Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/01/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6101/2023 dell'udienza del 23.1.2025
Il giorno 23.1.2025, mediante modalità telematica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. nella II SEZIONE CIVILE del Tribunale Ordinario di Napoli OR, all'udienza del Giudice dott. ssa Matilde Boccia, è chiamata la causa
TRA
e (opponenti) Parte_1 Parte_2
E
(opposta) Controparte_1
Sono state presentate note scritte, mediante le quali le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni.
Il Giudice, letto l'art. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di conIGlio, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, redatti sul presente verbale nella parte che segue.
R.G. 6101/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
- II SEZIONE CIVILE –
nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa Matilde Boccia ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 6101/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia” e vertente tra:
, nata il [...] a [...] ed ivi residente alla Parte_1
Via Bernardo Cavallino n°37, e CodiceFiscale_1 Parte_2
nata il [...] a [...], residente in
[...]
Mugnano di Napoli (NA) alla via Eugenio Montale n°22, C.F.
elett.te dom.te presso lo studio dell'Avv. C.F._2
Gabriele Mundo, con studio in Napoli alla Via Pietro Castellino n°88,
E
nata a [...] il [...] e res.te in Marano Controparte_1 di Napoli (NA) alla via Lazio n.3 (C.F. ), rapp.ta C.F._3
e difesa dall'avv. Paolo Rajola Pescarini, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Napoli al Centro Direzionale Is. E/4 (C.F.: C.F._4
– PEC , giusta
[...] Email_1 procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo NRG 4451/2023 del Tribunale di Napoli OR (doc.
3.b)
OPPOSTA
AVVERSO
Il DECRETO INGIUNTIVO n° 1705/2023 (NRG 4451/2023) reso dal Tribunale di Napoli OR il 05.05.2023 (doc. 2) e notificato alle opponenti in data 08.05.2023
FATTO E DIRITTO
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009.
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 15.06.2023 alla opposta IG.ra (doc.
1.a, 1.b), le opponenti Controparte_1
e hanno proposto opposizione al Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n°1705/2023 (emesso nell'ambito del procedimento monitorio recante n. RG 4451/2023) reso dal Tribunale di Napoli OR il 05.05.2023 (doc. 2) e ad esse notificato in data 08.05.2023 (doc. 3a,3b,3c,3d,3e,3f), con il quale veniva ad esse ingiunto il pagamento in favore della IG.ra dell'importo di € CP_1
9.625,00 per le somme relative a n. 11 canoni mensili di locazione (da novembre 2020 a settembre 2021) versati per la metà (€ 275,00 a fronte del canone contrattualmente concordato di €550,00) ed a n. 12 canoni integralmente non versati per le mensilità decorrenti da ottobre 2021 fino al rilascio dell'immobile avvenuto il 27.09.2022, come pattuiti nel contratto di locazione ad uso diverso dall'abitativo dell'immobile sito in Marano di Napoli (NA) alla via Lazio n. 2/A, oltre spese legali ed interessi come indicati nel ricorso. A fondamento della dispiegata opposizione le opponenti deducevano di avere concordato con la proprietaria, stante la situazione emergenziale dovuta al Covid 19, la possibilità di pagare solo il 50% del canone di locazione, e che quest'ultima si sarebbe successivamente
“rimangiata la parola” e richiesto il pagamento dell'intero canone. L'attività commerciale in questione riguardante proprio l'attività laboratoriale fatte con i bambini da parte delle Sig.re Parte_1
e , psicologhe, ovviamente, ha avuto un blocco Parte_2 totale. Chiedevano pertanto accogliersi le seguenti conclusioni: “ 1. nel merito, accogliere l'opposizione proposta e, per l'effetto revocare l'opposto Decreto Ingiuntivo °1705/2023; 2. per tale motivo, condannare la Sig.ra
