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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 7605/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 7605/2019 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA in persona del suo amministratore pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura presente in atti, dall'Avv. Nicola Pignatiello ed elettivamente domiciliata come in atti
PARTE OPPONENTE
E in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura presente in atti, dall'Avv. Francesca Pizza ed elettivamente domiciliata come in atti
PARTE OPPOSTA
NONCHÈ
1 semplificata, in Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura presente in atti, dall'Avv. Francesca Pizza ed elettivamente domiciliata come in atti
INTERVENTRICE EX ART. 111 III CO. C.P.C.
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che la società ha proposto Parte_1
opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2158/2019, emesso nei suoi confronti dal
Tribunale di Nola in data 30.09.2019, con il quale si ingiungeva all'odierna opponente il pagamento, in favore della della somma di euro 5.927,98, Controparte_1
oltre gli interessi indicati in atti e con la decorrenza pure indicata in atti e oltre le spese del procedimento monitorio, compiutamente indicate in atti, nonché oltre I.VA..
C.P.A. e spese generali come per legge.
L'opponente, in particolare, sulla base delle argomentazioni in atti, ha chiesto al
Tribunale adito di revocare l'opposto decreto ingiuntivo perché inammissibile e/o improcedibile, infondato, illegittimo, pretestuoso e temerario e ha spiegato, altresì,
domanda riconvenzionale di condanna dell'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, della somma di euro 7.000,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento per i danni meglio precisati in atti, oltre interessi e svalutazione monetaria, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al procuratore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la la Controparte_1
quale, resistendo con le argomentazioni in atti, ha chiesto, in via preliminare, ex art. 2 648 c.p.c., la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo – concessa da questo Tribunale in diversa composizione con l'ordinanza depositata in data 27.02.2021 – e, nel merito, il rigetto dell'opposizione perché
infondata e non provata e, per l'effetto, la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, con la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Concessi i termini ex art. 183, VI co., c.p.c. e rigettate le proposte istanze istruttorie,
all'udienza del 22.10.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni e tenutasi nella forma di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 I co. c.p.c. dallo scrivente magistrato.
Durante la pendenza dei termini ex art. 190 I co. c.p.c. si è costituita in giudizio,
asseritamente in sostituzione della società opposta, la Controparte_2
semplificata, nella qualità di cessionaria del credito per cui è causa
[...]
inizialmente vantato dalla cedente facendo proprie tutte le Controparte_1
difese già svolte dalla cedente e documentando la, peraltro incontestata, avvenuta cessione (si veda, fra l'altro, l'allegato n. 1 della produzione telematica della
[...]
semplificata., costituito dall'atto di cessione Controparte_2
del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto).
Ciò posto. la semplificata ha spiegato, Controparte_2
in realtà, un intervento ex art. 111 III co. c.p.c.
Ora, l'art. 111 I co. c.p.c. prevede che “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”. Il terzo comma del medesimo articolo stabilisce, poi, fra l'altro, che il
3 successore a titolo particolare può intervenire nel processo e, se le parti vi consentono,
il dante causa può esserne estromesso.
Ebbene, nel caso di specie, non è stato prestato da tutte le parti in causa il consenso all'estromissione di Controparte_1
Quest'ultima, di conseguenza, è tuttora parte del presente giudizio.
Peraltro, come evidenziato da un consolidato oltre che condivisibile orientamento della Suprema Corte, “il trasferimento a titolo particolare nel corso del processo del
diritto controverso non spiega alcun effetto sul rapporto processuale, che continua a
svolgersi tra le parti originarie (art. 111 cod. proc. civ.), dandosi luogo ad una
sostituzione processuale del dante causa, tanto che la sentenza spiega efficacia nei
confronti dell'avente causa sostituito, pur se pronunziata senza la sua partecipazione al giudizio” (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 7970 del 07.08.1990; conforme, ex multis,
Cas. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 3851 del 16.02.2018, relativa ad un'ipotesi di produzione di effetti vantaggiosi nei confronti dell'avente causa).
Ora, alle medesime conclusioni, a maggior ragione, deve pervenirsi nel presente giudizio, nel quale l'avente causa è, appunto, intervenuto.
Quindi, la presente sentenza produrrà effetti – anche per le sue statuizioni sulle spese del giudizio di opposizione, in considerazione del fatto che la dante causa,
[...]
è, appunto, sostituto processuale dell'avente causa CP_1 CP_2
semplificata – nei confronti, oltre che dell'opponente, Controparte_2
della sola semplificata. Controparte_2
Tanto chiarito, deve preliminarmente rigettarsi, perché è infondata, l'eccezione, sollevata dall'opponente, di improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso monitorio per non essere stata la stessa preceduta da una formale richiesta stragiudiziale di pagamento.
4 Invero, da quanto risulta in atti (si veda l'allegato n. 4 della produzione dell'allora ricorrente nella fase monitoria), l'attuale opposta, prima di proporre ricorso per decreto ingiuntivo, ha sollecitato in via stragiudiziale l'odierna opponente circa il pagamento dell'importo per cui è causa e ha, altresì, inoltrato alla stessa un formale invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, ai sensi del d.l. n.
132/2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162/2014, venendo in rilievo il pagamento di somme non eccedenti i 50.000,00 euro, invito, peraltro, non necessario nel caso di specie, non trovando applicazione nei procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione, la negoziazione assistita obbligatoria, ai sensi dell'art. 3, III co., lettera a) d.l. cit.
Deve, altresì, rigettarsi, in quanto è infondata, l'ulteriore eccezione di parte opponente relativamente all'inammissibilità della domanda contenuta nel ricorso monitorio per indeterminatezza e genericità della causa petendi.
Infatti, il Tribunale osserva, conformemente a quanto, d'altronde, rilevato dalla difesa dell'opposta, che le fatture n. 117 del 29.10.2018; n. 138 del 30.11.2018; n. 150 del
31.12.2018; n. 10 del 31.01.2019 (cfr. l'allegato n. 3 della produzione dell'allora ricorrente nella fase monitoria) poste dall'odierna opposta alla base del ricorso per ingiunzione recano, fra l'altro, all'interno del campo “Descrizione”, un'indicazione sufficientemente dettagliata degli interventi di riparazione eseguiti dalla società
opposta, in favore dell'opponente, sui singoli automezzi, specificatamente individuati mediante riferimento al relativo marchio di fabbrica e al corrispondente numero di targa.
Tanto precisato, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Parte_1
va rigettata perché è infondata. Parimenti infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento è la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente.
5 Ebbene, rileva in primo luogo il Giudicante che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (cfr. Cass.
SS.UU. n. 7448/1993, nonché, ex aliis, Cass. Civ. nn. 15702/2004, 15186/2003): esso,
pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 13001 del 31.05.2006).
Orbene, l'opposto decreto ingiuntivo è stato emesso sostanzialmente sulla base delle suindicate fatture versate in atti.
Ciò posto, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della Suprema
Corte, “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini della emissione del
decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del
procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro
giudizio di cognizione, le fatture - ancorché annotate nei libri obbligatori (cfr. Cass.
Civ. nn. 9593/2004, 8126/2004, 10160/99) - essendo documenti formati dalla stessa
parte che intende avvalersene, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in
esse indicato e non comportano neppure la inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio” (cfr. Cass. Civ.
nn. 9685/2000, 5573/97, 3261/79, 3090/79, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn. 9593/2004, 8126/2004).
6 Inoltre, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve
dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se previsto, del termine
di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte:
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto,
costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n. 982/2002), con la precisazione che
“eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione od il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga” – (come nella fattispecie in esame) –
“dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità, i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico” (cfr., ex multis, Cass. SS.UU. n.
13533/2001).
Ora, tali principi vanno applicati nel caso di specie alla luce del riconoscimento, da parte dell'opponente, dell'esistenza del rapporto contrattuale invocato dall'opposta, insito nella contestazione dell'esatto adempimento da parte dell'opponente medesima.
Tali spiegate difese, invero, presuppongono l'esistenza del rapporto contrattuale su cui è stato basato il credito azionato.
Inoltre, il fatto che le difese de quibus dell'opponente si traducano in un riconoscimento dell'esistenza del rapporto contrattuale oggetto del presente giudizio comporta che le fatture prodotte da parte opposta, non soltanto hanno efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del
7 prezzo, ma assurgono a piena prova nei confronti di entrambe le parti circa l'esistenza di un corrispondente contratto, essendo state accettate dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (cfr., Cassazione Civile, Sez. II,
19/07/2011, n. 15832; Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza n. 26801 del 21.10.2019).
In altri termini, il riconoscimento sopra evidenziato comporta l'accettazione delle fatture medesime, contestate solo con riferimento alla loro generale ed astratta idoneità a provare la pretesa del creditore – e, quindi, inadeguatamente disconosciute
–, considerato che manca anche una specifica contestazione dell'opponente in ordine alla correttezza degli importi indicati nelle fatture in atti.
