TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/12/2025, n. 5034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5034 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD- SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del giudice dr.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito della sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 14004/2024 R.G. avente ad oggetto: indennizzo INAIL
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
FA FE, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e
[...]
difeso dall'avv.to Marialuigia Ferrante, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.11.2024 il ricorrente in epigrafe ha dedotto: di aver lavorato alle dipendenze della dal Controparte_2
24.05.2022 al 25.07.2023 con mansioni di 2° Ufficiale di coperta, addetto ai controlli di sicurezza, pianificazione del viaggio, assistenza al comandante;
di aver subito in data
25.08.2022, nell'espletamento delle proprie mansioni, un infortunio sul lavoro regolarmente denunciato dal datore all' ; di essere, infatti, caduto nella stiva mentre CP_1
camminava sulla passerella, del tutto sconnessa, che fiancheggiava il serbatoio concavo sulla nave “escavatrice”, da un'altezza di circa dieci metri;
di essere rimasto privo di sensi per molto tempo, per poi riuscire a svegliarsi e a salire in coperta con l'aiuto del
1 comandante e del primo ufficiale e lì nuovamente svenire accusando forti dolori;
di essere stato condotto con autoambulanza all'Ospedale di Safaga, epoi trasferito all'Ospedale di
Hurgada, dove veniva operato di craniotomia temporale sinistra per svuotamento di ematoma e sbrigliamento delle contusioni;
di essere stato in terapia intensiva e ricoverato in ospedale per 10 giorni;
di aver subito frattura lineare del cranio destro e controfrattura del lobo temporale sinistro e contusioni emorragiche;
di aver appurato successivamente, una volta ritornato in Italia, di aver subito altresì frattura delle costole dalla sesta alla decima, disomogeneità strutturale del tipo reattiva a carico del nervo sovra-spinoso, con evidenti micro-fissurazioni sul versante anteriore;
di aver ottenuto dall' , con CP_1
provvedimento comunicato in data 24.03.2023, la costituzione in proprio favore di una rendita a decorrere dal 10.02.2023, con grado di menomazione pari al 16% per “esiti di trauma cranico commotivo con ematoma subdurale in regione temporale sinistra sottoposto a trattamento chirurgico, esito cicatriziale chirurgico a lieve pregiudizio estetico complessivo”; di aver proposto opposizione ex art. 104 DPR 1124/65 chiedendo il riconoscimento di una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 40%; di aver ricevuto comunicazione del 23.03.2024 di conferma della percentuale del 16% e successiva comunicazione del 19.06.2024 di riconoscimento, in sede di revisione, di un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 22%; di essere affetto da “trauma cranico con frattura dell'osso temporale destro ed ematoma subdurale acuto in sede temporale sinistra, multiple fratture costali (VI, VII, VIII, IX e X) parzialmente scomposte, depressione del piatto somatico superiore della vertebra D7, micro fissurazioni sul versante anteriore del tendine sovra-spinoso, cefalea persistente, depressione reattiva, difetto di memoria a breve termine, deficit dell'attenzione, episodi recidivanti di crisi epilettiche parziali” .
Tanto premesso, ha chiesto l'accertamento, previa consulenza tecnica, della sussistenza di postumi invalidanti in misura superiore al 22% e pari al 38%, o nella misura da stabilirsi a mezzo CTU, e, per l'effetto, la condanna dell' alla corresponsione della relativa CP_1
rendita con decorrenza dalla data della domanda. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.
Si è costituito l' contestando quanto dedotto in ricorso e chiedendo il rigetto della CP_1
domanda con vittoria di spese.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c.
2 dell'11.12.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
La domanda è procedibile, essendosi esaurito il prescritto iter amministrativo, come del resto non contestato dall' CP_1
Nel merito, la pretesa è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Ai sensi dell'art. 13, co II D. L.gs n.38/2000, “in caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3,
l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1
prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per
l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico”.
