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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/2024, n. 42742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42742 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) EL IL UI, nato a [...] il [...], 2) GU AE, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 27/12/2023 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere EP AD;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale UA RA D'Aquino, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
sentiti i difensori: Avv. Domenico ELla Gatta, per EL IL UI, Avv. Vittorio Giaquinto, per GU AE, Penale Sent. Sez. 2 Num. 42742 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 26/09/2024 che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, emessa il 27 settembre 2022, ha confermato la responsabilità dei ricorrenti per il reato di riciclaggio di cui al capo C, commesso, in concorso con altri soggetti separatamente giudicati, attraverso operazioni di lavaggio di banconote da euro 50 ed euro 20 macchiate di inchiostro e per questo di provenienza illecita, al fine della loro successiva commercializzazione e sostituzione delle stesse con banconote pulite. La Corte ha assolto GU AE da analogo reato contestatogli al capo A per non avere commesso il fatto. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori e con distinti atti. 3. EL IL UI. 3.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come riciclaggio consumato anziché tentato. La sentenza impugnata non avrebbe indicato alcuna condotta concreta di concorso del ricorrente nel reato, travisando il contenuto delle intercettazioni e le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di esame. Per il grado di sviluppo dell'azione e per la inidoneità degli atti compiuti, il ricorrente non avrebbe posto in essere neanche una condotta sussumibile nel delitto tentato. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La stessa sentenza impugnata avrebbe rilevato l'assenza di condotte penalmente rilevanti, essendo il ricorrente intervenuto solo in fase successiva alla realizzazione del reato, nella quale non era stato portato a buon fine l'incontro con soggetti stranieri volto alla commercializzazione di banconote di provenienza illecita. La sentenza avrebbe travisato i dati processuali e la loro cronologia, con riguardo alle fotografie rinvenute sul cellulare del ricorrente ed alle intercettazioni successive, non tenendo in considerazione la conversazione del 6 febbraio 2019 delle ore 18.09 che lo scagionerebbe. Non vi sarebbe prova del dolo, sotto il profilo della conoscenza da parte dell'imputato dell'origine illecita delle banconote e dell'attività dei correi, avendo egli avuto rapporti solo con il coimputato EL PO, senza apportare alcun 2 contributo causale alla perpetrazione del delitto, avendo assunto solo una condotta passiva. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. ed in ordine alla determinazione della pena. 3.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'applicazione della recidiva, non risultando a carico del ricorrente precedenti condanne per riciclaggio ma solo per ricettazione, delitto che sarebbe stato ritenuto della stessa indole senza alcuna motivazione. 4. GU AE. 4.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, cui la Corte sarebbe giunta sulla base di meri indizi di carattere dubbio e senza tenere nel debito conto le doglianze difensive contenute nell'atto di appello. Peraltro, dalla lettura del capo di imputazione, emergerebbe il concorso del ricorrente nel reato presupposto di rapina o furto delle banconote macchiate di inchiostro dalle casse di un bancomat. La Corte avrebbe offerto una motivazione apodittica per scongiurare l'assunto difensivo che nelle conversazioni intercettate il ricorrente facesse riferimento a banconote fuori corso legale (le vecchie lire), attività illecita coeva a quella contestata per la quale egli era stato giudicato in altro processo ed in relazione alla quale manifestava la preoccupazione di essere intercettato. Sarebbero stati valorizzati dei dialoghi che non coinvolgevano il ricorrente ma solo il coimputato CH, che avrebbe svolto autonomamente l'attività illecita e con il quale GU aveva avuto solo due contatti diretti non significativi per la prova del reato contestato. La Corte avrebbe travisato il significato delle conversazioni intercettate, a molte delle quali l'imputato non aveva partecipato, attribuendovi valore probatorio contro il loro significato, secondo quanto evidenziato in ricorso a proposito di alcuni dialoghi indicati ai fgg. 8 e segg. dell'impugnazione ed anche colà trasfusi nelle parti di interesse. Non sarebbe certa neanche l'identificazione del ricorrente nel soggetto a nome "AE" di cui si parla in alcune conversazioni tra terzi. Inoltre, non vi sarebbe identità tra le banconote ritrovate ad uno dei coimputati e quelle indicate nella imputazione, né vi sarebbe prova della commissione di un delitto presupposto e della idoneità degli atti di riciclaggio. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come fattispecie 3 consumata anziché tentata, le operazioni di lavaggio delle banconote non essendo idonee ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, sicché si sarebbe trattato al più di una ricettazione. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla disapplicazione della recidiva, richiesta, quest'ultima, che aveva formato oggetto dell'atto di appello e non solo dei motivi nuovi come ha ritenuto la sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso di EL IL UI è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati;
il ricorso di GU AE è fondato solo con riferimento alla recidiva. 2. EL IL UI. 2.1. Quanto al primo motivo, deve rilevarsi, in primo luogo, che il ricorrente pone una questione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come consumato anziché tentato che non aveva formato oggetto dei suoi motivi di appello e per la cui soluzione occorrerebbero accertamenti di merito non effettuabili in questa sede. Tuttavia, la questione può essere affrontata in quanto è stata posta dal difensore del ricorrente GU e, pertanto, laddove fondata essa avrebbe effetto estensivo nei confronti di EL IL. La sentenza di appello ha confermato la qualificazione giuridica del fatto come consumato anziché tentato con motivazione immune da censure rilevabili in questa sede. Il ricorso trascura la circostanza, puntualizzata in sentenza, che al coimputato EL PO, nel corso della perquisizione del 18 febbraio 2019, erano state ritrovate banconote smacchiate con lo stesso numero seriale di quelle ritratte nelle fotografie conservate nel cellulare del ricorrente e che risultavano ancora macchiate di rosso, segno tangibile che l'attività di "ripulitura" del danaro aveva avuto luogo ed essa era prodromica alla vendita delle banconote a terzi soggetti che si stava realizzando ed alla quale, secondo il tenore delle conversazioni, il ricorrente aveva partecipato attraverso contatti con gli acquirenti stranieri. Cosi venendosi a profilare non solo una attività già consumata di riciclaggio, ma anche una condotta attiva dell'imputato nel programma criminoso volto al commercio delle banconote (fgg. 9 e 10 della sentenza impugnata). Le conversazioni intercettate sono state interpretate dalla Corte in uno al ritrovamento delle banconote sulla persona del correo EL PO, unite alla presenza anche del ricorrente alla operazione che aveva portato al rinvenimento 4 delle banconote il 18 febbraio 2019 (cfr. fgg. 18 e 19 della sentenza di primo grado, richiamata da quella di appello). Tanto assorbe ogni ulteriore argomentazione anche per quanto inerente al giudizio di responsabilità del ricorrente, del quale si dubita con il secondo motivo di ricorso, dovendosi ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, cui anche il Collegio aderisce, in materia di intercettazioni l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439). 2.2. Quanto al terzo motivo, la Corte ha correttamente ritenuto del tutto generico l'atto di appello nella parte in cui, senza alcuna indicazione di elementi specifici a favore del ricorrente, aveva invocato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed una diminuzione della pena, a fronte di una valorizzazione, già dal primo grado, dei numerosi precedenti penali. Invece, per quanto attiene alla circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., solo enunciata in ricorso, non vi è traccia nell'atto di appello di alcuna richiesta in tal senso, sicché la questione non può formare oggetto di esame in questa sede, necessitando di accertamenti di merito sottratti al giudice deputato dall'ordinamento al loro esame. 2.3. In ordine all'ultimo motivo, inerente alla recidiva, deve ricordarsi il principio di diritto secondo il quale, la definizione di reati "della stessa indole", posta dall'art. 101 cod. pen. e rilevante per l'applicazione della recidiva ex art. 99, comma secondo, n. 1, cod. pen., prescinde dalla identità della norma incriminatrice e fa riferimento ai criteri del bene giuridico violato o del movente delittuoso, che consentono di accertare, nei casi concreti, i caratteri fondamentali comuni fra i diversi reati (Sez. 6, n. 15439 del 17/03/2016, C., Rv. 266545). Al di là della indicazione fornita dalla Corte di appello, è un dato obbiettivo, tratto dal certificato penale, il fatto che il ricorrente vanti numerosi precedenti per ricettazione, reato contro il patrimonio che si pone alla base della condotta di riciclaggio, implicando il possesso del bene di provenienza illecita e, dunque, violando lo stesso bene giuridico costituito dal patrimonio altrui ritenuto degno di tutela. Ne consegue che correttamente è stata contestata la recidiva specifica (oltre che reiterata) della cui applicazione in concreto, neanche contestata in ricorso, la sentenza di primo grado aveva fornito ampia giustificazione (cfr. fg. 24 della sentenza del Tribunale). Nel che, la manifesta infondatezza del motivo. 5 Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. 3. GU AE. 3.1. Le censure del ricorrente in ordine alla qualificazione giuridica del fatto sono manifestamente infondate per le ragioni evidenziate a proposito del ricorrente EL IL, cui si rinvia. 3.2. L'assunto secondo il quale non vi sarebbe prova della sussistenza di un reato presupposto non aveva formato oggetto dell'atto di appello. Ad ogni modo, sia il Tribunale che la Corte di appello hanno ipotizzato l'esistenza di una rapina o di un furto ad un bancomat dalla oggettiva circostanza che le banconote riciclate erano macchiate di rosso o di blu, come quelle contenute negli sportelli bancomat proprio al fine di evitarne la sottrazione. In ciò si evidenzia la ragionevolezza delle conclusioni dei giudici di merito. Deve ricordarsi il principio secondo cui, l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione (regola estensibile al riciclaggio) non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028). 3.3. Il concorso del ricorrente nella perpetrazione del reato presupposto a quello di riciclaggio è una ipotesi che è stata avanzata in ricorso in forma del tutto generica, non essendo stata indicata alcuna circostanza di fatto specifica a sostegno dell'assunto. 3.4. Tutte le argomentazioni difensive con le quali si censura la prova di responsabilità ineriscono al merito del giudizio, avendo la Corte offerto logica e completa motivazione sul concorso del ricorrente nel reato contestato, anche attraverso le risultanze già esposte a proposito del ricorrente EL IL, il ritrovamento delle banconote "smacchiate", i sicuri contatti del ricorrente con il correo CH e EL PO, proprio nella congerie di rapporti finalizzata allo smercio delle banconote alcune delle quali poi ritrovate a EL PO in esito a perquisizione, a confutazione della tesi difensiva che le banconote fossero altre e si trattasse di vecchie lire e che il ricorrente non fosse stato correttamente identificato, invece avendo con certezza individuato la sua automobile nell'incontro con EL PO di cui è traccia nelle intercettazioni (cfr. fgg.
6-8 della sentenza impugnata). La regola giuridica in tema di interpretazione del significato delle intercettazioni, è già stata richiamata a proposito del ricorrente EL IL (alla cui posizione si rinvia) e la ricostruzione della Corte non patisce vizi logico-ricostruttivi, anche 6 I tenuto conto delle emergenze oggettive prima segnalate che, in una visione d'insieme anche cronologica dei fatti di causa, rendono ragione della interpretazione dei dialoghi restituita dalla sentenza impugnata attraverso una loro specifica analisi di merito. Per tali ragioni, i motivi sulla responsabilità sono manifestamente infondati. 3.5. E' manifestamente infondata anche la censura inerente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivato dalla Corte con argomenti specifici che il ricorso non tiene in considerazione, siccome volti a valorizzare l'intensità del dolo ed i precedenti penali (cfr. fg. 9 della sentenza impugnata). 3.6. E', invece, fondato il motivo inerente all'applicazione della recidiva, che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, aveva formato oggetto dell'atto di appello (cfr. fg. 50 di questo) e non solo dei motivi nuovi, sicché la doglianza andava esaminata nel merito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di GU AE limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile il giudizio di responsabilità. Dichiara inammissibile il ricorso di EL IL UI, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 26.09.2024. Il Consigliere estensore EP AD Il Presidente GI VE
udita la relazione della causa svolta dal consigliere EP AD;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale UA RA D'Aquino, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
sentiti i difensori: Avv. Domenico ELla Gatta, per EL IL UI, Avv. Vittorio Giaquinto, per GU AE, Penale Sent. Sez. 2 Num. 42742 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 26/09/2024 che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, emessa il 27 settembre 2022, ha confermato la responsabilità dei ricorrenti per il reato di riciclaggio di cui al capo C, commesso, in concorso con altri soggetti separatamente giudicati, attraverso operazioni di lavaggio di banconote da euro 50 ed euro 20 macchiate di inchiostro e per questo di provenienza illecita, al fine della loro successiva commercializzazione e sostituzione delle stesse con banconote pulite. La Corte ha assolto GU AE da analogo reato contestatogli al capo A per non avere commesso il fatto. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori e con distinti atti. 3. EL IL UI. 3.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come riciclaggio consumato anziché tentato. La sentenza impugnata non avrebbe indicato alcuna condotta concreta di concorso del ricorrente nel reato, travisando il contenuto delle intercettazioni e le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di esame. Per il grado di sviluppo dell'azione e per la inidoneità degli atti compiuti, il ricorrente non avrebbe posto in essere neanche una condotta sussumibile nel delitto tentato. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La stessa sentenza impugnata avrebbe rilevato l'assenza di condotte penalmente rilevanti, essendo il ricorrente intervenuto solo in fase successiva alla realizzazione del reato, nella quale non era stato portato a buon fine l'incontro con soggetti stranieri volto alla commercializzazione di banconote di provenienza illecita. La sentenza avrebbe travisato i dati processuali e la loro cronologia, con riguardo alle fotografie rinvenute sul cellulare del ricorrente ed alle intercettazioni successive, non tenendo in considerazione la conversazione del 6 febbraio 2019 delle ore 18.09 che lo scagionerebbe. Non vi sarebbe prova del dolo, sotto il profilo della conoscenza da parte dell'imputato dell'origine illecita delle banconote e dell'attività dei correi, avendo egli avuto rapporti solo con il coimputato EL PO, senza apportare alcun 2 contributo causale alla perpetrazione del delitto, avendo assunto solo una condotta passiva. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. ed in ordine alla determinazione della pena. 3.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'applicazione della recidiva, non risultando a carico del ricorrente precedenti condanne per riciclaggio ma solo per ricettazione, delitto che sarebbe stato ritenuto della stessa indole senza alcuna motivazione. 4. GU AE. 4.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, cui la Corte sarebbe giunta sulla base di meri indizi di carattere dubbio e senza tenere nel debito conto le doglianze difensive contenute nell'atto di appello. Peraltro, dalla lettura del capo di imputazione, emergerebbe il concorso del ricorrente nel reato presupposto di rapina o furto delle banconote macchiate di inchiostro dalle casse di un bancomat. La Corte avrebbe offerto una motivazione apodittica per scongiurare l'assunto difensivo che nelle conversazioni intercettate il ricorrente facesse riferimento a banconote fuori corso legale (le vecchie lire), attività illecita coeva a quella contestata per la quale egli era stato giudicato in altro processo ed in relazione alla quale manifestava la preoccupazione di essere intercettato. Sarebbero stati valorizzati dei dialoghi che non coinvolgevano il ricorrente ma solo il coimputato CH, che avrebbe svolto autonomamente l'attività illecita e con il quale GU aveva avuto solo due contatti diretti non significativi per la prova del reato contestato. La Corte avrebbe travisato il significato delle conversazioni intercettate, a molte delle quali l'imputato non aveva partecipato, attribuendovi valore probatorio contro il loro significato, secondo quanto evidenziato in ricorso a proposito di alcuni dialoghi indicati ai fgg. 8 e segg. dell'impugnazione ed anche colà trasfusi nelle parti di interesse. Non sarebbe certa neanche l'identificazione del ricorrente nel soggetto a nome "AE" di cui si parla in alcune conversazioni tra terzi. Inoltre, non vi sarebbe identità tra le banconote ritrovate ad uno dei coimputati e quelle indicate nella imputazione, né vi sarebbe prova della commissione di un delitto presupposto e della idoneità degli atti di riciclaggio. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come fattispecie 3 consumata anziché tentata, le operazioni di lavaggio delle banconote non essendo idonee ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, sicché si sarebbe trattato al più di una ricettazione. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla disapplicazione della recidiva, richiesta, quest'ultima, che aveva formato oggetto dell'atto di appello e non solo dei motivi nuovi come ha ritenuto la sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso di EL IL UI è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati;
il ricorso di GU AE è fondato solo con riferimento alla recidiva. 2. EL IL UI. 2.1. Quanto al primo motivo, deve rilevarsi, in primo luogo, che il ricorrente pone una questione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come consumato anziché tentato che non aveva formato oggetto dei suoi motivi di appello e per la cui soluzione occorrerebbero accertamenti di merito non effettuabili in questa sede. Tuttavia, la questione può essere affrontata in quanto è stata posta dal difensore del ricorrente GU e, pertanto, laddove fondata essa avrebbe effetto estensivo nei confronti di EL IL. La sentenza di appello ha confermato la qualificazione giuridica del fatto come consumato anziché tentato con motivazione immune da censure rilevabili in questa sede. Il ricorso trascura la circostanza, puntualizzata in sentenza, che al coimputato EL PO, nel corso della perquisizione del 18 febbraio 2019, erano state ritrovate banconote smacchiate con lo stesso numero seriale di quelle ritratte nelle fotografie conservate nel cellulare del ricorrente e che risultavano ancora macchiate di rosso, segno tangibile che l'attività di "ripulitura" del danaro aveva avuto luogo ed essa era prodromica alla vendita delle banconote a terzi soggetti che si stava realizzando ed alla quale, secondo il tenore delle conversazioni, il ricorrente aveva partecipato attraverso contatti con gli acquirenti stranieri. Cosi venendosi a profilare non solo una attività già consumata di riciclaggio, ma anche una condotta attiva dell'imputato nel programma criminoso volto al commercio delle banconote (fgg. 9 e 10 della sentenza impugnata). Le conversazioni intercettate sono state interpretate dalla Corte in uno al ritrovamento delle banconote sulla persona del correo EL PO, unite alla presenza anche del ricorrente alla operazione che aveva portato al rinvenimento 4 delle banconote il 18 febbraio 2019 (cfr. fgg. 18 e 19 della sentenza di primo grado, richiamata da quella di appello). Tanto assorbe ogni ulteriore argomentazione anche per quanto inerente al giudizio di responsabilità del ricorrente, del quale si dubita con il secondo motivo di ricorso, dovendosi ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, cui anche il Collegio aderisce, in materia di intercettazioni l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439). 2.2. Quanto al terzo motivo, la Corte ha correttamente ritenuto del tutto generico l'atto di appello nella parte in cui, senza alcuna indicazione di elementi specifici a favore del ricorrente, aveva invocato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed una diminuzione della pena, a fronte di una valorizzazione, già dal primo grado, dei numerosi precedenti penali. Invece, per quanto attiene alla circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., solo enunciata in ricorso, non vi è traccia nell'atto di appello di alcuna richiesta in tal senso, sicché la questione non può formare oggetto di esame in questa sede, necessitando di accertamenti di merito sottratti al giudice deputato dall'ordinamento al loro esame. 2.3. In ordine all'ultimo motivo, inerente alla recidiva, deve ricordarsi il principio di diritto secondo il quale, la definizione di reati "della stessa indole", posta dall'art. 101 cod. pen. e rilevante per l'applicazione della recidiva ex art. 99, comma secondo, n. 1, cod. pen., prescinde dalla identità della norma incriminatrice e fa riferimento ai criteri del bene giuridico violato o del movente delittuoso, che consentono di accertare, nei casi concreti, i caratteri fondamentali comuni fra i diversi reati (Sez. 6, n. 15439 del 17/03/2016, C., Rv. 266545). Al di là della indicazione fornita dalla Corte di appello, è un dato obbiettivo, tratto dal certificato penale, il fatto che il ricorrente vanti numerosi precedenti per ricettazione, reato contro il patrimonio che si pone alla base della condotta di riciclaggio, implicando il possesso del bene di provenienza illecita e, dunque, violando lo stesso bene giuridico costituito dal patrimonio altrui ritenuto degno di tutela. Ne consegue che correttamente è stata contestata la recidiva specifica (oltre che reiterata) della cui applicazione in concreto, neanche contestata in ricorso, la sentenza di primo grado aveva fornito ampia giustificazione (cfr. fg. 24 della sentenza del Tribunale). Nel che, la manifesta infondatezza del motivo. 5 Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. 3. GU AE. 3.1. Le censure del ricorrente in ordine alla qualificazione giuridica del fatto sono manifestamente infondate per le ragioni evidenziate a proposito del ricorrente EL IL, cui si rinvia. 3.2. L'assunto secondo il quale non vi sarebbe prova della sussistenza di un reato presupposto non aveva formato oggetto dell'atto di appello. Ad ogni modo, sia il Tribunale che la Corte di appello hanno ipotizzato l'esistenza di una rapina o di un furto ad un bancomat dalla oggettiva circostanza che le banconote riciclate erano macchiate di rosso o di blu, come quelle contenute negli sportelli bancomat proprio al fine di evitarne la sottrazione. In ciò si evidenzia la ragionevolezza delle conclusioni dei giudici di merito. Deve ricordarsi il principio secondo cui, l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione (regola estensibile al riciclaggio) non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028). 3.3. Il concorso del ricorrente nella perpetrazione del reato presupposto a quello di riciclaggio è una ipotesi che è stata avanzata in ricorso in forma del tutto generica, non essendo stata indicata alcuna circostanza di fatto specifica a sostegno dell'assunto. 3.4. Tutte le argomentazioni difensive con le quali si censura la prova di responsabilità ineriscono al merito del giudizio, avendo la Corte offerto logica e completa motivazione sul concorso del ricorrente nel reato contestato, anche attraverso le risultanze già esposte a proposito del ricorrente EL IL, il ritrovamento delle banconote "smacchiate", i sicuri contatti del ricorrente con il correo CH e EL PO, proprio nella congerie di rapporti finalizzata allo smercio delle banconote alcune delle quali poi ritrovate a EL PO in esito a perquisizione, a confutazione della tesi difensiva che le banconote fossero altre e si trattasse di vecchie lire e che il ricorrente non fosse stato correttamente identificato, invece avendo con certezza individuato la sua automobile nell'incontro con EL PO di cui è traccia nelle intercettazioni (cfr. fgg.
6-8 della sentenza impugnata). La regola giuridica in tema di interpretazione del significato delle intercettazioni, è già stata richiamata a proposito del ricorrente EL IL (alla cui posizione si rinvia) e la ricostruzione della Corte non patisce vizi logico-ricostruttivi, anche 6 I tenuto conto delle emergenze oggettive prima segnalate che, in una visione d'insieme anche cronologica dei fatti di causa, rendono ragione della interpretazione dei dialoghi restituita dalla sentenza impugnata attraverso una loro specifica analisi di merito. Per tali ragioni, i motivi sulla responsabilità sono manifestamente infondati. 3.5. E' manifestamente infondata anche la censura inerente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivato dalla Corte con argomenti specifici che il ricorso non tiene in considerazione, siccome volti a valorizzare l'intensità del dolo ed i precedenti penali (cfr. fg. 9 della sentenza impugnata). 3.6. E', invece, fondato il motivo inerente all'applicazione della recidiva, che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, aveva formato oggetto dell'atto di appello (cfr. fg. 50 di questo) e non solo dei motivi nuovi, sicché la doglianza andava esaminata nel merito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di GU AE limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile il giudizio di responsabilità. Dichiara inammissibile il ricorso di EL IL UI, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 26.09.2024. Il Consigliere estensore EP AD Il Presidente GI VE