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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 21/10/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 497/2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
GI AI pronunzia la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
9.11.2022
d a
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Toniolatti pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Damoli pec
, dall'avv. Fabiana Menichetti pec Email_2 pagina 1 di 81 e dall'avv. Letizia Prospero pec Email_3
Email_4
convenuta
e
c o n
l' i n t e r ve n t o
d i
CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Tognetti pec Email_5
terzo interveniente
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento, Sezione Lavoro:
a) nel merito: dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1394 cod. civ. l'annullamento dell'Atto di
Modifica del Vecchio Contratto di Agenzia, del Nuovo Contratto di Agenzia e degli Atti di Assegnazione posti in essere dall'allora Presidente della Società, in CP_2
conflitto di interessi con la Società dal medesimo rappresentata, e per l'effetto condannare [(c.f. ) nata il 20 Controparte_1 C.F._1
agosto 1971 a Galliate (NO), e residente in [...]] a restituire a l'importo dalla stessa indebitamente Parte_1
percepito in ragione dei predetti contratti nella misura che risulterà provata in corso di giudizio;
b) in via subordinata: pagina 2 di 81 per la denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Giudice ritenesse di non accogliere la domanda di annullamento del Nuovo Contratto di Agenzia accertare la legittimità del recesso per giusta causa con effetto immediato dal Nuovo Contratto di Agenzia comunicato dalla Società con la pec del 6 luglio 2022;
c) sempre in via subordinata: condannare a restituire a Controparte_1 Parte_1
le provvigioni e/o i premi dalla stessa indebitamente percepiti per le ragioni di
[...]
cui al paragrafo 5 che precede nella misura che risulterà provata in corso di giudizio;
d) in ogni caso: con rifusione delle spese di causa”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Nel merito: rigettarsi, per i motivi suesposti, tutte le domande ex adverso formulate nei confronti della resistente in quanto del tutto infondate in fatto e Controparte_1
in diritto per i motivi di cui in narrativa.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle istanze avversarie, ridursi il dovuto nel minor importo ritenuto di giustizia, per le ragioni sopra esposte.
In ogni caso: si eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale delle domande di annullamento degli atti posti in essere nel periodo antecedente il 29.11.2017.
In via riconvenzionale: accertare e dichiarare, per le ragioni indicate in fatto e in diritto, che il rapporto di agenzia oggetto del presente giudizio è stato risolto da Parte_1 pagina 3 di 81 senza una giusta causa di recesso e per l'effetto condannare Parte_1
con sede legale in Porte di Rendena (TN), via IV Novembre n. 71, P.I.
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore della sig.ra P.IVA_1
delle somme dovute a titolo di: indennità di fine Controparte_1
rapporto ex A.E.C. di settore (in via principale Commercio o in subordine, Industria) e quindi FIRR, indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica e/o indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. nonché dell'importo dovuto a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, previa se del caso CTU sulle scritture contabili, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo pagamento, e fatto salvo in ogni caso quel maggiore o diverso importo che risulterà dovuto all'esito del giudizio, anche a seguito delle ulteriori provvigioni e spettanze emerse e rivendicate nel presente ricorso, o che, in subordine, sarà ritenuto equo e di giustizia dall'Ill.mo
Giudice adito, per tutte le motivazioni di cui in narrativa qui da intendersi integralmente ritrascritte.
In ogni caso: accertare e dichiarare l'omesso versamento, da parte di Parte_1
dei contributi FIRR relativi alla posizione della resistente per gli anni 2011-
[...]
pagina 4 di 81 accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, il diritto della sig.ra
al pagamento da parte di Controparte_1 Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., con conseguente condanna di quest'ultima,
[...]
delle provvigioni maturate in relazione ai mesi di maggio, giugno e luglio 2022 (sino al ricevimento della lettera di recesso) nonché delle provvigioni maturate nel semestre successivo alla risoluzione del rapporto agenziale, previa esibizione degli estratti conto provvigionali e/o delle scritture contabili sopra richieste;
oltre interessi ex d.lgs.
231/2001 dal dovuto al saldo, o in subordine la maggiore o minore somma che risulterà provata in corso di causa anche a seguito di eventuale CTU, o in quanto ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare la lesione del danno all'immagine e alla reputazione personale e professionale della sig.ra ad opera del Controparte_1 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., per le ragioni di cui in narrativa Parte_1
e conseguentemente condannare come sopra Parte_1
identificato al risarcimento del danno causato alla resistente, da liquidarsi mediante valutazione equitativa;
In via riconvenzionale subordinata: compensare gli importi eventualmente ritenuti dovuti al SVR con quelli riconosciuti spettanti alla sig.ra , nella misura ritenuta provata o di giustizia;
CP_1
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”
CONCLUSIONI DEL TERZO INTERVENUTO
“Accogliersi la richiesta della sig.ra di reiezione della Controparte_1
domanda della ricorrente volta a far dichiarare l'annullamento ex art. 1394 c.c. degli pagina 5 di 81 atti richiamati nelle conclusioni del ricorso, stante la mancanza di presupposti in fatto
e diritto della sussistenza del conflitto di interessi tra il rappresentante sig. CP_2
e la rappresentata soc. .
[...] Parte_1
Vittoria di spese legali.
MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dalla società ricorrente
La società ricorrente d'ora in poi per brevità Parte_1
– CP_4
premesso che:
✓ dopo lo svolgimento, nel periodo dal 9.2.2011 al 31.7.2014, di un incarico di procacciamento d'affari conferito alla qui convenuta Controparte_1
, essa società stipulava con la medesima, in data 31.7.2014, un
[...]
“contratto di agenzia senza deposito” (doc. 2 fasc. ric.):
❖ avente durata dall'1.7.2014 al 31.12.2015 e rinnovatosi tacitamente per gli anni
2016, 2017 e 2018, in applicazione di clausola specificamente pattuita;
❖ avente per oggetto prestazioni di agente monomandatario senza definizione di zona specifica, ma “a nominativo”, vale a dire rispetto ai clienti individuati nell'allegato A al contratto ed a “eventuali nuovi clienti, successivi alla stampa
Allegato A, inseriti a sistema e abbinati al mandatario”, così da ritenersi
“automaticamente aggiunti all'allegato A”, (con conseguente esclusione dei
“clienti direzionali e/o gestiti da altri agenti, presenti e futuri, tranne il cliente
Centrale Adriatica seguito anche dagli agenti Tis di IS EL e
[...]
); Per_1 pagina 6 di 81 ❖ con pattuizione delle seguenti provvigioni quale corrispettivo per gli ordini acquisiti dalla preponente grazie all'attività di promozione svolta dall'agente:
➢ 4% sui “Clienti listino IN”;
➢ 4% sui “Clienti listino Grande Distribuzione”;
➢ 3% sul cliente “LE Spa”;
➢ 2% sui clienti “soci CIC”;
✓ in data 17.5.2017 si univa in Controparte_1
matrimonio con il presidente del consiglio di amministrazione della società
[...]
; Controparte_5
✓ in data 1.6.2017 in rappresentanza di pattuiva con l'agente (e CP_2 CP_4
coniuge) l'attribuzione di un “premio del 5% sull'incremento del CP_1
fatturato imponibile provvigionale 2017 rispetto al 2016”, con clausola di rinnovo automatico di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti almeno 30 giorni prima della scadenza (doc. 8 fasc. ric.);
✓ in data 15.11.2017, in rappresentanza di attribuiva all'agente CP_2 CP_4
(e coniuge) , con decorrenza 1.12.2017, l'incremento dal 3% al 4% CP_1
delle provvigioni riguardanti i clienti LE e Spesa Intelligente (doc. 9 fasc. ric.);
✓ in data 27.12.2018, ancora vigente il contratto del 31.7.2014 (in virtù dei già indicati rinnovi taciti per gli anni 2016, 2017 e 2018, nonché per l'anno 2019), in CP_2
rappresentanza di stipulava con l'agente (e coniuge) un CP_4 CP_1
nuovo contratto di “agenzia senza deposito” (doc. 10 fasc. ric.):
❖ con effetto dall'1.1.2019 e di durata indeterminata (clausola n. 2);
❖ avente ad oggetto prestazioni di agente monomandatario da svolgersi nei confronti dei “clienti individuati per nominativo, meglio specificati sub allegato
B – Clienti assegnati e clienti esclusi dal mandato agenziale più clienti gestiti pagina 7 di 81 quale “Ispettore” per particolari situazioni oggetto di cogestione con altri agenti” (clausola n. 2), allegato B nel quale erano inserite le seguenti pattuizioni:
“1) Clienti assegnati all'agente - Eventuali nuovi clienti procurati dall'Agente, inseriti a sistema e abbinati all'Agente, si ritengono automaticamente aggiunti al presente allegato B, punto 1). 2) Clienti esclusi dal mandato agenziale: Clienti direzionali;
Clienti seguiti da altri agenti”;
❖ con incremento delle seguenti provvigioni rispetto alle clausole contenute nel precedente contratto di agenzia del 31.7.2014:
➢ 5% sui “Clienti listino IN (salumifici, affettatori, affettatori in triangolazione con clienti GDO, grossisti e distributori all'ingrosso)”, in luogo del precedente 4%;
➢ 6% sui “Clienti nuovi categoria IN” (salumifici, affettatori, affettatori in triangolazione con clienti GDO, grossisti e distributori all'ingrosso)”, in luogo del precedente 4%;
➢ 5% sui “Clienti cd. Grande Distribuzione Organizzata”, in luogo del precedente 4%;
➢ 6% sui “Clienti nuovi cd. Grande Distribuzione Organizzata”, in luogo del precedente 4%;
➢ 8% sui “Clienti Nuovi categoria Dettaglio”, in luogo del precedente 7%;
➢ 5% sul cliente “LE Spa”, in luogo del precedente 4% come elevato con l'atto di modifica del 15.11.2017 rispetto al 3% pattuito nel contratto del
31.7.2014;
➢ 3% sui clienti “soci CIC”, in luogo del precedente 2%.
✓ dopo la celebrazione del matrimonio con , le assegnava i CP_1 CP_2
seguenti clienti direzionali: pagina 8 di 81 ➢ ID IT
➢ ID GE
➢ Gruppo CO IT,
➢ Agenzia Lombarda s.r.l.,
➢ IA 5 s.n.c.,
➢ Formasal s.r.l.,
➢ Gruppo Alimentare Sardo s.p.a.,
➢ GE IN s.r.l.,
➢ Markal s.p.a.,
➢ Meridionale Catering Service s.r.l.,
➢ CO SE s.r.l.,
➢ RI di IA LF,
➢ Controparte_6
➢ Siqur s.p.a.,
➢ Speca Alimentari s.r.l.,
➢ WA FO s.r.l.,
✓ dopo la celebrazione del matrimonio con clienti:
➢ Controparte_7
➢ Controparte_8
➢ CP_9
➢ Controparte_10
➢ Controparte_11
➢ Controparte_12
➢ CP_13
, le assegnava i CP_1 CP_2
pagina 9 di 81 ➢ Controparte_14
prima seguiti da altri agenti o da agenti deceduti o da agenti cessati per altro motivo:
✓ le circostanze, di cui alle pattuizioni dell'1.6.2016, 1.12.2071, 27.12.2018 nonché alle assegnazioni di clienti direzionali prima seguiti da altri agenti o da agenti deceduti o da agenti cessati per altro motivo, emergevano a seguito di una verifica sull'andamento aziendale e societario iniziata dal Comitato per il Controllo sulla
Gestione della Società (CCG) nel mese di novembre 2021 e conclusasi nel mese di maggio 2022;
✓ con pec del 6.7.2022 (doc. 20 fasc. ric.) essa società qui ricorrente comunicava all'agente il recesso per giusta causa dal contratto di agenzia stipulato CP_1
in data 27.12.2018, adducendo che:
“Da verifiche recentemente portate a compimento… è emerso che Lei ha gravemente contravvenuto agli obblighi su di lei incombenti ai sensi dell'art. 1746 c.c., in forza del quale
“nell' esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare l'interesse del proponente e agire con lealtà e buona fede”
In particolare, è emerso che Lei, in virtù di illeciti accordi assunti con il Presidente del Consiglio di Amministrazione di signor Suo marito, abbia Parte_1 CP_2
incassato significative somme a titolo provvigionale non riconducibili all'effettiva attività da Lei esercitata, ossia non riferite né riferibili a clienti da Lei procurati alla Società. Ci si riferisce, nella specie, ai clienti ID IT e ID GE;
detti clienti, infatti non sono stati acquisiti dalla Società per effetto di attività promozionale da Lei posta in essere, ma si sono autonomamente rivolti alla Società, dapprima richiedendo l'invio di campioni gratuiti per la verifica del prodotto determinandosi, all'esito, a procedere con ordinativi di merce, per un fatturato totale relativo al periodo 2019-2021 pari ad € 3.940.643,05 oltre ad IVA. Per effetto dei suddetti illeciti accordi intercorsi tra Lei e Suo marito (il quale ha sempre gestito in via pagina 10 di 81 totalmente autonoma ed in conflitto di interessi il rapporto di agenzia con Lei intercorrente), Lei nel periodo 2019-2021, ha indebitamente fatturato ed incassato dalla Società provvigioni e premi relativi ai clienti ID per un totale di ben € 366.180,96.
Le condotte da Lei posti in essere in concorso con Suo marito configurano inadempimenti estremamente gravi alle obbligazioni contrattuali a Lei facenti capo tali da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario che deve connotare il rapporto tra preponente ed agente”;
✓ l'agente qui convenuto aveva indebitamente fatturato ed incassato CP_1
provvigioni, anziché, come previsto dalla clausola n. 6 del contratto di agenzia del
27.12.2018, sull'importo fatturato ai clienti (di cui all'elenco sub doc. 30 fasc. ric.) al netto dello sconto loro applicato, sull'importo al lordo dello stesso per una somma complessiva pari a € 20.445,70, oltre IVA (doc. 30) – propone:
I) in via principale
1) domanda di annullamento ex art. 1394 cod.civ. dei negozi costituiti:
➢ dalla pattuizione con cui, in data 1.6.2017, in rappresentanza di CP_2 [...]
ha attribuito all'agente (e suo coniuge) un “premio del 5% CP_4 CP_1
sull'incremento del fatturato imponibile provvigionale 2017 rispetto al 2016” (doc. 8 fasc. ric.), a parziale modifica dell'allora vigente contratto di agenzia stipulato dalle parti in data 31.7.2014,
➢ dall'atto unilaterale del 15.11.2017 (doc. 9 fasc. ric.), con cui , in CP_2
rappresentanza di ha attribuito all'agente (e suo coniuge) , CP_4 CP_1
l'incremento dal 3% al 4% delle provvigioni riguardanti i clienti LE e Spesa
pagina 11 di 81 Intelligente, a parziale modifica dell'allora vigente contratto di agenzia stipulato dalle parti in data 31.7.2014,
➢ del contratto di “agenzia senza deposito”, stipulato in data 27.12.2018 da CP_2
, in rappresentanza di con l'agente (e suo coniuge)
[...] CP_4
(doc. 10 fasc. ric.), in sostituzione del contratto di “agenzia senza CP_1
deposito” precedentemente concluso tra le parti in data 31.7.2014 e ancora vigente in virtù dei pattuiti rinnovi taciti per gli anni 2016, 2017 e 2018, nonché per l'anno
2019;
➢ degli atti di assegnazione, da parte di , in rappresentanza di CP_2
all'agente (e suo coniuge) dei seguenti clienti direzionali: CP_4 CP_1
ID IT, ID GE, Gruppo CO IT, Agenzia Lombarda S.r.l., IA 5
s.n.c., Formasal s.r.l., Gruppo Alimentare Sardo s.p.a., GE IN s.r.l.,
Markal s.p.a., Meridionale Catering Service s.r.l., CO SE s.r.l., RI di IA LF, Siqur s.p.a., Speca Alimentari s.r.l. e Controparte_6
WA FO s.r.l.;
➢ degli atti di assegnazione, da parte di , in rappresentanza di CP_2
all'agente (e suo coniuge) , dei clienti CP_4 CP_1 Controparte_7 [...]
Controparte_8 CP_9 Controparte_10 Controparte_11
Controparte_12 CP_13 Controparte_14
prima seguiti da altri agenti o da agenti deceduti o da agenti cessati per altro motivo, in quanto posti in essere da in conflitto di interessi;
CP_2
2) domanda di condanna della convenuta a restituire alla società ricorrente CP_1
“l'importo dalla stessa indebitamente percepito in ragione dei predetti CP_4
contratti nella misura che risulterà provata in corso di giudizio” (che indica in € 9.217,55 pagina 12 di 81 “in ragione” dell'atto del 15.11.2017, in € 137.605,73 “in ragione” del contratto di agenzia del 27.12.2018 e in € 354.636,00 “in ragione” degli atti di assegnazione dei clienti direzionali e dei clienti prima seguiti da altri agenti o da agenti deceduti o da agenti cessati per altro motivo);
II) in via subordinata
1) domanda volta ad accertare la legittimità del recesso per giusta causa dal contratto di agenzia stipulato dalle parti in data 27.12.2018, comunicato con pec del 6.7.2022 dalla società preponente all'agente qui ricorrente;
CP_4 CP_1
2) domanda volta ad accertare il diritto alla ripetizione da parte della società ricorrente
[...]
(con conseguente condanna della convenuta alla restituzione) di CP_4 CP_1
“provvigioni e… premi dalla stessa percepiti in relazione ai clienti “direzionali”” e “in relazione ai clienti di agenti cessati o deceduti” (che indica in € 445.794,93);
3) domanda volta ad accertare il diritto alla ripetizione da parte della società ricorrente
[...]
(con conseguente condanna della convenuta alla restituzione) delle CP_4 CP_1
quote di provvigioni erroneamente versate all'agente “in quanto calcolate sull'importo
Con lordo della fornitura, senza tener conto dello sconto applicato da al cliente” (che indica in € 20.445,70).
§2 la domanda riconvenzionale della convenuta
La convenuta – Controparte_1
pagina 13 di 81 oltre a chiedere il rigetto delle domande proposte dalla società ricorrente in CP_4
particolare:
❖ della domanda di annullamento ex art. 1394 cod.civ., adducendo:
▪ l'intervenuta prescrizione limitatamente alla pattuizione dell'1.6.2017 (doc. 8 fasc. ric.) e all'atto del 15.11.2017 (doc. 9 fasc. ric.),
▪ l'insussistenza di un conflitto di interessi in capo a , CP_2
allorquando egli ha posto in essere, in rappresentanza di l'atto del CP_4
15.11.2017 (doc. 9 fasc. ric.), il contratto di “agenzia senza deposito” del
27.12.2018 (doc. 10 fasc. ric.) e gli atti di assegnazione di clienti direzionali e di clienti prima seguiti da altri agenti o da agenti deceduti o da agenti cessati per altro motivo,
▪ in subordine l'intervenuta convalida tacita ex art. 1444 co. 2 cod.civ. dei suddetti negozi in ragione della collaborazione prestata dalla società ricorrente alla loro esecuzione;
❖ della domanda di condanna della convenuta a restituire alla società CP_1
ricorrente i compensi ricevuti in esecuzione dei suddetti negozi, ribadendo CP_4
l'infondatezza della domanda di annullamento e sostenendo che i clienti ID IT,
ID GE e Gruppo CO IT non costituivano clienti direzionali;
❖ della domanda di condanna della convenuta a restituire alla società CP_1
ricorrente “le provvigioni e/o i premi dalla stessa indebitamente percepiti CP_4
per le ragioni di cui al paragrafo 5 che precede nella misura che risulterà provata in corso di giudizio”, invocando “il principio dell'apparenza e il legittimo affidamento della Cont resistente sulla correttezza degli importi versati da ” – propone in via riconvenzionale:
pagina 14 di 81 1) domanda di accertamento dell'illegittimità, per difetto della giusta causa addotta dalla società preponente, del recesso dal contratto di agenzia stipulato dalle parti in data
27.12.2018, a lei comunicato con pec del 6.7.2022 dalla società preponente qui ricorrente con conseguente condanna della società ricorrente alla corresponsione CP_4
dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché, qualora trovi applicazione l'AEC
Commercio, dell'indennità suppletiva di clientela e dell'indennità meritocratica ivi prevista, o in subordine, qualora trovi applicazione l'AEC Industria, dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 cod.civ.;
2) domanda di condanna della società preponente qui ricorrente alla CP_4
corresponsione in suo favore:
➢ di differenze FIRR relative ai periodi 2011, 2012, 2013, 2014, maggio, giugno e luglio 2022;
➢ delle provvigioni maturate nei mesi di maggio, giugno e luglio 2022;
➢ delle provvigioni relative agli affari ex art. 1748 co.3 cod.civ.;
3) domanda di condanna della società preponente qui ricorrente al risarcimento, CP_4
in suo favore, del danno all'immagine professionale per aver la preponente contattato i clienti da lei in precedenza gestiti, facendo loro intendere che la stessa era stata
“allontanata” dall'azienda “per validi motivi” e per aver pubblicato nel registro delle imprese il bilancio di esercizio al 31.12.2021, lasciando visibili i passaggi del verbale di approvazione in cui erano menzionate le accuse mosse a lei e a . CP_2
pagina 15 di 81 §3 le ragioni della decisione
1. in ordine alla domanda, proposta dalla società ricorrente in via principale, di annullamento ex art. 1394 cod. civ. e alla domanda, proposta dalla società ricorrente in via subordinata, di accertamento del diritto, in capo a
[...]
alla restituzione di “provvigioni e… premi dalla stessa percepiti in CP_4
relazione ai clienti “direzionali”” e “in relazione ai clienti di agenti cessati o deceduti”
In via principale la società ricorrente propone domanda di annullamento ex CP_4
art. 1394 cod.civ. dei negozi costituiti:
➢ dalla pattuizione con cui, in data 1.6.2017, in rappresentanza di CP_2 [...]
ha attribuito all'agente (e suo coniuge) un “premio del 5% CP_4 CP_1
sull'incremento del fatturato imponibile provvigionale 2017 rispetto al 2016” (doc. 8 fasc. ric.), a parziale modifica dell'allora vigente contratto di agenzia stipulato dalle parti in data 31.7.2014,
➢ dell'atto unilaterale con cui, in data 15.11.2017, in rappresentanza di CP_2 [...]
ha attribuito all'agente , con decorrenza 1.12.2017, l'incremento CP_4 CP_1
dal 3% al 4% delle provvigioni riguardanti i clienti LE e Spesa Intelligente (doc.
9 fasc. ric.), a parziale modifica dell'allora vigente contratto di agenzia stipulato dalle parti in data 31.7.2014,
➢ del contratto di “agenzia senza deposito” stipulato in data 27.12.2018 da CP_2
, in rappresentanza di con l'agente (doc. 10
[...] CP_4 CP_1
fasc. ric.), in sostituzione del contratto di “agenzia senza deposito” precedentemente pagina 16 di 81 concluso tra le parti in data 31.7.2014 e ancora vigente in virtù dei pattuiti rinnovi taciti per gli anni 2016, 2017 e 2018, nonché per l'anno 2019;
➢ degli atti di assegnazione, da parte di , in rappresentanza di CP_2
all'agente dei seguenti clienti direzionali: ID IT, ID CP_4 CP_1
GE, Gruppo CO IT, Agenzia Lombarda S.r.l., IA 5 s.n.c., Formasal
s.r.l., Gruppo Alimentare Sardo s.p.a., GE IN s.r.l., Markal s.p.a.,
Meridionale Catering Service s.r.l., CO SE s.r.l., RI di IA
LF, Siqur s.p.a., Speca Alimentari s.r.l. e WA Controparte_6
FO s.r.l.;
➢ degli atti di assegnazione, da parte di , in rappresentanza di CP_2
[...
all'agente , dei clienti CP_4 CP_1 Controparte_7 CP_8
CP_8 CP_9 Controparte_10 Controparte_11 [...]
prima Controparte_12 CP_13 Controparte_14
seguiti da altri agenti o da agenti deceduti o da agenti cessati per altro motivo, in quanto posti in essere da in conflitto di interessi. CP_2
a) l'eccezione sollevata in via preliminare dalla società convenuta
In via preliminare la convenuta eccepisce “l'incompatibilità” tra l'azione di CP_1
annullamento e l'azione di accertamento della legittimità del recesso per giusta causa, esercitate entrambe dalla società ricorrente, l'una quale domanda principale, l'altra quale domanda subordinata;
sostiene che la domanda di annullamento deve essere rigettata in quanto la società ricorrente “ha già effettuato una scelta sul rimedio estintivo da utilizzare, recedendo per giusta causa con lettera pec del 06.07.2022” e, quindi, non può “effettuare un cambio di rotta rispetto al metodo estintivo già adottato… avanzando, in via principale, domanda di annullamento”. pagina 17 di 81 L'eccezione non è fondata.
Annullamento e recesso per giusta causa rappresentano entrambe vicende patologiche di un negozio, ma si tratta dell'unico elemento (per di più ordine valutativo) che li accomuna.
Infatti, mentre l'annullamento scaturisce da un vizio strutturale del negozio, che era presente ab origine; invece, il recesso per giusta causa consegue a un vizio funzionale, che interviene durante lo svolgimento del rapporto e presenta una natura tendenzialmente riconducibile a quella dell'inadempimento, rendendo la vicenda assimilabile a quella della risoluzione per inadempimento (attuata mediante un negozio unilaterale).
E' vero che nel caso di accoglimento dell'una o dell'altra domanda il negozio cessa di funzionare ossia di produrre effetti, ma ciò avviene a seguito di vicende radicalmente diverse: nel caso dell'annullamento, il negozio viene rimosso e gli effetti fino ad allora prodotti sono suscettibili di essere eliminati;
nel caso del recesso per giusta causa, il negozio non produce più effetti, ma quelli già prodotti vengono conservati, parimenti a quanto avviene nel caso di risoluzione di un contratto ad esecuzione continuata o periodica (art. 1458 co. 2 cod.civ.).
In definitiva il recesso per giusta causa è un negozio unilaterale caratterizzato da un presupposto che, potendo essere assimilato in via tendenziale a un inadempimento, appartiene all'area della risoluzione.
Appare, quindi, pertinente alla vicenda in esame l'orientamento della giurisprudenza
(Cass. 4.4.2003, n. 5313; Corte d'appello Potenza, 10.9.2021, n. 556), secondo cui: “In tema di contratti, le domande giudiziali di annullamento e di risoluzione possono essere proposte in via alternativa perché, sebbene entrambe aventi ad oggetto lo scioglimento di un vincolo giuridico, sono affidate ad azioni distinte e basate su pagina 18 di 81 presupposti diversi, tuttavia non possono essere considerate tra loro incompatibili in base al principio logico di non contraddizione”.
Ne deriva il rigetto dell'eccezione, sollevata dalla convenuta , di CP_1
inammissibilità della domanda di annullamento ex art. 1394 cod.civ..
b) il contesto normativo
a)
L'art. 1394 cod.civ. (che appare pertinente alla vicenda presente, in luogo dell'art. 2391 cod.civ. – il quale, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte - ex multis
Cass. 21.3.2022, n. 9054; Cass. 10.10.2013, n. 23089; Cass., 13.2.2013, n. 3501 - trova applicazione soltanto qualora vi sia stata una deliberazione da parte del consiglio di amministrazione, nel caso di specie pacificamente non intervenuta;
infatti nella fattispecie ex art. 1394 cod. civ. il conflitto di interessi si manifesta al momento dell'esercizio del potere rappresentativo, mentre nel caso previsto dall'art. 2391 cod. civ. il conflitto di interessi emerge nel consiglio di amministrazione al momento dell'esercizio del potere deliberativo;
inoltre l'esistenza del rapporto organico tra una società di capitali e gli amministratori non esclude la ricorrenza tra loro anche di un rapporto rappresentativo tra la prima (rappresentata) e il secondo (rappresentante) - in questo senso
Cass. 1.2.1992, n. 1089; Cass. 12.3.1973, n. 674; Cass. 8.10.1970, 1852) – dispone:
“Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo”.
b)
Secondo autorevole dottrina nel negozio stipulato dal rappresentante l'esplicazione dell'autonomia privata non è libera, ma è legata da un vincolo di subordinazione pagina 19 di 81 funzionale e teleologica, che impone al rappresentante di curare gli interessi del gerito;
quindi, secondo altra autorevole dottrina, nell'ipotesi di conflitto di interessi vi è un abuso di potere da parte del rappresentante in quanto esercita il potere conferitogli non in conformità agli obblighi cui è tenuto, vale a dire, secondo altro orientamento dottrinale, il rappresentante, pur nei limiti del potere a lui conferito, lo esercita non già nell'interesse del rappresentato, ma nell'interesse proprio o altrui.
Similmente in giurisprudenza si è statuito (Cass. 21.8.1996, n. 7698) che: “Il dovere del rappresentante di esercitare il suo potere di rappresentanza conformemente all'interesse del rappresentato deriva dal principio generale, secondo cui il titolare di un potere conferito nell'interesse altrui deve usarlo in conformità con l'interesse per il quale il potere è stato conferito”.
c)
Ai fini della configurabilità del conflitto di interessi previsto dall'art. 1394 cod.civ. – quindi idoneo (in deroga al principio generale dell'irrilevanza, ai fini della legittimazione ad agire del rappresentante, del profilo obbligatorio riguardante il rapporto interno tra rappresentato e rappresentante) a rendere annullabile il negozio, se conosciuto o riconoscibile dal terzo destinatario degli effetti del negozio medesimo – non è sufficiente la presenza, accanto all'interesse del rappresentato, anche di un convergente interesse del rappresentante (come si evince dalla disciplina ex art. 1723 co.2 cod.civ. in tema di mandato conferito anche nell'interesse del mandatario).
Di contro occorre che l'interesse del rappresentante (non necessariamente di natura patrimoniale), proprio o connesso a quello di un terzo, sia inconciliabile con l'interesse del rappresentato (Cass. 21.3.2022, n. 9054; Cass. 7698/1996 cit.; oltre alla risalente
Cass. 3.1.1962, n. 3), vale a dire che sussista un rapporto di incompatibilità tra l'interesse del rappresentante, proprio o connesso a quello di un terzo, e l'interesse del rappresentato pagina 20 di 81 (Cass. 4.4.2024, n. 8907; Cass. 6.12.2021, n. 38537; Cass. 31.1.2017, n. 2529; Cass.
30.5.2008, n. 14481; Cass. 8.11.2007, n. 23300;).
Così ben si comprende perché secondo autorevoli orientamenti dottrinali sussiste un conflitto di interessi idoneo a rendere annullabile il negozio soltanto qualora il rappresentante persegua l'interesse proprio o di un terzo in via esclusiva (in questo senso anche la risalente Cass. 10.2.1962, n. 285, menzionata da Cass. 1.2.1992, n. 1089).
d)
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 8907/2024 cit.; Cass.
2529/2017 cit.; Cass. 14481/2008 cit.; Cass. 23300/2007 cit.;) la verifica in ordine all'eventuale sussistenza del rapporto di incompatibilità tra l'interesse del rappresentato e l'interesse del rappresentante deve essere condotta:
✓ non già in base a considerazioni astratte o ipotetiche,
✓ ma in riferimento al singolo negozio ossia sulla base del contenuto e delle modalità dell'operazione economica ivi sottesa,
✓ avendo riguardo alla situazione esistente al tempo della sua conclusione.
Sussiste incompatibilità tra l'interesse del rappresentato e l'interesse del rappresentante qualora il negozio, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell'utile per il rappresentante o il terzo mediante il sacrificio per il rappresentato (secondo Cass.
9054/2022 cit. una contrapposizione solo formale costituisce soltanto un elemento presuntivo dell'esistenza del conflitto tra l'interesse del rappresentato e l'interesse del rappresentante).
E', però, sufficiente che quel sacrificio per il rappresentato sia potenziale, mentre è irrilevante se il negozio sia poi risultato per lui vantaggioso o svantaggioso (Cass.
9054/2022 cit.); quindi è ininfluente la prova che dall'esecuzione del negozio siano pagina 21 di 81 effettivamente derivati un utile per il rappresentante o il terzo e un corrispondente pregiudizio per il rappresentato.
In proposito assai nitidamente la Suprema Corte (Cass. 13.3.2023, n. 7279; Cass.
11.8.2021, n. 22697; Cass. 4.5.2010, n. 10737; Cass. 26.9.2005, n. 18792) ha statuito che sussiste conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato qualora il rappresentante persegua interessi propri o di terzi incompatibili con quelli del rappresentato, cosicché, con riferimento all'epoca in cui il negozio viene concluso, all' utilità conseguita o conseguibile dal rappresentante o dal terzo corrisponda o possa corrispondere il danno del rappresentato.
e)
Ai fini del perfezionamento della fattispecie del conflitto di interessi ex art. 1394 cod.civ., sono, altresì, necessari:
❖ la conoscenza o, quanto meno. la conoscibilità, da parte del terzo contraente o destinatario degli effetti del negozio, della relazione di incompatibilità tra l'interesse del rappresentato e l'interesse del rappresentante o dello stesso terzo;
❖ il proposito del rappresentante di favorire il terzo, qualora l'interesse incompatibile con l'interesse del rappresentato attenga alla sfera del terzo.
La sussistenza di questi due elementi può essere desunta in via indiziaria dalla presenza di vincoli di solidarietà o di comunanza di interessi tra rappresentante e terzo fondata sulla convivenza tra loro, specialmente quando sia determinata da rapporti di coniugio o di parentela, in concorso con altre circostanze quali l'inesistenza per il rappresentato di qualsiasi interesse al contratto ovvero la sussistenza, sempre per il rappresentato, di un pregiudizio non correlato ad alcun vantaggio (Cass. 8.4.2022, n. 11439; Cass. 9054/2022 cit.; Cass. 7698/1996 cit.;).
pagina 22 di 81 f)
In applicazione analogica dell'art. 1395 cod.civ. (riguardante la conclusione del contratto da parte del rappresentante con se stesso, dove la sussistenza del conflitto è presunta iuris tantum), il consenso espresso dal rappresentato al rappresentante di stipulare il contratto può considerarsi idoneo ad escludere la possibilità di conflitto di interessi – e quindi l'annullabilità del contratto – solo quando sia accompagnata dalla determinazione degli elementi negoziali sufficiente ad assicurare la tutela del rappresentato medesimo;
quindi l'autorizzazione data del rappresentato al rappresentante non è idonea ad escludere il conflitto di interessi quando è generica e non contiene una indicazione in ordine al corrispettivo (Cass. 21.8.1996, n. 7698).
c) la vicenda concreta: premessa
Secondo gli insegnamenti richiamati sub a) l'analisi afferente alla vicenda concreta deve prendere le mosse dal contenuto dei negozi oggetto della domanda di annullamento proposta dalla società e dalle circostanze concrete nelle quali sono state poste CP_4
in essere le operazioni economiche ivi sottese.
In primo luogo è necessario evidenziare le peculiarità del rapporto di agenzia che era in corso tra la preponente e l'agente all'epoca in cui detti negozi CP_4 CP_1
sono stati conclusi.
