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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 12/03/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai Magistrati: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott.ssa Teresa Valeria Grieco Giudice relatore/estensore dott. Salvatore Regasto Giudice riunito in camera di conSIlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1098/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza dell'8.1.2025, ai sensi dell'art. 473-bis.12 c.p.c. e promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia _1 C.F._1
Terme (CZ), via A. Volta n. 56, presso lo studio dell'avv. Nicola Veneziano che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Raffaella Mendicino, in virtù di procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Controparte_1 C.F._2
Terme (CZ), via Federico Nicotera n. 18 presso lo studio dell'avv. Salvatore Colavolpe che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: filiazione legittima.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza dell'8.1.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato in data 9.10.2023 e iscritto al n. 1098/2023 R.G.V.G.
, premesso: di aver intrattenuto una relazione sentimentale con , _1 Controparte_1 Per_ da cui erano nate le figlie gemelle e il 1°.12.2014), riconosciute da entrambi i genitori Per_2 sin dalla nascita;
che il rapporto di coppia si era deteriorato e logorato sino ad essere non più recuperabile;
tanto premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che le parti sono state unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale e che pur non uniti in matrimonio né in un'unione civile, hanno convissuto more uxorio sotto lo stesso tetto fino ad oggi sin dal 2013; Disporre l'affidamento congiunto delle figlie e in capo ad entrambi i genitori, determinando Persona_3 Persona_4
i tempi e le modalità della loro presenza presso il padre e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
Collocare i figli minori con la madre prioritariamente presso l'abitazione di via Cilea n. 20 in Lamezia Terme;
Assegnare, conseguentemente, la casa coniugale sita in Lamezia Terme Via Cilea n. 20 alla SI.ra _1
, che continuerà ad abitarvi unitamente alle figlie minori e
[...] Persona_3 Persona_4
Disporre che il padre incontri le figlie tutte le volte che vuole, previo accordo con la madre e compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori e stabilire gli impegni e le attività quotidiane delle figlie relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute così come indicate nel piano genitoriale allegato;
Stabilire che il SI. versi alla SI.ra , a titolo Controparte_1 _1 di mantenimento per le figlie minori, la somma mensile di € 1.500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere anticipatamente entro il 5 di ogni mese, oltre al 100% delle spese straordinarie finché la SI.ra non troverà una stabile occupazione;
Stabilire che la SI.ra Pt_1
continui ad usare l'automobile JEEP Compass tg FS447CF, solo formalmente _1 intestata al resistente ma di fatto di proprietà perché pagata dalla ricorrente stessa, fintanto che non si formalizzi il passaggio, essendo indispensabile ai bisogni della famiglia e delle figlie;
Adottare ogni ulteriore ed opportuno provvedimento ritenuto necessario nell'interesse delle parti e della prole. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale contestava Controparte_1 integralmente la versione dei fatti offerta dalla ricorrente e chiedeva l'affidamento condiviso delle figlie con collocazione prevalente presso il padre, con diritto della madre a vederle ogni volta che voglia, e con vittoria delle spese di giudizio.
Con decreto del 10.1.2024 adottato ex art. 473 bis.15 c.p.c. il giudice istruttore, in seguito all'adozione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare nei confronti del resistente P_
, sospendeva il diritto di visita;
successivamente, dopo l'annullamento della misura
[...] cautelare, il giudice adottava un nuovo decreto e disponeva l'affido condiviso delle minori con collocamento prevalente presso la madre, disciplinando altresì il diritto di visita e gli incontri con il padre.
La controversia veniva istruita con l'espletamento di una TU sul nucleo familiare, espletata dalla dott.ssa ; pertanto, all'esito della consulenza, la causa veniva trattenuta in decisione Per_5 all'udienza dell'8.1.2025.
La domanda oggetto del presente giudizio si inquadra nel procedimento di cui all'art. 437 bis.12
c.p.c., che si occupa dei figli nati fuori dal matrimonio.
La vicenda oggetto del presente procedimento, invero, riguarda l'affidamento e il collocamento Per_ prevalente di e due gemelle nate dalla relazione tra e Per_2 _1 P_
, di cui entrambi i genitori chiedono l'affidamento condiviso con collocazione prevalente
[...] presso di loro.
Orbene, il TU nominato in corso di causa ha evidenziato che “le bambine hanno come punto di riferimento entrambi i genitori” (cfr. pag. 21 della relazione) e che sia che _1 P_
appaiono idonei al ruolo genitoriale, sebbene sia emersa una elevata conflittualità tra i due,
[...] per cui è fondamentale che entrambi favoriscano sempre l'accesso all'altro genitore;
entrambi, pertanto, hanno il compito di lavorare insieme e creare un clima di maggiore serenità nell'interesse delle bambine. Deve ritenersi che, anche all'esito delle operazioni peritali, non è risultato alcun malessere delle minori nella collocazione presso la madre: invero, l'apparente predilezione per il Per_ padre – e in particolare la conflittualità mostrata da nei confronti della madre – risulta smentita dall'esame dei disegni, in cui entrambe le bambine hanno esaltato la figura materna, disegnandola come prima persona, la più importante. Tali conclusioni, a parere del collegio, non sono scalfite dalla minore attendibilità del test della SI.ra , che ha “cercato di presentarsi con una luce positiva, Pt_1 negando sentimenti, impulsi ritenuti inaccettabili” (cfr. pag. 19 della relazione): invero, la consulente non ha tratto da tale tentativo delle conseguenze nocive per la sua valutazione complessiva e, soprattutto, non ha rilevato l'inidoneità della stessa nel suo ruolo genitoriale. Invero, dalla lettura complessiva della consulenza emerge che il padre ha un approccio più giocoso e meno severo con le figlie, che in sua compagnia fanno sempre attività più divertenti e più coinvolgenti, il più delle volte anche maggiormente costose;
diversamente, la madre ha un approccio più spigoloso e meno conciliante, ma anche tale aspetto non inficia il legame con le figlie.
All'esito dell'istruttoria, quindi, deve concludersi che non è emerso che le minori abbiano manifestato la volontà di vivere con il padre ( a soltanto espresso il desiderio di vederlo di più, mentre Per_2 Per_
ha affermato che vorrebbe stare col padre ma tali affermazioni sono state smentite dai disegni in cui ha privilegiato la figura materna), né che questo corrisponda ad un loro precipuo interesse, dovendosi anzi garantire, nel bilanciamento tra diverse eSIenze ugualmente meritevoli di tutela, la permanenza delle minori presso la madre, genitore con cui hanno sempre convissuto, non essendo dirimenti, ai fini di cui trattasi, tra le altre allegazioni, i messaggi versati in atti nell'interesse di
, atteso che dagli stessi emerge esclusivamente la conflittualità tra le odierne parti Controparte_1 in causa ed alcuni episodi riferiti al padre dalle bambine;
d'altra parte, anche dalla consulenza è emerso l'ottimo rapporto del padre con le figlie, ma anche il rammarico delle bambine per non essere più una famiglia unita;
né la circostanza che esse sentano la mancanza del padre rappresenta un segno inequivocabile della loro intenzione di non vivere più con la mamma, a prescindere dal rilievo che assume la circostanza che si tratta di alcuni stralci di conversazioni, avulsi dal relativo contesto, in cui le bambine lamentano la severità della madre, certe di trovare una sponda sicura e più benevola nel padre, per cui non idonei di per sé a superare le risultanze sopra evidenziate.
Né tale decisione è scalfita dagli ulteriori elementi allegati dal resistente, relativi alla denuncia per maltrattamenti presentata dalla nei confronti del Cavaliere, da cui è scaturita, in un primo Pt_1 momento, l'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento, poi annullata dal
Tribunale del Riesame di Catanzaro, il cui procedimento è stato definito con una richiesta di archiviazione. Da tale vicenda processuale la difesa del Cavaliere ha tratto elementi per evidenziare le false dichiarazioni della resistente, il suo interesse economico e, nel complesso, la sua personalità distorta. Tuttavia, dagli atti del giudizio è emerso che anche avrebbe denunciato Controparte_1
per il reato di maltrattamenti in famiglia (proc. n. 1799/2023 mod. 21), come si legge _1
a pag. 4 dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare allo stesso . Orbene, l'esito di P_ tale procedimento in cui era indagata la non è stato reso noto nel presente giudizio: tuttavia, Pt_1 nel caso in cui fosse stato adottato qualche provvedimento nei confronti della , esso sarebbe Pt_1 stato senz'altro prodotto dal resistente e/o comunicato, soprattutto se si fosse trattato di provvedimenti inibitori. È verosimile, pertanto, che anche quel procedimento sia stato definito con una richiesta di archiviazione.
Si può concludere, pertanto, che entrambe le parti si siano reciprocamente denunciate esasperando le situazioni di ostilità vissute negli ultimi periodi di convivenza, e che l'elevata conflittualità della coppia li abbia portati a percepire in modo amplificato il reciproco malessere.
Le criticità evidenziate dalla difesa del resistente, quindi, non sono tali da inficiare la capacità genitoriale della , avendo egli stesso presentato querela nei confronti della compagna per i Pt_1 medesimi reati di cui è stato accusato.
Deve pertanto essere disposta la collocazione delle bambine presso la madre, con una contestuale Per_ rimodulazione del diritto di visita tra il padre e le figlie e che potranno vedersi ogni Per_2 volta che vorranno, previo avviso ed accordo con la madre;
in mancanza di accordo, il padre potrà incontrare e tenere con sé le figlie: 1) per tre pomeriggi a settimana, dall'uscita di scuola fino alle 21.00; 2) a fine settimana alterni, dall'uscita di scuola del sabato fino alle 21.00 della domenica;
3) durante le festività natalizie dal giorno 23 dicembre al giorno 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni, nonché durante le festività pasquali dal giovedì al lunedì dell'Angelo, sempre ad anni alterni;
3) per dieci giorni consecutivi durante le vacanze estive nei mesi di luglio o ad agosto, periodo da concordare comunque tra le parti entro il mese di maggio di ciascun anno. Tali tempi e modi di frequentazione padre-figlie minori potranno essere comunque modificati su accordo delle parti secondo uno spirito di auspicabile collaborazione tra i genitori tenuto conto, in ogni caso, delle Per_ eSIenze personali, di studio e ricreative di e Per_2
Occorre, a questo punto, esaminare la richiesta della ricorrente di assegnazione della casa familiare, che è fondata per le ragioni che si vanno ad esporre. Invero, nonostante la casa sia di proprietà del
, si tratta dell'abitazione in cui le minori hanno sempre abitato e in cui tutt'ora risiedono: è P_ prioritaria, quindi, la necessità di garantire la stabilità e la continuità a favore delle figlie minori. Al riguardo, la stessa Suprema Corte ha ritenuto che l'assegnazione della casa familiare è finalizzata alla tutela esclusiva della prole e dell'interesse di quest'ultima a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, in tal senso deponendo anche il nuovo testo dell'art. 155 quater c.c., a norma del quale il godimento della casa coniugale deve essere attribuito “tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”.
Peraltro, la formale assegnazione della casa familiare è subordinata all'affidamento di figli minori o alla convivenza con figli maggiorenni economicamente non autosufficienti (così, Cass. civ., sez. I, sentenza del 13.01.2012, n. 387). Ancora, la sentenza n. 32231/2018 della Corte di Cassazione stabilisce che, in caso di separazione, la casa familiare può essere assegnata al genitore collocatario dei figli, anche se non uniti in matrimonio. Anche nel caso di genitori non sposati ma soltanto conviventi, quindi, la priorità riguarda sempre l'interesse dei figli a mantenere il loro “habitat” domestico, inteso come fulcro degli affetti e della vita quotidiana.
Di conseguenza, la casa familiare deve essere assegnata alla ricorrente, presso cui sono anche collocate le figlie minori.
In ordine all'importo dell'assegno di mantenimento, il collegio ritiene di confermare nella misura di
€ 800,00 mensili il contributo a titolo di mantenimento dovuto dal alla ricorrente per il P_ Per_ mantenimento delle figlie e con decorrenza dal gennaio 2024 e successivo adeguamento Per_2 annuale secondo gli indici elaborati dall'ISTAT. Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole.
Ebbene le spese straordinarie sono tali non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad eSIenze episodiche e saltuarie.
All'uopo appare opportuno precisare, quali siano le spese non comprese nell'assegno di mantenimento e quali siano le spese straordinarie rimborsabili solo se previamente concordate.
In tale ambito vanno distinte le spese obbligatorie, ovverosia relative ad esborsi imprescindibili conseguenti ad una scelta già concordata (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presente nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'eSIenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici,
spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto
Anche nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le spese vengono compensate integralmente;
la TU (liquidata con separato decreto) viene posta a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da nei confronti _1 di , così provvede: Controparte_1 Per_
- affida le figlie congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_2 presso la madre;
- assegna la casa familiare a , quale genitore collocatario delle figlie minori;
_1
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a l'importo mensile Controparte_1 _1 di € 800,00 (400,00 per ciascuna figlia), entro il giorno cinque di ogni mese presso il domicilio della stessa, con decorrenza da gennaio 2024 e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT dei pressi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
- pone le spese straordinarie per le figlie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con le modalità di cui in motivazione;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
- pone a carico di entrambe le parti – in solido tra loro – le spese della consulenza.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di ConSIlio della Sezione Unica Civile del
6.2.2025. Il Giudice relatore
Teresa Valeria Grieco
Il Presidente
Giovanni Garofalo