Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00680/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01130/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1130 del 2025, proposto da
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Maurizio Torchia, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di Collegno, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Graziella Salomone e Matteo Paschero, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l’annullamento
- dell’ordinanza sindacale n. -OMISSIS-, a mezzo della quale il Comune di Collegno ha ordinato a -OMISSIS- s.r.l., in qualità di comproprietaria dell’area sita in Collegno ed individuata al Catasto Terreni Foglio -OMISSIS-, di provvedere « Alla rimozione del materiale inquinante e dei rifiuti presenti sulle aree in oggetto; Allo sfalcio del verde sui marciapiedi di pertinenza; Allo smaltimento del materiale suddetto in apposita discarica autorizzata; A trasmettere all’Ufficio Vigilanza Edilizia del Comune di Collegno entro 15 giorni dall’avvenuta rimozione, il modulo di avvenuto conferimento in discarica dei materiali oltre alla caratterizzazione dei cumuli eventualmente sorti a causa della movimentazione del terreno »;
- di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e/o comunque connesso ed in particolare della diffida a firma del Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Collegno, pervenuta in data 24/04/2025, al pagamento dell’importo di € 4.165,19 per i pretesi costi sostenuti dal Comune di Collegno per lo sgombero delle baracche e dei rifiuti ivi lasciati dagli occupanti abusivi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Collegno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il dott. IO CO RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato in data 28/04/2025, -OMISSIS- s.r.l. (di seguito “-ricorrente-”) ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza – meglio individuata in epigrafe – a mezzo della quale il Sindaco di Collegno le ha ordinato di sgomberare i rifiuti presenti su alcuni terreni di sua proprietà, siti all’interno del territorio comunale. A fondamento della propria impugnazione -ricorrente- ha articolato due motivi di diritto, di seguito compendiati:
« I - Violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 50 e 54 D.Lgs. 267/2000 per difetto dei presupposti di contingibilità ed urgenza dell’ordinanza Sindacale. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti Violazione di legge ed eccesso di potere per carenza assoluta della motivazione », diretto a denunciare il difetto dei presupposti di gravità e urgenza cui l’art. 50, co. 4 d.lgs. 267/2000 subordina l’emanazione delle ordinanze extra ordinem , in quanto la condizione di degrado dei terreni di proprietà di -ricorrente- perdurerebbe da svariati anni e avrebbe fatto oggetto di un più ampio contenzioso giudiziario avviato nel 2021 tra la ricorrente e il Comune di Collegno;
« II - Violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 192, comma 3° D.Lgs. 152/06 -Violazione di norma regolamentare per erronea applicazione degli artticoli 24, 46 e 56 del Regolamento di Polizia Urbana - Eccesso di potere per falsità ed erroneità dei presupposti - Eccesso di potere per carenza di istruttoria - Violazione di legge ed eccesso di potere per erroneità della motivazione - Eccesso di potere per ingiustizia manifesta - Eccesso di potere per sviamento », a mezzo del quale -ricorrente- declina ogni responsabilità, anche a titolo di inerzia colposa, per la condizione di degrado e incuria in cui versano i propri fondi, giacché la ricorrente avrebbe tentato a più riprese di impedire l’occupazione abusiva dei terreni e avrebbe a ripetutamente denunciato la situazione all’Autorità inquirente (nonché alla stessa Amministrazione comunale).
2. – Il Comune di Collegno si è costituito in resistenza, chiedendo l’integrale reiezione delle pretese attoree.
L’Amministrazione intimata ha rivendicato in limine la legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, quale contraddittore necessario dei giudizi promossi avverso le ordinanze contingibili e urgenti ex artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000.
Nel merito, ha escluso che la pluriennale durata della condizione di abbandono dei terreni di -ricorrente- potesse impedire il ricorso alla decretazione d’urgenza, giacché proprio la cronicità e la reiterazione della dispersione incontrollata di rifiuti avrebbero messo a nudo l’inefficacia degli ordinari rimedi e giustificato l’emissione dell’ordinanza extra ordinem. Ha inoltre contestato che le denunce presentate da -ricorrente- nell’ultimo quinquennio valgano ad escluderne la responsabilità ai fini di cui all’art. 192 d.lgs. 152/2006, giacché la società avrebbe omesso di adottare cautele minime dirette a impedire o quantomeno a ostacolare l’occupazione abusiva dei terreni e sarebbe quindi chiamata a rispondere a titolo di inerzia colposa dell’inquinamento che ne è derivato.
Il Comune ha chiesto infine che il Tribunale accertasse in capo alla ricorrente l’obbligo di rimborsare i costi sostenuti dell’Amministrazione per lo sgombero e la pulizia dei terreni.
3. – La causa è stata introitata per la decisione all’udienza pubblica del 17/02/2026, all’esito dello scambio delle memorie conclusive ex art. 73, co. 1 c.p.a.
4. – L’odierna impugnazione si colloca nel solco di un più ampio contenzioso tra le parti, avente ad oggetto un vasto compendio immobiliare di proprietà (anche) della società ricorrente, sito nella zona industriale del Comune di Collegno.
A partire dal 2014 detti terreni sono stati oggetto di ripetuta occupazione abusiva da persone in condizione di disagio abitativo, le quali hanno ivi installato baracche di plastica e lamiera e altri ricoveri di fortuna, e hanno abbandonato rifiuti in modo del tutto incontrollato.
Tali circostanze hanno indotto l’Amministrazione comunale a emettere una prima ordinanza urgente ex artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000, ordinando a -ricorrente- (allora -OMISSIS- s.r.l.) lo sgombero dei rifiuti abbandonati (ord. n. -OMISSIS-, doc. 5 Collegno). La società ha impugnato tale determinazione dinanzi a questo Tribunale con ricorso rubricato al RG n. -OMISSIS-, contestando ogni propria responsabilità per l’abbandono dei rifiuti ed espressamente rifiutandosi di provvedere allo sgombero a proprie spese.
Ne è derivato un sostanziale stallo nei rapporti tra la società ricorrente e l’Amministrazione comunale, che ha favorito l’occupazione abusiva di più ampie zone di terreno e ha condotto al significativo aggravamento della condizione di degrado igienico-sanitario dell’area. In particolare, il Comune di Collegno ha adottato negli anni svariate ordinanze di sgombero, cui la società ricorrente non ha ottemperato (segnatamente le ordinanze n. -OMISSIS-, n.-OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, nonché da ultimo le nn. -OMISSIS- e -OMISSIS- del -OMISSIS-: docc. 16, 23, 25, 28 e 30 Collegno). Per parte sua, -ricorrente- ha sporto plurime querele, a carico di ignoti, per denunciare l’invasione dei propri terreni (docc. 3, 13, 19, 24 -ricorrente-) e ha provveduto all’impugnazione dell’ordinanza n. -OMISSIS- (nel giudizio RG -OMISSIS-) nonché da ultimo dell’ordinanza n. -OMISSIS- (in questo giudizio).
5. – Tanto premesso in punto di fatto, le argomentazioni difensive della resistente, in ordine alla legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, non sono conferenti con la fattispecie controversa, giacché il Ministero non è parte dell’odierno giudizio e – come riconosciuto in atti – la questione è stata sollevata dalla Difesa erariale « in seno al procedimento n. -OMISSIS- ».
La stessa impostazione difensiva della resistente, invero, non è di immediata intelligibilità. Il Comune ha infatti rivendicato la legittimazione passiva del Ministero – pare di capire – quale contraddittore necessario nei giudizi promossi avverso le ordinanze contingibili e urgenti ex artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000. Cionondimeno, non ha eccepito l’inammissibilità del ricorso ex art. 42, co. 1 c.p.a. per mancata notifica del ricorso introduttivo al Ministero dell’Interno.
In disparte tali considerazioni, nessun dubbio può esservi sulla legittimità del ricorso, sotto il profilo in esame. Come chiarito in seguito, la determinazione impugnata è qualificabile nei termini dell’ordinanza di sgombero di cui all’art. 192 d.lgs. 152/2006 ( infra §7.1). Ad ogni buon conto, per giurisprudenza pacifica, « nel caso di impugnazione di un’ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco quale Ufficiale di Governo è da escludere che il relativo ricorso, se proposto solo per l’annullamento dell’ordinanza stessa, debba essere notificato anche al Ministero dell’Interno, essendo meramente formale l’imputazione giuridica allo Stato degli effetti dell’atto di un organo del Comune » ( ex multis TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 20/01/2023, n. 23). Il Ministero è legittimato passivo qualora il gravame contenga anche un’istanza risarcitoria, tant’è che la giurisprudenza ha precisato che quando con l’impugnazione « si richieda anche il risarcimento dei danni, a pena di inammissibilità del gravame, la notifica deve essere effettuata sia al Sindaco sia al Ministero dell’Interno » (cfr. TAR Campania, Salerno, Sez. II, 11/03/2021, n. 618).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha proposto domanda risarcitoria, di talché non era chiamata a estendere il contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Interno.
6. – Venendo al merito dell’impugnazione, colgono nel segno le censure attoree inerenti il difetto dei presupposti per la decretazione d’urgenza.
La condizione di degrado e di abbandono dei terreni di proprietà di -ricorrente- perdura, con andamento alterno, da più di un decennio (la prima denuncia risale al -OMISSIS-: doc. 3 -ricorrente-). Tale circostanza, se pur non impediva all’Amministrazione di provvedere ex artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000, la onerava quantomeno di dare conto, in sede decisoria e motivazionale, dell’esistenza di una condizione di obiettiva urgenza e indifferibilità, rispetto ad un pericolo per gli interessi della collettività di tale gravità e urgenza da richiedere un intervento immediato (Cons. Stato, Sez. I, 19/02/2025, n. 130; TAR Veneto, Sez. II, 7/10/2022, n. 1515).
Nel caso di specie, gli atti di causa attestano che, dopo una qualche collaborazione di -ricorrente- (cfr. relazione di sopralluogo del -OMISSIS-, doc. 6 Collegno), l’Amministrazione ha assistito ad un progressivo peggioramento alle condizioni di degrado dell’area e ha emesso una pletora di ordinanze di sgombero, che la ricorrente ha integralmente disatteso. Il Comune non ha disposto l’esecuzione coattiva dei propri provvedimenti, alcuni dei quali riguardanti gli stessi mappali oggetto della determinazione impugnata in questo giudizio (il mappale n. -OMISSIS- è oggetto dell’ordinanza n. -OMISSIS-, mentre il mappale -OMISSIS- è oggetto delle ordinanze n. -OMISSIS-: docc. 5 e 16 Collegno). Né d’altronde erano ravvisabili ostacoli giuridici in tal senso, giacché solo alcune delle ordinanze in parola erano state impugnate dinanzi al TAR e, in ogni caso, non risulta che la loro efficacia fosse stata sospesa nella fase cautelare del giudizio RG -OMISSIS-. Infine la motivazione del provvedimento gravato, pur menzionando la presenza all’interno dei terreni di -ricorrente- « di verde incolto, rifiuti di vario genere quali abbigliamento, rifiuti domestici e materiale edile, nonché […] n. 7 accampamenti abusivi », non dà conto di una modifica dei luoghi rispetto alla situazione precedente né della presenza di un pericolo incombente ed attuale per la sicurezza o la salute pubblica tale da rendere imprescindibile nell’immediato l’esercizio di poteri extra ordinem .
