Accoglimento
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 3574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3574 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03574/2026REG.PROV.COLL.
N. 02218/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2218 del 2025, proposto dall’INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Piera Messina e Gino Madonia, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Marta Mangeli, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
-OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche, sezione prima, n. -OMISSIS-resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 17 marzo 2026, il consigliere CE FR e uditi, per parte appellante, l’avvocato Gino Madonia e, per parte appellata, l’avvocato Andrea Ranieri per delega dell’avvocato Marta Mangeli;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
1. L’oggetto del presente giudizio è la corretta individuazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio (“TFS”, altrimenti nota come indennità di buonuscita), per talune categorie di dipendenti pubblici e, nel caso di specie, tre ex appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, dichiaratamente congedati a domanda, i quali rivendicano la maggiorazione di sei scatti stipendiali prevista dall’art. 6- bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 1987, n. 472.
2. Con ricorso n. 283 del 2021 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per le Marche, -OMISSIS-insieme ad altri svariati soggetti,, tutti ex appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, asseritamente congedati a domanda successivamente al compimento di 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio, hanno agito contro l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l’accertamento, ai sensi dell’art. 6- bis del decreto-legge n. 367/1987 convertito, con modificazioni, in legge n. 472/1987, del loro diritto al riconoscimento di sei scatti contributivi tra le voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità di fine servizio e per la conseguente condanna dell’amministrazione alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali con il conseguente pagamento delle differenze maturate, oltre a rivalutazione e interessi.
3. L’PS si è costituito nel giudizio primo grado, eccependo la prescrizione dei diritti azionati e comunque chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Con la sentenza in epigrafe, il T.a.r., dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze, ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha accolto la domanda di accertamento del diritto dei ricorrenti di percepire il trattamento di fine servizio comprensivo anche dell’incremento derivante dai 6 scatti di cui all’art. 6- bis del decreto legge n. 387/1987 e conseguentemente ha condannato l’PS a rideterminare in favore di ciascuno dei ricorrenti l’importo del trattamento spettante, oltre agli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Inoltre, ha compensato tra le parti spese processuali.
5. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 5 marzo 2025 e in data 17 marzo 2025 – l’PS ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza, soltanto nei confronti di -OMISSIS-articolando due motivi.
6.-OMISSIS-si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.
7.-OMISSIS- pur ritualmente evocati, non si sono costituiti.
8. In vista dell’udienza di discussione-OMISSIS-ha depositato una memoria con cui ha sinteticamente richiamato le proprie difese.
9. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 17 marzo 2026.
10. L’appello è solo parzialmente fondato e deve essere accolto soltanto in parte e per il resto respinto, alla stregua delle seguenti considerazioni.
11. Tramite il primo motivo d’impugnazione, l’appellante ha dedotto « Carenza di interesse ad agire - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 6 bis, c. 1, del d.l. 387 del 1987 – Travisamento del fatto – Appellati -OMISSIS- », precisando che « La decisione qui appellata è errata ed ingiusta nel capo in cui ha accolto la domanda proposta dagli appellati -OMISSIS-, dal momento che ai medesimi è stato già riconosciuto il beneficio in sede di liquidazione del trattamento di fine servizio, ai sensi del comma 1 del cit. art. 6 bis (…) Nel caso di specie è vero infatti, come risulta dai prospetti di liquidazione depositati dai ricorrenti nel corso del giudizio di 1° grado, ma che per comodità si tornano a depositare (…) , la causa della cessazione di entrambi consiste nella “Dispensa dal servizo per inabilità permanentealle mansioni”. Tanto ciò vero che al -OMISSIS- è stata riconosciuta una maggiorazione a titolo di 6 scatti stipendiali pari ad € 9.367,48 e al -OMISSIS- una pari ad € 9.923,33 (cfr. righe evidenziate in verde dei suddetti prospetti) ».
12. Il motivo è fondato, poiché-OMISSIS- già antecedentemente alla proposizione del ricorso di primo grado, avevano ricevuto il beneficio richiesto (previsto dall’art. 6- bis del decreto-legge n. 387/1987 per varie categorie di soggetti appartenenti alle forze di polizia, tra cui i congedati a domanda con determinata anzianità anagrafica e di servizio e per inabilità permanente al servizio), sebbene non in quanto congedati a domanda, ma per permanente inabilità al servizio.
Dalla documentazione versata in atti (già in primo grado) emerge chiaramente l’attribuzione e il versamento (tra il 2018 e il 2019 per -OMISSIS- e tra il 2019 e il 2020 per -OMISSIS-) della totalità del beneficio economico previsto dall’art. 6- bis .
Ne deriva che l’azione veicolata rappresenta un indebito tentativo di ottenere una duplicazione di un beneficio già integralmente ottenuto e, pertanto, essa (anche a prescindere dal difetto d’interesse) è infondata per mancanza del suo presupposto fattuale, ovverosia il pagamento da parte dell’PS di quanto dovuto.