Quanto all'inesatto adempimento sul quale l'opponente basa la sua richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto, oltre che la domanda riconvenzionale di condanna dell'opposta al risarcimento dei dedotti danni “arrecati all'automezzo tg. CJ537NY a
seguito dell'intervento di cambio olio del cambio eseguito in maniera imperita,
negligente e assolutamente non a regola d'arte” (cfr. pag. 4 dell'atto di opposizione),
va rilevato che l'assunto di parte opponente, anche sotto il profilo dell'esistenza dei danni de quibus, asseritamente individuati nella “inesorabile rottura del cambio” (cfr. pag. 4 dell'atto di opposizione), risulta smentito dal fatto che, come osservato da parte opposta nella comparsa di costituzione, dalle fatture in atti n. 117 del 29.10.2018, n.
8 Infatti, parte opponente non ha fornito la necessaria prova documentale del dedotto esborso, da parte sua, di euro 7.000,00 per la riparazione del danno di cui alla spiegata domanda riconvenzionale.
Per tali ragioni non sono state ammesse le prove orali richieste dalle parti.
Per le medesime ragioni non può accogliersi la reiterata istanza di ammissione delle prove orali articolate da parte opponente nella sua memoria ex art. 183 VI co. n. 2)
c.p.c.
Pertanto, come sopra anticipato, l'opposizione e la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente devono essere integralmente rigettate, perché esse sono del tutto infondate.
Di conseguenza, l'opposto decreto ingiuntivo va confermato in toto, così come ne va confermata l'esecutorietà, già concessa in corso di causa.
Va, infine, rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta, non emergendo dagli atti di causa elementi idonei ad indurre il Tribunale a ritenere che nella condotta dell'opponente sia ravvisabile il dolo o la colpa grave.
Né può farsi applicazione nell'ipotesi in esame della norma di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
Ed invero, la pronuncia ex art. 96 III comma c.p.c. presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave, ossia la rimproverabilità della condotta del soccombente,
come nel caso di cui al I comma dell'art. 96 c.p.c. (Tribunale di Busto Arsizio,
12/06/2012-Redazione Giuffrè 2012).
Ora, agire (o resistere) in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rivela infondata non costituisce una condotta di per sé rimproverabile, essendo necessaria,
per l'applicazione dell'art. 96, III comma, c.p.c., la sussistenza del dolo o della colpa
9 grave nella condotta processuale di chi agisce o resiste (Tribunale di Catanzaro, Sez.
II, 21/05/2012, n. 1734-Redazione Giuffrè 2012).
Quanto alle spese del presente giudizio, esse, liquidate come in dispositivo con riferimento alle sole fasi effettivamente svoltesi e, quindi, con l'esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione, nonché in considerazione dello scaglione corrispondente al valore della causa e in applicazione dei parametri medi, seguono la regola della soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente, con attribuzione all'Avv.
Francesca Pizza, dichiaratasi antistataria.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando, con sentenza produttiva di effetti –anche per le sue statuizioni sulle spese del giudizio di opposizione – nei confronti, oltre che dell'opponente, della sola semplificata, in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, così provvede:
a) rigetta in toto l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il Decreto
Ingiuntivo n. 2158/2019 emesso dal Tribunale di Nola in data 30.09.2019 e ne conferma, altresì, l'esecutorietà già concessa in corso di causa;
b) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente;
c) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta;
d) condanna la in persona del suo amministratore pro tempore, al Parte_1
pagamento, in favore della Controparte_2
semplificata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, delle spese del giudizio di opposizione, liquidate nell'importo di € 3.397,00 per soli compensi
10 professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'Avv. Francesca Pizza, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Nola il 14.01.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
138 del 30.11.2018, n. 150 del 31.12.2018 e n. 10 del 31.01.2019 – di cui l'opponente non ha specificamente contestato la “Descrizione” dei lavori eseguiti – non risulta che sull'automezzo tg. CJ537NY sia stato effettuato un intervento avente ad oggetto il
“cambio olio del cambio” (cfr. pag. 4 dell'atto di opposizione).
