Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 814
CASS
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione

    Il ricorso per cassazione per vizi di motivazione avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna dell'interessato non è ammissibile, essendo stato espunto dalla norma il riferimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito». Le censure che involgono l'accertamento del radicamento del soggetto nel territorio dello Stato, pur dedotte quale vizio di violazione di legge, attengono in realtà alla motivazione della decisione. La Corte di appello ha ampiamente motivato in ordine alla carenza del presupposto per riconoscere il radicamento del consegnando in Italia da almeno cinque anni, sicchè deve escludersi l'omessa motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 814
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 814
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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