Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00046/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00185/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 185 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giandomenico Pittelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Gasparri, Salvatore Circelli, Elena Arcangeli, Alfredo Pischedda, Britta Venturino e Federica Maurer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell'ente in Bolzano, corso Libertà, 23;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alexander Bauer e Julian Daniel, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige n. -OMISSIS- avente ad oggetto il conferimento di un incarico quale Direttore della struttura complessa -OMISSIS- – ospedale di -OMISSIS- presso il comprensorio di -OMISSIS- al dott. -OMISSIS- (doc. 1);
- del verbale di deliberazione del Direttore Generale n. -OMISSIS- di approvazione dei verbali di valutazione della commissione di selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore/rice della struttura complessa -OMISSIS- presso l’ospedale di -OMISSIS- in parte qua vengono approvati i verbali della commissione di selezione che attribuiscono alla dott.ssa -OMISSIS- un punteggio inferiore rispetto a quello in realtà ad essa spettante ed in parte qua attribuiscono al dott. -OMISSIS- un punteggio superiore rispetto a quello in realtà ad esso spettante (doc. 2);
- del verbale n. -OMISSIS- della commissione di selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore/rice della struttura complessa -OMISSIS- presso l’ospedale di -OMISSIS- dd. -OMISSIS- e dell’allegato relativo verbale di valutazione dei curricula in parte qua attribuiscono alla dott.ssa -OMISSIS- un punteggio inferiore rispetto a quello in realtà ad essa spettante ed in parte qua attribuiscono al dott. -OMISSIS- un punteggio superiore rispetto a quello in realtà ad esso spettante (doc. 5);
- dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore/rice della struttura complessa -OMISSIS- presso l’ospedale di -OMISSIS- approvato con delibera n. -OMISSIS- in parte qua il punto 5f) “attività professionale specifica – casistica di specifiche esperienze e attività professionali” viene interpretato nel senso che la casistica può avere ad oggetto soltanto un elenco di -OMISSIS- e non anche tutte le specifiche esperienze ed attività effettuate nella disciplina dell’-OMISSIS- (doc. 3);
- di ogni ulteriore atto, qui non conosciuto, presupposto, conseguente o comunque connesso ai provvedimenti di cui sopra.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria dell'Alto Adige (anche solo Azienda Sanitaria) e del dott. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la consigliera dott.ssa Edith Engl e uditi per le parti i difensori, come da verbale d’udienza.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con deliberazione n. -OMISSIS- del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria veniva indetto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore/Direttrice della Struttura complessa di -OMISSIS- presso l’ospedale di -OMISSIS-, ai sensi della L.P. n. 7/2001. Entro il termine per la presentazione delle domande fissato al -OMISSIS- sono state presentate cinque domande. Tra le domande presentate vi era anche quella della ricorrente dott. ssa -OMISSIS-, già dirigente della struttura rimessa a concorso, risultando la stessa vincitrice della procedura selettiva successivamente annullata in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. -OMISSIS- sull’illegittima composizione della Commissione di valutazione.
2. La selezione concorsuale si basava sul curriculum e su un colloquio e prevedeva l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti, di cui 50 per la valutazione del curriculum e di 50 per il colloquio.
3. All’esito delle operazioni di valutazione dei curricula e del colloquio la Commissione redigeva la graduatoria finale dei candidati risultati idonei, collocando al primo posto il dott. -OMISSIS- con il punteggio complessivo di -OMISSIS- punti (= -OMISSIS- punti per il curriculum +-OMISSIS-punti per il colloquio).
4. I verbali della Commissione venivano approvati con deliberazione del Direttore Generale n. -OMISSIS- e, con deliberazione n. -OMISSIS-, l’incarico quinquennale di Direttore della Struttura complessa di -OMISSIS- presso l’ospedale di -OMISSIS- veniva conferito al dott. -OMISSIS-, con decorrenza dal -OMISSIS-.
5. Successivamente la ricorrente, classificatasi al quarto posto in graduatoria con -OMISSIS- punti (= -OMISSIS- punti per il curriculum +-OMISSIS-punti per il colloquio), presentava istanza di accesso agli atti e con ricorso notificato in data 22 settembre 2025 e depositato in data 29 settembre 2025 impugnava gli atti in epigrafe meglio specificati.
6. Il ricorso è affidato ai seguenti due motivi di impugnazione:
1. Violazione del punto 5 “Documentazione da allegare alla domanda”, punto f) “Attività professionale specifica – una casistica di specifiche esperienze e attività professionali” dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore/rice della struttura complessa -OMISSIS- presso l’ospedale di -OMISSIS- approvato con delibera n. -OMISSIS-. Violazione degli artt. 4 e 7 del D.P.P. n. 29/2021. Violazione dell’art. 12 co. 1 lett. a) della L.P. n. 17/1993. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per violazione del principio di par condicio e per motivazione contraddittoria.
2) Violazione della lex specialis. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per travisamento di fatti e per violazione del principio di par condicio. Eccesso di potere per motivazione completamente errata.
6. Sulla scorta delle predette doglianze chiedeva, quindi, l’annullamento della procedura di concorso e in via subordinata la condanna dell’Azienda Sanitaria al risarcimento del danno quantificato in via precauzionale in € 500.000,00.
7. L’Azienda Sanitaria si costituiva in giudizio con memoria del 13.10.2025, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e infondato. In via preliminare deduceva l’inammissibilità del ricorso in relazione all’impugnazione dell’avviso pubblico in quanto non sarebbero stati dedotti motivi specifici di diritto a sostegno della domanda di annullamento.
8. Il 26.11.2025 si costituiva anche il controinteressato e con memoria del 23.12.2025 insisteva per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e infondato. Come l’Azienda Sanitaria, anche il controinteressato eccepiva l’inammissibilità del ricorso in relazione all’impugnazione in parte qua dell’avviso pubblico per mancanza di deduzioni di vizi propri. Eccepiva inoltre la carenza di interesse ed il mancato superamento della prova di resistenza.
9. Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
10. Il ricorso è infondato.
11. L’infondatezza esime il collegio dalla trattazione delle questioni pregiudiziali sollevate dalla difesa dell’Azienda Sanitaria e dal controinteressato.
12. Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente deduce l’illegittimità della valutazione della Commissione per il sub-criterio relativo alla “tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate negli ultimi dieci anni aventi corrispondenza con il profilo di ruolo” , per il quale la Commissione aveva fissato un punteggio massimo pari a 15 punti.
13. La ricorrente lamenta che non le sarebbe stato attribuito alcun punteggio, motivando la Commissione tale diniego con l’assenza della presentazione di un “catalogo delle prestazioni”.
14. La ricorrente sostiene, di contro, di aver documentato adeguatamente la propria esperienza professionale specifica mediante la lettera di referenze (Zeugnis) del dott. -OMISSIS-, primario del reparto di -OMISSIS- dell’ospedale “-OMISSIS-” attestante l’attiva svolta nel biennio -OMISSIS- presso il predetto nosocomio, nonché attraverso la relazione quinquennale (-OMISSIS-) del reparto di -OMISSIS- dell’ospedale di -OMISSIS-, da lei diretto nel medesimo periodo.
15. La ricorrente osserva che, poiché il bando non prevedeva vincoli di forma o di contenuto per la documentazione, la mancata attribuzione del punteggio motivata esclusivamente dall’assenza di “un catalogo delle prestazioni” sarebbe illegittima.
16. A fondamento della propria tesi circa l’avvenuta adeguata produzione documentale, la ricorrente richiama ampi passaggi dello “Zeugnis”, sostenendo che dalle attestazioni ivi contenute, in particolare a pagina 14, risulterebbe in modo chiaro la specifica esperienza professionale maturata, risultando che la medesima avrebbe svolto diverse migliaia di attività -OMISSIS- di elevata qualificazione. Ulteriori attività ed esperienze professionali emergerebbero, inoltre, dalle pagine successive (da 14 a 18), che vengono puntualmente riportate.
17. Quanto alla relazione quinquennale del reparto di -OMISSIS-, la ricorrente evidenzia come anche tale documento sarebbe idoneo a comprovare lo svolgimento di un’intensa e qualificata attività professionale, pienamente coerente con il profilo richiesto dal bando. In particolare rappresenta che nel rapporto descriverebbe l’ampio spettro delle prestazioni erogate dal reparto nei settori -OMISSIS-. Sottolinea, inoltre, che verrebbe messo in rilievo il ruolo essenziale dalla stessa svolto durante il periodo dell’emergenza COVID-19, sia nell’assistenza diretta ai pazienti sia nell’attività di gestione e organizzazione del personale e del reparto.
19. Con riferimento alla casistica, la ricorrente osserva che, non sarebbe possibile indicare con precisione il numero degli interventi -OMISSIS- effettuati in relazioni ai singoli interventi chirurgici, poiché ogni intervento e paziente presenterebbero caratteristiche differenti e, in assenza di un sistema informatico aziendale in grado di filtrare specificatamente le prestazioni -OMISSIS- svolte, la quantificazione dell’attività professionale potrebbe avvenire unicamente mediante stime. Rileva a tal proposito, che, considerando il numero dei pazienti sottoposti ad intervento chirurgico indicato nella relazione e applicando una media di circa tre procedure -OMISSIS- per ciascun intervento, si perverrebbe alla stima, secondo cui, nei sette anni di servizio presso il reparto di -OMISSIS-, la medesima avrebbe assistito circa 6.000 pazienti ed avrebbe effettuato complessivamente circa 20.000 procedure -OMISSIS-.
19. La ricorrente sostiene, che l’effettuazione di tale valutazione induttiva sarebbe stata doverosa da parte della Commissione, la quale era a conoscenza dell’assenza di un sistema informatico idoneo al rilevamento dei dati richiesti. In tale prospettiva, secondo la ricorrente sarebbe spettato addirittura all’Azienda Sanitaria acquisire d’ufficio la relativa casistica, ai sensi dell’art. 5 della l.p. n. 17/1993 secondo cui “sono accertati d’ufficio i fatti, gli stati e le qualità personali che l’amministrazione procedente o un’altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare” .
20. La ricorrente aggiunge che, qualora la Commissione non fosse stata in grado di “leggere” correttamente la documentazione prodotta, avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio.
21. Infine, la ricorrente segnala una presunta contraddittorietà della valutazione. Osserva che la medesima documentazione, da un lato sarebbe stata ritenuta insufficiente a comprovare la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni, con conseguente assegnazione di 0 punti, mentre dall’altro lato la stessa documentazione sarebbe stata considerata idonea a soddisfare il sub-criterio relativo alla “tipologia delle istituzioni in cui sono collocate le strutture presso le quali è stata svolta l’attività” attribuendo a questo titolo 3,5 punti.
22. Ulteriore contraddittoria, secondo la ricorrente, emergerebbe dal fatto che la Commissione avrebbe assegnato alla dott.ssa -OMISSIS- 0 punti per l’attività professionale, mentre l’Azienda Sanitaria avrebbe valutato l’attività svolta dalla stessa presso l’ospedale di -OMISSIS- come ottima.
23. La ricorrente conclude che, sulla base del confronto con gli altri candidati, le sarebbe spettato lo stesso punteggio attribuito al primo classificato, ovvero 10 punti.
24. L’assunto con è condivisibile.
25. La disciplina delle modalità di accesso agli incarichi di direzione di strutture complesse del servizio sanitario provinciale è dettata dal D.P.P. n. 29 del 13 settembre 2021. Tale regolamento prevede all’art. 4, che gli aspiranti all’incarico direzionale debbano comprovare il possesso di una specifica attività professionale mediante la produzione di idonea casistica.
26. In attuazione di tale previsione, l’avviso pubblico richiedeva, tra la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione al concorso la presentazione di “una casistica chirurgica e di procedure chirurgiche invasive per le discipline ricomprese nell’area chirurgica e delle specialità chirurgiche, risp. una casistica di specifiche esperienze e attività professionali, per le altre discipline” riferita agli ultimi dieci anni.
27. Il criterio di valutazione in esame attiene, dunque, alla casistica delle specifiche esperienze e attività professionali, che i candidati dovevano dichiarare nella domanda, la cui valutazione si basa sull’ incrocio tra il dato quantitativo (numero dei casi) e il dato tipologico (tipologia delle prestazioni), così da consentire un confronto oggettivo e facilmente comparabile tra i diversi candidati.
28. Sebbene il Collegio possa condividere, in astratto, l’assunto difensivo secondo cui l’avviso non imponeva una rigida modalità formale per la presentazione della casistica — non essendo espressamente richiesto che la stessa fosse articolata in forma di elenco — tale libertà espositiva non può giustificare l’ommessa indicazione dei dati sostanziali prescritti dal bando. Qualunque modalità espositiva adottata avrebbe infatti dovuto consentire l’immediata e agevole individuazione della casistica richiesta, sia sotto il profilo quantitativo sia sotto quello qualitativo, circostanza che non si è verificata nel caso specie.
