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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 179/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MALATO ALFONSO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2041/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I 59
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N.5324 PROT.N. 48029 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1587/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente, la ricorrente Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 5324 del 7/12/2023, prot. n. 48029 del 7/12/2023, comunicato in data 11/4/2024 relativo a TARI, anno di imposta 2019, dell'importo complessivo di € 428,59.
La ricorrente, in buona sostanza, deduceva: a) l'inesistenza giuridica della notifica;
b) il difetto di legittimazione attiva quale conseguenza del difetto di sottoscrizione;
c) la nullità dell'atto impugnato per mancanza di firma autografa/digitale del funzionario;
d) la mancata attivazione del contraddittorio preventivo endoprocedimentale;
e) il difetto di motivazione;
f) l'omessa indicazione della facoltà di proporre l'accertamento con adesione;
g) l'inesistenza della pretesa tributaria;
h) l'intervenuta decadenza/ prescrizione.
La ricorrente chiedeva, pertanto, volersi dichiarare la nullità degli atti impugnati con condanna alle spese.
Si costituiva in giudizio il comune di Canicattì (AG) che controdeduceva alle suesposte doglianze e chiedeva volersi rigettare il ricorso con condanna alle spese.
All'odierna pubblica udienza, il ricorso veniva deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Ed invero, con riferimento al primo motivo di doglianza deve evidenziarsi che la notifica dell'atto impugnato – seppur effettuata mezzo di posta privata - deve ritenersi sanata in quanto l'atto ha, comunque, raggiunto il suo scopo consentendo al ricorrente di proporre il presente ricorso e di articolare compiutamente ed esaustivamente tutte le difese del caso.
Ed ancora, con riferimento al secondo e al terzo motivo di doglianza deve sottolinearsi che l'atto impugnato è stato sottoscritto dalla dott.ssa Nominativo_1, funzionario responsabile in tema di TARI;
peraltro, nell'atto stesso viene espressamente richiamato il provvedimento di nomina della predetta funzionaria.
Con riferimento alla asserita mancanza di firma autografa e/o digitale della predetta funzionaria, deve, invece, precisarsi che la Suprema Corte ha statuito, sul punto, che la sottoscrizione può avvenire in maniera autografa, ovvero mediante l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.
Ebbene, nel caso di tributi regionali o locali sono necessarie, a tal fine, che siano rispettate le seguenti condizioni: a) l'atto sia prodotto da sistemi informatici automatizzati;
b) il nominativo del funzionario responsabile e la fonte dei dati siano riportati in un apposito provvedimento dirigenziale;
c) gli estremi del detto provvedimento siano indicati nel provvedimento insieme alla dicitura che si tratta di firma a stampa e l'indicazione della fonte normativa (cfr., per tutte, CC. n. 11045/24; CC. N. 29820/21),
Ebbene, nel caso in esame: a) l'atto impugnato è stato prodotto dal sistema informativo automatizzato;
b) la dott.ssa Nominativo_1 è stata nominata funzionario responsabile del servizio canoni e tributi con delibera della Giunta Comunale n. 64 del 2022; c) gli estremi della detta deliberazione, la dicitura “firma a stampa”
e l'indicazione della fonte normativa sono stati correttamente riportati nell'atto oggetto di impugnazione.
Ed ancora, la ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato per la mancata attivazione del contraddittorio preventivo endoprocedimentale.
Anche tale motivo di doglianza è destituito di fondamento,
Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha ribadito che non sussiste tale obbligo preventivo nell'ipotesi in cui – come nel caso di specie – l'avviso di accertamento abbia ad oggetto tributi locali (cfr. CC., S.U., n. 24823/15;
CC. . n. 11560/18; CC. n. 27421/18; CC. n. 9978/21).
Ne discende, pertanto, che non sussisteva un tale obbligo in capo all'Ente locale impositore.
Deve essere rigettato anche il motivo di doglianza relativo all'asserito difetto di motivazione.
Ed invero, l'atto impugnato riporta regolarmente le ragioni poste a fondamento dei singoli importi che compongono il quantum della pretesa tributaria ed effettua un richiamo ai dati relativi ai cespiti della ricorrente relativi agli anni di imposta 2018 e 2019.
Deve essere rigettato anche l'ulteriore motivo di doglianza relativo alla dedotta intervenuta prescrizione/ decadenza.
Ed invero, a tale proposito deve precisarsi che il termine quinquennale di prescrizione/decadenza maturava alla data del 31/12/2024 mentre l'atto oggetto della presenta impugnazione è stato spedito in data 26/3/2024
e ricevuto dalla contribuente in data 10/4/2024 e, quindi, nel pieno rispetto, pertanto, del detto termine decadenziale.
Deve, infine, precisarsi che appare assolutamente generica e del tutto sfornita di prova alcuna – riducendosi ad una mera clausola di stile fine a se stessa - la lamentata inesistenza della pretesa tributaria.
Per le ragioni anzidette, pertanto, il ricorso in oggetto deve essere rigettato e, per l'effetto, l'atto impugnato deve essere confermato.
Parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma di € 150,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma di euro 150,00, oltre accessori di legge.
Così deciso ad Agrigento, il 26/11/2025
Il Giudice
AL AT
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MALATO ALFONSO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2041/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I 59
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N.5324 PROT.N. 48029 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1587/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente, la ricorrente Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 5324 del 7/12/2023, prot. n. 48029 del 7/12/2023, comunicato in data 11/4/2024 relativo a TARI, anno di imposta 2019, dell'importo complessivo di € 428,59.
La ricorrente, in buona sostanza, deduceva: a) l'inesistenza giuridica della notifica;
b) il difetto di legittimazione attiva quale conseguenza del difetto di sottoscrizione;
c) la nullità dell'atto impugnato per mancanza di firma autografa/digitale del funzionario;
d) la mancata attivazione del contraddittorio preventivo endoprocedimentale;
e) il difetto di motivazione;
f) l'omessa indicazione della facoltà di proporre l'accertamento con adesione;
g) l'inesistenza della pretesa tributaria;
h) l'intervenuta decadenza/ prescrizione.
La ricorrente chiedeva, pertanto, volersi dichiarare la nullità degli atti impugnati con condanna alle spese.
Si costituiva in giudizio il comune di Canicattì (AG) che controdeduceva alle suesposte doglianze e chiedeva volersi rigettare il ricorso con condanna alle spese.
All'odierna pubblica udienza, il ricorso veniva deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Ed invero, con riferimento al primo motivo di doglianza deve evidenziarsi che la notifica dell'atto impugnato – seppur effettuata mezzo di posta privata - deve ritenersi sanata in quanto l'atto ha, comunque, raggiunto il suo scopo consentendo al ricorrente di proporre il presente ricorso e di articolare compiutamente ed esaustivamente tutte le difese del caso.
Ed ancora, con riferimento al secondo e al terzo motivo di doglianza deve sottolinearsi che l'atto impugnato è stato sottoscritto dalla dott.ssa Nominativo_1, funzionario responsabile in tema di TARI;
peraltro, nell'atto stesso viene espressamente richiamato il provvedimento di nomina della predetta funzionaria.
Con riferimento alla asserita mancanza di firma autografa e/o digitale della predetta funzionaria, deve, invece, precisarsi che la Suprema Corte ha statuito, sul punto, che la sottoscrizione può avvenire in maniera autografa, ovvero mediante l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.
Ebbene, nel caso di tributi regionali o locali sono necessarie, a tal fine, che siano rispettate le seguenti condizioni: a) l'atto sia prodotto da sistemi informatici automatizzati;
b) il nominativo del funzionario responsabile e la fonte dei dati siano riportati in un apposito provvedimento dirigenziale;
c) gli estremi del detto provvedimento siano indicati nel provvedimento insieme alla dicitura che si tratta di firma a stampa e l'indicazione della fonte normativa (cfr., per tutte, CC. n. 11045/24; CC. N. 29820/21),
Ebbene, nel caso in esame: a) l'atto impugnato è stato prodotto dal sistema informativo automatizzato;
b) la dott.ssa Nominativo_1 è stata nominata funzionario responsabile del servizio canoni e tributi con delibera della Giunta Comunale n. 64 del 2022; c) gli estremi della detta deliberazione, la dicitura “firma a stampa”
e l'indicazione della fonte normativa sono stati correttamente riportati nell'atto oggetto di impugnazione.
Ed ancora, la ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato per la mancata attivazione del contraddittorio preventivo endoprocedimentale.
Anche tale motivo di doglianza è destituito di fondamento,
Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha ribadito che non sussiste tale obbligo preventivo nell'ipotesi in cui – come nel caso di specie – l'avviso di accertamento abbia ad oggetto tributi locali (cfr. CC., S.U., n. 24823/15;
CC. . n. 11560/18; CC. n. 27421/18; CC. n. 9978/21).
Ne discende, pertanto, che non sussisteva un tale obbligo in capo all'Ente locale impositore.
Deve essere rigettato anche il motivo di doglianza relativo all'asserito difetto di motivazione.
Ed invero, l'atto impugnato riporta regolarmente le ragioni poste a fondamento dei singoli importi che compongono il quantum della pretesa tributaria ed effettua un richiamo ai dati relativi ai cespiti della ricorrente relativi agli anni di imposta 2018 e 2019.
Deve essere rigettato anche l'ulteriore motivo di doglianza relativo alla dedotta intervenuta prescrizione/ decadenza.
Ed invero, a tale proposito deve precisarsi che il termine quinquennale di prescrizione/decadenza maturava alla data del 31/12/2024 mentre l'atto oggetto della presenta impugnazione è stato spedito in data 26/3/2024
e ricevuto dalla contribuente in data 10/4/2024 e, quindi, nel pieno rispetto, pertanto, del detto termine decadenziale.
Deve, infine, precisarsi che appare assolutamente generica e del tutto sfornita di prova alcuna – riducendosi ad una mera clausola di stile fine a se stessa - la lamentata inesistenza della pretesa tributaria.
Per le ragioni anzidette, pertanto, il ricorso in oggetto deve essere rigettato e, per l'effetto, l'atto impugnato deve essere confermato.
Parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma di € 150,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma di euro 150,00, oltre accessori di legge.
Così deciso ad Agrigento, il 26/11/2025
Il Giudice
AL AT