Art. 2.
Sono validi gli atti notarili di autenticazione redatti dal 21 aprile 1942 al giorno dell'entrata in vigore della presente legge senza la presenza dei testimoni e senza che sia intervenuto l'accordo delle parti sulla rinunzia ad essi.
Sono validi gli atti notarili di autenticazione redatti dal 21 aprile 1942 al giorno dell'entrata in vigore della presente legge senza la presenza dei testimoni e senza che sia intervenuto l'accordo delle parti sulla rinunzia ad essi.