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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/11/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NO
SEZIONE SECONDA CIVILE
RG N. 1332/2025 P.U. riunita in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Laura De Simone Presidente
Dott. Sergio Rossetti Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG PU N. 1332/2025 per dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale promosso con ricorso depositato telematicamente in data 15.10.2025,
DA società a responsabilità limitata con socio unico costituita in Italia secondo Parte_1
l'ordinamento italiano, con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, capitale sociale
10.000,00 i.v., codice fiscale, partita VA e numero di iscrizione al registro delle imprese di Treviso-
NO , iscritta nell'elenco delle Società veicolo, tenuto ai sensi del Provvedimento di P.VA_1
Banca d'Italia del 7 giugno 2017 al n. 35749.1 (di seguito, in breve l'“Istante”), rappresentata, in forza di procura del 17.12.2020 autenticata dal Notaio Dott. al n. 5924/2020 di Persona_1 rep., registrata presso l'Agenzia delle Entrate, , serie 1T Controparte_1
(All. A), da con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, capitale Controparte_2 sociale di euro 600.000 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese presso la
1 Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 10311000961, iscritta al
R.E.A. di Milano al n. 2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore dalla Questura di Milano Cat. 13D - Div. P.A.S. n. 18/2025 di Reg. il 26 maggio del 2025, rappresentata e difesa, disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Giulia Galati (C.F. C.F._1 con studio in Roma (RM) - 00187, Via IV Novembre n. 149 e dall'Avv. Antonio Schiavone (C.F.
) con studio in Milano (MI) – 20121, Via Andrea Appiani n. 7, come da C.F._2 procura generale del 29.02.2024 a rogito del Notaio Dott. , Rep. 11664 e Racc. 6589, Persona_2 registrata a Milano il 11.03.2024 al n. 22040 (All. B), dichiara di voler ricevere le notifiche telematiche all'indirizzo P.E.C. Email_1
Ricorrente nei confronti di con sede legale a NO (MI) PIAZZA QUATTRO NOVEMBRE 4 cap CP_3
20124 Numero REA MI – 2016207, Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita VA
; P.VA_2 debitrice non costituita
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
PREMESSO CHE fissata udienza, la società debitrice è stata posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed al contraddittorio, essendosi perfezionata la notifica del ricorso introduttivo, della delega al giudice relatore, del decreto di fissazione di udienza, a cura della cancelleria a mezzo PEC a cura della cancelleria in data 16.10.2025, nel rispetto dei termini ex art. 41 co. 2 CCII di quindici giorni anteriori all'udienza di convocazione innanzi al giudice relatore, tenutasi in data 19.11.2025;
OSSERVA
La competenza territoriale.
Sussiste, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza territoriale di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato
Tribunale, in quanto risulta dalla visura storica aggiornata che la società debitrice ha sede legale a
2 NO (MI) PIAZZA QUATTRO NOVEMBRE 4 cap 20124 e non ricorrono elementi per individuare una sede diversa.
L'esercizio di attività commerciale e le soglie dimensionali.
La debitrice è una società che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. come da visura camerale, avente per oggetto sociale, senza pretesa di esaustività, l'attività prevalente ivi descritta:
“…COMMERCIO AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO DI MOBILI E ARREDI IVI COMPRESI
SISTEMI DI ELETTRONICA PER ARREDI, HARDWARE E SOFTWARE…”.
La debitrice non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
l'onere probatorio non è stato assolto dalla società debitrice, la quale ha scelto di non far pervenire la documentazione richiesta nel decreto di fissazione dell'udienza, e di non dimostrare il possesso congiunto delle soglie dimensionali predette
(cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24138 del 27/09/2019, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30516 del
23/11/2018, Sez. 1 - , Sentenza n. 24548 del 01/12/2016); trova applicazione, nel caso di specie, il principio per cui, in istruttoria, l'omesso deposito da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, in violazione dell'art. 41 comma 4 CCII, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo che “è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali …” (Cass. civ., sez. 1, 31.5.2012, n. 8769; Cass. Civ., sez. 1, 30.5.2013, n. 13643; Cass. Civ., sez. 6 - 1, 24.10.2017,
n. 25188; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016).
Non sono stati depositati al registro imprese né approvati i bilanci relativi agli esercizi successivi al
31.12.2016, anche quanto all'ultimo triennio di riferimento (anni 2022-2023-2024), essendo l'ultimo bilancio approvato e formalmente depositato al registro delle imprese relativo all'annualità 2016, che in ogni caso riportava un totale attivo dello stato patrimoniale pari a € 323.873,00, superiore a €
300.000.
