CASS
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AL IN, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 5/12/2025 emessa dalla Corte di appello di Perugia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Sciarretta, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di Perugia ne disponeva la consegna all'autorità giudiziaria polacca, in esecuzione del mandato di arresto esecutivo. 2. La difesa del ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, relativamente all'omesso riconoscimento Penale Sent. Sez. 6 Num. 814 Anno 2026 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 08/01/2026 della stabile dimora in Italia, pur essendo stati forniti plurimi elementi dimostrativi del presupposto fondante il motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18- bis, comma 2, I. 22 aprile 2005, n.69 Il difensore del ricorrente depositava conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve premettersi che, per consolidata giurisprudenza, in tema di mandato di arresto europeo, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, all'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, non è ammissibile il ricorso per cassazione per vizi di motivazione avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna dell'interessato, essendo stato espunto dalla norma il riferimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» e, al contempo, essendosi circoscritto il potere di sindacato della corte di cassazione ai soli motivi previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c) (Sez.6, n. 8299 dell'8/3/2022, Rv. 282911). In applicazione di tale principio, si è affermato che sono inammissibili le censure che involgono l'accertamento del radicamento del soggetto nel territorio dello Stato, le quali, pur dedotte quale vizio di violazione di legge, attengono in realtà alla motivazione della decisione, atteso che l'art. 22 della legge 22 aprile 2005„ n. 69, come modificato dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, non ammette avverso la sentenza resa dalla corte di appello sulla richiesta di consegna il ricorso per cassazione per vizi di motivazione (Sez. 6, n. 41074 del 10/11/2021, Huzu, Rv. 282260). Quanto detto comporta che è deducibile con il ricorso per cassazione il solo vizio di omessa motivazione in ordine ai presupposti applicativi dell'art. 18-bis, comma 2, I. 22 aprile 2005, n.69 e non anche il vizio di motivazione. Nel caso di specie, la Corte di appello ha ampiamente motivato in ordine alla carenza del presupposto per riconoscere il radicamento del consegnando in Italia da almeno cinque anni, sicchè deve escludersi l'omessa motivazione. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 Il Consigliere estensore Il Presidente
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22 I.n. 69/2005. Così deciso l'8 gennaio 2026
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Sciarretta, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di Perugia ne disponeva la consegna all'autorità giudiziaria polacca, in esecuzione del mandato di arresto esecutivo. 2. La difesa del ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, relativamente all'omesso riconoscimento Penale Sent. Sez. 6 Num. 814 Anno 2026 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 08/01/2026 della stabile dimora in Italia, pur essendo stati forniti plurimi elementi dimostrativi del presupposto fondante il motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18- bis, comma 2, I. 22 aprile 2005, n.69 Il difensore del ricorrente depositava conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve premettersi che, per consolidata giurisprudenza, in tema di mandato di arresto europeo, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, all'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, non è ammissibile il ricorso per cassazione per vizi di motivazione avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna dell'interessato, essendo stato espunto dalla norma il riferimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» e, al contempo, essendosi circoscritto il potere di sindacato della corte di cassazione ai soli motivi previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c) (Sez.6, n. 8299 dell'8/3/2022, Rv. 282911). In applicazione di tale principio, si è affermato che sono inammissibili le censure che involgono l'accertamento del radicamento del soggetto nel territorio dello Stato, le quali, pur dedotte quale vizio di violazione di legge, attengono in realtà alla motivazione della decisione, atteso che l'art. 22 della legge 22 aprile 2005„ n. 69, come modificato dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, non ammette avverso la sentenza resa dalla corte di appello sulla richiesta di consegna il ricorso per cassazione per vizi di motivazione (Sez. 6, n. 41074 del 10/11/2021, Huzu, Rv. 282260). Quanto detto comporta che è deducibile con il ricorso per cassazione il solo vizio di omessa motivazione in ordine ai presupposti applicativi dell'art. 18-bis, comma 2, I. 22 aprile 2005, n.69 e non anche il vizio di motivazione. Nel caso di specie, la Corte di appello ha ampiamente motivato in ordine alla carenza del presupposto per riconoscere il radicamento del consegnando in Italia da almeno cinque anni, sicchè deve escludersi l'omessa motivazione. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 Il Consigliere estensore Il Presidente
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22 I.n. 69/2005. Così deciso l'8 gennaio 2026