al pagamento delle spese, competenze ed onorari della Controparte_1 causa”. Si costituiva l'opposta la quale esponeva di aver Controparte_1 concesso in locazione ad uso diverso dall'abitativo - con contratto registrato il 05.02.2019 al n. 1053 dell'Ufficio Territoriale di Napoli 2 dell'Agenzia delle Entrate, con decorrenza dall'01.02.2019 (doc.4) - alle IGg.re e l'immobile/terraneo Parte_1 Parte_2 sito in Marano di Napoli (NA) alla Via Lazio n.2/A, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Marano di Napoli al Fol. 7 p.lla 43 sub 15, cat. C/1, R.C. € 1.980,41. Essendosi queste ultime rese morose nel pagamento di numerosi canoni di locazione, in data 5.11.2021 la IG.ra provvide a notificare loro intimazione di sfratto per CP_1 morosità innanzi al Tribunale di Napoli OR, iscritta al NRG 604/2022 dell'intestato Tribunale (doc.5). Le IGg.re Parte_1
e si costituirono in quel giudizio (doc. 6), difese Parte_2 dall'avv. Gabriele Mundo, e si opposero all'intimato sfratto limitandosi a lamentare che la morosità fosse dipesa dalla situazione emergenziale dovuta al Covid 19 (senza menzionare - in quella sede - il presunto accordo che, secondo quanto dedotto nel presente giudizio, sarebbe intercorso con la proprietaria in merito alla riduzione dei canoni del 50%). Il Giudice del Tribunale di Napoli OR (NRG 604/2022), Dr.ssa Capone, con ordinanza provvisoria di rilascio del 04/05/2022
(doc.7), condannò le IGg.re e al Parte_2 Parte_1 rilascio del suddetto immobile in favore della IG.ra CP_1
e dispose il mutamento del rito ai sensi degli artt. 667, 420,
[...]
426 e 447 bis cpc ed il passaggio al giudizio di cognizione ordinaria che ha assunto il numero di ruolo 4790/2022 del Tribunale di Napoli OR. In data 28.06.2022 la IG.ra notificò alle Controparte_1 conduttrici atto di precetto per il rilascio dell'immobile (doc. 8) e successivamente in data 29.07.2022 atto di preavviso di rilascio con accesso fissato per il giorno 27.9.2022 (doc. 9). A questo punto, proseguiva l'opposta, le conduttrici manifestarono l'intenzione di rilasciare volontariamente l'immobile alla locatrice, rilascio avvenuto in data 27.09.2022, come da verbale di rilascio (doc. 10), nel quale le parti hanno dichiarato di voler risolvere consensualmente il contratto di locazione e la locatrice si è riservata di agire per il recupero dei canoni di locazione insoluti. Con ordinanza del 28.03.2023, il giudice dott.ssa Capone dichiarò l'estinzione del giudizio di opposizione allo sfratto iscritto al NRG 4790/2022 del Tribunale di Napoli OR, ordinandone la cancellazione dal ruolo, stante la mancata comparizione delle parti (doc.11). Nel verbale di rilascio (doc.10), la IG.ra si CP_1
è riservata il diritto di agire nei confronti delle conduttrici con separato giudizio per ottenere il pagamento dei canoni arretrati ed insoluti, e, anche in tal caso, le IGg.re e non hanno ritenuto Parte_1 Pt_2 opportuno fare alcuna dichiarazione a verbale, né fare menzione del presunto, indimostrato ed inesistente accordo tra le parti in merito alla riduzione del canone. La IG.ra ha, pertanto, agito in via CP_1 monitoria nei confronti delle IGg.re e Parte_1 Pt_2
, debitrici della somma di Euro 3.025,00 per n. 11 canoni
[...] mensili (da novembre 2020 a settembre 2021) versati per la metà (€ 275,00 a fronte del canone contrattualmente concordato di € 550,00), e di ulteriori € 6.600,00 per n.12 canoni di locazione integralmente insoluti decorrenti dal mese di ottobre 2021 fino al rilascio dell'immobile avvenuto il 27.09.2022, ed ottenuto la concessione del decreto ingiuntivo n. 1705/2023 del Tribunale di Napoli OR (NRG 4451/2023) per l'importo complessivo di € 9.625,00, oggetto di odierna opposizione dalle conduttrici. Deduceva l'opposta che le opponenti alcuna contestazione avevano sollevato in