Come allegato dalla convenuta (pag. 7 della memoria di costituzione), la qui convenuta iniziava “nel corso del 2010” una relazione sentimentale con CP_1 CP_2
, presidente del consiglio di amministrazione di
[...] CP_15
Come pure allegato dalla convenuta (pag. 6 della stessa memoria) ed, altresì, emergente per tabulas, già da circa un anno svolgeva, in favore di attività CP_1 CP_15
pagina 23 di 81 lavorativa consistente nella promozione delle vendite riguardanti i prodotti commercializzati da quest'ultima.
La relazione di lavoro assumeva via via maggiore consistenza e stabilità fino a venire disciplinata (dopo lo svolgimento nella parte finale del 2010 di un rapporto di collaborazione a progetto e nel periodo febbraio 2011 – luglio 2014 di un rapporto di procacciamento di affari – doc. 13 e 16 fasc. conv.) da un contratto di agenzia stipulato in data 31.7.2014 (doc. 4 fasc. ric.).
La peculiarità più evidente di tale contratto è rappresentato dalla mancanza di una zona, quale configurata dagli artt. 1742 e 1743 cod.civ., ossia di una determinata estensione geografica, essendo stato pattuito che avrebbe operato “a nominativo”, CP_1
vale a dire rispetto ai clienti individuati nell'allegato A al contratto e di “eventuali nuovi clienti, successivi alla stampa Allegato A, inseriti a sistema e abbinati al mandatario”, così da ritenersi “automaticamente aggiunti all'allegato A”.
Questo elemento (che non incide sulla riconducibilità del negozio al contratto di agenzia, atteso che l'art. 7 della direttiva del Consiglio della CEE 18.12.1986 n. 653, attuata in
IT con il d.lgs. 10.9.1991, n. 303) prevede, come alternativa all'indicazione di una determinata zona, quella di un “determinato gruppo di persone” – in questo senso Cass.
16.2.1993, n. 1916) merita di essere considerato unitamente al fatto che, come allegato dalla stessa convenuta (pag. 8), la clientela da lei “seguita in via principale” era costituita
“da aziende della grande distribuzione” (pag. 8, cap. 26), tanto da afferire al “99% della sua attività” (pag. 39 della memoria di costituzione).
Infatti le due circostanze condizionavano in modo assai significativo le modalità di svolgimento del rapporto di agenzia intercorrente tra e CP_1 CP_4
per limitarsi ai due aspetti più rilevanti, come pure da lei stessa allegato (pag. 28-29, cap.
149 della memoria di costituzione) e come emerge dalla amplissima documentazione pure pagina 24 di 81 da lei prodotta (doc da 31 a 64 fasc. conv.), da un lato teneva i contatti CP_1
con i clienti attraversi i loro uffici acquisti centralizzati e non già visitando costantemente i punti vendita presso i quali venivano commercializzati i prodotti forniti da CP_4
inoltre, la sua attività consisteva nel promuovere non tanto l'effettuazione di specifici ordini di prodotti, bensì soprattutto la stipulazione di accordi quadro di fornitura volti a disciplinare le condizioni di acquisto da parte dei punti vendita o degli associati;
dall'altro lato, principalmente promuoveva gli affari per conto di CP_1 [...]
avvalendosi dell'organizzazione di quest'ultima, come si evince dalle costanti CP_4
interlocuzioni con gli addetti ai settori produttivo e commerciale dell'azienda (come da lei stessa allegato a pag. 29, cap. 150 della memoria di costituzione), dalla disponibilità di un ufficio all'interno dell'azienda (come da lei stessa allegato a pag. 16 della memoria di costituzione) e dalla qualità che, come emerge per tabulas dalla documentazione da lei stessa prodotta (tra i tanti, doc. da 41 a 49), ella indicava nelle mail che inviava ai clienti:
, il cui dominio appariva Controparte_16
anche nella casella di posta elettronica da lei utilizzata – Email_6
– dove neppure era inserito il suo cognome.
Appare evidente che il concretizzarsi di una situazione così particolare – che vedeva un agente tenere contatti con una clientela costituita “in via principale”, anzi “al 99%” da aziende della grande distribuzione, svolgere attività di promozione volta soprattutto alla conclusione di accordi quadro di fornitura ed appartenere all' “ufficio commerciale” della preponente – era stato largamente favorito, oltre che dalle indubbie capacità relazionali di
, anche dalla relazione personale che con , presidente CP_1 CP_2
del consiglio di amministrazione della qui ricorrente CP_15
Infatti appare davvero arduo ipotizzare che un agente – privo di vincoli personali con qualcuno degli amministratori di e pur in possesso delle stesse capacità di CP_15 pagina 25 di 81 – avrebbe potuto acquisire una fiducia così estesa ed intensa presso la CP_1
preponente e, quindi, assumere all'interno dell'azienda di quest'ultima una posizione così rilevante e per sé vantaggiosa, rispetto a quelle degli altri agenti.
d) la vicenda concreta: l'attribuzione, in data 1.6.2017, del “premio del 5% sull'incremento del fatturato imponibile provvigionale 2017 rispetto al 2016 e
l'attribuzione, in data 15.11.2017 dell'incremento dal 3% al 4% delle provvigioni riguardanti i clienti “LE” e “Spesa Intelligente”
La società ricorrente esercita l'azione di annullamento ex art. 1394 cod.civ. CP_4
della pattuizione con cui, in data 1.6.2017, in rappresentanza di ha CP_2 CP_4
attribuito all'agente (e coniuge) un “premio del 5% sull'incremento del CP_1
fatturato imponibile provvigionale 2017 rispetto al 2016” (doc. 8 fasc. ric.) e dell'atto unilaterale con cui, in data 15.11.2017, in rappresentanza di ha CP_2 CP_4
attribuito all'agente (e coniuge) , con decorrenza 1.12.2017, l'incremento CP_1
dal 3% al 4% delle provvigioni riguardanti i clienti LE e Spesa Intelligente (doc. 9 fasc. ric.).
In proposito la convenuta eccepisce, in via pregiudiziale, la prescrizione CP_1
quinquennale ex art. 1441 cod.civ. dell'azione di annullamento di questo negozio,
CP_1 adducendo che ha avanzato domanda di annullamento di tali atti solo con il ricorso notificato alla resistente in data 29.11.2022, non ponendo in essere alcun precedente atto interruttivo della prescrizione”.
Nulla ha replicato parte ricorrente (né in prima udienza, né nelle note finali autorizzate) e, soprattutto, non ha prodotto prova di atti interruttivi posti in essere nel periodo
1.6.2017/16.11.2017 – 28.11.2022.
pagina 26 di 81 Quindi l'eccezione, sollevata dalla convenuta , merita accoglimento, CP_1
dovendo essere dichiarata la prescrizione quinquennale ex art. 1441 cod.civ. della azione, esercitata da di annullamento della pattuizione con cui, in data 1.6.2017, CP_4
in rappresentanza di ha attribuito all'agente (e coniuge) CP_2 CP_4
un “premio del 5% sull'incremento del fatturato imponibile provvigionale CP_1
2017 rispetto al 2016” e dell'atto unilaterale di data 15.11.2017 con cui in CP_2
rappresentanza di ha attribuito all'agente (e coniuge) , con CP_4 CP_1
decorrenza 1.12.2017, l'incremento dal 3% al 4% delle provvigioni riguardanti i clienti
“LE” e “Spesa Intelligente”.
e) la vicenda concreta: la stipulazione del contratto di “agenzia senza deposito” stipulato in data 27.12.2018 da in rappresentanza di con CP_2 CP_4
in sostituzione del contratto di “agenzia senza deposito” CP_1
precedentemente concluso tra le parti in data 31.7.2014
a)
La società ricorrente esercita l'azione di annullamento ex art. 1394 cod.civ. CP_4
del contratto di “agenzia senza deposito” stipulato in data 27.12.2018 da in CP_2
rappresentanza di con l'agente (e suo coniuge) (doc. 10 fasc. CP_4 CP_1
ric.), in sostituzione del contratto di “agenzia senza deposito” precedentemente concluso tra le parti in data 31.7.2014.
In proposito devono essere evidenziate due circostanze:
1) all'epoca della conclusione, in data 27.12.2018, del nuovo contratto di agenzia era ancora in vigore e lo sarebbe stato fino al 31.12.2019 il precedente contratto di agenzia stipulato in data 31.7.2014 e rinnovatosi tacitamente grazie alla clausola ivi contenuta pagina 27 di 81 secondo cui: “Il contratto è valido dal 01/07/2014 fino al 31/12/2015… Alla scadenza sarà tacitamente rinnovato di 12 mesi, salvo disdetta di una delle parti a mezzo lettera raccomandata e/o PEC con almeno 90 giorni di preavviso” e in ragione della mancanza di tempestiva disdetta entro il 2 ottobre 2018;
2) in virtù del nuovo contratto di agenzia del 27.12.2018 si è vista attribuire CP_1
l'incremento delle seguenti provvigioni rispetto alle clausole contenute nel precedente contratto di agenzia del 31.7.2014:
➢ 5% sui “Clienti listino IN (salumifici, affettatori, affettatori in triangolazione con clienti GDO, grossisti e distributori all'ingrosso)”, in luogo del precedente 4%;
➢ 6% sui “Clienti nuovi categoria IN” (salumifici, affettatori, affettatori in triangolazione con clienti GDO, grossisti e distributori all'ingrosso)”, in luogo del precedente 4%;
➢ 5% sui “Clienti cd. Grande Distribuzione Organizzata”, in luogo del precedente 4%;
➢ 6% sui “Clienti nuovi cd. Grande Distribuzione Organizzata”, in luogo del precedente
4%;
➢ 8% sui “Clienti Nuovi categoria Dettaglio”, in luogo del precedente 7%;
➢ 5% sul cliente “LE Spa”, in luogo del precedente 4% come elevato con l'atto di modifica del 15.11.2017 rispetto al 3% pattuito nel contratto del 31.7.2014;
➢ 3% sui clienti “soci CIC”, in luogo del precedente 2%.
b)
Al fine di stabilire se il nuovo contratto di agenzia del 27.12.2018 sia stato stipulato dall'amministratore di in conflitto di interessi con la rappresentata, Controparte_5
occorre, alla luce degli insegnamenti sub b), accertare se, all'epoca della conclusione di quel contratto, sussistesse (o meno) un rapporto di incompatibilità tra l'interesse di pagina 28 di 81 proprio o connesso a quello di , e l'interesse di nel CP_2 CP_1 CP_4
senso che all' utilità conseguita o conseguibile da o da grazie CP_2 CP_1
al perfezionamento del negozio corrispondesse o potesse corrispondere (o meno) un danno per vale a dire la stipulazione del nuovo contratto di agenzia, in CP_4
ragione delle sue intrinseche caratteristiche, consentisse la creazione di un utile per per mediante un sacrificio per CP_2 CP_1 CP_4
Invece, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta (pag. 38 e 39 CP_1
della memoria di costituzione) e dall'interveniente pag.
7-8 della memoria di CP_2
costituzione) sono irrilevanti i fatti intervenuti nonché i vantaggi conseguiti e gli svantaggi subiti in concreto dalle parti contraenti successivamente alla conclusione del nuovo contratto di agenzia del 27.12.2018.
c)
In ordine all'incremento delle provvigioni ordinarie, appare evidente il vantaggio, consistente nell'acquisto del diritto a percepire un compenso più elevato per la futura attività di promozione in favore di che è scaturito in favore della terza CP_4
contraente dalla stipulazione del nuovo contratto di agenzia. CP_1
Di contro nessuna utilità è derivata in favore della rappresentata la quale, in CP_4
assenza del nuovo contratto di agenzia, avrebbe potuto, fino al 31.12.2019, compensare mediante la corresponsione di provvigioni liquidate secondo le minori CP_1
aliquote pattuite con il precedente contratto di agenzia del 31.7.2014.
Anzi, al vantaggio derivante in favore di dalla stipulazione del nuovo CP_1
contratto di agenzia è corrisposto un pregiudizio per rappresentato CP_4
dall'assunzione dell'obbligo di corrispondere all'agente, a titolo di compenso per la futura attività di promozione in favore della preponente, provvigioni liquidate secondo aliquote maggiori di quelle pattuite con il precedente contratto di agenzia del 31.7.2014. pagina 29 di 81 L'evidenza degli effetti prodotti dalla conclusione del nuovo contratto di agenzia del
27.12.2018 a vantaggio di e in pregiudizio di comprova CP_1 CP_4
ampiamente la conoscenza (o quanto meno la conoscibilità), da parte di , CP_1
della relazione di incompatibilità tra il suo interesse alla modificazione del contratto di agenzia del 31.7.2014 in vigore fino al 31.12.2019 e l'interesse di la quale, CP_4
anzi, era portatrice dell'interesse contrario, ossia a che quel contratto rimanesse immutato.
Manifesto risulta anche il proposito del rappresentante i favorire, a scapito di CP_2
la terza contraente , beneficiaria del vantaggio scaturito dalla CP_4 CP_1
stipulazione del nuovo contratto di agenzia in corrispondenza del pregiudizio subito dalla rappresentata CP_4
Infatti è agevole inferirlo, secondo gli insegnamenti illustrati sub b), dalla sussistenza tra il rappresentante la terza contraente del vincolo di solidarietà CP_2 CP_1
connaturale alla loro convivenza determinata dal rapporto di coniugio, nonché, come si è già rilevato, dall'inesistenza per il rappresentato di un interesse alla CP_4
stipulazione di un nuovo contratto di agenzia che prevedesse, a modifica del contratto in essere, un incremento delle aliquote provvigionali ordinarie e, anzi, dall'esistenza di un interesse contrario e, quindi, dall'insorgenza di un pregiudizio dall'avvenuta conclusione del nuovo contratto di agenzia.
Un ulteriore conferma del proposito del rappresentante i favorire, a scapito di CP_2
la terza contraente mediante la stipulazione del nuovo CP_4 CP_1
contratto di agenzia, è costituita dalla presenza in tale contratto di un'ulteriore clausola che (sebbene non menzionata dalla parte ricorrente) soddisfaceva in misura rilevantissima un interesse della terza contraente al quale corrispondeva non solo la CP_1
mancanza di un interesse per la rappresentata ma, anzi, un pregiudizio a CP_4 pagina 30 di 81 carico di quest'ultima. Infatti nella clausola n. 8 risulta pattuito: “Quale condizione di miglior favore per l'Agente, alla cessazione del mandato agenziale la Mandante riconoscerà all'Agente a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. un importo pari alla misura di un anno di provvigioni, calcolata sulla media degli ultimi cinque anni di rapporto… e se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione”; in buona sostanza, il nuovo contratto di agenzia ha attribuito ad il diritto di percepire l'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 CP_1
cod.civ. nella misura massima prevista ex lege (comma 3), senza dover assolvere i complessi oneri probatori a suo carico (comma 1).
E' opportuno evidenziare (l'importanza del rilevo emergerà anche infra) che, in ragione di questa clausola, il rapporto di agenzia ha acquisito una straordinaria stabilità dal lato della volontà di , la quale è così risultata fortemente dissuasa dal recedere CP_1
senza giustificato motivo dal contratto, dato che in tal caso avrebbe perduto l'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 cod.civ. (comma 2, secondo periodo) agevolmente conseguibile grazie alla clausola contrattuale n. 8.
d)
In ordine alla previsione di aliquote provvigionali maggiorate nel caso di ordini acquisiti da “clienti nuovi” (6% sui “Clienti nuovi categoria IN” (salumifici, affettatori, affettatori in triangolazione con clienti GDO, grossisti e distributori all'ingrosso)”, in luogo del precedente 4%; 6% sui “Clienti nuovi cd. Grande Distribuzione Organizzata”, in luogo del precedente 4%; 8% sui “Clienti Nuovi categoria Dettaglio”, in luogo del precedente 7%) si pone la questione se sussistesse in capo alla rappresentata preponente un interesse – sotteso alla previsione di aliquote provvigionali maggiorate nel CP_4
caso di ordini acquisiti da “clienti nuovi” e convergente con quello dell'agente a percepire compensi più elevati – a incentivare l'agente alla ricerca di nuovi clienti. CP_1 pagina 31 di 81 E' evidente che in caso affermativo non potrebbero qui valere le medesime statuizioni adottate sub c) in relazione all'incremento delle provvigioni ordinarie.
Tuttavia vi sono tre circostanze che inducono alla soluzione negativa della questione.
In primis appare assai remota l'ipotesi che all'epoca della stipulazione del contratto di agenzia del 27.12.2018 vi fosse la necessità di attribuire ad ulteriori CP_1
incentivi. Infatti, come si è già evidenziato sub c), ella già si trovava in una situazione di ampio privilegio rispetto agli altri agenti: la sua clientela era costituita “in via principale”, anzi “al 99%” da aziende della grande distribuzione;
svolgeva attività di promozione volta soprattutto alla conclusione di accordi quadro di fornitura;
si avvaleva dell'organizzazione approntata dalla preponente dato che faceva parte dell'“ufficio commerciale” di quest'ultima.
In secondo luogo l'attribuzione a tempo indeterminato di aliquote provvigionali maggiorate per gli ordini acquisiti da nuovi clienti ha reso marginale la funzione di corrispettivo per l'acquisizione del cliente, assumendo rilievo preponderante il fine di riconoscere a regime un trattamento economico più elevato.
In terzo luogo la società preponente non aveva alcuna necessità di fidelizzare CP_4
l'agente , il cui rapporto, come già evidenziato sub c), acquisiva una CP_1
straordinaria stabilità dal lato della volontà di , la quale risultava CP_1
fortemente dissuasa dal recedere senza giustificato motivo dal contratto in presenza di una clausola (n. 8) del contratto del 27.12.2018, che le attribuiva il diritto di percepire l'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 cod.civ. nella misura massima prevista ex lege (comma 3), senza dover assolvere i complessi oneri probatori a suo carico
(comma 1).
In punto conoscenza (o quanto meno la conoscibilità), da parte di , della CP_1
relazione di incompatibilità tra il suo interesse alla modificazione del contratto di agenzia pagina 32 di 81 del 31.7.2014 in vigore fino al 31.12.2019 e l'interesse di nonché del CP_4
proposito del rappresentante di favorire, a scapito di la terza CP_2 CP_4
contraente , beneficiaria del vantaggio scaturito dalla stipulazione del CP_1
nuovo contratto di agenzia in corrispondenza del pregiudizio subito dalla rappresentata si rinvia a quanto già statuito sub c). CP_4
e)
In definitiva deve considerarsi compiutamente accertato che il nuovo contratto di agenzia del 27.12.2018 è stato stipulato dall'amministratore di in conflitto Controparte_5
di interessi con la rappresentata preponente in ragione della sussistenza di CP_4
una relazione di incompatibilità tra l'interesse della rappresentata e l'interesse CP_4
del rappresentante quale connesso, per effetto del vincolo di solidarietà CP_2
scaturente dalla convivenza in virtù del rapporto di coniugio, con l'interesse della terza contraente agente . CP_1
f)
Tra gli insegnamenti sintetizzati sub paragrafo b) vi è anche quello (illustrato nel medesimo paragrafo sub e)), secondo cui, in applicazione analogica dell'art. 1395 cod.civ., il consenso espresso dal rappresentato al rappresentante di stipulare il contratto può considerarsi idoneo ad escludere la possibilità di conflitto di interessi (e quindi l'annullabilità del contratto) a condizione che la volontà adesiva del rappresentato si sia formata dopo aver conosciuto compiutamente gli elementi essenziali del negozio.
α
A questo proposito la convenuta ha svolto le seguenti allegazioni (pag. 15 CP_1
della memoria di costituzione):
pagina 33 di 81 “71. Nel corso del mese di dicembre l'azienda predisponeva nuovo mandato di agenzia le cui condizioni venivano previamente discusse, secondo quanto riferito alla resistente dal sig. CP_2
dai sigg.ri e CP_2 CP_18 Pt_2
72) In tale contesto, secondo quanto riferito alla resistente dal sig. il sig. proponeva CP_2 CP_18
il riconoscimento di una percentuale del 6% sui nuovi clienti g.d.o. procurati dalla resistente e del
5% sui clienti già esistenti.
73) Inoltre, la bozza del mandato di agenzia era revisionata dal dott. che Persona_2
apportava correzioni a matita sulla bozza in questione.
74) Le modifiche del sig. erano poi condivise clausola per clausola dal sig. on la Pt_2 CP_2
sig.ra , che le accoglieva, e una volta condiviso tutto il testo, il documento veniva CP_1
consegnato al sig. , Responsabile Amministrativo, che riportava le correzioni del sig. CP_19
a video e il contratto veniva poi stampato e siglato dalla resistente e dal sig. ella Pt_2 CP_2
versione modificata dal CP_20
Cont 166) In data 17.6.2022, durante il consiglio di amministrazione del , il vicepresidente del cda sig. dichiarava di aver a suo tempo concordato (nel dicembre 2018) con il sig. Parte_3
le condizioni del contratto di agenzia della sig.ra e di aver lui stesso CP_2 CP_1
proposto la provvigione del 6% in favore della medesima per i clienti nuovi portati dall'agente.
167) In data 17.06.2022, durante il consiglio di amministrazione del , il sig. Parte_1
pronunciava le seguenti parole: “devo essere onesto e mi ricordo benissimo i clienti Parte_3
nuovi al 6%, quello siccome sono stato io a insistere, il cliente nuovo per me è una cosa importantissima. L'unico errore che ho fatto è stato di non dargli un termine, cioè quel 6% lì dura 6 mesi, 18, 24, 32 quello non so. Ecco l'unico errore che ho fatto io è stato quello”.
168) In data 17.9.2022, durante il consiglio di amministrazione del , il sig. Parte_1
rivolgeva al sig. la seguente affermazione: “Il contratto del 2018 era stato CP_2 Pt_2
pagina 34 di 81 concordato, almeno nell'entità delle provvigioni e che te lo avevi esaminato prima che fosse firmato”.
169) In data 17.9.2022, durante il consiglio di amministrazione del , il sig. Parte_1
replicava al sig. così affermando: “Va be non cambia niente, non ha Pt_2 CP_2
nessuna rilevanza perché o la cosa tu hai la rappresentanza e lo fai evidentemente e sennò lo porti in consiglio di amministrazione e il consiglio di amministrazione decide. Che tu parli con tizio, caio e sempronio eccetera non ha nessuna rilevanza”.”.
Allo stesso proposito l'interveniente ha svolto le seguenti CP_2
allegazioni:
“19) “Nel corso del C.d.A. della soc. del 17.06.2022 l'amministratore Parte_1
sig. dichiarò di aver discusso con il sig. del contratto con l'agente Parte_3 CP_2
e di aver proposto lui la provvigione del 6% per i clienti nuovi portati dall'agente CP_1
” CP_1
20) “Nel corso del C.d.A. della soc. del 17.06.2022 l'amministratore Parte_1
sig. pronunciò le seguenti parole: “devo essere onesto e mi ricordo benissimo i Parte_3
clienti nuovi al 6%, quello siccome sono stato io a insistere, il cliente nuovo per me è una cosa importantissima. L'unico errore che ho fatto è stato di non dargli un termine, cioè quel 6% lì dura 6 mesi, 18, 24, 32 quello non so. Ecco l'unico errore che ho fatto io è stato quello”.”
21) “Nel corso del C.d.A. del 17.06.2022 della soc. il sig. Parte_1 CP_2
rivolse al dott. le seguenti parole: “Il contratto del 2018 era stato concordato, almeno Pt_2
nell'entità delle provvigioni e che te lo avevi esaminato prima che fosse firmato”.”
22) “La risposta del dott. fu la seguente: “Va be non cambia niente, non ha nessuna Pt_2
rilevanza perché o la cosa tu hai la rappresentanza e lo fai evidentemente e sennò lo porti in consiglio di amministrazione e il consiglio di amministrazione decide. Che tu parli con tizio, caio e sempronio eccetera non ha nessuna rilevanza”.”. pagina 35 di 81 β
In ordine alle circostanze di cui ai cap. 71, 72, 73 e 74 di parte convenuta è stato escusso il teste , il quale ha dichiarato: Testimone_1
“Sono socio della società dato che ho in usufrutto un'azione.
Fino alla fine 2022 - inizi 2023 ero socio con una partecipazione al 9%.
Sono stato componente del Consiglio di Amministrazione da molto tempo prima fino alla fine del 2022.
Dal 1998 ho impersonato il Comitato di Controllo della Gestione.
La società ricorrente è stata cliente della società di cui sono Controparte_21
soci, oltre a me stesso, i miei familiari.
Io partecipavo alle sedute del Consiglio di Amministrazione…
Le circostanze di cui ai cap. 71-72-73-74 della memoria di parte convenuta non sono vere”.
In ordine alle medesime circostanze è stato escusso il teste il quale ha Tes_2
riferito:
“Ho lavorato alle dipendenze della società ricorrente dal 2009 al marzo 2023, con mansioni di impiegato amministrativo.
Il mio superiore era , dato che questi dirigeva gli uffici amministrativi. CP_2
Saltuariamente veniva presso gli uffici amministrativi… CP_18
Per quanto concerne preciso che il suo studio professionale si trovava nello Pt_2
stesso edificio in cui erano ubicati gli uffici amministrativi della società ricorrente…
Poteva accadere che mi venisse chiesto di redigere materialmente dei contratti;
dico materialmente, dato che io mi limitavo ad eseguire le disposizioni che mi venivano date…
Posso però riferire che era a tenere i contatti con gli agenti. CP_2
pagina 36 di 81 Sono al corrente che, a un certo punto, venne stipulato con la convenuta un nuovo contratto di agenzia.
In proposito posso dire di essere venuto a conoscenza che aveva affidato a un CP_2
legale il compito di redigere un nuovo contratto di agenzia con la convenuta. Infatti mi chiese di mettere in pagamento la parcella di un legale. Ricordo che si CP_2
trattava dello studio Menichetti.
In verità già in precedenza ero venuto a conoscenza che il compito di redigere un nuovo contratto era stato affidato allo studio Menichetti.
E' possibile che la bozza del contratto predisposta dallo studio Menichetti mi sia stata inviata.
Non ricordo la ragione per cui mi venne inviata.
Non ho ricordo della circostanza se mi incaricò di redigere materialmente delle CP_2
correzioni a matita che erano state apposta da sulla bozza del contratto… Pt_2
Non sono in grado di riferire se della bozza del contratto predisposto dallo studio legale fossero al corrente anche i soci amministratori e CP_18 Pt_2
ADR: Non ricordo se sono stato incaricato di inserire nella bozza del contratto predisposto dal legale i numeri corrispondenti alle percentuali provvigionali”.
Non sono attendibili i “non ricordo”, in cui si è trincerato il teste;
infatti non è CP_19
verosimile che egli non abbia conservato alcuna memoria, anche solo negativa (nel senso di non esserne mai venuto a conoscenza), di circostanze sulle quali ha certamente ha avuto occasione di riflettere in ragione dell'indubbio rilievo che hanno assunto a seguito dei contrasti successivamente insorti in azienda tra gli amministratori e tra le parti;
in particolare, se i fatti, in ordine ai quali il teste è stato interrogato, non fossero veri o non rientrassero nelle sue conoscenze, egli non avrebbe avuto alcuna difficoltà a dichiararlo e certamente non avrebbe affermato di non avere ricordi in merito;
quindi la mancanza di pagina 37 di 81 memoria affermata dal teste è indizio grave e preciso di una sua condotta reticente circa la sua effettiva conoscenza dei fatti.
Di conseguenza non è credibile il teste allorquando ha negato di aver preso Pt_2
visione della bozza del nuovo contratto di agenzia che il legale di fiducia di CP_2
aveva redatto.
γ
Le circostanze di cui ai cap. 166 di parte convenuta e 19 di parte interveniente, nonché ai cap. 167 di parte convenuta e 20 di parte interveniente hanno trovato riscontro nella deposizione del teste il quale ha dichiarato: Testimone_3
“Sono stato componente del Consiglio di Amministrazione della società ricorrente dal
2020 al 2022.
Ho partecipato alla riunione della seduta del Consiglio di Amministrazione del 17 giugno
2022.
E' vera la circostanza dedotta nel capitolo 19 della memoria di parte intervenuta, di cui mi viene data lettura;
lo stesso vale per la circostanza di cui al capitolo 20 della stessa memoria, che pure mi viene letto.
Queste circostanze si inseriscono in un contesto riguardante la discussione che era in corso in ordine all'entità delle provvigioni corrisposte alla convenuta.
Tale questione si collegava anche ai risultati del conto economico 2021 che riportava una perdita.
In proposito il consigliere aveva effettuato un'analisi verso la fine del 2021 e gli Pt_2
inizi del 2022 in ordine alle ragioni di tale perdita.
In tale ambito aveva individuato i costi e aveva evidenziato l'ammontare delle provvigioni percepite dalla convenuta. rilevò che i contratti stipulati con la convenuta erano a conoscenza dei soci. CP_2 pagina 38 di 81 Fu in quel contesto che si espresse nei termini di cui ho già detto…”. CP_18
In ordine alle medesime circostanze è stata escussa la teste , la quale ha Testimone_4
dichiarato:
“Sono stata componente del CDA della stessa dal luglio 2020 fino al giugno 2023…
Sono dottore commercialista.
Per tale ragione sono stata cooptata nel CDA della società ricorrente.
Ho svolto la funzione di segretaria del CDA.
Nel suddetto periodo io ero collaboratrice della società la quale Controparte_21
era una società facente capo a . Testimone_1
Tra i clienti di questa società vi era anche la società ricorrente, di cui anche era Pt_2
socio…
Ho partecipato alla riunione del CDA del 17.6.2022.
Non ricordo che abbia pronunciato la frase di cui al cap. 20 di parte intervenuta. CP_18
Attualmente la società ricorrente è mia cliente.
… [Nella riunione del CDA sopraindicata] si parlò della questione delle provvigioni
Abruscato…”.
Non è attendibile il “non ricordo” affermato dalla teste;
infatti non è verosimile che ella non abbia conservato alcuna memoria, anche solo negativa, di una circostanza di indubbio rilievo relativa alla discussione sorta durante la riunione del consiglio di amministrazione di in data 17.6.2022, tanto più che nell'occasione ella CP_4
svolgeva le funzioni di segretaria del CDA e, quindi, doveva essere assai attenta ai vari interventi per assicurarne la corretta verbalizzazione.
Inoltre valgono qui considerazioni simili a quelle svolte in ordine alla reticenza del teste
. CP_19
pagina 39 di 81 Sempre in relazione alle medesime circostanze è stato escusso il teste il quale ha Pt_2
riferito:
“Ho partecipato a un consiglio di amministrazione in cui si discusse la questione delle provvigioni corrisposte alla convenuta.
E' vero che intervenne, ma si limitò a dire che per i clienti nuovi è giustificato CP_18
riconoscere all'agente una percentuale del 6%, purché questo avvenga entro un periodo limitato.
Non mi risulta che abbia fatto uno specifico riferimento a quanto accaduto in CP_18
ordine alla stipulazione del contratto tra la società ricorrente e la convenuta.
Non mi risulta che abbia menzionato suoi errori”.
La deposizione di non è persuasiva in quanto non è verosimile che abbia Pt_2 CP_18
menzionato proprio una delle aliquote provvigionali maggiorate previste nel contratto di agenzia del 27.12.2018, senza però riferirsi alla vicenda concreta.
δ
Le circostanze di cui ai cap. 168 di parte convenuta e 21 di parte interveniente, nonché ai cap. 169 di parte convenuta e 21 di parte interveniente hanno trovato riscontro nella deposizione del teste il quale ha dichiarato: Testimone_3
“Confermo le circostanze di cui ai capitoli 21-22 della memoria di parte intervenuta, di cui mi viene data lettura”.
Anche in proposito la teste pur ammettendo di essere stata presente alla Tes_4
riunione del CDA del 17.9.2022, ha dichiarato:
“Non ho ricordo che abbia rivolto la frase riportata nel cap. 168 di parte CP_2
convenuta e nel cap. 21 di parte intervenuta”.
L'inattendibilità anche di questo “non ho ricordo” deve essere affermata alla luce delle medesime considerazioni svolte in ordine al primo “non ricordo”. pagina 40 di 81 Sempre in riferimento alle medesime circostanze è stato escusso il teste il quale Pt_2
ha dichiarato:
“Non mi risulta che nel corso della seduta del Consiglio di amministrazione si CP_2
sia rivolto a me con le parole indicate nel capitolo 168 della memoria di parte convenuta
e nel capitolo 21 della memoria di parte intervenuta.
In ordine alle parole che secondo parte convenuta e parte intervenuta io avrei rivolto a
di contro è solo possibile che io abbia espresso una sorta di ammonizione nel CP_2
senso che io posso aver precisato che l'aspetto rilevante era la mancata osservanza, da parte dell'amministratore degli obblighi ex art. 2391 c.c. e che, quindi, sarebbe CP_2
stato irrilevante che ne avesse parlato con me, come sosteneva . CP_2
La deposizione di appare intrinsecamente contraddittoria (e come tale Pt_2
inattendibile); infatti in un primo tempo nega che gli avesse riferito delle CP_2
percentuali indicate nel nuovo contratto di agenzia del 27.12.2018; poi però ritiene possibile che, a fronte di quanto affermato da egli “abbia espresso una sorta CP_2
di ammonizione”.
Alla luce delle considerazioni sub α, β, γ e δ emerge che mise al corrente il CP_2
socio che era stata pattuita con un'aliquota provvigionale del 6% CP_18 CP_1
in ordine agli affari da lei promossi presso nuovi clienti e che al socio e consulente venne posta in visione la bozza del nuovo contratto di agenzia predisposta dal Pt_2
legale di fiducia di CP_2
Tuttavia queste circostanze non sono sufficienti per poter ritenere che la società
[...]
sia stata posta, all'epoca della predisposizione e della stipulazione del nuovo CP_4
contratto di agenzia, nelle condizioni di conoscerne compiutamente gli elementi essenziali e la sottesa portata economica del nuovo contratto di agenzia con
, che aveva fatto redigere a un legale di propria fiducia, CP_1 CP_2 pagina 41 di 81 presupposto questo necessario al fine di configurare un consenso idoneo a escludere il conflitto di interessi nel quale, come statuito sub c) e d) ed e), il rappresentante CP_2
ha stipulato il contratto di agenzia del 27.12.2018 con l'agente (e coniuge)
. CP_1
Infatti, quanto al socio risulta provato soltanto che tra le molte CP_18 CP_2
modifiche migliorative per l'agente e corrispondentemente peggiorative per CP_4
lo abbia messo al corrente unicamente in ordine a quella del 6% afferente agli affari promossi presso i nuovi clienti, senza ulteriore specificazione.
