Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/07/2024, n. 33705
CASS
Sentenza 11 luglio 2024

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La Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, ha esaminato il ricorso proposto da un committente di lavori avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania che aveva confermato la sua responsabilità per omicidio colposo, in concorso con un altro imputato, per la morte di un operaio folgorato da una scarica elettrica proveniente da cavi dell'alta tensione. L'incidente era avvenuto nel cantiere dove l'operaio, socio dell'impresa appaltatrice, stava manovrando il terminale di un'autobetonpompa che, a causa della sua vicinanza ai cavi, aveva provocato la scarica fatale. Il committente era accusato di non aver richiesto all'ENEL il distacco della corrente elettrica. Il ricorrente, attraverso il suo difensore, lamentava la violazione di legge e l'illogicità della motivazione, sostenendo che la documentazione di sicurezza (DVR e POS), da lui predisposta e sottoscritta anche dalla vittima in qualità di RSPP, aveva adeguatamente considerato il rischio di elettrocuzione, prescrivendo la distanza di sicurezza di 5 metri dai cavi. Si evidenziava come la vittima stessa, in qualità di socio e RSPP, avesse violato tali prescrizioni, rendendo la sua condotta commissiva la causa prevalente dell'evento. Si invocava un modello collaborativo di sicurezza, in cui i lavoratori formati hanno stringenti obblighi di rispetto delle procedure, e si contestava un'eccessiva estensione della responsabilità del committente, soprattutto considerando la sua qualifica di imprenditore nel settore idrocarburi e non edile.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, annullando la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Catania. Il Collegio ha evidenziato come la motivazione della sentenza di merito fosse carente nel non aver adeguatamente valutato, alla luce della specificità del caso e della qualifica della vittima come RSPP, se il committente potesse fare affidamento sul rispetto della prescrizione di mantenere la distanza di 5 metri dall'elettrodotto. Si è richiamata la giurisprudenza che distingue tra committente privato e imprenditore, attribuendo a quest'ultimo maggiori oneri, ma sottolineando la necessità di valutare il caso concreto. La Corte ha ritenuto che, in presenza di un rischio specifico adeguatamente considerato e di prescrizioni rese conoscibili, soprattutto quando rivolte a soggetti qualificati e garanti come il RSPP, il committente possa fare affidamento sul rispetto di tali prescrizioni, in linea con un modello collaborativo di sicurezza. Si è altresì richiamato il principio secondo cui l'obbligo di vigilanza del committente non può tradursi in un controllo pressante e capillare sull'andamento dei lavori, specialmente quando i lavoratori sono formati e competenti. Pertanto, la Corte ha demandato al giudice del rinvio una nuova valutazione, tenendo conto di questi principi.

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Massime1

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente di opere da eseguirsi da un'impresa appaltatrice che, in qualità di titolare di una posizione di garanzia, abbia considerato uno specifico rischio, apprestando e rendendo conoscibili le adeguate prescrizioni per evitarne la verificazione, può fare legittimo affidamento sulla loro osservanza da parte di soggetti qualificati ed essi stessi garanti rispetto al rischio. (Fattispecie in cui il lavoratore deceduto, socio dell'impresa appaltatrice, rivestiva la qualifica di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (cd. RSPP) ed era altresì il firmatario del piano organizzativo per la sicurezza (cd. POS), sicché aveva preso in esame, nel documento di valutazione del rischio (cd. DVR), il pericolo di elettrocuzione, tuttavia verificatosi a causa dell'inosservanza delle misure operative predisposte al fine di evitarlo).

Commentari2

  • 1La responsabilità penale del committente di opere edilizieAccesso limitato
    Giulio Benedetti · https://www.altalex.com/ · 18 settembre 2025

  • 2Sicurezza sul lavoro e responsabilità del committente: il principio di affidamento nella prevenzione degli infortuni
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/07/2024, n. 33705
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33705
Data del deposito : 11 luglio 2024

Testo completo