Posto che risulta provata per tabulas e incontestata la natura di infortunio sul lavoro del sinistro dedotto in ricorso, e che l' ha contestato la domanda attorea nel merito, ossia CP_1 sotto il profilo della misura del grado di menomazione come derivante dall'accertamento medico-legale svolto, vanno valutate le risultanze della consulenza tecnica svolta.
Il consulente d'ufficio dr. (cfr. relazione peritale depositata in data Persona_1
15.10.2025), espletate le necessarie indagini, esaminata la documentazione medica prodotta, ha accertato che il ricorrente a seguito dell'infortunio occorso ha subito: “Esiti di trauma cranico con ematoma subdurale trattato chirurgicamente;
Esiti di fratture costali dalla VI^ alla X^ a destra;
Esiti cicatriziali al cuoio capelluto”.
Nel dettaglio, ha osservato: “Come emerge dalla documentazione clinica ospedaliera disponibile, a seguito dell'infortunio lavorativo di cui è causa, il periziato riportò un politrauma con trauma cranico con frattura dell'osso temporale destro ed ematoma subdurale temporale sinistra, fratture costali multiple a destra. […] Per meglio intendere
3 il significato nosografico delle suddette lesioni converrà ricordare che un trauma che esplica la sua azione sul capo può causare: a) una lesione delle sole parti molli;
b) una frattura delle ossa del cranio (volta o base od ambedue); c) una lesione del cervello e dei suoi involucri. Nei casi prospettati si tratta di una lesione isolata o delle parti molli, o dello scheletro e del cervello. […] I traumi cranici possono determinare sintomi neurologici di diversa gravità, dalla commozione cerebrale, alla contusione, ai versamenti emorragici. Uno dei caratteri di questi traumi è la frequente mancanza di parallelismo fra la gravità del trauma cranico e l'importanza delle lesioni neurologiche e delle loro conseguenze. […] emerge con immediatezza che nel caso in esame la lesione realizzò un impegno anatomo-clinico di media entità, giacché vi fu un contemporaneo interessamento del piano osseo e delle soggiacenti strutture encefaliche per produzione di focolai lacero-contusivi con ematoma subdurale. A quest'ultimo proposito va specificato che allo stato attuale residuano esiti malacici in regione temporale dx. In più va specificato che il periziato assume (cfr. cert. 30.06.2025) paroxetina, un farmaco antidepressivo appartenente alla classe degli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina usato principalmente per il trattamento della depressione maggiore e dei disturbi d'ansia alla dose di 10 mgr/die e topiramato un farmaco anticonvulsivante che ha meccanismi d'azione multipli, tra cui l'inibizione del canale tensione-dipendente del sodio, un aumento dell'inibizione gabaaergica e una riduzione dell'eccitazione glutamatergica alla dose di 25 mgrx3/die. Tutto ciò depone per un discreto trauma cranico iniziale produttivo di lesioni di un certo rilievo anatomico, a moderata espressività neurologica. Ai fini della valutazione dei postumi residuati va osservato che la permanenza a distanza di tempo di alterazioni psichiche funzionali dopo un trauma cranico può essere in rapporto con la più disparata gamma di violenza contusiva, pur essendovi, normalmente, una certa proporzionale corrispondenza tra l'entità di questa e la gravità dei disturbi presentati. La sindrome del traumatizzato cranico risente di una predisposizione psichica con notevole influenza dell'ambiente, del lavoro e di interessi
(Ciampolini). Essa è caratterizzata abitualmente da cefalea, vertigini, sensazioni di disequilibrio, acufeni, scotomi scintillanti, fugaci annebbiamenti della vista, nausea, vomito, disturbi neurovegetativi (specie a carico dell'apparato cardiovascolare), astenia muscolare generalizzata, facile esauribilità nel lavoro mentale, accentuazione della reattività sensoriale ed emotiva, tendenza alla depressione ed al malumore.
