CASS
Sentenza 20 giugno 2023
Sentenza 20 giugno 2023
Massime • 1
Integra il delitto di diffamazione la condotta del responsabile di un ufficio stampa che, su disposizione del suo autore, invii a varie testate giornalistiche, per l'eventuale pubblicazione, uno scritto lesivo dell'altrui reputazione, poiché la consapevole e volontaria divulgazione del documento è condotta eziologicamente funzionale all'ostensione delle notizie in danno della persona offesa.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2023, n. 31726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31726 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile UC LE nel procedimento a carico di: ES NN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
lette le conclusioni del Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello;
lette le conclusioni già presentate in vista della precedente udienza dagli Avv.ti IA EN SA e OB AT, per l'imputato, che hanno chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 12 maggio 2022 dalla Corte di appello di Ancona, che ha ribaltato la condanna di IA HI per il reato di diffamazione ai danni di AR CC, assolvendo l'imputato perché il fatto non sussiste e revocando le statuizioni civili a favore del CC. Penale Sent. Sez. 5 Num. 31726 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 20/06/2023 L'assoluzione dell'imputato è stata pronunciata in quanto la Corte territoriale — pur confermando la natura diffamatoria e non scriminata della condotta — ha ritenuto che l'imputato, quale legale rappresentante della Presscom s.r.I., società addetta all'ufficio stampa del Consorzio per lo sviluppo dell'aeroporto di Rimini, non aveva pubblicato il comunicato contenente le espressioni ritenute diffamatorie nei confronti del legale rappresentante della società Airminum (AR CC), ma lo aveva solo inviato, su disposizione del suo autore — Sergio Miotto, consigliere delegato del consorzio predetto — a varie testate per l'eventuale pubblicazione, non assumendone la paternità. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile con il ministero dell'Avv. Roberta Guaineri. L'unico motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 595, comma 3, cod. pen. perché la Corte territoriale, nel reputare che il prevenuto non avesse responsabilità nell'occorso, avrebbe erroneamente ritenuto che la circostanza che il testo del comunicato stampa fosse stato predisposto da un terzo ne escludesse la responsabilità; così argomentando la Corte territoriale avrebbe tuttavia sia trascurato la giurisprudenza di questa Corte sulla responsabilità dell'addetto all'ufficio stampa, sia che l'imputato aveva fatto proprio il comunicato, divulgandolo alle testate giornalistiche e sottoscrivendolo, nonché indicando in calce il proprio numero di cellulare e l'indirizzo mail per i contatti con la redazione. Quanto all'incidenza della sua condotta rispetto alla pubblicazione che era poi avvenuta da parte dei giornali, il ricorrente osserva che, senza la divulgazione da parte del Consorzio, la notizia non sarebbe diventata pubblica e non sarebbe stata oggetto di una grave campagna stampa a danno della parte civile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata e gli atti vanno trasmessi al Giudice civile competente per valore in grado di appello. 1. Precisato che il thema decidendum non è la diffamatoretà dello scritto o la sua riconducibilità all'alveo dell'art. 51 cod. pen. (entrambe non più in discussione), ma l'attribuibilità del fatto all'imputato, diverse considerazioni militano nella direzione di reputare manifestamente illogico il ragionamento della Corte territoriale quando ha escluso la paternità dello scritto in capo a HI. 2 La prima è che, nel momento in cui l'imputato ha ricevuto il comunicato stampa e lo ha divulgato ad una pluralità di testate giornalistiche, avendone conosciuto il contenuto, ha attuato una consapevole e volontaria condotta funzionale alla successiva pubblicazione, rispetto alla quale è penalmente indifferente domandarsi se egli abbia concepito o concorso a concepirne il contenuto. Altrimenti detto, la Corte di appello ha trascurato che la condotta del prevenuto ha avuto una concreta incidenza causale rispetto alla pubblicazione della notizia, costituendo il consapevole trait d'union tra chi aveva redatto il comunicato e chi lo avrebbe poi pubblicato e contribuendo, quindi, causalmente, alla realizzazione della condotta costitutiva del reato. Questa conclusione è confortata da una pertinente, sia pur risalente, pronunzia di questa Corte secondo cui il responsabile dell'ufficio stampa (nella specie: di un partito politico) assume la paternità e la responsabilità del comunicato che viene reso di pubblico dominio su sua specifica disposizione, e risponde pertanto di diffamazione a mezzo stampa anche se altri abbia fornito la notizia o predisposto il testo lesivo della reputazione (Sez. 5, n. 3705 del 12/02/1999, Colombo, Rv. 213535). Tale ragionamento costituisce una smentita a quello della Corte di merito, secondo cui HI non aveva "pubblicato" la notizia, essendosi limitato ad inviarla alle testate giornalistiche;
