TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 27/11/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1044/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1044/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Monica Murru, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Nuoro, Via Manzoni n. 11, presso lo studio del difensore, e Pt_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Nicoletta Ortu, elettivamente
[...] C.F._2 domiciliata in Cagliari, Viale Bonaria 90, presso lo studio del difensore;
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale adito voglia così giudicare:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
- la casa coniugale sita in Nuoro (NU), via Mughina n. 19 di proprietà esclusiva della Sig.ra
[...] resterà nella disponibilità esclusiva della stessa;
Pt_2
- il Sig. abiterà nell'immobile sito in Nuoro (NU), P.zza Veneto n.4 dove Parte_1 abitualmente dimora e dove ha eletto domicilio;
pagina 1 di 4 - la figlia minore avrà residenza privilegiata presso la madre con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre medesima;
la minore vedrà il padre due volte a settimana per pranzo o per cena e starà con il padre a weekend alterni, dal sabato mattina dall'uscita di scuola sino all'ora di cena o al dopo cena della domenica sera. Per quanto concerne le feste comandate, la minore trascorrerà, ad anni alterni, il 24 e il 25 dicembre con un genitore e il 31 dicembre e il 01 gennaio con l'altro; il 06 gennaio con un genitore e l'anno successivo con l'altro; sempre ad anni alterni Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro; durante le vacanze estive la minore trascorrerà quindici giorni consecutivi con il padre, nel periodo che sarà stabilito entro il 5 giugno di ogni anno.
Resta ferma la possibilità in capo alla minore di recarsi a far visita al padre e di trattenersi presso di lui ogni qualvolta ne avrà desiderio.
Per quanto non espressamente indicato, si fa pieno ed integrale riferimento al piano genitoriale, sottoscritto dai genitori;
- Con riguardo al mantenimento della figlia minore, il Sig. verserà alla Sig.ra Pt_1 Pt_2
l'importo di € 200,00 mensili entro il giorno 10 di ogni mese per i primi dodici mesi a partire all'omologa del presente accordo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017;
Dopo i primi 12 mesi, il Sig. verserà alla Sig.ra l'importo di € 350,00 mensili da Pt_1 Pt_2 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50 % delle spese straordinarie come da protocollo del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017;
- la Sig.ra continuerà a pagare il mutuo ex INPDAP per € 480,00 mensili e le spese Pt_2 condominiali per un importo pari ad €. 55,00 mensili, oltre utenze idriche ed elettriche, TARI e canone
Sky;
- il Sig. continuerà a pagare il mutuo gravante sullo studio professionale sito in Nuoro Pt_1
(NU), Via Guerrazzi n.2;
- nessun mantenimento sarà dovuto da un coniuge in favore dell'altro coniuge, atteso che essi si dichiarano economicamente indipendenti;
- i coniugi si obbligano, entro sei mesi dall'omologa del presente accordo, a vendere l'autovettura storica intestata alla Sig.ra e a devolvere il ricavato della predetta vendita in un conto intestato Pt_2 alla figlia minore, in vista del soddisfacimento delle esigenze future di quest'ultima. Il conto sarà amministrato dalla Sig.ra sino al raggiungimento della maggiore età della figlia;
Pt_2 Persona_1
- spese legali compensate.
pagina 2 di 4 CONCLUSIONI PER IL PUBBLICO MINISTERO:
- esprime parere favorevole.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 29.11.2024 e hanno esposto di Parte_1 Parte_2 aver contratto matrimonio nel Comune di Oristano in data 12.06.2004, Atto n. 26, Parte 2 Serie B –
2004, trascritto presso l'ufficio anagrafe del Comune di Oristano;
che dall'unione in data 20.11.2008 è nata la figlia che a decorrere dal 2017 la famiglia abita presso la casa coniugale intestata Persona_1
a ; che la convivenza dei coniugi è divenuta intollerabile e tra i medesimi non sussiste più Parte_2 la comunione materiale e spirituale;
che le parti hanno inteso separarsi alle condizioni di cui all'accordo da essi raggiunto sopra indicate e formulato domanda congiunta di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni di cui alla separazione.
Con sentenza n. 29/2025 pubblicata in data 21.02.2025, il Tribunale di Nuoro ha omologato la separazione dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso.
Con ordinanza del 20.02.2025, il Giudice ha rimesso la causa sul ruolo e ha fissato l'udienza del
30.09.2025 per la comparizione delle parti.
All'udienza del 30.09.2025, tenutasi mediante il deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato la volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni stabilite in sede di separazione e formulate nel ricorso introduttivo.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e all'esame delle condizioni concernenti la figlia minore della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le clausole di cessazione degli effetti civili del matrimonio non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione delle parti davanti al Presidente del
Tribunale è decorso il termine superiore a sei mesi.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra loro e la sentenza di separazione è passata in giudicato. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3 n. 2, lett. b) della L. 898/1970, come novellato dall'art. 5 della L. 74/87 e successive modifiche, per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. pagina 3 di 4 Ritiene il Collegio che la posizione della figlia minore sia salvaguardata mediante l'accoglimento delle condizioni su cui le parti hanno raggiunto l'accordo.
Le spese di lite vanno compensate come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Oristano il 12.06.2004 tra i sigg. E , trascritto presso l'ufficio anagrafe del Comune di Parte_1 Parte_2
Oristano al n. 26, Parte 2 Serie B – Anno 2004;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, confermati all'udienza del 30.09.2025;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1044/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Monica Murru, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Nuoro, Via Manzoni n. 11, presso lo studio del difensore, e Pt_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Nicoletta Ortu, elettivamente
[...] C.F._2 domiciliata in Cagliari, Viale Bonaria 90, presso lo studio del difensore;
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale adito voglia così giudicare:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
- la casa coniugale sita in Nuoro (NU), via Mughina n. 19 di proprietà esclusiva della Sig.ra
[...] resterà nella disponibilità esclusiva della stessa;
Pt_2
- il Sig. abiterà nell'immobile sito in Nuoro (NU), P.zza Veneto n.4 dove Parte_1 abitualmente dimora e dove ha eletto domicilio;
pagina 1 di 4 - la figlia minore avrà residenza privilegiata presso la madre con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre medesima;
la minore vedrà il padre due volte a settimana per pranzo o per cena e starà con il padre a weekend alterni, dal sabato mattina dall'uscita di scuola sino all'ora di cena o al dopo cena della domenica sera. Per quanto concerne le feste comandate, la minore trascorrerà, ad anni alterni, il 24 e il 25 dicembre con un genitore e il 31 dicembre e il 01 gennaio con l'altro; il 06 gennaio con un genitore e l'anno successivo con l'altro; sempre ad anni alterni Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro; durante le vacanze estive la minore trascorrerà quindici giorni consecutivi con il padre, nel periodo che sarà stabilito entro il 5 giugno di ogni anno.
Resta ferma la possibilità in capo alla minore di recarsi a far visita al padre e di trattenersi presso di lui ogni qualvolta ne avrà desiderio.
Per quanto non espressamente indicato, si fa pieno ed integrale riferimento al piano genitoriale, sottoscritto dai genitori;
- Con riguardo al mantenimento della figlia minore, il Sig. verserà alla Sig.ra Pt_1 Pt_2
l'importo di € 200,00 mensili entro il giorno 10 di ogni mese per i primi dodici mesi a partire all'omologa del presente accordo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017;
Dopo i primi 12 mesi, il Sig. verserà alla Sig.ra l'importo di € 350,00 mensili da Pt_1 Pt_2 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50 % delle spese straordinarie come da protocollo del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017;
- la Sig.ra continuerà a pagare il mutuo ex INPDAP per € 480,00 mensili e le spese Pt_2 condominiali per un importo pari ad €. 55,00 mensili, oltre utenze idriche ed elettriche, TARI e canone
Sky;
- il Sig. continuerà a pagare il mutuo gravante sullo studio professionale sito in Nuoro Pt_1
(NU), Via Guerrazzi n.2;
- nessun mantenimento sarà dovuto da un coniuge in favore dell'altro coniuge, atteso che essi si dichiarano economicamente indipendenti;
- i coniugi si obbligano, entro sei mesi dall'omologa del presente accordo, a vendere l'autovettura storica intestata alla Sig.ra e a devolvere il ricavato della predetta vendita in un conto intestato Pt_2 alla figlia minore, in vista del soddisfacimento delle esigenze future di quest'ultima. Il conto sarà amministrato dalla Sig.ra sino al raggiungimento della maggiore età della figlia;
Pt_2 Persona_1
- spese legali compensate.
pagina 2 di 4 CONCLUSIONI PER IL PUBBLICO MINISTERO:
- esprime parere favorevole.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 29.11.2024 e hanno esposto di Parte_1 Parte_2 aver contratto matrimonio nel Comune di Oristano in data 12.06.2004, Atto n. 26, Parte 2 Serie B –
2004, trascritto presso l'ufficio anagrafe del Comune di Oristano;
che dall'unione in data 20.11.2008 è nata la figlia che a decorrere dal 2017 la famiglia abita presso la casa coniugale intestata Persona_1
a ; che la convivenza dei coniugi è divenuta intollerabile e tra i medesimi non sussiste più Parte_2 la comunione materiale e spirituale;
che le parti hanno inteso separarsi alle condizioni di cui all'accordo da essi raggiunto sopra indicate e formulato domanda congiunta di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni di cui alla separazione.
Con sentenza n. 29/2025 pubblicata in data 21.02.2025, il Tribunale di Nuoro ha omologato la separazione dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso.
Con ordinanza del 20.02.2025, il Giudice ha rimesso la causa sul ruolo e ha fissato l'udienza del
30.09.2025 per la comparizione delle parti.
All'udienza del 30.09.2025, tenutasi mediante il deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato la volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni stabilite in sede di separazione e formulate nel ricorso introduttivo.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e all'esame delle condizioni concernenti la figlia minore della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le clausole di cessazione degli effetti civili del matrimonio non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione delle parti davanti al Presidente del
Tribunale è decorso il termine superiore a sei mesi.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra loro e la sentenza di separazione è passata in giudicato. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3 n. 2, lett. b) della L. 898/1970, come novellato dall'art. 5 della L. 74/87 e successive modifiche, per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. pagina 3 di 4 Ritiene il Collegio che la posizione della figlia minore sia salvaguardata mediante l'accoglimento delle condizioni su cui le parti hanno raggiunto l'accordo.
Le spese di lite vanno compensate come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Oristano il 12.06.2004 tra i sigg. E , trascritto presso l'ufficio anagrafe del Comune di Parte_1 Parte_2
Oristano al n. 26, Parte 2 Serie B – Anno 2004;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, confermati all'udienza del 30.09.2025;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
pagina 4 di 4