supplementare per le campagne 2005/2006 e 2007/2008, e interessi per il ritardato versamento per le campagne pregresse dalla 1995/96 alla 2001/2002) del proprio controcredito, e concludeva per il rigetto della domanda, “ovvero per il difetto di giurisdizione del GO in favore del GA che si è appena pronunciato sulle pretese della controparte rigettandole con l'allegata sentenza del settembre
2023” (pag. 6 della comparsa di risposta).
3. Il Tribunale di Udine, assunto un teste indicato dal ricorrente, respingeva la domanda con sentenza n. 409/2024, compensando le spese di lite.
Il Tribunale, premessa la giurisdizione del giudice ordinario, avendo il ricorrente azionato il diritto al pagamento di contributi già concessi e liquidati dall'autorità amministrativa, nel merito richiamava innanzitutto l'art. 5 ter del Regolamento CE n. 885/2006 che ha previsto l'obbligo degli Stati membri di dedurre gli importi dei debiti di un beneficiario dai futuri pagamenti a favore del medesimo effettuati dall'organismo pagatore incaricato di recuperare il debito, e l'art. 8-ter D.L. 5/2009, convertito nella L. 33/2009, che ha disposto l'istituzione presso del Registro nazionale dei debiti, in cui sono iscritti, mediante i servizi del CP_1
Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti.
Evidenziava quindi che, secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, in materia di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione Europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac) e i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la compensazione c.d. impropria o atecnica, connaturata al sistema della Pac, come configurato dal diritto dell'Unione Europea, compensazione impropria la quale è rilevabile anche d'ufficio.
Rilevava, in secondo luogo, che nessuna specifica contestazione al credito di era stata CP_1
sollevata dal ricorrente, e che l'iscrizione nel registro SI presuppone l'atto autoritativo di accertamento del prelievo supplementare, i cui vizi non erano stati dedotti davanti al giudice amministrativo entro il termine di decadenza previsto dalla legge.
Osservava, infine, che quand'anche le contestazioni del ricorrente potessero comportare una contestazione di quanto accertato dall'autorità amministrativa, la competenza a conoscere dell'intera materia sarebbe stata del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, co. 1, lett.
t) D.Lgs. 104/2010.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello il . Parte_1
4.1 Con il primo, ha contestato l'omessa valutazione della tardiva costituzione di la CP_1
quale era decaduta dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio e dalla produzione di documenti volti a provare l'esistenza del proprio preteso controcredito.
4.2 Con il secondo, ha sostenuto che il giudice di primo grado ha erroneamente desunto dai
Regolamenti CE nn. 1290/2005 e 1034/2008 le legittimità della c.d. compensazione impropria effettuata da ad onta della preclusione stabilita dall'art. 1246, n. 3 c.c. e dall'”art. 3, co. CP_1
2 della Legge 231/05” (pag. 5 dell'atto di appello) con la statuizione di impignorabilità, insequestrabilità e non compensabilità dei contributi comunitari per la Pac e i prelievi supplementari. Né in contrario poteva rilevare il riferimento all'ultimo alinea dell'”art. 3 co.
2 duodecies della L. n. 231/05” (pag. 5 dell'atto di appello) che prevede che la pignorabilità relativa e la sequestrabilità delle somme dovute agli aventi diritto sono assolute tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze, avendo la giurisprudenza chiarito che la norma dev'essere interpretata nel senso che in tale fattispecie astratta non possa ricomprendersi la pretesa di alle quote supplementari per CP_1 gli splafonamenti e le eccedenze produttive, rispetto alle quote individuali di riferimento, nel regime della c.d. quote latte, non trattandosi di pagamenti indebiti, ai quali soli fanno riferimento le disposizioni regolamentari comunitarie impropriamente invocate dalla sentenza impugnata.