In tale contesto, non possono dirsi integrati – o quantomeno non risultano adeguatamente esplicitati in motivazione – i presupposti di gravità e urgenza cui gli artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000 subordinano il ricorso alla decretazione d’urgenza.
7. – Pur a fronte di tali considerazioni, il ricorso non è comunque suscettibile di accoglimento.
7.1 - La determinazione impugnata rientra nel genus delle ordinanze di sgombero di cui all’art. 192 d.lgs. 152/2006. Il fondamento normativo del provvedimento trova conferma nell’ulteriore richiamo, contenuto nella motivazione, agli artt. 24, co. 2, 46 e 56 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Collegio, i quali impongono a vario titolo ai proprietari di fondi « esposti alla pubblica vista » o « confinanti con suolo pubblico » di provvedere alla conservazione dei terreni e alla prevenzione degli accessi abusivi, e vietano l’abbandono di materiale al loro interno per ragioni di pubblico interesse.
In questa prospettiva, la menzione agli artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000 (invero contenuta nell’ultimo paragrafo delle Premesse) assume una funzione di rinforzo, quando non di mero stile, ma non modifica lo statuto normativo della determinazione gravata (come invero implicitamente riconosciuto dalla ricorrente mediante la proposizione del secondo motivo di impugnazione).
7.2 - Poste tali premesse l’art. 192 d.lgs. 152/2006 vieta « l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti » (co. 1) nonché « l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee » (co. 2). Il terzo comma della disposizione menzionata stabilisce inoltre che: «[…] chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate ».
La norma sopracitata, di diretta ispirazione eurounitaria, è informata al principio “chi inquina paga”, che pone l’onere materiale ed economico della messa in pristino di un’area inquinata in capo al responsabile dell’abbandono dei rifiuti nonché, in via solidale, al proprietario della stessa (o al titolare di diritti di godimento su di essa), purché l’abbandono dei rifiuti gli sia imputabile, all’esito dell’accertamento in contraddittorio, a titolo di dolo o di colpa.
Ne consegue che « non è configurabile una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o del titolare di diritti reali o personali di godimento sull’area inquinata, ma soltanto ove detti soggetti siano responsabili quanto meno a titolo di colpa, anche omissiva, per non aver approntato le cautele necessarie a custodire adeguatamente la proprietà, occorrendo la dimostrazione del dolo (espressa volontà o assenso agevolativo del proprietario in concorso nel reato) o della colpa attiva (imprudenza, negligenza, imperizia) ovvero omissiva (mancata denuncia alle autorità del fatto) per aver tollerato l’illecito ». Sono dunque « illegittimi gli ordini di smaltimento dei rifiuti indiscriminatamente rivolti al proprietario di un fondo in ragione della sua mera qualità e in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell’Amministrazione procedente, sulla base di un’istruttoria completa e di un’esauriente motivazione, dell’imputabilità soggettiva della condotta » (Cons. Stato, Sez. IV, 26/08/2024, n. 7238).
Quanto all’ampiezza degli oneri di diligenza posti in capo al proprietario, l’art. 192 d.lgs. 152/2006 non richiede una vigilanza costante, da esercitarsi giorno e notte, per impedire ad estranei di invadere l’area o di abbandonarvi rifiuti, giacché un impegno di tale entità travalicherebbe gli ordinari canoni della diligenza media che è alla base della nozione di colpa. L’obbligo di diligenza del proprietario va dunque valutato secondo criteri di ragionevole esigibilità, con la conseguenza che va esclusa la responsabilità per colpa anche quando sarebbe stato possibile evitare il fatto solo sopportando un sacrificio obiettivamente sproporzionato (Cons. Stato, Sez. IV, 7/06/2018, n. 3430).