29. Nel caso in esame la ricorrente ha affidato l’attestazione delle prestazioni professionali alla lettera di referenze del dott. -OMISSIS-, primario del reparto di -OMISSIS- dell’ospedale di -OMISSIS-. Pur riconoscendo l’elevata competenza professionale della candidata, il documento non risulta idoneo a comprovare né la tipologia qualitativa né il volume effettivo dell’attività professionale, come espressamente richiesto dal bando.
30. La lettera, oltra a richiedere un inammissibile sforzo interpretativo da parte della Commissione, non consente di ricostruire con certezza il dato quantitativo e qualitativo delle prestazioni. Essa si limita ad indicare che la stessa ha eseguito “-OMISSIS-” nel ruolo di -OMISSIS- oppure assistendo quale responsabile della formazione dei medici in formazione, senza fornire ulteriori specificazioni, indicando testualmente: “ Frau Dr. -OMISSIS- hat in unserem Haus mehrere tausend -OMISSIS- in allen genannten Teilbereichen selbstständig durchgeführt oder in ihrer Funktion als -OMISSIS- und Ausbildungsleiterin auszubildender Ärztinnen und Ärzte in vorbildlicher Weise betreut und begleitet” .
Tale formulazione, pur attestando l’impegno e la professionalità della ricorrente, risulta generica e non consente di determinare con precisione il numero, la tipologia e il grado di complessità degli interventi -OMISSIS-, né di distinguere il ruolo specifico della ricorrente assunto nelle diverse procedure.
31. Analoghe considerazioni valgono per la relazione -OMISSIS- sul reparto di -OMISSIS- dell’ospedale di -OMISSIS-, la quale costituisce un documento di valutazione strategica dell’attività del reparto, privo, tuttavia di un’indicazione analitica delle tipologie e dei dati quantitativi delle prestazioni personalmente eseguite dalla dott.ssa -OMISSIS-. Come correttamente evidenziato dalla difesa dell’Amministrazione, il ruolo di primario non è di per sé sufficiente a comprovare l’effettivo svolgimento di una specifica attività operatoria, trattandosi di una funzione che comporta prevalentemente compiti di direzione, organizzazione e gestione, con un grado di coinvolgimento diretto nell’attività clinica variabile e rimesso alla discrezionalità del titolare dell’incarico.
32. Parimenti non possono essere valorizzate le stime e le ricostruzioni prospettate nel ricorso, fondate su medie e calcoli ipotetici, poiché esse presuppongono un’attività di integrazione e ricostruzione dei dati da parte della Commissione, incompatibile con la natura concorsuale della procedura.
33. In definitiva, la documentazione prodotta dalla ricorrente non è idonea a comprovare l’attività professionale specifica mediante casistica, come richiesto dal bando.
34. La carenza documentale evidenziata, incidendo su un requisito sostanziale della domanda, non era suscettibile di soccorso istruttorio.
35. A ciò va aggiunto che per costante orientamento giurisprudenziale “ nei procedimenti selettivi viene in rilievo il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori e/o incompletezze nella compilazione della domanda e presentazione dei documenti, senza che sia possibile invocare al riguardo il c.d. soccorso istruttorio, poiché questo costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio competitorum , che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione, ovvero del titolo necessario per l’ammissione al concorso " (cfr., Cons. Stato, Sez. VII, n. 7334/2024, e giurisprudenza ivi citata).
36. Il limite al soccorso istruttorio nelle procedure concorsuali è pertanto volto a garantire innanzitutto la par condicio dei concorrenti.
37. Del resto, si è altresì precisato che “ l’indicazione dei titoli in un concorso pubblico è un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non può in alcun modo essere sanata da un’indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione. In quest’ultimo caso si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì un’integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio dei candidati. Pertanto anche laddove i titoli siano già in possesso dell’Amministrazione è necessario comunque che, nella domanda di partecipazione al concorso, ci sia l’esatta indicazione degli estremi dei titoli ed il riferimento alle certificazioni versate nel relativo fascicolo personale, e in difetto di una puntuale indicazione dell’interessata non può assolutamente scattare il potere-dovere dell’Amministrazione di integrare la relativa documentazione ” (Cons. Stato, Sez. V, n. 1310/2025).