Quanto al socio e consulente se è vero che egli verosimilmente ha preso Pt_2
visione della bozza del nuovo contratto di agenzia predisposta dal legale di fiducia di tuttavia, in primo luogo il suo consenso non può equivalere ad CP_2
un'autorizzazione data dalla rappresentata al rappresentante in CP_4 CP_2
ordine alla stipulazione del nuovo contratto di agenzia con in quanto CP_1
Cont non essendo all'epoca amministratore di (ma componente unico del Pt_2
CCG, come emerge dalla visura CCIAA sub doc. 1 fasc.ric. e come allegato dall'interveniente a pag. 3 della sua memoria di costituzione), non era CP_2
legittimato a esprimere la volontà gestoria della società. Inoltre, in ragione della sua qualità di consulente di è del tutto plausibile ritenere che egli abbia svolto un CP_4
controllo sul piano contabile e fiscale, senza effettuare valutazioni in ordine alla convenienza economica per Lo comprova il fatto che egli nulla obiettò in CP_4
ordine alla clausola n. 8 del contratto, avente una assai considerevole portata economica a vantaggio di e in pregiudizio di con la quale veniva attribuito CP_1 CP_4
ad il diritto di percepire l'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 CP_1
cod.civ. nella misura massima prevista ex lege (comma 3), senza dover assolvere i complessi oneri probatori a suo carico (comma 1). pagina 42 di 81 f)
a)
Da ultimo occorre esaminare l'assunto, svolto in via subordinata (ossia nell'ipotesi fosse ritenuto, come in effetti qui statuito, che il nuovo contratto di agenzia del 27.12.2018 sia stato stipulato dal rappresentante in conflitto di interessi con la rappresentata CP_2
dalla parte convenuta (a pag. 50 della memoria di costituzione) e dalla parte CP_4
interveniente (a pag. 10 segg. della memoria di costituzione), secondo cui la rappresentata società avrebbe convalidato tacitamente il nuovo contratto di agenzia CP_4
mediante la collaborazione prestata dalla società rappresentata alla sua esecuzione.
Più specificamente, l'interveniente llega che: CP_2
“- le fatture emesse dall'agente erano contabilizzate tra i costi della società e venivano detratte fiscalmente;
- le fatture dell'agente venivano discusse nei consigli di amministrazione;
- le fatture dell'agente venivano verificate dal CCG dott. Pt_2
- le fatture dell'agente venivano inserite nei costi del bilancio predisposto dal CCG dott. Pt_2
tramite la sua società Controparte_21
- le bozze di bilancio venivano approvate da tutti i componenti del C.d.A.;
- le fatture venivano controllate dalla società di revisione;
- il bilancio veniva approvato all'unanimità da tutti i 6 soci”.
b)
L'art. 1444 cod.civ. dispone: “Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità”.
Ad avviso della Suprema Corte (Cass. 27.3.2001, n. 4441; Cass. 15.4.1969, n. 1197)
l'esecuzione volontaria del contratto annullabile, da parte di chi potrebbe chiedere pagina 43 di 81 l'annullamento, ne configura la convalida tacita e può consistere sia nell'adempimento della propria prestazione, sia l'accettazione della prestazione della controparte.
α
Il contratto di agenzia stipulato in data 27.12.2018 ha avuto un'incontestata esecuzione ad opera di entrambe le parti, dall'1.1.2019 al 21.10.2021, giorno in cui, nel corso di una seduta del consiglio di amministrazione, emerse una situazione contabile alla data del
30.9.2021 largamente in perdita (nella relazione del CCG sub doc. 7 fasc. ric. viene ipotizzata una perdita al 31.12.2021 di € 284.826,00).
β
Il mero fatto dell'avvenuta stipulazione di un nuovo contratto di agenzia da parte dell'amministratore di con l'agente (e suo coniuge) Controparte_5 CP_1
era circostanza nota in azienda: si è già detto del socio il quale nella riunione del consiglio di amministrazione del CP_18
17.6.2022 ha fatto riferimento alla previsione, presente nel contratto di agenzia del
27.12.2018, di un'aliquota provvigionale del 6% per gli affari promossi presso i clienti nuovi;
il consulente secondo quanto accertato sub e), ha avuto occasione di esaminare Pt_2
la bozza di quel contratto predisposta dal legale di fiducia dell'amministratore CP_2
il teste , impiegato amministrativo alle dipendenze di (verso la quale CP_19 CP_4
non si è certamente mostrato ostile) dal 2009 al 2023, ha dichiarato: “Sono al corrente che, a un certo punto, venne stipulato con la convenuta un nuovo contratto di agenzia. In proposito posso dire di essere venuto a conoscenza che aveva affidato a un CP_2
legale il compito di redigere un nuovo contratto di agenzia con la convenuta. Infatti mi chiese di mettere in pagamento la parcella di un legale. Ricordo che si CP_2
trattava dello studio Menichetti. In verità già in precedenza ero venuto a conoscenza che pagina 44 di 81 il compito di redigere un nuovo contratto era stato affidato allo studio Menichetti. E' possibile che la bozza del contratto predisposta dallo studio Menichetti mi sia stata inviata… Successivamente mi è capitato di vedere il contratto già sottoscritto dalle parti.
Ciò è accaduto in quanto secondo una prassi aziendale i dati concernenti le percentuali provvigionali vengono inserite nel sistema gestionale utilizzato dalla società ricorrente.
Può darsi che abbia effettuato io personalmente questa operazione, e comunque sono a conoscenza che sia stato fatto”.
γ
Prima della loro approvazione unitamente al bilancio, i conti economici del 2019 e 2020 sono stati oggetto di interlocuzione tra il consulente (e socio) e gli amministratori Pt_2
CP_2 CP_18
In proposito la teste commercialista e collega di studio di ha Tes_4 Pt_2
dichiarato che discuteva con il cliente la bozza del bilancio”; Pt_2
la circostanza trova riscontro nella deposizione di il quale ha riferito che, “dopo Pt_2
aver preso visione… del conto economico”, egli sentiva gli amministratori.
E' vero che nel conto economico appariva soltanto il dato complessivo delle provvigioni corrisposte agli agenti, ma coloro che ne prendevano esame non potevano non collegare i pagamenti avvenuti e le relative prestazioni accettate ai contratti in vigore, di cui, quindi, veniva acconsentita l'esecuzione.
Appare irrilevante che si sia trattato di una volontà espressa sulla base di una valutazione non approfondita, probabilmente dovuta al fatto che i conti economici presentavano un utile (€ 417.421,00 nel 2020 secondo quanto esposto nella relazione del CCG sub doc. 7 fasc. ric.).
pagina 45 di 81 δ
Dalla deposizione del teste , direttore di dal luglio 2020 Testimone_5 CP_4
all'aprile 2022, con mansioni di responsabile acquisiti, responsabile di produzione e responsabile del personale, emerge che i soci amministratori e rano in CP_18 CP_2
costante contatto;
infatti ha dichiarato:
“I miei immediati superiori erano e . Parte_3 CP_2
In linea di massima si occupava della produzione mentre curava gli CP_18 CP_2
aspetti commerciali.
Posso dire che e si incontravano tutte le settimane;
lo facevano nel mio CP_18 CP_2
ufficio che aveva uno spazio per le riunioni. Quindi partecipavo anche io all'incontro settimanale. Accadeva che in una settimana e si incontrassero più volte. CP_18 CP_2
Talvolta partecipavo anche io a questi ulteriori incontri;
talvolta io svolgevo la mia attività, ma potevo sentire quanto veniva detto tra i due.
Durante le riunioni i temi trattati riguardavano solitamente il costo delle materie prime, i prezzi da praticare ai clienti, le promozioni a favore dei clienti e l'andamento del mercato e quindi l'andamento del fatturato…
Tra i temi trattati durante le riunioni settimanali, di cui ho detto, vi era anche quello riguardante il rapporto con gli agenti, di cui la società si avvaleva…
Non sono state mai messe in discussione le condizioni provigionali riguardanti gli agenti, quali costi di produzione”.
Alla luce di queste circostanze l'amministratore è certamente venuto a conoscenza CP_18
dell'avvenuta accettazione delle prestazioni svolte da in favore di CP_1 [...]
e dell'entità complessiva delle provvigioni che erano state corrisposte all'agente, CP_4
evidentemente il tutto in esecuzione degli accordi negoziali in essere.
pagina 46 di 81 c)
In definitiva, in ragione delle considerazioni svolte sub α, β, γ e δ, deve concludersi che il contratto di agenzia, stipulato in data 27.12.2018, con l'agente , CP_1
dall'amministratore di in conflitto di interessi con la Controparte_5
rappresentata preponente è stato tacitamente convalidato da quest'ultima CP_4
mediante l'esecuzione volontaria del contratto negli anni 2019 e 2020, consistita nell'adempimento delle proprie prestazioni e nell'accettazione delle prestazioni dell'agente . CP_1
f) la vicenda concreta: la corresponsione, da parte di all'agente CP_4
, dei compensi provvigionali in relazione agli ordini dei clienti ID IT e CP_1
ID GE, nonché agli ordini del cliente Gruppo CO IT limitatamente al prodotto “ ” con il marchio CO “Fior Fiore” (in Parte_4
relazione alla quale parte ricorrente propone, oltre alla domanda di annullamento ex art.
1394 cod.civ., anche la domanda di accertamento della qualità di “clienti direzionali” dei suddetti clienti)
a)
In ordine alla corresponsione ad dei compensi provvigionali in relazione CP_1
agli ordini dei clienti ID IT e ID GE, nonché agli ordini Gruppo CO IT limitatamente al prodotto ” con il marchio CO “Fior Parte_4
Fiore”, la società ricorrente propone due domande: CP_4
• l'una riguardante l'azione di annullamento ex art. 1394 cod.civ. degli asseriti atti di assegnazione, da parte di , in rappresentanza di CP_2 CP_4
all'agente (e suo coniuge) dei suddetti clienti;
CP_1
pagina 47 di 81 • l'altra volta ad accertare la qualità di “clienti direzionali” dei soggetti appena indicati e, quindi, la loro estraneità – alla luce sia del contratto stipulato in data 31.7.2014, sia del contratto stipulato in data 27.12.2018 – al novero dei clienti presso cui l'agente era autorizzata ad operare. CP_1
Appare opportuno esaminare subito questa seconda domanda.
Infatti anche la prima domanda, sebbene proposta in via principale, presuppone l'accertamento negativo della qualità di “clienti direzionali” in capo a ID IT e ID
GE, nonché a Gruppo CO IT limitatamente al prodotto Parte_4
” con il marchio CO “Fior Fiore”.
[...]
Inoltre l'accoglimento della seconda domanda apporterebbe alla società ricorrente
[...]
gli stessi vantaggi che conseguirebbe dalla fondatezza della prima: CP_4
le provvigioni corrisposte alla convenuta in relazione agli ordini acquisiti CP_1
dai clienti ID IT e ID GE, nonché dal cliente Gruppo CO IT limitatamente al prodotto ” con il marchio CO “Fior Parte_4
Fiore” non potrebbero essere da lei integralmente conservate in quanto ricevute in violazione delle previsioni contenute nei contratti di agenzia che escludevano i clienti direzionali da quelli assegnati all'agente e che mai sono stati modificati in CP_1
questo senso.
b)
In ordine ai clienti ID IT, ID GE e Gruppo CO IT limitatamente al prodotto ” con il marchio CO “Fior Fiore”, è Parte_4
incontestato che la convenuta ha ricevuto provvigioni liquidate sulla base CP_1
dell'aliquota del 6% prevista nel contratto di agenzia del 27.12.2018 per ordini dei
“clienti nuovi Grande Distribuzione Organizzata”.
pagina 48 di 81 Di contro, alla luce di quanto emerge dalle allegazioni svolte dalle parti, dalla documentazione da loro prodotta e dai risultati dell'istruttoria, deve ritenersi che detti clienti siano riconducibili a un tertium genus tra clienti ordinari e clienti direzionali, che non era stato previsto nel contratto di agenzia del 27.12.2018 (stipulato prima della loro acquisizione).
In proposito, come si è già evidenziato sub c), occorre considerare che CP_1
costituiva un agente dai tratti assai peculiari;
infatti ella promuoveva gli affari per conto di avvalendosi dell'organizzazione di quest'ultima, come si evince, dalle CP_4
costanti interlocuzioni con gli addetti ai settori produttivo e commerciale dell'azienda
(come da lei stessa allegato a pag. 29, cap. 150 della memoria di costituzione), dalla disponibilità di un ufficio all'interno dell'azienda, per di più a stretto contatto con l'amministratore (come da lei stessa allegato a pag. 16, cap. 81 della memoria CP_2
di costituzione) e dalla qualità che, come emerge per tabulas dalla documentazione da lei stessa prodotta (tra i tanti, doc. da 41 a 49), ella indicava nelle mail che inviava ai clienti:
, il cui dominio appariva Controparte_16
anche nella casella di posta elettronica da lei utilizzata – Email_6
– dove neppure era inserito il suo cognome.
A ben vedere, oltre per le sue indubbie capacità relazionali, è in ragione di questa situazione (di manifesta peculiarità rispetto agli altri agenti) che, come da lei stessa allegato, la clientela da lei “seguita in via principale” era costituita “da aziende della grande distribuzione” (pag. 8, cap. 26), tanto da afferire al “99%” della sua attività (pag. 39 della memoria di costituzione); inoltre, come pure da lei stessa allegato (pag. 28-29, cap. 149 della memoria di costituzione) e come emerge dalla amplissima documentazione da lei prodotta (doc da 31 a 64 fasc. conv.), ella teneva i contatti con i clienti attraverso i loro uffici acquisti centralizzati, non già visitando costantemente i punti vendita, e la sua pagina 49 di 81 attività consisteva prevalentemente nel promuovere non tanto l'effettuazione di specifici ordini di prodotti, bensì soprattutto la stipulazione di accordi quadro di fornitura volti a disciplinare le condizioni di acquisto da parte dei punti vendita o degli associati.
Ciò è avvenuto anche in occasione della conclusione degli affari riguardanti i clienti ID
IT e ID GE, nonché al cliente Gruppo CO IT limitatamente al prodotto
” con il marchio CO “Fior Fiore”. Parte_4
α
In riferimento ai clienti ID IT e ID GE sono già assai significative le allegazioni svolte dalla stessa parte convenuta in ordine alle modalità in cui è sorta la relazione d'affari tra il Gruppo ID e (pag. 16-17 della memoria di CP_4
costituzione):
“81) La sera del 21 febbraio 2019, al rientro da una trasferta, la sig.ra ed il sig. CP_1 CP_2
trovavano sulla scrivania del loro ufficio (che condividevano) un foglio su cui era scritto che aveva chiamato il sig. il quale chiedeva di essere ricontattato, con l'indicazione Parte_5
dell'e-mail cui scrivere.
82) Quella stessa sera, il sig. ava indicazioni alla sig.ra di ricontattare il buyer, CP_2 CP_1
inviando una presentazione della carne salada”.
Perfettamente complementare risulta la deposizione del teste , il quale ha Pt_5
dichiarato:
“Lavoro alle dipendenze di ID IT dal 2016, con mansioni di acquisitore. In tale veste prendo contatti con i potenziali fornitori di prodotti, che poi ID rivende.
Io personalmente chiedo al potenziale fornitore la presentazione dell'azienda, la scheda tecnica del prodotto, la messa a disposizione di un campione del prodotto ai fini dell'assaggio e l'offerta economica.
pagina 50 di 81 E' alla luce di questi elementi che io conferisco con il mio superiore;
all'esito viene assunta la decisione se avviare la trattativa in ordine agli aspetti contrattuali concernenti la durata del contratto, il corrispettivo spettante al fornitore e i punti vendita ID da servire.
Nei primi mesi dell'anno 2019 io contattai al telefono la società ricorrente, chiedendo di potere conferire con il responsabile commerciale.
Feci questo perché avevo notato presso il punto vendita di un'azienda concorrente il prodotto “carne salada” del FI ”. Parte_1
Appare evidente la ragione per cui intendeva contattare non già un agente, ma il Pt_5
“responsabile commerciale” di infatti egli, come al solito, al fine di avviare la CP_4
relazione d'affari, avrebbe richiesto a ciò che un semplice agente non sarebbe CP_4
stato in grado (se non come mero nuncius della preponente) di garantire, vale a dire “la presentazione dell'azienda, la scheda tecnica del prodotto, la messa a disposizione di un campione del prodotto ai fini dell'assaggio e l'offerta economica”.
Quindi è del tutto verosimile che non avrebbe mai dato l'indicazione di CP_2
“ricontattare il buyer” di ID a un agente diverso da , che l'ha ricevuta CP_1
perché era organicamente inserita nell'ufficio commerciale di CP_4
In definitiva le modalità con cui è sorta la relazione d'affari tra e ID CP_4
attribuivano inequivocabilmente a quest'ultima la qualità di cliente direzionale.
Anche nel prosieguo si è reso necessario l'intervento dell'organizzazione di CP_4
nel suo complesso (parimenti a quanto accadeva di solito nello svolgimento, da parte di
, delle attività in favore di come da lei stessa allegato a pag. CP_1 CP_4
29, cap. 150 della memoria di costituzione).
In proposito il teste ha riferito: Pt_5
pagina 51 di 81 “Nel periodo intercorrente tra il primo contatto e la mail del 10.4.2019, di cui al doc. 43 che mi viene esibito [con cui veniva comunicata l'ammissione di tra i fornitori CP_4
di ID], io personalmente chiesi alla società ricorrente la presentazione dell'azienda, la scheda tecnica del prodotto, la messa a disposizione di un campione del prodotto ai fini dell'assaggio e l'offerta economica”;
è del tutto plausibile ritenere che a ciò (effettivamente avvenuto come emerge dalla mail
del 28.2.2019 sub doc. 42 fasc. conv.) abbiano collaborato gli CP_1
amministratori della società ( per l'ambito produttivo, per quello CP_18 CP_2
commerciale) e i relativi addetti in quanto certamente da sola non CP_1
sarebbe stata in grado di disporre della scheda tecnica del prodotto e di un campione del prodotto ai fini dell'assaggio e non avrebbe avuto il potere di determinare l'offerta economica.
Il teste ha ancora riferito: Pt_5
“E' vero che nel corso dei contatti tra me e la convenuta io evidenziai che erano in svolgimento trattative anche con un'altra azienda del settore;
neppure in questa fase io rivelai il nome di tale azienda.
E' invece possibile che io abbia reso noto alla convenuta che l'altra azienda aveva formulato un'offerta economica più vantaggiosa.
Ricordo che, in proposito, la convenuta mi illustrò le differenze tra il prodotto offerto dalla società ricorrente e quello delle aziende concorrenti e quindi le peculiarità del prodotto del . Parte_1
E' anche in ragione di tali peculiarità, come evidenziate dalla convenuta, che ID preferì la società ricorrente”;
è assai verosimile che a ciò abbiano collaborato gli addetti al settore produttivo dell'azienda con a capo l'amministratore in quanto sicuramente da CP_18 CP_1 pagina 52 di 81 sola non sarebbe stata in grado, essendo addetta all' “ufficio commerciale”, di conoscere le peculiarità della carne salada prodotta da e le differenze rispetto ai prodotti CP_4
simili che commercializzava la concorrenza.
β
Considerazioni largamente simili valgono per la relazione commerciale intercorsa tra e il Gruppo CO IT in ordine al prodotto ” CP_4 Parte_4
con il marchio CO “Fior Fiore”.
Già nella prima mail inviata da , sempre quale addetta all' “ufficio CP_1
commerciale” e mediante la casella CP_4 Email_6
all'addetto alla direzione commerciale Food di CO IT Riponi, in data 5.11.2020
(doc. 49 fasc. conv.), viene precisato che l'avvio del rapporto d'affari avrebbe richiesto lo svolgimento di una pluralità di attività che avrebbero coinvolto l'organizzazione aziendale di nel suo complesso: l'individuazione dei fornitori della materia CP_4
prima, la messa a disposizione di una campionatura, la disponibilità a ricevere una visita presso lo stabilimento.
In effetti nel prosieguo effettuò test sulla materia prima (mail del 30.3.2021, CP_4
del 31.3.2021 sub doc. 49 fasc. conv.); in particolare nell'ultima mail sono indicate “delle criticità importanti”, che certamente sono state rilevate da personale del settore produzione e non da , che, quale addetta all' “ufficio commerciale”, non CP_1
possedeva le conoscenze tecniche necessarie ad individuarle.
Inoltre fornì a CO IT dati di cui ella poteva disporre solo grazie alla CP_1
collaborazione di altri addetti a quali quelli relativi al processo produttivo di CP_4
(mail del 30.3.2021 sub doc. 49 fasc. conv.) e alla scheda prodotto della carne CP_4
lavorata da (mail del 7.4.2021 sub doc. 49 fasc. conv.). CP_4
pagina 53 di 81 D'altronde è la stessa convenuta ad allegare (pag. 29, cap. 150 della memoria di costituzione) che nel corso dello svolgimento delle sue prestazioni in favore di CP_4
ella aveva costanti interlocuzioni con gli addetti ai settori produttivo e commerciale dell'azienda.
c)
Fermo quanto considerato sub b), non può certo essere trascurato l'impegno profuso da ai fini dell'avvio e dello svolgimento dei rapporti d'affari intercorsi tra lei CP_1
e ID IT e ID GE, nonché tra lei e il Gruppo CO IT.
Infatti appare compiutamente provato sia per tabulas (doc. 41, 42, 43, 44, 48 fasc. conv. quanto ai rapporti con ID IT e ID GE;
doc. 49 fasc. conv. quanto ai rapporti con Gruppo CO IT), sia per testi ( quanto ai rapporti con ID IT e ID Pt_5
GE; quanto ai rapporti con Gruppo CO IT) che Controparte_22
era l'interlocutore pressoché esclusivo di con i referenti di ID CP_1 CP_4
IT e ID GE (l'acquisitore ) e del Gruppo CO IT (l'addetto alla Pt_5
direzione commerciale Food di CO IT Riponi).
d)
In definitiva non è condivisibile né la posizione della ricorrente secondo cui CP_4
ID IT, ID GE e Gruppo CO IT in ordine al prodotto
[...]
” con il marchio CO “Fior Fiore” erano clienti direzionali, né la Parte_4
posizione della convenuta secondo cui si trattava di clienti ordinari a lei CP_1
assegnati.
Di contro, come già anticipato sub b), si trattava dei clienti riconducibili a un tertium genus tra clienti ordinari e clienti direzionali, che non era stato previsto nel contratto di agenzia del 27.12.2018 (stipulato prima della loro acquisizione).
pagina 54 di 81 Ne consegue che alla convenuta spettava certamente un compenso per l'attività svolta da liquidarsi sulla base di un'aliquota provvigionale che, però, non può essere quella concretamente applicata nel corso dello svolgimento del rapporto ossia il 6% previsto nel contratto di agenzia del 27.12.2018 per i clienti nuovi acquisiti dalla ricorrente nell'ambito della Grande Distribuzione Organizzata, ma che appare equo determinare nella misura del 3% (tre per cento), alla luce delle circostanze del caso concreto e in ragione di un'applicazione analogica dell'art. 2099 co.2 cod.civ. e dell'art. 2224 cod.civ., secondo cui, in mancanza di accordo tra le parti, il compenso è stabilito dal giudice.
E' appena il caso di evidenziare che questa conclusione non è in contraddizione con la statuizione sub e) f), con cui si è accertato che il contratto di agenzia, stipulato in data
27.12.2018, con l'agente , dall'amministratore di CP_1 Controparte_5
in conflitto di interessi con la rappresentata preponente è stato
[...] CP_4
tacitamente convalidato, ai sensi dell'art. 1444 co.2 cod.civ., da quest'ultima mediante l'esecuzione volontaria di quel contratto negli anni 2019 e 2020, consistita nell'adempimento delle proprie prestazioni e nell'accettazione delle prestazioni dell'agente.
Infatti, in primo luogo, qui non viene messa in discussione la validità del contratto di agenzia del 27.12.2018, ma la sua errata applicazione laddove i clienti ID IT, ID
GE e Gruppo CO IT in ordine al prodotto ” Parte_4
con il marchio CO “Fior Fiore” sono stati considerati, ai fini dell'individuazione dell'aliquota da utilizzare per la liquidazione delle provvigioni spettanti ad
, nuovi clienti della Grande Distribuzione Organizzata non direzionali. CP_1
Né d'altra parte è configurabile un consenso espresso specificamente in proposito dagli amministratori diversi da e in particolare da Infatti, come si è già CP_2 CP_18
precisato allorquando si è statuito circa la convalida tacita del contratto di agenzia del pagina 55 di 81 27.12.2018, alla luce della circostanze sub α, β, γ e δ, di cui al punto f) b),
l'amministratore è certamente venuto a conoscenza dell'entità complessiva delle CP_18
provvigioni, ma non già della loro suddivisione per singoli clienti.
In proposito è significativo quanto dichiarato dal teste in ordine alle modalità di Tes_5
determinazione dei prezzi di listino dei prodotti commercializzati da CP_4
“A tal fine venivano considerati i costi di produzione e i costi di gestione che riguardavano soprattutto quelli che comportava la corresponsione delle provvigioni agli agenti. In concreto venivano considerati i costi della materia prima tratti dalle fatture emesse dai fornitori, i costi di produzione che venivano determinati da me in accordo con
e sulla base dei costi dei fattori produttivi, i costi di gestione che CP_18 CP_2
comportava la commercializzazione, in particolare i costi per le provvigioni spettanti agli agenti, i quali erano quantificati mediante un incremento del 5% degli altri costi, e il margine di profitto dell'azienda”.
Si evince agevolmente che non veniva considerato quale aliquota provvigionale avrebbe dovuto trovare applicazione in ordine all'attività di promozione di quello specifico prodotto.
Invece il teste non è credibile quando ha dichiarato che l'amministratore era Tes_5 CP_18
al corrente delle aliquote provvigionali applicate al singolo agente “in quanto il controllo in ordine ai conteggi delle provvigioni effettuato dagli uffici amministrativi dell'azienda,
e in particolare in ordine alla corrispondenza tra le percentuali provvigionali applicate e quelle convenute nei rispettivi contratti, prima che arrivassi io era svolto da . CP_18
Infatti la circostanza appare del tutto inverosimile se si considera che come CP_18
riferito dallo stesso , nonché da altri testi quali e , si occupava del Tes_5 Tes_4 CP_19
settore produttivo, mentre il controllo in ordine ai conteggi delle provvigioni effettuato dagli uffici amministrativi dell'azienda appare un'attività squisitamente di natura pagina 56 di 81 contabile e, come tale, afferente di certo al settore commerciale cui era addetto l'amministratore il quale, per di più, annoverava tra i suoi compiti anche CP_2
quello di “tenere i contatti con gli agenti”, come ha riferito il teste (dimostratosi CP_19
certamente non ostile a . CP_4
In definitiva deve ritenersi compiutamente accertato che i clienti ID IT e ID
GE, nonché il cliente Gruppo CO IT in ordine al prodotto
[...]
” con il marchio CO “Fior Fiore” erano clienti riconducibili a un Parte_4
tertium genus tra clienti ordinari e clienti direzionali, che non era stato previsto nel contratto di agenzia del 27.12.2018, e, quindi, alla convenuta spetta un CP_1
compenso, per gli ordini effettuati da detti clienti, che deve essere liquidato sulla base di un'aliquota provvigionale determinata nella misura del 3% (tre per cento), alla luce delle circostanze del caso concreto e in ragione di un'applicazione analogica dell'art. 2099 co.
2 cod.civ. e dell'art. 2224 cod.civ..
Ne consegue la condanna della convenuta alla restituzione, in favore della CP_1
ricorrente delle differenze tra le provvigioni effettivamente percepite e quelle CP_4
maturate alla luce delle statuizioni della presente sentenza, in riferimento agli ordini effettuati dai suddetti clienti.
Ai fini della liquidazione di tali differenze è necessario avvalersi di c.t.u. che sarà nominato con ordinanza ex art. 279 co.1 n. 4 e n. 2 cod.proc.civ..
In ragione di queste statuizioni la domanda, proposta in via principale dalla società ricorrente, di annullamento ex art. 1394 cod.civ. deve esser rigettata in quanto fondata sulla qualità di clienti direzionali dei clienti ID IT e ID GE, nonché del cliente Gruppo CO IT in ordine al prodotto ” con il Parte_4
marchio CO “Fior Fiore”, di cui è stata statuita l'insussistenza.
pagina 57 di 81 g) la vicenda concreta: gli atti di assegnazione, da parte di , in CP_2
rappresentanza di all'agente dei clienti direzionali Agenzia CP_4 CP_1
Lombarda S.r.l., IA 5 s.n.c., Formasal s.r.l., Gruppo Alimentare Sardo s.p.a.,
GE IN s.r.l., Markal s.p.a., Meridionale Catering Service s.r.l., CO
SE s.r.l., RI di IA LF, Siqur s.p.a., Controparte_6
Speca Alimentari s.r.l. e WA FO s.r.l. (in relazione alla quale parte ricorrente propone, oltre alla domanda di annullamento ex art. 1394 cod.civ., anche la domanda di accertamento della qualità di “clienti direzionali” dei suddetti clienti)
a)
In ordine alla corresponsione ad dei compensi provvigionali in relazione CP_1
agli ordini dei clienti Agenzia Lombarda S.r.l., IA 5 s.n.c., Formasal s.r.l., Gruppo
Alimentare Sardo s.p.a., GE IN s.r.l., Markal s.p.a., Meridionale Catering
Service s.r.l., CO SE s.r.l., RI di IA LF, Controparte_6
Siqur s.p.a., WA FO s.r.l., la società ricorrente
[...] Controparte_23
propone due domande: CP_4
l'una riguardante l'azione di annullamento ex art. 1394 cod.civ. degli asseriti atti di assegnazione, da parte di , in rappresentanza di CP_2 CP_4
all'agente (e suo coniuge) dei suddetti clienti;
CP_1
l'altra volta ad accertare la qualità di “clienti direzionali” dei soggetti appena indicati e, quindi, la loro estraneità – alla luce sia del contratto stipulato in data 31.7.2014, sia del contratto stipulato in data 27.12.2018 – al novero dei clienti presso cui l'agente era autorizzata ad operare. CP_1
Appare opportuno esaminare subito questa seconda domanda.
Infatti anche la prima domanda, sebbene proposta in via principale, presuppone l'accertamento negativo della qualità di “clienti direzionali” in capo ai clienti Agenzia pagina 58 di 81 Lombarda S.r.l., IA 5 s.n.c., Formasal s.r.l., Gruppo Alimentare Sardo s.p.a., GE
IN s.r.l., Markal s.p.a., Meridionale Catering Service s.r.l., CO SE s.r.l.,
RI di IA LF, Siqur s.p.a., Speca Alimentari Controparte_6
s.r.l. e WA FO s.r.l..
Inoltre l'accoglimento della seconda domanda apporterebbe alla società ricorrente
[...]
gli stessi vantaggi che conseguirebbe dalla fondatezza della prima: CP_4
le provvigioni, corrisposte alla convenuta in relazione agli ordini CP_1
effettuati dai clienti Agenzia Lombarda S.r.l., IA 5 s.n.c., Formasal s.r.l., Gruppo
Alimentare Sardo s.p.a., GE IN s.r.l., Markal s.p.a., Meridionale Catering
Service s.r.l., CO SE s.r.l., RI di IA LF, Controparte_6
Siqur s.p.a., Speca Alimentari s.r.l. e WA FO s.r.l., non potrebbero
[...]
essere da lei conservate in quanto ricevute in violazione delle previsioni contenute nei contratti di agenzia che escludevano i clienti direzionali da quelli assegnati all'agente e che mai sono stati modificati in questo senso. CP_1
b)
La società ricorrente ha documentato:
❖ sub doc. 14 la qualità di “clienti direzionali” dei clienti IA 5 s.n.c., RI di
IA LF, WA FO s.r.l. la loro Controparte_6
assegnazione all'agente ; CP_1
❖ sub doc. 16 la qualità di “clienti direzionali” dei clienti Agenzia Lombarda S.r.l.,
Formasal s.r.l., Gruppo Alimentare Sardo s.p.a., GE IN s.r.l., Markal
s.p.a., Meridionale Catering Service s.r.l., CO SE s.r.l., Siqur s.p.a. e Speca
Alimentari s.r.l..
Inoltre la convenuta non ha contestato la qualità di clienti direzionali dei CP_1
clienti de quibus. pagina 59 di 81 c)
Quindi deve ritenersi compiutamente accertato che i clienti Agenzia Lombarda S.r.l., IA
5 s.n.c., Formasal s.r.l., Gruppo Alimentare Sardo s.p.a., GE IN s.r.l.,
Markal s.p.a., Meridionale Catering Service s.r.l., CO SE s.r.l., RI di
IA LF, Siqur s.p.a., Speca Alimentari s.r.l. e WA Controparte_6
FO s.r.l. erano clienti direzionali, di talché, alla luce delle previsioni contenute nei contratti di agenzia del 31.7.2014 e del 27.12.2018, non spetta alla convenuta alcun compenso per gli ordini effettuati da detti clienti a far data dal CP_1
31.7.2014.
Ne consegue la condanna della convenuta alla restituzione, in favore della CP_1
ricorrente delle provvigioni percepite in riferimento agli ordini effettuati dai CP_4
suddetti clienti a far data dal 31.7.2014, data in cui è divenuto efficace il primo contratto di agenzia che escludeva i clienti direzionali dal novero di quelli seguiti dall'agente e che mai è stato modificato. CP_1
Ai fini della liquidazione di tali differenze è necessario avvalersi di c.t.u. che sarà nominato con ordinanza ex art. 279 co. 1 n. 4 e n. 2 cod.proc.civ..
Alla luce di queste statuizioni anche la domanda, proposta in via principale dalla società ricorrente, di annullamento ex art. 1394 cod.civ. degli atti di assegnazione, da parte di
, in rappresentanza di all'agente dei CP_2 CP_4 CP_1
suddetti clienti direzionali merita di essere accolta.
Si rinvia in proposito, mutatis mutandis, a quanto già statuito sub e) c) a proposito delle pattuizioni contenute nel contratto di agenzia del 27.12.2018 in ordine all'incremento delle provvigioni ordinarie.
Quindi deve considerarsi compiutamente accertato che gli atti di assegnazione, a far data dal 31.7.2014, dei clienti Agenzia Lombarda S.r.l., IA 5 s.n.c., Formasal s.r.l., Gruppo pagina 60 di 81 Alimentare Sardo s.p.a., GE IN s.r.l., Markal s.p.a., Meridionale Catering
Service s.r.l., CO SE s.r.l., RI di IA LF, Controparte_6
Siqur s.p.a., Speca Alimentari s.r.l. e WA FO s.r.l., da parte
[...]
dell'amministratore di in favore dell'agente Controparte_5
, sono stati compiuti in conflitto di interessi con la rappresentata CP_1
preponente in ragione della sussistenza di una relazione di incompatibilità tra CP_4
l'interesse della rappresentata e l'interesse del rappresentante CP_4 CP_2
quale connesso, per effetto del vincolo di solidarietà scaturente dal rapporto sentimentale e in seguito coniugale, con l'interesse della terza contraente agente . CP_1
Si configura così un'ulteriore ragione fondativa della pronuncia di condanna della convenuta alla restituzione, in favore della ricorrente delle CP_1 CP_4
provvigioni percepite in riferimento agli ordini effettuati dai suddetti clienti a far data dal
31.7.2014.
h) la vicenda concreta: gli atti di assegnazione, da parte di , in CP_2
rappresentanza di all'agente dei clienti CP_4 CP_1 Controparte_7 [...]
Controparte_8 CP_9 Controparte_10 Controparte_11
Controparte_12 CP_13 Controparte_14
prima seguiti da altri agenti o da agenti deceduti o da agenti cessati per altro motivo
a)
Anche in ordine alla corresponsione ad dei compensi provvigionali in CP_1
relazione agli ordini dei clienti Controparte_7 Controparte_8 CP_9
[...] Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 CP_13
prima seguiti da altri agenti o da agenti deceduti
[...] Controparte_14
o da agenti cessati per altro motivo la società ricorrente propone due domande: CP_4 pagina 61 di 81 l'una, principale, riguardante l'azione di annullamento ex art. 1394 cod.civ. degli asseriti atti di assegnazione, da parte di , in rappresentanza di CP_2 CP_4
all'agente (e suo coniuge) dei suddetti clienti;
CP_1
l'altra, subordinata, volta ad accertare che detti clienti non rientravano tra quelli, verso cui poteva, alla luce delle pattuizioni contrattuali, svolgere la sua attività di CP_1
promozione, in quanto da lei non procurati.
b)
Al fine di stabilire se gli atti di assegnazione dei clienti indicati sub a) siano stati compiuti dall'amministratore di in conflitto di interessi con la rappresentata, Controparte_5
occorre, alla luce degli insegnamenti sub b), accertare se, alle epoche in cui tali atti sono stati posti in essere, sussistesse (o meno) un rapporto di incompatibilità tra l'interesse di proprio o connesso a quello di , e l'interesse di nel CP_2 CP_1 CP_4
senso che all' utilità conseguita o conseguibile da o da grazie CP_2 CP_1
al perfezionamento di detti atti corrispondesse o potesse corrispondere (o meno) un danno per vale a dire il compimento di quegli atti, in ragione delle loro intrinseche CP_4
caratteristiche, consentisse la creazione di un utile per o per CP_2 CP_1
mediante un sacrificio per CP_4
Invece sono irrilevanti i fatti intervenuti nonché i vantaggi conseguiti e gli svantaggi subiti in concreto successivamente al compimento degli atti de quibus.
c)
Dal lato dell'agente appare evidente il vantaggio – consistente CP_1
nell'acquisto del diritto ad esercitare la propria attività di promozione di affari, per conto di nei confronti di un maggior numero di clienti, con la prospettiva di CP_4
maturare maggiori provvigioni – che è scaturito dal compimento, da parte del rappresentante di detti atti di assegnazione. CP_2 pagina 62 di 81 Di contro non è configurabile con sufficiente certezza un corrispondente sacrificio in pregiudizio della rappresentata sempre per effetto di quegli atti. Infatti CP_4
l'assegnazione, da parte della preponente all'agente di clienti CP_4 CP_1
prima seguiti da altri agenti o da agenti deceduti o da agenti cessati per altro motivo poteva rispondere a interessi propri di CP_4
nel caso di clienti prima seguiti da altri agenti l'esigenza di sostituire un agente con un altro più efficiente (in questa ipotesi l'unico danneggiato risultava essere, eventualmente,
l'agente sostituito); nel caso di clienti prima seguiti da agenti deceduti o da agenti cessati per altro motivo,
l'esigenza di continuare a mantenere i rapporti commerciali con quei clienti continuando ad avvalersi di agenti, mediante una scelta che potrebbe essere ritenuta fonte esclusivamente di pregiudizi per solo nel caso essa avesse in precedenza CP_4
adottato la decisione di estinguere gradualmente tutti i rapporti di agenzia in essere (ma di una simile ipotesi non vi è alcun indizio).
In definitiva, in relazione agli atti di assegnazione ad dei clienti prima CP_1
seguiti da altri agenti o da agenti deceduti o da agenti cessati per altro motivo, ricorreva assai verosimilmente una convergenza di interessi sia della preponente sia CP_4
dell'agente , la quale, come si è già ricordato sub b) c), non integra la CP_1
fattispecie del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 1394 cod.civ., il cui perfezionamento esige la sussistenza di un rapporto di incompatibilità tra l'interesse del rappresentato e quello del rappresentante (proprio o connesso a quello del terzo).
In definitiva non è fondata e deve, quindi, essere rigettata la domanda, proposta dalla società ricorrente in via principale, di annullamento ex art. 1394 cod.civ. degli atti di assegnazione, da parte di , in rappresentanza di CP_2 CP_4
all'agente dei clienti CP_1 Controparte_7 Controparte_8 pagina 63 di 81 CP_9 Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12
prima seguiti da altri agenti o da agenti CP_13 Controparte_14
deceduti o da agenti cessati per altro motivo.
Va, quindi, respinta anche la correlativa domanda di condanna alla restituzione delle provvigioni versate.
d)
In via subordinata la società ricorrente propone domanda volta ad accertare che i clienti
Cont
Controparte_7 Controparte_8 CP_9 Controparte_10
Controparte_11 Parte_1 Controparte_12 CP_13 CP_14 [...]
non rientravano tra quelli, verso cui poteva, alla luce Controparte_14 CP_1
delle pattuizioni contrattuali, svolgere la sua attività di promozione, in quanto non erano stati da lei procurati.
Anche questa domanda non merita di essere accolta.
Come si è già evidenziato sub c), l'assegnazione, da parte della preponente a un agente
, di clienti prima seguiti da altri agenti o da agenti deceduti o da agenti CP_1
cessati per altro motivo solitamente può soddisfare interessi propri della preponente, la quale, quindi, li pone in essere nell'ordinario esercizio della propria libertà d'impresa.
Quanto alla previsione, contenuta nel contratto di agenzia del 27.12.2018, secondo cui l'agente poteva svolgere la propria attività di promozione nei confronti CP_1
dei clienti inseriti nell'allegato B e dei “nuovi clienti procurati dall'Agente”, si tratta di una pattuizione funzionale alla prescrizione ex clausola n. 2 ultimo comma, prima parte, secondo cui: “All'agente è fatto tassativo divieto di espletare il presente incarico fuori dalla zona assegnatagli”, ma che, ovviamente, non incide in senso limitativo sullo ius variandi della preponente tant'è vero che la medesima prescrizione fa salva CP_4
pagina 64 di 81 l'eventuale “autorizzazione” data dalla preponente alla mandante, che nella vicenda in esame è incontestatamente intervenuta per ciascun cliente.
In definitiva non è fondata e deve, quindi, essere rigettata la domanda, proposta dalla
Cont società ricorrente in via subordinata e volta ad accertare che i clienti Controparte_7
Controparte_8 CP_9 Controparte_10 Controparte_11 [...]
non rientravano Controparte_12 CP_13 Controparte_14
tra quelli, verso cui poteva, alla luce delle pattuizioni contrattuali, CP_1
svolgere la sua attività di promozione, in quanto non erano stati da lei procurati.
Va, quindi, respinta anche la correlativa domanda di condanna alla restituzione delle provvigioni versate.
2. in ordine alla domanda proposta dalla società ricorrente e volta ad accertare il diritto alla ripetizione (con conseguente condanna della convenuta
alla restituzione) delle quote di provvigioni erroneamente CP_1
versate all'agente “in quanto calcolate sull'importo lordo della fornitura, senza tener conto dello sconto applicato da al cliente”
La società ricorrente allega che l'agente qui convenuto ha CP_4 CP_1
indebitamente fatturato e incassato provvigioni calcolate – anziché, come previsto dalla clausola n. 6 del contratto di agenzia del 27.12.2018, sull'importo fatturato ai clienti (di cui all'elenco sub doc. 30 fasc. ric.) al netto dello sconto loro applicato – sull'importo al lordo dello stesso, per una somma complessiva pari a € 20.445,70, oltre IVA.
Propone, quindi, domanda volta ad accertare il diritto alla ripetizione (con conseguente condanna della convenuta alla restituzione) delle quote di provvigioni CP_1
erroneamente versate all'agente “in quanto calcolate sull'importo lordo della fornitura,
Con senza tener conto dello sconto applicato da al cliente”. pagina 65 di 81 Parte convenuta si limita ad invocare “il principio dell'apparenza e il legittimo affidamento della Cont resistente sulla correttezza degli importi versati da ”.
Tuttavia, com'è noto, di regola ciò che rileva è la sussistenza o meno dei fatti costitutivi del diritto, mentre affidamento ed apparenza li sostituiscono ai fini della produzione dei medesimi effetti solamente in presenza di una specifica norma, che parte convenuta non ha indicato (e, in verità, nella vicenda concreta neppure sussiste).
Deve, quindi, ritenersi compiutamente accertato, in capo alla società ricorrente
[...]
il diritto alla ripetizione (con correlativo obbligo della convenuta CP_4 CP_1
alla restituzione) delle eventuali differenze tra le provvigioni effettivamente corrisposte ai clienti indicati nell'elenco sub doc. 30 fasc.ric. e le provvigioni dovute, in osservanza della clausola n. 6 del contratto di agenzia del 27.12.2018, sugli importi al netto degli sconti applicati.
In punto quantum si rende necessario l'ausilio di c.t.u. al fine di verificare la correttezza del conteggio prodotto dalla società ricorrente sub doc. 30.
3. in ordine alla domanda proposta dalla società ricorrente in via principale e volta ad accertare la legittimità del recesso per giusta causa dal contratto di agenzia stipulato dalle parti in data 27.12.2018, comunicato con pec del
6.7.2022 dalla società preponente qui ricorrente all'agente qui CP_4
convenuta e in ordine alla domanda proposta dalla convenuta CP_1
in via riconvenzionale e volta ad accertare l'illegittimità del medesimo recesso, con conseguente condanna della società ricorrente alla corresponsione, in favore della convenuta, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché, qualora trovi applicazione l'AEC Commercio, dell'indennità suppletiva di clientela e dell'indennità meritocratica ivi pagina 66 di 81 prevista, o in subordine, qualora trovi applicazione l'AEC Industria, dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 cod.civ.
Emerge per tabulas che, mediante pec del 6.7.2022 (doc. 20 fasc. ric.), la società preponente qui ricorrente ha comunicato all'agente qui convenuta CP_4
il “recesso per giusta causa” dal contratto di agenzia stipulato in data CP_1
27.12.2018.
a)
Alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 19.11.2019, n. 20063;
Cass. 16.12.2004, n. 23455; Cass. 20.4.1999, n. 3898; Cass. 5.2.1993, n. 1434;) – secondo cui i principi di immediatezza e di immutabilità della contestazione (enucleati dalla giurisprudenza in ordine al licenziamento per ragioni soggettive) trovano applicazione anche in riferimento al recesso del preponente per giusta causa – appare opportuno riprodurre il testo di detta comunicazione:
“Da verifiche recentemente portate a compimento… è emerso che Lei ha gravemente contravvenuto agli obblighi su di lei incombenti ai sensi dell'art. 1746 c.c., in forza del quale “nell' esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare l'interesse del proponente e agire con lealtà e buona fede”.
In particolare, è emerso che Lei, in virtù di illeciti accordi assunti con il Presidente del Consiglio di
Amministrazione di Suo marito, abbia incassato Parte_6
significative somme a titolo provvigionale non riconducibili all'effettiva attività da Lei esercitata, ossia non riferite né riferibili a clienti da Lei procurati alla Società. Ci si riferisce, nella specie, ai clienti ID IT e ID GE;
detti clienti, infatti non sono stati acquisiti dalla Società per effetto di attività promozionale da Lei posta in essere, ma si sono autonomamente rivolti alla
Società, dapprima richiedendo l'invio di campioni gratuiti per la verifica del prodotto determinandosi, all'esito, a procedere con ordinativi di merce, per un fatturato totale relativo al pagina 67 di 81 periodo 2019-2021 pari ad € 3.940.643,05 oltre ad IVA. Per effetto dei suddetti illeciti accordi intercorsi tra Lei e Suo marito (il quale ha sempre gestito in via totalmente autonoma ed in conflitto di interessi il rapporto di agenzia con Lei intercorrente), Lei nel periodo 2019-2021, ha indebitamente fatturato ed incassato dalla Società provvigioni e premi relativi ai clienti ID per un totale di ben € 366.180,96.
Le condotte da Lei posti in essere in concorso con Suo marito configurano inadempimenti estremamente gravi alle obbligazioni contrattuali a Lei facenti capo tali da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario che deve connotare il rapporto tra preponente ed agente.
In conseguenza di tutto quanto sopra, siamo con la presente a comunicarLe, con efficacia immediata, il recesso per giusta causa dal contratto di mandato di agenzia senza deposito di data
27.12.2018”.
b)
Sempre ad avviso della Suprema Corte (Cass. 23.6.2025, n. 26802; Cass. 23.6.2023, n.
18030; Cass. 4.8.2021, n. 22246; Cass. 12.11.2019, n. 29290; Cass. 26.5.2014, n. 11728;
Cass. 4.6.2008, n. 14771) “l'istituto del recesso per giusta causa – previsto dall'art. 2119 co.1 cod.civ. in relazione al contratto di lavoro subordinato – è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia – in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali – assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato, di talché, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza”, che comunque deve integrare un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza – tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale – che leda in misura considerevole pagina 68 di 81 l'interesse della preponente, tanto da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
c)
Venendo alla vicenda in esame, i fatti contestati attengono principalmente al rapporto commerciale iniziato, nei primi mesi del 2019, tra la società e la ID IT e CP_4
proseguito, anche con ID GE, negli anni successivi.
I contrasti in proposito tra le parti del presente giudizio sono sorti verso la fine del 2021 e nel 2022 il CCG ha verificato che quel rapporto commerciale aveva procurato a
[...]
nel 2021 una perdita di € 66.648 (doc. 17 e 18 fasc. ric.). CP_4
Si è già statuito sub 1. f) che i clienti ID IT e ID GE dovevano essere considerati né clienti direzionali (come sostiene la società preponente ricorrente), né clienti assegnati all'agente (come da lei affermato), ma appartenenti a un CP_1
tertium genus intermedio tra clienti ordinari e clienti direzionali, che non era stato previsto nel contratto di agenzia del 27.12.2018.
Infatti è vero che la convenuta ha profuso un notevole impegno, sia quantitativo che qualitativo, ai fini dell'avvio e dello svolgimento della relazione commerciale tra
[...]
e il gruppo ID. CP_4
Tuttavia il cliente ID venne assegnato ad dall'amministratore addetto al CP_1
settore commerciale e suo coniuge al quale si era rivolto CP_2
l'acquisitore di , il quale, come da lui riferito nella sua deposizione, aveva Parte_5
telefonato a “chiedendo di poter conferire con il responsabile commerciale”. CP_4
Inoltre si è già evidenziato che verosimilmente diede a CP_2 CP_1
l'indicazione di “ricontattare il buyer” di ID perché era organicamente inserita nell'ufficio commerciale di e, quindi, era in grado, grazie alla collaborazione degli altri CP_4
addetti in azienda, di soddisfare quanto ID chiedeva al fine di avviare la relazione pagina 69 di 81 d'affari (“la presentazione dell'azienda, la scheda tecnica del prodotto, la messa a disposizione di un campione del prodotto ai fini dell'assaggio e l'offerta economica”, come pure riferito dall'acquisitore ). Pt_5
Anche nel prosieguo della relazione commerciale si è reso necessario l'intervento dell'organizzazione di nel suo complesso (parimenti a quanto accadeva di CP_4
solito nello svolgimento, da parte di , delle attività in favore di CP_1 CP_4
come da lei stessa allegato a pag. 29, cap. 150 della memoria di costituzione), come si è già diffusamente illustrato sempre sub 1. f).
E' vero che al termine di quell'analisi si è ritenuto che la convenuta CP_1
avesse diritto di ricevere, quale corrispettivo per l'attività di promozione svolta nei confronti di ID IT e ID GE, un compenso provvigionale, sebbene da determinarsi secondo un'aliquota intermedia (3%) tra quella (6%) applicata in concreto secondo gli accordi tra e amministratore preposto al settore CP_1 CP_2
commerciale e incaricato di tenere i contatti con gli agenti, e il nulla che secondo la società ricorrente spettava alla convenuta.
Tuttavia sarebbe stato compito di , agente inserita nell'ufficio CP_1
commerciale di e amministratore preposto al settore CP_4 CP_2
amministrativo, porre in evidenza la questione che era sorta con l'acquisizione del cliente
ID; infatti l'altro amministratore, , era preposto e dedito al settore Parte_3
produttivo.
Invece e interpretarono il contratto di agenzia nel senso più CP_1 CP_2
favorevole ad , attribuendole l'aliquota del 6%, ossia una delle più alte CP_1
pattuite con il contratto di agenzia del 27.12.2018, quella relativa ai nuovi clienti della
Grande Distribuzione, che era tenuta a seguire, in quanto agente, con una CP_1
propria autonoma organizzazione (e non già avvalendosi di quella di . CP_4 pagina 70 di 81 Ciò ha consentito ad di accumulare negli anni 2019, 2020 e 2021 la CP_1
somma di € 366.180,96 a titolo di provvigioni per gli ordini effettuati da ID.
Solo verso la fine del 2021, in particolare il 19.11.2021 – ma, quando era già emerso che quell'anno il conto economico si sarebbe chiuso in perdita (in data 21.10.2021, nel corso di una seduta del consiglio di amministrazione, risultò una situazione contabile alla data del 30.9.2021 largamente in perdita;
nella relazione del CCG sub doc. 7 fasc. ric. venne poi evidenziata una perdita al 31.12.2021 di € 284.826,00, a fronte di un utile nell'anno precedente di € 417.421,00) – e pattuirono una riduzione CP_1 CP_2
dell'aliquota provvigionale per gli ordini del cliente ID dal 6% al 4,8%.
Successivamente, in occasione del riunione del consiglio di amministrazione in data
30.5.2022, resentò una bozza di bilancio depurata dalla provvigioni percepite CP_2
da per gli ordini di ID mediante note di credito che CP_1 CP_1
avrebbe dovuto emettere in favore di per € 366.180,96 (doc. 23 fasc. ric.). CP_4
La condotta tenuta da (unitamente a quella dell'amministratore preposto CP_1
al settore commerciale e suo coniuge ha pregiudicato irrimediabilmente il CP_2
rapporto fiduciario tra preponente e agente nel senso che di certo ha suscitato nella preponente legittimi dubbi oggettivamente seri e insanabili circa la correttezza CP_4
dei futuri adempimenti, da parte di , delle obbligazioni scaturenti a suo CP_1
carico dal contratto di agenzia e ha, quindi, determinato il venir meno dell'interesse alla prosecuzione, anche solo provvisoria, del relativo rapporto.
In proposito occorre anche considerare che nel contratto di agenzia la necessità che tra le parti intercorra una relazione fiduciaria assume una particolare intensità, di talché, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza rispetto a quanto accade nel rapporto di lavoro subordinato.
pagina 71 di 81 Ciò è tanto più vero nel caso in esame dove era un agente che aveva CP_1
assunto un ruolo di grande rilievo nell'ambito dell'azienda di CP_4
come si è già evidenziato sub c), la sua clientela era costituita “in via principale”, anzi al
“99%” da aziende della grande distribuzione;
svolgeva attività di promozione volta soprattutto alla conclusione di accordi quadro di fornitura;
si avvaleva dell'organizzazione approntata dalla preponente dato che faceva parte dell' “ufficio commerciale” di quest'ultima, come si evince dalle costanti interlocuzioni con gli addetti ai settori produttivo e commerciale dell'azienda (come da lei stessa allegato a pag. 29, cap. 150 della memoria di costituzione) e dalla disponibilità di un ufficio all'interno dell'azienda (come da lei stessa allegato a pag. 16 della memoria di costituzione) e dalla qualità che, come emerge per tabulas dalla documentazione da lei stessa prodotta (tra i tanti, doc. da 41 a 49), ella indicava nelle mail che inviava ai clienti: “
[...]
. Controparte_16
In definitiva, in accoglimento della domanda proposta in via subordinata dalla società ricorrente e in rigetto della domanda proposta in via riconvenzionale dalla convenuta, deve considerarsi compiutamente accertata la legittimità del recesso per giusta causa dal contratto di agenzia stipulato dalle parti in data 27.12.2018, comunicato, con pec del
6.7.2022, dalla preponente qui ricorrente all'agente qui convenuta.
Ne consegue anche il rigetto della domanda, proposta dalla convenuta sempre in via riconvenzionale, di condanna della società ricorrente alla corresponsione, in favore della convenuta, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché, qualora trovi applicazione l'AEC Commercio, dell'indennità suppletiva di clientela e dell'indennità meritocratica ivi prevista, o in subordine, qualora trovi applicazione l'AEC Industria, dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 cod.civ.
pagina 72 di 81
4. in ordine alla domanda proposta dalla convenuta in via riconvenzionale e volta ad accertare il diritto alla corresponsione in suo favore di differenze
FIRR relative ai periodi 2011, 2012, 2013, 2014, maggio, giugno e luglio 2022
In via riconvenzionale la convenuta lamenta il parziale mancato CP_1
pagamento dell'indennità FIRR in riferimento agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, nonché ai mesi di maggio, giugno e luglio 2022, come da relazione contabile che produce sub doc. 87.
Nulla ha replicato parte ricorrente.
Quindi, al fine di quantificare eventuali differenze spettanti alla convenuta, a titolo di indennità FIRR, in riferimento agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, nonché ai mesi di maggio, giugno e luglio 2022, occorre avvalersi di c.t.u., che sarà nominato con ordinanza ex art. 279 co.1 n. 4 e 2 cod.proc.civ..
5. in ordine alla domanda proposta dalla convenuta in via riconvenzionale e volta ad accertare il diritto alla corresponsione in suo favore delle provvigioni maturate nei mesi di maggio, giugno e luglio 2022
In via riconvenzionale la convenuta lamenta il mancato pagamento delle CP_1
provvigioni maturate nei mesi di maggio, giugno e luglio 2022.
Nulla ha replicato parte ricorrente.
Quindi, al fine di quantificare le provvigioni eventualmente maturate in favore della convenuta nei mesi di maggio, giugno e luglio 2022, occorre avvalersi di c.t.u., che sarà nominato con ordinanza ex art. 279 co.1 n. 4 e 2 cod.proc.civ. e che, stante l'inadempimento, da parte della società preponente degli obblighi ex art. 1749 co.2 cod.civ., sarà autorizzato ad acquisire dalle parti e da terzi i documenti necessari, ivi pagina 73 di 81 compresi, in primo luogo, quelli oggetto dell'istanza di esibizione formulata dalla convenuta a pag. 62-65 della memoria di costituzione.
6. in ordine alla domanda proposta dalla convenuta in via riconvenzionale e volta ad accertare il diritto alla corresponsione in suo favore delle provvigioni relative agli affari ex art. 1748 co.3 cod.civ.
In via riconvenzionale la convenuta lamenta il mancato pagamento delle CP_1
provvigioni relative agli affari ex art. 1748 co.3 cod.civ. (il quale dispone: “L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta”) ed ex clausola n.
6 co. 4 del contratto di agenzia stipulato dalle parti in data 27.12.2018 (dove il “termine ragionevole” previsto dalla norma legale è stato fissato in sei mesi).
Nulla ha replicato parte ricorrente.
Quindi, al fine di quantificare le provvigioni eventualmente maturate in favore della convenuta successivamente alla data di cessazione del rapporto di agenzia (6.7.2022), in relazione agli affari ex art. 1748 co.3 cod.civ. ed ex clausola n. 6 co. 4 del contratto di agenzia stipulato dalle parti in data 27.12.2018, occorre avvalersi di c.t.u., che sarà nominato con ordinanza ex art. 279 co.1 n. 4 e 2 cod.proc.civ. e che, stante l'inadempimento, da parte della società preponente degli obblighi ex art. 1749 co. 2 cod.civ., sarà autorizzato ad acquisire dalle parti e da terzi i documenti necessari, ivi compresi, in primo luogo, quelli oggetto dell'istanza di esibizione formulata dalla convenuta a pag. 62-65 della memoria di costituzione (similmente Cass. 9.5.2023, n.
pagina 74 di 81 12348; Cass. 10.12.2019, n. 32265; Cass. 20.10.2015, n. 21219; Cass. 22.11.2003, n.
17762).
7. in ordine alla domanda, proposte dalla convenuta in via riconvenzionale, di condanna della società ricorrente al risarcimento, in suo favore, del danno all'immagine professionale
La convenuta propone, sempre in via riconvenzionale, domanda di condanna della società ricorrente al risarcimento del danno alla sua immagine professionale, adducendo (pag. 65-
66 della memoria di costituzione) che:
a)
“Successivamente al recesso improvviso… il ha contattato i clienti gestiti dalla sig.ra Parte_1
in costanza di mandato, facendo loro intendere che la stessa è stata “allontanata” CP_1
dall'azienda “per validi motivi””;
b)
“in data 19.8.2022, il nel pubblicare il bilancio di esercizio al Parte_1
31.12.2021, presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Trento, aveva dato pubblicità, oltre che della relazione sulla gestione ex art. 2428 c.c., anche del relativo verbale di approvazione dell'assemblea ordinaria del
CDA del 29.7.2022, lasciando tuttavia volutamente visibili alcuni passaggi del suddetto verbale, ovvero quelli relativi alle gravi accuse sollevate nei confronti della sig.ra e del sig. CP_1
. CP_2
ad a)
A fondamento della sua allegazione parte convenuta ha offerto prova testimoniale sulla seguente circostanza (pag. 27-28, cap. 147): “Successivamente al recesso dal mandato Cont agenziale, il , nella persona del nuovo direttore commerciale, comunicava ad CP_24 pagina 75 di 81 Cont alcuni clienti della sig.ra che la stessa era stata allontanata dal per gravi ragioni CP_1
riconducibili alla resistente”.
Appare evidente, come già statuito nell'ordinanza istruttoria pronunciata all'udienza del
17.10.2023, il carattere generico del fatto dedotto nel capitolo;
infatti non vengono indicati quali clienti avrebbero ricevuto la comunicazione del nuovo direttore commerciale e soprattutto non vengono specificati i contenuti di tale CP_24
comunicazione.
Quindi l'allegazione di parte ricorrente appare priva di riscontro probatorio.
a b)
In proposito – anche ammettendo la sussistenza del danno-evento (ossia che la condotta della società ricorrente abbia effettivamente leso il bene giuridico costituito dalla reputazione professionale della ricorrente) – nulla viene allegato dalla convenuta in ordine ai danni-conseguenza che ne sarebbero derivati e che sono i soli suscettibili di risarcimento (in questo senso ex plurimis, anche di recente Cass. 2.7.2025, n. 17913;
Cass. 31.3.2021, n. 8861).
Quindi in parte qua la domanda appare priva del necessario corredo allegatorio (e a fortiori probatorio).
In definitiva la domanda, proposta in via riconvenzionale dalla convenuta, di condanna della società ricorrente al risarcimento del danno alla sua immagine professionale non è fondata e, quindi, deve essere rigettata.
8. in ordine alle spese
La pronuncia sulle spese viene differita alla decisione definitiva.
pagina 76 di 81
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. GI AI, NON definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. In accoglimento dell'eccezione, sollevata dalla convenuta
[...]
, dichiara la prescrizione quinquennale ex art. 1441 Controparte_1
cod.civ. dell'azione, esercitata da di annullamento dell'accordo CP_4
dell'1.6.2017, con cui , in rappresentanza della società CP_2
ha attribuito all'agente un Parte_1 CP_1
“premio del 5% sull'incremento del fatturato imponibile provvigionale 2017 rispetto al 2016” e dell'atto unilaterale di data 15.11.2017 con cui in CP_2
rappresentanza di ha attribuito all'agente RU l'incremento CP_4
dal 3% al 4% delle provvigioni riguardanti i clienti “LE” e “Spesa
Intelligente”.
2. Accerta che il nuovo contratto di agenzia del 27.12.2018 è stato stipulato con l'agente dall'amministratore di in CP_1 CP_4 CP_2
conflitto di interessi con la rappresentata preponente in ragione della CP_4
sussistenza di una relazione di incompatibilità tra l'interesse della rappresentata e l'interesse del rappresentante quale connesso, per effetto del CP_4 CP_2
vincolo di solidarietà scaturente dalla convivenza in virtù del rapporto di coniugio, con l'interesse della terza contraente agente . CP_1
3. Dichiara che il contratto di agenzia, stipulato in data 27.12.2018, con l'agente
, dall'amministratore di in conflitto CP_1 Controparte_5
di interessi con la rappresentata preponente è stato tacitamente CP_4
convalidato da quest'ultima mediante l'esecuzione volontaria del contratto negli pagina 77 di 81 anni 2019 e 2020, consistita nell'adempimento delle proprie prestazioni e nell'accettazione delle prestazioni dell'agente.
4. Accerta che i clienti ID IT e ID GE, nonché il cliente Gruppo CO
IT in ordine al prodotto ” con il marchio CO Parte_4
“Fior Fiore” erano clienti riconducibili a un tertium genus tra clienti ordinari e clienti direzionali, che non era stato previsto nel contratto di agenzia del 27.12.2018,
e, quindi, alla convenuta spetta un compenso, per gli ordini CP_1
effettuati da detti clienti, che deve essere liquidato sulla base di un'aliquota provvigionale determinata nella misura del 3% (tre per cento), alla luce delle circostanze del caso concreto e in ragione di un'applicazione analogica dell'art. 2099 co. 2 cod.civ. e dell'art. 2224 cod.civ., con conseguente condanna della convenuta alla restituzione, in favore della ricorrente CP_1 CP_4
delle differenze tra le provvigioni effettivamente percepite e quelle maturate in forza delle statuizioni della presente sentenza, in riferimento agli ordini effettuati dai suddetti clienti.
5. Rigetta la domanda, proposta dalla società ricorrente di annullamento CP_4
ex art. 1394 cod.civ. degli asseriti atti di assegnazione, da parte di CP_2
, in rappresentanza di all'agente dei clienti ID
[...] CP_4 CP_1
IT e ID GE, nonché del cliente Gruppo CO IT in ordine al prodotto
” con il marchio CO. Parte_4
6. Accerta che i clienti Agenzia Lombarda S.r.l., IA 5 s.n.c., Formasal s.r.l., Gruppo
Alimentare Sardo s.p.a., GE IN s.r.l., Markal s.p.a., Meridionale
Catering Service s.r.l., CO SE s.r.l., RI di IA LF,
[...]
Siqur s.p.a., Speca Alimentari s.r.l. e WA FO s.r.l. Controparte_6
erano clienti direzionali, e, quindi, alla luce delle previsioni contenute nei contratti pagina 78 di 81 di agenzia del 31.7.2014 e del 27.12.2018, non spetta alla convenuta CP_1
alcun compenso per gli ordini effettuati da detti clienti a far data dal 31.7.2014.
7. Accerta che gli atti di assegnazione, a far data dal 31.7.2014, dei clienti indicati sub
6., da parte dell'amministratore di in favore Controparte_5
dell'agente , sono stati compiuti in conflitto di interessi con la CP_1
rappresentata preponente in ragione della sussistenza di una relazione di CP_4
incompatibilità tra l'interesse della rappresentata e l'interesse del CP_4
rappresentante quale connesso, per effetto del vincolo di solidarietà CP_2
scaturente dal rapporto sentimentale e in seguito coniugale, con l'interesse della terza contraente agente RU.
8. Condanna la convenuta alla restituzione, in favore della ricorrente CP_1
delle provvigioni percepite in riferimento agli ordini effettuati dai clienti CP_4
indicati sub
6. a decorrere dalla stessa data.
9. Rigetta la domanda, proposta dalla società ricorrente in via principale, di annullamento ex art. 1394 cod.civ. degli atti di assegnazione, da parte di CP_2
, in rappresentanza di all'agente dei clienti
[...] CP_4 CP_1
Controparte_7 Controparte_8 CP_9 Controparte_10
Controparte_11 Controparte_12 CP_13 [...]
prima seguiti da altri agenti o da agenti deceduti o da Controparte_14
agenti cessati per altro motivo, con conseguente rigetto anche della correlativa domanda di condanna della convenuta alla restituzione delle provvigioni versate dalla ricorrente in proposito.
10. Rigetta la domanda, proposta dalla società ricorrente in via subordinata e volta ad accertare che i clienti indicati sub
9. non rientravano tra quelli, verso cui poteva, alla luce delle pattuizioni contrattuali, svolgere la sua attività CP_1 pagina 79 di 81 di promozione, in quanto non erano stati da lei procurati, con conseguente rigetto anche della correlativa domanda di condanna della convenuta alla restituzione delle provvigioni versate dalla ricorrente in proposito.
11. Accerta in capo alla società ricorrente il diritto alla ripetizione (con CP_4
conseguente obbligo della convenuta alla restituzione) delle CP_1
eventuali differenze tra le provvigioni effettivamente corrisposte ai clienti indicati nell'elenco sub doc. 30 fasc.ric. e le provvigioni in realtà dovute, in osservanza della clausola n. 6 del contratto di agenzia del 27.12.2018, sugli importi al netto degli sconti applicati.
12. In accoglimento della domanda proposta in via subordinata dalla società ricorrente e in rigetto della domanda proposta in via riconvenzionale dalla convenuta, accerta la legittimità del recesso per giusta causa dal contratto di agenzia stipulato dalle parti in data 27.12.2018, comunicato, con pec del 6.7.2022, dalla preponente qui ricorrente all'agente qui convenuta.
13. Rigetta la domanda, proposta dalla convenuta in via riconvenzionale, di condanna della società ricorrente alla corresponsione, in favore della convenuta, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché, qualora trovi applicazione l'AEC Commercio, dell'indennità suppletiva di clientela e dell'indennità meritocratica ivi prevista, o in subordine, qualora trovi applicazione l'AEC Industria, dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 cod.civ.
14. Rigetta la domanda, proposta dalla convenuta in via riconvenzionale, di condanna della società ricorrente al risarcimento del danno all'immagine professionale.