merito al mancato pagamento da parte loro dei canoni richiesti dalla IG.ra nel CP_1 proprio ricorso monitorio. Circa la sussistenza del dedotto accordo la opposta esponeva di aver manifestato la propria disponibilità ad addivenire ad un accordo che prevedesse una riduzione dei canoni di locazione relativamente a determinati periodi in cui la Regione Campania si trovava in “zona rossa”, ed affidò all'avv. Gabriella Di Nardo (sua figlia), il compito di portare avanti le trattative per la rinegoziazione di alcuni canoni con le conduttrici, rappresentate dall'avv. Gabriele Mundo (marito dell'odierna opponente Parte_1
. La trattativa per la rinegoziazione del canone di locazione è
[...] stata condotta tramite corrispondenza informatica (e-mail) dall'avv. Gabriella Di Nardo (figlia della locatrice) e dall'avv. Gabriele Mundo (marito della IG.ra , e non è andata a buon fine Parte_1 perché le parti non hanno trovato un'intesa sulla percentuale di riduzione del canone e sui periodi di applicazione della stessa. Dal mese di ottobre 2021, le conduttrici sospesero definitivamente il pagamento dei canoni di locazione, costringendo la IG.ra ad introdurre il CP_1 procedimento per convalida di sfratto. Espoenava ancora di non aver potuto depositare la corrispondenza intercorsa tra le parti per il tramite dei rispettivi legali, volta alla rinegoziazione del canone di locazione, stante il divieto imposto dall'art 48 del Codice Deontologico Forense, ma che avrebbe potuto essere prodotta dalla parte opponente ritenuta di interesse laddove contenete la prova dell'accordo, circostanza non verificatasi. Peraltro, le opponenti nulla avevano documentato circa la tipologia di attività svolta nei locali oggetti di locazione (salvo il generico riferimento ad un'attività laboratoriale), né fornito alcun elemento per valutare concretamente l'incidenza effettiva e reale dell'emergenza pandemica sulla situazione contrattuale ed in particolare sullo svolgimento della medesima attività. Chiedeva pertanto accogliersi le seguenti conclusioni: “ in via preliminare: - concedere, anche ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1705/2023 reso dal Tribunale di Napoli OR, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
- subordinatamente concedere, anche ai sensi degli artt. 423 e 648 c.p.c., l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate ovvero per la somma di €. 3.300,00 oltre interessi come richiesti, non essendo l'opposizione proposta per vizi procedurali;
nel merito: - rigettare l'opposizione proposta dalle IGg.re e perché inammissibile, improcedibile, indimostrata ed Parte_1 Pt_2 infondata, in fatto ed in diritto, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n° 1705/2023 emesso dal Tribunale di Napoli OR il 05.05.2023; - in via più gradata, condannare le opponenti al pagamento di quelle somme che risulteranno dovute, oltre gli interessi come richiesti in decreto;
- condannare le opponenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa ed al risarcimento danni per lite temeraria ex art 96 cpc”.
All'esito della prima udienza, accolta l'istanza provvisoria esecutività parziale del decreto ingiuntivo opposto, mutato il rito originariamente introdotto in rito locatizio, veniva concessi il termine per il deposito di memorie integrative ex art. 426 c.p.c.
Nel termine concesso depositava memoria integrativa la sola parte opposta in vista dell'udienza del 27.6.2024 laddove sollevava in primis eccezione di tardività della dispiegata opposizione ed in subordine si riportava alle argomentazioni circa la infondatezza nel merito;
all'esito il procedimento veniva rinviato per la discussione e decisione.
2.Ciò posto in via preliminare, la questione relativa alla tempestività della opposizione è idonea a definire in via assorbente la controversia.