4.3 Con il terzo motivo, ha lamentato l'errata interpretazione sia dell'art 3, comma 5 duodecies, del D.L. n. 182/2005 conv. dalla L. n. 231/2005 in punto impignorabilità e insequestrabilità dei crediti per provvidenze comunitarie, sia del principio di “somma indebitamente erogata”. Ha evidenziato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la deroga alla insequestrabilità e impignorabilità e quindi alla non compensabilità dei crediti per provvidenze comunitarie all'agricoltura è limitata alla sola ipotesi – non estensibile analogicamente - in cui a tali crediti sia opposto dall'organismo pagatore un controcredito per recupero di provvidenze Pac indebitamente erogate, laddove l'accertamento di un nuovo debito per prelievo supplementare determinato dallo sforamento della quota latte non rende perciò stesso indebita la pregressa erogazione delle provvidenze PAC.
4.4 Con il quarto motivo, ha contestato che la definitività del credito di sia data CP_1
dall'iscrizione nel registro nazionale debiti del SIAN, avendo l'iscrizione valore ai meri fini esecutivi. Né era corretta l'affermazione del giudice di primo grado, secondo cui il Parte_1
non avrebbe contestato il controcredito opposto in compensazione, posto che la contestazione deve ritenersi sussistente per il solo fatto che l'agricoltore contesti che la mera iscrizione del controcredito nel registro unico non sia sufficiente per ritenere legittima la compensazione impropria.
4.5 Con il quinto motivo, ha rilevato che erroneamente il giudice di primo grado aveva ritenuto non contestato in modo specifico il credito di Ha evidenziato, in particolare, CP_1 che quest'ultima si era costituita tardivamente e non aveva depositato alcuna memoria integrativa, onde non era dato comprendere come e in quale sede processuale il ricorrente avrebbe potuto prendere posizione “su un qualcosa che non è stato né invocato, né reclamato”
(pag. 15 dell'atto di appello), e spettando, in ogni caso, ad provare l'esistenza del CP_1 controcredito opposto in compensazione, onere nella specie non assolto sulla mera base del registro SI.
4.6 Con l'ultimo motivo, ha dedotto la violazione dell'art. 2697 c.c. nella parte in cui il giudice di primo grado ha rilevato che il ricorrente non aveva impugnato innanzi al giudice amministrativo, entro il termine di decadenza previsto dalla legge, l'atto autoritativo di accertamento del prelievo supplementare su cui è fondata l'iscrizione nel registro SI.
Così statuendo il Tribunale non aveva spiegato perché il , che aveva già impugnato Parte_1
“un provvedimento amministrativo, sia esso di imputazione di prelievo, sia esso atto attuativo del prelievo o avviso di pagamento … avrebbe un ulteriore onere di impugnativa ai fini di un ricalcolo del prelievo supplementare errato per effetto dei disposti precettivi delle tre sentenze della CGE, dal momento che è la PA quindi ad avere l'onere de jure di detto CP_1 ricalcolo”, né aveva dimostrato di conoscere il disposto dell'art. 10 bis della Legge
10.03.2023 n. 103 in tema di obbligatorietà del ricalcolo per la sancita e riconosciuta erroneità dei criteri di distribuzione e di imputazione delle quote da riassegnare ai produttori nazionali.
Ha contestato infine che sia onere dell'allevatore impugnare innanzi al giudice amministrativo i provvedimenti con cui venga quantificato l'ammontare del credito e operata la compensazione.
Ciò esposto, ha chiesto, in riforma della sentenza appellata, la condanna Parte_1 di al pagamento in suo favore della somma di euro 64.384,63, oltre interessi legali. CP_1
5. Si è costituita che ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, per CP_1 non avere l'appellante indicato i capi della decisione impugnati, le violazioni di legge asseritamente operate dal giudice e la loro rilevanza ai fini della decisione.
Nel merito ha insistito per il rigetto dell'appello.
5.1 Ha evidenziato l'infondatezza del primo motivo, posto che il convenuto costituitosi tardivamente decade esclusivamente, ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c., da eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio, ma non dalle istanze istruttorie e dal deposito di documenti. In ogni caso ha rilevato che il rigetto della domanda era dipeso non dalle difese di “ma dal principio della certezza del diritto” (pag. 8 della comparsa CP_1
di risposta).