La legittimazione attiva di parte ricorrente e la condizione di procedibilità ex art. 49 u.c. CCII.
Il credito di parte ricorrente, è portato decreto ingiuntivo esecutivo ex art. 642 cpc n. 21023/2018, emesso da questo Tribunale in data 4.09.2018 nel procedimento n. R.G. n. 41165/2018, e, in assenza di opposizione, dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. con Decreto di esecutorietà n.
21023/2018 in data 21.03.2019, ed è pari ad euro 144.773,79, come da conteggio aggiornato all'attualità.
3 Il credito predetto è stato ceduto da all'odierna ricorrente Controparte_4 Parte_1
la quale dà atto della specifica individuazione di tale credito per relationem, atteso che, come
[...] esposto nel ricorso, ha acquistato pro-soluto da un Parte_1 Controparte_4 portafoglio di crediti pecuniari aventi le caratteristiche indicate nell'avviso di cessione, di tale cessione dei crediti è stato dato avviso a mezzo pubblicazione sulla G.U. Parte Seconda n. 145 del
12.12.2020 (all. C) e tra i crediti ceduti rientrano anche quelli maturati dalla cedente nei confronti della società odierna debitrice come da dichiarazione di cessione di (doc. 3);” Controparte_4
(vedi Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 4277 del 10/02/2023 (Rv. 666807 - 02), conforme a Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 31188 del 29/12/2017: “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze”.
Ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore a € 30.000,00, sussistendo – oltre all'ammontare del credito di parte ricorrente come sopra esposto - debiti erariali e per diritti camerali, che non appaiono rateizzati né oggetto di definizione agevolata, come da estratto aggiornato del concessionario della riscossione (a partire da novembre 2017), complessivamente pari ad € 34.870.539,63.
Ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è pertanto complessivamente superiore a € 30.000,00.
L'insolvenza.
Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente
e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività…” (vedi da ultimo Sez. 1 - , Ordinanza n. 7087 del
03/03/2022; Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 29913 del 20/11/2018; conforme da ultimo Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 30284 del 14/10/2022 secondo cui lo stato di insolvenza “va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di
4 mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa”); l'insolvenza consiste nell'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di "normalità", ben potendosi desumere sulla base di parametri ed indici concreti quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo ecc.;
La debitrice si trova, pertanto, in stato di insolvenza, secondo quanto previsto dall'art. 121 CCII, come risulta desumibile in concreto:
a) dall'inadempimento rispetto all'ingente credito per scoperto bancario, risalente nel tempo
(2018), fatto indicativo pertanto dell'incapacità di pagare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni commerciali;
b) dall'esistenza di ingentissimi debiti tributari scaduti e non pagati, per oltre € 34 milioni, risalenti nel tempo a partire da fine 2017;
c) dall'omesso deposito dei bilanci successivi all'esercizio 31.12.2016, in violazione dell'art. 2478 bis c.c.;
Alla luce di tali elementi univoci e concreti è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati e da altri “fatti esteriori” il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: emerge infatti come l'impresa debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 CCII, designando un curatore che sia in possesso di una struttura organizzativa adeguata e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale a CP_3
NO (MI) PIAZZA QUATTRO NOVEMBRE 4 cap 20124 Numero REA MI –
2016207, Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita VA , quale P.VA_2 procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Francesco Pipicelli;
5 3) NOMINA Curatore il Dott. (C.F. ), soggetto Persona_3 C.F._3 che ha i requisiti di cui agli articoli 356, 358, 2 lettera n) codice della crisi;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e VA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 18 marzo 2026 ore 12.15 in modalità da remoto con l'applicativo autorizzato Microsoft Teams al seguente link ipertestuale della stanza virtuale del giudice delegato che si trascrive di seguito, disponendosi la modalità di trattazione da remoto dell'udienza ai sensi dell'art. 203 co. 3 ultima parte CCII, che consente la copertura normativa indipendentemente dal c.d. “periodo emergenziale”, avvisando il debitore che può comparire alla predetta udienza e può chiedere di essere sentito sulle domande di ammissione al passivo a norma dell'art. 203 comma 4 CCII: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGIyOTMx%40thread.v2/0?
[...]
CodiceFiscale_4
6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
6 d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore istante ed al pubblico ministero;
12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e , se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in data 27 novembre
2025.
