Sentenza 1 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00078/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00244/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 244 del 2025, proposto da
DO S.a.s. di ZO LF ER & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Piccoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alexandra Roilo, Jutta Segna, Lukas Plancker e Patrizia Gianesello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso l’Avvocatura della Provincia autonoma in Bolzano, Piazza Silvius Magnago, 1;
Comune di Badia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito;
nei confronti
Planat S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Arthur Frei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso il suo studio in Bolzano, viale A. Duca D’Aosta, 51;
per l’annullamento
1) del permesso di costruire n. 25/2025 del 30.05.2025 del Comune di Badia avente ad oggetto “ Modifica dell’accesso all’edificio sito sulla p.ed. 155/1 C. C. Badia in San Cassiano – Micurà de Rü 6 ”;
- e di ogni altro atto o provvedimento, eventualmente anche endoprocedimentale, preparatorio o presupposto, e in particolare:
2) del parere tecnico dell’Ufficio provinciale strade dd. 1.04.2025 prot. 321994;
3) del parere tecnico dell’Ufficio provinciale strade dd. 27.5.2025 prot. 457692;
4) della proposta formulata per il rilascio del permesso di costruire dal R.U.P. dd. 29.5.2025 nonché
5) dell’autorizzazione n. 66 dd. 29.5.2025, ai sensi del C.d.S., alla realizzazione di un nuovo accesso dalla SP 37 rilasciata dal Sindaco del Comune di Badia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Planat S.r.l. e della Provincia Autonoma di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il consigliere HE EN e uditi per le parti i difensori come indicato in verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo la ricorrente, proprietaria dell’Hotel DO a San Cassiano in Badia, impugna gli atti meglio descritti in epigrafe aventi ad oggetto la modifica dell’attuale accesso dalla S.P. 37 all’edificio sito sulla p.ed. 155/1 C.C. Badia in San Cassiano, adiacente alla propria struttura alberghiera e di proprietà della controinteressata.
2. Il progetto assentito prevede la realizzazione, in sostituzione dell’attuale rampa, la quale per la parte iniziale è posta sul fondo della ricorrente (p.f. 542/7), di un nuovo accesso dalla strada pubblica e di una rampa posta per intero sulla proprietà della controinteressata nonché l’apposizione sulla sommità dei muri di contenimento, posti a lato della rampa e a confine con la proprietà della ricorrente di una ringhiera anticaduta.
Riferisce la ricorrente che a seguito della realizzazione del nuovo accesso, il proprio personale e i fornitori non potrebbero più utilizzare l’attuale rampa per accedere anche con veicoli dalla strada provinciale ai locali cucina posti sul retro della propria struttura ricettiva, e che la realizzazione di un nuovo passaggio carraio, a ridosso di quello che serve l’ingresso al garage dell’Hotel DO, verrebbe a costituire una fonte di pericolo.
3. Il ricorso poggia sui seguenti motivi di impugnazione:
I.) “ Violazione e falsa applicazione di legge: art. 97 Cost, artt. 1, 3 e 6 L 241/1990, dell’art. 22 del Codice della Strada (D. Lgs. 30.4.1992 n. 285) e dell’art. 46 del regolamento d’esecuzione e d’attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) per la mancata verifica istruttoria della rampa già esistente ai fini dell’interesse al nuovo intervento concessionato, alla sua utilità e sicurezza. Eccesso di potere per sviamento, travisato esame dei fatti presupposti, difetto istruttorio, motivazione carente illogica e contradittoria. ” Sostanzialmente la ricorrente ritiene che il nuovo accesso, costituente un passo carraio avente un impatto sulla viabilità pubblica, non avrebbe potuto essere autorizzato, in quanto il fondo a cui serve ha già un accesso, comodo e idoneo ad ogni fine, alla strada pubblica.
II) “ Violazione e falsa applicazione di legge: art. 97 Cost, artt. 1, 3, 6 e 7 L 241/1990, dell’art. 14 delle Norme di Attuazione del PUC di Badia, in combinato disposto con le definizioni di cui dall’art. 2, lett. p) e r) del Regolamento in materia edilizia (DPP n. 24/2020), per violazione della disciplina delle distanze di legge per la zona B2. Eccesso di potere per sviamento, travisato esame dei fatti presupposti, difetto istruttorio e difetto di partecipazione nonostante la lesione della proprietà della ricorrente, motivazione carente illogica e contradittoria ”. Con il presente motivo di impugnazione la ricorrente si duole, innanzitutto, di un’invasione della propria proprietà, in quanto dal progetto emergerebbe che il piede di fondazione del muro di controripa, previsto al lato della rampa per contenere il terreno del proprio fondo, verrebbe realizzato, invece che sulla proprietà della controinteressata, all’interno della propria.
Inoltre afferma che i muri di contenimento previsti a lato della rampa e a confine con la propria proprietà “ si elevano al di sopra del piano di campagna per una quota notevole ” e costituirebbero delle costruzioni rilevanti ai fini distanziali con conseguente violazione della distanza di 5 m dal confine di proprietà.
III) “ Violazione e falsa applicazione di legge: art. 97 Cost, artt. 1, 3, 6 e 7 L 241/1990, dell’art. 14 delle Norme di Attuazione del PUC di Badia, in combinato disposto con le definizioni di cui dall’art. 2, lett. j) del Regolamento in materia edilizia (DPP n. 24/2020). Eccesso di potere per sviamento, travisato esame dei fatti presupposti, difetto istruttorio, motivazione carente illogica e contradittoria ”. La ricorrente assume un difetto istruttorio del permesso di costruire in relazione all’indice di impermeabilità del suolo, stabilito nel 45% dalle norme urbanistiche, a fronte di una sigillatura del fondo della rampa “ mediante pavimentazione in cubetti di cemento ”, asseritamente prevista in progetto.
IV) “ Violazione e falsa applicazione di legge: art. 97 Cost, artt. 1, 3, 6 L 241/1990, dell’art. 22 del Codice della Strada (D. Lgs. 30.4.1992 n. 285) e dell’art. 46 del regolamento d’esecuzione e d’attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) per la mancata verifica istruttoria sulla adeguatezza e fondatezza delle osservazioni della società richiedente la concessione oppositive al primo diniego e ridotte ad una mera oltre che illogica ed erronea pretesa di parità di trattamento per progetti edilizi però diversi. Eccesso di potere per sviamento, travisato esame dei fatti presupposti, difetto istruttorio, motivazione carente illogica e contradittoria .” La ricorrente si duole del fatto che la Commissione comunale per il territorio e paesaggio, a seguito di un primo parere negativo al progetto e dell’esame delle osservazioni presentate, abbia, invece espresso un parere positivo richiedendo l’osservanza delle prescrizioni del Servizio strade provinciale. Ritiene la ricorrente che il passo carraio autorizzato, a causa “ di un muro elevato, che preclude ogni visibilità ” non presenti i requisiti richiesti dalla normativa in relazione alla visibilità e all’accessibilità.
V) “ Violazione di legge – eccesso di potere – carenza assoluta di istruttoria e di motivazione. ”
Con questo motivo la ricorrente lamenta l’incomprensibilità dei motivi per i quali la Provincia abbia acconsentito acché la nuova rampa vada a occupare ca. mq. 20 della p.f. 542/1 su cui insiste la strada provinciale.
4. La Provincia autonoma si è costituita, esponendo di essersi limitata a rilasciare i nulla osta, a contenuto meramente tecnico in relazione alla sicurezza, ai fini dell’autorizzazione del nuovo accesso dalla strada provinciale, il cui rilascio nel caso all’esame, in quanto trattasi di un tratto stradale all’interno del centro abitato di un comune con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, rientra nell’ esclusiva competenza del Sindaco.
La difesa dell’Amministrazione provinciale ha poi eccepito in rito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, in quanto gli atti della Provincia autonoma costituirebbero meri atti endoprocedimentali non dotati di lesività autonoma, nonché per difetto di legittimazione passiva dell’Ufficio strade provinciale, e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza, limitando le proprie difese ai motivi di impugnazione IV e V, gli unici riguardanti gli atti dell’Amministrazione provinciale.
5. La controinteressata Planat s.r.l. si è costituita con memoria di stile, chiedendo il rigetto del ricorso per inammissibilità e infondatezza, per poi prendere puntualmente posizione sui motivi di ricorso con memoria difensiva, ritualmente depositata in vista dell’udienza pubblica, affermando in rito l’inammissibilità degli stessi per difetto di interesse ad agire e nel merito l’infondatezza.
6. All’udienza pubblica del 25 marzo 2026 il ricorso è stato introitato per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
7. Il ricorso, per le ragioni di fatto e in diritto di seguito esposte, è meritevole di accoglimento, limitatamente alla censura relativa all’invasione di proprietà con il piede di fondazione del c.d. muro di controripa avente funzione di contenimento del fondo DO (p.ed. 1045).
8. Ai fini di una miglior comprensione della fattispecie all’esame giova premettere che con domanda di data 28.02.2025 la controinteressata, Planat s.r.l., ha domandato il rilascio di un permesso di costruire per la modifica dell’accesso dalla strada provinciale n. 37 all’edificio di proprietà, identificato con p.ed. 155/1 C.C. Badia in San Cassiano.
8.1 Il Comune ha in seguito acquisito il nulla osta dell’Ufficio beni archeologici insediato presso la Soprintendenza provinciale ai beni culturali di data 09.04.2025, nonché il parere tecnico positivo con prescrizioni del Servizio strade provinciale Val Pusteria di data 01.04.2025. Successivamente in data 03.04.2025 la Commissione comunale per il territorio e paesaggio – Sezione edilizia ha dapprima emesso un parere negativo, ritenendo non garantita né la visibilità né l’adeguata manovrabilità in prossimità dell’accesso, e, a seguito dell’esame delle osservazioni tecniche e normative presentate dal richiedente e della relazione del Front Office, in data 16.05.2025 ha poi espresso parere positivo “ salvo conferma / benestare dell’Ufficio Strade provinciale in riguardo al progetto elaborato ”. In via incidentale il Collegio rileva come i detti pareri della Commissione comunale non risultano essere stati espressamente impugnati da parte ricorrente.
8.2 Dalla documentazione versata in atti emerge che il progetto rielaborato è stato, quindi, inoltrato al Servizio strade provinciale Val Pusteria, il quale in data 27.05.2025 ha emesso un nuovo parere tecnico positivo con prescrizioni.
8.3 In data 29.05.2025 il Sindaco del Comune di Badia ha rilasciato, in forza dell’art. 26 del D.Lgs. 285/1992, ossia del Codice della Strada, che prevede la competenza del Sindaco per il rilascio delle autorizzazioni per gli accessi e le diramazioni dai tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell’interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, la preventiva autorizzazione, di cui all’art. 22 Codice della strada, per la modifica dell’accesso alla p.ed. 155/1 a San Cassiano.
8.4 Successivamente, acquisiti tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta richiesti in base alla normativa vigente, il responsabile del procedimento ha formulato la proposta finalizzata al rilascio del richiesto permesso di costruire, e in data 30.05.2025 il Sindaco ha rilasciato il permesso di costruire n. 25/2025, qui oggetto di impugnazione.
9. In via preliminare in relazione all’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse al ricorso sollevata dalla controinteressata, il Collegio si riporta al noto insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la quale con sentenza 22 dicembre 2021 n. 22, ha affermato, tra l’altro, i seguenti principi di diritto: “ a) Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas , quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato; b) L’interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall’intervento previsto dal titolo autorizzatorio edilizio che si assume illegittimo può comunque ricavarsi dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso ” (principi ribaditi anche recentemente da Consiglio di Stato, sez. IV, 19 maggio 2025, n. 4262; idem , sez. II, 30 dicembre 2025, n. 10440).