5.2 Quanto al secondo motivo, ha allegato che la legittimità della procedura di compensazione
è disciplinata dall'art. 28 del Regolamento UE n. 908/2014, fonte ultraprimaria che prevale su eventuali disposizioni diverse dell'ordinamento nazionale, ed è riconosciuta – quale compensazione impropria - dall'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, subordinatamente alla certezza e liquidità del controcredito di la cui CP_1 iscrizione nel registro SI è equiparabile all'iscrizione a ruolo e presuppone un diritto alla riscossione, autorizzando la deduzione delle somme dovute dagli agricoltori allo Stato. 5.3 ha contestato la fondatezza del terzo motivo, osservando come non possa essere CP_1
legittimamente sollevata la questione dell'impignorabilità del credito degli operatori agricoli ai contributi PAC ai sensi dell'art. 3, comma 5 duodecies, del D.L. n. 182 del 2005, come convertito in L. n. 231 del 2005 e quindi della sua non compensabilità, posto che, trattandosi di compensazione impropria, non può trovare applicazione l'art. 1246 c.c.. E tale compensazione, pur attuata a livello nazionale, trae origine dall'ordinamento europeo
(essendo prevista dall'art. 5-ter del Regolamento n. 885/2006), garantendo il recupero delle somme dovute dai produttori di latte per il superamento delle quote loro assegnate.
5.4 Quanto al quarto motivo, ha allegato che correttamente il Tribunale di Udine aveva affermato che la certezza, la liquidità ed esigibilità del controcredito di derivano dalla CP_1
iscrizione nel Registro debitori e risultanti dal sistema SIAN, tanto che l'art. 8 quinquies del
D.L. 10.2.2009 n. 5, convertito nella L. 9.4.2009, n. 33, al comma 1 prevede che sono da considerare esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale.
Nella specie, poi, la certezza del credito di deriva anche dall'esito, per la stessa CP_1 favorevole, dei giudizi intrapresi dal produttore avverso i prelievi supplementari relativi alle campagne 1996/97, 1997/98 (con riferimento ai conferimenti effettuati nei confronti dei primi acquirenti), 2005/06 e 2007/08 oggetto di compensazione
5.5 Relativamente al quinto motivo, ha ribadito che i propri crediti sono certi, liquidi ed CP_1 esigibili proprio in ragione dell'iscrizione nel Registro debitori e risultanti dal sistema SIAN
e come tali, non sono più contestabili né opponibili.
5.6 Infine, in ordine al sesto motivo, ribadito che il produttore avrebbe dovuto, entro il termine decadenziale di 60 giorni previsto ex art. 29 c.p.a., impugnare i provvedimenti di imputazione del prelievo supplementare innanzi all'autorità competente e, in caso di accoglimento, comunque dimostrare l'inesigibilità del credito e delle predette imputazioni, eventualmente sospese in sede giurisdizionale, ha dedotto che solo la sospensione, da parte del giudice amministrativo, del provvedimento di accertamento e applicazione del prelievo supplementare e il successivo definitivo accoglimento del ricorso del produttore avrebbero precluso l'iscrizione nel Registro e l'operatività della compensazione impropria.
Né – ha concluso l'appellata - spiega rilevanza la norma dell'art. 10 bis L. 10.03.2023 n. 103 in tema di obbligatorietà del ricalcolo per la sancita e riconosciuta erroneità dei criteri di distribuzione e di imputazione delle quote da riassegnare ai produttori nazionali, in quanto tale previsione è stabilita unicamente e soltanto per quei produttori, diversi dal Parte_1 destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo.
6. Disposto lo scambio degli atti previsto dall'art. 352, co. 1, nn. 1, 2 e 3 c.p.c., e scaduto il
18.11.2025 il termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, la causa è stata riservata dall'istruttore alla decisione del collegio.
7. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da CP_1
L'atto di appello risponde ai requisiti di ammissibilità prescritti dall'art. 342 c.p.c..
Sono invero indicati sia il capo della decisione impugnata, costituito dal rigetto della domanda attorea per effetto della compensazione impropria tra i rispettivi crediti delle parti, sia le violazioni di legge denunciate, esplicitamente individuate in quelle aventi a oggetto l'art. 281 undecies c.p.c. (primo motivo), il Regolamento CE n. 1034/2008 (secondo motivo), l'art. 3, comma 5 duodecies D.L. 182/2005 (terzo motivo), e l'art. 2697 c.c. (quinto e sesto motivo), violazioni la cui rilevanza pure è stata dedotta nell'atto di appello.