Il giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Francesco Pipicelli Dott.ssa Laura De Simone
7
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NO
SEZIONE SECONDA CIVILE
RG N. 1332/2025 P.U. riunita in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Laura De Simone Presidente
Dott. Sergio Rossetti Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG PU N. 1332/2025 per dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale promosso con ricorso depositato telematicamente in data 15.10.2025,
DA società a responsabilità limitata con socio unico costituita in Italia secondo Parte_1
l'ordinamento italiano, con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, capitale sociale
10.000,00 i.v., codice fiscale, partita VA e numero di iscrizione al registro delle imprese di Treviso-
NO , iscritta nell'elenco delle Società veicolo, tenuto ai sensi del Provvedimento di P.VA_1
Banca d'Italia del 7 giugno 2017 al n. 35749.1 (di seguito, in breve l'“Istante”), rappresentata, in forza di procura del 17.12.2020 autenticata dal Notaio Dott. al n. 5924/2020 di Persona_1 rep., registrata presso l'Agenzia delle Entrate, , serie 1T Controparte_1
(All. A), da con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, capitale Controparte_2 sociale di euro 600.000 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese presso la
1 Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 10311000961, iscritta al
R.E.A. di Milano al n. 2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore dalla Questura di Milano Cat. 13D - Div. P.A.S. n. 18/2025 di Reg. il 26 maggio del 2025, rappresentata e difesa, disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Giulia Galati (C.F. C.F._1 con studio in Roma (RM) - 00187, Via IV Novembre n. 149 e dall'Avv. Antonio Schiavone (C.F.
) con studio in Milano (MI) – 20121, Via Andrea Appiani n. 7, come da C.F._2 procura generale del 29.02.2024 a rogito del Notaio Dott. , Rep. 11664 e Racc. 6589, Persona_2 registrata a Milano il 11.03.2024 al n. 22040 (All. B), dichiara di voler ricevere le notifiche telematiche all'indirizzo P.E.C. Email_1
Ricorrente nei confronti di con sede legale a NO (MI) PIAZZA QUATTRO NOVEMBRE 4 cap CP_3
20124 Numero REA MI – 2016207, Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita VA
; P.VA_2 debitrice non costituita
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
PREMESSO CHE fissata udienza, la società debitrice è stata posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed al contraddittorio, essendosi perfezionata la notifica del ricorso introduttivo, della delega al giudice relatore, del decreto di fissazione di udienza, a cura della cancelleria a mezzo PEC a cura della cancelleria in data 16.10.2025, nel rispetto dei termini ex art. 41 co. 2 CCII di quindici giorni anteriori all'udienza di convocazione innanzi al giudice relatore, tenutasi in data 19.11.2025;
OSSERVA
La competenza territoriale.
Sussiste, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza territoriale di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato
Tribunale, in quanto risulta dalla visura storica aggiornata che la società debitrice ha sede legale a
2 NO (MI) PIAZZA QUATTRO NOVEMBRE 4 cap 20124 e non ricorrono elementi per individuare una sede diversa.
L'esercizio di attività commerciale e le soglie dimensionali.
La debitrice è una società che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. come da visura camerale, avente per oggetto sociale, senza pretesa di esaustività, l'attività prevalente ivi descritta:
“…COMMERCIO AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO DI MOBILI E ARREDI IVI COMPRESI
SISTEMI DI ELETTRONICA PER ARREDI, HARDWARE E SOFTWARE…”.
La debitrice non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
l'onere probatorio non è stato assolto dalla società debitrice, la quale ha scelto di non far pervenire la documentazione richiesta nel decreto di fissazione dell'udienza, e di non dimostrare il possesso congiunto delle soglie dimensionali predette
(cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24138 del 27/09/2019, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30516 del
23/11/2018, Sez. 1 - , Sentenza n. 24548 del 01/12/2016); trova applicazione, nel caso di specie, il principio per cui, in istruttoria, l'omesso deposito da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, in violazione dell'art. 41 comma 4 CCII, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo che “è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali …” (Cass. civ., sez. 1, 31.5.2012, n. 8769; Cass. Civ., sez. 1, 30.5.2013, n. 13643; Cass. Civ., sez. 6 - 1, 24.10.2017,
n. 25188; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016).
Non sono stati depositati al registro imprese né approvati i bilanci relativi agli esercizi successivi al
31.12.2016, anche quanto all'ultimo triennio di riferimento (anni 2022-2023-2024), essendo l'ultimo bilancio approvato e formalmente depositato al registro delle imprese relativo all'annualità 2016, che in ogni caso riportava un totale attivo dello stato patrimoniale pari a € 323.873,00, superiore a €
300.000.
La legittimazione attiva di parte ricorrente e la condizione di procedibilità ex art. 49 u.c. CCII.
Il credito di parte ricorrente, è portato decreto ingiuntivo esecutivo ex art. 642 cpc n. 21023/2018, emesso da questo Tribunale in data 4.09.2018 nel procedimento n. R.G. n. 41165/2018, e, in assenza di opposizione, dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. con Decreto di esecutorietà n.
21023/2018 in data 21.03.2019, ed è pari ad euro 144.773,79, come da conteggio aggiornato all'attualità.
3 Il credito predetto è stato ceduto da all'odierna ricorrente Controparte_4 Parte_1
la quale dà atto della specifica individuazione di tale credito per relationem, atteso che, come
[...] esposto nel ricorso, ha acquistato pro-soluto da un Parte_1 Controparte_4 portafoglio di crediti pecuniari aventi le caratteristiche indicate nell'avviso di cessione, di tale cessione dei crediti è stato dato avviso a mezzo pubblicazione sulla G.U. Parte Seconda n. 145 del
12.12.2020 (all. C) e tra i crediti ceduti rientrano anche quelli maturati dalla cedente nei confronti della società odierna debitrice come da dichiarazione di cessione di (doc. 3);” Controparte_4
(vedi Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 4277 del 10/02/2023 (Rv. 666807 - 02), conforme a Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 31188 del 29/12/2017: “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze”.
Ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore a € 30.000,00, sussistendo – oltre all'ammontare del credito di parte ricorrente come sopra esposto - debiti erariali e per diritti camerali, che non appaiono rateizzati né oggetto di definizione agevolata, come da estratto aggiornato del concessionario della riscossione (a partire da novembre 2017), complessivamente pari ad € 34.870.539,63.
Ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è pertanto complessivamente superiore a € 30.000,00.
L'insolvenza.
Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente
e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività…” (vedi da ultimo Sez. 1 - , Ordinanza n. 7087 del
03/03/2022; Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 29913 del 20/11/2018; conforme da ultimo Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 30284 del 14/10/2022 secondo cui lo stato di insolvenza “va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di
4 mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa”); l'insolvenza consiste nell'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di "normalità", ben potendosi desumere sulla base di parametri ed indici concreti quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo ecc.;
La debitrice si trova, pertanto, in stato di insolvenza, secondo quanto previsto dall'art. 121 CCII, come risulta desumibile in concreto:
a) dall'inadempimento rispetto all'ingente credito per scoperto bancario, risalente nel tempo
(2018), fatto indicativo pertanto dell'incapacità di pagare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni commerciali;
b) dall'esistenza di ingentissimi debiti tributari scaduti e non pagati, per oltre € 34 milioni, risalenti nel tempo a partire da fine 2017;
c) dall'omesso deposito dei bilanci successivi all'esercizio 31.12.2016, in violazione dell'art. 2478 bis c.c.;
Alla luce di tali elementi univoci e concreti è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati e da altri “fatti esteriori” il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: emerge infatti come l'impresa debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 CCII, designando un curatore che sia in possesso di una struttura organizzativa adeguata e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale a CP_3
NO (MI) PIAZZA QUATTRO NOVEMBRE 4 cap 20124 Numero REA MI –
2016207, Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita VA , quale P.VA_2 procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Francesco Pipicelli;
5 3) NOMINA Curatore il Dott. (C.F. ), soggetto Persona_3 C.F._3 che ha i requisiti di cui agli articoli 356, 358, 2 lettera n) codice della crisi;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e VA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 18 marzo 2026 ore 12.15 in modalità da remoto con l'applicativo autorizzato Microsoft Teams al seguente link ipertestuale della stanza virtuale del giudice delegato che si trascrive di seguito, disponendosi la modalità di trattazione da remoto dell'udienza ai sensi dell'art. 203 co. 3 ultima parte CCII, che consente la copertura normativa indipendentemente dal c.d. “periodo emergenziale”, avvisando il debitore che può comparire alla predetta udienza e può chiedere di essere sentito sulle domande di ammissione al passivo a norma dell'art. 203 comma 4 CCII: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGIyOTMx%40thread.v2/0?
[...]
CodiceFiscale_4
6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
6 d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore istante ed al pubblico ministero;
12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e , se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in data 27 novembre
2025.
Il giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Francesco Pipicelli Dott.ssa Laura De Simone
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