L'osservazione psicologico-comportamentale e l'esame clinico approfondito hanno
4 permesso di raccogliere i soggetti che ne sono affetti in tre gruppi (Bini): a) quelli in cui la sindrome è legata direttamente alle conseguenze organiche dell'avvenimento traumatico;
b) quelli in cui la sintomatologia è legata al valore psico-traumatizzante dell'accadimento medesimo;
c) quelli in cui la sindrome è espressione di una reazione da scopo, connessa, cioè, alla rappresentazione del vantaggio che il soggetto potrebbe trarre dall'apparire malato in conseguenza del fatto traumatico. Le tre forme in questione sono meglio note come, rispettivamente, sindrome neuroasteniforme fisiogena, sindrome psicogena emotiva o immediata e sindrome psicogena mediata, legata al risarcimento o sinistrorsi. La sindrome neuroasteniforme fisiogena viene oggi convenzionalmente e con unanime accordo denominata sindrome soggettiva post- Per_ traumatica o sindrome post-concussiva o sindrome soggettiva dei craniolesi (di et
Per
La sindrome soggettiva post-traumatica. Revisione dell'inquadramento clinico e dei profili medico-legali. Zacchia, 8, 161, 1990). Nel caso del ricorrente si verificò il
25.08.2022 un trauma cranico di significative proporzioni, produttivo di una sindrome commotiva e di apprezzabili alterazioni, sulla base di lesioni lacero-contusive cerebrali con correlati fatti edematosi. Residuano disturbi la cui attendibilità va recepita, sia per gli aspetti qualitativi dei disturbi, sia in relazione al suddetto consistente trauma cranico, che ne giustifica una genesi fisiogena. Tali disturbi, per la loro vivacità sintomatologica, inficiano l'efficienza psichica del soggetto. Non sono stati riscontrati iposmia
(attenuazione del senso dell'olfatto) con ipogeusia (diminuzione del senso del gusto), disturbi, comunque, a carattere soggettivo. E' da considerare la sostanziale negatività dell'esame neurologico (dr. 30.06.20025), l'esame obiettivo in corso di ctu, la Per_4
necessità di ricorrere ad una voce tabellare analogica quale la 183 con una percentuale del 20%. Trattasi di esiti al cuoio capelluto oramai stabilizzati a decorso CP_3
abbastanza regolare coperti dal capillizio. Parametri valutativi: senso estetico, fisico ossia i caratteri dell'immagine percepita costituita da forma, contorno, colore, espressione, movimento e senso simbolico cioè l'interpretazione che varia da persona a persona. Pregiudizio estetico: la menomazione è limitata ad alterazione anatomica circoscritta, che non altera le fattezze e l'espressività del soggetto. Tenuto conto delle motivazioni esposte, delle sedi visibili, del pregiudizio fisionomico (non compromette l'aspetto morfo funzionale del volto e non sono deturpanti) non sussiste danno fisiognomico in quanto non si realizza un pregiudizio della funzione estetica globale, del fatto che costituiscono un esito necessario legato al trattamento chirurgico e che in parte
5 rientra nella valutazione antecedente si inquadra alla voce 36 con una valutazione complessiva del 4%. Fratture costali. Residuano fratture delle costole VI, VII, VIII, IX, X
a destra che vanno inquadrate nella voce 219 con percentuale dell'1% per ciascuna costola tenendo presente che non può procedersi a somma aritmetica”.
Il consulente ha, pertanto, espresso la seguente valutazione: “Esiti del trauma cranico
20%, voce 183%; Esiti cicatriziali complessivamente 4%, voce 36; Esiti costali voce 219,
4%. Nel calcolo occorre ricordare che il DM 12.07.2000 detta: Nel caso di danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, la valutazione non potrà essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate. In tali casi, infatti, si dovrà procedere a stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni. Ne consegue che la valutazione complessiva è da stimarsi nel 27%”.
Il ctu ha riconosciuto, pertanto, che a seguito ed a causa dell'infortunio lavorativo lamentato dall'istante, è derivata una riduzione permanente dell'attitudine lavorativa ed una menomazione all'integrità psico-fisica pari al 27%.
Correttamente il ctu non ha valutato il preesistente grado di menomazione del 7% che sarebbe stato riconosciuto al dall' in data 27.11.2014 per precedente Pt_1 CP_1
infortunio, in quanto non provata dalla documentazione in atti.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico risultano chiare ed esaustive, sorrette da precise e dettagliate argomentazioni di carattere scientifico, nonché conformi alla normativa vigente, per cui meritano di essere condivise anche alla luce delle risultanze dell'esame obiettivo.
Va, pertanto, riconosciuto il diritto del ricorrente alla liquidazione della rendita nella misura corrispondente al grado di menomazione della propria integrità psicofisica nella misura del 27% a decorrere dalla data della domanda amministrativa (25.08.2022), determinata dalla “tabella indennizzo danno biologico” approvata con DM 12.7.2000, da liquidare in separata sede, oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, nonché della natura, del valore e della bassa complessità della controversia.
Le spese della CTU si liquidano come da separato decreto a carico dell' . CP_1
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro - nella persona del giudice dott.ssa Rosa
Pacelli, definitivamente pronunziando, respinta ogni domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) Dichiara il diritto del ricorrente alla costituzione della rendita nella misura corrispondente al grado di menomazione della propria integrità psicofisica nella misura del 27% a decorrere dal 25.08.2022 e, per l'effetto, condanna l' a CP_1
liquidare detta rendita nella misura fissata dalla “tabella indennizzo danno biologico” approvata con D.M. 12.7.2000, oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo;
b) Condanna l' al pagamento nei confronti del ricorrente delle spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 2.400,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
c) Pone le spese di consulenza, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Aversa, 12.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rosa Pacelli
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD- SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del giudice dr.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito della sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 14004/2024 R.G. avente ad oggetto: indennizzo INAIL
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
FA FE, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e
[...]
difeso dall'avv.to Marialuigia Ferrante, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.11.2024 il ricorrente in epigrafe ha dedotto: di aver lavorato alle dipendenze della dal Controparte_2
24.05.2022 al 25.07.2023 con mansioni di 2° Ufficiale di coperta, addetto ai controlli di sicurezza, pianificazione del viaggio, assistenza al comandante;
di aver subito in data
25.08.2022, nell'espletamento delle proprie mansioni, un infortunio sul lavoro regolarmente denunciato dal datore all' ; di essere, infatti, caduto nella stiva mentre CP_1
camminava sulla passerella, del tutto sconnessa, che fiancheggiava il serbatoio concavo sulla nave “escavatrice”, da un'altezza di circa dieci metri;
di essere rimasto privo di sensi per molto tempo, per poi riuscire a svegliarsi e a salire in coperta con l'aiuto del
1 comandante e del primo ufficiale e lì nuovamente svenire accusando forti dolori;
di essere stato condotto con autoambulanza all'Ospedale di Safaga, epoi trasferito all'Ospedale di
Hurgada, dove veniva operato di craniotomia temporale sinistra per svuotamento di ematoma e sbrigliamento delle contusioni;
di essere stato in terapia intensiva e ricoverato in ospedale per 10 giorni;
di aver subito frattura lineare del cranio destro e controfrattura del lobo temporale sinistro e contusioni emorragiche;
di aver appurato successivamente, una volta ritornato in Italia, di aver subito altresì frattura delle costole dalla sesta alla decima, disomogeneità strutturale del tipo reattiva a carico del nervo sovra-spinoso, con evidenti micro-fissurazioni sul versante anteriore;
di aver ottenuto dall' , con CP_1
provvedimento comunicato in data 24.03.2023, la costituzione in proprio favore di una rendita a decorrere dal 10.02.2023, con grado di menomazione pari al 16% per “esiti di trauma cranico commotivo con ematoma subdurale in regione temporale sinistra sottoposto a trattamento chirurgico, esito cicatriziale chirurgico a lieve pregiudizio estetico complessivo”; di aver proposto opposizione ex art. 104 DPR 1124/65 chiedendo il riconoscimento di una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 40%; di aver ricevuto comunicazione del 23.03.2024 di conferma della percentuale del 16% e successiva comunicazione del 19.06.2024 di riconoscimento, in sede di revisione, di un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 22%; di essere affetto da “trauma cranico con frattura dell'osso temporale destro ed ematoma subdurale acuto in sede temporale sinistra, multiple fratture costali (VI, VII, VIII, IX e X) parzialmente scomposte, depressione del piatto somatico superiore della vertebra D7, micro fissurazioni sul versante anteriore del tendine sovra-spinoso, cefalea persistente, depressione reattiva, difetto di memoria a breve termine, deficit dell'attenzione, episodi recidivanti di crisi epilettiche parziali” .
