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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3172/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. CE UP Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IA UL Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 3172/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale e lo scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c., su istanza depositata congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
e residente in [...] C.F._1
e
nata a [...] il [...] C.F. e Parte_2 C.F._2 residente in [...]
Entrambi difesi e rappresentati e difesi , giusta procura in atti, dall'avv. Alessio Pepé
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3 luglio 2025, i sig.ri e Parte_1 [...]
premettendo di aver contratto matrimonio in Zagarolo (RM) in data 24 Pt_2 gennaio 2019 e precisando che, dalla loro unione non sono nati figli, hanno allegato il venir meno dell'affectio coniugalis.
I ricorrenti hanno chiesto pertanto la pronuncia della loro separazione e del divorzio a norma dell'art. 473 bis.49 cpc.
Quanto alle condizioni della separazione, l'accordo delle parti prevede quanto segue:
- “i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco e mutuo rispetto;
- ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento
- nulla sarà dovuto dall'un coniuge all'altro come contributo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, i coniugi sono stati autorizzato a vivere separati con provvedimento del 7 novembre 2025 e la causa
è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge .
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio, come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese deve essere differita al momento della definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, non definitamente decidendo:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio in Zagarolo (RM) in data 24 gennaio Pt_2
2 2019, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, Anno 2019, Atto
N. 1, Parte 1;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
d) rimette la causa sul ruolo della giudice relatrice con separata ordinanza per la domanda di scioglimento del matrimonio.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
IA UL CE UP
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. CE UP Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IA UL Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 3172/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale e lo scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c., su istanza depositata congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
e residente in [...] C.F._1
e
nata a [...] il [...] C.F. e Parte_2 C.F._2 residente in [...]
Entrambi difesi e rappresentati e difesi , giusta procura in atti, dall'avv. Alessio Pepé
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3 luglio 2025, i sig.ri e Parte_1 [...]
premettendo di aver contratto matrimonio in Zagarolo (RM) in data 24 Pt_2 gennaio 2019 e precisando che, dalla loro unione non sono nati figli, hanno allegato il venir meno dell'affectio coniugalis.
I ricorrenti hanno chiesto pertanto la pronuncia della loro separazione e del divorzio a norma dell'art. 473 bis.49 cpc.
Quanto alle condizioni della separazione, l'accordo delle parti prevede quanto segue:
- “i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco e mutuo rispetto;
- ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento
- nulla sarà dovuto dall'un coniuge all'altro come contributo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, i coniugi sono stati autorizzato a vivere separati con provvedimento del 7 novembre 2025 e la causa
è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge .
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio, come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese deve essere differita al momento della definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, non definitamente decidendo:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio in Zagarolo (RM) in data 24 gennaio Pt_2
2 2019, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, Anno 2019, Atto
N. 1, Parte 1;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
d) rimette la causa sul ruolo della giudice relatrice con separata ordinanza per la domanda di scioglimento del matrimonio.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
IA UL CE UP
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