Articolo 295 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 295.
(Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali).

Al comandante della nave, in modo esclusivo, spetta la direzione della manovra e della navigazione.

Il comandante rappresenta l'armatore. Nei confronti di tutti gli interessati nella nave e nel carico egli esercita i poteri che gli sono attribuiti dalla legge.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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