Ordinanza collegiale 27 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 17 giugno 2025
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 09/02/2026, n. 2417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2417 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02417/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09521/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9521 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria ET Felicissimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via San Vitale n.4;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del DM del Ministero dell'Interno in data 19.03.2019, notificato il giorno 08.05.2019, di diniego di concessione della cittadinanza K10/-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa ET IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, cittadina di origine marocchina, ha adito questo Tribunale per ottenere l’annullamento del decreto del 19 marzo 2019, con cui il Ministro dell’Interno ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana, presentata in data 8 maggio 2015, essendo emersi sul conto del coniuge elementi che non consentono di escludere pericoli per la sicurezza della Repubblica, motivo risultato ostativo al rilascio dello status .
Avverso il suddetto provvedimento l’interessata ha dedotto i motivi di censura di seguito rubricati:
- Eccesso di potere sotto il profilo della falsa applicazione di legge a mezzo della discrezionalità. Difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti;
- Eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione;
- Violazione dell’art. 6 comma 1 lett.c) della L. 91/92 e dell’art. 3 Legge n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di motivazione.
La ricorrente ha, in seguito, prodotto documentazione attestante il riconoscimento della cittadinanza italiana ai propri figli.
Il Ministero dell’interno, costituito in giudizio per resistere al ricorso, ha depositato documenti e una relazione difensiva, chiedendo il rigetto del ricorso.
L’interessata ha replicato con memoria, insistendo per il rigetto del ricorso.
In ottemperanza agli incombenti istruttori, disposti con ordinanza collegiale n. 23492/2024, l’Amministrazione ha depositato gli atti relativi alle informative e ai documenti coperti da riservatezza, sottesi all’avversato diniego.
All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Si controverte sul rigetto della domanda di cittadinanza, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, fondato su motivi inerenti la sicurezza della Repubblica che riguardano il coniuge della ricorrente.
La norma in questione dispone che “ La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno: … f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica ”; ne deriva che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue “ una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale ” (v. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 settembre 1999, n. 1474 e, tra le tante, da ultimo, sez. III 23/07/2018 n. 4447).
Alla stregua della giurisprudenza della Sezione, deve ritenersi che l’amplissima discrezionalità dell’Amministrazione in questo procedimento si esplica in un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino.
È stato, in proposito, anche osservato che il provvedimento di concessione della cittadinanza refluisce nel novero degli atti di alta amministrazione, che sottende una valutazione di opportunità politico-amministrativa, caratterizzata da un altissimo grado di discrezionalità nella valutazione dei fatti accertati e acquisiti al procedimento: l'interesse dell'istante ad ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico ad inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.
Quindi, alla luce di quanto premesso, è facile arguire che la valutazione condotta dall’Amministrazione si estende anche alla correlata assenza di vulnus per le condizioni di sicurezza dello Stato ed in relazione alla quale possono assumere rilievo situazioni che - anche se non caratterizzate nell'immediato da concreta lesività - possano essere tali su un piano potenziale e/o di solo pericolo (v. CdS sez. III, 11/05/2016, n. 1874).
In questo quadro, pertanto, l’amministrazione ha il compito di verificare che nel soggetto istante risiedano e si concentrino le qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, sulla base di un giudizio di opportunità discrezionale, teso a valutare le prospettive di ottimale inserimento, che correttamente e ragionevolmente si estende anche ai componenti del nucleo familiare.
Nel caso di specie, secondo quanto si legge nel provvedimento impugnato, dall’attività informativa esperita sono emersi elementi sul conto del coniuge dell’aspirante cittadina che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica.
A seguito dell’istruttoria disposta dal Tribunale, con cui l’Amministrazione ha reso noto, con le cautele necessarie a non disvelare notizie riservate e non pregiudicare eventuale attività di intelligence , che il marito della ricorrente è risultato vicino ad elementi appartenenti ad uno determinato movimento islamico di predicatori itineranti e che detto movimento è oggetto di attenzione, oltre che per il dettato radicale e l’attività di proselitismo, quale potenziale bacino di reclutamento in favore del fondamentalismo religioso nonché per la possibilità di infiltrazioni da parte di soggetti legati a gruppi terroristici.
Sulla base di detta informativa, proveniente da organi di sicurezza, il Ministero dell’Interno ha ritenuto preminente l’esigenza di salvaguardia della sicurezza nazionale rispetto all’interesse del richiedente all’acquisto della cittadinanza italiana.
Tanto premesso è possibile ritenere destituiti di fondamento le censure formulate nel ricorso – che, in quanto strettamente connesse, sono suscettibili di trattazione congiunta - tese a mettere in discussione l’operato della p.a.
Il Collegio in proposito osserva che il provvedimento è stato adottato in ragione degli elementi acquisiti con l’informativa proveniente da organi di sicurezza, sulla base dei quali il Ministero dell’Interno ha ritenuto preminente l’esigenza di salvaguardia della sicurezza nazionale rispetto all’interesse della richiedente all’acquisto della cittadinanza italiana.
L’operato della p.a. deve essere scrutinato alla luce degli effetti giuridici del provvedimento di “concessione” della cittadinanza – che in realtà ha natura di ammissione di un nuovo elemento nella Comunità politica nazionale - consistendo nell’attribuzione dei cd. diritti politici nonché alla luce delle conseguenze che ne potrebbero derivare: “ se non si può escludere, con sicurezza, un pericolo per la Repubblica, è giustificato il rifiuto di attribuirgli i mezzi che gli consentirebbero di incidere nei momenti fondamentali della vita pubblica del Paese – mediante l’esercizio del diritto di voto per l’elezione dei membri del Parlamento e l’assunzione di cariche ed impieghi pubblici – sia all’interno sia nei rapporti internazionali che sono suscettibili di favorire la diffusione di determinati indirizzi antistatuali ed antioccidentali oppure agevolare attività o persone connessi con quelle organizzazioni (oltre che, ovviamente, agevolare lo svolgimento diretto da parte dell’interessato di attività che possano, direttamente o indirettamente, comportare tale rischio) ” (Tar Lazio, sez. V bis, n. 1957/2024; in termini, da ultimo Cons. Stato, sez. III, n. 3902/2023, cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 10200 e 10229/2023).
Pertanto, come questo Tribunale ha già affermato, nei casi in cui il diniego di cittadinanza è fondato su ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica, il provvedimento è da ritenersi sufficientemente motivato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, quando consente di comprendere l' iter logico seguito dall'amministrazione nell'adozione dell'atto, non essendo necessario che vengano espressamente indicate tutte le fonti ed i fatti accertati sulla base dei quali è stato reso il parere negativo (Tar Lazio, Sez. V bis, nn. 13319/2023, 17081/2022; 16084/2022; 15986/2022; sez. II quater, n. 2453/2014; cfr. CdS 6704/2018). In particolare, l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza in materia ha chiarito che il richiamo agli elementi sfavorevoli contenuti nell’informativa dei servizi segreti costituisca una motivazione per relationem atta a giustificare il diniego della naturalizzazione (Tar Lazio, sez. V bis, n. 1957/2024). In sostanza, in presenza della classifica di riservatezza sugli atti istruttori, data la natura delle informazioni in parola, correttamente l’Amministrazione omette di indicarne il contenuto ha precisato che il richiamo ob relationem a detto contenuto può soddisfare le condizioni di adeguatezza della motivazione, mentre l’esercizio dei diritti di difesa resta soddisfatto dall’eventuale ostensione in giudizio, su espressa disposizione dell’Autorità giudicante, con le cautele previste per la tutela dei documenti classificati (Cons. Stato, sez. III, n. 6720/2021; sez. VI, n. 1173/09, n. 7637/09; T.A.R. Lazio, II Quater, n. 9293/14, n. 604/13, n. 3158/12, n. 14015/11), per cui “il provvedimento di diniego della richiesta cittadinanza italiana non deve necessariamente riportare analiticamente le notizie che potrebbero in qualche modo compromettere l'attività preventiva o di controllo da parte degli organi a ciò preposti, essendo sufficiente l'indicazione delle ragioni del diniego senza dover indicare tutte le valutazioni interne che hanno condotto al giudizio di pericolosità sociale del richiedente” (v., tra tante, di recente, Cons. Stato, sez. III, n. 4765/2023; cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 11387/2022 e n. 3902/2923).
Non può dunque essere ravvisato alcun vizio nell’operato del Ministero dell'Interno, che si è basato sulle indagini condotte dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato ed ha prestato fede alla loro provenienza istituzionale (cfr. Cons. Stato sez. III, 28 novembre 2011 n. 6289 e 8 ottobre 2021, n. 6720), anche se riferite al coniuge dell’aspirante cittadina, non potendosi escludere del tutto un rischio per la sicurezza della Repubblica in presenza di un rapporto di parentela stretta, quale è il legame di coniugio, di un cittadino con un soggetto giudicato particolarmente pericoloso per l’adesione a movimenti radicali contrari ai valori dell’Occidente (Cons. Stato, sez. III, n. 5679/2021, 2021, n. 3896; TAR Lazio, sez. V bis, n. 15944/2022, 15894/2022, 15985/2022).
In tale prospettiva, considerate le caratteristiche di delicatezza e riservatezza della documentazione istruttoria e dell’esigenza di tutela soprarichiamata, nessun addebito può essere mosso all’Amministrazione per aver motivato il provvedimento facendo richiamo alla relazione dei servizi segreti, senza riportarne il contenuto direttamente nel corpo dell’atto, costituendo il rinvio a tale informativa, un’adeguata forma di motivazione per relationem del diniego di naturalizzazione. In tale prospettiva è stato evidenziato che “ una più ampia disclosure, già nel contesto del provvedimento medesimo, dei dati e delle informazioni in possesso dell’Amministrazione potrebbe costituire (…) un attentato alla segretezza connaturata allo svolgimento di investigazioni particolarmente penetranti ed in ambiti estremamente rischiosi ” (Cons. Stato, sez. III, n. 2102/2019; n. 8133/2020; 3886 e 3896/2021, 5679/2021, 6720/2021 e 8084/2022).
Peraltro, di contro gli argomenti difensivi attorei, giova ribadire che dell’attendibilità della riscontrata contiguità a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza nazionale non può ragionevolmente dubitarsi, non essendo sufficiente a tal fine opporre una diversa e personale valutazione da parte della ricorrente, che esclude la sussistenza di profili di pericolosità nelle condotte del coniuge (cfr. Tar Lazio, Sez. V bis, 13413/2023 citata: “ La motivazione dell’atto impugnato quindi è ricostruibile mediante richiamo alla relazione riservata degli organismi di sicurezza, cui è demandata la raccolta delle informazioni e la formulazione del giudizio prognostico sui rischi derivanti dalla naturalizzazione di un soggetto che ha nazionalità di altro Stato, mediante il ricorso a strumenti, metodi e fonti di informazione, risorse diverse ed ulteriori rispetto a quelle messe a disposizione del (singolo) Ministero dell’Interno. Quest’ultimo, in quanto autorità competente (solo) in materia di sicurezza pubblica, non poteva disattendere il giudizio sfavorevole espresso dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, competenti a stimare il pericolo per la sicurezza dello (stesso) Stato derivante dalla nazionalizzazione dello straniero. Pertanto, anche per quanto riguarda il profilo sostanziale della motivazione, non vi sono ragioni per dubitare dell’attendibilità delle notizie pervenute da questi, trattandosi di fonte ufficiale, raccolte e vagliate da detti organismi pubblici nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali: il rifiuto della naturalizzazione risulta perciò sostanzialmente “giustificato” dalle risultanze delle indagini condotte dai predetti organismi e dal giudizio prognostico negativo formulato in base alla considerazione delle possibili conseguenze connesse alla concessione della cittadinanza alla richiedente ”).
In proposito, del resto, con riferimento ad una fattispecie del tutto analoga, la giurisprudenza amministrativa ha sancito che “ a fronte degli importanti interessi della comunità nazionale coinvolti nel procedimento, l’interesse del cittadino di altro Stato a conseguire la cittadinanza italiana è inevitabilmente recessivo e sottoposto a severa verifica istruttoria, affidata non solo alle autorità locali di pubblica sicurezza (il Prefetto e il Questore, i quali nella fattispecie, come prospettato dall’appellante, non hanno evidenziato criticità), ma anche agli organismi specificamente preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, che invece nella presente fattispecie hanno evidenziato - con modalità compatibili con la riservatezza (pure consentita perché dovuta a esigenze di sicurezza nazionale: si pensi alla tutela delle fonti di informazione) e dunque non soggette ai pieni canoni di trasparenza che debbono caratterizzare l’attività amministrativa ordinaria - possibili criticità. Sicché lo stesso obbligo di motivazione del diniego si presta ad essere adeguatamente calibrato in funzione, anche, della delicatezza degli interessi coinvolti ” (Cons. Stato, Sez. III, n. 8084/20022, n. 3886 e n. 3896 del 19 e 20 maggio 2021; 17 dicembre 2020 n. 8133; in termini: Cons. Stato, Sez. II, 31 agosto 2020, n. 5326; Cons. Stato, Sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102).
A ciò si aggiunga, ponendo particolare attenzione alla dedotta incensurabilità della condotta della ricorrente, che nel caso di specie in ogni caso il provvedimento dà espressamente conto della rilevanza attribuita dall’amministrazione procedente – ad avviso del Collegio, non irragionevolmente - al rapporto di parentela stabile e al legame affettivo, ritenuti suscettibili di suggerire scelte emotive volte ad agevolare, per mere ragioni affettive, comportamenti pericolosi per la sicurezza della Repubblica (vedi, tra tante, da ultimo, Cons. Stato, sez. III, n. 8084/2022; n. 11538/.2022; n. 104/2022; TAR Lazio, sez. V bis, n. 15986/2022).
In proposito, la recente sentenza della Sezione V bis di questo Tribunale n. 1957 del 2024 sopracitata, che si è occupata proprio della rilevanza dei rapporti familiari, ha segnatamente precisato: “ L’intensità del legame tra membri familiari, che è particolarmente sentita in alcune culture, ha indotto ad escludere l’illegittimità del rifiuto della naturalizzazione di persone appartenenti a nuclei in cui sono presenti persone controindicate. È stata perciò ritenuta “del tutto idonea a giustificare il diniego di cittadinanza de quo la valutazione del rapporto di parentela con un soggetto contiguo, simpatizzante o comunque idealmente vicino o in contatto con un movimento responsabile di attività gravemente lesive per la sicurezza della Repubblica ”.
Quanto poi al prospettato vizio di eccesso di potere per erroneità nei presupposti legittimanti il provvedimento di diniego, il Collegio ritiene che non vi sono elementi per mettere in discussione l’affidabilità dei dati raccolti dall’Amministrazione (e conseguentemente delle valutazioni operate), provenendo dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, quindi, da fonte ufficiale, raccolti e vagliati dagli stessi organismi pubblici nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.
A tale riguardo è appena il caso di ricordare che il rischio di attribuire la cittadinanza a soggetti che potrebbero in tal modo indirettamente agevolare e favorire l’attività di congiunti preclude persino l’acquisto della cittadinanza per matrimonio (ai sensi dell’artt. 5 e 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992) e quindi, a maggior ragione, la naturalizzazione ai sensi dell’art. 9, dato che ne consegue, tra l’altro, l’inespellibilità del soggetto controindicato. Peraltro, quest’ultima considerazione concorre ad escludere la fondatezza della dedotta violazione dell’art. 6 della legge n. 91/1992, che - si ribadisce - non si attaglia al caso di specie, trattandosi di norma dettata per le ipotesi di maggior favore della cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano ex art. 5 della legge n. 91/1992, in cui, vista l’esigenza di tutela dell’unità familiare, il richiedente vanta un vero e proprio diritto soggettivo allo status .
La delicatezza delle questioni in gioco, fra cui anche la possibilità di ripercussioni nei rapporti internazionali a causa di atti commessi da un cittadino italiano nei confronti di Paesi terzi, giustifica pienamente l’utilizzo di parametri rigorosi nell’accertamento dell’assenza di pericolosità del richiedente la cittadinanza, anche se, come nel caso di specie, gli elementi di controindicazione sono emersi sul conto di un familiare.
Il Collegio ritiene che, alla luce di tali pregnanti considerazioni, “ si può sostenere che per giustificare il diniego…sia sufficiente una situazione di dubbio ” (Cons. Stato, sez. III, n. 1084 del 4 marzo 2015) e che “ allorquando il diniego opposto dall’Amministrazione trovi fondamento in comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, si giustifica l’anticipazione della soglia di prevenzione e di tutela del preminente interesse alla sicurezza dello Stato, onde assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto di attività che attentino all’integrità della Repubblica. Si comprende in quest’ottica un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere ad un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo per la sicurezza dello Stato ” [cfr. Cons. Stato sez. III, 28 dicembre 2022; in termini 19 settembre 2022, n. 8084; Tar Lazio, n. 1957/2024 citata: “ In ogni caso va riconosciuto che tali valutazioni sono inevitabilmente caratterizzate da un estremo grado di incertezza e, proprio per tale motivo, per la loro natura e finalità, nonché per le conseguenze che discendono in caso di inadeguato apprezzamento, sono interamente riservate all’Autorità competente, che è legittimata democraticamente ad assumere le decisioni finali e che risponde, anche politicamente, nei confronti della generalità dei consociati, dei propri errori (come avvertito sin dalla dottrina più risalente, in tali casi, ‘la bilancia del giudice non può pesare più della spada dell’amministrazione’, non essendovi alcuna ragione per ‘privilegiare l’errore del giudice rispetto a quello dell’amministrazione’) ”].
La delicatezza delle questioni in gioco, vista anche la possibilità di ripercussioni nei rapporti internazionali a causa di atti commessi da un cittadino italiano nei confronti di Paesi terzi, giustifica pienamente l’utilizzo di parametri rigorosi nell’accertamento dell’assenza di pericolosità del richiedente la cittadinanza, malgrado la predicata assenza di condanne penale e anche ove gli elementi di controindicazione siano emersi sul conto di un familiare dei ricorrenti.
Tanto chiarito, nella fattispecie in esame, a seguito dell’accesso alla relazione riservata depositata dall’Amministrazione in ottemperanza all’ordine del giudice, come già riferito, è emerso la vicinanza del coniuge della ricorrente ad elementi appartenenti ad un movimento religioso, ritenuto, oltre che per il dettato radicale e l’attività di proselitismo, potenziale bacino di reclutamento in favore del fondamentalismo islamico nonché per la possibilità di infiltrazioni da parte di soggetti legati a gruppi terroristici.
Detti elementi informativi esibiti dal Ministero, anche se riferiti al coniuge dell’interessata, consentono di ravvisare condivisibilmente - tenuto conto dell’inclinazione ad agevolare, per ragioni affettive e di parentela, i propri familiari - gli estremi di un motivo ostativo di sicurezza nazionale, visto il grave rischio per l’integrità della Repubblica e tenuto conto che l’acquisto della cittadinanza potrebbe costituire presupposto per più incisive attività potenzialmente pericolose ( ex plurimis, Tar Lazio, Sez. V-bis, nn. 4006/2024; 1942/2023; 17439/2023).
Infine, neppure sussiste la contraddittorietà tra le determinazioni dell’Amministrazione in relazione all’avvenuto riconoscimento della cittadinanza italiana ai figli della ricorrente (e del coniuge della stessa), in quanto - in disparte ogni considerazione sulla circostanza che la p.a. ha deciso allo stato degli atti e che l’acquisto della cittadinanza da parte dei figli è successivo all’adozione dell’impugnato decreto di diniego - le situazioni messe a confronto sono disomogenee: da un lato, la ricorrente ha chiesto la cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, che, ut supra evidenziato attribuisce un potere ampiamente discrezionale all’autorità procedente, cui si chiede la concessione dello status ; dall’altro, i figli, essendo nati in Italia, al compimento della maggiore età, hanno potuto avanzare l’istanza a diverso titolo, segnatamente ai sensi dell’art. 4, comma 2 della legge n. 91/1992, che, letto in combinato disposto con l’art. 33 del decreto-legge n. 69/2013, prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana, ove si accerti il possesso dei requisiti specificamente previsti, quali la mera residenza ininterrotta in Italia del richiedente fin dalla nascita nonché la permanenza legale, cioè in base alle norme che regolano l'ingresso, la circolazione ed il soggiorno dei cittadini stranieri (cfr., ex pluris , Cass. civ, sez. I, sent. n. 12380/2017).
Ciò precisato, il Collegio ritiene dunque che, nella specie, il provvedimento, fondato sui suesposti motivi ostativi, risulta immune dai vizi dedotti da parte ricorrente.
Per quanto osservato, il ricorso deve essere respinto.
Il Collegio ritiene, in ogni caso, che sussistano giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio, tenuto conto della specificità della fattispecie trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA TO, Presidente
Gianluca Verico, Primo Referendario
ET IC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ET IC | IA TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.