Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 179
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inesistenza giuridica della notifica

    La notifica, sebbene effettuata tramite posta privata, è stata sanata in quanto ha raggiunto lo scopo di consentire al ricorrente di proporre ricorso e articolare le proprie difese.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione attiva per difetto di sottoscrizione

    L'atto è stato sottoscritto dal funzionario responsabile, la cui nomina è richiamata nell'atto stesso. La Suprema Corte ha statuito che la sottoscrizione può avvenire anche a stampa, purché siano rispettate determinate condizioni relative alla produzione da sistemi informatici, alla nomina del funzionario e all'indicazione degli estremi del provvedimento di nomina e della fonte normativa, condizioni che sono state rispettate nel caso di specie.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto per mancanza di firma autografa/digitale

    La Suprema Corte ha statuito che la sottoscrizione può avvenire anche a stampa, purché siano rispettate determinate condizioni relative alla produzione da sistemi informatici, alla nomina del funzionario e all'indicazione degli estremi del provvedimento di nomina e della fonte normativa, condizioni che sono state rispettate nel caso di specie.

  • Rigettato
    Mancata attivazione del contraddittorio preventivo endoprocedimentale

    La Suprema Corte ha ribadito che non sussiste l'obbligo di contraddittorio preventivo nell'ipotesi in cui l'avviso di accertamento abbia ad oggetto tributi locali.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    L'atto impugnato riporta regolarmente le ragioni poste a fondamento dei singoli importi che compongono il quantum della pretesa tributaria e richiama i dati relativi ai cespiti della ricorrente per gli anni di imposta 2018 e 2019.

  • Rigettato
    Intervenuta decadenza/prescrizione

    Il termine quinquennale di prescrizione/decadenza maturava alla data del 31/12/2024, mentre l'atto è stato spedito in data 26/3/2024 e ricevuto in data 10/4/2024, pertanto nel rispetto del termine decadenziale.

  • Rigettato
    Inesistenza della pretesa tributaria

    La doglianza appare generica, sfornita di prova e riducibile a una mera clausola di stile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 179
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 179
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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