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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/05/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 1988/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 1988 del R.A.C.L. dell'anno 2022 promossa da:
OB AN, domiciliato elettivamente in Posada presso lo studio dell'avvocato Marisa
Costaggiu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del Direttore Regionale in carica, elettivamente domiciliato
[...] in Cagliari, presso l'avvocato dell'Istituto Giuliana Murino, che lo rappresenta e difende, con l'avvocato OB Di Tucci, in virtù di procura generale alle liti come in atti;
CONVENUTO
Motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 6 luglio 2022 OB AN, nato a [...] il [...], ha convenuto in giudizio l' onde ottenere il riconoscimento, già infruttuosamente CP_1 chiesto in via amministrativa, del proprio diritto all'indennizzo per danno biologico correlato ad una affezione al tratto lombare - cervicale della colonna.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito ed ha concluso per il rigetto della CP_1
domanda.
2. Il Consulente tecnico d'ufficio, dott. , dopo accurati esami medici e Persona_1
debito studio dei documenti prodotti, è giunto alle conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata in data 3 dicembre 2024, da intendersi qui integralmente richiamate.
1 In particolare il c.t.u. ha accertato che il ricorrente è affetto da processi degenerativo artrosici del rachide cervicale e del rachide lombare, con protrusioni ed ernie discali;
radicolopatia L4-
L5 dimostrata con emg;
modesta rigidità del tratto lombare. La patologia artrosica è dimostrata da R.M. ripetute negli anni, che hanno dimostrato un progressivo peggioramento della patologia.
Il quadro patologico artrosico giustifica la sintomatologia riferita, poco evidente al momento della visita.
Ha soggiunto lo stesso c.t.u. che sulla scorta degli elementi di conoscenza disponibili sia all'esito dell'anamnesi che dell'espletamento della prova testimoniale la patologia artrosica del rachide, di cui il signor AN è affetto, risulta esser stata favorita seppure in maniera non esclusiva dall'attività lavorativa svolta di operaio minatore in sottosuolo.
In conclusione l'Ausiliare ha ritenuto che agli esiti della suddetta patologia (del rachide cervicale e del rachide lombare) possa ascriversi un valore di danno biologico del 9%, sin dalla data di presentazione della domanda di malattia professionale il 21.02.2019.
3. Le argomentate conclusioni del consulente, per quanto consta nemmeno oggetto di specifiche e argomentate osservazioni critiche ad opera delle parti ovvero dei rispettivi consulenti tecnici, possono essere condivise poiché coerenti con la documentazione medica in atti e le risultanze emerse dalla prova testimoniale (segnatamente l'esame dei testi e , già Tes_1 Tes_2
colleghi di lavoro del ricorrente per un ampio arco temporale tra loro diversificato: più ampio il primo, contenuto in circa 7 anni il secondo).
La prova orale ha difatti consentito di appurare con sufficiente sicurezza che lo AN fin dalla fine degli anni '80 e per circa 27 anni ha svolto dapprima mansioni di aiuto minatore, che comportavano di frequente l'utilizzo in sottosuolo di strumenti ed utensili vibranti e la movimentazione manuale di carichi anche adottando posture incongrue e particolarmente faticose
(talvolta doveva lavorare in ginocchio oppure sdraiato).
Si è anche occupato in via ordinaria di lavorazioni di carpenteria pesante, di manutenzioni, di attività di elettromeccanico nonché di operazioni di salvataggio siccome inserito nelle relative squadre di operatori presenti nel cantiere.
5. Risulta pertanto debitamente dimostrata l'esposizione ad un apprezzabile e continuativo rischio tecnopatico a cagione del tipo e delle modalità concrete di espletamento delle mansioni che egli ha svolto le quali pertanto, come d'altronde rilevato dal dottor , hanno agito Per_1 quantomeno come concausa efficiente rispetto alla l'insorgenza della patologia al rachide cervicale e lombare infine confermata in sede peritale.
2 6. Ritiene in conclusione il Tribunale che il ricorrente abbia maturato per l'anzidetta patologia il diritto all'indennizzo in capitale siccome commisurato ad un danno biologico pari al 9% a decorrere dalla domanda amministrativa del 21 febbraio 2019.
Non si procede al conglobamento col danno biologico già riconosciuto per altre tecnopatie nulla avendo domandato sul punto il ricorrente.
7. L' deve perciò essere condannato a corrispondere in favore della parte ricorrente CP_1
l'indennizzo in capitale per il danno biologico riconosciuto in misura del 9 %, oltre interessi (o rivalutazione monetaria se superiore) dalla data anzidetta.
8. Le spese del giudizio vanno poste a carico del convenuto e sono liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, (cause previdenziali, applicazione dello scaglione di valore fino a 26.000,00 euro, tenuto conto del valore del presente giudizio, con opportuna riduzione rispetto ai valori medi stante la non particolarmente complessa attività processuale profusa dalle parti) con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
9. Restano definitivamente a carico dell' le spese di consulenza come separatamente CP_1
liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Dichiara che OB AN ha diritto di percepire l'indennizzo in capitale commisurato ad un danno biologico derivante da malattia professionale in misura del 9 % con decorrenza dalla data della domanda amministrativa meglio indicata in motivazione;
2. Condanna l' al pagamento dell'indennizzo in capitale, come sopra quantificato, con CP_1
gli interessi legali, o con la rivalutazione monetaria se maggiore, decorrenti nei termini di legge;
3. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidandole in CP_1
euro 2.900,00, oltre rimborso forfetario del 15% ed oltre Iva e Cpa, ove dovute, nella misura di legge;
4. Dispone la distrazione delle spese di lite, come sopra liquidate, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
5. Pone le spese di consulenza tecnica, come separatamente liquidate, a carico dell' CP_1
Così deciso in Cagliari il 16 maggio 2025.
IL GIUDICE
Giorgio Murru
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 1988 del R.A.C.L. dell'anno 2022 promossa da:
OB AN, domiciliato elettivamente in Posada presso lo studio dell'avvocato Marisa
Costaggiu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del Direttore Regionale in carica, elettivamente domiciliato
[...] in Cagliari, presso l'avvocato dell'Istituto Giuliana Murino, che lo rappresenta e difende, con l'avvocato OB Di Tucci, in virtù di procura generale alle liti come in atti;
CONVENUTO
Motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 6 luglio 2022 OB AN, nato a [...] il [...], ha convenuto in giudizio l' onde ottenere il riconoscimento, già infruttuosamente CP_1 chiesto in via amministrativa, del proprio diritto all'indennizzo per danno biologico correlato ad una affezione al tratto lombare - cervicale della colonna.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito ed ha concluso per il rigetto della CP_1
domanda.
2. Il Consulente tecnico d'ufficio, dott. , dopo accurati esami medici e Persona_1
debito studio dei documenti prodotti, è giunto alle conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata in data 3 dicembre 2024, da intendersi qui integralmente richiamate.
1 In particolare il c.t.u. ha accertato che il ricorrente è affetto da processi degenerativo artrosici del rachide cervicale e del rachide lombare, con protrusioni ed ernie discali;
radicolopatia L4-
L5 dimostrata con emg;
modesta rigidità del tratto lombare. La patologia artrosica è dimostrata da R.M. ripetute negli anni, che hanno dimostrato un progressivo peggioramento della patologia.
Il quadro patologico artrosico giustifica la sintomatologia riferita, poco evidente al momento della visita.
Ha soggiunto lo stesso c.t.u. che sulla scorta degli elementi di conoscenza disponibili sia all'esito dell'anamnesi che dell'espletamento della prova testimoniale la patologia artrosica del rachide, di cui il signor AN è affetto, risulta esser stata favorita seppure in maniera non esclusiva dall'attività lavorativa svolta di operaio minatore in sottosuolo.