ciò che gli viene addebitato, infatti, non è la "pubblicazione" della notizia, effettivamente decisa dai giornali, ma la divulgazione ai medesimi, quale condotta eziologicamente funzionale — come condizione essenziale senza la quale quel comunicato non sarebbe, nelle medesime circostanze, giunto alle testate — per l'ostensione delle notizie offensive ai danni della parte civile. D'altronde è interessante notare che lo stesso pubblico ministero, nel capo di imputazione, non aveva indicato l'imputato come il soggetto che aveva "pubblicato" il comunicato stampa, ma, correttamente, come colui che lo aveva "divulgato" a varie testate giornalistiche. Riguardando la regiudicanda dal versante soggettivo, poi, il Collegio osserva che non viene in rilievo, ai fini che interessano, l'ideazione del contenuto diffamatorio, ma la volontà di diffonderlo, con la coscienza del portato offensivo che se ne trae e che era ben conoscibile a chiunque vi avesse avuto accesso, a fortiori a un operatore professionale in materia di comunicazione. Questo a trascurare il fatto che già l'aver "girato" (cioè "divulgato", come precisato nel dispositivo) il comunicato a più testate, quindi a più destinatari, costituisce una forma di comunicazione a più persone rilevante ex art. 595 cod. pen., a prescindere dalla successiva pubblicazione del comunicato sui giornali. 3 2. Le osservazioni di cui sopra impongono l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., cui va rimesso anche il governo delle spese sostenute dalla parte civile. A questo riguardo occorre precisare che il Collegio, dopo il rinvio interlocutorio del 12 aprile 2023, ha ritenuto di decidere il processo senza trasmettere gli atti alle sezioni civili ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen., secondo cui «Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile». Si è preso atto, infatti, della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte — in attesa della quale appunto, vi era stato il rinvio del 12 aprile — secondo cui <
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
lette le conclusioni del Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello;
lette le conclusioni già presentate in vista della precedente udienza dagli Avv.ti IA EN SA e OB AT, per l'imputato, che hanno chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 12 maggio 2022 dalla Corte di appello di Ancona, che ha ribaltato la condanna di IA HI per il reato di diffamazione ai danni di AR CC, assolvendo l'imputato perché il fatto non sussiste e revocando le statuizioni civili a favore del CC. Penale Sent. Sez. 5 Num. 31726 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 20/06/2023 L'assoluzione dell'imputato è stata pronunciata in quanto la Corte territoriale — pur confermando la natura diffamatoria e non scriminata della condotta — ha ritenuto che l'imputato, quale legale rappresentante della Presscom s.r.I., società addetta all'ufficio stampa del Consorzio per lo sviluppo dell'aeroporto di Rimini, non aveva pubblicato il comunicato contenente le espressioni ritenute diffamatorie nei confronti del legale rappresentante della società Airminum (AR CC), ma lo aveva solo inviato, su disposizione del suo autore — Sergio Miotto, consigliere delegato del consorzio predetto — a varie testate per l'eventuale pubblicazione, non assumendone la paternità. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile con il ministero dell'Avv. Roberta Guaineri. L'unico motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 595, comma 3, cod. pen. perché la Corte territoriale, nel reputare che il prevenuto non avesse responsabilità nell'occorso, avrebbe erroneamente ritenuto che la circostanza che il testo del comunicato stampa fosse stato predisposto da un terzo ne escludesse la responsabilità; così argomentando la Corte territoriale avrebbe tuttavia sia trascurato la giurisprudenza di questa Corte sulla responsabilità dell'addetto all'ufficio stampa, sia che l'imputato aveva fatto proprio il comunicato, divulgandolo alle testate giornalistiche e sottoscrivendolo, nonché indicando in calce il proprio numero di cellulare e l'indirizzo mail per i contatti con la redazione. Quanto all'incidenza della sua condotta rispetto alla pubblicazione che era poi avvenuta da parte dei giornali, il ricorrente osserva che, senza la divulgazione da parte del Consorzio, la notizia non sarebbe diventata pubblica e non sarebbe stata oggetto di una grave campagna stampa a danno della parte civile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata e gli atti vanno trasmessi al Giudice civile competente per valore in grado di appello. 1. Precisato che il thema decidendum non è la diffamatoretà dello scritto o la sua riconducibilità all'alveo dell'art. 51 cod. pen. (entrambe non più in discussione), ma l'attribuibilità del fatto all'imputato, diverse considerazioni militano nella direzione di reputare manifestamente illogico il ragionamento della Corte territoriale quando ha escluso la paternità dello scritto in capo a HI. 2 La prima è che, nel momento in cui l'imputato ha ricevuto il comunicato stampa e lo ha divulgato ad una pluralità di testate giornalistiche, avendone conosciuto il contenuto, ha attuato una consapevole e volontaria condotta funzionale alla successiva pubblicazione, rispetto alla quale è penalmente indifferente domandarsi se egli abbia concepito o concorso a concepirne il contenuto. Altrimenti detto, la Corte di appello ha trascurato che la condotta del prevenuto ha avuto una concreta incidenza causale rispetto alla pubblicazione della notizia, costituendo il consapevole trait d'union tra chi aveva redatto il comunicato e chi lo avrebbe poi pubblicato e contribuendo, quindi, causalmente, alla realizzazione della condotta costitutiva del reato. Questa conclusione è confortata da una pertinente, sia pur risalente, pronunzia di questa Corte secondo cui il responsabile dell'ufficio stampa (nella specie: di un partito politico) assume la paternità e la responsabilità del comunicato che viene reso di pubblico dominio su sua specifica disposizione, e risponde pertanto di diffamazione a mezzo stampa anche se altri abbia fornito la notizia o predisposto il testo lesivo della reputazione (Sez. 5, n. 3705 del 12/02/1999, Colombo, Rv. 213535). Tale ragionamento costituisce una smentita a quello della Corte di merito, secondo cui HI non aveva "pubblicato" la notizia, essendosi limitato ad inviarla alle testate giornalistiche;
ciò che gli viene addebitato, infatti, non è la "pubblicazione" della notizia, effettivamente decisa dai giornali, ma la divulgazione ai medesimi, quale condotta eziologicamente funzionale — come condizione essenziale senza la quale quel comunicato non sarebbe, nelle medesime circostanze, giunto alle testate — per l'ostensione delle notizie offensive ai danni della parte civile. D'altronde è interessante notare che lo stesso pubblico ministero, nel capo di imputazione, non aveva indicato l'imputato come il soggetto che aveva "pubblicato" il comunicato stampa, ma, correttamente, come colui che lo aveva "divulgato" a varie testate giornalistiche. Riguardando la regiudicanda dal versante soggettivo, poi, il Collegio osserva che non viene in rilievo, ai fini che interessano, l'ideazione del contenuto diffamatorio, ma la volontà di diffonderlo, con la coscienza del portato offensivo che se ne trae e che era ben conoscibile a chiunque vi avesse avuto accesso, a fortiori a un operatore professionale in materia di comunicazione. Questo a trascurare il fatto che già l'aver "girato" (cioè "divulgato", come precisato nel dispositivo) il comunicato a più testate, quindi a più destinatari, costituisce una forma di comunicazione a più persone rilevante ex art. 595 cod. pen., a prescindere dalla successiva pubblicazione del comunicato sui giornali. 3 2. Le osservazioni di cui sopra impongono l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., cui va rimesso anche il governo delle spese sostenute dalla parte civile. A questo riguardo occorre precisare che il Collegio, dopo il rinvio interlocutorio del 12 aprile 2023, ha ritenuto di decidere il processo senza trasmettere gli atti alle sezioni civili ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen., secondo cui «Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile». Si è preso atto, infatti, della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte — in attesa della quale appunto, vi era stato il rinvio del 12 aprile — secondo cui <