8. Nel merito, l'appello è infondato e va pertanto respinto.
9. Con il primo motivo, il ha sostenuto che la tardiva costituzione di Parte_1 CP_1
avvenuta in primo grado oltre il termine previsto dall'art. 281 undecies, co. 2 c.p.c., avrebbe dovuto comportare, a carico della convenuta, la decadenza dalle istanze istruttorie e quindi l'inammissibilità, per tardività, delle produzioni documentali, e l'inammissibilità dell'eccezione di compensazione.
9.1 Si osserva, innanzitutto, che la decadenza ricollegata dal terzo comma dell'art. 281 undecies c.p.c. alla tardiva costituzione attiene alle sole domande riconvenzionali, nella specie non proposte, e alle <>,
e quindi non all'eccezione di compensazione c.d. impropria sollevata da la quale CP_1 riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto e, risolvendosi in una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti, consente al giudice di procedere d'ufficio al relativo accertamento, anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo (in questo – consolidato - senso,
v., tra le altre, Cass. 13.3.2024, n. 6700).
Nel caso in esame, il tema della compensazione impropria, e gli elementi fattuali ad essa relativi, risultavano pacificamente acquisiti, essendo stati introdotti dallo stesso ricorrente, il quale aveva posto a fondamento della domanda di pagamento dei contributi Pac e Feasr proprio la non operatività della compensazione effettuata da (v. pag. 2 del ricorso), e CP_1
aveva prodotto il tabulato SI (doc. 1) dal quale risultava il controcredito opposto in compensazione.
In secondo luogo, la documentazione depositata da (relativamente alla quale non opera, CP_1 in ogni caso, la decadenza derivante dalla tardiva costituzione) non ha assunto alcuna rilevanza ai fini della decisione, la quale si è basata sull'applicabilità della compensazione tra il credito dedotto in giudizio e il controcredito di ritenuto sussistente alla stregua CP_1 dell'estratto del SI allegato dallo stesso ricorrente.
Va pertanto respinto il primo motivo di appello.
10. Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, attenendo entrambi al tema della compensabilità tra il credito da un lato e il credito di dall'altro.
L'appellante ha sostenuto che il credito per il contributo Pac dell'allevatore non sia, “ai sensi
e per gli effetti della previsione normativa dell'art. 3 co. 2° della Legge n. 231/05” (pagg. 4-
5 dell'atto di appello) assoggettabile a sequestro e pignoramento e conseguentemente a compensazione ex art. 1246, n. 3 c.c..
10.1 Deve premettersi che il riferimento normativo invocato dall'appellante è evidentemente errato, posto che la legge n. 231/2005, di conversione del D.L. n. 182/2005, è costituita da un solo articolo, e che la disposizione contenente la norma in questione è in realtà rappresentata dal comma 5 duodecies dell'art. 3 dello stesso D.L., introdotto in sede di conversione, che ha sostituito il secondo comma dell'art. 2 D.P.R. 727/1974 statuendo che <le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (ce) n. 1663 95 della commissione, 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi all'articolo 69, sesto comma, regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze>>.
10.2 Il meccanismo della compensazione, ai fini del recupero del prelievo supplementare, è previsto dall'art. 5 ter del Regolamento CE n. 885 del 2006 della Commissione, disposizione introdotta dal successivo Regolamento n. 1034 del 2008, che stabilisce l'obbligo degli Stati membri di dedurre < della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall'organismo pagatore incaricato di recuperare il debito>>.
Il D.L. 5/2009, convertito nella L. 33/2009, all'art. 8 ter dispone: che il rapporto giuridico tra ciascun produttore che eserciti attività agricola e l'Unione europea è unico nell'ambito delle misure di finanziamento della Politica agricola comune di cui al regolamento (CE) n.
1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005; che ai fini dell'applicazione del Regolamento
CE n. 885/2006, così come integrato dal Regolamento CE n. 1034/2008, è istituito presso l il Registro nazionale dei debiti, in cui sono Controparte_2
iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti, nonché quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
che le Regioni e le due Province autonome iscrivono gli importi dovuti a titolo di prelievo latte nel predetto Registro, mediante i servizi del SIAN;
che tale iscrizione equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero;
che, in sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano presso il predetto Registro l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito.
10.3 Ciò premesso, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, il cui orientamento in materia può dirsi consolidato, “in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema Pac, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti
i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della Pac, come configurato dal diritto dell'Unione, la cui primazia all'interno degli Stati membri postula l'interpretazione conforme delle norme nazionali” (Cass. 27.12.2021, n. 41593; nello stesso senso, v. Cass. 16530/2022; Cass. 12721/2023).
Tale conclusione – precisa la sentenza n. 41593/2021 - è coerente con il meccanismo, sopra illustrato, della c.d. compensazione impropria tra aiuti e prelievi, nell'ambito del medesimo rapporto unitario, quale “effetto diretto (e naturale conseguenza) della normativa europea, e insito nel modo stesso con il quale è strutturata ed opera la Pac, implicando un mero accertamento contabile del dare e dell'avere, che efficacemente attua e soddisfa il sistema del prelievo supplementare e la ratio che presiede al meccanismo delle cd. quote latte;
l'iscrizione nel Registro nazionale delle somme a titolo di prelievi supplementari «autorizza la deduzione delle somme dovute a detto titolo dai produttori agricoli e acquirenti allo Stato
e, in concreto, per esso, alle Agenzie regionali o provinciali, che devono pretendere il prelievo
e provvedere anche al pagamento degli incentivi o finanziamenti comunitari, compensando quanto dovuto per gli aiuti Pac con i crediti iscritti nel Registro» (cfr. Cass. SU n. 25261 del
2009…”).
10.4 Quanto, in particolare, all'impignorabilità dei crediti comunitari delle aziende agricole e quindi proprio all'argomento oggetto dei due motivi in esame, la medesima pronuncia della
Cassazione rileva come la stessa non impedisca la compensazione dovendosi rilevare che “la questione della impignorabilità del credito ai contributi Pac e, quindi, della sua non compensabilità, è stata risolta osservando che la previsione normativa di impignorabilità delle somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni comunitarie non vale «per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze» (art.
3, comma 5-duodecies, del d.l. 182/2005, convertito in legge n. 231/2005) e che, comunque,
l'art. 1246 c.c. non opera con riferimento al fenomeno della compensazione impropria (cfr.
Cass. n. 21646 del 2016, n. 5024 del 2009, n. 18498 del 2006, n. 6214 del 2004, richiamate dalla n. 24325 del 2020)”.
Vanno pertanto respinti il secondo e il terzo motivo di appello, risultando legittima la compensazione impropria tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione
Europea e il controcredito di a titolo di prelievo supplementare relativo alle quote latte. CP_1
11. Pure il quarto, quinto e sesto motivo meritano congiunto esame, avendo tutti a oggetto la questione relativa alla prova dell'esistenza e certezza del controcredito di opposto in CP_1 compensazione. Il giudice di primo grado ha ritenuto che tale controcredito non fosse stato contestato, essendosi il limitato a contestarne la compensabilità e non avendo impugnato Parte_1 innanzi al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di sessanta giorni l'atto autoritativo di accertamento del prelievo supplementare, provvedimento che costituisce presupposto dell'iscrizione nel registro SI.
11.1 Affinché operi la compensazione comunitaria, è necessario che il credito opposto da sia certo, “analogamente alla compensazione propria rispetto alla quale la certezza è CP_1 presupposto della liquidità (cfr. Cass. SU n. 23225 del 2016) che è requisito (unitamente all'esigibilità) dell'opponibilità del controcredito in sede giudiziaria, ai sensi dell'art. 1243, comma 2, c.c.”. E “la verifica della certezza del controcredito è oggetto di accertamento in sede giudiziaria, sebbene «L'iscrizione [...] degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli [equivalga] all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero» (art.
8-ter, comma 4, legge n. 33 del 2009)”; detta iscrizione, pertanto, “non esclude evidentemente la possibilità di una contestazione da parte del preteso debitore, a fronte della quale la prova della certezza del controcredito deve essere fornita dall'ente creditore (Cass. 23.5.2022, n.
16530).