Va accolta l'eccezione di tardività sollevata da parte opposta di violazione del combinato disposto degli articoli 641 c.p.c e 447 dis c.p.c in quanto trattandosi di materia locatizia il giudizio avrebbe dovuto essere introdotto con ricorso e non con citazione, nel termine perentorio di cui all'art. 641 c.p.c. ovvero 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Ed invero, il presente giudizio ha ad oggetto il mancato pagamento dei canoni di locazione di guisa che avrebbe dovuto essere introdotto con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. come indicato dall'art. 447 bis cpc nel termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo che nel caso di specie è avvenuta il 8.5.2023 (cfr. 3a,3b,3c,3d,3e,3f allegati alla comparsa di costituzione), pur essendo stato l'atto di citazione notificato alla IG.ra in data 15.06.2023, ma depositato in CP_1
Cancelleria ed iscritto a ruolo in data 26.06.2023 (come attestato non solo dalla consultazione del fascicolo telematico ma altresì dalla ulteriore documentazione depositata dalla opposta – doc. 14 allegato alla memoria della opposta). Ed infatti, è pacifico che “l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione (ovvero delle altra materia sottoposta al rito speciale del lavoro, come il fitto di azienda) e quindi soggetta al rito del lavoro deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 02 aprile 2009, n. 8014; Cassazione civile, 14.03.1991,n°2714;ex multis, cass. Civ. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21671 del 19/09/2017 (Rv. 645711 - 01)); sia il ricorso che la citazione devono essere depositati in cancelleria nel termine perentorio di 40 giorni imposto per legge (art. 641 cpc); orbene, nel caso in esame il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 8.5.2023 (cfr. 3a,3b,3c,3d,3e,3f allegati alla comparsa di costituzione) mentre l'opposizione è stata iscritta a ruolo (e quindi depositata in cancelleria) in data 26.6.2023, oltre il termine di quaranta giorni (che andava a scadere il 17.6.2023 ovvero a tutto voler concedere nella giornata del lunedì 19.6.2023) concesso per legge (art.641 c.p.c.). Costituisce in tema jus receptum che l'opposizione a decreto ingiuntivo, qualora si tratti di controversie regolate con il rito del lavoro (L. n. 533/1973), come quella in esame (pagamento dei canoni di locazione), deve essere proposta in conformità delle norme introdotte da detta legge e cioè con ricorso depositato in cancelleria (art. 415 c.p.c.) entro il previsto termine dalla notificazione dello stesso decreto ingiuntivo, sicché l'opposizione proposta con atto di citazione notificato entro il predetto termine ma depositata successivamente è da considerare tardiva, non rilevando né l'attività compiuta dalla controparte (in quanto la sanatoria prevista dall'art. 156 c.p.c. non si estende alle decadenze per inosservanza dei termini perentori) né il provvedimento del giudice che ai sensi dell'art. 426 c.p.c. abbia disposto il passaggio dal rito ordinario a quello speciale (cfr. Tribunale Bari, 27.09.2007). L'opposizione va, per quanto detto, dichiarata inammissibile, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n° n° 1705/2023 (NRG 4451/2023) reso dal Tribunale di Napoli OR il 05.05.2023 (doc. 2) e notificato ad esse opponenti in data 8.05.2023 va dichiarato esecutivo ex art. 653 cpc. Ogni ulteriore questione, pur sollevata dalle parti in lite, rimane assorbita nella pronuncia di cui sopra. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014 (come modificato dal DM 37/72018), in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli OR, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: • Rigetta l'opposizione perché tardiva e conferma il n° 1705/2023 (NRG 4451/2023) reso dal Tribunale di Napoli OR il 05.05.2023 emesso dal Tribunale di Napoli OR che va dichiarato esecutivo ex art. 653 cpc;
• Condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di giudizio, liquidate in € 5.388,00 per compensi oltre accessori come disposti nella misura di legge.
Aversa, 23/01/2025
il Giudice
dott.ssa Matilde Boccia
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..