15. Riserva alla definizione del giudizio la pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali.
16. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione. pagina 80 di 81 Trento, 21 ottobre 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. GI AI
pagina 81 di 81 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2014 nonché l'errato versamento di contributi previdenziali relativi alla posizione della resistente per gli anni 2011-2014 per le ragioni tutte sopra esposte e per l'effetto condannare , come sopra individuata, al pagamento della Parte_1
quota FIRR degli anni 2011-2014, pari ad € 3.506,94 ed al versamento ad CP_3
sul conto agente dell'importo di € 4.394,44 a titolo di versamenti previdenziali per gli anni 2011-2014, o la maggiore o minore somma che risulterà provata in corso di causa anche a seguito di eventuale CTU, o in quanto ritenuta di giustizia;
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
GI AI pronunzia la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
9.11.2022
d a
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Toniolatti pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Damoli pec
, dall'avv. Fabiana Menichetti pec Email_2 pagina 1 di 81 e dall'avv. Letizia Prospero pec Email_3
Email_4
convenuta
e
c o n
l' i n t e r ve n t o
d i
CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Tognetti pec Email_5
terzo interveniente
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento, Sezione Lavoro:
a) nel merito: dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1394 cod. civ. l'annullamento dell'Atto di
Modifica del Vecchio Contratto di Agenzia, del Nuovo Contratto di Agenzia e degli Atti di Assegnazione posti in essere dall'allora Presidente della Società, in CP_2
conflitto di interessi con la Società dal medesimo rappresentata, e per l'effetto condannare [(c.f. ) nata il 20 Controparte_1 C.F._1
agosto 1971 a Galliate (NO), e residente in [...]] a restituire a l'importo dalla stessa indebitamente Parte_1
percepito in ragione dei predetti contratti nella misura che risulterà provata in corso di giudizio;
b) in via subordinata: pagina 2 di 81 per la denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Giudice ritenesse di non accogliere la domanda di annullamento del Nuovo Contratto di Agenzia accertare la legittimità del recesso per giusta causa con effetto immediato dal Nuovo Contratto di Agenzia comunicato dalla Società con la pec del 6 luglio 2022;
c) sempre in via subordinata: condannare a restituire a Controparte_1 Parte_1
le provvigioni e/o i premi dalla stessa indebitamente percepiti per le ragioni di
[...]
cui al paragrafo 5 che precede nella misura che risulterà provata in corso di giudizio;
d) in ogni caso: con rifusione delle spese di causa”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Nel merito: rigettarsi, per i motivi suesposti, tutte le domande ex adverso formulate nei confronti della resistente in quanto del tutto infondate in fatto e Controparte_1
in diritto per i motivi di cui in narrativa.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle istanze avversarie, ridursi il dovuto nel minor importo ritenuto di giustizia, per le ragioni sopra esposte.
In ogni caso: si eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale delle domande di annullamento degli atti posti in essere nel periodo antecedente il 29.11.2017.
In via riconvenzionale: accertare e dichiarare, per le ragioni indicate in fatto e in diritto, che il rapporto di agenzia oggetto del presente giudizio è stato risolto da Parte_1 pagina 3 di 81 senza una giusta causa di recesso e per l'effetto condannare Parte_1
con sede legale in Porte di Rendena (TN), via IV Novembre n. 71, P.I.
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore della sig.ra P.IVA_1
delle somme dovute a titolo di: indennità di fine Controparte_1
rapporto ex A.E.C. di settore (in via principale Commercio o in subordine, Industria) e quindi FIRR, indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica e/o indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. nonché dell'importo dovuto a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, previa se del caso CTU sulle scritture contabili, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo pagamento, e fatto salvo in ogni caso quel maggiore o diverso importo che risulterà dovuto all'esito del giudizio, anche a seguito delle ulteriori provvigioni e spettanze emerse e rivendicate nel presente ricorso, o che, in subordine, sarà ritenuto equo e di giustizia dall'Ill.mo
Giudice adito, per tutte le motivazioni di cui in narrativa qui da intendersi integralmente ritrascritte.
In ogni caso: accertare e dichiarare l'omesso versamento, da parte di Parte_1
dei contributi FIRR relativi alla posizione della resistente per gli anni 2011-
[...]
pagina 4 di 81 accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, il diritto della sig.ra
al pagamento da parte di Controparte_1 Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., con conseguente condanna di quest'ultima,
[...]
delle provvigioni maturate in relazione ai mesi di maggio, giugno e luglio 2022 (sino al ricevimento della lettera di recesso) nonché delle provvigioni maturate nel semestre successivo alla risoluzione del rapporto agenziale, previa esibizione degli estratti conto provvigionali e/o delle scritture contabili sopra richieste;
oltre interessi ex d.lgs.
231/2001 dal dovuto al saldo, o in subordine la maggiore o minore somma che risulterà provata in corso di causa anche a seguito di eventuale CTU, o in quanto ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare la lesione del danno all'immagine e alla reputazione personale e professionale della sig.ra ad opera del Controparte_1 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., per le ragioni di cui in narrativa Parte_1
e conseguentemente condannare come sopra Parte_1
identificato al risarcimento del danno causato alla resistente, da liquidarsi mediante valutazione equitativa;
In via riconvenzionale subordinata: compensare gli importi eventualmente ritenuti dovuti al SVR con quelli riconosciuti spettanti alla sig.ra , nella misura ritenuta provata o di giustizia;
CP_1
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”
CONCLUSIONI DEL TERZO INTERVENUTO
“Accogliersi la richiesta della sig.ra di reiezione della Controparte_1
domanda della ricorrente volta a far dichiarare l'annullamento ex art. 1394 c.c. degli pagina 5 di 81 atti richiamati nelle conclusioni del ricorso, stante la mancanza di presupposti in fatto
e diritto della sussistenza del conflitto di interessi tra il rappresentante sig. CP_2
e la rappresentata soc. .
[...] Parte_1
Vittoria di spese legali.
MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dalla società ricorrente
La società ricorrente d'ora in poi per brevità Parte_1
– CP_4
premesso che:
✓ dopo lo svolgimento, nel periodo dal 9.2.2011 al 31.7.2014, di un incarico di procacciamento d'affari conferito alla qui convenuta Controparte_1
, essa società stipulava con la medesima, in data 31.7.2014, un
[...]
“contratto di agenzia senza deposito” (doc. 2 fasc. ric.):
❖ avente durata dall'1.7.2014 al 31.12.2015 e rinnovatosi tacitamente per gli anni
2016, 2017 e 2018, in applicazione di clausola specificamente pattuita;
❖ avente per oggetto prestazioni di agente monomandatario senza definizione di zona specifica, ma “a nominativo”, vale a dire rispetto ai clienti individuati nell'allegato A al contratto ed a “eventuali nuovi clienti, successivi alla stampa
Allegato A, inseriti a sistema e abbinati al mandatario”, così da ritenersi
“automaticamente aggiunti all'allegato A”, (con conseguente esclusione dei
“clienti direzionali e/o gestiti da altri agenti, presenti e futuri, tranne il cliente
Centrale Adriatica seguito anche dagli agenti Tis di IS EL e
[...]
); Per_1 pagina 6 di 81 ❖ con pattuizione delle seguenti provvigioni quale corrispettivo per gli ordini acquisiti dalla preponente grazie all'attività di promozione svolta dall'agente:
➢ 4% sui “Clienti listino IN”;
➢ 4% sui “Clienti listino Grande Distribuzione”;
➢ 3% sul cliente “LE Spa”;
➢ 2% sui clienti “soci CIC”;
✓ in data 17.5.2017 si univa in Controparte_1
matrimonio con il presidente del consiglio di amministrazione della società
[...]
; Controparte_5
✓ in data 1.6.2017 in rappresentanza di pattuiva con l'agente (e CP_2 CP_4
coniuge) l'attribuzione di un “premio del 5% sull'incremento del CP_1
fatturato imponibile provvigionale 2017 rispetto al 2016”, con clausola di rinnovo automatico di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti almeno 30 giorni prima della scadenza (doc. 8 fasc. ric.);
✓ in data 15.11.2017, in rappresentanza di attribuiva all'agente CP_2 CP_4
(e coniuge) , con decorrenza 1.12.2017, l'incremento dal 3% al 4% CP_1
delle provvigioni riguardanti i clienti LE e Spesa Intelligente (doc. 9 fasc. ric.);
✓ in data 27.12.2018, ancora vigente il contratto del 31.7.2014 (in virtù dei già indicati rinnovi taciti per gli anni 2016, 2017 e 2018, nonché per l'anno 2019), in CP_2
rappresentanza di stipulava con l'agente (e coniuge) un CP_4 CP_1
nuovo contratto di “agenzia senza deposito” (doc. 10 fasc. ric.):
❖ con effetto dall'1.1.2019 e di durata indeterminata (clausola n. 2);
❖ avente ad oggetto prestazioni di agente monomandatario da svolgersi nei confronti dei “clienti individuati per nominativo, meglio specificati sub allegato
B – Clienti assegnati e clienti esclusi dal mandato agenziale più clienti gestiti pagina 7 di 81 quale “Ispettore” per particolari situazioni oggetto di cogestione con altri agenti” (clausola n. 2), allegato B nel quale erano inserite le seguenti pattuizioni:
“1) Clienti assegnati all'agente - Eventuali nuovi clienti procurati dall'Agente, inseriti a sistema e abbinati all'Agente, si ritengono automaticamente aggiunti al presente allegato B, punto 1). 2) Clienti esclusi dal mandato agenziale: Clienti direzionali;
Clienti seguiti da altri agenti”;
❖ con incremento delle seguenti provvigioni rispetto alle clausole contenute nel precedente contratto di agenzia del 31.7.2014:
➢ 5% sui “Clienti listino IN (salumifici, affettatori, affettatori in triangolazione con clienti GDO, grossisti e distributori all'ingrosso)”, in luogo del precedente 4%;
➢ 6% sui “Clienti nuovi categoria IN” (salumifici, affettatori, affettatori in triangolazione con clienti GDO, grossisti e distributori all'ingrosso)”, in luogo del precedente 4%;
➢ 5% sui “Clienti cd. Grande Distribuzione Organizzata”, in luogo del precedente 4%;
➢ 6% sui “Clienti nuovi cd. Grande Distribuzione Organizzata”, in luogo del precedente 4%;
➢ 8% sui “Clienti Nuovi categoria Dettaglio”, in luogo del precedente 7%;
➢ 5% sul cliente “LE Spa”, in luogo del precedente 4% come elevato con l'atto di modifica del 15.11.2017 rispetto al 3% pattuito nel contratto del
31.7.2014;
➢ 3% sui clienti “soci CIC”, in luogo del precedente 2%.
✓ dopo la celebrazione del matrimonio con , le assegnava i CP_1 CP_2
seguenti clienti direzionali: pagina 8 di 81 ➢ ID IT
➢ ID GE
➢ Gruppo CO IT,
➢ Agenzia Lombarda s.r.l.,
➢ IA 5 s.n.c.,
➢ Formasal s.r.l.,
➢ Gruppo Alimentare Sardo s.p.a.,
➢ GE IN s.r.l.,
➢ Markal s.p.a.,
➢ Meridionale Catering Service s.r.l.,
➢ CO SE s.r.l.,
➢ RI di IA LF,
➢ Controparte_6
➢ Siqur s.p.a.,
➢ Speca Alimentari s.r.l.,
➢ WA FO s.r.l.,
✓ dopo la celebrazione del matrimonio con clienti:
➢ Controparte_7
➢ Controparte_8
➢ CP_9
➢ Controparte_10
➢ Controparte_11
➢ Controparte_12
➢ CP_13
, le assegnava i CP_1 CP_2
pagina 9 di 81 ➢ Controparte_14
prima seguiti da altri agenti o da agenti deceduti o da agenti cessati per altro motivo:
✓ le circostanze, di cui alle pattuizioni dell'1.6.2016, 1.12.2071, 27.12.2018 nonché alle assegnazioni di clienti direzionali prima seguiti da altri agenti o da agenti deceduti o da agenti cessati per altro motivo, emergevano a seguito di una verifica sull'andamento aziendale e societario iniziata dal Comitato per il Controllo sulla
Gestione della Società (CCG) nel mese di novembre 2021 e conclusasi nel mese di maggio 2022;
✓ con pec del 6.7.2022 (doc. 20 fasc. ric.) essa società qui ricorrente comunicava all'agente il recesso per giusta causa dal contratto di agenzia stipulato CP_1
in data 27.12.2018, adducendo che:
“Da verifiche recentemente portate a compimento… è emerso che Lei ha gravemente contravvenuto agli obblighi su di lei incombenti ai sensi dell'art. 1746 c.c., in forza del quale
“nell' esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare l'interesse del proponente e agire con lealtà e buona fede”
In particolare, è emerso che Lei, in virtù di illeciti accordi assunti con il Presidente del Consiglio di Amministrazione di signor Suo marito, abbia Parte_1 CP_2
incassato significative somme a titolo provvigionale non riconducibili all'effettiva attività da Lei esercitata, ossia non riferite né riferibili a clienti da Lei procurati alla Società. Ci si riferisce, nella specie, ai clienti ID IT e ID GE;
detti clienti, infatti non sono stati acquisiti dalla Società per effetto di attività promozionale da Lei posta in essere, ma si sono autonomamente rivolti alla Società, dapprima richiedendo l'invio di campioni gratuiti per la verifica del prodotto determinandosi, all'esito, a procedere con ordinativi di merce, per un fatturato totale relativo al periodo 2019-2021 pari ad € 3.940.643,05 oltre ad IVA. Per effetto dei suddetti illeciti accordi intercorsi tra Lei e Suo marito (il quale ha sempre gestito in via pagina 10 di 81 totalmente autonoma ed in conflitto di interessi il rapporto di agenzia con Lei intercorrente), Lei nel periodo 2019-2021, ha indebitamente fatturato ed incassato dalla Società provvigioni e premi relativi ai clienti ID per un totale di ben € 366.180,96.
Le condotte da Lei posti in essere in concorso con Suo marito configurano inadempimenti estremamente gravi alle obbligazioni contrattuali a Lei facenti capo tali da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario che deve connotare il rapporto tra preponente ed agente”;
✓ l'agente qui convenuto aveva indebitamente fatturato ed incassato CP_1
provvigioni, anziché, come previsto dalla clausola n. 6 del contratto di agenzia del
27.12.2018, sull'importo fatturato ai clienti (di cui all'elenco sub doc. 30 fasc. ric.) al netto dello sconto loro applicato, sull'importo al lordo dello stesso per una somma complessiva pari a € 20.445,70, oltre IVA (doc. 30) – propone:
I) in via principale
1) domanda di annullamento ex art. 1394 cod.civ. dei negozi costituiti:
➢ dalla pattuizione con cui, in data 1.6.2017, in rappresentanza di CP_2 [...]
ha attribuito all'agente (e suo coniuge) un “premio del 5% CP_4 CP_1
sull'incremento del fatturato imponibile provvigionale 2017 rispetto al 2016” (doc. 8 fasc. ric.), a parziale modifica dell'allora vigente contratto di agenzia stipulato dalle parti in data 31.7.2014,
➢ dall'atto unilaterale del 15.11.2017 (doc. 9 fasc. ric.), con cui , in CP_2
rappresentanza di ha attribuito all'agente (e suo coniuge) , CP_4 CP_1
l'incremento dal 3% al 4% delle provvigioni riguardanti i clienti LE e Spesa
pagina 11 di 81 Intelligente, a parziale modifica dell'allora vigente contratto di agenzia stipulato dalle parti in data 31.7.2014,
➢ del contratto di “agenzia senza deposito”, stipulato in data 27.12.2018 da CP_2
, in rappresentanza di con l'agente (e suo coniuge)
[...] CP_4
(doc. 10 fasc. ric.), in sostituzione del contratto di “agenzia senza CP_1
deposito” precedentemente concluso tra le parti in data 31.7.2014 e ancora vigente in virtù dei pattuiti rinnovi taciti per gli anni 2016, 2017 e 2018, nonché per l'anno
2019;
➢ degli atti di assegnazione, da parte di , in rappresentanza di CP_2
all'agente (e suo coniuge) dei seguenti clienti direzionali: CP_4 CP_1
ID IT, ID GE, Gruppo CO IT, Agenzia Lombarda S.r.l., IA 5
s.n.c., Formasal s.r.l., Gruppo Alimentare Sardo s.p.a., GE IN s.r.l.,
Markal s.p.a., Meridionale Catering Service s.r.l., CO SE s.r.l., RI di IA LF, Siqur s.p.a., Speca Alimentari s.r.l. e Controparte_6
WA FO s.r.l.;
➢ degli atti di assegnazione, da parte di , in rappresentanza di CP_2
all'agente (e suo coniuge) , dei clienti CP_4 CP_1 Controparte_7 [...]
Controparte_8 CP_9 Controparte_10 Controparte_11
Controparte_12 CP_13 Controparte_14
prima seguiti da altri agenti o da agenti deceduti o da agenti cessati per altro motivo, in quanto posti in essere da in conflitto di interessi;
CP_2
2) domanda di condanna della convenuta a restituire alla società ricorrente CP_1
“l'importo dalla stessa indebitamente percepito in ragione dei predetti CP_4
contratti nella misura che risulterà provata in corso di giudizio” (che indica in € 9.217,55 pagina 12 di 81 “in ragione” dell'atto del 15.11.2017, in € 137.605,73 “in ragione” del contratto di agenzia del 27.12.2018 e in € 354.636,00 “in ragione” degli atti di assegnazione dei clienti direzionali e dei clienti prima seguiti da altri agenti o da agenti deceduti o da agenti cessati per altro motivo);
II) in via subordinata
1) domanda volta ad accertare la legittimità del recesso per giusta causa dal contratto di agenzia stipulato dalle parti in data 27.12.2018, comunicato con pec del 6.7.2022 dalla società preponente all'agente qui ricorrente;
CP_4 CP_1
2) domanda volta ad accertare il diritto alla ripetizione da parte della società ricorrente
[...]
(con conseguente condanna della convenuta alla restituzione) di CP_4 CP_1
“provvigioni e… premi dalla stessa percepiti in relazione ai clienti “direzionali”” e “in relazione ai clienti di agenti cessati o deceduti” (che indica in € 445.794,93);
3) domanda volta ad accertare il diritto alla ripetizione da parte della società ricorrente
[...]
(con conseguente condanna della convenuta alla restituzione) delle CP_4 CP_1
quote di provvigioni erroneamente versate all'agente “in quanto calcolate sull'importo
Con lordo della fornitura, senza tener conto dello sconto applicato da al cliente” (che indica in € 20.445,70).
§2 la domanda riconvenzionale della convenuta
La convenuta – Controparte_1
pagina 13 di 81 oltre a chiedere il rigetto delle domande proposte dalla società ricorrente in CP_4
particolare:
❖ della domanda di annullamento ex art. 1394 cod.civ., adducendo:
▪ l'intervenuta prescrizione limitatamente alla pattuizione dell'1.6.2017 (doc. 8 fasc. ric.) e all'atto del 15.11.2017 (doc. 9 fasc. ric.),
▪ l'insussistenza di un conflitto di interessi in capo a , CP_2
allorquando egli ha posto in essere, in rappresentanza di l'atto del CP_4
15.11.2017 (doc. 9 fasc. ric.), il contratto di “agenzia senza deposito” del
27.12.2018 (doc. 10 fasc. ric.) e gli atti di assegnazione di clienti direzionali e di clienti prima seguiti da altri agenti o da agenti deceduti o da agenti cessati per altro motivo,
▪ in subordine l'intervenuta convalida tacita ex art. 1444 co. 2 cod.civ. dei suddetti negozi in ragione della collaborazione prestata dalla società ricorrente alla loro esecuzione;
❖ della domanda di condanna della convenuta a restituire alla società CP_1
ricorrente i compensi ricevuti in esecuzione dei suddetti negozi, ribadendo CP_4
l'infondatezza della domanda di annullamento e sostenendo che i clienti ID IT,
ID GE e Gruppo CO IT non costituivano clienti direzionali;
❖ della domanda di condanna della convenuta a restituire alla società CP_1
ricorrente “le provvigioni e/o i premi dalla stessa indebitamente percepiti CP_4
per le ragioni di cui al paragrafo 5 che precede nella misura che risulterà provata in corso di giudizio”, invocando “il principio dell'apparenza e il legittimo affidamento della Cont resistente sulla correttezza degli importi versati da ” – propone in via riconvenzionale:
pagina 14 di 81 1) domanda di accertamento dell'illegittimità, per difetto della giusta causa addotta dalla società preponente, del recesso dal contratto di agenzia stipulato dalle parti in data
27.12.2018, a lei comunicato con pec del 6.7.2022 dalla società preponente qui ricorrente con conseguente condanna della società ricorrente alla corresponsione CP_4
dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché, qualora trovi applicazione l'AEC
Commercio, dell'indennità suppletiva di clientela e dell'indennità meritocratica ivi prevista, o in subordine, qualora trovi applicazione l'AEC Industria, dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 cod.civ.;
2) domanda di condanna della società preponente qui ricorrente alla CP_4
corresponsione in suo favore:
➢ di differenze FIRR relative ai periodi 2011, 2012, 2013, 2014, maggio, giugno e luglio 2022;
➢ delle provvigioni maturate nei mesi di maggio, giugno e luglio 2022;
➢ delle provvigioni relative agli affari ex art. 1748 co.3 cod.civ.;
3) domanda di condanna della società preponente qui ricorrente al risarcimento, CP_4
in suo favore, del danno all'immagine professionale per aver la preponente contattato i clienti da lei in precedenza gestiti, facendo loro intendere che la stessa era stata
“allontanata” dall'azienda “per validi motivi” e per aver pubblicato nel registro delle imprese il bilancio di esercizio al 31.12.2021, lasciando visibili i passaggi del verbale di approvazione in cui erano menzionate le accuse mosse a lei e a . CP_2
pagina 15 di 81 §3 le ragioni della decisione
1. in ordine alla domanda, proposta dalla società ricorrente in via principale, di annullamento ex art. 1394 cod. civ. e alla domanda, proposta dalla società ricorrente in via subordinata, di accertamento del diritto, in capo a
[...]
alla restituzione di “provvigioni e… premi dalla stessa percepiti in CP_4
relazione ai clienti “direzionali”” e “in relazione ai clienti di agenti cessati o deceduti”
In via principale la società ricorrente propone domanda di annullamento ex CP_4
art. 1394 cod.civ. dei negozi costituiti:
➢ dalla pattuizione con cui, in data 1.6.2017, in rappresentanza di CP_2 [...]
ha attribuito all'agente (e suo coniuge) un “premio del 5% CP_4 CP_1
sull'incremento del fatturato imponibile provvigionale 2017 rispetto al 2016” (doc. 8 fasc. ric.), a parziale modifica dell'allora vigente contratto di agenzia stipulato dalle parti in data 31.7.2014,
➢ dell'atto unilaterale con cui, in data 15.11.2017, in rappresentanza di CP_2 [...]
ha attribuito all'agente , con decorrenza 1.12.2017, l'incremento CP_4 CP_1
dal 3% al 4% delle provvigioni riguardanti i clienti LE e Spesa Intelligente (doc.
9 fasc. ric.), a parziale modifica dell'allora vigente contratto di agenzia stipulato dalle parti in data 31.7.2014,
➢ del contratto di “agenzia senza deposito” stipulato in data 27.12.2018 da CP_2
, in rappresentanza di con l'agente (doc. 10
[...] CP_4 CP_1
fasc. ric.), in sostituzione del contratto di “agenzia senza deposito” precedentemente pagina 16 di 81 concluso tra le parti in data 31.7.2014 e ancora vigente in virtù dei pattuiti rinnovi taciti per gli anni 2016, 2017 e 2018, nonché per l'anno 2019;
➢ degli atti di assegnazione, da parte di , in rappresentanza di CP_2
all'agente dei seguenti clienti direzionali: ID IT, ID CP_4 CP_1
GE, Gruppo CO IT, Agenzia Lombarda S.r.l., IA 5 s.n.c., Formasal
s.r.l., Gruppo Alimentare Sardo s.p.a., GE IN s.r.l., Markal s.p.a.,
Meridionale Catering Service s.r.l., CO SE s.r.l., RI di IA
LF, Siqur s.p.a., Speca Alimentari s.r.l. e WA Controparte_6
FO s.r.l.;
➢ degli atti di assegnazione, da parte di , in rappresentanza di CP_2
[...
all'agente , dei clienti CP_4 CP_1 Controparte_7 CP_8
CP_8 CP_9 Controparte_10 Controparte_11 [...]
prima Controparte_12 CP_13 Controparte_14
seguiti da altri agenti o da agenti deceduti o da agenti cessati per altro motivo, in quanto posti in essere da in conflitto di interessi. CP_2
a) l'eccezione sollevata in via preliminare dalla società convenuta
In via preliminare la convenuta eccepisce “l'incompatibilità” tra l'azione di CP_1
annullamento e l'azione di accertamento della legittimità del recesso per giusta causa, esercitate entrambe dalla società ricorrente, l'una quale domanda principale, l'altra quale domanda subordinata;
sostiene che la domanda di annullamento deve essere rigettata in quanto la società ricorrente “ha già effettuato una scelta sul rimedio estintivo da utilizzare, recedendo per giusta causa con lettera pec del 06.07.2022” e, quindi, non può “effettuare un cambio di rotta rispetto al metodo estintivo già adottato… avanzando, in via principale, domanda di annullamento”. pagina 17 di 81 L'eccezione non è fondata.
Annullamento e recesso per giusta causa rappresentano entrambe vicende patologiche di un negozio, ma si tratta dell'unico elemento (per di più ordine valutativo) che li accomuna.
Infatti, mentre l'annullamento scaturisce da un vizio strutturale del negozio, che era presente ab origine; invece, il recesso per giusta causa consegue a un vizio funzionale, che interviene durante lo svolgimento del rapporto e presenta una natura tendenzialmente riconducibile a quella dell'inadempimento, rendendo la vicenda assimilabile a quella della risoluzione per inadempimento (attuata mediante un negozio unilaterale).
E' vero che nel caso di accoglimento dell'una o dell'altra domanda il negozio cessa di funzionare ossia di produrre effetti, ma ciò avviene a seguito di vicende radicalmente diverse: nel caso dell'annullamento, il negozio viene rimosso e gli effetti fino ad allora prodotti sono suscettibili di essere eliminati;
nel caso del recesso per giusta causa, il negozio non produce più effetti, ma quelli già prodotti vengono conservati, parimenti a quanto avviene nel caso di risoluzione di un contratto ad esecuzione continuata o periodica (art. 1458 co. 2 cod.civ.).
In definitiva il recesso per giusta causa è un negozio unilaterale caratterizzato da un presupposto che, potendo essere assimilato in via tendenziale a un inadempimento, appartiene all'area della risoluzione.
Appare, quindi, pertinente alla vicenda in esame l'orientamento della giurisprudenza
(Cass. 4.4.2003, n. 5313; Corte d'appello Potenza, 10.9.2021, n. 556), secondo cui: “In tema di contratti, le domande giudiziali di annullamento e di risoluzione possono essere proposte in via alternativa perché, sebbene entrambe aventi ad oggetto lo scioglimento di un vincolo giuridico, sono affidate ad azioni distinte e basate su pagina 18 di 81 presupposti diversi, tuttavia non possono essere considerate tra loro incompatibili in base al principio logico di non contraddizione”.
Ne deriva il rigetto dell'eccezione, sollevata dalla convenuta , di CP_1
inammissibilità della domanda di annullamento ex art. 1394 cod.civ..
b) il contesto normativo
a)
L'art. 1394 cod.civ. (che appare pertinente alla vicenda presente, in luogo dell'art. 2391 cod.civ. – il quale, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte - ex multis
Cass. 21.3.2022, n. 9054; Cass. 10.10.2013, n. 23089; Cass., 13.2.2013, n. 3501 - trova applicazione soltanto qualora vi sia stata una deliberazione da parte del consiglio di amministrazione, nel caso di specie pacificamente non intervenuta;
infatti nella fattispecie ex art. 1394 cod. civ. il conflitto di interessi si manifesta al momento dell'esercizio del potere rappresentativo, mentre nel caso previsto dall'art. 2391 cod. civ. il conflitto di interessi emerge nel consiglio di amministrazione al momento dell'esercizio del potere deliberativo;
inoltre l'esistenza del rapporto organico tra una società di capitali e gli amministratori non esclude la ricorrenza tra loro anche di un rapporto rappresentativo tra la prima (rappresentata) e il secondo (rappresentante) - in questo senso
Cass. 1.2.1992, n. 1089; Cass. 12.3.1973, n. 674; Cass. 8.10.1970, 1852) – dispone:
“Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo”.
b)
Secondo autorevole dottrina nel negozio stipulato dal rappresentante l'esplicazione dell'autonomia privata non è libera, ma è legata da un vincolo di subordinazione pagina 19 di 81 funzionale e teleologica, che impone al rappresentante di curare gli interessi del gerito;
quindi, secondo altra autorevole dottrina, nell'ipotesi di conflitto di interessi vi è un abuso di potere da parte del rappresentante in quanto esercita il potere conferitogli non in conformità agli obblighi cui è tenuto, vale a dire, secondo altro orientamento dottrinale, il rappresentante, pur nei limiti del potere a lui conferito, lo esercita non già nell'interesse del rappresentato, ma nell'interesse proprio o altrui.
Similmente in giurisprudenza si è statuito (Cass. 21.8.1996, n. 7698) che: “Il dovere del rappresentante di esercitare il suo potere di rappresentanza conformemente all'interesse del rappresentato deriva dal principio generale, secondo cui il titolare di un potere conferito nell'interesse altrui deve usarlo in conformità con l'interesse per il quale il potere è stato conferito”.
c)
Ai fini della configurabilità del conflitto di interessi previsto dall'art. 1394 cod.civ. – quindi idoneo (in deroga al principio generale dell'irrilevanza, ai fini della legittimazione ad agire del rappresentante, del profilo obbligatorio riguardante il rapporto interno tra rappresentato e rappresentante) a rendere annullabile il negozio, se conosciuto o riconoscibile dal terzo destinatario degli effetti del negozio medesimo – non è sufficiente la presenza, accanto all'interesse del rappresentato, anche di un convergente interesse del rappresentante (come si evince dalla disciplina ex art. 1723 co.2 cod.civ. in tema di mandato conferito anche nell'interesse del mandatario).
Di contro occorre che l'interesse del rappresentante (non necessariamente di natura patrimoniale), proprio o connesso a quello di un terzo, sia inconciliabile con l'interesse del rappresentato (Cass. 21.3.2022, n. 9054; Cass. 7698/1996 cit.; oltre alla risalente
Cass. 3.1.1962, n. 3), vale a dire che sussista un rapporto di incompatibilità tra l'interesse del rappresentante, proprio o connesso a quello di un terzo, e l'interesse del rappresentato pagina 20 di 81 (Cass. 4.4.2024, n. 8907; Cass. 6.12.2021, n. 38537; Cass. 31.1.2017, n. 2529; Cass.
30.5.2008, n. 14481; Cass. 8.11.2007, n. 23300;).
Così ben si comprende perché secondo autorevoli orientamenti dottrinali sussiste un conflitto di interessi idoneo a rendere annullabile il negozio soltanto qualora il rappresentante persegua l'interesse proprio o di un terzo in via esclusiva (in questo senso anche la risalente Cass. 10.2.1962, n. 285, menzionata da Cass. 1.2.1992, n. 1089).
d)
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 8907/2024 cit.; Cass.
2529/2017 cit.; Cass. 14481/2008 cit.; Cass. 23300/2007 cit.;) la verifica in ordine all'eventuale sussistenza del rapporto di incompatibilità tra l'interesse del rappresentato e l'interesse del rappresentante deve essere condotta:
✓ non già in base a considerazioni astratte o ipotetiche,
✓ ma in riferimento al singolo negozio ossia sulla base del contenuto e delle modalità dell'operazione economica ivi sottesa,
✓ avendo riguardo alla situazione esistente al tempo della sua conclusione.
Sussiste incompatibilità tra l'interesse del rappresentato e l'interesse del rappresentante qualora il negozio, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell'utile per il rappresentante o il terzo mediante il sacrificio per il rappresentato (secondo Cass.
9054/2022 cit. una contrapposizione solo formale costituisce soltanto un elemento presuntivo dell'esistenza del conflitto tra l'interesse del rappresentato e l'interesse del rappresentante).
E', però, sufficiente che quel sacrificio per il rappresentato sia potenziale, mentre è irrilevante se il negozio sia poi risultato per lui vantaggioso o svantaggioso (Cass.
9054/2022 cit.); quindi è ininfluente la prova che dall'esecuzione del negozio siano pagina 21 di 81 effettivamente derivati un utile per il rappresentante o il terzo e un corrispondente pregiudizio per il rappresentato.
In proposito assai nitidamente la Suprema Corte (Cass. 13.3.2023, n. 7279; Cass.
11.8.2021, n. 22697; Cass. 4.5.2010, n. 10737; Cass. 26.9.2005, n. 18792) ha statuito che sussiste conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato qualora il rappresentante persegua interessi propri o di terzi incompatibili con quelli del rappresentato, cosicché, con riferimento all'epoca in cui il negozio viene concluso, all' utilità conseguita o conseguibile dal rappresentante o dal terzo corrisponda o possa corrispondere il danno del rappresentato.
e)
Ai fini del perfezionamento della fattispecie del conflitto di interessi ex art. 1394 cod.civ., sono, altresì, necessari:
❖ la conoscenza o, quanto meno. la conoscibilità, da parte del terzo contraente o destinatario degli effetti del negozio, della relazione di incompatibilità tra l'interesse del rappresentato e l'interesse del rappresentante o dello stesso terzo;
❖ il proposito del rappresentante di favorire il terzo, qualora l'interesse incompatibile con l'interesse del rappresentato attenga alla sfera del terzo.
La sussistenza di questi due elementi può essere desunta in via indiziaria dalla presenza di vincoli di solidarietà o di comunanza di interessi tra rappresentante e terzo fondata sulla convivenza tra loro, specialmente quando sia determinata da rapporti di coniugio o di parentela, in concorso con altre circostanze quali l'inesistenza per il rappresentato di qualsiasi interesse al contratto ovvero la sussistenza, sempre per il rappresentato, di un pregiudizio non correlato ad alcun vantaggio (Cass. 8.4.2022, n. 11439; Cass. 9054/2022 cit.; Cass. 7698/1996 cit.;).
pagina 22 di 81 f)
In applicazione analogica dell'art. 1395 cod.civ. (riguardante la conclusione del contratto da parte del rappresentante con se stesso, dove la sussistenza del conflitto è presunta iuris tantum), il consenso espresso dal rappresentato al rappresentante di stipulare il contratto può considerarsi idoneo ad escludere la possibilità di conflitto di interessi – e quindi l'annullabilità del contratto – solo quando sia accompagnata dalla determinazione degli elementi negoziali sufficiente ad assicurare la tutela del rappresentato medesimo;
quindi l'autorizzazione data del rappresentato al rappresentante non è idonea ad escludere il conflitto di interessi quando è generica e non contiene una indicazione in ordine al corrispettivo (Cass. 21.8.1996, n. 7698).
c) la vicenda concreta: premessa
Secondo gli insegnamenti richiamati sub a) l'analisi afferente alla vicenda concreta deve prendere le mosse dal contenuto dei negozi oggetto della domanda di annullamento proposta dalla società e dalle circostanze concrete nelle quali sono state poste CP_4
in essere le operazioni economiche ivi sottese.
In primo luogo è necessario evidenziare le peculiarità del rapporto di agenzia che era in corso tra la preponente e l'agente all'epoca in cui detti negozi CP_4 CP_1
sono stati conclusi.
