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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 06/02/2026, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 744/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
SOLAINI LUCA, Presidente
AL ON, OR
RICCIO FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3082/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Comune di Fiumicino - P.za C.a.dalla Ricorrente_1 78 00054 Ricorrente_2 RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3195/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 39
e pubblicata il 07/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 27246 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 338/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la CGT di Roma ha accolto il ricorso della signora Resistente_1 avverso l' avviso di accertamento n. 27246 del 24/02/2023 notificato il 20/03/2023, relativo all'entrata Imu dell'annualità d'imposta 2018, per un importo complessivo di Euro 1.674,00, di cui Imposta Euro
1.178,00, interessi Euro 138,76, sanzioni Euro 353,40, spese di notifica e arrotondamento Euro 3,84 (condannando il Comune di Fiumicino alla rifusione, in favore di Resistente_1, delle spese processuali per euro 600,00, oltre al rimborso forfetario 15%, al rimborso del contributo unificato e a oneri accessori di legge). A tal statuizione addiveniva quel Giudice in quanto la ricorrente sosteneva di non avere titolo al pagamento dell'Imu in quanto i suddetti immobili sono stati assegnati alla sig.ra
Nominativo_1 a seguito della separazione legale dal marito Nominativo_2, figlio della ricorrente stessa.
Impugna la sentenza il comune di Fiumicino, con particolare riferimento alla parte in cui si afferma che
““non ha pregio la tesi difensiva del Comune di Fiumicino secondo cui alla signora Nominativo_1 l'abitazione sarebbe stata assegnata per la sola quota di metà dato che per la quota di metà
l'assegnazione non sarebbe stata necessaria”. Secondo l'ente locale, l'immobile, infatti, è di proprietà della ricorrente e del di lei coniuge Nominativo_3. Entrambi i soggetti risultano estranei alla sentenza di separazione che riguarda il figlio della ricorrente e la Sig.ra Nominativo_1.
Sul punto, si rileva preliminarmente che la sentenza del Tribunale di Civitavecchia (allegato n. 3) non riporta gli estremi della casa coniugale assegnata alla sig.ra Nominativo_1, né tantomeno, nell'astratta ipotesi in cui fosse stato implicitamente fatto riferimento all'abitazione ad oggetto dell'accertamento, su di essa (e neppure sull'immobile di pertinenza della stessa) i due coniugi non detenevano diritti reali di godimento , rimanendo quindi in capo ai proprietari la soggettività passiva Imu ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del Dl. n. 201/2011. Nel caso di specie, gli effetti ai fini Imu della separazione legale non sono quindi riconducibili alla quota di possesso del ricorrente, il quale continuava e continua ad essere obbligata al versamenti dell'Imu maturata sul suddetto immobile, avendo la stessa la propria residenza anagrafica e dimora abituale all'interno di un altro immobile situato all'interno dello stesso Comune di
Fiumicino.
Ulteriori motivi attengono 2) alla censurabilità della sentenza di prime cure per non aver taciuti i paventati vizi della mancanza di motivazione dell'atto e 3) la condanna alla rifusione delle spese.
Non si è costituita la contribuente.
Nella odierna pubblica udienza da remoto, richiesta dallo stesso comune di Fiumicino, l'appellante non si
è presentato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va dichiarato inammissibile.
Non risulta in atti l'avvenuto deposito del ricevimento da parte dell'appellato della impugnazione qui in discussione. Secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione, nel processo tributario l'appellante che notifica il proprio atto a mezzo del servizio postale ha l'onere di depositare, unitamente all'appello, anche l'avviso di ricevimento. La mancanza di tale documento entro i termini di legge rende l'appello inammissibile. In caso di notifica cartacea, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto di appello non è una mera irregolarità formale, ma un vizio che incide sulla stessa costituzione del rapporto processuale in appello, impedendo di verificare se e quando l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario e così ledendo in modo insanabile il suo diritto di difesa e il principio del contraddittorio, tutelati dagli articoli 24 e 111 della Costituzione.
Nel caso di notifica via PEC, l'omesso deposito delle ricevute di accettazione e di consegna (nel formato. msg o . eml) ne determina parimenti l'inammissibilità.