Il ragionamento intorno all’interesse al ricorso, inteso come uno stato di fatto, si lega, quindi, necessariamente all’utilità ricavabile dalla tutela di annullamento e dall’effetto ripristinatorio, qualora l’opera fosse già stata realizzata: utilità che a sua volta è in funzione e specchio del pregiudizio sofferto. In particolare, il pregiudizio sofferto è rinvenuto in giurisprudenza nel possibile deprezzamento dell’immobile, confinante o comunque contiguo, ovvero nella compromissione dei beni della salute e dell’ambiente in danno di coloro che si trovano in durevole rapporto con la zona interessata (cfr. ex plurimis , Consiglio di Stato sez. IV, 19 maggio 2025, n. 4262; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 15 maggio 2025, n. 900).
Nel caso di specie, in cui i relativi lavori per la realizzazione dell’opera non sono, comunque, ancora iniziati, la ricorrente non prospetta alcuna diminuzione di aria, luce, visuale o panorama, e nemmeno delle menomazioni di valori urbanistici o una maggior antropizzazione della proprietà, la quale, considerato che l’accesso alla proprietà confinante si svolgerebbe in futuro per intero sulla medesima, verrebbe addirittura sgravata dall’attuale servitù di passo.
A fronte dell’eccezione di difetto di interesse ad agire sollevata da controparte, la ricorrente ha, invece, meramente prospettato che il grave danno che subirebbe dall’esecuzione della nuova opera, consisterebbe nel fatto di non poter più utilizzare l’accesso esistente “ per accedere (legittimamente) al fondo che costituisce il sedime della casa p.ed. 1045 ”, tralasciando tuttavia di specificare che tale accesso, per quanto risultante dalla documentazione versata in atti, si svolgerebbe, anche e essenzialmente attraverso la proprietà della controinteressata, la quale si è opposta ad un simile utilizzo anche mediante l’invio di diffide a mezzo del proprio legale.
Per quanto dimesso in atti e in mancanza di un qualsiasi principio di prova sul fatto che l’accesso al proprio fondo attraverso la proprietà confinante avvenga in modo legittimo, deve, pertanto, concludersi che l’utilità che la ricorrente afferma di voler perseguire con il presente ricorso, non pare essere meritevole di tutela ai sensi dell’ordinamento giuridico.
Le condizioni dell’azione (legittimazione e interesse a ricorrere) assolvono, infatti, una funzione di filtro in chiave deflattiva delle domande proposte al giudice, sino a costituire un controllo di meritevolezza dell’interesse sostanziale in gioco, volto a impedire che l’esercizio dell’azione divenga strumento per tutelare interessi emulativi, di mero fatto, pretese impossibili o contra ius .
La legittimazione al ricorso consiste nella titolarità in capo a colui che propone il ricorso di una situazione differenziata e giuridicamente rilevante, che valga a differenziare la sua pretesa da quella del quisque de populo ( ex multis TAR Venezia, sent. 16 marzo 2026, n. 581).
L'interesse al ricorso consiste nell'utilità pratica che il soggetto trae dall'annullamento del provvedimento impugnato: esso deve essere personale, attuale e concreto, sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere al momento della decisione.
Anche l’affermazione che la realizzazione di un nuovo accesso alla strada pubblica verrebbe a costituire una fonte di pericolo, oltre a costituire una valutazione soggettiva della ricorrente, non è idonea a costituire un interesse idoneo a supportare il ricorso.
Per come formulata, infatti, la censura si scontra con il rilievo secondo il quale l’oggetto del giudizio nel processo amministrativo non è il rispetto formale della legge (c.d. giurisdizione oggettiva), ma la tutela di una posizione giuridica soggettiva (c.d. giurisdizione soggettiva) che presuppone un interesse concreto e attuale per la cui tutela si rende necessario l’intervento giurisdizionale ( ex multis Cons. Stato, sez. IV, 9 marzo 2026, n. 1885).
Diversamente l’interesse sotteso al secondo motivo di impugnazione ossia quello teso a censurare l’illegittimo sconfinamento della propria proprietà è indubbiamente meritevole di tutela e pare anche essere l’unico a sorreggere il ricorso proposto.