38. Infine, nel caso di specie non può ritenersi che l’Amministrazione avesse l’obbligo di attivare il soccorso istruttorio, anche perché la ricorrente, al pari di ogni concorrente, era onerata, di far certificare le casistiche dal Direttore sanitario sulla base dell’attestazione rilasciata dal dirigente responsabile della struttura complessa del competente dipartimento della struttura ospedaliera o dell’Azienda sanitaria.
39. La presunta contraddittorietà della motivazione tra la valutazione della “tipologia delle istituzioni” e quella della “tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni” , pur derivando dalla stessa documentazione non sussiste, in quanto i due sub-criteri richiedevano elementi distinti. In particolare, mentre la documentazione prodotta consentiva di identificare con chiarezza la tipologia delle istituzioni presso le quali la candidata ha svolto la propria attività, la stessa non forniva dati sufficienti sulla casistica qualitativa e quantitativa delle specialità chirurgiche o delle attività professionali, come espressamente previsto dal bando al punto f) ai fini della valutazione della tipologia delle prestazioni svolte.
40. Quanto alla dedotta contraddittorietà tra la valutabilità espressa dalla Commissione in sede di concorso e la valutazione espressa dall’Azienda Sanitaria in sede di valutazione delle prestazioni da primario, si richiama la condivisa giurisprudenza, secondo la quale non sussiste contraddittorietà quando si tratti di provvedimenti che, pur riguardanti lo stesso oggetto, siano adottati all’esito di procedimenti indipendenti (v. T.A.R. Roma, n. 6887/2018, Palermo n. 2154/2017).
41. Tale contrasto, nel caso in esame non sussiste, trattandosi nell’attestato di risultato, peraltro non allegato alla domanda di partecipazione al concorso, di valutazioni con presupposti e procedimenti del tutto distinti. Inoltre un documento che non fa parte della procedura non può dare luogo a contraddittorietà.
42. Alla luce di quanto esposto, non avendo la ricorrente comprovato la esperienza professionale con le modalità richiesta dal bando, non è censurabile la mancata attribuzione di un punteggio da parte delle Commissione.
43. Il motivo è quindi infondato.
44. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente censura le valutazioni operate dalla Commissione in relazione ad ulteriori criteri specifici di attribuzione del punteggio. In particolare, viene dedotto l’erroneità delle valutazioni effettuate con riferimento ai seguenti criteri:
a) “ulteriore specializzazione”
45. La Commissione avrebbe omesso di considerare che la concorrente -OMISSIS-, oltre alla specializzazione in -OMISSIS-, era in possesso dell’ulteriore specializzazione in -OMISSIS-, conseguita presso l’ospedale di -OMISSIS-. A sostegno di tale circostanza, la ricorrente richiama il decreto ministeriale del 18.1.2012, il quale avrebbe riconosciuto la sua specializzazione in “-OMISSIS-” come equivalente alla specializzazione in “-OMISSIS-” .
46. Sia l’Amministrazione che il controinteressato, nelle rispettive controdeduzioni, hanno osservato che la -OMISSIS- non costituisce una specializzazione autonoma. Di conseguenza la specializzazione in -OMISSIS- era da considerare a tutti gli effetti equipollente a quella in -OMISSIS-. Secondo i resistenti, la specializzazione in -OMISSIS- fornisce conoscenze teoriche e pratiche in diversi ambiti della medicina, compresa la -OMISSIS- e il -OMISSIS-. Inoltre, hanno precisato che nel Servizio sanitario nazionale, la specializzazione in -OMISSIS- non costituisce un percorso formativo a sé stante, ma è parte integrante della Scuola di specializzazione in “A-OMISSIS-” .
47. L’Azienda Sanitaria evidenziava ancora, che le espressioni “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-” sono generalmente utilizzati per indicare lo stesso ambito assistenziale o reparto destinato alla cura di pazienti critici. Pertanto, trattandosi di un’unica specializzazione, non sarebbe stato possibile attribuire un punteggio aggiuntivo.
48. Ciò posto il Collegio rileva che la ricorrente non ha forniti elementi idonei a dimostrazione di quanto assunto, atteso che non ha prodotto né il decreto ministeriale invocato né il diploma di specializzazione conseguito in -OMISSIS- e oggetto del riconoscimento. La mera allegazione, priva di idonea documentazione a supporto, come tale non idonea a mettere in discussione la legittimità del giudizio in questa sede impugnato, non consente al Collegi di procedere alla valutazione della censura, che pertanto deve ritenersi infondata.
b) “posizioni funzionali ricoperte nelle strutture e alle sue competenze, con indicazione di eventuali ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione”
49. Con riferimento a tale sottocriterio, la ricorrente lamenta la mancata attribuzione del punteggio di 1,2 punti per il periodo durante il quale avrebbe svolto le funzioni di “Funktionsoberärtzin” (aiuto primario) presso l’ospedale di -OMISSIS-, trattandosi di una funzione direttiva riconducibili alla direzione di una struttura semplice. In via subordinata, la ricorrente osserva che, qualora il Tribunale non ritenesse possibile equiparare la funzione di Funktionsoberarzt a quella di dirigente di struttura semplice, tale esperienza dovrebbe essere valutata nell’ambito del criterio “altra esperienza professionale, sostituto direttore di struttura complessa, titolare di alta specializzazione” , con conseguente attribuzione di 0,48 punti.
50. La ricorrente censura, inoltre, che al dott. -OMISSIS- sarebbero stati attribuiti -OMISSIS- punti, mediante una duplicazione valutativa del medesimo periodo (-OMISSIS-) computato due volte con il coefficiente di 0,02 punti mensili, una prima volta con riferimento alla funzione di “-OMISSIS-” e una seconda volta in relazione alla “-OMISSIS-” .
51. Sul punto, la ricorrente rimarca come la direzione di un programma non potrebbe essere equiparata alla direzione di una struttura o di un’unità organizzativa, né potrebbe integrare una posizione funzionale rilevante ai fini del punteggio. Ne conseguirebbe, pertanto, una indebita attribuzione di 1,12 punti al primo classificato, che dovrebbero essere decurtati.
52. Muovendo da tale impostazione, la ricorrente sostiene che, per i -OMISSIS- di primariato da ella svolta, la Commissione avrebbe dovuto riconoscerle non soltanto i 0,10 punti mensili previsti per la direzione di una struttura complessa, ma cumulativamente anche 0,07 punti mensili per la funzione di “reggente di struttura complessa” ( “perché è lei che regge la struttura complessa”) e 0,05 punti mensili per la direzione di una struttura semplice (considerato che la direzione di una struttura complessa implica, per sua natura, una posizione sovraordinata che ricomprende anche la direzione di strutture semplici), nonché 0,02 punti mensili previsti per il titolare di altra specializzazione (essendo indubbio che il primario di un reparto di -OMISSIS- è anche titolare di una elevata specializzazione professionale).
53. Secondo tale prospettazione, alla dott.ssa -OMISSIS- avrebbe dovuto essere attribuito il punteggio massimo previsto per il criterio in esame, pari a complessivi 12 punti.
54. Il profilo di censura è infondato.
55. Dalla documentazione prodotta non risulta che la ricorrente abbia ricoperto presso l’ospedale di -OMISSIS- un incarico formalmente qualificato come Funktionsoberärztin o equivalente a una posizione direttiva. Il “Zeugnis” del -OMISSIS-, a firma del Chefarzt Dr. -OMISSIS-, attesta esclusivamente lo svolgimento delle funzioni di -OMISSIS-, mentre la qualifica di Funktionsoberärztin emerge solo nella domanda di partecipazione al concorso, redatto dalla ricorrente. Manca pertanto un riscontro documentale di quanto sostenuto.
In ogni caso, come ha condivisibilmente esposto l’Azienda Sanitaria la funzione di Oberarzt o di Funktionsoberarzt nell’ordinamento sanitario tedesco non è equiparabile alla direzione di una struttura semplice nell’ordinamento italiano. La direzione di una struttura semplice costituisce un incarico dirigenziale formalizzato, attribuito mediante specifica procedura selettiva, caratterizzato da autonomia organizzativa e gestionale e da responsabilità diretta su un’unità strutturata. Al contrario, le posizioni intermedie del sistema tedesco si fondano prevalentemente su funzioni di coordinamento clinico o organizzativo interno al reparto, senza l’attribuzione di un incarico manageriale autonomo comparabile a quello previsto dall’ordinamento italiano.
