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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 05/01/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 112/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ANDREAZZA GASTONE, Presidente
AN OM, Relatore
D'AGOSTINO GALILEO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11515/2024 depositato il 23/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240096229239000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la Ricorrente_1 srl, in persona del legale rappresentante, ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. II e dell'ADER, la cartella di pagamento n.
09720240096229239000 notificata il 25.03.2024 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, emessa all'esito del controllo automatizzato ai sensi dell'art. 54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972 della dichiarazione modello IVA/2020, presentata per il periodo d'imposta 2019, mediante la quale si è riscontrato, in tema di imposta sul valore aggiunto, un “minor credito” per € 107.035,00, chiedendone l'annullamento.
Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate riscossione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale II chiedendo il rigetto del ricorso,
Alla odierna udienza, il ricorrente chiedeva rinvio a cui la parte resistente non aderiva e la causa veniva decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto
La società ricorrente impugna la cartella di pagamento per maggiori imposte a titolo di Iva (€ 107.035,00 oltre interessi, per € 14.568 e sanzioni, per € 32.110), per violazione o falsa applicazione dell'art. 54 bis
DPR 633/72, contestando sia la mancata notifica dell'atto prodromico, sia la circostanza che l'Agenzia non avrebbe tenuto conto delle rettifiche operate sulle dichiarazioni Iva anni d'imposta 2019 e 2020, con le quali ella avrebbe provveduto a correggere l'errato riporto del credito Iva esposto nelle dichiarazioni originariamente presentate.
Osserva il Collegio, quanto all'atto prodromico alla cartella di pagamento - comunicazione di irregolarità relativa agli importi dovuti a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione - che l'obbligo di provvedere alla preventiva notifica della comunicazione di irregolarità sussiste solo in presenza di obiettive incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione dei redditi.
La disciplina dell'iscrizione a ruolo delle somme derivanti dalla liquidazione delle imposte sulla base della dichiarazione dei redditi, infatti, non richiede l'invio dell'invito al contribuente a fornire chiarimenti in assenza di profili di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione medesima. Inoltre, l'omessa comunicazione è inidonea ad incidere sull'efficacia dell'atto, sia perché non si tratta di condizione di validità, stante la mancata espressa sanzione della nullità, avendo il previo invito al pagamento l'unica funzione di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie dell'omissione di versamento, sia perché l'interessato può comunque pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notifica della cartella.
Nella presente fattispecie, pertanto, non vi era l'obbligo di notificare alcuna comunicazione d'irregolarità; trattandosi di imposte derivanti da liquidazione in esito a controllo di dichiarazione secondo procedure automatizzate, non emergendo neanche dalle difese della contribuente la sussistenza di margini di tipo interpretativo o comunque di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Premesso quanto sopra, si evidenzia comunque che alla ricorrente è stata inviata in data 09/12/2022 all'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) Email_2 comunicazione di irregolarità 3 n. 139252720401.
Quanto alla seconda censura, che l'Agenzia non abbia tenuto conto delle dichiarazioni integrative presentate per le annualità 2019 e 2020, si precisa quanto segue.
La società ricorrente, in data 24/05/2024, quindi solo successivamente alla ricezione della comunicazione di irregolarità del 09/12/2022, e alla notifica della cartella di pagamento oggetto della presente impugnazione, avvenuta in data 25/03/2024, ha provveduto a emendare le dichiarazioni originariamente presentate per le annualità 2019 e 2020, per rimuovere il credito Iva non spettante, non reiterandole tuttavia per gli anni successivi. Per i motivi esposti il ricorso va rigettato.
Si ritiene opportuno compensare le spese di lite attesa la presentazione delle dichiarazioni integrative e la resipiscenza attivata dalla società ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ANDREAZZA GASTONE, Presidente
AN OM, Relatore
D'AGOSTINO GALILEO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11515/2024 depositato il 23/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240096229239000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la Ricorrente_1 srl, in persona del legale rappresentante, ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. II e dell'ADER, la cartella di pagamento n.
09720240096229239000 notificata il 25.03.2024 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, emessa all'esito del controllo automatizzato ai sensi dell'art. 54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972 della dichiarazione modello IVA/2020, presentata per il periodo d'imposta 2019, mediante la quale si è riscontrato, in tema di imposta sul valore aggiunto, un “minor credito” per € 107.035,00, chiedendone l'annullamento.
Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate riscossione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale II chiedendo il rigetto del ricorso,
Alla odierna udienza, il ricorrente chiedeva rinvio a cui la parte resistente non aderiva e la causa veniva decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto
La società ricorrente impugna la cartella di pagamento per maggiori imposte a titolo di Iva (€ 107.035,00 oltre interessi, per € 14.568 e sanzioni, per € 32.110), per violazione o falsa applicazione dell'art. 54 bis
DPR 633/72, contestando sia la mancata notifica dell'atto prodromico, sia la circostanza che l'Agenzia non avrebbe tenuto conto delle rettifiche operate sulle dichiarazioni Iva anni d'imposta 2019 e 2020, con le quali ella avrebbe provveduto a correggere l'errato riporto del credito Iva esposto nelle dichiarazioni originariamente presentate.
Osserva il Collegio, quanto all'atto prodromico alla cartella di pagamento - comunicazione di irregolarità relativa agli importi dovuti a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione - che l'obbligo di provvedere alla preventiva notifica della comunicazione di irregolarità sussiste solo in presenza di obiettive incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione dei redditi.
La disciplina dell'iscrizione a ruolo delle somme derivanti dalla liquidazione delle imposte sulla base della dichiarazione dei redditi, infatti, non richiede l'invio dell'invito al contribuente a fornire chiarimenti in assenza di profili di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione medesima. Inoltre, l'omessa comunicazione è inidonea ad incidere sull'efficacia dell'atto, sia perché non si tratta di condizione di validità, stante la mancata espressa sanzione della nullità, avendo il previo invito al pagamento l'unica funzione di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie dell'omissione di versamento, sia perché l'interessato può comunque pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notifica della cartella.
Nella presente fattispecie, pertanto, non vi era l'obbligo di notificare alcuna comunicazione d'irregolarità; trattandosi di imposte derivanti da liquidazione in esito a controllo di dichiarazione secondo procedure automatizzate, non emergendo neanche dalle difese della contribuente la sussistenza di margini di tipo interpretativo o comunque di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Premesso quanto sopra, si evidenzia comunque che alla ricorrente è stata inviata in data 09/12/2022 all'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) Email_2 comunicazione di irregolarità 3 n. 139252720401.
Quanto alla seconda censura, che l'Agenzia non abbia tenuto conto delle dichiarazioni integrative presentate per le annualità 2019 e 2020, si precisa quanto segue.
La società ricorrente, in data 24/05/2024, quindi solo successivamente alla ricezione della comunicazione di irregolarità del 09/12/2022, e alla notifica della cartella di pagamento oggetto della presente impugnazione, avvenuta in data 25/03/2024, ha provveduto a emendare le dichiarazioni originariamente presentate per le annualità 2019 e 2020, per rimuovere il credito Iva non spettante, non reiterandole tuttavia per gli anni successivi. Per i motivi esposti il ricorso va rigettato.
Si ritiene opportuno compensare le spese di lite attesa la presentazione delle dichiarazioni integrative e la resipiscenza attivata dalla società ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate