Ordinanza presidenziale 20 dicembre 2022
Sentenza 20 novembre 2023
Rigetto
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01147/2026REG.PROV.COLL.
N. 04774/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4774 del 2024, proposto dall’IRCCS Fondazione Santa IA in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Strano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
- la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Allocca, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna, n. 27,
- l’Azienda Sanitaria Locale Roma 2, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Micheli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
nei confronti
- della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, del San Raffaele S.p.a. - Struttura San Raffaele Cassino, del San Raffaele S.p.a. - Struttura San Raffaele Pisana e dell’I.R.C.C.S. Istituto Dermopatico dell’Immacolata, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, n. 17226/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Lazio e dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 2;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il Cons. IO UL e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. L’IRCCS Fondazione Santa IA ha adito il T.A.R. per il Lazio per ottenere l’annullamento del DCA della Regione Lazio n. 151 del 30 aprile 2019, avente ad oggetto “ definizione del livello massimo di finanziamento per le prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, F.R.A.C., riabilitazione post-acuzie codice 56 e lungodegenza medica codice 60 – Annualità 2019. Criteri di definizione del livello massimo di finanziamento delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, F.R.A.C., riabilitazione post-acuzie codice 56 e lungodegenza medica codice 60 – Annualità 2020. Regole di remunerazione 2019- 2021 ”.
1.1. Essa esponeva di essere stata invitata a partecipare al procedimento approvativo del DCA suindicato, sebbene, quale Ospedale di rilievo nazionale di Alta Specialità Neuroriabilitativa in possesso dei più elevati requisiti (di struttura, dotazione strumentale, di personale medico e paramedico) richiesti per la cura e il trattamento delle patologie neurologiche complesse, noto come codice 75, ed accreditata dalla Regione Lazio per tale codice per tutti i 325 posti letto, come da DCA del 6 aprile 2016, non erogasse attualmente prestazioni riabilitative riconducibili al diverso codice 56: pertanto, essa deduceva, il suo coinvolgimento nel relativo procedimento si giustificava solo con l’intenzione della Regione Lazio di ricondurre nell’ambito delle prestazioni codice 56 tutte o buona parte di quelle rese dalla Fondazione, con il relativo effetto limitativo sulle prestazioni codice 75.
1.2. Allegava altresì la ricorrente che la preoccupazione che il DCA suindicato intendesse operare una compressione dell’offerta di prestazioni rientranti nel codice 75 e, in particolare, di quelle fornite dalla Fondazione ricorrente era avvalorata dalla constatazione che, nelle premesse, il provvedimento richiamava il DCA n. 377/2016, che aveva “ rimodulato ” l’offerta ospedaliera regionale complessiva di post-acuzie in (i) 176 posti letto di alta specialità codice 75, (ii) 89 posti letto di alta specialità codice 28, (iii) 2896 posti letto di riabilitazione intensiva codice 56 e (iv) 240 posti letto di post-acuzie medica codice 60: il suddetto DCA, tuttavia, era stato annullato con la sentenza del T.A.R. Lazio n. 6347 del 23 maggio 2019.
1.3. Aggiungeva la ricorrente che l’Allegato 1 al DCA in discorso, al punto rubricato “ prestazioni di assistenza ospedaliera di riabilitazione postacuzie (cod. 56) ”, confermava i valori assegnati per le prestazioni codice 56 a ciascun soggetto erogatore nell’esercizio 2018, complessivamente pari ad € 177.555.693, e precisava, nella nota a piè di pagina, che “ detto importo è stato computato escludendo il valore del finanziamento che sarà assegnato ai posti letto cod. 75 e cod. 28 (€ 51.180.747) ”: la palese insufficienza di tale importo, ad avviso della ricorrente, faceva presagire che l'intenzione della Regione fosse effettivamente quella di far rientrare nell’ambito delle prestazioni codice 56 tutte o buona parte delle prestazioni rientranti nel codice 75.
1.4. Quindi, essendo rimasta inevasa l’istanza di autotutela presentata dalla ricorrente in relazione al DCA suindicato, essa si era vista costretta ad impugnarlo (testualmente nel ricorso introduttivo) “ per evitare che il DCA in epigrafe faccia sistema con il successivo decreto preannunciato per la riabilitazione post acuzie codice 75 e codice 28, ancorché debba ritenersi che, annullati gli atti presupposti, anche il presente DCA debba considerarsi travolto da quella caducazione ”.
2. Mediante le censure formulate a sostegno della relativa domanda di annullamento, essa lamentava in primo luogo che il DCA impugnato comportava una evidente compressione del fabbisogno dell’alta specialità neuroriabilitativa, senza che tale determinazione trovasse fondamento in alcun dato scientifico: esso inoltre, richiamando i DDCA nn. 159/2016, 377/2016 e 217/2017, discriminava i pazienti affetti da gravi patologie e bisognosi di interventi di alta specialità neuroriabilitativa facendo arbitrariamente dipendere l’accesso al codice 75 dalla causa dello stato patologico, potendo accedere alla struttura di alta specialità neuroriabilitativa solo i pazienti post acuzie che uscissero da un coma, anch’essi, peraltro, con gravi limitazioni all’accesso.
2.1. A riprova di tale assunto, la ricorrente evidenziava che anche nel decreto in esame erano esclusi dal livello di finanziamento del F.R.A.C. (prestazioni di alta complessità erogate in favore di cittadini fuori Regione) le patologie di alta specialità neuroriabilitativa codice 75, che invece dovevano essere considerate.
2.2. Esponeva ancora la ricorrente che le patologie che necessitavano del trattamento di Alta Specialità Neuroriabilitativa (codice 75) erano individuate dalle Linee guida del Ministero della sanità e, come confermato, con efficacia di giudicato, dal giudice amministrativo (cfr. sentenze del T.A.R. Lazio nn. 8937/2011, 8938/2011 e 10241/2014; sentenza del Consiglio di Stato n. 1585/2013), erano riconducibili a quattro categorie, ovvero 1) Mielolesioni, 2) Cerebrolesioni di origine traumatica anche con esito di coma, 3) Cerebrolesioni di origine vascolare (ictus) e 4) Malattie degenerative del sistema nervoso (sclerosi multipla, sclerosi laterale amiotrofica, Parkinson, Alzheimer), come ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1425 del 1° marzo 2019, recante l’annullamento del d.m. n. 70/2015, richiamato anche dal DCA impugnato e dai relativi allegati.
2.3. Deduceva altresì la ricorrente che erano nel frattempo intervenute le sentenze del T.A.R. Lazio n. 6132 del 17 maggio 2019 e n. 6347 del 23 maggio 2019, disponenti l’annullamento, per effetto della caducazione del d.m. n. 70/2015, dei DDCA nn. 275/2018 e 377/2016, con i quali la Regione aveva calcolato i posti letto di alta specialità neuroriabilitativa basandosi sul parametro nazionale dei posti letto (0,02 per mille abitanti) di cui al d.m. n. 70/2015, costituente anche il presupposto del DCA n. 334/2017 (anch’esso richiamato nel DCA impugnato e sub iudice , con il quale era stato determinato il finanziamento per le prestazioni di riabilitazione post acuzie della Fondazione Santa IA per il 2017 e il 2018) ed in aderenza al quale era stato determinato il budget per i codici 56 e 60 fissato con il DCA impugnato, che quindi risentiva in via derivata dei vizi di illegittimità che inficiavano il suddetto DCA.
2.4. La discriminazione tra pazienti, ai fini della ammissione al trattamento di alta specialità neuroriabilitativa, continuava la ricorrente, oltre a contrastare con i pregressi giudicati, non era nemmeno giustificata da ragioni di tutela della finanza pubblica, non potendo esse conculcare il diritto costituzionale alla salute.
2.5. Allegava quindi la ricorrente che l’Allegato 1 del DCA impugnato, nel prevedere in € 51.180.47 il valore del finanziamento che sarebbe stato assegnato al codice 75 ed al codice 28, appariva contravvenire ai giudicati sopra richiamati restringendo, tra l’altro, l’accesso al codice 75, i cui requisiti erano previsti dalla normativa nazionale e regionale (d.m. Salute 29 gennaio 1992 e delibera della Giunta regionale del Lazio 14 luglio 2006 n. 424): invero, il suddetto valore non era coerente con i costi che, a causa dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per l’accreditamento, dovevano sostenere le strutture dell’alta specialità neuroriabilitativa, molto più alti rispetto a quelli delle ordinarie strutture di riabilitazione.
2.6. Proseguiva la ricorrente evidenziando che, nonostante i costi notevolmente superiori, alle strutture dell’alta specialità neuroriabilitativa veniva riconosciuta la stessa tariffa delle strutture ordinarie, pari ad € 272,70, e che in sede di impugnazione del DCA n. 444/2014 essa aveva denunciato l’illegittima previsione di una tariffa differenziata da quella dell’ordinaria riabilitazione ospedaliera (codice 56) solo per i pazienti post comatosi e per le mielolesioni (cui era riconosciuta la tariffa di € 470, a fronte di quella di € 272,70 riconosciuta alle altrettanto gravi celebro lesioni acquisite e malattie neurodegenerative, semplicemente perché non precedute da coma).
2.7. Essa allegava quindi che la tariffa determinata dal Commissario ad acta con atto del 21 ottobre 2013, laddove aveva stabilito in € 513,00 la tariffa giornaliera di alta specialità neuroriabilitativa per l’anno 2007, recepita dalla Regione Lazio per la medesima annualità, doveva costituire il parametro di riferimento per la determinazione del budget da riconoscere alla Fondazione per gli anni successivi e, quindi, anche per il biennio 2019-2020, con la conseguente rideterminazione del finanziamento per il periodo considerato nel provvedimento impugnato.
2.8. Infine, esponeva la ricorrente che il DCA impugnato era affetto anche da vizi autonomi di illegittimità, laddove non consentiva di rispettare le linee guida del Ministero della sanità e conseguenti atti regionali, con riferimento ai livelli di servizi che dovevano essere riservati ai pazienti delle quattro categorie sopra richiamate, né era basato su una stima corretta del fabbisogno regionale dei posti di alta specialità neuroriabilitativa: il DCA impugnato infatti, confermando, tra l’altro, le statuizioni di cui ai DDCA nn. 159/2016, 377/2016 e 217/2017, discriminava i pazienti affetti da gravi patologie e tutti bisognosi di interventi di alta specialità neuroriabilitativa, facendo dipendere la definizione della platea dei pazienti da avviare alla riabilitazione dalla causa dello stato patologico, a seconda cioè che uscissero o meno da coma, ed anche in questo caso con gravi limitazioni all’accesso, incorrendo nuovamente nella illogica limitazione dei posti di neuroriabilitazione di alta specialità codice 75, già giudizialmente accertata (cfr. sentenze del T.A.R. Lazio nn. 8937/2011, 8938/2011 e 10241/2014; sentenze del Consiglio di Stato n. 1585/2013 e n. 1425/2019).
3. L’originaria domanda di annullamento veniva estesa dalla ricorrente Fondazione, con successivi motivi aggiunti, al DCA della Regione Lazio n. 355/2019, avente ad oggetto “ definizione del livello massimo di finanziamento per le prestazioni di assistenza ospedaliera di riabilitazione post-acuzie, ad integrazione del livello di finanziamento assegnato con DCA 151/2019 ”, con il quale si disponeva di “ determinare il budget per le prestazioni di assistenza ospedaliera di riabilitazione post-acuzie ulteriori rispetto al cod. 56 già definite con il DCA 151/2019…per un importo pari ad € 44.318.747,00 ”.
3.1. Premetteva la ricorrente che l’impugnato DCA integrativo richiamava ancora provvedimenti regionali che costituivano espressa applicazione dell’annullato d.m. 70/2015 e, perciò, erano stati da essa impugnati e si trovavano allo stato sub iudice , ovvero il DCA n. 159/2016, come modificato dal DCA n. 217/2017 (entrambi oggetto del ricorso n. 9071/2016, pendente dinanzi al T.A.R. per il Lazio) ed il DCA n. 226 del 5 giugno 2018, costituente un testo unico di carattere compilativo (oggetto del ricorso di cui al n. 10067/2018 del R.G. del T.A.R. Lazio).
N.d.E.: Va precisato che il ricorso n. 9071/2016 è stato definito dal T.A.R. per il Lazio con la sentenza n. 6747 del 19 aprile 2023, con la quale, premesso che “ alla luce delle riportate definizioni giudiziarie delle questioni sollevate nel presente giudizio attraverso le sentenze sopra riportate, residua da scrutinare la censura al decreto 159/2016 nella parte in cui ha distinto la platea dei pazienti da avviare alla riabilitazione in alta specialità (codice 75), asseritamente in modo arbitrario in relazione alla causa del distinto stato patologico, ossia solo i pazienti post acuzie, che escono da un coma ” e che il DCA impugnato “ statuisce : “Vanno inviati in questo setting riabilitativo soggetti affetti da esiti di Grave Cerebrolesione Acquisita di origine traumatica o di altra natura, caratterizzata nell’evoluzione clinica da un periodo di coma più o meno protratto (Glasgow Coma Scale-GCS ≤ 8) ove coesistano e persistano gravi menomazioni che determinano disabilità multiple e complesse, che necessitano di interventi valutativi e terapeutici, che per la criticità clinico-assistenziale non sono realizzabili presso strutture riabilitative di altro livello. Possono essere assistite in tale setting anche persone con lesioni del sistema nervoso di altra natura, principalmente provenienti da reparti per acuti, con menomazioni senso-motorie, cognitive o comportamentali tali da determinare disabilità grave, non altrimenti assistibili in un reparto di riabilitazione intensiva. Si possono considerare appropriati anche ingressi da altri reparti di alta specializzazione riabilitativa per avvicinamento e facilitazione del reinserimento nel luogo di residenza, qualora la durata del primo ricovero riabilitativo rientri nei valori soglia e se il paziente presenti ancora un potenziale di recupero. Solo una piccola quota dei ricoveri totali, non superiore al 5%, può provenire da domicilio, per valutazioni periodiche. Criterio di ammissione per GCA con esiti di coma ”, ha affermato che “ I criteri stabiliti dalla p.a. per individuare la platea di pazienti da avviare al trattamento intensivo ospedaliero ad alta specializzazione, sono espressione della discrezionalità tecnica della p.a., in cui lo stato patologico del paziente risulta valutato secondo uno spettro di possibilità declinate in relazione alla diversa gravità delle patologie. Si tratta di una valutazione che il Collegio può censurare solo nei termini in cui la scelta risulta affetta da illogicità manifesta e/o incoerenza tali da comportare la illegittimità della scelta della p.a., ma che, nel caso di specie, il Collegio, proprio dall’esame del provvedimento contestato, non ravvisa ”.
Quanto invece ai motivi aggiunti proposti avverso il DCA n. 217/2017, ha osservato il T.A.R. che “ La predetta determinazione si limita a normare la procedura riabilitativa attraverso il trasferimento dei pazienti dalla fase acuta a quella riabilitativa post-acuta; la redazione di un diario riabilitativo e le relative tipologie di trattamento riabilitativo da inserire nel diario ”: pertanto, premesso che “ Come rappresentato dalla stessa ricorrente, la censura all’indicato provvedimento consegue alla sola contestazione del provvedimento presupposto (DCA 159/2016) ”, ha osservato il T.A.R. che, “ rilevato che il Decreto del Commissario ad Acta n. U00159 del 13.5.2016 è stato ritenuto dal Collegio legittimo e non viziato, ne consegue che anche il DCA 217/2017 è legittimo ”.
La citata sentenza è stata tuttavia parzialmente riformata da questa Sezione con la recentissima sentenza n. 9615 del 5 dicembre 2025, sul rilievo che “ riacquistano rilevanza i precedenti della Sezione (sent. n. 522 del 25 gennaio 2022) che, con riferimento agli anteriori provvedimenti di determinazione del budget, avevano stigmatizzato l’inadeguatezza dell’istruttoria e delle motivazioni che il Commissario ad acta aveva posto a base delle limitazioni all’accesso al cod. 75 ”.
3.2. La Fondazione ricorrente quindi, con le proposte censure integrative, rappresentava a carico del DCA n. 355/2019 vizi analoghi a quelli già dedotti nei confronti del DCA n. 155/2019.
3.3. Richiamava anche, nuovamente, le decisioni del T.A.R. Lazio n. 6132 del 17 maggio 2019 e n. 6347 del 23 maggio 2019, recanti l’annullamento, per effetto della caducazione del d.m. n. 70/2015, dei DCA nn. 275/2018 e 377/2016, quest’ultimo presupposto del DCA n. 151/2019 e quindi anche del DCA impugnato con i suddetti motivi aggiunti.
N.d.E. : Va precisato che gli appelli proposti dalla Regione Lazio avverso le sentenze suindicate sono stati respinti da questa Sezione con la sentenza n. 6922 del 10 novembre 2020, con la quale è stato rilevato che “ – pacifico essendo il nesso di presupposizione-consequenzialità che lega tra loro il DCA n. 377/2016 e il DCA n. 275/2018 (il secondo costituendo attuazione del primo per quanto riguarda i posti letto assegnati in regime di accreditamento alla Fondazione Santa IA) – si debba del pari riconoscere la sussistenza di un analogo rapporto di presupposizione-consequenzialità tra il d.m. n. 70/2015 e il DCA n. 377/2016 per quanto concerne l’individuazione del fabbisogno di posti letto con codice 75. Ciò sta a dire che la caducazione del d.m. n. 70/2015, nella parte in cui (il punto 2.6 dell’Allegato 1) stabiliva per l’individuazione dei predetti posti letto “codice 75” il limite massimo di 0,02 posti letto ogni mille abitanti, comporta ex se il travolgimento anche del decreto commissariale n. 377/2016 e, a cascata, del decreto commissariale n. 275/2018 ”.
3.4. Deduceva inoltre la ricorrente che, con riferimento al finanziamento previsto per la stessa, il procedimento svolto era carente di un’istruttoria adeguata e oggettivamente volta alla qualificazione reale e obiettiva della sua produzione, oltre che rispettosa dell’effettiva consistenza ed ampiezza del cod. 75: invero, anche se il budget rimaneva immutato, per la ricorrente era impossibile raggiungere il suo tetto, proprio per i limiti illegittimamente posti all’accesso all’alta specialità neuro riabilitativa.
3.5. Deduceva altresì che il DCA impugnato presupponeva una minore capacità produttiva della Fondazione Santa IA, sulla scorta della “ ulteriore offerta di posti letto per la Neuroriabilitazione ad Alta Intensità (codice 75) attivata sul territorio dalla ASL Roma 1, in attuazione di quanto previsto dalla programmazione ospedaliera 2017/2018 ” e di un successivo accordo/contratto ex art. 8-quinquies d.lvo n. 502/1992: tuttavia, essa lamentava, il DCA n. 355/2019 ometteva di considerare che (i) la programmazione ospedaliera 2017/2018 era avvenuta a mezzo del decreto del Commissario ad acta n. 257 del 5 luglio 2017, recante attuazione del programma operativo di cui al decreto del Commissario ad acta n. 52/2017 e avente ad oggetto adozione del documento tecnico denominato “ Programmazione della rete ospedaliera nel biennio 2017-2018, in conformità agli standard previsti nel DM 70/2015 ”, (ii) tale decreto, sempre perché assumente a presupposto il d.m. n. 70/2015, annullato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1425/2019, era stato impugnato con il ricorso di cui al n. 9872/2017 del R.G., attualmente pendente dinanzi al T.A.R. per il Lazio.
N.d.E. : Va precisato che tale ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con la sentenza n. 6746 del 19 aprile 2023, con la quale, premesso che “ parte ricorrente ha contestato il DCA n. 257/2017 con cui il Presidente della Regione Lazio, in veste di Commissario ad acta, ha approvato la programmazione per la Regione Lazio dell’offerta di posti letto di posta-acuzie riabilitativa e medica, della rete ospedaliera nel biennio 2017-2018, in conformità agli standard previsti nel DM 70/2015, attribuendo alla Fondazione Santa IA un totale di 320 posti letto, di cui 116 cod. 75, 138 cod. 56 e 28 cod. 28” e che “la p.a. ha provveduto alla riduzione dei posti letto accreditati alla ricorrente in conseguenza diretta ed immediata del DM 70/2015 ”, è stato rilevato che “ tale ultimo provvedimento, presupposto a quello contestato, è stato definitivamente annullato dal Giudice amministrativo (Cons. di Stato, sent. n. 1425/2019) ”, conseguendone che “ il provvedimento impugnato, quale conseguenza diretta ed immediata del DM 70/2015, come detto successivamente annullato, deve ritenersi caducato in via derivata ”.
4. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente impugnava la determinazione della Regione Lazio del 4 novembre 2020, n. G12923, avente ad oggetto la “ definizione del valore della produzione riconoscibile spettante alle Case di Cura Private, agli Ospedali Classificati, agli IRCCS Privati e ai Policlinici Universitari non statali per le prestazioni di assistenza ospedaliera, le funzioni assistenziali-ospedaliere, le funzioni di didattica e ricerca e la distribuzione diretta dei farmaci File F – 2019 ”, nonché la determinazione dirigenziale dell’11 dicembre 2020, n. G15112, recante la definizione del saldo spettante per le prestazioni rese dalla Fondazione Santa IA nell’anno 2019: trattavasi, come chiariva la stessa ricorrente, della determinazione a consuntivo delle prestazioni di ricovero per l’esercizio 2019, fissata inizialmente con la prima determinazione in € 29.910.235,18 ed in seguito integrata per la specialistica ambulatoriale con la seconda, per un importo complessivo pari ad € 31.877.195,40 (di cui confermati € 29.910.235,18 per le prestazioni di ricovero - suddivisi in € 21.764.101,00 per ricoveri ordinari cod. 56, € 3.859.749,28 per i ricoveri DH cod. 56 - ed € 4.263.840,00 per ricoveri cod. 75/cod. 28).
4.1. Deduceva la ricorrente che dall’importo riconosciuto per i ricoveri, pari ad € 29.910.235,18, si evinceva che la quasi totalità dei ricoveri ordinari non era stata considerata come di Alta Specialità Neuroriabilitativa cod. 75, in corrispondenza delle prestazioni erogate effettivamente ai pazienti, ma come ricoveri di riabilitazione cod. 56, con conseguente remunerazione sulla base di una tariffa inferiore (€ 272,70 anziché € 470), in contrasto con l’accreditamento definitivo, con i requisiti strutturali e funzionali richiesti per l’accreditamento stesso per svolgere le prestazioni di Alta Specialità Neuroriabilitativa codice 75 e con i giudicati del Consiglio di Stato relativi al d.m. n. 70/2015 (sentenza del Consiglio di Stato n. 1425/2019) ed ai DCA nn. 377 e 275 del 2016 (sentenza n. 6922/2020).
4.2. Esponeva altresì la ricorrente che il fabbisogno di posti letto per l’alta specialità neuro riabilitativa codice 75 era stato sottostimato dalla Regione Lazio con il DCA n. 377/2016, sul quale si basavano i decreti qui impugnati, e che il citato DCA n. 377/2016, cosi come il DCA n. 275/2016, con il quale la Regione Lazio aveva avviato, nei confronti della Fondazione, il procedimento di revoca parziale dell’accreditamento cod. 75, erano stati annullati con la sentenza del Consiglio di Stato n. 6922 del 10 novembre 2020, per cui la Fondazione Santa IA rimaneva accreditata per tale codice per tutti i 325 posti letto.
4.3. Mediante le censure formulate con i suddetti motivi aggiunti, la ricorrente deduceva che, così come accaduto al DCA n. 368/2016 (recante il budget 2016 e il saldo definitivo per il medesimo anno), annullato con sentenza n. 3795 del 6 aprile 2020, sulla scorta dell’effetto travolgente dell’annullamento del d.m. n. 70/2015, la stessa sorte si imponeva per i provvedimenti qui impugnati, atteso che le previsioni contenute nei DCA nn. 151 e 355 del 2019 erano direttamente conseguenti a provvedimenti regionali assunti in diretta applicazione del d.m. n. 70/2015 sul fabbisogno di posti letto di alta specialità neuro riabilitativa, definitivamente annullato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1425/2019, e in diretta applicazione dei DCA nn. 377 e 275 del 2016, anch’essi definitivamente annullati dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6922/2020.
4.4. Oltre ai predetti vizi di invalidità derivata, proseguiva la ricorrente, gli atti impugnati erano affetti da vizi autonomi, essendo mancata un’istruttoria adeguata e oggettivamente volta alla qualificazione reale e obiettiva della produzione della Fondazione, rispettosa dell’effettiva consistenza ed ampiezza del cod. 75 per come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza.
4.5. Deduceva inoltre la ricorrente che l’effetto dell’artificiosa contrazione dei posti letto codice 75 nella Regione Lazio era quello di destinare alla riabilitazione ordinaria (cod. 56) pazienti che richiedevano un’assistenza e riabilitazione che queste strutture non potevano garantire, per carenza di requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici, o di costringere la Fondazione ad accogliere i pazienti inviatile dalle strutture pubbliche di acuzie nei reparti codice 75, venendo però remunerata a tariffe proprie del codice 56, con una palese ingiustizia ma soprattutto con l’insostenibilità della gestione economico-finanziaria.
4.6. Deduceva altresì la ricorrente che i provvedimenti qui impugnati, nel confermare – sotto il profilo tariffario – le determinazioni assunte con il DCA n. 444/2014, si ponevano in contrasto con il decreto del Commissario ad acta del 6 aprile 2016 e con il giudicato di cui costituiva attuazione.
4.7. Lamentava inoltre la ricorrente che nelle determinazioni qui impugnate non era specificato come era avvenuta la valorizzazione della remunerazione di tutta l’attività di assistenza sanitaria della Fondazione Santa IA, ma solo che l’elaborazione della produzione riconoscibile per l’anno 2019 era stata costruita sulla base di quanto indicato in note regionali, in particolare tra l’altro la nota prot. n. 0488103 del 3 giugno 2020, il cui contenuto era sconosciuto alla ricorrente, nonostante la sua domanda di accesso, alla quale non era stato dato riscontro.
4.8. Richiamando le censure articolare avverso gli atti già impugnati, deduceva la ricorrente che il valore riconosciuto a consuntivo ai ricoveri cod. 75 nelle determinazioni qui impugnate (€ 4.263.840) era del tutto irrazionale perché non commisurato alle prestazioni di ricovero di alta specialità neuroriabilitativa effettivamente erogate e quindi del tutto insufficiente: l’irrazionalità del sistema emergeva dall’importo riconosciuto a consuntivo per l’anno 2019 alla Fondazione cui, proprio per effetto delle illegittime limitazioni e declassificazioni delle prestazioni di ricovero eseguite, non veniva mai corrisposto neppure l’intero ammontare del budget assegnato, seppure illegittimo, ma appunto risorse molto inferiori ed inidonee a coprire persino i costi del personale.
5. Con il terzo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente censurava la determinazione della Regione Lazio del 30 aprile 2021, n. G04871, avente ad oggetto “ rettifica della determinazione G14713 del 4 dicembre 2020 avente ad oggetto integrazione determinazione G12923 del 4 novembre 2020 avente ad oggetto “definizione del valore della produzione riconoscibile spettante alle Case di Cura Private, agli Ospedali Classificati, agli IRCCS Privati e ai Policlinici Universitari non statali per le prestazioni di assistenza ospedaliera, le funzioni assistenziali-ospedaliere, le funzioni di didattica e ricerca e la distribuzione diretta dei farmaci File F – 2019 ”, la determinazione della Regione Lazio del 21 maggio 2021, n. G06075, avente ad oggetto “ Determinazione n. G15112 dell’11 dicembre - Rettifica dei saldi spettanti per le prestazioni di assistenza sanitaria rese dagli IRCCS privati San Raffaele Pisana, Fondazione Santa IA, Istituto Dermopatico dell’Immacolata IDI - anno 2019 ”, e la determinazione della Regione Lazio del 25 giugno 2021, n. G08516, avente ad oggetto “ Determinazione n. G06075 del 21 maggio 2021 – Adeguamento del saldo spettante per le prestazioni di assistenza sanitaria rese dall’IRCCS privato Fondazione Santa IA - anno 2019 ”.
5.1. Premetteva la ricorrente che, con le predette determinazioni, per la Fondazione Santa IA era stato da ultimo stabilito il totale della produzione riconoscibile per il 2019 in € 31.887.932 (di cui € 21.774.726 per ricoveri ordinari Cod. 56, di cui € 4.263.840 per ricoveri ordinari Cod. 75 ed € 3.859.861 per i ricoveri DH).
5.2. Mediante le censure formulate, deduceva la ricorrente che dall’importo riconosciuto delle amministrazioni resistenti emergeva che:
- la quasi totalità dei ricoveri ordinari effettivamente eseguiti non era stata considerata e remunerata come di Alta Specialità Neuroriabilitativa cod. 75 (tariffa di € 470), ma come ricoveri di riabilitazione cod. 56 (tariffa di € 272,70), nonostante si trattasse di pazienti colpiti dalle seguenti patologie: 1) Mielolesioni; 2) Cerebrolesioni di origine traumatica anche con esito di coma; 3) Cerebrolesioni di origine vascolare (ictus); 4) Malattie degenerative del sistema nervoso (sclerosi multipla, sclerosi laterale amiotrofica, Parkinson, Alzheimer) che plurimi e definitivi giudicati avevano sancito che dovessero essere curati, come in effetti era stata fatto dalla Fondazione, in Alta specialità Neuroriabilitativa Cod.75;
- dalla remunerazione riconosciuta di € 4.263.840 per i ricoveri ordinari Cod. 75 appariva ictu oculi che addirittura solo 9.072 delle 28.420 giornate di ricovero dei pazienti post comatosi e mielolesi erano stati remunerate alla tariffa di € 470.
5.3. Esponeva altresì la ricorrente che dalla documentazione trasmessa regolarmente alla Regione con i flussi informatici risultava che erano state erogate per il 2019 n.110.329 giornate di ricovero (di cui n. 90.834 ordinarie - delle quali 89.235 pari al 98,2% di alta specialità neuroriabilitativa cod. 75 - e 19.495 DH), per le quali, applicando quantomeno la tariffa TUC di € 470 ai ricoveri di Alta specialità neuroriabilitativa cod. 75 (nel limite di n. 293 posti letto ordinari e n. 32 DH), si giungeva ad una remunerazione minima di euro 46.576.145, sostanzialmente in linea con il budget .
5.4. Oltre a riproporre le censure formulate con i precedenti mezzi, ed in particolare con il secondo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente allegava una tabella da cui si evinceva che la remunerazione dell’anno 2019 era del 41,5% inferiore a quella del 2007 (stabilita dal Commissario ad acta designato dal T.A.R.) e addirittura del 49,3% inferiore a quella del 2012 (anch’essa stabilita dal Commissario ad acta designato dal T.A.R.), ciò che risultava ancora più illogico considerando che nel periodo l’incidenza percentuale dei ricoveri MDC1 Cod. 75 era aumentata dal 76,2% del 2007 al 98,3% del 2019, con i maggiori costi del personale a ciò connessi.
6. Il T.A.R. adito ha definito complessivamente il giudizio, respingendo tutte le censure proposte dalla ricorrente (in sede introduttiva del giudizio e con i successivi motivi aggiunti), con la sentenza n. 17226 del 20 novembre 2023, della cui sintetica ma efficace motivazione possono riportarsi i passaggi principali.
6.1. Dopo aver evidenziato che “ Le questioni sollevate possono essere sinteticamente ricondotte a due profili: 1) la possibilità per l’Amministrazione di programmare un budget che sostanzialmente non consente di garantire la copertura della capacità recettiva complessiva di 325 posti letto per attività di “Assistenza in post acuzie riabilitativa” per la quale la ricorrente ha ottenuto l’accreditamento definitivo e sul quale si è formato giudicato amministrativo; 2) l’applicazione del codice 75 e del relativo criterio di remunerazione alle prestazioni erogate dalla ricorrente nell’anno di riferimento (2019) e classificate invece sotto il codice 56 ”, ha rilevato il T.A.R. che “ Su entrambe le questione il Consiglio di Stato (Sez. III, sentenza 27.6.2018 n. 3960) ha così statuito: “Orbene, ritiene il Collegio che la decisione di prime cure sia immune dalle censure qui proposte in quanto il giudice della cognizione non ha giammai affrontato ex professo il regime della remunerazione spettante per le prestazioni di alta specialità rese in codice 75 di talchè le determinazioni avversate (DPCA n. 111/2017 e la nota prot.llo 4407 dell’8.5.2017 del Commissario ad acta), nella parte in cui hanno fatto applicazione delle tariffe all’epoca vigenti, non incontrano alcuna preclusione nel contenuto precettivo delle precedenti decisioni, ma trovano proprio in esse una diretta giustificazione, ponendosi come adempimento esecutivo di un obbligo – quello della remunerazione delle prestazioni effettuate sulla base della suddetta configurazione della struttura sanitaria anche nel periodo in cui gli annullati provvedimenti hanno prodotto i loro effetti - espressamente sancito dal Tribunale e che, però, ai fini della sua definizione contenutistica, non poteva che essere adempiuto facendo riferimento alla normativa applicabile ratione temporis.
Va, dunque, confermata la decisione di primo grado nella parte in cui afferma che la pretesa ad una predeterminata quantificazione del valore economico di tali prestazioni si colloca al di fuori del nucleo imperativo delle precedenti statuizioni giurisdizionali che, né in via diretta né in via indiretta, interferiscono con i poteri che governano la spesa sanitaria.
Parimenti nemmeno può ritenersi che la rivendicata uniformità economica delle prestazioni rese nell’ambito della struttura codice 75 mediante l’applicazione di un’unica tariffa (la più alta) sia dovuta, con la pretesa automaticità, quale conseguenza naturale e dovuta della intervenuta eliminazione, per via giudiziaria, degli originari fattori discriminanti che precludevano l’accesso a tale struttura per determinate patologie.
Ed, invero, l’invocato effetto di trascinamento tra l’approdo decisorio contenuto nei pregressi dicta, quanto alla latitudine delle patologie da ricondurre a codice 75 ed al numero dei relativi posti letto, e la tariffa economica in concreto applicabile alle singole prestazioni rese sconta un ostacolo nel fatto che il regime economico di tali prestazioni resta definito in ragione di autonomi, distinti atti, contraddistinti da propria dignità giuridica di tipo provvedimentale, tuttora validi ed efficaci, qui non sindacabili siccome mai attratti nel fuoco della contestazione.
Appare, dunque, del tutto coerente con i divisati arresti processuali, ed in mancanza di qualsivoglia vincolante indicazione rinveniente dalle sentenze poste in esecuzione, l’opzione privilegiata dall’Amministrazione intimata di procedere al calcolo delle remunerazioni dovute facendo applicazione, per ciascuna di esse, della normativa vigente.
E ciò è quanto concretamente avvenuto avendo il giudice di prime cure correttamente evidenziato come gli atti impugnati si ponessero in stretta coerenza con le previsioni di cui al D.M. 2012, recepite dalla Regione nell’esercizio della potestà regionale di concreta determinazione delle tariffe, giusta DCA 444 del 22.12.2014, con margini di autonomia peraltro consumati dalla cogente previsione della non valicabilità delle tariffe massime previste dal citato decreto per le Regioni che hanno sottoscritto l’accordo previsto dall’all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Il citato D.M. determina le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni e riporta anche i valori soglia dei ricoveri ordinari, per classi di categorie diagnostiche maggiori (di seguito MDC), oltre i quali si applica la specifica tariffa giornaliera ridotta indicata nel medesimo allegato.… ”.
6.2. Ha aggiunto il T.A.R. che “ Più di recente sempre Consiglio di Stato (sez. II, sentenza 28 agosto 2023 n. 8018) ha ribadito che “Segnatamente, è stato efficacemente evidenziato che - a differenza di quanto valido per il periodo 2011/2013, dove il criterio di remunerazione si fonda su una differenziazione tariffaria a matrice (da qui l'omogeneo trattamento di tutte le prestazioni riconducibili al codice 75) - il d.m. suindicato non differenzia le tariffe sulla base del codice struttura ma sulla base del MDC (Major Diagnostic Categories) di riferimento. La neuroriabilitazione, corrispondente a 9 Regione Lazio c/Santa IA R.G. 10445/2019 MDC1, viene valorizzata a Euro 272,7 (con abbattimento a Euro 163,62 oltre il valore soglia) sia che sia svolta in strutture codice 75 sia che lo sia in strutture cod. 56, mentre la tariffa pari a Euro470,00 è limitata ai soggetti affetti da grave cerebrolesione acquisita intesi come “persone affette da danno di origine traumatica o di altra natura, tale da determinare una condizione di coma con punteggio GCS inferiore o uguale a 8 e protratto per almeno 24 ore ed associate menomazioni sensomotorie, cognitive o comportamentali, che comportano disabilità grave”; e ai pazienti mielolesi con una gravità di lesione A,B,C secondo la classificazione dell’American Spinal Injury Association - A.S.I.A.). Per i ricoveri di questi pazienti non sono previsti abbattimenti tariffari connessi alla durata del ricovero. Né è possibile in questa sede - una volta confermata la estraneità della relativa questione agli effetti conformativi del pregresso giudicato - valutare, alla stregua delle suggestive argomentazioni svolte dall'appellante, la legittimità delle suindicate statuizioni anche sotto il profilo della loro coerenza con la tariffa TUC definita, per le compensazioni interregionali, per tutte le prestazioni in discorso di MDC1 in Alta specialità Neurorabilitativa-cod. 75, con atto 2.2.2017 approvato dalla Conferenza Stato Regione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 4 co. 1 D.Lgs. n. 281 del 1997. (sentenza 27 giugno 2018, n.3960)” ”.
7. La sentenza costituisce oggetto dell’appello proposto dalla originaria ricorrente, costituitasi nuovamente in corso di causa, in data 5 agosto 2025, in persona dei suoi Commissari straordinari a seguito della ammissione della stessa, mediante il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 7 ottobre 2024, alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 2 d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, conv. in l. 18 febbraio 204, n. 39.
7.1. Essa deduce essenzialmente che i precedenti richiamati dal T.A.R. hanno affrontato solo superficialmente le questioni da essa dedotte nel presente giudizio, e richiama i giudicati (cfr. sentenze del Consiglio di Stato n. 1425/2019, n. 6922/2020, n. 1585/2013, n. 4028/2017 e n. 4177/2021) che hanno accertato che nel concetto di “ alta specialità neuroriabilitativa-cod. 75 ” rientrano non solo le patologie riconducibili a “ cerebrolesioni con esito di coma ” e a “ mielolesioni con lesione ABC ”, ma anche altre patologie con effetti del tutto similari, che impongono il ricovero in strutture altrettanto attrezzate e strutturate, come le “ cerebrolesioni di origine vascolare (ictus) ” e le “ malattie degenerative del sistema nervoso, come la sclerosi multipla, la sclerosi laterale amiotrofica, il Parkinson, l’Alzheimer ”.
7.2. La ricorrente richiama quindi la giurisprudenza (nell’ambito della quale primeggiano, a suo avviso, le già citate sentenze n. 1425/2019 e n. 4177/2021) che hanno rimosso le restrizioni illegittimamente poste dalla Regione Lazio al trattamento in codice 75 di determinate patologie, nonostante il grado di gravità che le caratterizza e le conseguenti necessità assistenziali, che solo il codice 75 è idoneo a soddisfare, nel rispetto del diritto alla tutela della salute costituzionalmente sancito.
7.3. Essa deduce inoltre la carenza motivazionale delle determinazioni impugnate in primo grado, le quali non specificano come sia avvenuta la valorizzazione della remunerazione di tutta l’attività di assistenza sanitaria della Fondazione Santa IA, allegando che la Regione Lazio avrebbe dovuto quantomeno produrre la documentazione analitica sulla valorizzazione dei ricoveri, e reitera la richiesta istruttoria disattesa dal T.A.R., con particolare riguardo alle note regionali (e, tra esse, la nota prot. n. 0488103 del 3 giugno 2020) il cui contenuto è rimasto sconosciuto all’appellante, nonostante la domanda di accesso tempestivamente proposta all’Amministrazione.
7.4. Lamenta altresì la parte appellante che il T.A.R. ha totalmente omesso di considerare che nel DCA n. 151/2019 e soprattutto nel DCA n. 355/2019 il budget di € 44.318.747 non corrisponde alla corretta configurazione dei posti letto della Fondazione, ma a quella del DCA n. 377/2016, annullato dal G.A., così come ha omesso di considerare che le previsioni contenute nei DCA n. 151/2019 e n. 355/2019 sono direttamente conseguenti a provvedimenti regionali assunti in diretta applicazione del d.m. n. 70/2015 sul fabbisogno di posti letto di alta specialità neuroriabilitativa, definitivamente annullato con la sentenza n.1425/2019, che ha confermato la sentenza del T.A.R. n. 7006/2017.
7.5. Infine, la ricorrente invita il Collegio a rilevare il contrasto dei provvedimenti impugnati con l’art. 14 del TFUE, in quanto non garantiscono al gestore del servizio pubblico interesse generale le condizioni di equilibrio economico-finanziario della gestione, oltre che con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (artt. 2, 3 e 8 e protocollo 1 alla Convenzione), chiedendo in subordine di sottoporre Corte di Giustizia dell’UE, ex art. 267 del TFUE, i seguenti quesiti:
“ a. se sia compatibile con l’articolo 14 del T.F.U.E. e con i principi di certezza del diritto e non discriminazione, la normativa italiana, e in particolare il d.lgs. n. 502/1992, il d.l. n. 210/2015, convertito con modificazioni dalla l. n. 21/2016, e atti applicativi, che impongono a una Fondazione privata di alta specialità neuroriabilitativa, incaricata di servizio di interesse economico generale, l’erogazione per conto del Servizio Sanitario Nazionale di un pubblico servizio, non tenendo conto dei protocolli scientifici e delle cure da somministrare ai pazienti e senza commisurare il corrispettivo al costo effettivo dello stesso, nonostante l’insufficienza a consentire l’equilibrata gestione finanziaria del servizio fissando, alla fine dell’anno di riferimento, un budget non computato sulla base dei requisiti richiesti per l’accreditamento e comunque irraggiungibile da parte della struttura accreditata per la discriminazione operata dall’ente pubblico e riconosciuta dai giudicati del giudice nazionale, tra i pazienti che hanno diritto di accedere alle cure prestate dal fornitore del servizio economico generale, così gravando la predetta Fondazione di obblighi senza la corrispondente copertura finanziaria;
b. se sia compatibile con i principi generali del diritto dell’Unione europea, come risultanti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea, la normativa italiana, e in particolare il d.lgs. n. 502/1992, il d.l n. 210/2015, convertito con modificazioni dalla l. n. 21/2016, e atti applicativi che impongono a una Fondazione privata di alta specialità neuroriabilitativa l’erogazione per conto del Servizio Sanitario Nazionale di un pubblico servizio, senza adeguare dal 1994 (D.M. Sanità 15.4.1994), primo provvedimento che ha introdotto il DGR in Italia, il corrispettivo delle prestazioni nemmeno al costo effettivo dello stesso, comportando un grave danno patrimoniale per il prestatore di servizi fino alla perdita completa del patrimonio e al conseguente effetto espropriativo ”.
8. Si sono costituite nel giudizio di appello la Regione Lazio, l’Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 2 e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per opporsi all’accoglimento del gravame.
Con successiva nota, la difesa erariale, dato atto del rientro della Regione Lazio nel pieno esercizio delle sue funzioni amministrative in materia sanitaria, ha evidenziato l’intervenuta cessazione del regime commissariale con il conseguente venir meno della sua obbligatoria funzione rappresentativa in giudizio del Commissario per l’attuazione del Piano di rientro del settore sanitario della Regione Lazio.
9. Il ricorso quindi, all’esito dell’odierna udienza di discussione, è stato trattenuto dal Collegio per la decisione di merito.
10. In via preliminare, deve disporsi l’estromissione dal giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per effetto della cessazione del regime commissariale e del conseguente patrocinio obbligatorio, in relazione al presente giudizio, dell’Avvocatura Generale dello Stato.
11. Nel merito, l’appello non può essere accolto.
12. Il costrutto giuridico, dalla cui affermazione la parte ricorrente si prefigge di far discendere effetti favorevoli dal punto di vista della valorizzazione della produzione realizzata nell’anno (2019) oggetto di controversia, previa caducazione dei provvedimenti impugnati in primo grado (i quali fissano il budget disponibile per la suddetta annualità e, a consuntivo, determinano, entro i limiti di quel budget , la produzione valorizzabile a favore della ricorrente) può essere sinteticamente illustrato nei termini seguenti.
12.1. I presupposti sui quali i provvedimenti impugnati si fondano – con particolare riguardo alla determinazione del fabbisogno per l’anno 2019 relativamente alle prestazioni neuroriabilitative di alta complessità, riconducibili al codice 75 e come tali erogate dalle strutture che, come la ricorrente, possiedono i requisiti strutturali e tecnologici all’uopo necessari – sono inficiati dalla illegittimità delle limitazioni di accesso a quella tipologia di prestazioni, con particolare riguardo a quella che attribuisce rilievo determinante alla causa della patologia neurologica, riconosciuta da plurimi pronunciamenti del giudice di amministrativo anche di appello (cfr., in particolare, la sentenza di questa Sezione n. 1425/2019).
12.2. L’illegittimità dei criteri limitativi in questione, risalente al d.m. n. 70/2015 (caducato con la predetta sentenza del Consiglio di Stato n. 1425/2019), si è riverberata sui provvedimenti presupposti di quelli impugnati nel presente giudizio e da essi richiamati (con i relativi inevitabili effetti vizianti nei confronti di questi ultimi), con particolare riguardo ai DCA n. 377/2016 e n. 275/2018, che avevano “ rimodulato ” l’offerta ospedaliera regionale complessiva di post-acuzie in chiave riduttiva dei posti letto di alta specialità codice 75, con il corrispondente incremento di quelli di riabilitazione intensiva codice 56, facendo erronea applicazione del parametro nazionale dei posti letto (0,02 per mille abitanti) di cui al citato d.m. n. 70/2015: tanto è stato riconosciuto con le sentenze del T.A.R. Lazio n. 6132 del 17 maggio 2019 e n. 6347 del 23 maggio 2019, confermate da questa Sezione con la sentenza n. 6922 del 10 novembre 2020.
12.3. L’assunzione a fondamento della determinazione del budget per le prestazioni codice 75 di dati erronei o comunque non congruamente acquisiti in ordine all’effettivo fabbisogno delle relative prestazioni, condotto secondo criteri di accesso legittimi e scientificamente validati, si rifletterebbe ad avviso della ricorrente, oltre che, a monte, sulla quantificazione in senso riduttivo del budget medesimo, anche, a valle, sulla illogica determinazione del valore riconoscibile a consuntivo alla produzione realizzata dalla ricorrente, il quale è risultato inferiore finanche al budget assegnato, sempre a causa dei contestati criteri limitativi di accesso alle prestazioni neuroriabilitative di alta complessità.
13. Deve tuttavia rilevarsi che l’effetto lesivo derivante dai provvedimenti impugnati per l’interesse della ricorrente al riconoscimento di una remunerazione della sua attività sanitaria conforme ai requisiti qualitativi da essa posseduti e, quindi, nella sua prospettiva, al costo effettivo delle prestazioni di Alta Complessità Riabilitativa per la cui erogazione essa è accreditata, si colloca all’incrocio di due indipendenti serie causali di matrice provvedimentale.
13.1. La prima, invero, si identifica in quei provvedimenti - individuabili non solo nei DCA impugnati, ma anche in quelli richiamati a presupposto di questi ultimi - che hanno determinato il budget per le prestazioni neuroriabilitative sulla scorta di una errata qualificazione dei posti letto necessari al soddisfacimento del relativo reale fabbisogno, riconducendo cioè al codice 56 i posti che, al fine di rispondere adeguatamente al fabbisogno di prestazioni neuroriabilitative di alta complessità, sulla base di legittimi e scientificamente corroborati criteri di accesso, avrebbero dovuto essere ascritti al diverso (anche dal punto di vista tariffario) codice 75.
13.2. La seconda, invece, coincide con quei provvedimenti che, indipendentemente dalla tipologia del reparto in cui determinate patologie neurologiche devono essere appropriatamente trattate sulla base di legittimi criteri di accesso (e quindi anche quelle che, alla stregua degli invocati precedenti giurisprudenziali, dovrebbero avere accesso al codice 75), hanno fissato una tariffa la cui differenziazione, correlata alla complessità del trattamento riabilitativo, non ricalca pedissequamente il codice di reparto, essendo basata su criteri ispirati ad una diversa logica di fondo ed insensibili al contesto organizzativo e tecnologico in cui viene eseguito il trattamento.
13.3. E’ evidente che la rimozione dell’effetto lesivo lamentato dalla ricorrente si collega alla invalidazione di entrambi i presupposti giuridicamente rilevanti del budget ad essa assegnato per l’anno 2019, e quindi all’annullamento in sede giurisdizionale sia dei provvedimenti che hanno inciso sulla qualificazione dell’offerta, restringendo quella precipuamente erogata dalle strutture che, come la ricorrente, sono in possesso degli standards organizzativi e tecnologici propri dell’alta complessità neuroriabilitativa, sia di quelli che hanno determinato i livelli tariffari delle prestazioni neuroriabilitative, indipendentemente dal codice del reparto in cui viene somministrato il trattamento: al fine di rendere ancor più chiaro il concetto, ove, rimossi quei limiti, un paziente non destinato per effetto degli stessi al codice 75 potesse avervi accesso, ma la prestazione resa, sulla base dei criteri tariffari applicati dall’Amministrazione, venisse remunerata con la corrispondente tariffa del codice 56, il risultato per la struttura sarebbe praticamente nullo.
