Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 05/01/2026, n. 112
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica atto prodromico

    La Corte ha ritenuto che l'obbligo di notifica della comunicazione di irregolarità sussiste solo in presenza di obiettive incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. In assenza di tali incertezze, la procedura automatizzata non richiede l'invio di chiarimenti preventivi. Inoltre, anche in caso di omessa comunicazione, questa non incide sull'efficacia dell'atto, avendo la funzione di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie.

  • Rigettato
    Mancata considerazione delle dichiarazioni integrative

    La Corte ha rilevato che le dichiarazioni integrative sono state presentate successivamente alla ricezione della comunicazione di irregolarità e alla notifica della cartella di pagamento oggetto di impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 05/01/2026, n. 112
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 112
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

    Testo completo