Tanto premesso, ha chiesto l'accertamento, previa consulenza tecnica, della sussistenza di postumi invalidanti in misura superiore al 22% e pari al 38%, o nella misura da stabilirsi a mezzo CTU, e, per l'effetto, la condanna dell' alla corresponsione della relativa CP_1
rendita con decorrenza dalla data della domanda. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.
Si è costituito l' contestando quanto dedotto in ricorso e chiedendo il rigetto della CP_1
domanda con vittoria di spese.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c.
2 dell'11.12.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
La domanda è procedibile, essendosi esaurito il prescritto iter amministrativo, come del resto non contestato dall' CP_1
Nel merito, la pretesa è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Ai sensi dell'art. 13, co II D. L.gs n.38/2000, “in caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3,
l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1
prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per
l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico”.
Posto che risulta provata per tabulas e incontestata la natura di infortunio sul lavoro del sinistro dedotto in ricorso, e che l' ha contestato la domanda attorea nel merito, ossia CP_1 sotto il profilo della misura del grado di menomazione come derivante dall'accertamento medico-legale svolto, vanno valutate le risultanze della consulenza tecnica svolta.
Il consulente d'ufficio dr. (cfr. relazione peritale depositata in data Persona_1
15.10.2025), espletate le necessarie indagini, esaminata la documentazione medica prodotta, ha accertato che il ricorrente a seguito dell'infortunio occorso ha subito: “Esiti di trauma cranico con ematoma subdurale trattato chirurgicamente;
Esiti di fratture costali dalla VI^ alla X^ a destra;
Esiti cicatriziali al cuoio capelluto”.