10. Un tanto precisato si può, quindi, passare all’esame del merito dei motivi d’impugnazione.
11. Il primo motivo di impugnazione verte sostanzialmente sull’opportunità della modifica dell’accesso dalla strada provinciale alla proprietà della controinteressata e si basa essenzialmente su una valutazione soggettiva della ricorrente che ritiene l’attuale accesso comodo e idoneo ad ogni fine e, conseguentemente, del tutto inutile la trasformazione autorizzata dall’ente competente.
Una simile censura, involgendo l’opportunità dell’autorizzazione rilasciata, in quanto attinente ad una tipica valutazione di merito dell’Amministrazione, si sottrae come tale alla giurisdizione di legittimità di questo Giudice e come tale deve essere dichiarata inammissibile.
12. Il secondo motivo di impugnazione è invece, in parte, meritevole di accoglimento.
12.1 Come correttamente evidenziato dalla ricorrente, il progetto approvato dal Comune evidenzia nelle sezioni rappresentate come il piede di fondazione del muro di contenimento previsto ai lati della nuova rampa e lungo il confine con la p.ed. 1045, di proprietà della ricorrente, invade la proprietà confinante.
La controinteressata sul punto si è limitata ad affermare che si tratterebbe di un errore di lettura del progetto, in quanto il muro graficamente in progetto sarebbe stato rappresentato in modo “specchiato”, ossia orientato verso monte, anziché verso valle, e che, in ogni caso si tratterebbe di un refuso grafico, in relazione al quale sarebbe già stato depositato un progetto di variante presso il Comune di Badia.
Le argomentazioni relativa all’asserita rappresentazione “specchiata” non convincono il Collegio, in quanto nella sezione, oggetto di esame, è chiaramente indicato che il piede di fondazione del muro di contenimento verrebbe realizzato verso il terreno da contenere, ossia all’interno della proprietà confinante, e non in direzione opposta.
A ciò si aggiunge che la controinteressata non ha fornito il benché minimo principio di prova a sostegno dell’affermazione di avere già presentato un progetto di variante per la correzione dell’asserito refuso grafico.
Pertanto è doveroso concludere che il progetto assentito, nella parte in cui invade la proprietà confinante con la fondazione del muro di contenimento è illegittimo e deve, pertanto essere annullato in parte qua .
12.2 Prive di fondamento sono, invece, le doglianze della ricorrente relative alla violazione delle distanze dal confine.
12.2.1 Innanzitutto deve essere premesso che la ricorrente nulla ha dedotto in relazione al pregiudizio che deriverebbe alla sua proprietà dalla realizzazione di una rampa sul fondo confinante, oltretutto ad una quota inferiore della quota del suo terreno, con la conseguenza che tale censura si appalesa, innanzitutto, come inammissibile.
12.2.2 Nel merito va, comunque, rilevato come il progetto assentito non preveda riporti di terreno o innalzamenti della linea del terreno, in quanto la rampa e il relativo muro di contenimento verranno realizzati ad una quota inferiore della linea del terreno della p.ed. 1045 di proprietà della ricorrente. L’unico elemento che sporgerà dalla quota del terreno risulta essere la ringhiera, posta sulla sommità dei muri in funzione di un parapetto anticaduta. Dal progetto assentito non risulta, come sostenuto dalla ricorrente, che sarebbe prevista la realizzazione di muri sporgenti “ al di sopra del piano di campagna per una quota notevole ”.
L’invocato art. 2, comma 1, lett. p) del D.P.P. n, 24/2020, che a detta della ricorrente vieterebbe la trasformazione della linea del terreno a distanze inferiori dal confine di quelle prescritte dal piano comunale per il territorio e il paesaggio, non può trovare applicazione ai casi in cui la trasformazione non comporti alcun innalzamento del terreno, ma addirittura come nel caso all’esame un abbassamento della quota del terreno.
Basti sul punto rilevare come il richiamato regolamento precisi che le distanze sono da misurarsi in senso orizzontale. Volendo, pertanto, verificare l’osservanza delle distanze dalla proprietà della ricorrente, e quindi misurandole in senso orizzontale dal piano di campagna della ricorrente, non è dato riscontrare alcuna costruzione sul fondo della controinteressata che violerebbe la predetta distanza dai confini, posto che le ringhiere o i parapetti fino ad un’altezza di 1,50 m sono irrilevanti ai fini dell’ingombro di una costruzione (cfr. art. 2, comma 1, lett. n) e o) del D.P.P. 24/2020).
