CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 358/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3441/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tremestieri Etneo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229020413384 I.C.I. 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229020413384 I.C.I. 2006
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di ER - Casa Comunale 95045 ER CT
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110063806686 I.C.I. 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110063806686 I.C.I. 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato al ER e all'ADER di Catania con p.e.c. consegnate in data 25.3.2024, è impugnata l'intimazione in epigrafe e la cartella quale atto presupposto.
Il ricorrente deduce: mancata notifica della cartella;
la decadenza dal potere di riscossione;
la mancata notifica dell'avviso di accertamento;
il difetto di motivazione;
che l'immobile non è nel suo possesso per devoluzione allo Stato a seguito di procedura esecutiva del Tribunale di Catania.
Il Comune di Catania controdeduce il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il ruolo è stato formato dal Comune di Tremestieri Etneo.
L'ADER controdeduce che la cartella è stata notificata, che il ricorso è inammissibile perché non è chiaro l'oggetto dell'impugnazione, che deve essere chiamato in giudizio il Comune di Tremestieri Etneo.
Il giudice monocratico, all'udienza del 14.1.2026, come da verbale, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso è inammissibile. Agli atti del giudizio non è rinvenibile documentazione attestante l'epoca di ricezione della impugnata intimazione di pagamento. Tale circostanza non consente alla Corte di stabilire se il ricorso sia stato proposto entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della cartella di pagamento.
La Corte di Cassazione (Ordinanza n. 15224/2024) ha affermato il principio di diritto che “in tema di cartella di pagamento, la questione della tempestività del ricorso introduttivo proposto nel rispetto dell'art. 21 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, precede logicamente ogni altra relativa alla validità della cartella di pagamento e anche della sua notifica e, ove il contribuente contesti la validità della notifica, è suo onere dimostrare quando abbia avuto conoscenza dell'atto, ai fini di dare prova della sua tempestiva impugnazione nel termine perentorio di sessanta giorni”.
Il ricorso è inammissibile nei confronti del Comune di ER per carenza assoluta di legittimazione passiva, atteso che il ruolo è stato emesso dal Comune di Tremestieri Etneo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in funzione di giudice monocratico, dichiara inammissibile il ricorso nei termini di cui in motivazione. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore dei resistenti, liquidate per ciascuna di essi in euro 150,00, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Catania il 14 gennaio 2026
Il Giudice monocratico
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3441/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tremestieri Etneo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229020413384 I.C.I. 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229020413384 I.C.I. 2006
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di ER - Casa Comunale 95045 ER CT
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110063806686 I.C.I. 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110063806686 I.C.I. 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato al ER e all'ADER di Catania con p.e.c. consegnate in data 25.3.2024, è impugnata l'intimazione in epigrafe e la cartella quale atto presupposto.
Il ricorrente deduce: mancata notifica della cartella;
la decadenza dal potere di riscossione;
la mancata notifica dell'avviso di accertamento;
il difetto di motivazione;
che l'immobile non è nel suo possesso per devoluzione allo Stato a seguito di procedura esecutiva del Tribunale di Catania.
Il Comune di Catania controdeduce il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il ruolo è stato formato dal Comune di Tremestieri Etneo.
L'ADER controdeduce che la cartella è stata notificata, che il ricorso è inammissibile perché non è chiaro l'oggetto dell'impugnazione, che deve essere chiamato in giudizio il Comune di Tremestieri Etneo.
Il giudice monocratico, all'udienza del 14.1.2026, come da verbale, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso è inammissibile. Agli atti del giudizio non è rinvenibile documentazione attestante l'epoca di ricezione della impugnata intimazione di pagamento. Tale circostanza non consente alla Corte di stabilire se il ricorso sia stato proposto entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della cartella di pagamento.
La Corte di Cassazione (Ordinanza n. 15224/2024) ha affermato il principio di diritto che “in tema di cartella di pagamento, la questione della tempestività del ricorso introduttivo proposto nel rispetto dell'art. 21 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, precede logicamente ogni altra relativa alla validità della cartella di pagamento e anche della sua notifica e, ove il contribuente contesti la validità della notifica, è suo onere dimostrare quando abbia avuto conoscenza dell'atto, ai fini di dare prova della sua tempestiva impugnazione nel termine perentorio di sessanta giorni”.
Il ricorso è inammissibile nei confronti del Comune di ER per carenza assoluta di legittimazione passiva, atteso che il ruolo è stato emesso dal Comune di Tremestieri Etneo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in funzione di giudice monocratico, dichiara inammissibile il ricorso nei termini di cui in motivazione. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore dei resistenti, liquidate per ciascuna di essi in euro 150,00, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Catania il 14 gennaio 2026
Il Giudice monocratico