Ordinanza collegiale 22 dicembre 2025
Sentenza 5 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 05/05/2026, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01285/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01284/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1284 del 2025, proposto dalla Catanzaro Costruzioni s.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marinello Calogero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Porto Empedocle, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 638/2021, del 2 luglio 2021, pubblicato il 6 luglio 2021, emesso dal Tribunale di Agrigento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod . proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa IS EF e udito per le parte ricorrente il difensore presente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TT
Con ricorso ritualmente proposto è stata chiesta l’ottemperanza al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe con il quale Tribunale di Agrigento ha accolto la domanda presentata dalla ricorrente, ingiungendo al Comune di Porto Empedocle il pagamento della somma pari a euro 141.450,88, oltre accessori.
L'Amministrazione resistente non avrebbe dato attuazione al predetto provvedimento.
Parte ricorrente ha, altresì, chiesto la nomina di un Commissario ad acta , affinché provveda nel caso di ulteriore inadempienza da parte dell’ente locale.
Il Comune di Porto Empedocle, pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
All’esito della camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 questa Sezione, con ordinanza n. 2907 del 2025, ha chiesto di acquisire dal Segretario generale pro tempore del Comune di Porto Empedocle documentati chiarimenti in merito all’andamento della eventuale procedura di dissesto finanziario in cui versa o è stato l’ente, con particolare riferimento allo stato di esecuzione del provvedimento giurisdizionale di cui parte ricorrente chiede l’ottemperanza.
All’udienza camerale del 25 febbraio 2026 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è anzitutto ammissibile in quanto, dalle informazioni ricevute dal Segretario comunale, unitamente agli altri atti depositati in giudizio, emerge che il decreto ottemperando ha ad oggetto un credito che non rientra nella gestione dell’organo straordinario di liquidazione. È emerso, infatti, che lo stato dissesto è stato dichiarato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 12 ottobre 2016; che, con deliberazione del 17.12.2020 è stata approvata l’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato per il periodo 2016/2020. Dagli atti depositati in giudizio emerge, inoltre, che il credito per cui è causa è riconducibile a fatture emesse a partire dal 2016. Essendo la competenza dell’OSL limitata ai fatti ed atti di gestione avvenuti entro il 31.12.2015, il Collegio ritiene ammissibile l’odierno giudizio di ottemperanza.
Il ricorso è altresì fondato in quanto dalla documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114, cod. proc. amm.:
i) il decreto ingiuntivo è stato dichiarato definitivamente esecutivo con decreto di esecutorietà del 3 novembre 2021 e risulta notificato presso la sede dell’amministrazione resistente in data 14 settembre 2022;
ii) il ricorso in ottemperanza è stato notificato all’ente in data 21 luglio 2025, successivamente al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 669/1996.
Pertanto, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va dichiarato l’obbligo del Comune intimato di conformarsi al titolo di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore della ricorrente delle somme dovute come indicate in ricorso, oltre alle spese di registrazione del titolo stesso, nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione a cura di parte se anteriore, della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora quale Commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Agrigento, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo ente locale, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta (60), al compimento degli atti necessari all’esecuzione del titolo esecutivo nei termini di cui in motivazione.
Il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con separato provvedimento ai sensi del d.P.R. n.115/2002. La parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n.115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza.
Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26, c.p.a. e 91, c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, a favore di parte ricorrente, avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate (v. Cons. Stato, III, 25 marzo 2016, n. 1247; id. 30 gennaio 2015, n. 453).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Comune di Porto Empedocle di dare ottemperanza al titolo esecutivo indicato in epigrafe, nei modi e nei termini specificati in motivazione;
- dispone l’intervento sostitutivo nei modi e nei termini indicati in motivazione;
- condanna il Comune di Porto Empedocle al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 3.000 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge se dovuti e restituzione del contributo unificato.
Manda alla Segreteria di dare comunicazione della presente sentenza alle parti;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES BR, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
IS EF, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| IS EF | ES BR |
IL SEGRETARIO