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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/10/2025, n. 2384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2384 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico RI TO, all'udienza del 23 ottobre 2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6290/2024 r.g. e vertente tra
(c.f. , elettivamente domiciliato in Messina Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Marco Di Mauro, che lo rappresenta e difende per procura in atti, opponente
e
(c.f. ), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Messina presso gli uffici dell'avvocatura dell' , CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni del ruolo professionale per procura in atti, opposto oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 25 novembre 2024 ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 01-002773806 notificatagli dall' il 7 CP_1 novembre 2024 nell'assunta sua qualità di “legale rappresentante/responsabile della società
COMPLESSO IL PARNASO”, come tale obbligato in solido per il pagamento della somma di 211,50 euro a titolo di sanzione amministrativa per l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali anno 2020, giusto atto di accertamento n.
.4800.27/02/2024.0109616 del 27 febbraio 2024. CP_1
L' si è costituito in giudizio dando atto dell'annullamento dell'ordinanza e CP_2 chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Udita la discussione delle parti, all'udienza odierna la causa viene trattenuta per la decisione. 2.- L'opponente ha eccepito che l'irrogazione della sanzione si fonda su una motivazione errata in quanto, come si evince dal certificato dell'Agenzia delle Entrate e dal verbale assembleare del 7 febbraio 2018 (in cui si deliberano le sue dimissioni e la nomina di altro soggetto) allegati, egli ha rivestito la carica di amministratore del Condominio in questione solo nel periodo 2015-2018, antecedente alle violazioni contestate. Pertanto, nessuna responsabilità può essergli ascritta per il mancato pagamento delle ritenute relative al
2020.
La circostanza risulta pacifica, atteso che il 21 maggio 2025 l' ha provveduto ad CP_2 annullare in autotutela l'atto impugnato proprio perché “il soggetto destinatario dell'ordinanza - ingiunzione non ricopriva la qualifica di legale rappresentante al momento dell'illecito”.
Dunque, essendo ormai venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia in merito, va dichiarata cessata la materia del contendere.
3.- Le ragioni della decisione e il leale contegno del convenuto giustificano la compensazione per un terzo delle spese del giudizio, che per il resto seguono la soccombenza cd. virtuale e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore, ma applicando i minimi in considerazione della breve durata, della semplicità delle questioni trattate e della proposizione di altro procedimento identico, in 255 euro, di cui 29 per esborsi, oltre accessori con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' a rimborsare all'opponente due terzi delle spese del giudizio, liquidati in CP_1
255 euro, oltre spese generali, iva e cpa, che distrae in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato;
compensa il resto.
Messina, 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro
RI TO
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