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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 822/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PA SALVATORE, Presidente VIVARELLI MARIA GRAZIA, Relatore FRANCAVIGLIA ROSA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 6297/2025 depositato il 04/12/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 Srls - P.IVA_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5361/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado LAZIO e pubblicata il 02/09/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202190221315038000 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla CGT II grado del Lazio, l'Agenzia delle Entrate -Riscossione chiede la revocazione della sentenza della CGT II grado del Lazio n. 5361/2025 depositata in data 2/09/2025 non notificata, resa sul ricorso in appello proposto dalla Agenzia delle Entrate Riscossione nei confronti della società contribuente Resistente_1 srls avverso la sentenza n 1599/2024 emessa il 16/11/2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di ROMA, depositata il 2/02/2024 non notificata. Premesso
1. Con ricorso in opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 097202190221315038000 , la società contribuente chiedeva alla CTP di Roma di annullare, previa sospensione, il provvedimento emesso da ADER con cui si richiedeva il pagamento di somme relative a tributi non versati, oltre oneri accessori, per un importo pari a € 18.569,09.
2. Con sentenza n. 1599/2024 emessa il 16/11/2023 depositata il 2/02/2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di ROMA si accoglieva il ricorso, con condanna dell'Agenzia resistente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente.
3. Avverso detta sentenza, Agenzia Entrate Riscossione proponeva ricorso in appello, chiedendo la riforma in toto della sentenza.
4. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio con sentenza n 5361/2025 depositata il 2/09/25, respingeva l'appello ritenendolo infondato.
5. Pertanto, l'Agenzia Entrate Riscossione impugnava - per revocazione, ai sensi dell'art.395 c.p.c. - pure questa sentenza ritenendola errata in quanto la CGT dichiara in motivazione: ” ADER ha fornito un certificato dell'istruttoria dove vengono indicati tutti i provvedimenti di notifica emessi per singola cartella. Tuttavia non sono prodotti gli atti che attestino l'avvenuta notifica”. Resistente_16. Non si è costituita nel grado la società SRLS.
7. All'udienza del 5 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'Ufficio deduce che, come risulta dal deposito telematico nel Sigit, sia nel giudizio di primo grado, che nel giudizio di secondo grado, venivano tempestivamente depositate tutte le notificazioni delle cartelle nonché dell'intimazione, eseguite da ADER.
2. L'intimazione di pagamento n 097202190221315038000 emessa da ADER veniva ritualmente notificata ai sensi dell'articolo 26 del D.p.r. 602/73, mediante consegna a mani e ricevuta a persona autorizzata in data 12/01/2022, come dimostra la relata di notifica già prodotta.
3. Le cartelle impugnate sottese alla intimazione de quo, venivano notificate a mezzo posta elettronica certificata, come documentato dagli avvisi di consegna , ai sensi della stessa normativa su richiamata, che prevede espressamente la notifica mediante il sistema di posta elettronica certificata, rinviando per le relative modalità alle disposizioni del combinato disposto degli articoli 5 e 6 del decreto 68/2005.
4. Le cartelle di pagamento poste a fondamento dell'esecuzione sono le seguenti:
1. n.09720160116969906000 notificata in data 15.06.2017 avente ad oggetto TARI anni 2014 per un totale di € 613,58;
2. n.09720180012150776000 notificata in data 05.03.2018 avente ad oggetto IVA anno 2014 per un totale di € 2.862,23;
3. n.09720180038089385000 notificata in data 07.04.2018 avente ad oggetto IRES anni 2014 per un totale di € 243,94;
4. n.09720180038089486000 notificata in data 07.04.2018 avente ad oggetto diritto annuale Camera di Commercio anni 2015 per un totale di € 194,08; 5. n.09720180054214878000 notificata in data 30.04.2018 avente ad oggetto TARI 2015-2016 per un totale di € 964,81;
6. n.09720190064250369000 notificata in data 22.03.2019 avente ad oggetto addizionale regionale IRPEF anni 2015 per un totale di € 4.366,02. 5. Osserva il Collegio che, come affermato da Ader, tutte le cartelle risultano correttamente e tempestivamente notificate e, pertanto, in accoglimento della revocazione la sentenza della CGT II grado del Lazio n. 5361/2025 va riformata e, per l'effetto, confermate le cartelle di pagamento. Le spese, liquidate in E. 2.000,00, oltre accessori, seguono la soccombenza e sono poste a carico della società Resistente_1 SRLS.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di II grado, accoglie l'istanza di revocazione. Condanna Resistente_1 srls al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2.000,00.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PA SALVATORE, Presidente VIVARELLI MARIA GRAZIA, Relatore FRANCAVIGLIA ROSA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 6297/2025 depositato il 04/12/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 Srls - P.IVA_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5361/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado LAZIO e pubblicata il 02/09/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202190221315038000 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla CGT II grado del Lazio, l'Agenzia delle Entrate -Riscossione chiede la revocazione della sentenza della CGT II grado del Lazio n. 5361/2025 depositata in data 2/09/2025 non notificata, resa sul ricorso in appello proposto dalla Agenzia delle Entrate Riscossione nei confronti della società contribuente Resistente_1 srls avverso la sentenza n 1599/2024 emessa il 16/11/2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di ROMA, depositata il 2/02/2024 non notificata. Premesso
1. Con ricorso in opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 097202190221315038000 , la società contribuente chiedeva alla CTP di Roma di annullare, previa sospensione, il provvedimento emesso da ADER con cui si richiedeva il pagamento di somme relative a tributi non versati, oltre oneri accessori, per un importo pari a € 18.569,09.