Come allegato dalla convenuta (pag. 7 della memoria di costituzione), la qui convenuta iniziava “nel corso del 2010” una relazione sentimentale con CP_1 CP_2
, presidente del consiglio di amministrazione di
[...] CP_15
Come pure allegato dalla convenuta (pag. 6 della stessa memoria) ed, altresì, emergente per tabulas, già da circa un anno svolgeva, in favore di attività CP_1 CP_15
pagina 23 di 81 lavorativa consistente nella promozione delle vendite riguardanti i prodotti commercializzati da quest'ultima.
La relazione di lavoro assumeva via via maggiore consistenza e stabilità fino a venire disciplinata (dopo lo svolgimento nella parte finale del 2010 di un rapporto di collaborazione a progetto e nel periodo febbraio 2011 – luglio 2014 di un rapporto di procacciamento di affari – doc. 13 e 16 fasc. conv.) da un contratto di agenzia stipulato in data 31.7.2014 (doc. 4 fasc. ric.).
La peculiarità più evidente di tale contratto è rappresentato dalla mancanza di una zona, quale configurata dagli artt. 1742 e 1743 cod.civ., ossia di una determinata estensione geografica, essendo stato pattuito che avrebbe operato “a nominativo”, CP_1
vale a dire rispetto ai clienti individuati nell'allegato A al contratto e di “eventuali nuovi clienti, successivi alla stampa Allegato A, inseriti a sistema e abbinati al mandatario”, così da ritenersi “automaticamente aggiunti all'allegato A”.
Questo elemento (che non incide sulla riconducibilità del negozio al contratto di agenzia, atteso che l'art. 7 della direttiva del Consiglio della CEE 18.12.1986 n. 653, attuata in
IT con il d.lgs. 10.9.1991, n. 303) prevede, come alternativa all'indicazione di una determinata zona, quella di un “determinato gruppo di persone” – in questo senso Cass.
16.2.1993, n. 1916) merita di essere considerato unitamente al fatto che, come allegato dalla stessa convenuta (pag. 8), la clientela da lei “seguita in via principale” era costituita
“da aziende della grande distribuzione” (pag. 8, cap. 26), tanto da afferire al “99% della sua attività” (pag. 39 della memoria di costituzione).
Infatti le due circostanze condizionavano in modo assai significativo le modalità di svolgimento del rapporto di agenzia intercorrente tra e CP_1 CP_4
per limitarsi ai due aspetti più rilevanti, come pure da lei stessa allegato (pag. 28-29, cap.
149 della memoria di costituzione) e come emerge dalla amplissima documentazione pure pagina 24 di 81 da lei prodotta (doc da 31 a 64 fasc. conv.), da un lato teneva i contatti CP_1
con i clienti attraversi i loro uffici acquisti centralizzati e non già visitando costantemente i punti vendita presso i quali venivano commercializzati i prodotti forniti da CP_4
inoltre, la sua attività consisteva nel promuovere non tanto l'effettuazione di specifici ordini di prodotti, bensì soprattutto la stipulazione di accordi quadro di fornitura volti a disciplinare le condizioni di acquisto da parte dei punti vendita o degli associati;
dall'altro lato, principalmente promuoveva gli affari per conto di CP_1 [...]
avvalendosi dell'organizzazione di quest'ultima, come si evince dalle costanti CP_4
interlocuzioni con gli addetti ai settori produttivo e commerciale dell'azienda (come da lei stessa allegato a pag. 29, cap. 150 della memoria di costituzione), dalla disponibilità di un ufficio all'interno dell'azienda (come da lei stessa allegato a pag. 16 della memoria di costituzione) e dalla qualità che, come emerge per tabulas dalla documentazione da lei stessa prodotta (tra i tanti, doc. da 41 a 49), ella indicava nelle mail che inviava ai clienti:
, il cui dominio appariva Controparte_16
anche nella casella di posta elettronica da lei utilizzata – Email_6
– dove neppure era inserito il suo cognome.
Appare evidente che il concretizzarsi di una situazione così particolare – che vedeva un agente tenere contatti con una clientela costituita “in via principale”, anzi “al 99%” da aziende della grande distribuzione, svolgere attività di promozione volta soprattutto alla conclusione di accordi quadro di fornitura ed appartenere all' “ufficio commerciale” della preponente – era stato largamente favorito, oltre che dalle indubbie capacità relazionali di
, anche dalla relazione personale che con , presidente CP_1 CP_2
del consiglio di amministrazione della qui ricorrente CP_15
Infatti appare davvero arduo ipotizzare che un agente – privo di vincoli personali con qualcuno degli amministratori di e pur in possesso delle stesse capacità di CP_15 pagina 25 di 81 – avrebbe potuto acquisire una fiducia così estesa ed intensa presso la CP_1
preponente e, quindi, assumere all'interno dell'azienda di quest'ultima una posizione così rilevante e per sé vantaggiosa, rispetto a quelle degli altri agenti.
d) la vicenda concreta: l'attribuzione, in data 1.6.2017, del “premio del 5% sull'incremento del fatturato imponibile provvigionale 2017 rispetto al 2016 e
l'attribuzione, in data 15.11.2017 dell'incremento dal 3% al 4% delle provvigioni riguardanti i clienti “LE” e “Spesa Intelligente”
La società ricorrente esercita l'azione di annullamento ex art. 1394 cod.civ. CP_4
della pattuizione con cui, in data 1.6.2017, in rappresentanza di ha CP_2 CP_4
attribuito all'agente (e coniuge) un “premio del 5% sull'incremento del CP_1
fatturato imponibile provvigionale 2017 rispetto al 2016” (doc. 8 fasc. ric.) e dell'atto unilaterale con cui, in data 15.11.2017, in rappresentanza di ha CP_2 CP_4
attribuito all'agente (e coniuge) , con decorrenza 1.12.2017, l'incremento CP_1
dal 3% al 4% delle provvigioni riguardanti i clienti LE e Spesa Intelligente (doc. 9 fasc. ric.).
In proposito la convenuta eccepisce, in via pregiudiziale, la prescrizione CP_1
quinquennale ex art. 1441 cod.civ. dell'azione di annullamento di questo negozio,
CP_1 adducendo che ha avanzato domanda di annullamento di tali atti solo con il ricorso notificato alla resistente in data 29.11.2022, non ponendo in essere alcun precedente atto interruttivo della prescrizione”.
Nulla ha replicato parte ricorrente (né in prima udienza, né nelle note finali autorizzate) e, soprattutto, non ha prodotto prova di atti interruttivi posti in essere nel periodo
1.6.2017/16.11.2017 – 28.11.2022.
pagina 26 di 81 Quindi l'eccezione, sollevata dalla convenuta , merita accoglimento, CP_1
dovendo essere dichiarata la prescrizione quinquennale ex art. 1441 cod.civ. della azione, esercitata da di annullamento della pattuizione con cui, in data 1.6.2017, CP_4
in rappresentanza di ha attribuito all'agente (e coniuge) CP_2 CP_4
un “premio del 5% sull'incremento del fatturato imponibile provvigionale CP_1
2017 rispetto al 2016” e dell'atto unilaterale di data 15.11.2017 con cui in CP_2
rappresentanza di ha attribuito all'agente (e coniuge) , con CP_4 CP_1
decorrenza 1.12.2017, l'incremento dal 3% al 4% delle provvigioni riguardanti i clienti
“LE” e “Spesa Intelligente”.
e) la vicenda concreta: la stipulazione del contratto di “agenzia senza deposito” stipulato in data 27.12.2018 da in rappresentanza di con CP_2 CP_4
in sostituzione del contratto di “agenzia senza deposito” CP_1
precedentemente concluso tra le parti in data 31.7.2014
a)
La società ricorrente esercita l'azione di annullamento ex art. 1394 cod.civ. CP_4
del contratto di “agenzia senza deposito” stipulato in data 27.12.2018 da in CP_2
rappresentanza di con l'agente (e suo coniuge) (doc. 10 fasc. CP_4 CP_1
ric.), in sostituzione del contratto di “agenzia senza deposito” precedentemente concluso tra le parti in data 31.7.2014.
In proposito devono essere evidenziate due circostanze:
1) all'epoca della conclusione, in data 27.12.2018, del nuovo contratto di agenzia era ancora in vigore e lo sarebbe stato fino al 31.12.2019 il precedente contratto di agenzia stipulato in data 31.7.2014 e rinnovatosi tacitamente grazie alla clausola ivi contenuta pagina 27 di 81 secondo cui: “Il contratto è valido dal 01/07/2014 fino al 31/12/2015… Alla scadenza sarà tacitamente rinnovato di 12 mesi, salvo disdetta di una delle parti a mezzo lettera raccomandata e/o PEC con almeno 90 giorni di preavviso” e in ragione della mancanza di tempestiva disdetta entro il 2 ottobre 2018;
2) in virtù del nuovo contratto di agenzia del 27.12.2018 si è vista attribuire CP_1
l'incremento delle seguenti provvigioni rispetto alle clausole contenute nel precedente contratto di agenzia del 31.7.2014:
➢ 5% sui “Clienti listino IN (salumifici, affettatori, affettatori in triangolazione con clienti GDO, grossisti e distributori all'ingrosso)”, in luogo del precedente 4%;
➢ 6% sui “Clienti nuovi categoria IN” (salumifici, affettatori, affettatori in triangolazione con clienti GDO, grossisti e distributori all'ingrosso)”, in luogo del precedente 4%;
➢ 5% sui “Clienti cd. Grande Distribuzione Organizzata”, in luogo del precedente 4%;
➢ 6% sui “Clienti nuovi cd. Grande Distribuzione Organizzata”, in luogo del precedente
4%;
➢ 8% sui “Clienti Nuovi categoria Dettaglio”, in luogo del precedente 7%;
➢ 5% sul cliente “LE Spa”, in luogo del precedente 4% come elevato con l'atto di modifica del 15.11.2017 rispetto al 3% pattuito nel contratto del 31.7.2014;
➢ 3% sui clienti “soci CIC”, in luogo del precedente 2%.
b)
Al fine di stabilire se il nuovo contratto di agenzia del 27.12.2018 sia stato stipulato dall'amministratore di in conflitto di interessi con la rappresentata, Controparte_5
occorre, alla luce degli insegnamenti sub b), accertare se, all'epoca della conclusione di quel contratto, sussistesse (o meno) un rapporto di incompatibilità tra l'interesse di pagina 28 di 81 proprio o connesso a quello di , e l'interesse di nel CP_2 CP_1 CP_4
senso che all' utilità conseguita o conseguibile da o da grazie CP_2 CP_1
al perfezionamento del negozio corrispondesse o potesse corrispondere (o meno) un danno per vale a dire la stipulazione del nuovo contratto di agenzia, in CP_4
ragione delle sue intrinseche caratteristiche, consentisse la creazione di un utile per per mediante un sacrificio per CP_2 CP_1 CP_4
Invece, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta (pag. 38 e 39 CP_1
della memoria di costituzione) e dall'interveniente pag.
7-8 della memoria di CP_2
costituzione) sono irrilevanti i fatti intervenuti nonché i vantaggi conseguiti e gli svantaggi subiti in concreto dalle parti contraenti successivamente alla conclusione del nuovo contratto di agenzia del 27.12.2018.
c)
In ordine all'incremento delle provvigioni ordinarie, appare evidente il vantaggio, consistente nell'acquisto del diritto a percepire un compenso più elevato per la futura attività di promozione in favore di che è scaturito in favore della terza CP_4
contraente dalla stipulazione del nuovo contratto di agenzia. CP_1
Di contro nessuna utilità è derivata in favore della rappresentata la quale, in CP_4
assenza del nuovo contratto di agenzia, avrebbe potuto, fino al 31.12.2019, compensare mediante la corresponsione di provvigioni liquidate secondo le minori CP_1
aliquote pattuite con il precedente contratto di agenzia del 31.7.2014.
Anzi, al vantaggio derivante in favore di dalla stipulazione del nuovo CP_1
contratto di agenzia è corrisposto un pregiudizio per rappresentato CP_4
dall'assunzione dell'obbligo di corrispondere all'agente, a titolo di compenso per la futura attività di promozione in favore della preponente, provvigioni liquidate secondo aliquote maggiori di quelle pattuite con il precedente contratto di agenzia del 31.7.2014. pagina 29 di 81 L'evidenza degli effetti prodotti dalla conclusione del nuovo contratto di agenzia del
27.12.2018 a vantaggio di e in pregiudizio di comprova CP_1 CP_4
ampiamente la conoscenza (o quanto meno la conoscibilità), da parte di , CP_1
della relazione di incompatibilità tra il suo interesse alla modificazione del contratto di agenzia del 31.7.2014 in vigore fino al 31.12.2019 e l'interesse di la quale, CP_4
anzi, era portatrice dell'interesse contrario, ossia a che quel contratto rimanesse immutato.
Manifesto risulta anche il proposito del rappresentante i favorire, a scapito di CP_2
la terza contraente , beneficiaria del vantaggio scaturito dalla CP_4 CP_1
stipulazione del nuovo contratto di agenzia in corrispondenza del pregiudizio subito dalla rappresentata CP_4
Infatti è agevole inferirlo, secondo gli insegnamenti illustrati sub b), dalla sussistenza tra il rappresentante la terza contraente del vincolo di solidarietà CP_2 CP_1
connaturale alla loro convivenza determinata dal rapporto di coniugio, nonché, come si è già rilevato, dall'inesistenza per il rappresentato di un interesse alla CP_4
stipulazione di un nuovo contratto di agenzia che prevedesse, a modifica del contratto in essere, un incremento delle aliquote provvigionali ordinarie e, anzi, dall'esistenza di un interesse contrario e, quindi, dall'insorgenza di un pregiudizio dall'avvenuta conclusione del nuovo contratto di agenzia.
Un ulteriore conferma del proposito del rappresentante i favorire, a scapito di CP_2
la terza contraente mediante la stipulazione del nuovo CP_4 CP_1
contratto di agenzia, è costituita dalla presenza in tale contratto di un'ulteriore clausola che (sebbene non menzionata dalla parte ricorrente) soddisfaceva in misura rilevantissima un interesse della terza contraente al quale corrispondeva non solo la CP_1
mancanza di un interesse per la rappresentata ma, anzi, un pregiudizio a CP_4 pagina 30 di 81 carico di quest'ultima. Infatti nella clausola n. 8 risulta pattuito: “Quale condizione di miglior favore per l'Agente, alla cessazione del mandato agenziale la Mandante riconoscerà all'Agente a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. un importo pari alla misura di un anno di provvigioni, calcolata sulla media degli ultimi cinque anni di rapporto… e se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione”; in buona sostanza, il nuovo contratto di agenzia ha attribuito ad il diritto di percepire l'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 CP_1
cod.civ. nella misura massima prevista ex lege (comma 3), senza dover assolvere i complessi oneri probatori a suo carico (comma 1).
E' opportuno evidenziare (l'importanza del rilevo emergerà anche infra) che, in ragione di questa clausola, il rapporto di agenzia ha acquisito una straordinaria stabilità dal lato della volontà di , la quale è così risultata fortemente dissuasa dal recedere CP_1
senza giustificato motivo dal contratto, dato che in tal caso avrebbe perduto l'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 cod.civ. (comma 2, secondo periodo) agevolmente conseguibile grazie alla clausola contrattuale n. 8.
d)
In ordine alla previsione di aliquote provvigionali maggiorate nel caso di ordini acquisiti da “clienti nuovi” (6% sui “Clienti nuovi categoria IN” (salumifici, affettatori, affettatori in triangolazione con clienti GDO, grossisti e distributori all'ingrosso)”, in luogo del precedente 4%; 6% sui “Clienti nuovi cd. Grande Distribuzione Organizzata”, in luogo del precedente 4%; 8% sui “Clienti Nuovi categoria Dettaglio”, in luogo del precedente 7%) si pone la questione se sussistesse in capo alla rappresentata preponente un interesse – sotteso alla previsione di aliquote provvigionali maggiorate nel CP_4
caso di ordini acquisiti da “clienti nuovi” e convergente con quello dell'agente a percepire compensi più elevati – a incentivare l'agente alla ricerca di nuovi clienti. CP_1 pagina 31 di 81 E' evidente che in caso affermativo non potrebbero qui valere le medesime statuizioni adottate sub c) in relazione all'incremento delle provvigioni ordinarie.
Tuttavia vi sono tre circostanze che inducono alla soluzione negativa della questione.
In primis appare assai remota l'ipotesi che all'epoca della stipulazione del contratto di agenzia del 27.12.2018 vi fosse la necessità di attribuire ad ulteriori CP_1
incentivi. Infatti, come si è già evidenziato sub c), ella già si trovava in una situazione di ampio privilegio rispetto agli altri agenti: la sua clientela era costituita “in via principale”, anzi “al 99%” da aziende della grande distribuzione;
svolgeva attività di promozione volta soprattutto alla conclusione di accordi quadro di fornitura;
si avvaleva dell'organizzazione approntata dalla preponente dato che faceva parte dell'“ufficio commerciale” di quest'ultima.
In secondo luogo l'attribuzione a tempo indeterminato di aliquote provvigionali maggiorate per gli ordini acquisiti da nuovi clienti ha reso marginale la funzione di corrispettivo per l'acquisizione del cliente, assumendo rilievo preponderante il fine di riconoscere a regime un trattamento economico più elevato.
In terzo luogo la società preponente non aveva alcuna necessità di fidelizzare CP_4
l'agente , il cui rapporto, come già evidenziato sub c), acquisiva una CP_1
straordinaria stabilità dal lato della volontà di , la quale risultava CP_1
fortemente dissuasa dal recedere senza giustificato motivo dal contratto in presenza di una clausola (n. 8) del contratto del 27.12.2018, che le attribuiva il diritto di percepire l'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 cod.civ. nella misura massima prevista ex lege (comma 3), senza dover assolvere i complessi oneri probatori a suo carico
(comma 1).
In punto conoscenza (o quanto meno la conoscibilità), da parte di , della CP_1
relazione di incompatibilità tra il suo interesse alla modificazione del contratto di agenzia pagina 32 di 81 del 31.7.2014 in vigore fino al 31.12.2019 e l'interesse di nonché del CP_4
proposito del rappresentante di favorire, a scapito di la terza CP_2 CP_4
contraente , beneficiaria del vantaggio scaturito dalla stipulazione del CP_1
nuovo contratto di agenzia in corrispondenza del pregiudizio subito dalla rappresentata si rinvia a quanto già statuito sub c). CP_4
e)
In definitiva deve considerarsi compiutamente accertato che il nuovo contratto di agenzia del 27.12.2018 è stato stipulato dall'amministratore di in conflitto Controparte_5
di interessi con la rappresentata preponente in ragione della sussistenza di CP_4
una relazione di incompatibilità tra l'interesse della rappresentata e l'interesse CP_4
del rappresentante quale connesso, per effetto del vincolo di solidarietà CP_2
scaturente dalla convivenza in virtù del rapporto di coniugio, con l'interesse della terza contraente agente . CP_1
f)
Tra gli insegnamenti sintetizzati sub paragrafo b) vi è anche quello (illustrato nel medesimo paragrafo sub e)), secondo cui, in applicazione analogica dell'art. 1395 cod.civ., il consenso espresso dal rappresentato al rappresentante di stipulare il contratto può considerarsi idoneo ad escludere la possibilità di conflitto di interessi (e quindi l'annullabilità del contratto) a condizione che la volontà adesiva del rappresentato si sia formata dopo aver conosciuto compiutamente gli elementi essenziali del negozio.
α
A questo proposito la convenuta ha svolto le seguenti allegazioni (pag. 15 CP_1
della memoria di costituzione):
pagina 33 di 81 “71. Nel corso del mese di dicembre l'azienda predisponeva nuovo mandato di agenzia le cui condizioni venivano previamente discusse, secondo quanto riferito alla resistente dal sig. CP_2
dai sigg.ri e CP_2 CP_18 Pt_2
72) In tale contesto, secondo quanto riferito alla resistente dal sig. il sig. proponeva CP_2 CP_18
il riconoscimento di una percentuale del 6% sui nuovi clienti g.d.o. procurati dalla resistente e del
5% sui clienti già esistenti.
73) Inoltre, la bozza del mandato di agenzia era revisionata dal dott. che Persona_2
apportava correzioni a matita sulla bozza in questione.
74) Le modifiche del sig. erano poi condivise clausola per clausola dal sig. on la Pt_2 CP_2
sig.ra , che le accoglieva, e una volta condiviso tutto il testo, il documento veniva CP_1
consegnato al sig. , Responsabile Amministrativo, che riportava le correzioni del sig. CP_19
a video e il contratto veniva poi stampato e siglato dalla resistente e dal sig. ella Pt_2 CP_2
versione modificata dal CP_20
Cont 166) In data 17.6.2022, durante il consiglio di amministrazione del , il vicepresidente del cda sig. dichiarava di aver a suo tempo concordato (nel dicembre 2018) con il sig. Parte_3
le condizioni del contratto di agenzia della sig.ra e di aver lui stesso CP_2 CP_1
proposto la provvigione del 6% in favore della medesima per i clienti nuovi portati dall'agente.
167) In data 17.06.2022, durante il consiglio di amministrazione del , il sig. Parte_1
pronunciava le seguenti parole: “devo essere onesto e mi ricordo benissimo i clienti Parte_3
nuovi al 6%, quello siccome sono stato io a insistere, il cliente nuovo per me è una cosa importantissima. L'unico errore che ho fatto è stato di non dargli un termine, cioè quel 6% lì dura 6 mesi, 18, 24, 32 quello non so. Ecco l'unico errore che ho fatto io è stato quello”.
168) In data 17.9.2022, durante il consiglio di amministrazione del , il sig. Parte_1
rivolgeva al sig. la seguente affermazione: “Il contratto del 2018 era stato CP_2 Pt_2
pagina 34 di 81 concordato, almeno nell'entità delle provvigioni e che te lo avevi esaminato prima che fosse firmato”.
169) In data 17.9.2022, durante il consiglio di amministrazione del , il sig. Parte_1
replicava al sig. così affermando: “Va be non cambia niente, non ha Pt_2 CP_2
nessuna rilevanza perché o la cosa tu hai la rappresentanza e lo fai evidentemente e sennò lo porti in consiglio di amministrazione e il consiglio di amministrazione decide. Che tu parli con tizio, caio e sempronio eccetera non ha nessuna rilevanza”.”.
Allo stesso proposito l'interveniente ha svolto le seguenti CP_2
allegazioni:
“19) “Nel corso del C.d.A. della soc. del 17.06.2022 l'amministratore Parte_1
sig. dichiarò di aver discusso con il sig. del contratto con l'agente Parte_3 CP_2
e di aver proposto lui la provvigione del 6% per i clienti nuovi portati dall'agente CP_1
” CP_1
20) “Nel corso del C.d.A. della soc. del 17.06.2022 l'amministratore Parte_1
sig. pronunciò le seguenti parole: “devo essere onesto e mi ricordo benissimo i Parte_3
clienti nuovi al 6%, quello siccome sono stato io a insistere, il cliente nuovo per me è una cosa importantissima. L'unico errore che ho fatto è stato di non dargli un termine, cioè quel 6% lì dura 6 mesi, 18, 24, 32 quello non so. Ecco l'unico errore che ho fatto io è stato quello”.”
21) “Nel corso del C.d.A. del 17.06.2022 della soc. il sig. Parte_1 CP_2
rivolse al dott. le seguenti parole: “Il contratto del 2018 era stato concordato, almeno Pt_2
nell'entità delle provvigioni e che te lo avevi esaminato prima che fosse firmato”.”
22) “La risposta del dott. fu la seguente: “Va be non cambia niente, non ha nessuna Pt_2
rilevanza perché o la cosa tu hai la rappresentanza e lo fai evidentemente e sennò lo porti in consiglio di amministrazione e il consiglio di amministrazione decide. Che tu parli con tizio, caio e sempronio eccetera non ha nessuna rilevanza”.”. pagina 35 di 81 β
In ordine alle circostanze di cui ai cap. 71, 72, 73 e 74 di parte convenuta è stato escusso il teste , il quale ha dichiarato: Testimone_1
“Sono socio della società dato che ho in usufrutto un'azione.
Fino alla fine 2022 - inizi 2023 ero socio con una partecipazione al 9%.
Sono stato componente del Consiglio di Amministrazione da molto tempo prima fino alla fine del 2022.
Dal 1998 ho impersonato il Comitato di Controllo della Gestione.
La società ricorrente è stata cliente della società di cui sono Controparte_21
soci, oltre a me stesso, i miei familiari.
Io partecipavo alle sedute del Consiglio di Amministrazione…
Le circostanze di cui ai cap. 71-72-73-74 della memoria di parte convenuta non sono vere”.
In ordine alle medesime circostanze è stato escusso il teste il quale ha Tes_2
riferito:
“Ho lavorato alle dipendenze della società ricorrente dal 2009 al marzo 2023, con mansioni di impiegato amministrativo.
Il mio superiore era , dato che questi dirigeva gli uffici amministrativi. CP_2
Saltuariamente veniva presso gli uffici amministrativi… CP_18
Per quanto concerne preciso che il suo studio professionale si trovava nello Pt_2
stesso edificio in cui erano ubicati gli uffici amministrativi della società ricorrente…
Poteva accadere che mi venisse chiesto di redigere materialmente dei contratti;
dico materialmente, dato che io mi limitavo ad eseguire le disposizioni che mi venivano date…
Posso però riferire che era a tenere i contatti con gli agenti. CP_2
pagina 36 di 81 Sono al corrente che, a un certo punto, venne stipulato con la convenuta un nuovo contratto di agenzia.
In proposito posso dire di essere venuto a conoscenza che aveva affidato a un CP_2
legale il compito di redigere un nuovo contratto di agenzia con la convenuta. Infatti mi chiese di mettere in pagamento la parcella di un legale. Ricordo che si CP_2
trattava dello studio Menichetti.
In verità già in precedenza ero venuto a conoscenza che il compito di redigere un nuovo contratto era stato affidato allo studio Menichetti.
E' possibile che la bozza del contratto predisposta dallo studio Menichetti mi sia stata inviata.
Non ricordo la ragione per cui mi venne inviata.
Non ho ricordo della circostanza se mi incaricò di redigere materialmente delle CP_2
correzioni a matita che erano state apposta da sulla bozza del contratto… Pt_2
Non sono in grado di riferire se della bozza del contratto predisposto dallo studio legale fossero al corrente anche i soci amministratori e CP_18 Pt_2
ADR: Non ricordo se sono stato incaricato di inserire nella bozza del contratto predisposto dal legale i numeri corrispondenti alle percentuali provvigionali”.
Non sono attendibili i “non ricordo”, in cui si è trincerato il teste;
infatti non è CP_19
verosimile che egli non abbia conservato alcuna memoria, anche solo negativa (nel senso di non esserne mai venuto a conoscenza), di circostanze sulle quali ha certamente ha avuto occasione di riflettere in ragione dell'indubbio rilievo che hanno assunto a seguito dei contrasti successivamente insorti in azienda tra gli amministratori e tra le parti;
in particolare, se i fatti, in ordine ai quali il teste è stato interrogato, non fossero veri o non rientrassero nelle sue conoscenze, egli non avrebbe avuto alcuna difficoltà a dichiararlo e certamente non avrebbe affermato di non avere ricordi in merito;
quindi la mancanza di pagina 37 di 81 memoria affermata dal teste è indizio grave e preciso di una sua condotta reticente circa la sua effettiva conoscenza dei fatti.
Di conseguenza non è credibile il teste allorquando ha negato di aver preso Pt_2
visione della bozza del nuovo contratto di agenzia che il legale di fiducia di CP_2
aveva redatto.
γ
Le circostanze di cui ai cap. 166 di parte convenuta e 19 di parte interveniente, nonché ai cap. 167 di parte convenuta e 20 di parte interveniente hanno trovato riscontro nella deposizione del teste il quale ha dichiarato: Testimone_3
“Sono stato componente del Consiglio di Amministrazione della società ricorrente dal
2020 al 2022.
Ho partecipato alla riunione della seduta del Consiglio di Amministrazione del 17 giugno
2022.
E' vera la circostanza dedotta nel capitolo 19 della memoria di parte intervenuta, di cui mi viene data lettura;
lo stesso vale per la circostanza di cui al capitolo 20 della stessa memoria, che pure mi viene letto.
Queste circostanze si inseriscono in un contesto riguardante la discussione che era in corso in ordine all'entità delle provvigioni corrisposte alla convenuta.
Tale questione si collegava anche ai risultati del conto economico 2021 che riportava una perdita.
In proposito il consigliere aveva effettuato un'analisi verso la fine del 2021 e gli Pt_2
inizi del 2022 in ordine alle ragioni di tale perdita.
In tale ambito aveva individuato i costi e aveva evidenziato l'ammontare delle provvigioni percepite dalla convenuta. rilevò che i contratti stipulati con la convenuta erano a conoscenza dei soci. CP_2 pagina 38 di 81 Fu in quel contesto che si espresse nei termini di cui ho già detto…”. CP_18
In ordine alle medesime circostanze è stata escussa la teste , la quale ha Testimone_4
dichiarato:
“Sono stata componente del CDA della stessa dal luglio 2020 fino al giugno 2023…
Sono dottore commercialista.
Per tale ragione sono stata cooptata nel CDA della società ricorrente.
Ho svolto la funzione di segretaria del CDA.
Nel suddetto periodo io ero collaboratrice della società la quale Controparte_21
era una società facente capo a . Testimone_1
Tra i clienti di questa società vi era anche la società ricorrente, di cui anche era Pt_2
socio…
Ho partecipato alla riunione del CDA del 17.6.2022.
Non ricordo che abbia pronunciato la frase di cui al cap. 20 di parte intervenuta. CP_18
Attualmente la società ricorrente è mia cliente.
… [Nella riunione del CDA sopraindicata] si parlò della questione delle provvigioni
Abruscato…”.
Non è attendibile il “non ricordo” affermato dalla teste;
infatti non è verosimile che ella non abbia conservato alcuna memoria, anche solo negativa, di una circostanza di indubbio rilievo relativa alla discussione sorta durante la riunione del consiglio di amministrazione di in data 17.6.2022, tanto più che nell'occasione ella CP_4
svolgeva le funzioni di segretaria del CDA e, quindi, doveva essere assai attenta ai vari interventi per assicurarne la corretta verbalizzazione.
Inoltre valgono qui considerazioni simili a quelle svolte in ordine alla reticenza del teste
. CP_19
pagina 39 di 81 Sempre in relazione alle medesime circostanze è stato escusso il teste il quale ha Pt_2
riferito:
“Ho partecipato a un consiglio di amministrazione in cui si discusse la questione delle provvigioni corrisposte alla convenuta.
E' vero che intervenne, ma si limitò a dire che per i clienti nuovi è giustificato CP_18
riconoscere all'agente una percentuale del 6%, purché questo avvenga entro un periodo limitato.
Non mi risulta che abbia fatto uno specifico riferimento a quanto accaduto in CP_18
ordine alla stipulazione del contratto tra la società ricorrente e la convenuta.
Non mi risulta che abbia menzionato suoi errori”.
La deposizione di non è persuasiva in quanto non è verosimile che abbia Pt_2 CP_18
menzionato proprio una delle aliquote provvigionali maggiorate previste nel contratto di agenzia del 27.12.2018, senza però riferirsi alla vicenda concreta.
δ
Le circostanze di cui ai cap. 168 di parte convenuta e 21 di parte interveniente, nonché ai cap. 169 di parte convenuta e 21 di parte interveniente hanno trovato riscontro nella deposizione del teste il quale ha dichiarato: Testimone_3
“Confermo le circostanze di cui ai capitoli 21-22 della memoria di parte intervenuta, di cui mi viene data lettura”.
Anche in proposito la teste pur ammettendo di essere stata presente alla Tes_4
riunione del CDA del 17.9.2022, ha dichiarato:
“Non ho ricordo che abbia rivolto la frase riportata nel cap. 168 di parte CP_2
convenuta e nel cap. 21 di parte intervenuta”.
L'inattendibilità anche di questo “non ho ricordo” deve essere affermata alla luce delle medesime considerazioni svolte in ordine al primo “non ricordo”. pagina 40 di 81 Sempre in riferimento alle medesime circostanze è stato escusso il teste il quale Pt_2
ha dichiarato:
“Non mi risulta che nel corso della seduta del Consiglio di amministrazione si CP_2
sia rivolto a me con le parole indicate nel capitolo 168 della memoria di parte convenuta
e nel capitolo 21 della memoria di parte intervenuta.
In ordine alle parole che secondo parte convenuta e parte intervenuta io avrei rivolto a
di contro è solo possibile che io abbia espresso una sorta di ammonizione nel CP_2
senso che io posso aver precisato che l'aspetto rilevante era la mancata osservanza, da parte dell'amministratore degli obblighi ex art. 2391 c.c. e che, quindi, sarebbe CP_2
stato irrilevante che ne avesse parlato con me, come sosteneva . CP_2
La deposizione di appare intrinsecamente contraddittoria (e come tale Pt_2
inattendibile); infatti in un primo tempo nega che gli avesse riferito delle CP_2
percentuali indicate nel nuovo contratto di agenzia del 27.12.2018; poi però ritiene possibile che, a fronte di quanto affermato da egli “abbia espresso una sorta CP_2
di ammonizione”.
Alla luce delle considerazioni sub α, β, γ e δ emerge che mise al corrente il CP_2
socio che era stata pattuita con un'aliquota provvigionale del 6% CP_18 CP_1
in ordine agli affari da lei promossi presso nuovi clienti e che al socio e consulente venne posta in visione la bozza del nuovo contratto di agenzia predisposta dal Pt_2
legale di fiducia di CP_2
Tuttavia queste circostanze non sono sufficienti per poter ritenere che la società
[...]
sia stata posta, all'epoca della predisposizione e della stipulazione del nuovo CP_4
contratto di agenzia, nelle condizioni di conoscerne compiutamente gli elementi essenziali e la sottesa portata economica del nuovo contratto di agenzia con
, che aveva fatto redigere a un legale di propria fiducia, CP_1 CP_2 pagina 41 di 81 presupposto questo necessario al fine di configurare un consenso idoneo a escludere il conflitto di interessi nel quale, come statuito sub c) e d) ed e), il rappresentante CP_2
ha stipulato il contratto di agenzia del 27.12.2018 con l'agente (e coniuge)
. CP_1
Infatti, quanto al socio risulta provato soltanto che tra le molte CP_18 CP_2
modifiche migliorative per l'agente e corrispondentemente peggiorative per CP_4
lo abbia messo al corrente unicamente in ordine a quella del 6% afferente agli affari promossi presso i nuovi clienti, senza ulteriore specificazione.