13. Anche il terzo motivo di impugnazione relativo all’asserita mancata verifica in relazione al rispetto dell’indice di impermeabilità, oltre che inammissibile, è anche infondato.
13.1 Posta la natura della giurisdizione amministrativa quale giurisdizione soggettiva, non è dato individuare l’interesse di cui la ricorrente possa affermarsi titolare per contrastare il progetto sotto il profilo dell’impermeabilità del suolo della p.ed. 1155/1 C.C. Badia.
13.2 A ciò si aggiunge che dal progetto emerge solo che la pavimentazione della rampa verrà realizzata con cubetti (“ Als Fahrbahnbelag sind Betonwürfelsteine vorgesehen. ”), e quindi con una pavimentazione a fuga che permette il drenaggio delle acque meteoriche e non impedisce, come tale, alle stesse di raggiungere naturalmente la falda acquifera. Ne consegue che una simile pavimentazione non rileva ai fini dell’indice di permeabilità del fondo.
14. In merito alla quarta censura dev’essere, innanzitutto, evidenziato che la ricorrente non ha formalmente impugnato anche le prese di posizione della Commissione comunale per il territorio e paesaggio – Servizio edilizia e che, da quanto esposto supra , emerge che a seguito del primo parere negativo il progetto per la modifica dell’accesso sia stato anche rielaborato e sottoposto nuovamente al nulla osta del Servizio strade provinciale.
A ciò si aggiunge che in modo alquanto generico, ossia con un mero richiamo contenuto nella rubrica del motivo di impugnazione all’art. 46 del Regolamento d’esecuzione del nuovo Codice della Strada, e a uno schizzo predisposto dal Comune di Bolzano, la ricorrente lamenta criticità in relazione alla visibilità dell’accesso e alla manovrabilità delle autovetture in entrata all’accesso e, quindi, fa valere essenzialmente un interesse relativo alla sicurezza della circolazione stradale.
Il Collegio, pertanto, si richiama a quanto esposto supra ossia che nel caso di specie, la ricorrenti non ha dimostrato alcun pregiudizio specifico, attuale e concreto, che possa ad essa derivare dalla realizzazione dell’intervento edilizio assentito con i titoli abilitativi impugnati.
Parimenti si deve richiamare che l’affermata “ esistenza di un muto elevato, che preclude ogni visibilità ” non è affatto evincibile dal progetto oggetto di esame.
Il motivo è, pertanto, inammissibile anche per genericità.
15. Né miglior sorte spetta all’ultimo e quinto motivo di impugnazione, sia perché non è intuibile il pregiudizio sofferto dalla ricorrente dalla realizzazione dell’accesso dalla strada provinciale alla proprietà confinante, e sia perché l’affermato “ sacrificio di un bene demaniale ” si limita all’occupazione della banchina a lato della strada provinciale alla stregua di qualsiasi altro accesso alla medesima strada pubblica.
16. Per quanto esposto va rigettata l’istanza istruttoria, la quale oltre ad essere ultronea, assumerebbe anche natura del tutto esplorativa.
17. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo secondo il principio della soccombenza e in considerazione dell’attività difensiva svolta. Le spese vanno compensate nei confronti dell’Amministrazione comunale, non costituita, nonché nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, i cui provvedimento reggono alle doglianze.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione limitatamente al secondo motivo di impugnazione e per l’effetto annulla in parte qua il permesso di costruire impugnato, dichiarando per il resto il ricorso inammissibile e, comunque, infondato.
Condanna la società Planat S.r.l. al pagamento delle spese processuali che liquida in favore di parte ricorrente in Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, CPA e Iva, se ed in quanto dovuta.
Spese compensate nei confronti dell’Amministrazione comunale non costituita, nonché della Provincia autonoma di Bolzano.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE BE, Presidente
Alda Dellantonio, Consigliere
HE EN, Consigliere, Estensore
Andrea Sacchetti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| HE EN | TE BE |
IL SEGRETARIO