Nel dettaglio, ha osservato: “Come emerge dalla documentazione clinica ospedaliera disponibile, a seguito dell'infortunio lavorativo di cui è causa, il periziato riportò un politrauma con trauma cranico con frattura dell'osso temporale destro ed ematoma subdurale temporale sinistra, fratture costali multiple a destra. […] Per meglio intendere
3 il significato nosografico delle suddette lesioni converrà ricordare che un trauma che esplica la sua azione sul capo può causare: a) una lesione delle sole parti molli;
b) una frattura delle ossa del cranio (volta o base od ambedue); c) una lesione del cervello e dei suoi involucri. Nei casi prospettati si tratta di una lesione isolata o delle parti molli, o dello scheletro e del cervello. […] I traumi cranici possono determinare sintomi neurologici di diversa gravità, dalla commozione cerebrale, alla contusione, ai versamenti emorragici. Uno dei caratteri di questi traumi è la frequente mancanza di parallelismo fra la gravità del trauma cranico e l'importanza delle lesioni neurologiche e delle loro conseguenze. […] emerge con immediatezza che nel caso in esame la lesione realizzò un impegno anatomo-clinico di media entità, giacché vi fu un contemporaneo interessamento del piano osseo e delle soggiacenti strutture encefaliche per produzione di focolai lacero-contusivi con ematoma subdurale. A quest'ultimo proposito va specificato che allo stato attuale residuano esiti malacici in regione temporale dx. In più va specificato che il periziato assume (cfr. cert. 30.06.2025) paroxetina, un farmaco antidepressivo appartenente alla classe degli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina usato principalmente per il trattamento della depressione maggiore e dei disturbi d'ansia alla dose di 10 mgr/die e topiramato un farmaco anticonvulsivante che ha meccanismi d'azione multipli, tra cui l'inibizione del canale tensione-dipendente del sodio, un aumento dell'inibizione gabaaergica e una riduzione dell'eccitazione glutamatergica alla dose di 25 mgrx3/die. Tutto ciò depone per un discreto trauma cranico iniziale produttivo di lesioni di un certo rilievo anatomico, a moderata espressività neurologica. Ai fini della valutazione dei postumi residuati va osservato che la permanenza a distanza di tempo di alterazioni psichiche funzionali dopo un trauma cranico può essere in rapporto con la più disparata gamma di violenza contusiva, pur essendovi, normalmente, una certa proporzionale corrispondenza tra l'entità di questa e la gravità dei disturbi presentati. La sindrome del traumatizzato cranico risente di una predisposizione psichica con notevole influenza dell'ambiente, del lavoro e di interessi
(Ciampolini). Essa è caratterizzata abitualmente da cefalea, vertigini, sensazioni di disequilibrio, acufeni, scotomi scintillanti, fugaci annebbiamenti della vista, nausea, vomito, disturbi neurovegetativi (specie a carico dell'apparato cardiovascolare), astenia muscolare generalizzata, facile esauribilità nel lavoro mentale, accentuazione della reattività sensoriale ed emotiva, tendenza alla depressione ed al malumore.
L'osservazione psicologico-comportamentale e l'esame clinico approfondito hanno
4 permesso di raccogliere i soggetti che ne sono affetti in tre gruppi (Bini): a) quelli in cui la sindrome è legata direttamente alle conseguenze organiche dell'avvenimento traumatico;
b) quelli in cui la sintomatologia è legata al valore psico-traumatizzante dell'accadimento medesimo;
c) quelli in cui la sindrome è espressione di una reazione da scopo, connessa, cioè, alla rappresentazione del vantaggio che il soggetto potrebbe trarre dall'apparire malato in conseguenza del fatto traumatico. Le tre forme in questione sono meglio note come, rispettivamente, sindrome neuroasteniforme fisiogena, sindrome psicogena emotiva o immediata e sindrome psicogena mediata, legata al risarcimento o sinistrorsi. La sindrome neuroasteniforme fisiogena viene oggi convenzionalmente e con unanime accordo denominata sindrome soggettiva post- Per_ traumatica o sindrome post-concussiva o sindrome soggettiva dei craniolesi (di et
Per
La sindrome soggettiva post-traumatica. Revisione dell'inquadramento clinico e dei profili medico-legali. Zacchia, 8, 161, 1990). Nel caso del ricorrente si verificò il
25.08.2022 un trauma cranico di significative proporzioni, produttivo di una sindrome commotiva e di apprezzabili alterazioni, sulla base di lesioni lacero-contusive cerebrali con correlati fatti edematosi. Residuano disturbi la cui attendibilità va recepita, sia per gli aspetti qualitativi dei disturbi, sia in relazione al suddetto consistente trauma cranico, che ne giustifica una genesi fisiogena. Tali disturbi, per la loro vivacità sintomatologica, inficiano l'efficienza psichica del soggetto. Non sono stati riscontrati iposmia