In definitiva, “al giudice di merito spetta di accertare l'esistenza, se contestata, del controcredito invocato da vale a dire la certezza dell'esistenza di quest'ultimo, CP_3 all'esito di un accertamento dei rapporti di dare e avere risultanti dall'apposito registro, sulla base di apprezzamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità” (Cass. 10.5.2023, n.
12721).
11.2 Ciò posto, nella specie il si è effettivamente limitato, nel ricorso introduttivo, Parte_1
a invocare, infondatamente, il divieto di compensazione ex art. 1246, co. 1, n. 3 c.c., argomentandone le ragioni giuridiche mediante richiami giurisprudenziali e normativi (v. pagg. 2 – 3).
A seguito della tardiva costituzione di la quale deduceva in compensazione il CP_1
controcredito, peraltro – si ribadisce – già documentato dallo stesso ricorrente, quest'ultimo contestava, nella memoria dd. 2.1.2024, la valenza probatoria del tabulato SI “già prodotto da questa difesa”, in quanto “documento avente una prevalente valenza ed efficacia burocratica e amministrativa, paragonabile, come statuito dalla menzionata giurisprudenza
a una iscrizione a ruolo ai fini del recupero del credito, priva di incontrovertibilità e definitività” (pag. 3), che non esonera dalla prova dell'esistenza del credito dedotto in CP_1
compensazione.
11.3 Come è stato autorevolmente rammentato (Cass., n. 3.11.2020, n. 24325), “è la legislazione nazionale che conferisce all'amministrazione il potere di accertare unilateralmente il debito per quote latte, stabilendo che «l'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero» (legge n. 33 del 2009, art.
8- ter, comma 4; sul punto vd. Cass., sez. un., n. 25261 del 2009)”, e prevedendo altresì, al precedente comma 2 dello stesso art. 8-ter, che nel registro nazionale dei debiti siano iscritti,
<mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti, istituiti ai sensi dell'allegato 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 885/2006, nonché quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle stesse erogati>>.
Il privato non può quindi fondatamente contestare l'effettività e attendibilità dei debiti per quote latte dei produttori agricoli iscritti nel registro nazionale limitandosi a dedurre che la relativa iscrizione avviene sulla sola base di dati forniti dall'amministrazione pubblica, in quanto è la legge a prevedere che tali debiti siano accertati unilateralmente dall'amministrazione, legittimando per ciò solo la deduzione delle somme dovute a tale titolo dai produttori agricoli.
La facoltà, che è fatta salva, di contestazione del privato deve quindi investire – onde privare del requisito della certezza il controcredito di e impedire quindi la compensazione con CP_1 il credito a titolo di contributi Pac - il titolo dello stesso controcredito, mediante l'allegazione della sua impugnazione innanzi al giudice competente, idonea a escludere la definitività del suo accertamento e quindi a privare del requisito della certezza il controcredito di e CP_1
impedire conseguentemente la compensazione con il credito a titolo di contributi Pac (v.
Cass., n. 4313/2019 la quale ha affermato che “la compensazione, legale o giudiziale, rimane impedita tutte le volte in cui il credito opposto in compensazione sia stato ritualmente contestato in diverso giudizio non ancora definito, risultando a tal fine irrilevante l'eventuale sentenza di merito o provvedimento di condanna, anche se immediatamente esecutivi, emessi in quel giudizio, perché non consentono di ritenere integrato il requisito della definitività dell'accertamento, e dunque della certezza del controcredito”; nella fattispecie decisa dalla
Suprema Corte, è stata esclusa la compensazione tra le somme richieste in ripetizione per provvidenze finanziarie erogate dall' prospettate come indebite, e il credito per CP_1
provvidenze PAC di competenza dell'operatore agricolo, stante la contestazione del controcredito vantato dall ancora oggetto di accertamento in diverso giudizio pendente CP_1
dinanzi al TAR).
E' stato invero affermato dalla sentenza n. 24325/2020 sopra citata che “In conseguenza di detta iscrizione (l'iscrizione nel registro nazionale del debito del produttore agricolo), la contestazione del controcredito (di non può che essere affidata ad una azione CP_1 giurisdizionale dell'interessato dinanzi al giudice competente, senza la quale esso si cristallizza ed è efficacemente opponibile all'agricoltore per paralizzare, in tutto o in parte, il credito per contributi PAC”.
