Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 12/02/2026, n. 2717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2717 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02717/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13270/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13270 del 2023, proposto da
Apreda s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Tedeschini e Corrado Cicioni, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia e domicilio eletto ex art. 25 c.p.a. presso lo studio del primo in Roma, largo Messico, 7;
contro
Roma Capitale, in persona del legale Sindaco in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Scerpa, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
per l’annullamento
della determinazione dirigenziale prot. n. CO/94279 del 28 giugno 2023, trasmessa il successivo 3 luglio, relativa alla conclusione del procedimento amministrativo di decadenza della concessione balneare per l'area demaniale marittima sita in Roma, Lungomare Paolo Toscanelli n. 63.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. GI RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 27.9.2023 (dep. il 10.10) la società Apreda, premesso di essere titolare della concessione demaniale marittima n. 18/2009 destinata all’esercizio di un bar e di un ristorante nel complesso denominato “Lido”, ha impugnato il provvedimento di decadenza in epigrafe.
A sostegno dell’impugnativa la parte ha articolato i seguenti motivi:
(i) “Violazione di legge: Violazione e falsa applicazione dell'art. 47 del Codice della navigazione”: l’amministrazione, nel ritenere che il concessionario avrebbe interrotto l’esercizio della concessione e non avrebbe corrisposto i canoni dovuti, non avrebbe tenuto conto né della “costosa iniziativa di ristrutturazione e di ammodernamento” (per la quale la società aveva chiesto un’istanza di proroga ventennale della concessione), su cui il Comune non avrebbe prestato la necessaria collaborazione, né del fatto che la società avrebbe dapprima versato una parte dei canoni dovuti relativamente agli anni 2017-2018 e che avrebbe poi provveduto all’integrale soddisfo in data 25.9.2019;
(ii) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della legge 7agosto 1990 n. 241”: l’amministrazione non avrebbe tenuto conto del contributo procedimentale offerto dalla ricorrente né avrebbe accolto la richiesta di audizione personale del legale rappresentante;
(iii) “Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, irragionevolezza, manifesta illogicità e violazione del principio di proporzionalità”: l’atto adottato maschererebbe una revoca; in particolare, il Comune avrebbe preferito “liberarsi di un concessionario la cui unica colpa era quella di voler migliorare, nel rispetto della legge, la qualità della propria gestione”.
2. Roma Capitale si è costituita in resistenza con atto di stile. In vista della trattazione del ricorso, l’amministrazione ha presentato documenti e ha depositato un’apposita memoria, con cui, oltre a difendersi nel merito, ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnativa per carenza di interesse, in quanto la concessione sarebbe irrimediabilmente scaduta il 29.6.2022, come da sentenza del Tribunale n. 7621/2022, nonché per mancata contestazione di tutte le autonome rationes che sorreggono il provvedimento.
3. All’odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono (ciò che consente di prescindere, in espressa applicazione della “ragione più liquida”, dall’esame delle eccezioni pregiudiziali).
5. Giova premettere che il provvedimento gravato è stato motivato dall’amministrazione con riguardo a una pluralità di supposti inadempimenti da parte della concessionaria, e segnatamente: mancato pagamento della polizza relativa al deposito cauzionale ex art. 17 del regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione; omesso versamento del canone per l’anno 2019 (euro 58.157,77), per l’anno 2020 (euro 41.426,09), per l’anno 2021 (euro 4.591,02) e per l’anno 2022 (euro 6.738,74), nonostante plurimi solleciti; chiusura dello stabilimento per diversi anni consecutivi, anche nella stagione estiva, con deterioramento e degrado del bene in concessione (come riscontrato durante il sopralluogo del 5.11.2020), pur a fronte della conclusione in data 1.12.2020 con esito positivo della conferenza di servizi decisoria per l’esecuzione di opere di riqualificazione architettonica e valorizzazione degli edifici da parte della società; abbandono dell’area in concessione e occupazione della stessa da parte di persone senza fissa dimora (per come rilevato nel sopralluogo del 21.9.2022), nonostante il sollecito rivolto dall’Ufficio demanio marittimo al ripristino dello status quo ante . Di qui la pronunciata decadenza “ai sensi dell’art. 47 del Codice della Navigazione di cui alla lettera ‘a)’, ‘b)’, ‘f)’ e di cui all'articolo 49 della L.R. 13/2007, comma 3 e per come di seguito indicato: 1. a) per mancata esecuzione delle opere previste nell’atto di concessione o per mancato inizio della gestione nei termini assegnati; 2. b) per non uso continuato durante il periodo fissato nell’atto di concessione o per cattivo uso; 3. f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di leggi o di regolamenti”.
6. Nel primo motivo di ricorso la società ha prospettato che i contestati inadempimenti sarebbero insussistenti.
6.1. Tuttavia, per stessa ammissione della ricorrente, essa avrebbe provveduto al pagamento dei canoni “per gli anni 2017 e 2018” (p. 3 ric.), mentre la decadenza è stata giustificata dall’amministrazione in relazione all’omesso versamento degli importi pretesi per gli anni dal 2019 al 2022, su cui il ricorso non contiene alcuna allegazione. La reiterata (per ben quattro annualità) e consistente morosità della concessionaria è stata dunque correttamente ritenuta dall’amministrazione quale manifestazione di un grave inadempimento tale da non consentire l’ulteriore prosecuzione del rapporto.
6.2. Inoltre, fermo restando che l’acclarata sussistenza di una delle autonome ragioni che sorregge la decadenza consente di prescindere dallo scrutinio degli ulteriori addebiti posti a fondamento dell’atto gravato ( ex plur. Cons. Stato, sez. V, 17.4.2025, n. 3342), occorre osservare che l’oggettivo stato di abbandono e degrado dell’area, documentato durante i sopralluoghi e non contestato dalla ricorrente, non può trovare alcuna giustificazione negli elementi addotti dalla società.
6.2.1. Il fatto che sull’area sarebbero “stati avviati importanti lavori di ristrutturazione che necessariamente comportavano la chiusura della connessa attività di ristorazione” (p. 4 ric.) non spiega perché tali lavori non siano mai stati portati a compimento; di certo una plausibile spiegazione non può essere rinvenuta nell’affermazione che l’amministrazione non avrebbe informato la società della positiva conclusione dell’ iter autorizzatorio, sol che si consideri che quest’ultima aveva un proprio interesse a monitorare gli esiti del procedimento e che, comunque, quantomeno con la diffida del 3.5.2022 (all. 6 res.) la società era stata resa edotta della favorevole conclusione della conferenza di servizi all’uopo indetta. In ogni caso, se i predetti lavori avrebbero potuto astrattamente giustificare una temporanea interruzione dell’attività, di certo non avrebbero consentito una sospensione degli obblighi di cura e custodia comunque gravanti sul concessionario.
6.2.2. Né può seriamente sostenersi che lo stato in cui versa il bene pubblico sia dovuto a “eventi imprevedibili (pandemia, burocrazia, interessi criminali di terzi a fagocitare la concessione, smaltimento di rifiuti nell’area di concessione da parti terzi, occupazione abusiva reiterata da senza tetto, mancata assistenza delle forze dell’ordine adite)” (p. 4 ric.). Trattasi di asserzioni del tutto generiche e, per alcuni aspetti, confermative della responsabilità della società (le incursioni dei terzi, per dimorarvi o per smaltirvi rifiuti, sono in realtà indicative del disinteresse della concessionaria rispetto alla cura della pubblica risorsa che aveva ottenuto in concessione).
7. Dalle considerazioni che precedono discende altresì l’infondatezza del terzo motivo, con cui la società ha prospettato che la decadenza sarebbe affetta da difetto di istruttoria, contraddittorietà, irragionevolezza, manifesta illogicità e violazione del principio di proporzionalità. In realtà, in disparte la genericità della doglianza, che è priva di qualsivoglia contestualizzazione, il provvedimento impugnato contiene una puntuale ricostruzione dei fatti e dispone la decadenza alla luce dei plurimi, reiterati e gravi inadempimenti riscontrati nel corso dell’istruttoria.
8. Parimenti destituito di fondamento è infine il secondo motivo, con cui la società lamenta che l’amministrazione non avrebbe tenuto adeguatamente conto del contributo procedimentale da essa offerto in seguito alla ricezione del preavviso di rigetto. Invero, l’atto gravato si sofferma puntualmente sulle osservazioni presentate dalla società e spiega le ragioni per cui le stesse non sono risultate condivisibili (pp. 4-5 del provvedimento).
9. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
10. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. V- ter, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese del giudizio in favore della parte resistente, che liquida in euro 2.500,00, oltre iva e cpa come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA AL di NE, Presidente
Anna Maria Verlengia, Consigliere
GI RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI RA | MA AL di NE |
IL SEGRETARIO