Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 1147
TAR
Ordinanza presidenziale 20 dicembre 2022
>
TAR
Sentenza 20 novembre 2023
>
CS
Rigetto
Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Compressione del fabbisogno di alta specialità neuroriabilitativa

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, sebbene i criteri di accesso al codice 75 basati sulla causa della patologia siano illegittimi, la determinazione del budget non è di per sé illegittima in quanto basata su criteri tariffari che esulano dall'ambito del giudizio.

  • Rigettato
    Esclusione delle patologie di alta specialità neuroriabilitativa codice 75 dal finanziamento FRAC

    Non specificato nel dettaglio, ma rientra nella valutazione complessiva del rigetto.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata da annullamento DM 70/2015

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, sebbene i criteri di accesso al codice 75 basati sulla causa della patologia siano illegittimi, la determinazione del budget non è di per sé illegittima in quanto basata su criteri tariffari che esulano dall'ambito del giudizio.

  • Rigettato
    Discriminazione tra pazienti e violazione del diritto alla salute

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, sebbene i criteri di accesso al codice 75 basati sulla causa della patologia siano illegittimi, la determinazione del budget non è di per sé illegittima in quanto basata su criteri tariffari che esulano dall'ambito del giudizio.

  • Rigettato
    Tariffa inadeguata per le strutture di alta specialità neuroriabilitativa

    Il Consiglio di Stato ha chiarito che la determinazione delle tariffe rientra in una serie causale distinta da quella della qualificazione dei posti letto e che i criteri tariffari del DM 18 ottobre 2012, recepiti dalla Regione, sono vincolanti e non sono stati impugnati nel presente giudizio.

  • Rigettato
    Vizi autonomi di illegittimità del DCA

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, sebbene i criteri di accesso al codice 75 basati sulla causa della patologia siano illegittimi, la determinazione del budget non è di per sé illegittima in quanto basata su criteri tariffari che esulano dall'ambito del giudizio.

  • Rigettato
    Vizi analoghi a quelli del DCA n. 151/2019

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, sebbene i criteri di accesso al codice 75 basati sulla causa della patologia siano illegittimi, la determinazione del budget non è di per sé illegittima in quanto basata su criteri tariffari che esulano dall'ambito del giudizio.

  • Rigettato
    Carenza di istruttoria adeguata

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, sebbene i criteri di accesso al codice 75 basati sulla causa della patologia siano illegittimi, la determinazione del budget non è di per sé illegittima in quanto basata su criteri tariffari che esulano dall'ambito del giudizio.

  • Rigettato
    Presupposto di minore capacità produttiva basato su programmazione ospedaliera illegittima

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, sebbene i criteri di accesso al codice 75 basati sulla causa della patologia siano illegittimi, la determinazione del budget non è di per sé illegittima in quanto basata su criteri tariffari che esulano dall'ambito del giudizio.

  • Rigettato
    Remunerazione inferiore per ricoveri cod. 75

    Il Consiglio di Stato ha chiarito che la determinazione delle tariffe rientra in una serie causale distinta da quella della qualificazione dei posti letto e che i criteri tariffari del DM 18 ottobre 2012, recepiti dalla Regione, sono vincolanti e non sono stati impugnati nel presente giudizio.

  • Rigettato
    Sottostima del fabbisogno di posti letto codice 75

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, sebbene i criteri di accesso al codice 75 basati sulla causa della patologia siano illegittimi, la determinazione del budget non è di per sé illegittima in quanto basata su criteri tariffari che esulano dall'ambito del giudizio.

  • Rigettato
    Vizi autonomi di illegittimità

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, sebbene i criteri di accesso al codice 75 basati sulla causa della patologia siano illegittimi, la determinazione del budget non è di per sé illegittima in quanto basata su criteri tariffari che esulano dall'ambito del giudizio.

  • Rigettato
    Contrasto con precedenti giudicati sull'annullamento del DM 70/2015 e DCA nn. 377/2016 e 275/2016

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, sebbene i criteri di accesso al codice 75 basati sulla causa della patologia siano illegittimi, la determinazione del budget non è di per sé illegittima in quanto basata su criteri tariffari che esulano dall'ambito del giudizio.

  • Rigettato
    Destinazione alla riabilitazione ordinaria di pazienti che richiedono alta specialità

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, sebbene i criteri di accesso al codice 75 basati sulla causa della patologia siano illegittimi, la determinazione del budget non è di per sé illegittima in quanto basata su criteri tariffari che esulano dall'ambito del giudizio.

  • Rigettato
    Contrasto con decreto commissariale del 6 aprile 2016

    Il Consiglio di Stato ha chiarito che la determinazione delle tariffe rientra in una serie causale distinta da quella della qualificazione dei posti letto e che i criteri tariffari del DM 18 ottobre 2012, recepiti dalla Regione, sono vincolanti e non sono stati impugnati nel presente giudizio.

  • Rigettato
    Mancanza di trasparenza nella valorizzazione della produzione

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la mancata allegazione della documentazione non inficia la motivazione degli atti impugnati e che la ricorrente non ha utilizzato gli strumenti processuali adeguati per ottenere la documentazione.

  • Rigettato
    Remunerazione inferiore per ricoveri cod. 75

    Il Consiglio di Stato ha chiarito che la determinazione delle tariffe rientra in una serie causale distinta da quella della qualificazione dei posti letto e che i criteri tariffari del DM 18 ottobre 2012, recepiti dalla Regione, sono vincolanti e non sono stati impugnati nel presente giudizio.

  • Rigettato
    Remunerazione insufficiente per ricoveri cod. 75

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, sebbene i criteri di accesso al codice 75 basati sulla causa della patologia siano illegittimi, la determinazione del budget non è di per sé illegittima in quanto basata su criteri tariffari che esulano dall'ambito del giudizio.

  • Rigettato
    Contrasto con precedenti giurisprudenziali

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, sebbene i criteri di accesso al codice 75 basati sulla causa della patologia siano illegittimi, la determinazione del budget non è di per sé illegittima in quanto basata su criteri tariffari che esulano dall'ambito del giudizio.

  • Rigettato
    Vizi autonomi di illegittimità

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, sebbene i criteri di accesso al codice 75 basati sulla causa della patologia siano illegittimi, la determinazione del budget non è di per sé illegittima in quanto basata su criteri tariffari che esulano dall'ambito del giudizio.

  • Rigettato
    Contrasto con il DM 18 ottobre 2012 e DCA n. 444/2014

    Il Consiglio di Stato ha chiarito che la determinazione delle tariffe rientra in una serie causale distinta da quella della qualificazione dei posti letto e che i criteri tariffari del DM 18 ottobre 2012, recepiti dalla Regione, sono vincolanti e non sono stati impugnati nel presente giudizio.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 1147
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1147
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo