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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 889/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4114/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica BA IO NO - 92063110800
elettivamente domiciliato presso Consorzio Di Bonifica BA IO NO
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240045030808000 CONTR CONSORZIO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240045030808000 CONTR CONSORZIO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2024 02745498 63000 - ruolo n. 2024/016172 (Contributi anno 2022) e ruolo n. 2024/016173 (Contributi anno 2023), notificata in data 06/02/2025 da Agenzia delle Entrate-Riscossione, relativa alle quote consortili anno
2022 e anno 2023 (importo complessivo di euro 1.515,88) del Consorzio di Bonifica BA Jonio
NO.
Parte ricorrente deduce l'assenza del beneficio consortile (anche con riferimento alla sentenza della
Corte Costituzionale n. 188/2018) e specifica che l'assunto è già stato acclarato con sentenza emessa da questa Corte, per l'annualità precedente, per le medesime proprietà (sentenza n. 5375/2024); deduce, inoltre, il difetto di motivazione.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la legittimità formale della cartella.
Non si è costituito in giudizio il Consorzio di Bonifica.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
La Corte ritiene che sia ora applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione del ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato assolto, tenuto anche conto della mancata costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica, oltre a doversi concorrentemente considerare che analoga pretesa è stata annullata da questa Corte, per la precedente annualità 2021, con la condivisibile decisione, prima citata, n. 5375/2024.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta), con distrazione.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4114/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica BA IO NO - 92063110800
elettivamente domiciliato presso Consorzio Di Bonifica BA IO NO
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240045030808000 CONTR CONSORZIO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240045030808000 CONTR CONSORZIO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2024 02745498 63000 - ruolo n. 2024/016172 (Contributi anno 2022) e ruolo n. 2024/016173 (Contributi anno 2023), notificata in data 06/02/2025 da Agenzia delle Entrate-Riscossione, relativa alle quote consortili anno
2022 e anno 2023 (importo complessivo di euro 1.515,88) del Consorzio di Bonifica BA Jonio
NO.
Parte ricorrente deduce l'assenza del beneficio consortile (anche con riferimento alla sentenza della
Corte Costituzionale n. 188/2018) e specifica che l'assunto è già stato acclarato con sentenza emessa da questa Corte, per l'annualità precedente, per le medesime proprietà (sentenza n. 5375/2024); deduce, inoltre, il difetto di motivazione.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la legittimità formale della cartella.
Non si è costituito in giudizio il Consorzio di Bonifica.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
La Corte ritiene che sia ora applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione del ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato assolto, tenuto anche conto della mancata costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica, oltre a doversi concorrentemente considerare che analoga pretesa è stata annullata da questa Corte, per la precedente annualità 2021, con la condivisibile decisione, prima citata, n. 5375/2024.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta), con distrazione.