CASS
Sentenza 22 febbraio 2022
Sentenza 22 febbraio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/02/2022, n. 6040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6040 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ME SI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di LUIGI BITTITTERI, che ha concluso per l'annullamento della sentenza limitatamente al contestato danneggiamento per non essere il fatto più previsto come reato e per la declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10/02/2020 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Como in data 03/04/2018 in forza della quale LE NI era stato 1 \' Penale Sent. Sez. 2 Num. 6040 Anno 2022 Presidente: CAMMINO MATILDE Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 18/11/2021 riconosciuto responsabile del reato di appropriazione indebita di una serie di beni presenti all' interno di un capannone di proprietà di NO VI a seguito della risoluzione del contratto di affitto del predetto immobile per morosità nonché del danneggiamento ex art. 635 c.p. dell' impianto elettrico e dell' allarme antifurto e condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione oltre al risarcimento dei danni morali e materiali liquidati equitativamente in favore della parte civile in euro 20.000,00. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all' art. 635 c.p. Assume che poiché nella attuale formulazione dell'art. 635 c.p. ai fini della configurabilità del reato di danneggiamento occorre la minaccia o la violenza nei confronti del danneggiato nel caso in esame doveva essere esclusa la sussistenza del reato in quanto il OM non era presente allorquando i beni erano stati danneggiati, evidenziando che nel capo di imputazione non si faceva riferimento ad alcuna violenza o minaccia. Rileva che la corte di appello, nel ritenere che era rimasta immutata la qualificazione dei fatti, del tutto erroneamente aveva ritenuto sussistente il reato ex art. 635 c.p. richiamando la condotta estorsiva del settembre 2013 posta in essere dall' imputato in danno della persona offesa ed oggetto della sentenza in data 12 Aprile 2017. Osserva che non poteva ritenersi che la qualificazione dei fatti era rimasta invariata e che doveva tenersi conto della circostanza che il P.M. non aveva contestato all' imputato la "nuova" minaccia riferita dalla persona offesa NO VI per la prima volta all' udienza del 25/01/2018 ossia le scarpe appese e le scritte rinvenute nell' immobile in data 8 Giugno 2015 e menzionatiA in sentenza, dovendosi tenere conto esclusivamente dell'addebito come indicato nel capo di imputazione. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per i reati danneggiamento ed appropriazione indebita. Assume che la motivazione era gravemente carente, meramente apparente nonché basata su una serie di travisamenti della prova quanto alla ritenuta sussistenza delle condotte contestate in capo all' imputato il quale, sul punto, aveva formulato specifiche censure non prese in esame dai giudici di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto nei termini appresso specificati. 2. Osserva la Corte che il primo motivo è infondato. 2 \J2 Deve rilevarsi che appaiono corrette le argomentazioni dei giudici di merito i quali hanno escluso la possibilità di adottare una pronunzia assolutoria perché il fatto non è previsto come reato sulla scorta della riforma di cui al D. Lgs. 7/2016, in ragione della circostanza che, in fatto, risultava contestata la minaccia alla persona in considerazione del cartello contenente scritte minacciose presente all' interno dell'immobile locato, circostanza implicante la configurabilità del reato sulla scorta della nuova normativa. Occorre, del resto, precisare che in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. (Fattispecie relativa a contestazione del delitto di bancarotta post- fallimentare qualificato dalla S.C. come bancarotta pre-fallimentare). (Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010 Ud. (dep. 13/10/2010) Rv. 248051 - 01. Nella fattispecie in esame, a fronte della ricostruzione del primo giudice che ha indicato la sussistenza di minacce alla persona, ritenendo configurabile il reato pur a fronte della novella del 2016, l' imputato, in appello, si è difeso nel merito affermando che i fatti non gli erano riferibili, sicchè in questa sede non può dolersi di una illegittima imnnutazione del fatto, avendo egli pienamente esercitato il suo diritto di difesa in ordine ad una condotta rientrante nella nuova formulazione del reato di cui all' art. 635 c.p. 3. Il secondo motivo è, per contro, fondato. Ed, infatti, la corte territoriale, nel confermare l' affermazione della responsabilità dell' imputato in ordine ai reati di appropriazione indebita di una serie di beni presenti ali' interno del capannone di proprietà di NO VI e locato alla società Formula 1 Gomme s.r.l. a seguito della risoluzione del contratto di affitto del predetto immobile per morosità nonché di danneggiamento dell' impianto elettrico e dell' allarme antifurto, ha omesso di confrontarsi con le specifiche censure mosse con l' atto di appello. In particolare questi, nel contestare la ricostruzione dei giudici di primo grado, aveva avuto modo di evidenziare che il giudice di primo grado non aveva affrontato, con argomentazioni esaustive e logiche, la questione della riconducibilità dei fatti all' imputato il quale, nel periodo in questione, era esclusivamente il responsabile tecnico della società Formula 1 Gomme s.r.l. Va osservato che, come lamentato dal ricorrente, la motivazione adottata sul punto dalla corte territoriale deve ritenersi gravemente carente e viziata in quanto i giudici 3 territoriali, sostanzialmente disattendendo con una motivazione assai lacunosa le specifiche censure proposte, hanno di fatto affermato la responsabilità dell' imputato in ragione del suo ruolo di responsabile tecnico della società conduttrice ( evidenziando, pure, il dato - certamente non decisivo - lo stesso, in passato, era stato amministratore di tale società) ed in virtù di una pregressa condanna estorsiva in danno della persona offesa, parlando, del tutto genericamente, di un "concorso" nella commissione dei reati de quibus ed assumendo, ancora, che i beni oggetto di appropriazione sarebbero stati ricoverati presso un capannone "di fatto" nella disponibilità dell' imputato. Ritiene, tuttavia, la Corte che un simile ragionamento appare gravemente viziato in quanto: il ruolo dell' imputato all' interno dell' azienda locatrice quale "responsabile tecnico" non può, in alcun modo, avere un collegamento con i fatti contestati, così come il suo precedente ruolo di amministratore della società conduttrice;
la pregressa condanna per estorsione, di per sé, non può implicare una responsabilità per i successivi e diversi fatti in questione;
il riferimento ad un concorso con altri soggetti è del tutto privo di pregio in quanto non viene specificato, in alcun modo, a che titolo ed in quale modo gli asseriti concorrenti avrebbero preso parte ai fatti in questione ed, infine, il dato riguardante il trasferimento dei beni presso altro locale nella disponibilità del ricorrente, come lamentato dalla difesa, non appare trovare riscontro nelle complessive emergenze processuali. 5. La sentenza va, quindi, annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano che provvederà a colmare tali lacune motivazionali indicando, con congrue argomentazioni, le ragioni per le quali i fatti contestati debbano essere addebitati all' imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma, il 18 Novembre 2021 Il Consigliere E tensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di LUIGI BITTITTERI, che ha concluso per l'annullamento della sentenza limitatamente al contestato danneggiamento per non essere il fatto più previsto come reato e per la declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10/02/2020 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Como in data 03/04/2018 in forza della quale LE NI era stato 1 \' Penale Sent. Sez. 2 Num. 6040 Anno 2022 Presidente: CAMMINO MATILDE Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 18/11/2021 riconosciuto responsabile del reato di appropriazione indebita di una serie di beni presenti all' interno di un capannone di proprietà di NO VI a seguito della risoluzione del contratto di affitto del predetto immobile per morosità nonché del danneggiamento ex art. 635 c.p. dell' impianto elettrico e dell' allarme antifurto e condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione oltre al risarcimento dei danni morali e materiali liquidati equitativamente in favore della parte civile in euro 20.000,00. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all' art. 635 c.p. Assume che poiché nella attuale formulazione dell'art. 635 c.p. ai fini della configurabilità del reato di danneggiamento occorre la minaccia o la violenza nei confronti del danneggiato nel caso in esame doveva essere esclusa la sussistenza del reato in quanto il OM non era presente allorquando i beni erano stati danneggiati, evidenziando che nel capo di imputazione non si faceva riferimento ad alcuna violenza o minaccia. Rileva che la corte di appello, nel ritenere che era rimasta immutata la qualificazione dei fatti, del tutto erroneamente aveva ritenuto sussistente il reato ex art. 635 c.p. richiamando la condotta estorsiva del settembre 2013 posta in essere dall' imputato in danno della persona offesa ed oggetto della sentenza in data 12 Aprile 2017. Osserva che non poteva ritenersi che la qualificazione dei fatti era rimasta invariata e che doveva tenersi conto della circostanza che il P.M. non aveva contestato all' imputato la "nuova" minaccia riferita dalla persona offesa NO VI per la prima volta all' udienza del 25/01/2018 ossia le scarpe appese e le scritte rinvenute nell' immobile in data 8 Giugno 2015 e menzionatiA in sentenza, dovendosi tenere conto esclusivamente dell'addebito come indicato nel capo di imputazione. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per i reati danneggiamento ed appropriazione indebita. Assume che la motivazione era gravemente carente, meramente apparente nonché basata su una serie di travisamenti della prova quanto alla ritenuta sussistenza delle condotte contestate in capo all' imputato il quale, sul punto, aveva formulato specifiche censure non prese in esame dai giudici di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto nei termini appresso specificati. 2. Osserva la Corte che il primo motivo è infondato. 2 \J2 Deve rilevarsi che appaiono corrette le argomentazioni dei giudici di merito i quali hanno escluso la possibilità di adottare una pronunzia assolutoria perché il fatto non è previsto come reato sulla scorta della riforma di cui al D. Lgs. 7/2016, in ragione della circostanza che, in fatto, risultava contestata la minaccia alla persona in considerazione del cartello contenente scritte minacciose presente all' interno dell'immobile locato, circostanza implicante la configurabilità del reato sulla scorta della nuova normativa. Occorre, del resto, precisare che in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. (Fattispecie relativa a contestazione del delitto di bancarotta post- fallimentare qualificato dalla S.C. come bancarotta pre-fallimentare). (Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010 Ud. (dep. 13/10/2010) Rv. 248051 - 01. Nella fattispecie in esame, a fronte della ricostruzione del primo giudice che ha indicato la sussistenza di minacce alla persona, ritenendo configurabile il reato pur a fronte della novella del 2016, l' imputato, in appello, si è difeso nel merito affermando che i fatti non gli erano riferibili, sicchè in questa sede non può dolersi di una illegittima imnnutazione del fatto, avendo egli pienamente esercitato il suo diritto di difesa in ordine ad una condotta rientrante nella nuova formulazione del reato di cui all' art. 635 c.p. 3. Il secondo motivo è, per contro, fondato. Ed, infatti, la corte territoriale, nel confermare l' affermazione della responsabilità dell' imputato in ordine ai reati di appropriazione indebita di una serie di beni presenti ali' interno del capannone di proprietà di NO VI e locato alla società Formula 1 Gomme s.r.l. a seguito della risoluzione del contratto di affitto del predetto immobile per morosità nonché di danneggiamento dell' impianto elettrico e dell' allarme antifurto, ha omesso di confrontarsi con le specifiche censure mosse con l' atto di appello. In particolare questi, nel contestare la ricostruzione dei giudici di primo grado, aveva avuto modo di evidenziare che il giudice di primo grado non aveva affrontato, con argomentazioni esaustive e logiche, la questione della riconducibilità dei fatti all' imputato il quale, nel periodo in questione, era esclusivamente il responsabile tecnico della società Formula 1 Gomme s.r.l. Va osservato che, come lamentato dal ricorrente, la motivazione adottata sul punto dalla corte territoriale deve ritenersi gravemente carente e viziata in quanto i giudici 3 territoriali, sostanzialmente disattendendo con una motivazione assai lacunosa le specifiche censure proposte, hanno di fatto affermato la responsabilità dell' imputato in ragione del suo ruolo di responsabile tecnico della società conduttrice ( evidenziando, pure, il dato - certamente non decisivo - lo stesso, in passato, era stato amministratore di tale società) ed in virtù di una pregressa condanna estorsiva in danno della persona offesa, parlando, del tutto genericamente, di un "concorso" nella commissione dei reati de quibus ed assumendo, ancora, che i beni oggetto di appropriazione sarebbero stati ricoverati presso un capannone "di fatto" nella disponibilità dell' imputato. Ritiene, tuttavia, la Corte che un simile ragionamento appare gravemente viziato in quanto: il ruolo dell' imputato all' interno dell' azienda locatrice quale "responsabile tecnico" non può, in alcun modo, avere un collegamento con i fatti contestati, così come il suo precedente ruolo di amministratore della società conduttrice;
la pregressa condanna per estorsione, di per sé, non può implicare una responsabilità per i successivi e diversi fatti in questione;
il riferimento ad un concorso con altri soggetti è del tutto privo di pregio in quanto non viene specificato, in alcun modo, a che titolo ed in quale modo gli asseriti concorrenti avrebbero preso parte ai fatti in questione ed, infine, il dato riguardante il trasferimento dei beni presso altro locale nella disponibilità del ricorrente, come lamentato dalla difesa, non appare trovare riscontro nelle complessive emergenze processuali. 5. La sentenza va, quindi, annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano che provvederà a colmare tali lacune motivazionali indicando, con congrue argomentazioni, le ragioni per le quali i fatti contestati debbano essere addebitati all' imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma, il 18 Novembre 2021 Il Consigliere E tensore Il Presidente