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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 20/11/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 9.6.2025
da
(C.F. ), nata il [...] Parte_1 C.F._1
a Rho (MI), rappresentata e difesa dall'Avv. David Santi, presso il quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 (C.F. ), nato il [...] a CP_1 C.F._2
Piacenza, rappresentato e difeso dall'Avv. David Santi, presso il quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Nerviano (MI)
in data 16.11.1996 in regime di separazione dei beni,
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 9.6.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione alle seguenti
CONDIZIONI
“ 1) i coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto;
2) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, i Persona_1
quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute del medesimo, tenendo conto delle sue aspirazioni e inclinazioni;
i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
2 3) La sig.ra rimarrà ad occupare la ex casa coniugale, Parte_1
con liberazione del marito da ogni onere economico ad essa relativo e con impegno a richiedere la modifica dell'intestazione del contratto non appena il sig. avrà trasferito altrove il proprio domicilio e/o CP_1
residenza;
4)le parti concordano che il figlio avrà collocazione paritaria e che il medesimo sarà libero di decidere modalità e tempi con cui trascorrerà il tempo con i genitori;
la residenza del minore verrà mantenuta unitamente a quella della madre;
5)stante la collocazione paritaria i genitori adempieranno al loro obbligo di mantenimento del minore in maniera diretta, dividendo però al 50% fra loro ogni spesa non rientrante nel vitto e nell'alloggio, ivi incluse naturalmente le spese straordinarie, a condizione che siano nell'interesse del figlio e proporzionate al tenore di vita dei genitori, così come individuate dalle “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare “ del C.N.F del
29.11.2017 , da considerarsi parte integrante del presente atto. Le stesse,
previa esibizione dei relativi giustificativi da parte del genitore che le anticiperà (anche via sms /whatsapp), verranno a questi rimborsate entro
15 giorni dalla relativa richiesta;
6)Le parti concordano che l'assegno unico e universale per i figli a carico sarà percepito in via integrale ed esclusiva dal sig. CP_1
7)Spese legali compensate tra le parti. “
3 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; CP_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Nerviano (MI) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n . 38 ,anno 1996, parte 2, serie A ).
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 18.11.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 9.6.2025
da
(C.F. ), nata il [...] Parte_1 C.F._1
a Rho (MI), rappresentata e difesa dall'Avv. David Santi, presso il quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 (C.F. ), nato il [...] a CP_1 C.F._2
Piacenza, rappresentato e difeso dall'Avv. David Santi, presso il quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Nerviano (MI)
in data 16.11.1996 in regime di separazione dei beni,
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 9.6.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione alle seguenti
CONDIZIONI
“ 1) i coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto;
2) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, i Persona_1
quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute del medesimo, tenendo conto delle sue aspirazioni e inclinazioni;
i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
2 3) La sig.ra rimarrà ad occupare la ex casa coniugale, Parte_1
con liberazione del marito da ogni onere economico ad essa relativo e con impegno a richiedere la modifica dell'intestazione del contratto non appena il sig. avrà trasferito altrove il proprio domicilio e/o CP_1
residenza;
4)le parti concordano che il figlio avrà collocazione paritaria e che il medesimo sarà libero di decidere modalità e tempi con cui trascorrerà il tempo con i genitori;
la residenza del minore verrà mantenuta unitamente a quella della madre;
5)stante la collocazione paritaria i genitori adempieranno al loro obbligo di mantenimento del minore in maniera diretta, dividendo però al 50% fra loro ogni spesa non rientrante nel vitto e nell'alloggio, ivi incluse naturalmente le spese straordinarie, a condizione che siano nell'interesse del figlio e proporzionate al tenore di vita dei genitori, così come individuate dalle “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare “ del C.N.F del
29.11.2017 , da considerarsi parte integrante del presente atto. Le stesse,
previa esibizione dei relativi giustificativi da parte del genitore che le anticiperà (anche via sms /whatsapp), verranno a questi rimborsate entro
15 giorni dalla relativa richiesta;
6)Le parti concordano che l'assegno unico e universale per i figli a carico sarà percepito in via integrale ed esclusiva dal sig. CP_1
7)Spese legali compensate tra le parti. “
3 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; CP_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Nerviano (MI) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n . 38 ,anno 1996, parte 2, serie A ).
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 18.11.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
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