Conseguentemente il ricorso di primo grado va respinto in relazione alle domande -OMISSIS-
13. Mediante la seconda doglianza l’appellante, « In via preliminare di merito », ha censurato « la sentenza impugnata nel capo in cui ha respinto l’eccezione di prescrizione ritualmente formulata dall’INPS nei confronti di -OMISSIS- perché resa in violazione dell’art. 20, secondo comma, del d.P.R. n. 1032 del 1973 ».
14. Il motivo è infondato.
14.1. Va premesso che la questione è già stata oggetto di scrutinio da parte di questa sezione con espressione di principi, itinera motivazionali ed esiti decisionali da cui il Collegio non intende discostarsi e a cui presta piena adesione e fa integrale riferimento ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a. (cfr., ex aliis , Cons. Stato, sez. II, 11 ottobre 2024, n. 8160, 26 aprile 2024, n. 3807, 11 aprile 2024, n. 3311, 23 marzo 2023, n. 2979, 21 marzo 2023, n. 2883 e 20 marzo 2023, n. 2827).
14.2. Tra le due tesi circa la decorrenza del dies a quo del termine di prescrizione quinquennale per far valere il diritto (se decorrente dal giorno della cessazione del servizio o dalla data dell’ultimo ordinativo di pagamento), il Collegio aderisce a quella ormai consolidata secondo cui tale data coincide con quella di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, come già affermato da questa sezione con numerose pronunce (cfr. ex aliis , Cons. Stato, sez. II, 26 aprile 2024, n. 3807, 6 dicembre 2023, n. 10559, 18 aprile 2023, n. 3914, 20 marzo 2023 n. 2827, nonché n. 2980/2023 e 2981/2023 cit.), anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito da riconnettersi al pagamento rateale del dovuto.
Alla luce delle suddette considerazioni, va respinta la richiesta, dell’appellante, di deferimento all’adunanza plenaria della questione del dies a quo della decorrenza della prescrizione, in quanto la sua fissazione alla data dell’ultimo ordinativo di pagamento costituisce principio consolidato, in relazione al quale non si ravvisano contrasti tali da giustificare la prospetta remissione.
14.3. Ciò posto, nel caso di specie (precisato che l’eccezione di prescrizione, a differenza di quanto sostenuto da -OMISSIS-, è stata tempestivamente eccepita in primo grado con memoria, non essendovi termini decadenziali riguardo a tale eccezione), come correttamente evidenziato dal T.a.r., anche in relazione a -OMISSIS-, congedato il 13 gennaio 2016, « l’INPS non ha fornito alcun conteggio distintamente per ciascun ricorrente, omettendo così di assolvere il proprio onere probatorio poiché nel processo amministrativo, in base all’art. 2938 cod. civ., la prescrizione non è rilevabile d’ufficio », né lo ha fatto (a prescindere dalla sua ammissibilità) nel presente grado di giudizio, il che di per sé rende infondata l’eccezione di prescrizione (considerando il dies a quo alla data di liquidazione dell’ultimo reso del trattamento di fine servizio). Ad ogni modo, l’INPS non ha contestato specificamente quanto affermato da -OMISSIS- nella sua memoria di costituzione circa il percepimento dell’ultima rata della buonuscita nel 2019, sicché, ai sensi dell’art. 64, comma c.p.a., tale dato va considerato ammesso.
In definitiva il quinquennio al momento della proposizione del ricorso di primo grado (nel maggio 2021) e vieppiù al momento del primo atto interruttivo (diffida del gennaio 28 gennaio 2021) il quinquennio del versamento dell’ultimo rateo del trattamento di fine servizio non era ancora decorso.
15. In conclusione l’appello deve essere in parte accolto e in parte respinto e, pertanto, in riforma della gravata sentenza, va respinta la domanda veicolata in primo grado da-OMISSIS- mentre va confermato l’accoglimento della domanda di -OMISSIS-.
16. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione tra l’INPS e-OMISSIS-delle spese di lite del presente grado di giudizio.
17. Stante la palese infondatezza della domanda-OMISSIS- in applicazione del principio della soccombenza, all’accoglimento nei loro confronti dell’appello segue la loro condanna, separatamente, al pagamento, in favore dell’amministrazione dell’appellante, delle spese processuali di ambedue i gradi di giudizio, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e dall’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 2218 del 2025, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge le domande proposte in primo grado proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-; in parte (in relazione alla posizione di -OMISSIS-) lo respinge.
Compensa tra l’INPS e-OMISSIS-le spese di lite del presente grado di giudizio.
Condanna -OMISSIS- e -OMISSIS- al pagamento, in favore dell’INPS, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 5.000 (cinquemila) individualmente per ciascuno dei due predetti soggetti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità delle parti private, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelarne lo stato di salute.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026, con l’intervento dei magistrati:
LU IA AR, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
CE FR, Consigliere, Estensore
CE Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| CE FR | LU IA AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.