2. Con sentenza n. 1599/2024 emessa il 16/11/2023 depositata il 2/02/2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di ROMA si accoglieva il ricorso, con condanna dell'Agenzia resistente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente.
3. Avverso detta sentenza, Agenzia Entrate Riscossione proponeva ricorso in appello, chiedendo la riforma in toto della sentenza.
4. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio con sentenza n 5361/2025 depositata il 2/09/25, respingeva l'appello ritenendolo infondato.
5. Pertanto, l'Agenzia Entrate Riscossione impugnava - per revocazione, ai sensi dell'art.395 c.p.c. - pure questa sentenza ritenendola errata in quanto la CGT dichiara in motivazione: ” ADER ha fornito un certificato dell'istruttoria dove vengono indicati tutti i provvedimenti di notifica emessi per singola cartella. Tuttavia non sono prodotti gli atti che attestino l'avvenuta notifica”. Resistente_16. Non si è costituita nel grado la società SRLS.
7. All'udienza del 5 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'Ufficio deduce che, come risulta dal deposito telematico nel Sigit, sia nel giudizio di primo grado, che nel giudizio di secondo grado, venivano tempestivamente depositate tutte le notificazioni delle cartelle nonché dell'intimazione, eseguite da ADER.
2. L'intimazione di pagamento n 097202190221315038000 emessa da ADER veniva ritualmente notificata ai sensi dell'articolo 26 del D.p.r. 602/73, mediante consegna a mani e ricevuta a persona autorizzata in data 12/01/2022, come dimostra la relata di notifica già prodotta.
3. Le cartelle impugnate sottese alla intimazione de quo, venivano notificate a mezzo posta elettronica certificata, come documentato dagli avvisi di consegna , ai sensi della stessa normativa su richiamata, che prevede espressamente la notifica mediante il sistema di posta elettronica certificata, rinviando per le relative modalità alle disposizioni del combinato disposto degli articoli 5 e 6 del decreto 68/2005.
4. Le cartelle di pagamento poste a fondamento dell'esecuzione sono le seguenti:
1. n.09720160116969906000 notificata in data 15.06.2017 avente ad oggetto TARI anni 2014 per un totale di € 613,58;
2. n.09720180012150776000 notificata in data 05.03.2018 avente ad oggetto IVA anno 2014 per un totale di € 2.862,23;
3. n.09720180038089385000 notificata in data 07.04.2018 avente ad oggetto IRES anni 2014 per un totale di € 243,94;
4. n.09720180038089486000 notificata in data 07.04.2018 avente ad oggetto diritto annuale Camera di Commercio anni 2015 per un totale di € 194,08; 5. n.09720180054214878000 notificata in data 30.04.2018 avente ad oggetto TARI 2015-2016 per un totale di € 964,81;
6. n.09720190064250369000 notificata in data 22.03.2019 avente ad oggetto addizionale regionale IRPEF anni 2015 per un totale di € 4.366,02. 5. Osserva il Collegio che, come affermato da Ader, tutte le cartelle risultano correttamente e tempestivamente notificate e, pertanto, in accoglimento della revocazione la sentenza della CGT II grado del Lazio n. 5361/2025 va riformata e, per l'effetto, confermate le cartelle di pagamento. Le spese, liquidate in E. 2.000,00, oltre accessori, seguono la soccombenza e sono poste a carico della società Resistente_1 SRLS.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di II grado, accoglie l'istanza di revocazione. Condanna Resistente_1 srls al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2.000,00.