56. Quanto alla richiesta formulata in via subordinata, di valutare il periodo trascorso a -OMISSIS- nell’ambito del criterio “altra esperienza professionale, sostituto direttore struttura complessa, titolare di alta specializzazione” , con la conseguente attribuzione di 0,48 punti, il Collegio osserva che la documentazione allegata alla domanda non consente di riconoscere all’attività svolta una connotazione dirigenziale, la quale, ai fini della valutazione secondo il criterio in discussione, era comunque richiesta, anche se in foma attenuata.
57. Né è condivisibile l’assunto della ricorrente di avere diritto, quale primario, a un doppio punteggio per il fatto di aver svolto la funzione di reggente di struttura complessa e di direttrice di struttura semplice, ricompresi nel medesimo reparto. L’assunto si fonda su un’evidente forzatura logica, poiché la direzione di una struttura complessa implica, per definizione, una posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto alle strutture semplici ad essa afferenti, senza che ciò comporti l’automatica titolarità dei relativi incarichi. Il ragionamento risulta pertanto ancor meno sostenibile, considerato che la direzione della struttura semplice era affidata ad altro medico, come ha confermato l’Azienda sanitaria.
58. Quanto all’asserita errata attribuzione di 1,12 punti al primo classifica, osserva il Collegio, che non superando la censura la prova di resistenza (-OMISSIS-:-OMISSIS-) difetta l’interesse per una decisione in merito.
c) “produzione scientifica”
59. La ricorrente contesta l’attribuzione di 0 punti per il sottocriterio relativo alla produzione scientifica, ritenendo che la Commissione abbia erroneamente valutato come non attinente alla materia il suo lavoro scientifico. In particolare evidenzia di aver prodotto un articolo su uno studio pilota pubblicato sulla rivista scientifica internazionale -OMISSIS- , -OMISSIS--OMISSIS-. Ritiene, pertanto, che l’elaborato avrebbe dovuto essere considerato pertinente alla disciplina, con conseguente l’attribuzione di almeno 1 punto.
d) “partecipazione a progetti in gruppi di ricerca”
60. Con riferimento al sottocriterio relativo alla partecipazione a progetti svolti nell’ambito di gruppi di ricerca, sostiene la ricorrente che l’attribuzione di zero punti, motivata dalla Commissione con la presunta assenza di attività in gruppi di ricerca, sarebbe errata. La ricorrente evidenzia di aver partecipato ad uno studio pilota di -OMISSIS- – di cui alla pubblicazione evidenziata al precedente punto - -OMISSIS-. Lo studio, condotto in collaborazione e approvato dal Comitato etico provinciale era stato pubblicato sulla rivista internazionale -OMISSIS- .
61. Fa presente che anche nella relazione quinquennale relativa al reparto di -OMISSIS- aveva indicato numerosi progetti interdisciplinari di livello provinciale ai quali aveva attivamente collaborato (Mitarbeit in landesweiten interdisziplinären Projekten).
62. Pertanto, secondo la ricorrente, le partecipazioni indicate integrerebbero pienamente i requisiti richiesti dal sottocriterio in esame e avrebbero dovuto comportare l’attribuzione del punteggio massimo previsto, pari a un punto.
63. Le due censure possono essere esaminate congiuntamente. In estrema sintesi, la ricorrente contesta il merito della valutazione relativa ai due criteri richiamati, ritenendo che i lavori prodotti erano pertinenti alla materia diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione.
64. Il Collegio ricorda che, secondo consolidata giurisprudenza, la valutazione operata dalla Commissione di concorso costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede di legittimità esclusivamente nei casi di manifesta illogicità, irragionevolezza o contraddittorietà ( ex multis Cons. Stato, Sez. VI, n. 1662/2017; Sez. IV, n. 5016/2016; Sez. VI, n. 871/2011; n. 5880/2010; T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I, n. 4237/2013).
65. Nel caso di specie, la Commissione, applicando i criteri di valutazione previamente stabiliti, ha ritenuto di non attribuire un punteggio alla partecipazione della candidata al progetto pilota né alla relativa pubblicazione scientifica, ritenendo che uno studio sulle -OMISSIS- non sia direttamente attinenti alla disciplina dell’-OMISSIS-. Come evidenziato dalla difesa dell’Azienda Sanitaria, il -OMISSIS-. Poiché la materia risulta solo indirettamente attinente alla disciplina valutata, la mancata attribuzione del punteggio non appare affetta da evidenti e macroscopici profili di illogicità, arbitrarietà o irragionevolezza.