In questa prospettiva, «la mancata recinzione del fondo non può costituire, di per sé, prova della colpevolezza del proprietario, considerato anche che la recinzione non sempre ostacola il conferimento o lo sversamento di rifiuti, e che essa è pur sempre una facoltà del proprietario e non un obbligo» (Cons. Stato, Sez. IV, 03/12/2020, n. 7657; Id. 15/12/2017, n. 5911; cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 12/0-OMISSIS-, n. 1052). Cionondimeno, ove le circostanze del caso concreto rendano attuale il rischio di un inquinamento dell’area, il proprietario non può andare esente da responsabilità ove non si attivi per « impedire, o comunque, rendere difficoltoso l'accesso sull’area, attraverso recinzioni, cancelli e cartelli che prevengano e vietino l'accesso stesso, nonché […] mantenere efficienti, nel tempo, le misure di protezione e prevenzione. Occorre, quindi, interpretare il disposto dell'art. 192, d.lgs. n. 152/2006, alla luce del suo dato letterale, della sua collocazione sistematica e della ratio legis di tutela dell'interesse pubblico generale alla preservazione dell'ambiente, nel senso che, quando emergano induttivamente elementi di responsabilità del proprietario per la mancata attivazione di misure atte a contrastare l'abbandono dei rifiuti rinvenuti, lo stesso è tenuto a rimuoverli » ( ex multis TAR Lazio, Roma, Sez. II, 05/05/2023, n. 7645).
In breve, esclusa l’esistenza di un obbligo di recinzione del fondo, ove le circostanze del caso concreto rendano attuale e concreto il rischio di un abbandono incontrollato di rifiuti, la responsabilità ex art. 192 d.lgs. 152/2006 può essere esclusa solo a fronte della realizzazione di un minimo di protezioni passive.
Nel caso di specie, tale onere era reso ancor più pregnante dalle previsioni del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Collegno, menzionate nella motivazione del provvedimento impugnato. In particolare, l’art. 56 del Regolamento dispone: « 1. I proprietari dei terreni confinanti con suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre. 2. La stessa disposizione potrà essere estesa dal Comune anche alle rimanenti zone del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro o al pubblico interesse. 3. La recinzione deve essere fatta in muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso […]».
Vi era dunque una previsione espressa, a livello secondario, che imponeva la recinzione dei terreni prospicenti la pubblica via, per ragioni di decoro e di pubblico interesse.
7.3 - Calando tali coordinate normative alla fattispecie controversa, le censure contenute nel secondo motivo di impugnazione si appalesano infondate.
Nel decennio precedente l’emissione della determinazione gravata, i terreni di proprietà della società ricorrente sono stati interessati da occupazioni abusive e dal correlato abbandono incontrollato di rifiuti. -ricorrente- era indubbiamente consapevole della frequenza e della portata tali occupazioni, avendo denunciato la situazione all’Autorità di pubblica sicurezza sin dal dicembre 2014.
Pur a fronte del progressivo peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie dell’intera area, non risulta che -ricorrente- si sia attivata per impedire – o anche solo ostacolare – l’accesso ai propri fondi.
L’unica prova documentale offerta sul punto dalla ricorrente è costituita dal “prospetto dei costi” dimesso sub doc. 4. Si tratta tuttavia di un documento di modestissima pregnanza probatoria, giacché di provenienza unilaterale della parte, privo di sottoscrizione, privo di valenza anche solo fiscale e insuscettibile di fornire prova dell’effettivo pagamento dei costi ivi indicati. Inoltre, il documento non precisa a quali dei numerosi mappali fossero interessati da recinzione e, in ogni caso, non menziona alcuna spesa – a questo o ad altro titolo – successiva al novembre 2020: anche nella prospettazione di -ricorrente-, dunque, la società non avrebbe provveduto alla recinzione di alcun terreno (o al suo ripristino) nei quattro anni precedenti l’emissione della determinazione impugnata.
