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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 93/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
INGINO GIOVANNI, Presidente
OCONE US, LA
NICODANO MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 239/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E04220302023 IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E04220302023 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 62/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si richiamano alle conclusioni in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Associazione Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro la Direzione Provinciale I dell'Agenzia delle Entrate di Torino, avverso l'avviso di accertamento n. T7E042203020/23 notificato in data 18/11/2024.
L'Ufficio, contestando il mancato invio del modello EAS, ha ritenuto che l'associazione Ricorrente_1 fosse decaduta dai benefici spettanti agli enti senza fine di lucro. Pertanto ha applicato l'Iva a tutte le entrate risultanti dal conto corrente e a quelle registrate per contanti, detraendo l'iva assolta sugli acquisti e determinando un maggior reddito da assoggettare a tassazione di euro 39.747,00.
La ricorrente lamenta quanto dedotto dall'Ufficio rilevando che la mancata presentazione del modello EAS non determina la decadenza dai benefici di natura fiscale spettanti agli enti senza fine di lucro, trattandosi esclusivamente di un adempimento di natura formale, rilevando invece l'esistenza dei requisiti per accedere ai benefici fiscali che sono di natura sostanziale.
Si è costituito l'Ufficio eccependo preliminarmente la tardività del ricorso in quanto notificato al legale rappresentante in data 07/11/2024 e il 18/11/2024 alla sede dell'Associazione. Poiché il ricorso è stato presentato in data 16/01/2025 è da ritenersi tardivo e quindi inammissibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, pur riconoscendo che la distinzione tra requisiti sostanziali che attengono alla verifica del fondamento del diritto, e requisiti formali che individuano le modalità e il controllo dell'esercizio del diritto, rema in favore della società ricorrente, deve ritenere che il ricorso non sia ammissibile.
Se un atto viene notificato sia all'associazione che al suo rappresentante legale in date diverse, si considera valida la prima notifica perfezionata, che determina la decorrenza dei termini processuali;
secondo l'art. 145
c.p.c., è valida la notifica sia nella sede dell'ente (al rappresentante o incaricato) sia alla persona fisica del rappresentante (se indicata con residenza/domicilio specifici), e la notifica al legale rappresentante rende irrilevante la successiva diretta all'ente se la prima è corretta. La data rilevante è quella in cui la notifica si perfeziona per il destinatario, ovvero la consegna, o la giacenza per il notificante, ma ai fini del contraddittorio, vale quella che garantisce l'effettiva conoscenza per prima.
Pertanto la Corte rileva l'inammissibilità del ricorso perchè notificato oltre il termine previsto dagli artt. 19e
21 del D. Lgs. 546/92.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese Compensate.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
INGINO GIOVANNI, Presidente
OCONE US, LA
NICODANO MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 239/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E04220302023 IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E04220302023 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 62/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si richiamano alle conclusioni in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Associazione Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro la Direzione Provinciale I dell'Agenzia delle Entrate di Torino, avverso l'avviso di accertamento n. T7E042203020/23 notificato in data 18/11/2024.
L'Ufficio, contestando il mancato invio del modello EAS, ha ritenuto che l'associazione Ricorrente_1 fosse decaduta dai benefici spettanti agli enti senza fine di lucro. Pertanto ha applicato l'Iva a tutte le entrate risultanti dal conto corrente e a quelle registrate per contanti, detraendo l'iva assolta sugli acquisti e determinando un maggior reddito da assoggettare a tassazione di euro 39.747,00.
La ricorrente lamenta quanto dedotto dall'Ufficio rilevando che la mancata presentazione del modello EAS non determina la decadenza dai benefici di natura fiscale spettanti agli enti senza fine di lucro, trattandosi esclusivamente di un adempimento di natura formale, rilevando invece l'esistenza dei requisiti per accedere ai benefici fiscali che sono di natura sostanziale.
Si è costituito l'Ufficio eccependo preliminarmente la tardività del ricorso in quanto notificato al legale rappresentante in data 07/11/2024 e il 18/11/2024 alla sede dell'Associazione. Poiché il ricorso è stato presentato in data 16/01/2025 è da ritenersi tardivo e quindi inammissibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, pur riconoscendo che la distinzione tra requisiti sostanziali che attengono alla verifica del fondamento del diritto, e requisiti formali che individuano le modalità e il controllo dell'esercizio del diritto, rema in favore della società ricorrente, deve ritenere che il ricorso non sia ammissibile.
Se un atto viene notificato sia all'associazione che al suo rappresentante legale in date diverse, si considera valida la prima notifica perfezionata, che determina la decorrenza dei termini processuali;
secondo l'art. 145
c.p.c., è valida la notifica sia nella sede dell'ente (al rappresentante o incaricato) sia alla persona fisica del rappresentante (se indicata con residenza/domicilio specifici), e la notifica al legale rappresentante rende irrilevante la successiva diretta all'ente se la prima è corretta. La data rilevante è quella in cui la notifica si perfeziona per il destinatario, ovvero la consegna, o la giacenza per il notificante, ma ai fini del contraddittorio, vale quella che garantisce l'effettiva conoscenza per prima.
Pertanto la Corte rileva l'inammissibilità del ricorso perchè notificato oltre il termine previsto dagli artt. 19e
21 del D. Lgs. 546/92.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese Compensate.