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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 15/01/2026, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 530/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TIRELLI FRANCESCO, Presidente
IODICE LU, Relatore
ABRIGNANI IGNAZIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17610/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 A R.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Anzio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 356144 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 69/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Anzio in data 4.11.2024, e depositato presso questa Corte in data
28.11.2024, la “Ricorrente_1”, Società Sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, con sede in Anzio, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 356144 notificato il 6 settembre
2024, avente ad oggetto l'imposta municipale propria (IMU) dell'anno 2019, per € 25.417,00 (rispetto ad
€ 518,00 versati), oltre sanzioni per € 7.625,10, interessi per € 2.097,41, relativamente al fabbricato, iscritto al NCE al Daticatastali_1 valore catastale euro 3.412.500,00, di proprietà della società ricorrente.
La ricorrente, premesso di essere una SSD ( come da statuto, attestazione Opes e attestazione CONI), iscritta al RASD e che il fabbricato in questione è utilizzato per il 98% per l'esercizio di attività sportive di tipo dilettantistico e per il 2% per la gestione di un piccolo bar, contesta l'accertamento per i seguenti motivi:
1) omessa motivazione;
2) violazione dell'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs n. 504/1992 e dell'art. 9, comma
8 del D.Lgs n. 23/2011, in base ai quali è invece legittima l'esenzione IMU per gli immobili destinati alle attività sportive;
3) violazione del giudicato, vista la sentenza emessa per anno 2011 (che dichiara cessata materia del contendere).
Conclude, per la sospensione dell'atto impugnato, e, nel merito, per l'annullamento, con vittoria di spese.
Si è costituito il Comune di Anzio contestando che alla società ricorrente spetti l'esenzione IMU sulla parte non commerciale, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. i) D.Lgs 504/1992.
Rileva che, ai sensi dell'art. 4 co 6 Regolamento comunale, approvato con DM 200 del 19.11.2012, lo svolgimento di attività sportive si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le stesse siano svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio. Nel caso di specie, invece, l'attività esercitata dal ricorrente lascia trasparire una tipica gestione economico-finanziaria di una società, finalizzata alla copertura del costo del servizio.
Nella dichiarazione presentata dalla stessa contribuente è, infatti, indicato un Corrispettivo medio percepito di 50,00 euro, così come il Corrispettivo medio previsto per analoghe attività svolte con modalità commerciali nello stesso ambito territoriale (Cm) è pari a 50,00 euro;
pertanto, risulta violato il principio di un corrispettivo inferiore alla metà di quello di mercato (nel caso di specie pari a 25,00 euro), come imposto dalla normativa.
In mancanza della dimostrazione della gratuità dei servizi resi, deve ritenersi che la società svolga attività commerciale (Cita Cass 17968/2024).
Conclude per il rigetto, con vittoria di spese.
Con successiva memoria illustrativa, la società ricorrente ha insistito nel rilevare che l'atto impositivo è privo di idonea motivazione, non integrabile con le difese in giudizio;
invoca l'applicazione dell'art. 6 bis DL 84 del
17 giugno 2025 (entrato in vigore successivamente all'introduzione del presente giudizio) nella parte in cui introduce una disciplina transitoria, secondo la quale, nelle more della determinazione dei corrispettivi simbolici, per le società sportive dilettantistiche rileva soltanto l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Ribadisce che solo il 2% dell'immobile è destinato ad attività commerciale (bar), per il quale è stata versata l'IMU di € 518,00, mentre il restante 98% è destinato all'attività sportiva. Produce documentazione attestante il tesseramento degli atleti e la partecipazione ad eventi agonistici. Reitera le conclusioni già rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Osserva il Collegio che, con l'avviso di accertamento impugnato, il Comune di Anzio ha richiesto il pagamento dell'IMU anno 2019 sull'immobile di Indirizzo_1, in catasto al Daticatastali_1
, riconoscendo l'aliquota agevolata per attività categoria D (al 7,60 per mille), motivandolo con il riscontro di un “parziale versamento” del dovuto.
Null'altro viene aggiunto.
Risulta, tuttavia, che la ricorrente, in data 29.6.2020 aveva presentato, con riferimento all'anno 2019, la dichiarazione di esenzione IMU Tasi per Enti non commerciali, indicando la percentuale di imponibilità (riferita alle superfici utilizzate per fini commerciali) del 2%, e provvedendo poi al versamento nei termini indicati.
Nell'avviso non vi è alcun cenno di contestazione della dichiarazione presentata dalla contribuente, e la scarna motivazione (parziale versamento) risulta inidonea a scalfire e tantomeno a superare il contenuto della dichiarazione predetta.
Si rileva, pertanto, l'illegittimità dell'avviso avendo diritto la ricorrente, allo stato ed in mancanza di elementi contrari, ad una esenzione per lo svolgimento di attività sportiva per il 98% dell'immobile utilizzato.
Il ricorso, pertanto, va accolto.
Per le ragioni della decisione, con un rilievo di carattere formale, le spese sono interamente compensate.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, compensando per intero le spese di lite fra le parti.
Il Relatore Il Presidente
CI IO CO LI
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TIRELLI FRANCESCO, Presidente
IODICE LU, Relatore
ABRIGNANI IGNAZIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17610/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 A R.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Anzio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 356144 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 69/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Anzio in data 4.11.2024, e depositato presso questa Corte in data
28.11.2024, la “Ricorrente_1”, Società Sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, con sede in Anzio, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 356144 notificato il 6 settembre
2024, avente ad oggetto l'imposta municipale propria (IMU) dell'anno 2019, per € 25.417,00 (rispetto ad
€ 518,00 versati), oltre sanzioni per € 7.625,10, interessi per € 2.097,41, relativamente al fabbricato, iscritto al NCE al Daticatastali_1 valore catastale euro 3.412.500,00, di proprietà della società ricorrente.
La ricorrente, premesso di essere una SSD ( come da statuto, attestazione Opes e attestazione CONI), iscritta al RASD e che il fabbricato in questione è utilizzato per il 98% per l'esercizio di attività sportive di tipo dilettantistico e per il 2% per la gestione di un piccolo bar, contesta l'accertamento per i seguenti motivi:
1) omessa motivazione;
2) violazione dell'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs n. 504/1992 e dell'art. 9, comma
8 del D.Lgs n. 23/2011, in base ai quali è invece legittima l'esenzione IMU per gli immobili destinati alle attività sportive;
3) violazione del giudicato, vista la sentenza emessa per anno 2011 (che dichiara cessata materia del contendere).
Conclude, per la sospensione dell'atto impugnato, e, nel merito, per l'annullamento, con vittoria di spese.
Si è costituito il Comune di Anzio contestando che alla società ricorrente spetti l'esenzione IMU sulla parte non commerciale, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. i) D.Lgs 504/1992.
Rileva che, ai sensi dell'art. 4 co 6 Regolamento comunale, approvato con DM 200 del 19.11.2012, lo svolgimento di attività sportive si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le stesse siano svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio. Nel caso di specie, invece, l'attività esercitata dal ricorrente lascia trasparire una tipica gestione economico-finanziaria di una società, finalizzata alla copertura del costo del servizio.
Nella dichiarazione presentata dalla stessa contribuente è, infatti, indicato un Corrispettivo medio percepito di 50,00 euro, così come il Corrispettivo medio previsto per analoghe attività svolte con modalità commerciali nello stesso ambito territoriale (Cm) è pari a 50,00 euro;
pertanto, risulta violato il principio di un corrispettivo inferiore alla metà di quello di mercato (nel caso di specie pari a 25,00 euro), come imposto dalla normativa.
In mancanza della dimostrazione della gratuità dei servizi resi, deve ritenersi che la società svolga attività commerciale (Cita Cass 17968/2024).
Conclude per il rigetto, con vittoria di spese.
Con successiva memoria illustrativa, la società ricorrente ha insistito nel rilevare che l'atto impositivo è privo di idonea motivazione, non integrabile con le difese in giudizio;
invoca l'applicazione dell'art. 6 bis DL 84 del
17 giugno 2025 (entrato in vigore successivamente all'introduzione del presente giudizio) nella parte in cui introduce una disciplina transitoria, secondo la quale, nelle more della determinazione dei corrispettivi simbolici, per le società sportive dilettantistiche rileva soltanto l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Ribadisce che solo il 2% dell'immobile è destinato ad attività commerciale (bar), per il quale è stata versata l'IMU di € 518,00, mentre il restante 98% è destinato all'attività sportiva. Produce documentazione attestante il tesseramento degli atleti e la partecipazione ad eventi agonistici. Reitera le conclusioni già rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Osserva il Collegio che, con l'avviso di accertamento impugnato, il Comune di Anzio ha richiesto il pagamento dell'IMU anno 2019 sull'immobile di Indirizzo_1, in catasto al Daticatastali_1
, riconoscendo l'aliquota agevolata per attività categoria D (al 7,60 per mille), motivandolo con il riscontro di un “parziale versamento” del dovuto.
Null'altro viene aggiunto.
Risulta, tuttavia, che la ricorrente, in data 29.6.2020 aveva presentato, con riferimento all'anno 2019, la dichiarazione di esenzione IMU Tasi per Enti non commerciali, indicando la percentuale di imponibilità (riferita alle superfici utilizzate per fini commerciali) del 2%, e provvedendo poi al versamento nei termini indicati.
Nell'avviso non vi è alcun cenno di contestazione della dichiarazione presentata dalla contribuente, e la scarna motivazione (parziale versamento) risulta inidonea a scalfire e tantomeno a superare il contenuto della dichiarazione predetta.
Si rileva, pertanto, l'illegittimità dell'avviso avendo diritto la ricorrente, allo stato ed in mancanza di elementi contrari, ad una esenzione per lo svolgimento di attività sportiva per il 98% dell'immobile utilizzato.
Il ricorso, pertanto, va accolto.
Per le ragioni della decisione, con un rilievo di carattere formale, le spese sono interamente compensate.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, compensando per intero le spese di lite fra le parti.
Il Relatore Il Presidente
CI IO CO LI