11.4 Nella specie il limitandosi a contestare genericamente le risultanze del Parte_1 registro SI, neppure ha allegato la pendenza di un giudizio innanzi al giudice amministrativo avente a oggetto il titolo del preteso controcredito di Con la conseguenza, come CP_1
rimarcato dalla Cassazione nella sentenza da ultimo citata (“la ricorrente non ha nemmeno allegato la pendenza di un giudizio dinanzi al giudice amministrativo, sicché la sua contestazione del controcredito è rimasta su un piano di mera astrattezza”), che la contestazione risulta inidonea a privare di certezza il controcredito.
Risulta, anzi, che sia stata respinta dal Tar per il Friuli Venezia Giulia, con sentenza dd.
27.9.2023 (prodotta in primo grado da , la domanda del di annullamento CP_1 Parte_1 dell'intimazione di pagamento n. 11520219000200400000, notificata in data 7 ottobre 2021, con la quale l' ( ha sollecitato il ricorrente Controparte_4 CP_5 all'adempimento della cartella di pagamento n. 30020150000007812000 riguardante il prelievo supplementare sulle cd. “quote latte” relativo alle campagne lattiere dal 2005, 2006
e 2007 per un importo complessivo di € 156.043,26, annualità cui si riferiscono, tra le altre, i controcrediti dedotti in compensazione da CP_1
11.5 Né assume rilevanza, al fine di negare la certezza del credito di la norma, invocata CP_1 dall'appellante, di cui all'art. 10, co. 4 D.L. 69/2023 convertito dalla L. 103/2023, che avrebbe disposto l'obbligatorietà del ricalcolo, da parte di del prelievo supplementare. CP_1
L'art. 10 D.L. 69/2023, dettato “<al fine di dare attuazione alle sentenze della corte giustizia dell'unione europea del 27 giugno 2019, resa nella causa c-348 18, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/19, che hanno dichiarato le disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell'Unione europea>>, dispone che < esegue le operazioni Controparte_2
nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo>> (comma 1).
L'obbligo del ricalcolo è quindi limitato ai soli produttori che abbiano ottenuto la pronuncia di una sentenza definitiva di annullamento dell'imputazione del prelievo supplementare, e, ai sensi del successivo comma 6, ai << produttori che, al più tardi entro la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, hanno promosso ricorso esclusivamente contro i provvedimenti di imputazione di prelievo, ad eccezione di coloro i quali hanno promosso ulteriori ricorsi avverso i successivi provvedimenti amministrativi e di riscossione, deducendo motivi inerenti alla corretta interpretazione dei metodi di calcolo per l'applicazione del prelievo latte, alla stregua di quanto statuito dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea di cui al comma 1, a condizione che aderiscano alla possibilità di rateizzazione di cui all'articolo 8-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle condizioni e secondo la disciplina di cui agli articoli 8-quater e 8-quinquies del medesimo decreto-legge>>, categorie entrambe delle quali l'appellante non ha neppure allegato di fare parte.
11.6 Infine, giova rimarcare che il tabulato SI prodotto da entrambe le parti contiene chiari e dettagliati riferimenti sia agli importi dovuti a titolo di prelievo in linea capitale, sia ai relativi interessi legali maturati, sia alla decorrenza di questi, sia ai recuperi effettuati sino a concorrenza del credito del privato, sia infine, e in modo analitico, alle singole campagne lattiere in questione, dando quindi conto di tutti i fatti costitutivi dei controcrediti, non efficacemente contestati dal Parte_1
12. Disattesi quindi anche gli ultimi tre motivi, l'appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014 (e aggiornati dal D.M. 147/2022) per lo scaglione di riferimento (cause di valore da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00) per le fasi di studio e introduttiva e di quelli minimi per la fase decisionale, atteso il deposito da parte dell'appellata della sola comparsa conclusionale, ed esclusa la fase istruttoria, in mancanza di un suo effettivo svolgimento.
13.1 Si dà infine atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 361/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 409/2024 del Parte_1
Tribunale di Udine che, per l'effetto, conferma;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata, liquidate in
Euro 7.440,00 per compensi, oltre a spese generali, CPA e IVA – se dovuta - ex lege;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002
a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Trieste, 2 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto