Art. 355.
(Illeciti pagamenti a favore di persone di nazionalita' nemica).
Chiunque effettua, in qualsiasi modo, pagamenti a favore di persone di nazionalita' nemica, in violazione delle disposizioni dei capi secondo e terzo del titolo V, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa pari al quintuplo della somma pagata, e, in ogni caso, non inferiore a lire diecimila.
(Illeciti pagamenti a favore di persone di nazionalita' nemica).
Chiunque effettua, in qualsiasi modo, pagamenti a favore di persone di nazionalita' nemica, in violazione delle disposizioni dei capi secondo e terzo del titolo V, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa pari al quintuplo della somma pagata, e, in ogni caso, non inferiore a lire diecimila.