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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Piacenza, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PIACENZA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MASSA PIO, Presidente e Relatore
BOTTI ANTONIO, Giudice
ROVERO BE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 138/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia Piacenza - Corso Garibaldi, N. 50 29121 Piacenza PC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. AN E Monopoli Uadm Emilia 2 - Piacenza - Via Coppalati 15/m - Loc. Le Mose 29122 Piacenza
PC
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2010
- DINIEGO RIMBORSO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
ricorrente: annullamento del dineigo tacito di rimborso e condanna Agenzia delle AN al pagamento della somma richiesta.
Agenza delle AN: rigetto del ricorso
Provincia di Piacenza: eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Promuovendo la presente controversia, Ricorrente_1 s.p.a. riferisce che, quale consumatore finale, ha sempre corrisposto al fornitore Società_1 s.p.a. (ora fallito), l'addizionale provinciale sull'accise per la fornitura dell'energia elettrica ex art. 6 D.L. n. 511/1988, sino alla sua abrogazione nel 2012 e quindi anche con riferimento al periodo 2010-2011; che come è noto, la Corte di Cassazione, sulla base di una interpretazione fornita dalla CGUE, ha da anni accolto le doglianze dei contribuenti, disapplicando l'addizionale anche con riferimento al periodo precedente all'espressa abrogazione, in quanto in contrasto con la normativa eurounitaria;
che successivamente la norma è stata anche dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza di Corte cost. n. 43/2025; che l'ammontare delle somme corrisposte da Ricorrente_1 a titolo di addizionale e non dovute è pari ad € 52.440 (e precisamente, € 25.080 per il 2010 ed € 27.360 per il 2011); che Ricorrente_1 ha domandato direttamente all'Erario, e per esso sia all'Agenzia delle AN sia alla Provincia di Piacenza, la restituzione di tale somma;
che l'azione diretta verso l'Erario in luogo dell'azione verso il fornitore, cd. legittimazione straordinaria, è per la pacifica giurisprudenza possibile nel caso di eccessiva onerosità dell'azione ordinaria verso il fornitore, e nel caso di specie si giustifica per il fatto che lo stesso fornitore è fallito;
che tuttavia Agenzia delle AN e Provincia sono rimaste silenti, con la conseguenza che sull'istanza si è formato il silenzio-rigetto.
Per tale motivo Ricorrente_1 ha chiesto di annullare tale silenzio rigetto, e previa disapplicazione della delibera della Provincia che aveva stabilito l'aliquota dell'addizionale, di condannare Agenzia delle AN a restituire la somma illegittimamente versata e trattenuta.
Costituendosi in giudizio, ha resistito la Provincia di Piacenza, deducendo il suo difetto di legittimazione passiva, per essere unicamente AN eventualmente tenuta alla restituzione, così come chiarito dalla nota sentenza Cass. n. 21883/2024.
Ha resistito anche Agenzia delle AN e dei Monopoli, sul presupposto dell'inammissibilità dell'azione diretta. La causa passava in decisione all'udienza del 12.01.2026, tenutasi nel contraddittorio delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come esposto in parte narrativa, l'Agenzia delle AN non contesta l'astratta debenza delle somme richieste in restituzione, ma eccepisce l'inammissibilità della cd. azione diretta per l'ottenimento del credito azionato.
Ciò posto, l'eccezione relativa all'assenza dei presupposti per la cd. legittimazione straordinaria integrata dall'azione diretta verso l'Erario, è infondata e come tale va rigettata.
Sul punto, si osserva che per la pacifica giurisprudenza detta azione è ammissibile non solo nel caso in cui la domanda di rimborso nei confronti del fornitore risulti impossibile, ma anche nel caso in cui essa sia eccessivamente gravosa (ex pluribus, cfr. Cass. n. 10731/2021, Cass. n. 10730/2021, Cass. n.
3233/2020, Cass. n. 901/2020, Cass. n. 27099/2019, Cass. n. 29981/2019); ed alle stesse conclusioni deve giungersi anche sulla base del diritto unionale, che offre conferma in ordine al fatto che qualora il rimborso da parte del fornitore si riveli impossibile o “eccessivamente difficile”, il principio di effettività impone “che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la domanda direttamente allo stato membro” (CGUE C/316/22 del 11/4/2024).