Quanto al socio e consulente se è vero che egli verosimilmente ha preso Pt_2
visione della bozza del nuovo contratto di agenzia predisposta dal legale di fiducia di tuttavia, in primo luogo il suo consenso non può equivalere ad CP_2
un'autorizzazione data dalla rappresentata al rappresentante in CP_4 CP_2
ordine alla stipulazione del nuovo contratto di agenzia con in quanto CP_1
Cont non essendo all'epoca amministratore di (ma componente unico del Pt_2
CCG, come emerge dalla visura CCIAA sub doc. 1 fasc.ric. e come allegato dall'interveniente a pag. 3 della sua memoria di costituzione), non era CP_2
legittimato a esprimere la volontà gestoria della società. Inoltre, in ragione della sua qualità di consulente di è del tutto plausibile ritenere che egli abbia svolto un CP_4
controllo sul piano contabile e fiscale, senza effettuare valutazioni in ordine alla convenienza economica per Lo comprova il fatto che egli nulla obiettò in CP_4
ordine alla clausola n. 8 del contratto, avente una assai considerevole portata economica a vantaggio di e in pregiudizio di con la quale veniva attribuito CP_1 CP_4
ad il diritto di percepire l'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 CP_1
cod.civ. nella misura massima prevista ex lege (comma 3), senza dover assolvere i complessi oneri probatori a suo carico (comma 1). pagina 42 di 81 f)
a)
Da ultimo occorre esaminare l'assunto, svolto in via subordinata (ossia nell'ipotesi fosse ritenuto, come in effetti qui statuito, che il nuovo contratto di agenzia del 27.12.2018 sia stato stipulato dal rappresentante in conflitto di interessi con la rappresentata CP_2
dalla parte convenuta (a pag. 50 della memoria di costituzione) e dalla parte CP_4
interveniente (a pag. 10 segg. della memoria di costituzione), secondo cui la rappresentata società avrebbe convalidato tacitamente il nuovo contratto di agenzia CP_4
mediante la collaborazione prestata dalla società rappresentata alla sua esecuzione.
Più specificamente, l'interveniente llega che: CP_2
“- le fatture emesse dall'agente erano contabilizzate tra i costi della società e venivano detratte fiscalmente;
- le fatture dell'agente venivano discusse nei consigli di amministrazione;
- le fatture dell'agente venivano verificate dal CCG dott. Pt_2
- le fatture dell'agente venivano inserite nei costi del bilancio predisposto dal CCG dott. Pt_2
tramite la sua società Controparte_21
- le bozze di bilancio venivano approvate da tutti i componenti del C.d.A.;
- le fatture venivano controllate dalla società di revisione;
- il bilancio veniva approvato all'unanimità da tutti i 6 soci”.
b)
L'art. 1444 cod.civ. dispone: “Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità”.
Ad avviso della Suprema Corte (Cass. 27.3.2001, n. 4441; Cass. 15.4.1969, n. 1197)
l'esecuzione volontaria del contratto annullabile, da parte di chi potrebbe chiedere pagina 43 di 81 l'annullamento, ne configura la convalida tacita e può consistere sia nell'adempimento della propria prestazione, sia l'accettazione della prestazione della controparte.
α
Il contratto di agenzia stipulato in data 27.12.2018 ha avuto un'incontestata esecuzione ad opera di entrambe le parti, dall'1.1.2019 al 21.10.2021, giorno in cui, nel corso di una seduta del consiglio di amministrazione, emerse una situazione contabile alla data del
30.9.2021 largamente in perdita (nella relazione del CCG sub doc. 7 fasc. ric. viene ipotizzata una perdita al 31.12.2021 di € 284.826,00).
β
Il mero fatto dell'avvenuta stipulazione di un nuovo contratto di agenzia da parte dell'amministratore di con l'agente (e suo coniuge) Controparte_5 CP_1
era circostanza nota in azienda: si è già detto del socio il quale nella riunione del consiglio di amministrazione del CP_18
17.6.2022 ha fatto riferimento alla previsione, presente nel contratto di agenzia del
27.12.2018, di un'aliquota provvigionale del 6% per gli affari promossi presso i clienti nuovi;
il consulente secondo quanto accertato sub e), ha avuto occasione di esaminare Pt_2
la bozza di quel contratto predisposta dal legale di fiducia dell'amministratore CP_2
il teste , impiegato amministrativo alle dipendenze di (verso la quale CP_19 CP_4
non si è certamente mostrato ostile) dal 2009 al 2023, ha dichiarato: “Sono al corrente che, a un certo punto, venne stipulato con la convenuta un nuovo contratto di agenzia. In proposito posso dire di essere venuto a conoscenza che aveva affidato a un CP_2
legale il compito di redigere un nuovo contratto di agenzia con la convenuta. Infatti mi chiese di mettere in pagamento la parcella di un legale. Ricordo che si CP_2
trattava dello studio Menichetti. In verità già in precedenza ero venuto a conoscenza che pagina 44 di 81 il compito di redigere un nuovo contratto era stato affidato allo studio Menichetti. E' possibile che la bozza del contratto predisposta dallo studio Menichetti mi sia stata inviata… Successivamente mi è capitato di vedere il contratto già sottoscritto dalle parti.
Ciò è accaduto in quanto secondo una prassi aziendale i dati concernenti le percentuali provvigionali vengono inserite nel sistema gestionale utilizzato dalla società ricorrente.
Può darsi che abbia effettuato io personalmente questa operazione, e comunque sono a conoscenza che sia stato fatto”.
γ
Prima della loro approvazione unitamente al bilancio, i conti economici del 2019 e 2020 sono stati oggetto di interlocuzione tra il consulente (e socio) e gli amministratori Pt_2
CP_2 CP_18
In proposito la teste commercialista e collega di studio di ha Tes_4 Pt_2
dichiarato che discuteva con il cliente la bozza del bilancio”; Pt_2
la circostanza trova riscontro nella deposizione di il quale ha riferito che, “dopo Pt_2
aver preso visione… del conto economico”, egli sentiva gli amministratori.
E' vero che nel conto economico appariva soltanto il dato complessivo delle provvigioni corrisposte agli agenti, ma coloro che ne prendevano esame non potevano non collegare i pagamenti avvenuti e le relative prestazioni accettate ai contratti in vigore, di cui, quindi, veniva acconsentita l'esecuzione.
Appare irrilevante che si sia trattato di una volontà espressa sulla base di una valutazione non approfondita, probabilmente dovuta al fatto che i conti economici presentavano un utile (€ 417.421,00 nel 2020 secondo quanto esposto nella relazione del CCG sub doc. 7 fasc. ric.).
pagina 45 di 81 δ
Dalla deposizione del teste , direttore di dal luglio 2020 Testimone_5 CP_4
all'aprile 2022, con mansioni di responsabile acquisiti, responsabile di produzione e responsabile del personale, emerge che i soci amministratori e rano in CP_18 CP_2
costante contatto;
infatti ha dichiarato:
“I miei immediati superiori erano e . Parte_3 CP_2
In linea di massima si occupava della produzione mentre curava gli CP_18 CP_2
aspetti commerciali.
Posso dire che e si incontravano tutte le settimane;
lo facevano nel mio CP_18 CP_2
ufficio che aveva uno spazio per le riunioni. Quindi partecipavo anche io all'incontro settimanale. Accadeva che in una settimana e si incontrassero più volte. CP_18 CP_2
Talvolta partecipavo anche io a questi ulteriori incontri;
talvolta io svolgevo la mia attività, ma potevo sentire quanto veniva detto tra i due.
Durante le riunioni i temi trattati riguardavano solitamente il costo delle materie prime, i prezzi da praticare ai clienti, le promozioni a favore dei clienti e l'andamento del mercato e quindi l'andamento del fatturato…
Tra i temi trattati durante le riunioni settimanali, di cui ho detto, vi era anche quello riguardante il rapporto con gli agenti, di cui la società si avvaleva…
Non sono state mai messe in discussione le condizioni provigionali riguardanti gli agenti, quali costi di produzione”.
Alla luce di queste circostanze l'amministratore è certamente venuto a conoscenza CP_18
dell'avvenuta accettazione delle prestazioni svolte da in favore di CP_1 [...]
e dell'entità complessiva delle provvigioni che erano state corrisposte all'agente, CP_4
evidentemente il tutto in esecuzione degli accordi negoziali in essere.
pagina 46 di 81 c)
In definitiva, in ragione delle considerazioni svolte sub α, β, γ e δ, deve concludersi che il contratto di agenzia, stipulato in data 27.12.2018, con l'agente , CP_1
dall'amministratore di in conflitto di interessi con la Controparte_5
rappresentata preponente è stato tacitamente convalidato da quest'ultima CP_4
mediante l'esecuzione volontaria del contratto negli anni 2019 e 2020, consistita nell'adempimento delle proprie prestazioni e nell'accettazione delle prestazioni dell'agente . CP_1
f) la vicenda concreta: la corresponsione, da parte di all'agente CP_4
, dei compensi provvigionali in relazione agli ordini dei clienti ID IT e CP_1
ID GE, nonché agli ordini del cliente Gruppo CO IT limitatamente al prodotto “ ” con il marchio CO “Fior Fiore” (in Parte_4
relazione alla quale parte ricorrente propone, oltre alla domanda di annullamento ex art.
1394 cod.civ., anche la domanda di accertamento della qualità di “clienti direzionali” dei suddetti clienti)
a)
In ordine alla corresponsione ad dei compensi provvigionali in relazione CP_1
agli ordini dei clienti ID IT e ID GE, nonché agli ordini Gruppo CO IT limitatamente al prodotto ” con il marchio CO “Fior Parte_4
Fiore”, la società ricorrente propone due domande: CP_4
• l'una riguardante l'azione di annullamento ex art. 1394 cod.civ. degli asseriti atti di assegnazione, da parte di , in rappresentanza di CP_2 CP_4
all'agente (e suo coniuge) dei suddetti clienti;
CP_1
pagina 47 di 81 • l'altra volta ad accertare la qualità di “clienti direzionali” dei soggetti appena indicati e, quindi, la loro estraneità – alla luce sia del contratto stipulato in data 31.7.2014, sia del contratto stipulato in data 27.12.2018 – al novero dei clienti presso cui l'agente era autorizzata ad operare. CP_1
Appare opportuno esaminare subito questa seconda domanda.
Infatti anche la prima domanda, sebbene proposta in via principale, presuppone l'accertamento negativo della qualità di “clienti direzionali” in capo a ID IT e ID
GE, nonché a Gruppo CO IT limitatamente al prodotto Parte_4
” con il marchio CO “Fior Fiore”.
[...]
Inoltre l'accoglimento della seconda domanda apporterebbe alla società ricorrente
[...]
gli stessi vantaggi che conseguirebbe dalla fondatezza della prima: CP_4
le provvigioni corrisposte alla convenuta in relazione agli ordini acquisiti CP_1
dai clienti ID IT e ID GE, nonché dal cliente Gruppo CO IT limitatamente al prodotto ” con il marchio CO “Fior Parte_4
Fiore” non potrebbero essere da lei integralmente conservate in quanto ricevute in violazione delle previsioni contenute nei contratti di agenzia che escludevano i clienti direzionali da quelli assegnati all'agente e che mai sono stati modificati in CP_1
questo senso.
b)
In ordine ai clienti ID IT, ID GE e Gruppo CO IT limitatamente al prodotto ” con il marchio CO “Fior Fiore”, è Parte_4
incontestato che la convenuta ha ricevuto provvigioni liquidate sulla base CP_1
dell'aliquota del 6% prevista nel contratto di agenzia del 27.12.2018 per ordini dei
“clienti nuovi Grande Distribuzione Organizzata”.
pagina 48 di 81 Di contro, alla luce di quanto emerge dalle allegazioni svolte dalle parti, dalla documentazione da loro prodotta e dai risultati dell'istruttoria, deve ritenersi che detti clienti siano riconducibili a un tertium genus tra clienti ordinari e clienti direzionali, che non era stato previsto nel contratto di agenzia del 27.12.2018 (stipulato prima della loro acquisizione).
In proposito, come si è già evidenziato sub c), occorre considerare che CP_1
costituiva un agente dai tratti assai peculiari;
infatti ella promuoveva gli affari per conto di avvalendosi dell'organizzazione di quest'ultima, come si evince, dalle CP_4
costanti interlocuzioni con gli addetti ai settori produttivo e commerciale dell'azienda
(come da lei stessa allegato a pag. 29, cap. 150 della memoria di costituzione), dalla disponibilità di un ufficio all'interno dell'azienda, per di più a stretto contatto con l'amministratore (come da lei stessa allegato a pag. 16, cap. 81 della memoria CP_2
di costituzione) e dalla qualità che, come emerge per tabulas dalla documentazione da lei stessa prodotta (tra i tanti, doc. da 41 a 49), ella indicava nelle mail che inviava ai clienti:
, il cui dominio appariva Controparte_16
anche nella casella di posta elettronica da lei utilizzata – Email_6
– dove neppure era inserito il suo cognome.
A ben vedere, oltre per le sue indubbie capacità relazionali, è in ragione di questa situazione (di manifesta peculiarità rispetto agli altri agenti) che, come da lei stessa allegato, la clientela da lei “seguita in via principale” era costituita “da aziende della grande distribuzione” (pag. 8, cap. 26), tanto da afferire al “99%” della sua attività (pag. 39 della memoria di costituzione); inoltre, come pure da lei stessa allegato (pag. 28-29, cap. 149 della memoria di costituzione) e come emerge dalla amplissima documentazione da lei prodotta (doc da 31 a 64 fasc. conv.), ella teneva i contatti con i clienti attraverso i loro uffici acquisti centralizzati, non già visitando costantemente i punti vendita, e la sua pagina 49 di 81 attività consisteva prevalentemente nel promuovere non tanto l'effettuazione di specifici ordini di prodotti, bensì soprattutto la stipulazione di accordi quadro di fornitura volti a disciplinare le condizioni di acquisto da parte dei punti vendita o degli associati.
Ciò è avvenuto anche in occasione della conclusione degli affari riguardanti i clienti ID
IT e ID GE, nonché al cliente Gruppo CO IT limitatamente al prodotto
” con il marchio CO “Fior Fiore”. Parte_4
α
In riferimento ai clienti ID IT e ID GE sono già assai significative le allegazioni svolte dalla stessa parte convenuta in ordine alle modalità in cui è sorta la relazione d'affari tra il Gruppo ID e (pag. 16-17 della memoria di CP_4
costituzione):
“81) La sera del 21 febbraio 2019, al rientro da una trasferta, la sig.ra ed il sig. CP_1 CP_2
trovavano sulla scrivania del loro ufficio (che condividevano) un foglio su cui era scritto che aveva chiamato il sig. il quale chiedeva di essere ricontattato, con l'indicazione Parte_5
dell'e-mail cui scrivere.
82) Quella stessa sera, il sig. ava indicazioni alla sig.ra di ricontattare il buyer, CP_2 CP_1
inviando una presentazione della carne salada”.
Perfettamente complementare risulta la deposizione del teste , il quale ha Pt_5
dichiarato:
“Lavoro alle dipendenze di ID IT dal 2016, con mansioni di acquisitore. In tale veste prendo contatti con i potenziali fornitori di prodotti, che poi ID rivende.
Io personalmente chiedo al potenziale fornitore la presentazione dell'azienda, la scheda tecnica del prodotto, la messa a disposizione di un campione del prodotto ai fini dell'assaggio e l'offerta economica.
pagina 50 di 81 E' alla luce di questi elementi che io conferisco con il mio superiore;
all'esito viene assunta la decisione se avviare la trattativa in ordine agli aspetti contrattuali concernenti la durata del contratto, il corrispettivo spettante al fornitore e i punti vendita ID da servire.
Nei primi mesi dell'anno 2019 io contattai al telefono la società ricorrente, chiedendo di potere conferire con il responsabile commerciale.
Feci questo perché avevo notato presso il punto vendita di un'azienda concorrente il prodotto “carne salada” del FI ”. Parte_1
Appare evidente la ragione per cui intendeva contattare non già un agente, ma il Pt_5
“responsabile commerciale” di infatti egli, come al solito, al fine di avviare la CP_4
relazione d'affari, avrebbe richiesto a ciò che un semplice agente non sarebbe CP_4
stato in grado (se non come mero nuncius della preponente) di garantire, vale a dire “la presentazione dell'azienda, la scheda tecnica del prodotto, la messa a disposizione di un campione del prodotto ai fini dell'assaggio e l'offerta economica”.
Quindi è del tutto verosimile che non avrebbe mai dato l'indicazione di CP_2
“ricontattare il buyer” di ID a un agente diverso da , che l'ha ricevuta CP_1
perché era organicamente inserita nell'ufficio commerciale di CP_4
In definitiva le modalità con cui è sorta la relazione d'affari tra e ID CP_4
attribuivano inequivocabilmente a quest'ultima la qualità di cliente direzionale.
Anche nel prosieguo si è reso necessario l'intervento dell'organizzazione di CP_4
nel suo complesso (parimenti a quanto accadeva di solito nello svolgimento, da parte di
, delle attività in favore di come da lei stessa allegato a pag. CP_1 CP_4
29, cap. 150 della memoria di costituzione).
In proposito il teste ha riferito: Pt_5
pagina 51 di 81 “Nel periodo intercorrente tra il primo contatto e la mail del 10.4.2019, di cui al doc. 43 che mi viene esibito [con cui veniva comunicata l'ammissione di tra i fornitori CP_4
di ID], io personalmente chiesi alla società ricorrente la presentazione dell'azienda, la scheda tecnica del prodotto, la messa a disposizione di un campione del prodotto ai fini dell'assaggio e l'offerta economica”;
è del tutto plausibile ritenere che a ciò (effettivamente avvenuto come emerge dalla mail
del 28.2.2019 sub doc. 42 fasc. conv.) abbiano collaborato gli CP_1
amministratori della società ( per l'ambito produttivo, per quello CP_18 CP_2
commerciale) e i relativi addetti in quanto certamente da sola non CP_1
sarebbe stata in grado di disporre della scheda tecnica del prodotto e di un campione del prodotto ai fini dell'assaggio e non avrebbe avuto il potere di determinare l'offerta economica.
Il teste ha ancora riferito: Pt_5
“E' vero che nel corso dei contatti tra me e la convenuta io evidenziai che erano in svolgimento trattative anche con un'altra azienda del settore;
neppure in questa fase io rivelai il nome di tale azienda.
E' invece possibile che io abbia reso noto alla convenuta che l'altra azienda aveva formulato un'offerta economica più vantaggiosa.
Ricordo che, in proposito, la convenuta mi illustrò le differenze tra il prodotto offerto dalla società ricorrente e quello delle aziende concorrenti e quindi le peculiarità del prodotto del . Parte_1
E' anche in ragione di tali peculiarità, come evidenziate dalla convenuta, che ID preferì la società ricorrente”;
è assai verosimile che a ciò abbiano collaborato gli addetti al settore produttivo dell'azienda con a capo l'amministratore in quanto sicuramente da CP_18 CP_1 pagina 52 di 81 sola non sarebbe stata in grado, essendo addetta all' “ufficio commerciale”, di conoscere le peculiarità della carne salada prodotta da e le differenze rispetto ai prodotti CP_4
simili che commercializzava la concorrenza.
β
Considerazioni largamente simili valgono per la relazione commerciale intercorsa tra e il Gruppo CO IT in ordine al prodotto ” CP_4 Parte_4
con il marchio CO “Fior Fiore”.
Già nella prima mail inviata da , sempre quale addetta all' “ufficio CP_1
commerciale” e mediante la casella CP_4 Email_6
all'addetto alla direzione commerciale Food di CO IT Riponi, in data 5.11.2020
(doc. 49 fasc. conv.), viene precisato che l'avvio del rapporto d'affari avrebbe richiesto lo svolgimento di una pluralità di attività che avrebbero coinvolto l'organizzazione aziendale di nel suo complesso: l'individuazione dei fornitori della materia CP_4
prima, la messa a disposizione di una campionatura, la disponibilità a ricevere una visita presso lo stabilimento.
In effetti nel prosieguo effettuò test sulla materia prima (mail del 30.3.2021, CP_4
del 31.3.2021 sub doc. 49 fasc. conv.); in particolare nell'ultima mail sono indicate “delle criticità importanti”, che certamente sono state rilevate da personale del settore produzione e non da , che, quale addetta all' “ufficio commerciale”, non CP_1
possedeva le conoscenze tecniche necessarie ad individuarle.
Inoltre fornì a CO IT dati di cui ella poteva disporre solo grazie alla CP_1
collaborazione di altri addetti a quali quelli relativi al processo produttivo di CP_4
(mail del 30.3.2021 sub doc. 49 fasc. conv.) e alla scheda prodotto della carne CP_4
lavorata da (mail del 7.4.2021 sub doc. 49 fasc. conv.). CP_4
pagina 53 di 81 D'altronde è la stessa convenuta ad allegare (pag. 29, cap. 150 della memoria di costituzione) che nel corso dello svolgimento delle sue prestazioni in favore di CP_4
ella aveva costanti interlocuzioni con gli addetti ai settori produttivo e commerciale dell'azienda.
c)
Fermo quanto considerato sub b), non può certo essere trascurato l'impegno profuso da ai fini dell'avvio e dello svolgimento dei rapporti d'affari intercorsi tra lei CP_1
e ID IT e ID GE, nonché tra lei e il Gruppo CO IT.
Infatti appare compiutamente provato sia per tabulas (doc. 41, 42, 43, 44, 48 fasc. conv. quanto ai rapporti con ID IT e ID GE;
doc. 49 fasc. conv. quanto ai rapporti con Gruppo CO IT), sia per testi ( quanto ai rapporti con ID IT e ID Pt_5
GE; quanto ai rapporti con Gruppo CO IT) che Controparte_22
era l'interlocutore pressoché esclusivo di con i referenti di ID CP_1 CP_4
IT e ID GE (l'acquisitore ) e del Gruppo CO IT (l'addetto alla Pt_5
direzione commerciale Food di CO IT Riponi).
d)
In definitiva non è condivisibile né la posizione della ricorrente secondo cui CP_4
ID IT, ID GE e Gruppo CO IT in ordine al prodotto
[...]
” con il marchio CO “Fior Fiore” erano clienti direzionali, né la Parte_4
posizione della convenuta secondo cui si trattava di clienti ordinari a lei CP_1
assegnati.
Di contro, come già anticipato sub b), si trattava dei clienti riconducibili a un tertium genus tra clienti ordinari e clienti direzionali, che non era stato previsto nel contratto di agenzia del 27.12.2018 (stipulato prima della loro acquisizione).
pagina 54 di 81 Ne consegue che alla convenuta spettava certamente un compenso per l'attività svolta da liquidarsi sulla base di un'aliquota provvigionale che, però, non può essere quella concretamente applicata nel corso dello svolgimento del rapporto ossia il 6% previsto nel contratto di agenzia del 27.12.2018 per i clienti nuovi acquisiti dalla ricorrente nell'ambito della Grande Distribuzione Organizzata, ma che appare equo determinare nella misura del 3% (tre per cento), alla luce delle circostanze del caso concreto e in ragione di un'applicazione analogica dell'art. 2099 co.2 cod.civ. e dell'art. 2224 cod.civ., secondo cui, in mancanza di accordo tra le parti, il compenso è stabilito dal giudice.
E' appena il caso di evidenziare che questa conclusione non è in contraddizione con la statuizione sub e) f), con cui si è accertato che il contratto di agenzia, stipulato in data
27.12.2018, con l'agente , dall'amministratore di CP_1 Controparte_5
in conflitto di interessi con la rappresentata preponente è stato
[...] CP_4
tacitamente convalidato, ai sensi dell'art. 1444 co.2 cod.civ., da quest'ultima mediante l'esecuzione volontaria di quel contratto negli anni 2019 e 2020, consistita nell'adempimento delle proprie prestazioni e nell'accettazione delle prestazioni dell'agente.
Infatti, in primo luogo, qui non viene messa in discussione la validità del contratto di agenzia del 27.12.2018, ma la sua errata applicazione laddove i clienti ID IT, ID
GE e Gruppo CO IT in ordine al prodotto ” Parte_4
con il marchio CO “Fior Fiore” sono stati considerati, ai fini dell'individuazione dell'aliquota da utilizzare per la liquidazione delle provvigioni spettanti ad
, nuovi clienti della Grande Distribuzione Organizzata non direzionali. CP_1
Né d'altra parte è configurabile un consenso espresso specificamente in proposito dagli amministratori diversi da e in particolare da Infatti, come si è già CP_2 CP_18
precisato allorquando si è statuito circa la convalida tacita del contratto di agenzia del pagina 55 di 81 27.12.2018, alla luce della circostanze sub α, β, γ e δ, di cui al punto f) b),
l'amministratore è certamente venuto a conoscenza dell'entità complessiva delle CP_18
provvigioni, ma non già della loro suddivisione per singoli clienti.
In proposito è significativo quanto dichiarato dal teste in ordine alle modalità di Tes_5
determinazione dei prezzi di listino dei prodotti commercializzati da CP_4
“A tal fine venivano considerati i costi di produzione e i costi di gestione che riguardavano soprattutto quelli che comportava la corresponsione delle provvigioni agli agenti. In concreto venivano considerati i costi della materia prima tratti dalle fatture emesse dai fornitori, i costi di produzione che venivano determinati da me in accordo con
e sulla base dei costi dei fattori produttivi, i costi di gestione che CP_18 CP_2
comportava la commercializzazione, in particolare i costi per le provvigioni spettanti agli agenti, i quali erano quantificati mediante un incremento del 5% degli altri costi, e il margine di profitto dell'azienda”.
Si evince agevolmente che non veniva considerato quale aliquota provvigionale avrebbe dovuto trovare applicazione in ordine all'attività di promozione di quello specifico prodotto.
Invece il teste non è credibile quando ha dichiarato che l'amministratore era Tes_5 CP_18
al corrente delle aliquote provvigionali applicate al singolo agente “in quanto il controllo in ordine ai conteggi delle provvigioni effettuato dagli uffici amministrativi dell'azienda,
e in particolare in ordine alla corrispondenza tra le percentuali provvigionali applicate e quelle convenute nei rispettivi contratti, prima che arrivassi io era svolto da . CP_18
Infatti la circostanza appare del tutto inverosimile se si considera che come CP_18
riferito dallo stesso , nonché da altri testi quali e , si occupava del Tes_5 Tes_4 CP_19
settore produttivo, mentre il controllo in ordine ai conteggi delle provvigioni effettuato dagli uffici amministrativi dell'azienda appare un'attività squisitamente di natura pagina 56 di 81 contabile e, come tale, afferente di certo al settore commerciale cui era addetto l'amministratore il quale, per di più, annoverava tra i suoi compiti anche CP_2
quello di “tenere i contatti con gli agenti”, come ha riferito il teste (dimostratosi CP_19
certamente non ostile a . CP_4
In definitiva deve ritenersi compiutamente accertato che i clienti ID IT e ID
GE, nonché il cliente Gruppo CO IT in ordine al prodotto
[...]
” con il marchio CO “Fior Fiore” erano clienti riconducibili a un Parte_4
tertium genus tra clienti ordinari e clienti direzionali, che non era stato previsto nel contratto di agenzia del 27.12.2018, e, quindi, alla convenuta spetta un CP_1
compenso, per gli ordini effettuati da detti clienti, che deve essere liquidato sulla base di un'aliquota provvigionale determinata nella misura del 3% (tre per cento), alla luce delle circostanze del caso concreto e in ragione di un'applicazione analogica dell'art. 2099 co.
2 cod.civ. e dell'art. 2224 cod.civ..
Ne consegue la condanna della convenuta alla restituzione, in favore della CP_1
ricorrente delle differenze tra le provvigioni effettivamente percepite e quelle CP_4
maturate alla luce delle statuizioni della presente sentenza, in riferimento agli ordini effettuati dai suddetti clienti.
Ai fini della liquidazione di tali differenze è necessario avvalersi di c.t.u. che sarà nominato con ordinanza ex art. 279 co.1 n. 4 e n. 2 cod.proc.civ..
In ragione di queste statuizioni la domanda, proposta in via principale dalla società ricorrente, di annullamento ex art. 1394 cod.civ. deve esser rigettata in quanto fondata sulla qualità di clienti direzionali dei clienti ID IT e ID GE, nonché del cliente Gruppo CO IT in ordine al prodotto ” con il Parte_4
marchio CO “Fior Fiore”, di cui è stata statuita l'insussistenza.
pagina 57 di 81 g) la vicenda concreta: gli atti di assegnazione, da parte di , in CP_2
rappresentanza di all'agente dei clienti direzionali Agenzia CP_4 CP_1
Lombarda S.r.l., IA 5 s.n.c., Formasal s.r.l., Gruppo Alimentare Sardo s.p.a.,
GE IN s.r.l., Markal s.p.a., Meridionale Catering Service s.r.l., CO
SE s.r.l., RI di IA LF, Siqur s.p.a., Controparte_6
Speca Alimentari s.r.l. e WA FO s.r.l. (in relazione alla quale parte ricorrente propone, oltre alla domanda di annullamento ex art. 1394 cod.civ., anche la domanda di accertamento della qualità di “clienti direzionali” dei suddetti clienti)
a)
In ordine alla corresponsione ad dei compensi provvigionali in relazione CP_1
agli ordini dei clienti Agenzia Lombarda S.r.l., IA 5 s.n.c., Formasal s.r.l., Gruppo
Alimentare Sardo s.p.a., GE IN s.r.l., Markal s.p.a., Meridionale Catering
Service s.r.l., CO SE s.r.l., RI di IA LF, Controparte_6
Siqur s.p.a., WA FO s.r.l., la società ricorrente
[...] Controparte_23
propone due domande: CP_4
l'una riguardante l'azione di annullamento ex art. 1394 cod.civ. degli asseriti atti di assegnazione, da parte di , in rappresentanza di CP_2 CP_4
all'agente (e suo coniuge) dei suddetti clienti;
CP_1
l'altra volta ad accertare la qualità di “clienti direzionali” dei soggetti appena indicati e, quindi, la loro estraneità – alla luce sia del contratto stipulato in data 31.7.2014, sia del contratto stipulato in data 27.12.2018 – al novero dei clienti presso cui l'agente era autorizzata ad operare. CP_1
Appare opportuno esaminare subito questa seconda domanda.
Infatti anche la prima domanda, sebbene proposta in via principale, presuppone l'accertamento negativo della qualità di “clienti direzionali” in capo ai clienti Agenzia pagina 58 di 81 Lombarda S.r.l., IA 5 s.n.c., Formasal s.r.l., Gruppo Alimentare Sardo s.p.a., GE
IN s.r.l., Markal s.p.a., Meridionale Catering Service s.r.l., CO SE s.r.l.,
RI di IA LF, Siqur s.p.a., Speca Alimentari Controparte_6
s.r.l. e WA FO s.r.l..
Inoltre l'accoglimento della seconda domanda apporterebbe alla società ricorrente
[...]
gli stessi vantaggi che conseguirebbe dalla fondatezza della prima: CP_4
le provvigioni, corrisposte alla convenuta in relazione agli ordini CP_1
effettuati dai clienti Agenzia Lombarda S.r.l., IA 5 s.n.c., Formasal s.r.l., Gruppo
Alimentare Sardo s.p.a., GE IN s.r.l., Markal s.p.a., Meridionale Catering
Service s.r.l., CO SE s.r.l., RI di IA LF, Controparte_6
Siqur s.p.a., Speca Alimentari s.r.l. e WA FO s.r.l., non potrebbero
[...]
essere da lei conservate in quanto ricevute in violazione delle previsioni contenute nei contratti di agenzia che escludevano i clienti direzionali da quelli assegnati all'agente e che mai sono stati modificati in questo senso. CP_1
b)
La società ricorrente ha documentato:
❖ sub doc. 14 la qualità di “clienti direzionali” dei clienti IA 5 s.n.c., RI di
IA LF, WA FO s.r.l. la loro Controparte_6
assegnazione all'agente ; CP_1
❖ sub doc. 16 la qualità di “clienti direzionali” dei clienti Agenzia Lombarda S.r.l.,
Formasal s.r.l., Gruppo Alimentare Sardo s.p.a., GE IN s.r.l., Markal
s.p.a., Meridionale Catering Service s.r.l., CO SE s.r.l., Siqur s.p.a. e Speca
Alimentari s.r.l..
Inoltre la convenuta non ha contestato la qualità di clienti direzionali dei CP_1
clienti de quibus. pagina 59 di 81 c)
Quindi deve ritenersi compiutamente accertato che i clienti Agenzia Lombarda S.r.l., IA
5 s.n.c., Formasal s.r.l., Gruppo Alimentare Sardo s.p.a., GE IN s.r.l.,
Markal s.p.a., Meridionale Catering Service s.r.l., CO SE s.r.l., RI di
IA LF, Siqur s.p.a., Speca Alimentari s.r.l. e WA Controparte_6
FO s.r.l. erano clienti direzionali, di talché, alla luce delle previsioni contenute nei contratti di agenzia del 31.7.2014 e del 27.12.2018, non spetta alla convenuta alcun compenso per gli ordini effettuati da detti clienti a far data dal CP_1
31.7.2014.
Ne consegue la condanna della convenuta alla restituzione, in favore della CP_1
ricorrente delle provvigioni percepite in riferimento agli ordini effettuati dai CP_4
suddetti clienti a far data dal 31.7.2014, data in cui è divenuto efficace il primo contratto di agenzia che escludeva i clienti direzionali dal novero di quelli seguiti dall'agente e che mai è stato modificato. CP_1
Ai fini della liquidazione di tali differenze è necessario avvalersi di c.t.u. che sarà nominato con ordinanza ex art. 279 co. 1 n. 4 e n. 2 cod.proc.civ..
Alla luce di queste statuizioni anche la domanda, proposta in via principale dalla società ricorrente, di annullamento ex art. 1394 cod.civ. degli atti di assegnazione, da parte di
, in rappresentanza di all'agente dei CP_2 CP_4 CP_1
suddetti clienti direzionali merita di essere accolta.
Si rinvia in proposito, mutatis mutandis, a quanto già statuito sub e) c) a proposito delle pattuizioni contenute nel contratto di agenzia del 27.12.2018 in ordine all'incremento delle provvigioni ordinarie.
Quindi deve considerarsi compiutamente accertato che gli atti di assegnazione, a far data dal 31.7.2014, dei clienti Agenzia Lombarda S.r.l., IA 5 s.n.c., Formasal s.r.l., Gruppo pagina 60 di 81 Alimentare Sardo s.p.a., GE IN s.r.l., Markal s.p.a., Meridionale Catering
Service s.r.l., CO SE s.r.l., RI di IA LF, Controparte_6
Siqur s.p.a., Speca Alimentari s.r.l. e WA FO s.r.l., da parte
[...]
dell'amministratore di in favore dell'agente Controparte_5
, sono stati compiuti in conflitto di interessi con la rappresentata CP_1
preponente in ragione della sussistenza di una relazione di incompatibilità tra CP_4
l'interesse della rappresentata e l'interesse del rappresentante CP_4 CP_2
quale connesso, per effetto del vincolo di solidarietà scaturente dal rapporto sentimentale e in seguito coniugale, con l'interesse della terza contraente agente . CP_1
Si configura così un'ulteriore ragione fondativa della pronuncia di condanna della convenuta alla restituzione, in favore della ricorrente delle CP_1 CP_4
provvigioni percepite in riferimento agli ordini effettuati dai suddetti clienti a far data dal
31.7.2014.
h) la vicenda concreta: gli atti di assegnazione, da parte di , in CP_2
rappresentanza di all'agente dei clienti CP_4 CP_1 Controparte_7 [...]
