Art. 4. (Disposizioni relative alle elezioni regionali). 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano nelle regioni a statuto ordinario, con riferimento alle elezioni regionali, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che saranno emanate in materia.
Articolo 3Articolo 5
Articolo 4 della Legge 16 aprile 2002, n. 62
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17 aprile 2002
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