Ciò detto, appare al Collegio inequivoco che il fallimento del fornitore (cfr. all. 8 parte ricorrente) e la comunicazione del curatore di non potere procedere al rimborso (cfr. all. 9 parte ricorrente), rendono l'azione di recupero nei confronti del fornitore non solo particolarmente gravosa, ma piuttosto addirittura sostanzialmente impossibile, in ragione delle particolari condizioni soggettive del fornitore stesso e dalla prognosi certamente negativa in ordine alla possibilità di una concreta azione di recupero.
Va pertanto accolta la domanda esposta in ricorso, con condanna dell'Agenzia delle AN a restituire a parte ricorrente la somma richiesta.
Sulla cifra capitale, vanno riconosciuti gli interessi legali dalla domanda giudiziale del 30/7/2025.
Per quanto concerne le spese di lite, occorre distinguere i due diversi rapporti processuali.
Nel rapporto tra ricorrente e AN, non vi sono motivi per derogare alla regola codificata dall'art. 15 D.
Lgs. n. 546/1992 in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n.
147/2022, sono quindi poste a carico della soccombente convenuta AN ed a favore del vittorioso contribuente ricorrente, te , alla luce del valore della causa , liquidate come in dispositivo.
Nel rapporto tra ricorrente e Provincia, evocata in giudizio (in realtà senza una stretta necessità giuridica) solo per completezza di contraddittorio e per la richiesta disapplicazione della delibera che ha stabilito l'aliquota dell'accise, le spese possono essere compensate, non potendosi parlare a stretto rigore di soccombenza, atteso che la domanda di condanna al pagamento in restituzione delle somme richiesta è stata formulata solo verso AN.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, annulla l'impugnato diniego tacito di rimborso , e conseguentemente condanna Agenzia delle AN e dei Monopoli a pagare a Ricorrente_1 s.p.a. € 52.440, oltre interessi legali dal 30/7/2025. Condanna Agenzia delle AN e dei Monopoli di Piacenza a rifondere a Ricorrente_1 s.p.a. le spese di lite del giudizio, che liquida in € 4.500 oltre rimborso forfettario, IVA e cassa previdenza.
Compensa le spese di lite con la Provincia di Piacenza.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PIACENZA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MASSA PIO, Presidente e Relatore
BOTTI ANTONIO, Giudice
ROVERO BE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 138/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia Piacenza - Corso Garibaldi, N. 50 29121 Piacenza PC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. AN E Monopoli Uadm Emilia 2 - Piacenza - Via Coppalati 15/m - Loc. Le Mose 29122 Piacenza
PC
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2010
- DINIEGO RIMBORSO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
ricorrente: annullamento del dineigo tacito di rimborso e condanna Agenzia delle AN al pagamento della somma richiesta.
Agenza delle AN: rigetto del ricorso
Provincia di Piacenza: eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Promuovendo la presente controversia, Ricorrente_1 s.p.a. riferisce che, quale consumatore finale, ha sempre corrisposto al fornitore Società_1 s.p.a. (ora fallito), l'addizionale provinciale sull'accise per la fornitura dell'energia elettrica ex art. 6 D.L. n. 511/1988, sino alla sua abrogazione nel 2012 e quindi anche con riferimento al periodo 2010-2011; che come è noto, la Corte di Cassazione, sulla base di una interpretazione fornita dalla CGUE, ha da anni accolto le doglianze dei contribuenti, disapplicando l'addizionale anche con riferimento al periodo precedente all'espressa abrogazione, in quanto in contrasto con la normativa eurounitaria;
che successivamente la norma è stata anche dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza di Corte cost. n. 43/2025; che l'ammontare delle somme corrisposte da Ricorrente_1 a titolo di addizionale e non dovute è pari ad € 52.440 (e precisamente, € 25.080 per il 2010 ed € 27.360 per il 2011); che Ricorrente_1 ha domandato direttamente all'Erario, e per esso sia all'Agenzia delle AN sia alla Provincia di Piacenza, la restituzione di tale somma;
che l'azione diretta verso l'Erario in luogo dell'azione verso il fornitore, cd. legittimazione straordinaria, è per la pacifica giurisprudenza possibile nel caso di eccessiva onerosità dell'azione ordinaria verso il fornitore, e nel caso di specie si giustifica per il fatto che lo stesso fornitore è fallito;
che tuttavia Agenzia delle AN e Provincia sono rimaste silenti, con la conseguenza che sull'istanza si è formato il silenzio-rigetto.
Per tale motivo Ricorrente_1 ha chiesto di annullare tale silenzio rigetto, e previa disapplicazione della delibera della Provincia che aveva stabilito l'aliquota dell'addizionale, di condannare Agenzia delle AN a restituire la somma illegittimamente versata e trattenuta.
Costituendosi in giudizio, ha resistito la Provincia di Piacenza, deducendo il suo difetto di legittimazione passiva, per essere unicamente AN eventualmente tenuta alla restituzione, così come chiarito dalla nota sentenza Cass. n. 21883/2024.
Ha resistito anche Agenzia delle AN e dei Monopoli, sul presupposto dell'inammissibilità dell'azione diretta. La causa passava in decisione all'udienza del 12.01.2026, tenutasi nel contraddittorio delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come esposto in parte narrativa, l'Agenzia delle AN non contesta l'astratta debenza delle somme richieste in restituzione, ma eccepisce l'inammissibilità della cd. azione diretta per l'ottenimento del credito azionato.
Ciò posto, l'eccezione relativa all'assenza dei presupposti per la cd. legittimazione straordinaria integrata dall'azione diretta verso l'Erario, è infondata e come tale va rigettata.
Sul punto, si osserva che per la pacifica giurisprudenza detta azione è ammissibile non solo nel caso in cui la domanda di rimborso nei confronti del fornitore risulti impossibile, ma anche nel caso in cui essa sia eccessivamente gravosa (ex pluribus, cfr. Cass. n. 10731/2021, Cass. n. 10730/2021, Cass. n.
3233/2020, Cass. n. 901/2020, Cass. n. 27099/2019, Cass. n. 29981/2019); ed alle stesse conclusioni deve giungersi anche sulla base del diritto unionale, che offre conferma in ordine al fatto che qualora il rimborso da parte del fornitore si riveli impossibile o “eccessivamente difficile”, il principio di effettività impone “che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la domanda direttamente allo stato membro” (CGUE C/316/22 del 11/4/2024).
Ciò detto, appare al Collegio inequivoco che il fallimento del fornitore (cfr. all. 8 parte ricorrente) e la comunicazione del curatore di non potere procedere al rimborso (cfr. all. 9 parte ricorrente), rendono l'azione di recupero nei confronti del fornitore non solo particolarmente gravosa, ma piuttosto addirittura sostanzialmente impossibile, in ragione delle particolari condizioni soggettive del fornitore stesso e dalla prognosi certamente negativa in ordine alla possibilità di una concreta azione di recupero.
Va pertanto accolta la domanda esposta in ricorso, con condanna dell'Agenzia delle AN a restituire a parte ricorrente la somma richiesta.
Sulla cifra capitale, vanno riconosciuti gli interessi legali dalla domanda giudiziale del 30/7/2025.
Per quanto concerne le spese di lite, occorre distinguere i due diversi rapporti processuali.
Nel rapporto tra ricorrente e AN, non vi sono motivi per derogare alla regola codificata dall'art. 15 D.
Lgs. n. 546/1992 in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n.
147/2022, sono quindi poste a carico della soccombente convenuta AN ed a favore del vittorioso contribuente ricorrente, te , alla luce del valore della causa , liquidate come in dispositivo.
Nel rapporto tra ricorrente e Provincia, evocata in giudizio (in realtà senza una stretta necessità giuridica) solo per completezza di contraddittorio e per la richiesta disapplicazione della delibera che ha stabilito l'aliquota dell'accise, le spese possono essere compensate, non potendosi parlare a stretto rigore di soccombenza, atteso che la domanda di condanna al pagamento in restituzione delle somme richiesta è stata formulata solo verso AN.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, annulla l'impugnato diniego tacito di rimborso , e conseguentemente condanna Agenzia delle AN e dei Monopoli a pagare a Ricorrente_1 s.p.a. € 52.440, oltre interessi legali dal 30/7/2025. Condanna Agenzia delle AN e dei Monopoli di Piacenza a rifondere a Ricorrente_1 s.p.a. le spese di lite del giudizio, che liquida in € 4.500 oltre rimborso forfettario, IVA e cassa previdenza.
Compensa le spese di lite con la Provincia di Piacenza.