Controparte_8 CP_9 Controparte_10 Controparte_11
Controparte_12 CP_13 Controparte_14
prima seguiti da altri agenti o da agenti deceduti o da agenti cessati per altro motivo
a)
Anche in ordine alla corresponsione ad dei compensi provvigionali in CP_1
relazione agli ordini dei clienti Controparte_7 Controparte_8 CP_9
[...] Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 CP_13
prima seguiti da altri agenti o da agenti deceduti
[...] Controparte_14
o da agenti cessati per altro motivo la società ricorrente propone due domande: CP_4 pagina 61 di 81 l'una, principale, riguardante l'azione di annullamento ex art. 1394 cod.civ. degli asseriti atti di assegnazione, da parte di , in rappresentanza di CP_2 CP_4
all'agente (e suo coniuge) dei suddetti clienti;
CP_1
l'altra, subordinata, volta ad accertare che detti clienti non rientravano tra quelli, verso cui poteva, alla luce delle pattuizioni contrattuali, svolgere la sua attività di CP_1
promozione, in quanto da lei non procurati.
b)
Al fine di stabilire se gli atti di assegnazione dei clienti indicati sub a) siano stati compiuti dall'amministratore di in conflitto di interessi con la rappresentata, Controparte_5
occorre, alla luce degli insegnamenti sub b), accertare se, alle epoche in cui tali atti sono stati posti in essere, sussistesse (o meno) un rapporto di incompatibilità tra l'interesse di proprio o connesso a quello di , e l'interesse di nel CP_2 CP_1 CP_4
senso che all' utilità conseguita o conseguibile da o da grazie CP_2 CP_1
al perfezionamento di detti atti corrispondesse o potesse corrispondere (o meno) un danno per vale a dire il compimento di quegli atti, in ragione delle loro intrinseche CP_4
caratteristiche, consentisse la creazione di un utile per o per CP_2 CP_1
mediante un sacrificio per CP_4
Invece sono irrilevanti i fatti intervenuti nonché i vantaggi conseguiti e gli svantaggi subiti in concreto successivamente al compimento degli atti de quibus.
c)
Dal lato dell'agente appare evidente il vantaggio – consistente CP_1
nell'acquisto del diritto ad esercitare la propria attività di promozione di affari, per conto di nei confronti di un maggior numero di clienti, con la prospettiva di CP_4
maturare maggiori provvigioni – che è scaturito dal compimento, da parte del rappresentante di detti atti di assegnazione. CP_2 pagina 62 di 81 Di contro non è configurabile con sufficiente certezza un corrispondente sacrificio in pregiudizio della rappresentata sempre per effetto di quegli atti. Infatti CP_4
l'assegnazione, da parte della preponente all'agente di clienti CP_4 CP_1
prima seguiti da altri agenti o da agenti deceduti o da agenti cessati per altro motivo poteva rispondere a interessi propri di CP_4
nel caso di clienti prima seguiti da altri agenti l'esigenza di sostituire un agente con un altro più efficiente (in questa ipotesi l'unico danneggiato risultava essere, eventualmente,
l'agente sostituito); nel caso di clienti prima seguiti da agenti deceduti o da agenti cessati per altro motivo,
l'esigenza di continuare a mantenere i rapporti commerciali con quei clienti continuando ad avvalersi di agenti, mediante una scelta che potrebbe essere ritenuta fonte esclusivamente di pregiudizi per solo nel caso essa avesse in precedenza CP_4
adottato la decisione di estinguere gradualmente tutti i rapporti di agenzia in essere (ma di una simile ipotesi non vi è alcun indizio).
In definitiva, in relazione agli atti di assegnazione ad dei clienti prima CP_1
seguiti da altri agenti o da agenti deceduti o da agenti cessati per altro motivo, ricorreva assai verosimilmente una convergenza di interessi sia della preponente sia CP_4
dell'agente , la quale, come si è già ricordato sub b) c), non integra la CP_1
fattispecie del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 1394 cod.civ., il cui perfezionamento esige la sussistenza di un rapporto di incompatibilità tra l'interesse del rappresentato e quello del rappresentante (proprio o connesso a quello del terzo).
In definitiva non è fondata e deve, quindi, essere rigettata la domanda, proposta dalla società ricorrente in via principale, di annullamento ex art. 1394 cod.civ. degli atti di assegnazione, da parte di , in rappresentanza di CP_2 CP_4
all'agente dei clienti CP_1 Controparte_7 Controparte_8 pagina 63 di 81 CP_9 Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12
prima seguiti da altri agenti o da agenti CP_13 Controparte_14
deceduti o da agenti cessati per altro motivo.
Va, quindi, respinta anche la correlativa domanda di condanna alla restituzione delle provvigioni versate.
d)
In via subordinata la società ricorrente propone domanda volta ad accertare che i clienti
Cont
Controparte_7 Controparte_8 CP_9 Controparte_10
Controparte_11 Parte_1 Controparte_12 CP_13 CP_14 [...]
non rientravano tra quelli, verso cui poteva, alla luce Controparte_14 CP_1
delle pattuizioni contrattuali, svolgere la sua attività di promozione, in quanto non erano stati da lei procurati.
Anche questa domanda non merita di essere accolta.
Come si è già evidenziato sub c), l'assegnazione, da parte della preponente a un agente
, di clienti prima seguiti da altri agenti o da agenti deceduti o da agenti CP_1
cessati per altro motivo solitamente può soddisfare interessi propri della preponente, la quale, quindi, li pone in essere nell'ordinario esercizio della propria libertà d'impresa.
Quanto alla previsione, contenuta nel contratto di agenzia del 27.12.2018, secondo cui l'agente poteva svolgere la propria attività di promozione nei confronti CP_1
dei clienti inseriti nell'allegato B e dei “nuovi clienti procurati dall'Agente”, si tratta di una pattuizione funzionale alla prescrizione ex clausola n. 2 ultimo comma, prima parte, secondo cui: “All'agente è fatto tassativo divieto di espletare il presente incarico fuori dalla zona assegnatagli”, ma che, ovviamente, non incide in senso limitativo sullo ius variandi della preponente tant'è vero che la medesima prescrizione fa salva CP_4
pagina 64 di 81 l'eventuale “autorizzazione” data dalla preponente alla mandante, che nella vicenda in esame è incontestatamente intervenuta per ciascun cliente.
In definitiva non è fondata e deve, quindi, essere rigettata la domanda, proposta dalla
Cont società ricorrente in via subordinata e volta ad accertare che i clienti Controparte_7
Controparte_8 CP_9 Controparte_10 Controparte_11 [...]
non rientravano Controparte_12 CP_13 Controparte_14
tra quelli, verso cui poteva, alla luce delle pattuizioni contrattuali, CP_1
svolgere la sua attività di promozione, in quanto non erano stati da lei procurati.
Va, quindi, respinta anche la correlativa domanda di condanna alla restituzione delle provvigioni versate.
2. in ordine alla domanda proposta dalla società ricorrente e volta ad accertare il diritto alla ripetizione (con conseguente condanna della convenuta
alla restituzione) delle quote di provvigioni erroneamente CP_1
versate all'agente “in quanto calcolate sull'importo lordo della fornitura, senza tener conto dello sconto applicato da al cliente”
La società ricorrente allega che l'agente qui convenuto ha CP_4 CP_1
indebitamente fatturato e incassato provvigioni calcolate – anziché, come previsto dalla clausola n. 6 del contratto di agenzia del 27.12.2018, sull'importo fatturato ai clienti (di cui all'elenco sub doc. 30 fasc. ric.) al netto dello sconto loro applicato – sull'importo al lordo dello stesso, per una somma complessiva pari a € 20.445,70, oltre IVA.
Propone, quindi, domanda volta ad accertare il diritto alla ripetizione (con conseguente condanna della convenuta alla restituzione) delle quote di provvigioni CP_1
erroneamente versate all'agente “in quanto calcolate sull'importo lordo della fornitura,
Con senza tener conto dello sconto applicato da al cliente”. pagina 65 di 81 Parte convenuta si limita ad invocare “il principio dell'apparenza e il legittimo affidamento della Cont resistente sulla correttezza degli importi versati da ”.
Tuttavia, com'è noto, di regola ciò che rileva è la sussistenza o meno dei fatti costitutivi del diritto, mentre affidamento ed apparenza li sostituiscono ai fini della produzione dei medesimi effetti solamente in presenza di una specifica norma, che parte convenuta non ha indicato (e, in verità, nella vicenda concreta neppure sussiste).
Deve, quindi, ritenersi compiutamente accertato, in capo alla società ricorrente
[...]
il diritto alla ripetizione (con correlativo obbligo della convenuta CP_4 CP_1
alla restituzione) delle eventuali differenze tra le provvigioni effettivamente corrisposte ai clienti indicati nell'elenco sub doc. 30 fasc.ric. e le provvigioni dovute, in osservanza della clausola n. 6 del contratto di agenzia del 27.12.2018, sugli importi al netto degli sconti applicati.
In punto quantum si rende necessario l'ausilio di c.t.u. al fine di verificare la correttezza del conteggio prodotto dalla società ricorrente sub doc. 30.
3. in ordine alla domanda proposta dalla società ricorrente in via principale e volta ad accertare la legittimità del recesso per giusta causa dal contratto di agenzia stipulato dalle parti in data 27.12.2018, comunicato con pec del
6.7.2022 dalla società preponente qui ricorrente all'agente qui CP_4
convenuta e in ordine alla domanda proposta dalla convenuta CP_1
in via riconvenzionale e volta ad accertare l'illegittimità del medesimo recesso, con conseguente condanna della società ricorrente alla corresponsione, in favore della convenuta, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché, qualora trovi applicazione l'AEC Commercio, dell'indennità suppletiva di clientela e dell'indennità meritocratica ivi pagina 66 di 81 prevista, o in subordine, qualora trovi applicazione l'AEC Industria, dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 cod.civ.
Emerge per tabulas che, mediante pec del 6.7.2022 (doc. 20 fasc. ric.), la società preponente qui ricorrente ha comunicato all'agente qui convenuta CP_4
il “recesso per giusta causa” dal contratto di agenzia stipulato in data CP_1
27.12.2018.
a)
Alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 19.11.2019, n. 20063;
Cass. 16.12.2004, n. 23455; Cass. 20.4.1999, n. 3898; Cass. 5.2.1993, n. 1434;) – secondo cui i principi di immediatezza e di immutabilità della contestazione (enucleati dalla giurisprudenza in ordine al licenziamento per ragioni soggettive) trovano applicazione anche in riferimento al recesso del preponente per giusta causa – appare opportuno riprodurre il testo di detta comunicazione:
“Da verifiche recentemente portate a compimento… è emerso che Lei ha gravemente contravvenuto agli obblighi su di lei incombenti ai sensi dell'art. 1746 c.c., in forza del quale “nell' esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare l'interesse del proponente e agire con lealtà e buona fede”.
In particolare, è emerso che Lei, in virtù di illeciti accordi assunti con il Presidente del Consiglio di
Amministrazione di Suo marito, abbia incassato Parte_6
significative somme a titolo provvigionale non riconducibili all'effettiva attività da Lei esercitata, ossia non riferite né riferibili a clienti da Lei procurati alla Società. Ci si riferisce, nella specie, ai clienti ID IT e ID GE;
detti clienti, infatti non sono stati acquisiti dalla Società per effetto di attività promozionale da Lei posta in essere, ma si sono autonomamente rivolti alla
Società, dapprima richiedendo l'invio di campioni gratuiti per la verifica del prodotto determinandosi, all'esito, a procedere con ordinativi di merce, per un fatturato totale relativo al pagina 67 di 81 periodo 2019-2021 pari ad € 3.940.643,05 oltre ad IVA. Per effetto dei suddetti illeciti accordi intercorsi tra Lei e Suo marito (il quale ha sempre gestito in via totalmente autonoma ed in conflitto di interessi il rapporto di agenzia con Lei intercorrente), Lei nel periodo 2019-2021, ha indebitamente fatturato ed incassato dalla Società provvigioni e premi relativi ai clienti ID per un totale di ben € 366.180,96.
Le condotte da Lei posti in essere in concorso con Suo marito configurano inadempimenti estremamente gravi alle obbligazioni contrattuali a Lei facenti capo tali da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario che deve connotare il rapporto tra preponente ed agente.
In conseguenza di tutto quanto sopra, siamo con la presente a comunicarLe, con efficacia immediata, il recesso per giusta causa dal contratto di mandato di agenzia senza deposito di data
27.12.2018”.
b)
Sempre ad avviso della Suprema Corte (Cass. 23.6.2025, n. 26802; Cass. 23.6.2023, n.
18030; Cass. 4.8.2021, n. 22246; Cass. 12.11.2019, n. 29290; Cass. 26.5.2014, n. 11728;
Cass. 4.6.2008, n. 14771) “l'istituto del recesso per giusta causa – previsto dall'art. 2119 co.1 cod.civ. in relazione al contratto di lavoro subordinato – è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia – in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali – assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato, di talché, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza”, che comunque deve integrare un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza – tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale – che leda in misura considerevole pagina 68 di 81 l'interesse della preponente, tanto da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
c)
Venendo alla vicenda in esame, i fatti contestati attengono principalmente al rapporto commerciale iniziato, nei primi mesi del 2019, tra la società e la ID IT e CP_4
proseguito, anche con ID GE, negli anni successivi.
I contrasti in proposito tra le parti del presente giudizio sono sorti verso la fine del 2021 e nel 2022 il CCG ha verificato che quel rapporto commerciale aveva procurato a
[...]
nel 2021 una perdita di € 66.648 (doc. 17 e 18 fasc. ric.). CP_4
Si è già statuito sub 1. f) che i clienti ID IT e ID GE dovevano essere considerati né clienti direzionali (come sostiene la società preponente ricorrente), né clienti assegnati all'agente (come da lei affermato), ma appartenenti a un CP_1
tertium genus intermedio tra clienti ordinari e clienti direzionali, che non era stato previsto nel contratto di agenzia del 27.12.2018.
Infatti è vero che la convenuta ha profuso un notevole impegno, sia quantitativo che qualitativo, ai fini dell'avvio e dello svolgimento della relazione commerciale tra
[...]
e il gruppo ID. CP_4
Tuttavia il cliente ID venne assegnato ad dall'amministratore addetto al CP_1
settore commerciale e suo coniuge al quale si era rivolto CP_2
l'acquisitore di , il quale, come da lui riferito nella sua deposizione, aveva Parte_5
telefonato a “chiedendo di poter conferire con il responsabile commerciale”. CP_4
Inoltre si è già evidenziato che verosimilmente diede a CP_2 CP_1
l'indicazione di “ricontattare il buyer” di ID perché era organicamente inserita nell'ufficio commerciale di e, quindi, era in grado, grazie alla collaborazione degli altri CP_4
addetti in azienda, di soddisfare quanto ID chiedeva al fine di avviare la relazione pagina 69 di 81 d'affari (“la presentazione dell'azienda, la scheda tecnica del prodotto, la messa a disposizione di un campione del prodotto ai fini dell'assaggio e l'offerta economica”, come pure riferito dall'acquisitore ). Pt_5
Anche nel prosieguo della relazione commerciale si è reso necessario l'intervento dell'organizzazione di nel suo complesso (parimenti a quanto accadeva di CP_4
solito nello svolgimento, da parte di , delle attività in favore di CP_1 CP_4
come da lei stessa allegato a pag. 29, cap. 150 della memoria di costituzione), come si è già diffusamente illustrato sempre sub 1. f).
E' vero che al termine di quell'analisi si è ritenuto che la convenuta CP_1
avesse diritto di ricevere, quale corrispettivo per l'attività di promozione svolta nei confronti di ID IT e ID GE, un compenso provvigionale, sebbene da determinarsi secondo un'aliquota intermedia (3%) tra quella (6%) applicata in concreto secondo gli accordi tra e amministratore preposto al settore CP_1 CP_2
commerciale e incaricato di tenere i contatti con gli agenti, e il nulla che secondo la società ricorrente spettava alla convenuta.
Tuttavia sarebbe stato compito di , agente inserita nell'ufficio CP_1
commerciale di e amministratore preposto al settore CP_4 CP_2
amministrativo, porre in evidenza la questione che era sorta con l'acquisizione del cliente
ID; infatti l'altro amministratore, , era preposto e dedito al settore Parte_3
produttivo.
Invece e interpretarono il contratto di agenzia nel senso più CP_1 CP_2
favorevole ad , attribuendole l'aliquota del 6%, ossia una delle più alte CP_1
pattuite con il contratto di agenzia del 27.12.2018, quella relativa ai nuovi clienti della
Grande Distribuzione, che era tenuta a seguire, in quanto agente, con una CP_1
propria autonoma organizzazione (e non già avvalendosi di quella di . CP_4 pagina 70 di 81 Ciò ha consentito ad di accumulare negli anni 2019, 2020 e 2021 la CP_1
somma di € 366.180,96 a titolo di provvigioni per gli ordini effettuati da ID.
Solo verso la fine del 2021, in particolare il 19.11.2021 – ma, quando era già emerso che quell'anno il conto economico si sarebbe chiuso in perdita (in data 21.10.2021, nel corso di una seduta del consiglio di amministrazione, risultò una situazione contabile alla data del 30.9.2021 largamente in perdita;
nella relazione del CCG sub doc. 7 fasc. ric. venne poi evidenziata una perdita al 31.12.2021 di € 284.826,00, a fronte di un utile nell'anno precedente di € 417.421,00) – e pattuirono una riduzione CP_1 CP_2
dell'aliquota provvigionale per gli ordini del cliente ID dal 6% al 4,8%.
Successivamente, in occasione del riunione del consiglio di amministrazione in data
30.5.2022, resentò una bozza di bilancio depurata dalla provvigioni percepite CP_2
da per gli ordini di ID mediante note di credito che CP_1 CP_1
avrebbe dovuto emettere in favore di per € 366.180,96 (doc. 23 fasc. ric.). CP_4
La condotta tenuta da (unitamente a quella dell'amministratore preposto CP_1
al settore commerciale e suo coniuge ha pregiudicato irrimediabilmente il CP_2
rapporto fiduciario tra preponente e agente nel senso che di certo ha suscitato nella preponente legittimi dubbi oggettivamente seri e insanabili circa la correttezza CP_4
dei futuri adempimenti, da parte di , delle obbligazioni scaturenti a suo CP_1
carico dal contratto di agenzia e ha, quindi, determinato il venir meno dell'interesse alla prosecuzione, anche solo provvisoria, del relativo rapporto.
In proposito occorre anche considerare che nel contratto di agenzia la necessità che tra le parti intercorra una relazione fiduciaria assume una particolare intensità, di talché, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza rispetto a quanto accade nel rapporto di lavoro subordinato.
pagina 71 di 81 Ciò è tanto più vero nel caso in esame dove era un agente che aveva CP_1
assunto un ruolo di grande rilievo nell'ambito dell'azienda di CP_4
come si è già evidenziato sub c), la sua clientela era costituita “in via principale”, anzi al
“99%” da aziende della grande distribuzione;
svolgeva attività di promozione volta soprattutto alla conclusione di accordi quadro di fornitura;
si avvaleva dell'organizzazione approntata dalla preponente dato che faceva parte dell' “ufficio commerciale” di quest'ultima, come si evince dalle costanti interlocuzioni con gli addetti ai settori produttivo e commerciale dell'azienda (come da lei stessa allegato a pag. 29, cap. 150 della memoria di costituzione) e dalla disponibilità di un ufficio all'interno dell'azienda (come da lei stessa allegato a pag. 16 della memoria di costituzione) e dalla qualità che, come emerge per tabulas dalla documentazione da lei stessa prodotta (tra i tanti, doc. da 41 a 49), ella indicava nelle mail che inviava ai clienti: “
[...]
. Controparte_16
In definitiva, in accoglimento della domanda proposta in via subordinata dalla società ricorrente e in rigetto della domanda proposta in via riconvenzionale dalla convenuta, deve considerarsi compiutamente accertata la legittimità del recesso per giusta causa dal contratto di agenzia stipulato dalle parti in data 27.12.2018, comunicato, con pec del
6.7.2022, dalla preponente qui ricorrente all'agente qui convenuta.
Ne consegue anche il rigetto della domanda, proposta dalla convenuta sempre in via riconvenzionale, di condanna della società ricorrente alla corresponsione, in favore della convenuta, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché, qualora trovi applicazione l'AEC Commercio, dell'indennità suppletiva di clientela e dell'indennità meritocratica ivi prevista, o in subordine, qualora trovi applicazione l'AEC Industria, dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 cod.civ.
pagina 72 di 81
4. in ordine alla domanda proposta dalla convenuta in via riconvenzionale e volta ad accertare il diritto alla corresponsione in suo favore di differenze
FIRR relative ai periodi 2011, 2012, 2013, 2014, maggio, giugno e luglio 2022
In via riconvenzionale la convenuta lamenta il parziale mancato CP_1
pagamento dell'indennità FIRR in riferimento agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, nonché ai mesi di maggio, giugno e luglio 2022, come da relazione contabile che produce sub doc. 87.
Nulla ha replicato parte ricorrente.
Quindi, al fine di quantificare eventuali differenze spettanti alla convenuta, a titolo di indennità FIRR, in riferimento agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, nonché ai mesi di maggio, giugno e luglio 2022, occorre avvalersi di c.t.u., che sarà nominato con ordinanza ex art. 279 co.1 n. 4 e 2 cod.proc.civ..
5. in ordine alla domanda proposta dalla convenuta in via riconvenzionale e volta ad accertare il diritto alla corresponsione in suo favore delle provvigioni maturate nei mesi di maggio, giugno e luglio 2022
In via riconvenzionale la convenuta lamenta il mancato pagamento delle CP_1
provvigioni maturate nei mesi di maggio, giugno e luglio 2022.
Nulla ha replicato parte ricorrente.
Quindi, al fine di quantificare le provvigioni eventualmente maturate in favore della convenuta nei mesi di maggio, giugno e luglio 2022, occorre avvalersi di c.t.u., che sarà nominato con ordinanza ex art. 279 co.1 n. 4 e 2 cod.proc.civ. e che, stante l'inadempimento, da parte della società preponente degli obblighi ex art. 1749 co.2 cod.civ., sarà autorizzato ad acquisire dalle parti e da terzi i documenti necessari, ivi pagina 73 di 81 compresi, in primo luogo, quelli oggetto dell'istanza di esibizione formulata dalla convenuta a pag. 62-65 della memoria di costituzione.
6. in ordine alla domanda proposta dalla convenuta in via riconvenzionale e volta ad accertare il diritto alla corresponsione in suo favore delle provvigioni relative agli affari ex art. 1748 co.3 cod.civ.
In via riconvenzionale la convenuta lamenta il mancato pagamento delle CP_1
provvigioni relative agli affari ex art. 1748 co.3 cod.civ. (il quale dispone: “L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta”) ed ex clausola n.
6 co. 4 del contratto di agenzia stipulato dalle parti in data 27.12.2018 (dove il “termine ragionevole” previsto dalla norma legale è stato fissato in sei mesi).
Nulla ha replicato parte ricorrente.
Quindi, al fine di quantificare le provvigioni eventualmente maturate in favore della convenuta successivamente alla data di cessazione del rapporto di agenzia (6.7.2022), in relazione agli affari ex art. 1748 co.3 cod.civ. ed ex clausola n. 6 co. 4 del contratto di agenzia stipulato dalle parti in data 27.12.2018, occorre avvalersi di c.t.u., che sarà nominato con ordinanza ex art. 279 co.1 n. 4 e 2 cod.proc.civ. e che, stante l'inadempimento, da parte della società preponente degli obblighi ex art. 1749 co. 2 cod.civ., sarà autorizzato ad acquisire dalle parti e da terzi i documenti necessari, ivi compresi, in primo luogo, quelli oggetto dell'istanza di esibizione formulata dalla convenuta a pag. 62-65 della memoria di costituzione (similmente Cass. 9.5.2023, n.
pagina 74 di 81 12348; Cass. 10.12.2019, n. 32265; Cass. 20.10.2015, n. 21219; Cass. 22.11.2003, n.
17762).
7. in ordine alla domanda, proposte dalla convenuta in via riconvenzionale, di condanna della società ricorrente al risarcimento, in suo favore, del danno all'immagine professionale
La convenuta propone, sempre in via riconvenzionale, domanda di condanna della società ricorrente al risarcimento del danno alla sua immagine professionale, adducendo (pag. 65-
66 della memoria di costituzione) che:
a)
“Successivamente al recesso improvviso… il ha contattato i clienti gestiti dalla sig.ra Parte_1
in costanza di mandato, facendo loro intendere che la stessa è stata “allontanata” CP_1
dall'azienda “per validi motivi””;
b)
“in data 19.8.2022, il nel pubblicare il bilancio di esercizio al Parte_1
31.12.2021, presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Trento, aveva dato pubblicità, oltre che della relazione sulla gestione ex art. 2428 c.c., anche del relativo verbale di approvazione dell'assemblea ordinaria del
CDA del 29.7.2022, lasciando tuttavia volutamente visibili alcuni passaggi del suddetto verbale, ovvero quelli relativi alle gravi accuse sollevate nei confronti della sig.ra e del sig. CP_1
. CP_2
ad a)
A fondamento della sua allegazione parte convenuta ha offerto prova testimoniale sulla seguente circostanza (pag. 27-28, cap. 147): “Successivamente al recesso dal mandato Cont agenziale, il , nella persona del nuovo direttore commerciale, comunicava ad CP_24 pagina 75 di 81 Cont alcuni clienti della sig.ra che la stessa era stata allontanata dal per gravi ragioni CP_1
riconducibili alla resistente”.
Appare evidente, come già statuito nell'ordinanza istruttoria pronunciata all'udienza del
17.10.2023, il carattere generico del fatto dedotto nel capitolo;
infatti non vengono indicati quali clienti avrebbero ricevuto la comunicazione del nuovo direttore commerciale e soprattutto non vengono specificati i contenuti di tale CP_24
comunicazione.
Quindi l'allegazione di parte ricorrente appare priva di riscontro probatorio.
a b)
In proposito – anche ammettendo la sussistenza del danno-evento (ossia che la condotta della società ricorrente abbia effettivamente leso il bene giuridico costituito dalla reputazione professionale della ricorrente) – nulla viene allegato dalla convenuta in ordine ai danni-conseguenza che ne sarebbero derivati e che sono i soli suscettibili di risarcimento (in questo senso ex plurimis, anche di recente Cass. 2.7.2025, n. 17913;
Cass. 31.3.2021, n. 8861).
Quindi in parte qua la domanda appare priva del necessario corredo allegatorio (e a fortiori probatorio).
In definitiva la domanda, proposta in via riconvenzionale dalla convenuta, di condanna della società ricorrente al risarcimento del danno alla sua immagine professionale non è fondata e, quindi, deve essere rigettata.
8. in ordine alle spese
La pronuncia sulle spese viene differita alla decisione definitiva.
pagina 76 di 81
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. GI AI, NON definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. In accoglimento dell'eccezione, sollevata dalla convenuta
[...]
, dichiara la prescrizione quinquennale ex art. 1441 Controparte_1
cod.civ. dell'azione, esercitata da di annullamento dell'accordo CP_4
dell'1.6.2017, con cui , in rappresentanza della società CP_2
ha attribuito all'agente un Parte_1 CP_1
“premio del 5% sull'incremento del fatturato imponibile provvigionale 2017 rispetto al 2016” e dell'atto unilaterale di data 15.11.2017 con cui in CP_2
rappresentanza di ha attribuito all'agente RU l'incremento CP_4
dal 3% al 4% delle provvigioni riguardanti i clienti “LE” e “Spesa
Intelligente”.
2. Accerta che il nuovo contratto di agenzia del 27.12.2018 è stato stipulato con l'agente dall'amministratore di in CP_1 CP_4 CP_2
conflitto di interessi con la rappresentata preponente in ragione della CP_4
sussistenza di una relazione di incompatibilità tra l'interesse della rappresentata e l'interesse del rappresentante quale connesso, per effetto del CP_4 CP_2
vincolo di solidarietà scaturente dalla convivenza in virtù del rapporto di coniugio, con l'interesse della terza contraente agente . CP_1
3. Dichiara che il contratto di agenzia, stipulato in data 27.12.2018, con l'agente
, dall'amministratore di in conflitto CP_1 Controparte_5
di interessi con la rappresentata preponente è stato tacitamente CP_4
convalidato da quest'ultima mediante l'esecuzione volontaria del contratto negli pagina 77 di 81 anni 2019 e 2020, consistita nell'adempimento delle proprie prestazioni e nell'accettazione delle prestazioni dell'agente.
4. Accerta che i clienti ID IT e ID GE, nonché il cliente Gruppo CO
IT in ordine al prodotto ” con il marchio CO Parte_4
“Fior Fiore” erano clienti riconducibili a un tertium genus tra clienti ordinari e clienti direzionali, che non era stato previsto nel contratto di agenzia del 27.12.2018,
e, quindi, alla convenuta spetta un compenso, per gli ordini CP_1
effettuati da detti clienti, che deve essere liquidato sulla base di un'aliquota provvigionale determinata nella misura del 3% (tre per cento), alla luce delle circostanze del caso concreto e in ragione di un'applicazione analogica dell'art. 2099 co. 2 cod.civ. e dell'art. 2224 cod.civ., con conseguente condanna della convenuta alla restituzione, in favore della ricorrente CP_1 CP_4
delle differenze tra le provvigioni effettivamente percepite e quelle maturate in forza delle statuizioni della presente sentenza, in riferimento agli ordini effettuati dai suddetti clienti.
5. Rigetta la domanda, proposta dalla società ricorrente di annullamento CP_4
ex art. 1394 cod.civ. degli asseriti atti di assegnazione, da parte di CP_2
, in rappresentanza di all'agente dei clienti ID
[...] CP_4 CP_1
IT e ID GE, nonché del cliente Gruppo CO IT in ordine al prodotto
” con il marchio CO. Parte_4
6. Accerta che i clienti Agenzia Lombarda S.r.l., IA 5 s.n.c., Formasal s.r.l., Gruppo
Alimentare Sardo s.p.a., GE IN s.r.l., Markal s.p.a., Meridionale
Catering Service s.r.l., CO SE s.r.l., RI di IA LF,
[...]
Siqur s.p.a., Speca Alimentari s.r.l. e WA FO s.r.l. Controparte_6
erano clienti direzionali, e, quindi, alla luce delle previsioni contenute nei contratti pagina 78 di 81 di agenzia del 31.7.2014 e del 27.12.2018, non spetta alla convenuta CP_1
alcun compenso per gli ordini effettuati da detti clienti a far data dal 31.7.2014.
7. Accerta che gli atti di assegnazione, a far data dal 31.7.2014, dei clienti indicati sub
6., da parte dell'amministratore di in favore Controparte_5
dell'agente , sono stati compiuti in conflitto di interessi con la CP_1
rappresentata preponente in ragione della sussistenza di una relazione di CP_4
incompatibilità tra l'interesse della rappresentata e l'interesse del CP_4
rappresentante quale connesso, per effetto del vincolo di solidarietà CP_2
scaturente dal rapporto sentimentale e in seguito coniugale, con l'interesse della terza contraente agente RU.
8. Condanna la convenuta alla restituzione, in favore della ricorrente CP_1
delle provvigioni percepite in riferimento agli ordini effettuati dai clienti CP_4
indicati sub
6. a decorrere dalla stessa data.
9. Rigetta la domanda, proposta dalla società ricorrente in via principale, di annullamento ex art. 1394 cod.civ. degli atti di assegnazione, da parte di CP_2
, in rappresentanza di all'agente dei clienti
[...] CP_4 CP_1
Controparte_7 Controparte_8 CP_9 Controparte_10
Controparte_11 Controparte_12 CP_13 [...]
prima seguiti da altri agenti o da agenti deceduti o da Controparte_14
agenti cessati per altro motivo, con conseguente rigetto anche della correlativa domanda di condanna della convenuta alla restituzione delle provvigioni versate dalla ricorrente in proposito.
10. Rigetta la domanda, proposta dalla società ricorrente in via subordinata e volta ad accertare che i clienti indicati sub
9. non rientravano tra quelli, verso cui poteva, alla luce delle pattuizioni contrattuali, svolgere la sua attività CP_1 pagina 79 di 81 di promozione, in quanto non erano stati da lei procurati, con conseguente rigetto anche della correlativa domanda di condanna della convenuta alla restituzione delle provvigioni versate dalla ricorrente in proposito.
11. Accerta in capo alla società ricorrente il diritto alla ripetizione (con CP_4
conseguente obbligo della convenuta alla restituzione) delle CP_1
eventuali differenze tra le provvigioni effettivamente corrisposte ai clienti indicati nell'elenco sub doc. 30 fasc.ric. e le provvigioni in realtà dovute, in osservanza della clausola n. 6 del contratto di agenzia del 27.12.2018, sugli importi al netto degli sconti applicati.
12. In accoglimento della domanda proposta in via subordinata dalla società ricorrente e in rigetto della domanda proposta in via riconvenzionale dalla convenuta, accerta la legittimità del recesso per giusta causa dal contratto di agenzia stipulato dalle parti in data 27.12.2018, comunicato, con pec del 6.7.2022, dalla preponente qui ricorrente all'agente qui convenuta.
13. Rigetta la domanda, proposta dalla convenuta in via riconvenzionale, di condanna della società ricorrente alla corresponsione, in favore della convenuta, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché, qualora trovi applicazione l'AEC Commercio, dell'indennità suppletiva di clientela e dell'indennità meritocratica ivi prevista, o in subordine, qualora trovi applicazione l'AEC Industria, dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 cod.civ.
14. Rigetta la domanda, proposta dalla convenuta in via riconvenzionale, di condanna della società ricorrente al risarcimento del danno all'immagine professionale.
15. Riserva alla definizione del giudizio la pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali.
16. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione. pagina 80 di 81 Trento, 21 ottobre 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. GI AI
pagina 81 di 81 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2014 nonché l'errato versamento di contributi previdenziali relativi alla posizione della resistente per gli anni 2011-2014 per le ragioni tutte sopra esposte e per l'effetto condannare , come sopra individuata, al pagamento della Parte_1
quota FIRR degli anni 2011-2014, pari ad € 3.506,94 ed al versamento ad CP_3
sul conto agente dell'importo di € 4.394,44 a titolo di versamenti previdenziali per gli anni 2011-2014, o la maggiore o minore somma che risulterà provata in corso di causa anche a seguito di eventuale CTU, o in quanto ritenuta di giustizia;