(attenuazione del senso dell'olfatto) con ipogeusia (diminuzione del senso del gusto), disturbi, comunque, a carattere soggettivo. E' da considerare la sostanziale negatività dell'esame neurologico (dr. 30.06.20025), l'esame obiettivo in corso di ctu, la Per_4
necessità di ricorrere ad una voce tabellare analogica quale la 183 con una percentuale del 20%. Trattasi di esiti al cuoio capelluto oramai stabilizzati a decorso CP_3
abbastanza regolare coperti dal capillizio. Parametri valutativi: senso estetico, fisico ossia i caratteri dell'immagine percepita costituita da forma, contorno, colore, espressione, movimento e senso simbolico cioè l'interpretazione che varia da persona a persona. Pregiudizio estetico: la menomazione è limitata ad alterazione anatomica circoscritta, che non altera le fattezze e l'espressività del soggetto. Tenuto conto delle motivazioni esposte, delle sedi visibili, del pregiudizio fisionomico (non compromette l'aspetto morfo funzionale del volto e non sono deturpanti) non sussiste danno fisiognomico in quanto non si realizza un pregiudizio della funzione estetica globale, del fatto che costituiscono un esito necessario legato al trattamento chirurgico e che in parte
5 rientra nella valutazione antecedente si inquadra alla voce 36 con una valutazione complessiva del 4%. Fratture costali. Residuano fratture delle costole VI, VII, VIII, IX, X
a destra che vanno inquadrate nella voce 219 con percentuale dell'1% per ciascuna costola tenendo presente che non può procedersi a somma aritmetica”.
Il consulente ha, pertanto, espresso la seguente valutazione: “Esiti del trauma cranico
20%, voce 183%; Esiti cicatriziali complessivamente 4%, voce 36; Esiti costali voce 219,
4%. Nel calcolo occorre ricordare che il DM 12.07.2000 detta: Nel caso di danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, la valutazione non potrà essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate. In tali casi, infatti, si dovrà procedere a stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni. Ne consegue che la valutazione complessiva è da stimarsi nel 27%”.
Il ctu ha riconosciuto, pertanto, che a seguito ed a causa dell'infortunio lavorativo lamentato dall'istante, è derivata una riduzione permanente dell'attitudine lavorativa ed una menomazione all'integrità psico-fisica pari al 27%.
Correttamente il ctu non ha valutato il preesistente grado di menomazione del 7% che sarebbe stato riconosciuto al dall' in data 27.11.2014 per precedente Pt_1 CP_1
infortunio, in quanto non provata dalla documentazione in atti.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico risultano chiare ed esaustive, sorrette da precise e dettagliate argomentazioni di carattere scientifico, nonché conformi alla normativa vigente, per cui meritano di essere condivise anche alla luce delle risultanze dell'esame obiettivo.
Va, pertanto, riconosciuto il diritto del ricorrente alla liquidazione della rendita nella misura corrispondente al grado di menomazione della propria integrità psicofisica nella misura del 27% a decorrere dalla data della domanda amministrativa (25.08.2022), determinata dalla “tabella indennizzo danno biologico” approvata con DM 12.7.2000, da liquidare in separata sede, oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, nonché della natura, del valore e della bassa complessità della controversia.
Le spese della CTU si liquidano come da separato decreto a carico dell' . CP_1
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro - nella persona del giudice dott.ssa Rosa
Pacelli, definitivamente pronunziando, respinta ogni domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) Dichiara il diritto del ricorrente alla costituzione della rendita nella misura corrispondente al grado di menomazione della propria integrità psicofisica nella misura del 27% a decorrere dal 25.08.2022 e, per l'effetto, condanna l' a CP_1
liquidare detta rendita nella misura fissata dalla “tabella indennizzo danno biologico” approvata con D.M. 12.7.2000, oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo;
b) Condanna l' al pagamento nei confronti del ricorrente delle spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 2.400,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
c) Pone le spese di consulenza, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Aversa, 12.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rosa Pacelli
7