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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/11/2025, n. 9126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9126 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 9485/ 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 12/03/2025 promossa da 1) Parte_1
Nato il 02/02/1976 a RHO (MI) Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 8 20023 CERRO MAGGIORE ITAL.IA rappresentato e difeso dall'Avv. GARAVAGLIA SIMONA presso il cui studio in ha eletto domicilio telematico Parte attrice nei confronti di 2) Controparte_1
Nata il 26/06/1979 a CATANZARO (CZ) Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 35 20005 POGLIANO MILANESE ITALIA Parte convenuta contumace Per_ con i seguenti figli: nata il [...]
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 22 c.p.c. del 26.11.2025 Il difensore di parte attrice dichiara: mi riporto a tutto quanto dedotto e documentato in atti e insistito per l'accoglimento della domanda di revoca formulata in ricorso anche in considerazione della sopravvenuta nascita del quarto figlio del mio assistito come documentata dal certificato di nascita depositato in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Pogliano Milanese il 13.07.2003. Per_ Dall'unione coniugale è nata in data [...] I medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 20.06.2016 dal Tribunale di Milano Successivamente, con sentenza n. 1054/2018 il tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In detto provvedimento era stato previsto, per quanto di rilievo in questa sede, l'obbligo del padre di Per_ contribuire al mantenimento della figlia all'epoca minorenne, mediante versamento dlela somma di 250 mensili oltre al 50% delle spese extra assegno Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 12.03.2025 , ha Parte_1 chiesto a parziale modifica della sentenza di divorzio, la revoca dell'obbligo paterno di contribuire al mantenimento della figlia, medio tempore divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_ In particolare, parte attrice ha allegato e documentato che ha concluso il proprio percorso di studi nel 2022 e, dopo circa in anno di sostanziale inattività, ha fatto ingresso nel mondo del lavoro nel settembre 2023. All'udienza del_26.11.2026 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che , nonostante la rituale notifica del ricorso Controparte_1 introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituita in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
Parte attrice ha confermato quanto già allegato in ricorso. Il difensore, invitato ad interloquire sul punto, ha rinunciato alla richiesta di prova orale formulata in atti.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione c.p.c., ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa.
Il procuratore di parte attrice ha insistito nell'accoglimento delle domande svolte e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art 473 bis. 22 IV c.p.c. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 26.11.2025
******* ritenuto
Con riferimento al mantenimento del figlio maggiorenne che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013); che tale principio, con riferimento ai figli maggiorenni, trova conferma nel disposto dell'art. 337- septies c.c. il quale, attribuisce al giudice la facoltà, valutate le circostanze del caso concreto, di disporre in favore dello stesso, qualora non sia economicamente indipendente, il pagamento di un assegno periodico;
che, pertanto, presupposto legittimante la possibilità di imporre ai genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne deve essere ravvisato dalla non autosufficienza incolpevole dello stesso, laddove si consideri che la giurisprudenza di legittimità ha avuto ripetutamente modo di osservare come “in caso di figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda
l'esclusione del diritto al mantenimento, che debbono costituire oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati:
(a) dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
(b) dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (v. ex aliis Cass. Sez. 1 n.
17183-20, Cass. 7 ottobre 2022, n. 29264)
Per_ che, che nel caso di specie risulta in atti che divenuta maggiorenne , ha terminato il proprio percorso formativo nel giugno 2022 e, come comprovato dalla documentazione versata in atti da parte attrice, ha fatto stabilmente ingresso nel mondo del lavoro già a far tempo dal settembre 2023;
che pertanto deve essere accolta la domanda di revoca del contributo avanzata da parte attrice con decorrenza dalla data della domanda , posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno dell'attore e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio;
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e , nella contumacia di parte convenuta a parziale
[...] Controparte_1 modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1054/2018 così provvede:
1. Revoca, con decorrenza dalla domanda giudiziale, l'obbligo di di Parte_1 Per_ contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne per la ragioni di cui in parte motiva;
2. Conferma nel resto per quanto di ragione;
3. Dichiara irripetibili le spese di lite; Si comunichi Così deciso in Milano, il 26.11.2026
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 12/03/2025 promossa da 1) Parte_1
Nato il 02/02/1976 a RHO (MI) Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 8 20023 CERRO MAGGIORE ITAL.IA rappresentato e difeso dall'Avv. GARAVAGLIA SIMONA presso il cui studio in ha eletto domicilio telematico Parte attrice nei confronti di 2) Controparte_1
Nata il 26/06/1979 a CATANZARO (CZ) Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 35 20005 POGLIANO MILANESE ITALIA Parte convenuta contumace Per_ con i seguenti figli: nata il [...]
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 22 c.p.c. del 26.11.2025 Il difensore di parte attrice dichiara: mi riporto a tutto quanto dedotto e documentato in atti e insistito per l'accoglimento della domanda di revoca formulata in ricorso anche in considerazione della sopravvenuta nascita del quarto figlio del mio assistito come documentata dal certificato di nascita depositato in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Pogliano Milanese il 13.07.2003. Per_ Dall'unione coniugale è nata in data [...] I medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 20.06.2016 dal Tribunale di Milano Successivamente, con sentenza n. 1054/2018 il tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In detto provvedimento era stato previsto, per quanto di rilievo in questa sede, l'obbligo del padre di Per_ contribuire al mantenimento della figlia all'epoca minorenne, mediante versamento dlela somma di 250 mensili oltre al 50% delle spese extra assegno Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 12.03.2025 , ha Parte_1 chiesto a parziale modifica della sentenza di divorzio, la revoca dell'obbligo paterno di contribuire al mantenimento della figlia, medio tempore divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_ In particolare, parte attrice ha allegato e documentato che ha concluso il proprio percorso di studi nel 2022 e, dopo circa in anno di sostanziale inattività, ha fatto ingresso nel mondo del lavoro nel settembre 2023. All'udienza del_26.11.2026 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che , nonostante la rituale notifica del ricorso Controparte_1 introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituita in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
Parte attrice ha confermato quanto già allegato in ricorso. Il difensore, invitato ad interloquire sul punto, ha rinunciato alla richiesta di prova orale formulata in atti.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione c.p.c., ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa.
Il procuratore di parte attrice ha insistito nell'accoglimento delle domande svolte e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art 473 bis. 22 IV c.p.c. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 26.11.2025
******* ritenuto
Con riferimento al mantenimento del figlio maggiorenne che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013); che tale principio, con riferimento ai figli maggiorenni, trova conferma nel disposto dell'art. 337- septies c.c. il quale, attribuisce al giudice la facoltà, valutate le circostanze del caso concreto, di disporre in favore dello stesso, qualora non sia economicamente indipendente, il pagamento di un assegno periodico;
che, pertanto, presupposto legittimante la possibilità di imporre ai genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne deve essere ravvisato dalla non autosufficienza incolpevole dello stesso, laddove si consideri che la giurisprudenza di legittimità ha avuto ripetutamente modo di osservare come “in caso di figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda
l'esclusione del diritto al mantenimento, che debbono costituire oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati:
(a) dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
(b) dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (v. ex aliis Cass. Sez. 1 n.
17183-20, Cass. 7 ottobre 2022, n. 29264)
Per_ che, che nel caso di specie risulta in atti che divenuta maggiorenne , ha terminato il proprio percorso formativo nel giugno 2022 e, come comprovato dalla documentazione versata in atti da parte attrice, ha fatto stabilmente ingresso nel mondo del lavoro già a far tempo dal settembre 2023;
che pertanto deve essere accolta la domanda di revoca del contributo avanzata da parte attrice con decorrenza dalla data della domanda , posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno dell'attore e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio;
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e , nella contumacia di parte convenuta a parziale
[...] Controparte_1 modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1054/2018 così provvede:
1. Revoca, con decorrenza dalla domanda giudiziale, l'obbligo di di Parte_1 Per_ contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne per la ragioni di cui in parte motiva;
2. Conferma nel resto per quanto di ragione;
3. Dichiara irripetibili le spese di lite; Si comunichi Così deciso in Milano, il 26.11.2026
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Laura Maria Cosmai