66. Quanto, poi, alla partecipazione ai progetti interdisciplinari dell’Azienda sanitaria, indicati nella relazione quinquennale, occorre osservare che, a prescindere dal fatto che tale relazione si riferisce all’attività complessiva del reparto e non consente di verificare l’effettiva e personale partecipazione della dott.sssa -OMISSIS- ai specifici gruppi di lavoro, i progetti aziendali elencati – tra cui la -OMISSIS- - non hanno natura scientifica, come richiesto per la loro valorizzazione da specifica attività in discussione. Tali iniziative sono finalizzate al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei processi organizzativi. Pertanto, la mancata attribuzione di un punteggio risulta corretta.
67. Le censure sono quindi infondate.
e) “pregresse idoneità nazionali o provinciali”
68. La ricorrente lamenta di non aver ottenuto alcun punteggio per i -OMISSIS- in cui ha ricoperto l’incarico di primario del reparto di -OMISSIS- presso l’ospedale di -OMISSIS-, sostenendo che l’idoneità conseguita le avrebbe conferito il diritto all’attribuzione di un punteggio pari a 0,5 punti.
69. Il Collegio osserva, tuttavia, che la Commissione aveva motivato nella scheda di valutazione che “l’idoneità indicata non può essere valutata poiché riportata in una procedura affetta da declaratoria di incostituzionalità” .
70. Ne consegue che la censura sollevata dalla ricorrente deve essere dichiarata inammissibile, atteso che non è stata formulata alcuna specifica contestazione circa la correttezza della motivazione fornita dalla Commissione.
71. Comunque risulta che la giurisprudenza amministrativa è ormai unanime nel ritenere che “ il provvedimento emanato in applicazione di una norma dichiarata incostituzionale dà luogo ad una fattispecie di invalidità “ sopravvenuta ” o “ derivata ”, che non attribuisce al giudice amministrativo la indiscriminata disponibilità del provvedimento; in questa ricostruzione si coglie la logica di una precarietà dell’atto ( medio tempore legittimo ed efficace), connessa alla precarietà della stessa norma potenzialmente oggetto dello scrutinio di costituzionalità e la configurazione di un vizio originario quanto alla decorrenza, vista la retrodatazione ex tunc delle sentenze del giudice delle leggi, ma sopravvenuto quanto alla riconoscibilità ” (così, Cons. Stato, sez. IV, n. 4523/2023).
f) “tipologia prestazioni erogate dalle strutture”
72. Sotto questo ultimo profilo, la ricorrente censura la Commissione per non aver attribuito all’ospedale “-OMISSIS-” la qualifica di clinica universitaria. A sostegno della propria pretesa, richiamando la dicitura riportata sulla carta intestata dell’ospedale, “-OMISSIS-”, evidenzia che la struttura sanitaria, perché destinata alla formazione degli studenti della facoltà di medicina, doveva essere equiparata a una clinica universitaria. Da ciò deriverebbe, secondo la ricorrente, l’assegnazione a suo favore di ulteriori 0,5 punti.
73. Il Collegio osserva che non è stato sufficientemente provato che lo svolgimento di corsi di medicina determini l’equiparazione con una struttura universitaria, considerato che, come dedotto dall’Azienda Sanitaria resistente, la formazione erogata dall’ospedale non sarebbe una formazione con piena integrazione universitaria. Anche la profondità della ricerca, la struttura del personale e gli standard accademici sarebbero tipicamente più elevate nelle cliniche universitarie, che sarebbero anche le uniche ad offrire percorsi di carriera accademici completi.
74. La censura non può quindi essere favorevolmente apprezzata.
75. Il secondo motivo nel suo complesso è in parte inammissibile e in parte infondato.
76. In conclusione il ricorso non può essere accolto, in quanto infondato.
77. L’infondatezza determina anche il rigetto della domanda risarcitoria.
78. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Rigetta anche la domanda risarcitoria.
Condanna parte ricorrente a rifondere all’Azienda Sanitaria e alla parte controinteressata le spese di lite che liquida in € 3.000,00 (tremila/00) a favore di ciascuna, oltre spese se dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ST IR, Presidente
Edith Engl, Consigliere, Estensore
Alda Dellantonio, Consigliere
Fabrizio Cavallar, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Edith Engl | ST IR |
IL SEGRETARIO