14. Ciò premesso, può considerarsi ormai acquisito all’ordinamento, anche grazie alla modellazione che esso ha ricevuto dallo scalpello giurisprudenziale, che il riferimento alla causa dello stato patologico non è idoneo a discriminare l’accesso ai trattamenti erogati dalle strutture accreditate all’erogazione di prestazioni di Alta Complessità Neuroriabilitativa o codice 75: i provvedimenti (come il DCA n. 377/2016) che operavano una qualificazione dell’offerta sanitaria basata su quei criteri non possono quindi che essere considerati illegittimi (ed in quanto tali sono stati caducati dal giudice amministrativo), per cui può ritenersi che il primo presupposto atto astrattamente a legittimare la determinazione del budget assegnato alla ricorrente, anche per l’anno 2019, sia fallace e non validamente opponibile alla stessa.
14.1. A diversa conclusione deve invece pervenirsi per ciò che attiene al secondo presupposto fondante i provvedimenti impugnati ( recte , la determinazione del budget da essi recata).
Sebbene infatti le censure della ricorrente siano dirette anche a contestare l’assenza di adeguata correlazione tra la tariffa applicata dalla Regione Lazio alle prestazioni erogate dalle strutture accreditate per l’alta complessità neuroriabilitativa ed i costi corrispondenti, fa difetto, quale necessaria componente della relativa causa petendi , l’oggetto di quelle deduzioni, a causa della estraneità dei provvedimenti determinativi delle tariffe al perimetro del presente giudizio.
14.2. A questo riguardo, deve invero rilevarsi che lo stesso DCA n. 355/2019, specificamente riferito alla quantificazione del budget per le prestazioni codice 75 per l’anno 2019, oltre a richiamare, nelle premesse, i decreti commissariali conformativi dell’offerta sanitaria ed annullati in sede giurisdizionale, perché basati sull’applicazione di illegittimi criteri di accesso al codice 75, reca il seguente testuale riferimento:
“ Viste le tariffe stabilite dal D.M. Salute 18 ottobre 2012, concernente “Remunerazione prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale ”.
14.3. Ebbene, degli aspetti di carattere tariffario delle prestazioni erogate con il codice 75 si è occupata questa Sezione, di recente, con la sentenza n. 10065 del 13 dicembre 2024, all’esito del giudizio di revocazione concernente il DCA n. 444/2014, il quale “ come si evince dalla motivazione del predetto DCA,…si prefigge di adeguare il sistema tariffario delle prestazioni per i ricoveri di soggetti affetti da grave cerebrolesione acquisita e per i pazienti mielolesi alle relative tariffe massime di riferimento fissate con il d.m. 19 ottobre 2012, in ossequio all’art. 15, comma 17, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 135, ai sensi del quale “gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma 15 restano a carico dei bilanci regionali. Tale disposizione si intende comunque rispettata dalle regioni per le quali il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi dell’articolo 12 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario del settore sanitario, fatto salvo quanto specificatamente previsto per le regioni che hanno sottoscritto l’accordo di cui all’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni su un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, per le quali le tariffe massime costituiscono un limite invalicabile”. Si legge infatti nel provvedimento impugnato che, “avendo la Regione Lazio sottoscritto l'accordo di cui all’art. 1, comma 180, della l. 311/2004, le tariffe massime di cui al DM 18.10.2012 costituiscono per la Regione Lazio limite invalicabile” ” (cfr. par. 9.1).
14.4. Ciò premesso, ha chiarito la Sezione, con il precedente citato, che “ Invero, le previsioni contenute nel DCA impugnato ritenute lesive dalla ricorrente sono pienamente sovrapponibili a quelle corrispondenti recate dal d.m. citato: basti considerare che l’allegato 2 di quest'ultimo prevede espressamente, per le prestazioni di riabilitazione ospedaliera riconducibili al “MDC 1 - MALATTIE E DISTURBI DEL SISTEMA NERVOSO”, la tariffa di € 272,70, mentre il riconoscimento della più alta tariffa di € 470 è espressamente subordinato, tra le altre, alla condizione che si tratti di pazienti comatosi, laddove si dispone che “la tariffa massima giornaliera per i ricoveri di soggetti affetti da grave cerebrolesione acquisita intesi come “persone affette da danno cerebrale, di origine traumatica o di altra natura, tale da determinare una condizione di coma con punteggio GCS inferiore o uguale a 8 e protratto per almeno 24 ore, ed associate menomazioni sensomotorie, cognitive o comportamentali, che comportano disabilità grave”: 1) in continuità con il momento acuto della malattia; 2) in discontinuità con il momento acuto per completamento del progetto riabilitativo o per rivalutazioni per aggravamenti da parte dello stesso presidio di alta specialità che lo aveva in carico, è di € 470,00. Per i ricoveri di questi pazienti non sono previsti abbattimenti tariffari connessi alla durata del ricovero” ” (cfr. par. 9.2.).
14.5. Ha inoltre rilevato la Sezione, con la citata sentenza n. 10065/2024, che “ già con la sentenza di questa Sezione n. 3960 del 27 giugno 2018 veniva messo in evidenza che “le previsioni di cui al D.M. 2012” sono state “recepite dalla Regione nell’esercizio della potestà regionale di concreta determinazione delle tariffe, giusta DCA 444 del 22.12.2014, con margini di autonomia peraltro consumati dalla cogente previsione della non valicabilità delle tariffe massime previste dal citato decreto per le Regioni che hanno sottoscritto l’accordo previsto dall’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il citato D.M. determina le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni e riporta anche i valori soglia dei ricoveri ordinari, per classi di categorie diagnostiche maggiori (di seguito MDC), oltre i quali si applica la specifica tariffa giornaliera ridotta indicata nel medesimo allegato” ” (cfr. ancora il par. 9.2), aggiungendo che “ l’efficacia conformativa del d.m. del 2012 per la Regione Lazio prescinde quindi dal riferimento al codice reparto e scaturisce dalla classificazione delle prestazioni riabilitative tarata sulla specifica condizione patologica del paziente, assumendo rilievo determinante sulla base della logica tariffaria ad esso sottesa il discrimine relativo allo stato comatoso o meno del medesimo ”.
14.6. Altro passaggio motivazionale che il Collegio ritiene utile riportare è quello con il quale la Sezione ha osservato (al par. 9.5) che:
“ - come già evidenziato, i criteri tariffari dettati con il d.m. 18 ottobre 2012 prescindono dal codice reparto di ricovero del paziente, né un discrimine fondato su tale caratteristica della prestazione di ricovero potrebbe essere introdotto in sede regionale, senza scardinare il principio di contenimento della spesa delineato dal richiamato art. 15, comma 17, d.l. n. 95/2012.
In proposito, la già citata sentenza di questa Sezione n. 3960/2018 ha evidenziato “che - a differenza di quanto valido per il periodo 2011/2013, dove il criterio di remunerazione si fonda su una differenziazione tariffaria a matrice (da qui l’omogeneo trattamento di tutte le prestazioni riconducibili al codice 75) - il d.m. suindicato non differenzia le tariffe sulla base del codice struttura ma sulla base del MDC (Major Diagnostic Categories) di riferimento. La neuroriabilitazione, corrispondente a MDC1, viene valorizzata a € 272,7 (con abbattimento a € 163,62 oltre il valore soglia) sia che sia svolta in strutture codice 75 sia che lo sia in strutture cod. 56, mentre la tariffa pari a €470,00 è limitata ai soggetti affetti da grave cerebrolesione acquisita intesi come “persone affette da danno di origine traumatica o di altra natura, tale da determinare una condizione di coma con punteggio GCS inferiore o uguale a 8 e protratto per almeno 24 ore ed associate menomazioni sensomotorie, cognitive o comportamentali, che comportano disabilità grave”; e ai pazienti mielolesi con una gravità di lesione A, B,C secondo la classificazione dell'American Spinal Injury Association - A.S.I.A.). Per i ricoveri di questi pazienti non sono previsti abbattimenti tariffari connessi alla durata del ricovero”;
- il fatto che, nonostante l’entrata in vigore del citato d.m., la Regione Lazio abbia continuato ad applicare alle prestazioni in codice 75, per effetto del DCA n. 310/2013, una tariffa maggiore di quella prevista dal medesimo d.m. non è da solo sufficiente a dimostrare l’illegittimità delle scelte compiute con il DCA impugnato, tanto più in quanto, come si è detto, esso replica i criteri tariffari dettati in termini vincolanti con il d.m. 18 ottobre 2012; esso, in ogni caso, integrerebbe un ipotetico vizio del medesimo DCA, da far valere nei modi e nei termini di rito;
- il fatto che il d.m. del 2012 non scaturisca da alcuna istruttoria sui costi standard delle prestazioni e che i criteri tariffari da esso dettati non si basino su alcuna valutazione di appropriatezza nelle diverse unità operative rappresenta, eventualmente, un vizio del medesimo provvedimento, da far valere nel rispetto delle pertinenti regole processuali, ovvero del DCA impugnato, la cui deduzione resta comunque sottoposta all’assolvimento dei corrispondenti oneri processuali, a cominciare dalla sua articolazione fin dalla fase introduttiva del giudizio: ciò senza trascurare che l’assenza nella struttura tariffaria del d.m. del 2012 di ogni riferimento al codice reparto trova spiegazione, come evidenziato con la pronuncia citata, nel superamento della metodologia tariffaria “a matrice”, precedentemente operante” ”.
14.7. La non automaticità dell’incremento del budget agognato dalla ricorrente quale conseguenza dell’ampliamento delle patologie trattabili in codice 75 è messa bene in evidenza anche dalla sentenza citata, laddove (par. 10,5), dopo aver evidenziato che “ all’ampliamento della platea delle patologie trattabili in codice 75, derivante dagli invocati giudicati, consegue comunque, almeno potenzialmente, un incremento della spesa sanitaria ”, precisa che ciò può avvenire “ in collegamento con la concreta natura (e la complessità assistenziale del relativo setting terapeutico) di quelle patologie e con la correlata modulazione che deve ricevere il trattamento al fine di offrire l'appropriata risposta assistenziale alla condizione patologica del paziente, sulla base della classificazione che ne dà il d.m. 18 ottobre 2012: basti osservare infatti che una esigenza assistenziale riabilitativa di alta specialità, come quella connessa ad un ictus o ad una infermità neurodegenerativa, che prima delle pronunce citate non potevano accedere al codice 75, può richiedere un trattamento riabilitativo che giustifica il livello tariffario più elevato (pari ad € 470/die), laddove sia presente, tra le altre, la condizione imprescindibile secondo il DCA n. 444/2014 (ed il presupposto d.m. 18 ottobre 2012) relativa allo stato post-comatoso del paziente ”.
14.8. Allo stesso modo, non possono riconoscersi automatici effetti sul budget assegnato alla ricorrente alla configurazione dei posti letto risultante dal relativo titolo di accreditamento né, quindi, alle sentenze del giudice amministrativo (in particolare, la sentenza del T.A.R. Lazio n. 10241 del 9 ottobre 2014) che hanno ripristinato la configurazione modificata illegittimamente dall’autorità commissariale.
Anche in ordine a tale aspetto, la sentenza suindicata (par. 13.6.) richiama opportunamente la sentenza del T.A.R. Lazio n. 11471 del 20 novembre 2017, laddove evidenzia che:
“ ...la seconda delle sentenze in esame (n. 10241/2014), nel riconoscere la configurazione della struttura sanitaria mediante la ricomprensione entro il codice 75 delle patologie indicate nell’originario ricorso e nel disporre che la remunerazione delle prestazioni effettuate avvenga sulla base di detta configurazione, non finisce per attrarre alla statuizione decisoria che delimita il perimetro oggettivo del giudicato la questione, rimasta invece estranea al petitum e alla causa petendi di quel giudizio (come di quello originario) e pertanto impregiudicata, dell’applicabilità del d.m. 18 ottobre 2012 con riguardo al criterio di remunerazione basato sulle classi di categorie diagnostiche maggiori vigenti nel periodo 2014-2015.
In altre parole, il contenuto del decisum da attuare, assieme alla sua ratio decidendi, nell’individuare la corretta configurazione della struttura sanitaria, ha tuttavia lasciato impregiudicata la delimitazione dei confini di applicabilità concreta del sistema tariffario, la quale non può quindi che essere affidata all’applicazione del quadro normativo vigente, con tutti limiti rassegnati e gli ulteriori requisiti richiesti dal d.m. 18 ottobre 2012 e dal D.C.A. n. 444/2014 per la remunerazione delle prestazioni classificate in codice 75 ”.
14.9. Si attagliano quindi anche al presente giudizio le considerazioni svolte dalla Sezione (par. 13.7), nel senso che “ non solo la configurazione della struttura ricorrente, quanto ai posti letto accreditati in codice 75, è stata rivista con il DCA del 2016, innanzi menzionato (superando quindi, per questo aspetto ed anche relativamente agli anni - 2014/2015 - oggetto del presente giudizio, il DCA n. 444/2014), ma che resta altresì confermato che l’ampliamento delle prestazioni che possono avere accesso al codice 75, così come il correlato adeguamento dei posti letto così classificati, non si traducono necessariamente, ai fini della determinazione del budget, in un pedissequo aumento corrispondente al semplicistico prodotto tra il numero di p.l. così determinato e la massima tariffa prevista dal DCA n. 444/2014 per il codice 75, dovendo tenersi conto, come chiarito dalla sentenza qui impugnata, della differenziazione tariffaria basata sul criterio degli MDC ”.
14.10. Né può trascurarsi che, nel presente giudizio, non è affatto dimostrato che, alle spalle dei provvedimenti impugnati, vi sia una illegittima riconfigurazione dei posti letto assegnati alla ricorrente, avendo essa stessa precisato che il procedimento di revoca parziale del relativo titolo di accreditamento è stato solo avviato dall’Amministrazione ed interrotto dall’intervento del giudice amministrativo.
15. Peraltro, non può omettersi di rilevare che i provvedimenti impugnati (cfr., in particolare, il DCA n. 151/2019, laddove si afferma che l’Amministrazione “ intende assegnare le risorse finanziarie disponibili in linea con i valori stabiliti nell’esercizio 2018 anche per l’annualità 2019 ”), si pongono in linea di continuità con i provvedimenti determinativi del budget per le prestazioni neuroriabilitative relativi alle annualità precedenti.
15.1. Ebbene, anche tali provvedimenti - trattasi, in particolare, del DCA n. 334/2017, avente ad oggetto “ definizione del livello massimo di finanziamento per le strutture private accreditate erogatrici di prestazioni ospedaliere per acuti, di riabilitazione post-acuzie e di lungodegenza medica, con onere a carico del SSR, nonché definizione del finanziamento delle funzioni assistenziali-ospedaliere ai sensi dell’art. 8- sexies, comma2, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. per strutture pubbliche e private accreditate – Biennio 2017-2018 ”, e del DCA n. 329/ 2018, concernente “ definizione del livello massimo di finanziamento per le prestazioni di assistenza ospedaliera di riabilitazione post-acuzie per la Fondazione Santa IA IRCCS – anno 2018 ” - hanno costituito oggetto di pronuncia da parte del giudice amministrativo, in relazione a questioni giuridiche non dissimili, nella sostanza, rispetto a quelle dedotte nel presente giudizio.
15.2. Con la sentenza n. 522 del 25 gennaio 2022, questa Sezione, nel riformare le sentenze di rigetto di primo grado, ha evidenziato che “ il budget riconosciuto alla Fondazione con i provvedimenti gravati…corrisponde matematicamente all’illegittima configurazione dei posti letto di cui al DCA n. 377/2016, annullato da questo Ecc.mo Giudice con sentenza n. 6922/2020, e su cui si è fondato il DCA n. 368/2016 di fissazione del budget per l’anno 2016, anch’esso annullato dal TAR Lazio con la sentenza n. 3795/2020. In particolare, il limite di budget fissato per gli anni 2017 e 2018 è stato fissato in relazione alla tariffa riconosciuta per le singole prestazioni effettuate in codice 75 secondo una previsione di accesso riferita in astratto alle diverse tipologie dei pazienti secondo le cause dell’invalidità, e non secondo la gravità dell’invalidità e le conseguenti esigenze di cura di ogni singolo paziente nell’ambito delle possibilità consentite dalla disciplina nazionale e dal livello di specializzazione della struttura, accreditata per 325 stanze in codice 75. Pertanto un tale criterio di retribuzione delle prestazioni effettivamente rese e di conseguente determinazione del limite di spesa non poteva essere opposto alla Fondazione poiché illegittimo, così come dedotto dalla Difesa dell’appellante, in quanto suscettibile di determinare una irragionevole discriminazione tra malati in base alla causa del loro stato patologico e non sulla base delle cure necessarie, mentre secondo l’articolo 32 la salute costituisce “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” dovendo le cure essere commisurate allo stato patologico, a prescindere dalla causa che lo ha determinato, ed inoltre per la violazione degli articoli 11 e 117 della Costituzione con riferimento all’articolo 14 TFUE, che fissa principi sul funzionamento dei servizi d’interesse economico generale, qual è l’attività di alta specialità neuro riabilitativa esercitata dalla Fondazione ricorrente, stabilendo che “gli Stati provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti” e, in ogni caso, nel rispetto del principio di non discriminazione (articoli 18 ss. TFUE), avendo questo Consiglio di Stato già recentemente considerato che “vi sono settori – come quello in esame – in cui il diritto alla salute non può che guidare la potestà pianificatoria e di programmazione, nel senso che la scelta generale di politica sanitaria tesa al mantenimento dei macroequilibri finanziari, deve trovare fondamento attraverso un’adeguata istruttoria nell’individuazione di priorità “non sacrificabili” (sentenza n. 1495/2019) ”.
15.3. Come si evince dai surriportati passaggi motivazionali, quindi, l’illegittima determinazione del budget per gli anni 2017 e 2018 sottesa ai provvedimenti ivi impugnati è derivata dalla presupposizione di erronei criteri di accesso dei pazienti al trattamento neuroriabilitativo di cui al codice 75.
Va altresì evidenziato che la pronuncia appena citata è stata richiamata da quella, più recente, della Sezione II di questo Consiglio di Stato n. 6120 del 9 luglio 2024, all’esito del giudizio avente ad oggetto il DCA n. 368/2016, concernente “ definizione del livello massimo di finanziamento per l’anno 2016 per le strutture private erogatrici di prestazioni ospedaliere post-acuzie con onere a carico del SSR ”, annullato dal T.A.R. per il Lazio con l’appellata sentenza n. 3795/2020, sulla scorta della determinazione delle patologie ascrivibili al codice 75 sulla base dei criteri stabiliti dal d.m. n. 70/2015, annullato in sede giurisdizionale.
Con la sentenza citata, la Sez. II, ai fini reiettivi dell’appello regionale, ha appunto richiamato la predetta sentenza di questa Sezione n. 522/2022, affermando che le considerazioni con la stessa espresse “ devono essere ribadite anche con riguardo alla fattispecie per cui è causa, attesa l’identità dei criteri di determinazione dei limiti di budget a fondamento dei provvedimenti impugnati ”.
15.4. La sentenza n. 6120/2024, tuttavia, non ha considerato che la sentenza n. 522/2022 è stata revocata, per la parte di interesse, dalla sentenza n. 7012 dell’8 agosto 2022, in ragione del suo contrasto, ai sensi dell’art. 395, n. 5, c.p.c., con il giudicato formatosi in relazione alla già richiamata sentenza di questa Sezione n. 3960 del 27 giugno 2018.
15.5. Con la citata sentenza revocatoria, la Sezione ha preliminarmente puntualizzato i principi desumibili dal pregresso giudicato in ordine alle modalità di valorizzazione delle prestazioni rese dalla odierna ricorrente con riferimento all’attività di Alta Specialità neuro-riabilitativa ex cod. 75-MDC1:
“ - irrilevanza, ai fini della individuazione del corretto trattamento tariffario spettante alle prestazioni erogate dalla Fondazione in cod. 75, quale presupposto della determinazione annuale del livello massimo di finanziamento ad essa assegnabile, della erogabilità delle stesse nell’ambito del suddetto cod. 75 e delle strutture all’uopo accreditate, in quanto rispondenti ai relativi criteri di accesso, atteso che l’eliminazione ope iudicis dei limiti precedentemente esistenti all’accesso al relativo codice assistenziale non incide automaticamente sulla individuazione della tariffa pertinente, la quale deve essere operata facendo applicazione dei criteri di remunerazione di cui al d.m. 18 ottobre 2012 ed al DCA attuativo n. 444/2014;
- conseguente infondatezza della pretesa della Fondazione Santa IA, accreditata per n. 325 posti letto cod. 75-MDC1, di vedere remunerate tutte le prestazioni dalla stessa rese secondo il più elevato livello tariffario previsto dal citato d.m., dovendo il regime tariffario essere modulato secondo l’articolazione da esso prevista sulla base del MDC (Major Diagnostic Categories) di riferimento;
- ininfluenza, ai fini della determinazione del corretto trattamento tariffario per le prestazioni rese in cod. 75, delle pronunce del giudice amministrativo che hanno inciso – in senso ampliativo - sui criteri di accesso allo stesso, dovendo essa essere operata sulla base di autonomi ed incontestati criteri di riferimento, dettati dai citati d.m. 18 ottobre 2012 e DCA n. 444/2014, che hanno essenzialmente riguardo alla classificazione della patologia secondo il criterio di gravità MDC (Major Diagnostic Categories) ”.
15.6. Ha quindi affermato la Sezione che “ la diversa impostazione decisoria che caratterizza la sentenza impugnata, orientata ad affermare l’illegittimità della differenziazione sottesa agli atti impugnati in relazione alla diversa natura ed origine delle patologie neurologiche pur necessitanti un approccio neuro-riabilitativo di alta specialità (cod. 75), con il dichiarato (e censurato) effetto di riproporre, rispetto a quelle patologie, la distinzione tra alta specialità neuro-riabilitativa e riabilitazione ordinaria, rispettivamente codificate come 75 e 56, che caratterizzava i precedenti provvedimenti in materia di budget, stride insanabilmente con la regola di giudizio fissata con il citato precedente della Sezione, destinato invece a fornire legittimazione all’operato dell’Amministrazione, quale trova concretizzazione negli atti impugnati in primo grado, inteso a differenziare le prestazioni rese in cod. 75, dal punto di vista tariffario (e quindi della determinazione del budget), a seconda della complessità assistenziale delle stesse, secondo l’articolazione in base al relativo MDC risultante dai citati provvedimenti tariffari (nazionale e regionale) ”.
15.7. Ha altresì osservato la Sezione, in chiave rescissoria, che “ Il fatto, invero, che talune patologie neurologiche, che l’Amministrazione riconduceva al cod. 56 prima dell’intervento caducatorio attuato dal G.A. con le sentenze richiamate dalla pronuncia impugnata, siano adesso ricondotte – e quindi erogabili dalle strutture aventi corrispondente titolo di accreditamento – al cod. 75 non importa automaticamente il riconoscimento del più elevato livello tariffario previsto dal d.m. 18 ottobre 2012 e dal DCA n. 444/2014 per le prestazioni neuro-riabilitative caratterizzate dal massimo livello assistenziale, dovendo comunque aversi riguardo, secondo la declinazione fattane dai provvedimenti citati, alla complessità assistenziale del trattamento erogato in relazione alla specifica patologia considerata, conformemente alle esigenze assistenziali del paziente ricoverato in una struttura con cod. 75. Cade quindi, per effetto di tale costrutto interpretativo, la pretesa della Fondazione Santa IA di ricevere una remunerazione parametrata al più elevato livello tariffario, sulla scorta della mera appartenenza delle patologie all’ambito di quelle che hanno accesso al cod. 75, in forza della quale essa ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti commissariali impugnati in primo grado, senza tuttavia tenere conto dei criteri di differenziazione tariffaria che caratterizzano il d.m. 18 dicembre 2012 ed il DCA n. 444/2014, come innanzi illustrati ”.
15.8. Anche con riferimento al tema del contrasto dei provvedimenti impugnati con le pronunce del G.A. che hanno sancito l’illegittimità dei criteri di accesso al cod. 75 in quanto diretti restrittivamente ad escludere dalla relativa platea assistenziale alcune patologie neurologiche in reazione alla natura ed alla causa delle stesse, proposto pedissequamente anche nel presente giudizio, sono significative le affermazioni recate dalla sentenza suindicata, nel senso che “ i provvedimenti impugnati non si fondano sulla esclusione dall’accesso al cod. 75 di determinate patologie, ma, pur sul presupposto della relativa inclusione (in coerente osservanza delle sentenze suindicate), si limitano ad applicare, senza margini di autonomia dispositiva (in virtù della vigenza nella Regione Lazio del regime emergenziale in ambito sanitario), i parametri tariffari di cui ai citati d.m. 18 dicembre 2012 e DCA n. 444/2014, aventi carattere “trasversale” rispetto alla distinzione fondata sui codici assistenziali. Questi dunque, a differenza di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, non sono estranei agli elementi rilevanti ai fini della definizione della controversia, né la loro (mancata) contestazione può dirsi priva di rilievo nell’economia della sua decisione, atteso che, se è vero che rileva il “modo” in cui l’Amministrazione ha applicato i criteri di cui al d.m. 18 ottobre 2012 ed al DCA n. 444/2014, trattasi, a differenza di quanto ritenuto con la sentenza medesima, di modus operandi regionale condizionato e vincolato dai presupposti provvedimenti tariffari ”.
15.9. Le considerazioni sviluppate dalla Sezione con la sentenza suindicata non possono che essere riproposte anche in relazione al presente giudizio, a pena di incorrere nel medesimo vizio di violazione del giudicato già formatosi in relazione ad identica fattispecie.
16. In conclusione, deve osservarsi che se, da un lato, gli illegittimi criteri di accesso al trattamento codice 75 asseritamente posti a fondamento dei provvedimenti impugnati non risultano aver comportato una inferiore produzione - quantitativa (quanto al numero di prestazioni erogate) e qualitativa (quanto alla complessità del trattamento) - da parte della ricorrente per l’anno 2019 rispetto a quella che essa era capace di assicurare, dall’altro lato, la valorizzazione da essa ritenuta non soddisfacente, sia dal punto di vista della determinazione del budget che della liquidazione delle prestazioni effettuate, in quanto non corrispondente al costo di quelle prestazioni, non discende da quei criteri (affermando la stessa ricorrente di aver eseguito prestazioni corrispondenti alla sua qualificazione organizzativa e tecnologica), ma da un sistema tariffario i cui postulati di fondo non sono stati inficiati dal giudice amministrativo e la cui legittimità, comunque, esula dal perimetro del presente giudizio.
Anche il mancato raggiungimento, a consuntivo, del budget assegnato alla ricorrente per il codice 75 non dipende dalla preclusione che quei criteri avrebbero opposto, in fatto, all’accesso alle relative cure da parte degli aventi diritto, dal momento che, erogando essa prestazioni di Alta Complessità Neuroriabilitativa, ha ampiamente soddisfatto la relativa domanda assistenziale, ma dalla applicazione a quelle prestazioni della tariffa prevista per il codice 56: ciò che riporta al ruolo che la disciplina tariffaria ha avuto ai fini della determinazione degli effetti lesivi lamentati dalla ricorrente ed alla necessità di sottolineare nuovamente l’estraneità dei relativi provvedimenti all’ambito della odierna res iudicanda .
17. Non accoglibile è anche la richiesta istruttoria avente ad oggetto la documentazione da cui desumere le modalità con le quali l’Amministrazione ha proceduto alla valorizzazione della sua produzione.
17.1. Premesso infatti che la mancata allegazione ai provvedimenti impugnati degli atti e della documentazione attestanti i dati sulla base dei quali sono stati elaborati i valori in essi indicati non ne inficia la sufficienza motivazionale, e che quindi la mancata esibizione di quella documentazione non è causa di illegittimità, sotto il profilo motivazionale, di quei provvedimenti, nemmeno può imputarsi al T.A.R. di non aver dato doverosamente seguito alla relativa istanza istruttoria della ricorrente, dovendo l’utilità dei documenti che ne costituivano oggetto essere apprezzata, nella fase decisoria della causa, alla luce della sua rilevanza ai fini dimostrativi dei vizi lamentati (che il giudice di primo grado ha correttamente negato), mentre sarebbe stato onere della ricorrente, ove avesse ritenuto necessario disporre di quei documenti ai fini eventualmente ampliativi del thema decidendum , attivare gli strumenti consentiti dall’ordinamento (eventualmente, ex art. 116, comma 2, c.p.a.) al fine di superare l’inerzia ostensiva dell’Amministrazione intimata.
18. Infine, non possono essere accolte le istanze di rimessione al giudice sovranazionale formulate dalla ricorrente a conclusione dell’appello, esulando dall’oggetto del presente giudizio i provvedimenti tariffari cui eventualmente si riferirebbero i dedotti profili di contrasto con la normativa euro-unitaria.
19. Il ricorso, in conclusione, deve essere complessivamente respinto, mentre la complessità dell’oggetto del giudizio giustifica la compensazione delle relative spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lo respinge.
Spese del giudizio di appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
GI RE, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
IO UL, Consigliere, Estensore
GI Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO UL | GI RE |
IL SEGRETARIO