In conclusione l'Ausiliare ha ritenuto che agli esiti della suddetta patologia (del rachide cervicale e del rachide lombare) possa ascriversi un valore di danno biologico del 9%, sin dalla data di presentazione della domanda di malattia professionale il 21.02.2019.
3. Le argomentate conclusioni del consulente, per quanto consta nemmeno oggetto di specifiche e argomentate osservazioni critiche ad opera delle parti ovvero dei rispettivi consulenti tecnici, possono essere condivise poiché coerenti con la documentazione medica in atti e le risultanze emerse dalla prova testimoniale (segnatamente l'esame dei testi e , già Tes_1 Tes_2
colleghi di lavoro del ricorrente per un ampio arco temporale tra loro diversificato: più ampio il primo, contenuto in circa 7 anni il secondo).
La prova orale ha difatti consentito di appurare con sufficiente sicurezza che lo AN fin dalla fine degli anni '80 e per circa 27 anni ha svolto dapprima mansioni di aiuto minatore, che comportavano di frequente l'utilizzo in sottosuolo di strumenti ed utensili vibranti e la movimentazione manuale di carichi anche adottando posture incongrue e particolarmente faticose
(talvolta doveva lavorare in ginocchio oppure sdraiato).
Si è anche occupato in via ordinaria di lavorazioni di carpenteria pesante, di manutenzioni, di attività di elettromeccanico nonché di operazioni di salvataggio siccome inserito nelle relative squadre di operatori presenti nel cantiere.
5. Risulta pertanto debitamente dimostrata l'esposizione ad un apprezzabile e continuativo rischio tecnopatico a cagione del tipo e delle modalità concrete di espletamento delle mansioni che egli ha svolto le quali pertanto, come d'altronde rilevato dal dottor , hanno agito Per_1 quantomeno come concausa efficiente rispetto alla l'insorgenza della patologia al rachide cervicale e lombare infine confermata in sede peritale.
2 6. Ritiene in conclusione il Tribunale che il ricorrente abbia maturato per l'anzidetta patologia il diritto all'indennizzo in capitale siccome commisurato ad un danno biologico pari al 9% a decorrere dalla domanda amministrativa del 21 febbraio 2019.
Non si procede al conglobamento col danno biologico già riconosciuto per altre tecnopatie nulla avendo domandato sul punto il ricorrente.
7. L' deve perciò essere condannato a corrispondere in favore della parte ricorrente CP_1
l'indennizzo in capitale per il danno biologico riconosciuto in misura del 9 %, oltre interessi (o rivalutazione monetaria se superiore) dalla data anzidetta.
8. Le spese del giudizio vanno poste a carico del convenuto e sono liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, (cause previdenziali, applicazione dello scaglione di valore fino a 26.000,00 euro, tenuto conto del valore del presente giudizio, con opportuna riduzione rispetto ai valori medi stante la non particolarmente complessa attività processuale profusa dalle parti) con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
9. Restano definitivamente a carico dell' le spese di consulenza come separatamente CP_1
liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Dichiara che OB AN ha diritto di percepire l'indennizzo in capitale commisurato ad un danno biologico derivante da malattia professionale in misura del 9 % con decorrenza dalla data della domanda amministrativa meglio indicata in motivazione;
2. Condanna l' al pagamento dell'indennizzo in capitale, come sopra quantificato, con CP_1
gli interessi legali, o con la rivalutazione monetaria se maggiore, decorrenti nei termini di legge;
3. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidandole in CP_1
euro 2.900,00, oltre rimborso forfetario del 15% ed oltre Iva e Cpa, ove dovute, nella misura di legge;
4. Dispone la distrazione delle spese di lite, come sopra liquidate, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
5. Pone le spese di consulenza tecnica, come separatamente liquidate, a carico dell' CP_1
Così deciso in Cagliari il 16 maggio 2025.
IL GIUDICE
Giorgio Murru
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