In sintesi, l'omessa notifica, o la sua mancata prova in giudizio, equivale a un'assenza dell'atto stesso agli occhi del giudice, che non può far altro che dichiarare l'inammissibilità del gravame. D'altra parte, nulla ha fatto il comune di Fiumicino per provare l'avvenuta notifica dell'appello, non essendosi nemmeno presentato alla pubblica udienza “da remoto”, chiesta dallo stesso ente locale.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Dichiara l'appello inammissibile. Nulla spese.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
SOLAINI LUCA, Presidente
AL ON, OR
RICCIO FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3082/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Comune di Fiumicino - P.za C.a.dalla Ricorrente_1 78 00054 Ricorrente_2 RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3195/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 39
e pubblicata il 07/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 27246 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 338/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la CGT di Roma ha accolto il ricorso della signora Resistente_1 avverso l' avviso di accertamento n. 27246 del 24/02/2023 notificato il 20/03/2023, relativo all'entrata Imu dell'annualità d'imposta 2018, per un importo complessivo di Euro 1.674,00, di cui Imposta Euro
1.178,00, interessi Euro 138,76, sanzioni Euro 353,40, spese di notifica e arrotondamento Euro 3,84 (condannando il Comune di Fiumicino alla rifusione, in favore di Resistente_1, delle spese processuali per euro 600,00, oltre al rimborso forfetario 15%, al rimborso del contributo unificato e a oneri accessori di legge). A tal statuizione addiveniva quel Giudice in quanto la ricorrente sosteneva di non avere titolo al pagamento dell'Imu in quanto i suddetti immobili sono stati assegnati alla sig.ra
Nominativo_1 a seguito della separazione legale dal marito Nominativo_2, figlio della ricorrente stessa.
Impugna la sentenza il comune di Fiumicino, con particolare riferimento alla parte in cui si afferma che
““non ha pregio la tesi difensiva del Comune di Fiumicino secondo cui alla signora Nominativo_1 l'abitazione sarebbe stata assegnata per la sola quota di metà dato che per la quota di metà
l'assegnazione non sarebbe stata necessaria”. Secondo l'ente locale, l'immobile, infatti, è di proprietà della ricorrente e del di lei coniuge Nominativo_3. Entrambi i soggetti risultano estranei alla sentenza di separazione che riguarda il figlio della ricorrente e la Sig.ra Nominativo_1.
Sul punto, si rileva preliminarmente che la sentenza del Tribunale di Civitavecchia (allegato n. 3) non riporta gli estremi della casa coniugale assegnata alla sig.ra Nominativo_1, né tantomeno, nell'astratta ipotesi in cui fosse stato implicitamente fatto riferimento all'abitazione ad oggetto dell'accertamento, su di essa (e neppure sull'immobile di pertinenza della stessa) i due coniugi non detenevano diritti reali di godimento , rimanendo quindi in capo ai proprietari la soggettività passiva Imu ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del Dl. n. 201/2011. Nel caso di specie, gli effetti ai fini Imu della separazione legale non sono quindi riconducibili alla quota di possesso del ricorrente, il quale continuava e continua ad essere obbligata al versamenti dell'Imu maturata sul suddetto immobile, avendo la stessa la propria residenza anagrafica e dimora abituale all'interno di un altro immobile situato all'interno dello stesso Comune di
Fiumicino.
Ulteriori motivi attengono 2) alla censurabilità della sentenza di prime cure per non aver taciuti i paventati vizi della mancanza di motivazione dell'atto e 3) la condanna alla rifusione delle spese.
Non si è costituita la contribuente.
Nella odierna pubblica udienza da remoto, richiesta dallo stesso comune di Fiumicino, l'appellante non si
è presentato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va dichiarato inammissibile.
Non risulta in atti l'avvenuto deposito del ricevimento da parte dell'appellato della impugnazione qui in discussione. Secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione, nel processo tributario l'appellante che notifica il proprio atto a mezzo del servizio postale ha l'onere di depositare, unitamente all'appello, anche l'avviso di ricevimento. La mancanza di tale documento entro i termini di legge rende l'appello inammissibile. In caso di notifica cartacea, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto di appello non è una mera irregolarità formale, ma un vizio che incide sulla stessa costituzione del rapporto processuale in appello, impedendo di verificare se e quando l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario e così ledendo in modo insanabile il suo diritto di difesa e il principio del contraddittorio, tutelati dagli articoli 24 e 111 della Costituzione.
Nel caso di notifica via PEC, l'omesso deposito delle ricevute di accettazione e di consegna (nel formato. msg o . eml) ne determina parimenti l'inammissibilità.
In sintesi, l'omessa notifica, o la sua mancata prova in giudizio, equivale a un'assenza dell'atto stesso agli occhi del giudice, che non può far altro che dichiarare l'inammissibilità del gravame. D'altra parte, nulla ha fatto il comune di Fiumicino per provare l'avvenuta notifica dell'appello, non essendosi nemmeno presentato alla pubblica udienza “da remoto”, chiesta dallo stesso ente locale.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Dichiara l'appello inammissibile. Nulla spese.