Non vi è dunque alcun elemento di prova, anche solo di carattere indiziario, a conferma del fatto che la ricorrente abbia assunto una qualche iniziativa concreta per evitare la dispersione incontrollata dei rifiuti sui terreni di sua proprietà, né a fortiori che gli sforzi compiuti siano risultati vani nel contenere la situazione di degrado.
Al contrario, i sopralluoghi effettuati dall’Amministrazione hanno consentito di appurare che l’area fosse « facilmente accessibile in quanto solo parzialmente recintata » (doc. 16 Collegno). Il Comune ha inoltre dedotto e documentato di aver incrementato negli anni i controlli dell’area e di aver posto in essere diverse iniziative per rendere disagevole il reperimento di materiale utilizzato nella costruzione delle baracche e per ridurre il rischio dell’occupazione dei suoli (cfr. verbale di sopralluogo del -OMISSIS-, doc. 26 Collegno: « Si condivide che parte del problema è legato alla vicinanza dell’Ecocentro a tali aree e, pertanto, la Polizia Municipale richiede di valutare la possibilità di spostare i contenitori della raccolta legno e ingombranti in altro luogo o almeno di non far più conferire temporaneamente la raccolta ingombranti in tale sito, onde diminuire il potenziale “materiale da costruzione”. L’Ufficio Ambiente si rende disponibile a valutare tale ipotesi con CIDIU. L’assessore -OMISSIS- comunica che richiederà alla Polizia Municipale un servizio di presidio rafforzato delle aree pubbliche e private, una volta completati il loro sgombero e pulizia completa. Si richiederà altresì di rafforzare il presidio dell’Ecocentro negli orari critici per il prelievo dei materiali, che corrispondono a quello della chiusura centrale e le prime ore della chiusura pomeridiana. Si conviene che per prevenire il ripetersi di tali fenomeni in futuro, si imporrà ai proprietari (ai sensi dei regolamenti edilizio e rifiuti vigenti) di recintare e interdire completamente l’accesso alle aree di proprietà privata. Su richiesta dell’assessore, l’ufficio della Vigilanza Edilizia ha predisposto una cartografia dell’area corredata dalle indicazioni dei punti interessati, con gli estremi delle ordinanze già emesse. Tale cartografia si allega al presente verbale e sarà aggiornata con lo sviluppo di questo lavoro» ).
In definitiva, a fronte della gravità della situazione e della sua durata nel tempo, non è ragionevolmente sostenibile che la mera presentazione di denunce o di querele potesse esonerare -ricorrente- dall’assumere ogni ulteriore iniziativa diretta a impedire o a ostacolare l’accesso ai propri terreni e la dispersione incontrollata di rifiuti e di materiale. Sotto questo profilo, si sottrae a censure la valutazione effettuata dal Comune di Collegno circa la responsabilità della società ricorrente, a titolo di negligenza colposa, per l’accumulo di rifiuti sui terreni di sua proprietà.
Il secondo motivo di impugnazione è dunque infondato.
Ne discende l’integrale reiezione del ricorso, giacché la determinazione impugnata trova legittimo fondamento normativo nell’art. 192 d.lgs. 152/2006, che la sorregge nella presente sede giurisdizionale.
8. – È infine manifestamente inammissibile la domanda di accertamento avanzata dall’Amministrazione intimata in sede di memorie conclusive. Il Comune non ha proposto ricorso incidentale entro i termini di cui all’art. 42 co. 1 c.p.a. e pertanto non può formulare autonome domande nel giudizio. A tacere dunque della mancata notifica della memoria conclusiva ex art. 41, co. 1 c.p.a., la domanda non risulta ritualmente introdotta in questo giudizio e il Tribunale non può conseguentemente pronunciarsi sulla sua fondatezza.
9. – La complessità della fattispecie controversa e l’inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dall’Amministrazione intimata giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento della denominazione della società ricorrente e di ogni altro elemento suscettibile di consentirne l’individuazione.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
FF SP, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
IO CO RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO CO RI | FF SP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.