Inoltre – e fermo il carattere dirimente di quanto finora osservato – l'opponente non ha neanche assolto l'onere della prova dell'entità del danno dalla medesima lamentato, che grava sempre sull'asserito danneggiato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 7605/2019 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA in persona del suo amministratore pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura presente in atti, dall'Avv. Nicola Pignatiello ed elettivamente domiciliata come in atti
PARTE OPPONENTE
E in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura presente in atti, dall'Avv. Francesca Pizza ed elettivamente domiciliata come in atti
PARTE OPPOSTA
NONCHÈ
1 semplificata, in Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura presente in atti, dall'Avv. Francesca Pizza ed elettivamente domiciliata come in atti
INTERVENTRICE EX ART. 111 III CO. C.P.C.
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che la società ha proposto Parte_1
opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2158/2019, emesso nei suoi confronti dal
Tribunale di Nola in data 30.09.2019, con il quale si ingiungeva all'odierna opponente il pagamento, in favore della della somma di euro 5.927,98, Controparte_1
oltre gli interessi indicati in atti e con la decorrenza pure indicata in atti e oltre le spese del procedimento monitorio, compiutamente indicate in atti, nonché oltre I.VA..
C.P.A. e spese generali come per legge.
L'opponente, in particolare, sulla base delle argomentazioni in atti, ha chiesto al
Tribunale adito di revocare l'opposto decreto ingiuntivo perché inammissibile e/o improcedibile, infondato, illegittimo, pretestuoso e temerario e ha spiegato, altresì,
domanda riconvenzionale di condanna dell'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, della somma di euro 7.000,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento per i danni meglio precisati in atti, oltre interessi e svalutazione monetaria, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al procuratore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la la Controparte_1
quale, resistendo con le argomentazioni in atti, ha chiesto, in via preliminare, ex art. 2 648 c.p.c., la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo – concessa da questo Tribunale in diversa composizione con l'ordinanza depositata in data 27.02.2021 – e, nel merito, il rigetto dell'opposizione perché
infondata e non provata e, per l'effetto, la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, con la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Concessi i termini ex art. 183, VI co., c.p.c. e rigettate le proposte istanze istruttorie,
all'udienza del 22.10.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni e tenutasi nella forma di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 I co. c.p.c. dallo scrivente magistrato.
Durante la pendenza dei termini ex art. 190 I co. c.p.c. si è costituita in giudizio,
asseritamente in sostituzione della società opposta, la Controparte_2
semplificata, nella qualità di cessionaria del credito per cui è causa
[...]
inizialmente vantato dalla cedente facendo proprie tutte le Controparte_1
difese già svolte dalla cedente e documentando la, peraltro incontestata, avvenuta cessione (si veda, fra l'altro, l'allegato n. 1 della produzione telematica della
[...]
semplificata., costituito dall'atto di cessione Controparte_2
del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto).
Ciò posto. la semplificata ha spiegato, Controparte_2
in realtà, un intervento ex art. 111 III co. c.p.c.
Ora, l'art. 111 I co. c.p.c. prevede che “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”. Il terzo comma del medesimo articolo stabilisce, poi, fra l'altro, che il
3 successore a titolo particolare può intervenire nel processo e, se le parti vi consentono,
il dante causa può esserne estromesso.
Ebbene, nel caso di specie, non è stato prestato da tutte le parti in causa il consenso all'estromissione di Controparte_1
Quest'ultima, di conseguenza, è tuttora parte del presente giudizio.
Peraltro, come evidenziato da un consolidato oltre che condivisibile orientamento della Suprema Corte, “il trasferimento a titolo particolare nel corso del processo del
diritto controverso non spiega alcun effetto sul rapporto processuale, che continua a
svolgersi tra le parti originarie (art. 111 cod. proc. civ.), dandosi luogo ad una
sostituzione processuale del dante causa, tanto che la sentenza spiega efficacia nei
confronti dell'avente causa sostituito, pur se pronunziata senza la sua partecipazione al giudizio” (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 7970 del 07.08.1990; conforme, ex multis,
Cas. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 3851 del 16.02.2018, relativa ad un'ipotesi di produzione di effetti vantaggiosi nei confronti dell'avente causa).
Ora, alle medesime conclusioni, a maggior ragione, deve pervenirsi nel presente giudizio, nel quale l'avente causa è, appunto, intervenuto.
Quindi, la presente sentenza produrrà effetti – anche per le sue statuizioni sulle spese del giudizio di opposizione, in considerazione del fatto che la dante causa,
[...]
è, appunto, sostituto processuale dell'avente causa CP_1 CP_2
semplificata – nei confronti, oltre che dell'opponente, Controparte_2
della sola semplificata. Controparte_2
Tanto chiarito, deve preliminarmente rigettarsi, perché è infondata, l'eccezione, sollevata dall'opponente, di improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso monitorio per non essere stata la stessa preceduta da una formale richiesta stragiudiziale di pagamento.
4 Invero, da quanto risulta in atti (si veda l'allegato n. 4 della produzione dell'allora ricorrente nella fase monitoria), l'attuale opposta, prima di proporre ricorso per decreto ingiuntivo, ha sollecitato in via stragiudiziale l'odierna opponente circa il pagamento dell'importo per cui è causa e ha, altresì, inoltrato alla stessa un formale invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, ai sensi del d.l. n.
132/2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162/2014, venendo in rilievo il pagamento di somme non eccedenti i 50.000,00 euro, invito, peraltro, non necessario nel caso di specie, non trovando applicazione nei procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione, la negoziazione assistita obbligatoria, ai sensi dell'art. 3, III co., lettera a) d.l. cit.
Deve, altresì, rigettarsi, in quanto è infondata, l'ulteriore eccezione di parte opponente relativamente all'inammissibilità della domanda contenuta nel ricorso monitorio per indeterminatezza e genericità della causa petendi.
Infatti, il Tribunale osserva, conformemente a quanto, d'altronde, rilevato dalla difesa dell'opposta, che le fatture n. 117 del 29.10.2018; n. 138 del 30.11.2018; n. 150 del
31.12.2018; n. 10 del 31.01.2019 (cfr. l'allegato n. 3 della produzione dell'allora ricorrente nella fase monitoria) poste dall'odierna opposta alla base del ricorso per ingiunzione recano, fra l'altro, all'interno del campo “Descrizione”, un'indicazione sufficientemente dettagliata degli interventi di riparazione eseguiti dalla società
opposta, in favore dell'opponente, sui singoli automezzi, specificatamente individuati mediante riferimento al relativo marchio di fabbrica e al corrispondente numero di targa.
Tanto precisato, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Parte_1
va rigettata perché è infondata. Parimenti infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento è la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente.
5 Ebbene, rileva in primo luogo il Giudicante che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (cfr. Cass.
SS.UU. n. 7448/1993, nonché, ex aliis, Cass. Civ. nn. 15702/2004, 15186/2003): esso,
pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 13001 del 31.05.2006).
Orbene, l'opposto decreto ingiuntivo è stato emesso sostanzialmente sulla base delle suindicate fatture versate in atti.
Ciò posto, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della Suprema
Corte, “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini della emissione del
decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del
procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro
giudizio di cognizione, le fatture - ancorché annotate nei libri obbligatori (cfr. Cass.
Civ. nn. 9593/2004, 8126/2004, 10160/99) - essendo documenti formati dalla stessa
parte che intende avvalersene, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in
esse indicato e non comportano neppure la inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio” (cfr. Cass. Civ.
nn. 9685/2000, 5573/97, 3261/79, 3090/79, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn. 9593/2004, 8126/2004).
6 Inoltre, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve
dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se previsto, del termine
di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte:
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto,
costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n. 982/2002), con la precisazione che
“eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione od il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga” – (come nella fattispecie in esame) –
“dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità, i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico” (cfr., ex multis, Cass. SS.UU. n.
13533/2001).
Ora, tali principi vanno applicati nel caso di specie alla luce del riconoscimento, da parte dell'opponente, dell'esistenza del rapporto contrattuale invocato dall'opposta, insito nella contestazione dell'esatto adempimento da parte dell'opponente medesima.
Tali spiegate difese, invero, presuppongono l'esistenza del rapporto contrattuale su cui è stato basato il credito azionato.
Inoltre, il fatto che le difese de quibus dell'opponente si traducano in un riconoscimento dell'esistenza del rapporto contrattuale oggetto del presente giudizio comporta che le fatture prodotte da parte opposta, non soltanto hanno efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del
7 prezzo, ma assurgono a piena prova nei confronti di entrambe le parti circa l'esistenza di un corrispondente contratto, essendo state accettate dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (cfr., Cassazione Civile, Sez. II,
19/07/2011, n. 15832; Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza n. 26801 del 21.10.2019).
In altri termini, il riconoscimento sopra evidenziato comporta l'accettazione delle fatture medesime, contestate solo con riferimento alla loro generale ed astratta idoneità a provare la pretesa del creditore – e, quindi, inadeguatamente disconosciute
–, considerato che manca anche una specifica contestazione dell'opponente in ordine alla correttezza degli importi indicati nelle fatture in atti.
Quanto all'inesatto adempimento sul quale l'opponente basa la sua richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto, oltre che la domanda riconvenzionale di condanna dell'opposta al risarcimento dei dedotti danni “arrecati all'automezzo tg. CJ537NY a
seguito dell'intervento di cambio olio del cambio eseguito in maniera imperita,
negligente e assolutamente non a regola d'arte” (cfr. pag. 4 dell'atto di opposizione),
va rilevato che l'assunto di parte opponente, anche sotto il profilo dell'esistenza dei danni de quibus, asseritamente individuati nella “inesorabile rottura del cambio” (cfr. pag. 4 dell'atto di opposizione), risulta smentito dal fatto che, come osservato da parte opposta nella comparsa di costituzione, dalle fatture in atti n. 117 del 29.10.2018, n.
8 Infatti, parte opponente non ha fornito la necessaria prova documentale del dedotto esborso, da parte sua, di euro 7.000,00 per la riparazione del danno di cui alla spiegata domanda riconvenzionale.
Per tali ragioni non sono state ammesse le prove orali richieste dalle parti.
Per le medesime ragioni non può accogliersi la reiterata istanza di ammissione delle prove orali articolate da parte opponente nella sua memoria ex art. 183 VI co. n. 2)
c.p.c.
Pertanto, come sopra anticipato, l'opposizione e la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente devono essere integralmente rigettate, perché esse sono del tutto infondate.
Di conseguenza, l'opposto decreto ingiuntivo va confermato in toto, così come ne va confermata l'esecutorietà, già concessa in corso di causa.
Va, infine, rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta, non emergendo dagli atti di causa elementi idonei ad indurre il Tribunale a ritenere che nella condotta dell'opponente sia ravvisabile il dolo o la colpa grave.
Né può farsi applicazione nell'ipotesi in esame della norma di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
Ed invero, la pronuncia ex art. 96 III comma c.p.c. presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave, ossia la rimproverabilità della condotta del soccombente,
come nel caso di cui al I comma dell'art. 96 c.p.c. (Tribunale di Busto Arsizio,
12/06/2012-Redazione Giuffrè 2012).
Ora, agire (o resistere) in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rivela infondata non costituisce una condotta di per sé rimproverabile, essendo necessaria,
per l'applicazione dell'art. 96, III comma, c.p.c., la sussistenza del dolo o della colpa
9 grave nella condotta processuale di chi agisce o resiste (Tribunale di Catanzaro, Sez.
II, 21/05/2012, n. 1734-Redazione Giuffrè 2012).
Quanto alle spese del presente giudizio, esse, liquidate come in dispositivo con riferimento alle sole fasi effettivamente svoltesi e, quindi, con l'esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione, nonché in considerazione dello scaglione corrispondente al valore della causa e in applicazione dei parametri medi, seguono la regola della soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente, con attribuzione all'Avv.
Francesca Pizza, dichiaratasi antistataria.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando, con sentenza produttiva di effetti –anche per le sue statuizioni sulle spese del giudizio di opposizione – nei confronti, oltre che dell'opponente, della sola semplificata, in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, così provvede:
a) rigetta in toto l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il Decreto
Ingiuntivo n. 2158/2019 emesso dal Tribunale di Nola in data 30.09.2019 e ne conferma, altresì, l'esecutorietà già concessa in corso di causa;
b) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente;
c) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta;
d) condanna la in persona del suo amministratore pro tempore, al Parte_1
pagamento, in favore della Controparte_2
semplificata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, delle spese del giudizio di opposizione, liquidate nell'importo di € 3.397,00 per soli compensi
10 professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'Avv. Francesca Pizza, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Nola il 14.01.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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138 del 30.11.2018, n. 150 del 31.12.2018 e n. 10 del 31.01.2019 – di cui l'opponente non ha specificamente contestato la “Descrizione” dei lavori eseguiti – non risulta che sull'automezzo tg. CJ537NY sia stato effettuato un intervento avente ad oggetto il
“cambio olio del cambio” (cfr. pag. 4 dell'atto di opposizione).
Inoltre – e fermo il carattere dirimente di quanto finora osservato – l'opponente non ha neanche assolto l'onere della prova dell'entità del danno dalla medesima lamentato, che grava sempre sull'asserito danneggiato.