Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 822
CGT2
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Accolto
    Mancata produzione degli atti che attestino l'avvenuta notifica

    La Corte ritiene che tutte le cartelle e l'intimazione siano state correttamente e tempestivamente notificate, come dimostrato dalla documentazione prodotta, accogliendo pertanto l'istanza di revocazione.

  • Rigettato
    Impugnazione avviso di intimazione

    A seguito dell'accoglimento dell'istanza di revocazione, la sentenza di secondo grado che aveva accolto il ricorso della società viene riformata e confermate le cartelle di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 822
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 822
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo