Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 358
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica della cartella di pagamento

    La Corte rileva che non è stata prodotta documentazione attestante l'epoca di ricezione dell'intimazione, impedendo la verifica della tempestività del ricorso. Si richiama il principio secondo cui è onere del contribuente dimostrare quando ha avuto conoscenza dell'atto per provare la sua tempestiva impugnazione.

  • Rigettato
    Decadenza dal potere di riscossione

    La Corte rileva che non è stata prodotta documentazione attestante l'epoca di ricezione dell'intimazione, impedendo la verifica della tempestività del ricorso. Si richiama il principio secondo cui è onere del contribuente dimostrare quando ha avuto conoscenza dell'atto per provare la sua tempestiva impugnazione.

  • Rigettato
    Mancata notifica dell'avviso di accertamento

    La Corte rileva che non è stata prodotta documentazione attestante l'epoca di ricezione dell'intimazione, impedendo la verifica della tempestività del ricorso. Si richiama il principio secondo cui è onere del contribuente dimostrare quando ha avuto conoscenza dell'atto per provare la sua tempestiva impugnazione.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte rileva che non è stata prodotta documentazione attestante l'epoca di ricezione dell'intimazione, impedendo la verifica della tempestività del ricorso. Si richiama il principio secondo cui è onere del contribuente dimostrare quando ha avuto conoscenza dell'atto per provare la sua tempestiva impugnazione.

  • Rigettato
    Immobile devoluto allo Stato

    La Corte rileva che non è stata prodotta documentazione attestante l'epoca di ricezione dell'intimazione, impedendo la verifica della tempestività del ricorso. Si richiama il principio secondo cui è onere del contribuente dimostrare quando ha avuto conoscenza dell'atto per provare la sua tempestiva impugnazione.

  • Rigettato
    Mancata notifica della cartella di pagamento

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  • Rigettato
    Decadenza dal potere di riscossione

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  • Rigettato
    Mancata notifica dell'avviso di accertamento

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione

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    Immobile devoluto allo Stato

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  • Rigettato
    Decadenza dal potere di riscossione

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    Mancata notifica dell'avviso di accertamento

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  • Rigettato
    Immobile devoluto allo Stato

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    Mancata notifica della cartella di pagamento

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    Immobile devoluto allo Stato

    La Corte rileva che non è stata prodotta documentazione attestante l'epoca di ricezione dell'intimazione, impedendo la verifica della tempestività del ricorso. Si richiama il principio secondo cui è onere del contribuente dimostrare quando ha avuto conoscenza dell'atto per provare la sua tempestiva impugnazione.

  • Accolto
    Difetto di legittimazione passiva del Comune di ER

    Il ricorso è inammissibile nei confronti del Comune di ER per carenza assoluta di legittimazione passiva, atteso che il ruolo è stato emesso dal Comune di Tremestieri Etneo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 358
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 358
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo