Decreto cautelare 10 dicembre 2021
Ordinanza collegiale 13 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 11 febbraio 2022
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00344/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00942/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 942 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Cantelmi, OM AM, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Bergamo, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del decreto di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno emesso dal questore di Bergamo Cat.-OMISSIS-, del 03/09/2021, notificato il 15/09/2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 la dott.ssa UR EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento Cat. -OMISSIS- del 3 settembre 2021, notificato il 15 settembre 2021, la Questura di Bergamo rigettava l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi lavorativi presentata da -OMISSIS-, cittadino marocchino.
Il provvedimento negativo era motivato dall’assenza di documentazione comprovante l’effettiva attività lavorativa, la capacità reddituale e il possesso di un’idonea sistemazione alloggiativa ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 286/1998. Si dava in particolare conto (i) della mancata presentazione a tutti gli appuntamenti fissati per l’acquisizione delle impronte digitali e per la produzione della documentazione richiesta, (ii) degli esiti delle verifiche nelle banche dati di INPS e Agenzia delle Entrate, secondo cui l’interessato – pur titolare di attività autonoma dal 2014 – non avrebbe svolto attività lavorativa regolare e censibile dal maggio 2019, avrebbe presentato solo saltuarie dichiarazioni dei redditi e non avrebbe versato i contributi obbligatori. Nella valutazione complessiva dell’interessato, si teneva poi conto della circostanza che lo straniero risultava segnalato in data 2 marzo 2019 come assuntore abituale di sostanze stupefacenti (cocaina) ex art. 75 d.P.R. 309/1990 e del fatto che lo straniero non avesse alcun familiare regolarmente soggiornante in Italia.
2. Avverso il citato decreto, l’interessato ha proposto ricorso deducendo l’illegittimità del provvedimento per i seguenti motivi, in sintesi:
(i) violazione degli artt. 7 e 10 bis L. 241/1990, poiché la Questura avrebbe indirizzato le comunicazioni di avvio del procedimento e di preavviso di rigetto all’indirizzo pec dal quale era stata presentata in un primo tempo l’istanza, indirizzo diverso dal domicilio eletto presso il difensore comunicato alla Questura ai fini della partecipazione procedimentale;
(ii)eccesso di potere per difetto di motivazione o di istruttoria, poiché il ricorrente si sarebbe invece trovato nell’impossibilità di partecipare all’appuntamento dell’11 agosto per essere in isolamento fiduciario per l’emergenza pandemica;
(iii) carenza e travisamento istruttorio sulla situazione reddituale e lavorativa del ricorrente (che sarebbe invece titolare di redditi per € 12.100 nel 2020) e della situazione abitativa (poiché avrebbe prodotto una dichiarazione di ospitalità del fratello); inoltre, sarebbe irrilevante la qualità di assuntore di sostanze stupefacenti, poiché accertata in data antecedente al rilascio del primo titolo di soggiorno di cui si chiedeva il rinnovo.
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio in data 13 dicembre 2021, depositando memoria e documenti a seguito dell’ordinanza istruttoria di questo Tar n. 35 del 12 gennaio 2022.
4. La domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato è stata rigettata dal Tar con ordinanza n. -OMISSIS- dell’11 febbraio 2022.
5. In vista dell’udienza di trattazione di merito del ricorso, la difesa del ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie domande.
6. All’udienza straordinaria del 6 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il primo e il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente, poiché in sostanza entrambi afferenti all’omissione delle garanzie partecipative procedimentali.
7.1. È pacifico tra le parti ed emerge dai documenti versati in atti (cfr. docc. 5, 6 e 7 del Ministero) che la convocazione ai fini della presentazione in Questura e la comunicazione ex art. 10- bis L. n. 241/1990 del 12 agosto 2021 sono state indirizzate dalla Questura all’indirizzo pec «-OMISSIS-», in ragione del fatto che lo stesso indirizzo fosse stato utilizzato per la richiesta di appuntamento da parte dell’interessato.
7.2. Come emerge sia dalla consultazione dei pubblici registri sia dalla visura prodotta dal ricorrente (cfr. doc. 16), l’indirizzo in questione non è tuttavia riconducibile all’odierno ricorrente, bensì è intestato a un centro servizi del quale si è evidentemente avvalso, denominato «-OMISSIS-» e avente il seguente codice fiscale «-OMISSIS-».
In effetti, al di là della possibilità di consultazione dei pubblici registri da parte della Questura, la circostanza della non riconducibilità dell’indirizzo all’interessato emerge pure sia dal nome della casella (centro di aiuto), sia dal fatto che la comunicazione in questione facesse riferimento all’invio di documenti per conto di -OMISSIS-.
7.3. Si deve dare ulteriormente atto che l’interessato deposita in giudizio un’elezione di domicilio presso il proprio difensore OM AM datata 24 febbraio 2021 e indirizzata all’ufficio immigrazione della Questura di Bergamo (doc. 8 del ricorrente), affermando di averla depositata nel procedimento amministrativo. Ancorché il documento non sia accompagnato da una pec di trasmissione alla Questura o da timbro di protocollo della medesima, il Collegio rileva che la circostanza dell’intervenuta elezione di domicilio non è specificamente contestata dalla difesa dell’amministrazione. Si deve conseguentemente fare applicazione del principio di non contestazione di cui all’art. 64, comma 2, c.p.a. e ritenere il documento validamente depositato nel procedimento amministrativo, con conseguente operatività dell’elezione di domicilio così compiuta.
7.4. A fronte della situazione di fatto così ricostruita, il Collegio ritiene fondati i motivi con cui il ricorrente lamenta l’omissione delle garanzie di partecipazione procedimentale e, in particolare, il mancato ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda.
In effetti, nessuna certezza circa la ricezione della comunicazione da parte dell’interessato può derivare dall’utilizzo di un indirizzo pec che, ancorché utilizzato in una precedente occasione, risulta chiaramente intestato a terzi che non hanno alcun collegamento con l’interessato e che peraltro differisce dal domicilio eletto nel corso del procedimento.
7.5. La Questura era invece tenuta a una corretta comunicazione del preavviso adottato ai sensi dell’art. 10- bis L. n. 241/1990; né l’amministrazione ha potuto dimostrare in giudizio che il rigetto fosse l’unico esito possibile del procedimento, ai sensi art. 21- octies , II comma, L. n. 241/1990, con particolare riferimento all’inserimento sociale e lavorativo dello straniero e alle condizioni astrattamente rilevanti dedotte nel terzo motivo di ricorso.
8. L’accoglimento dei motivi richiamati impone all’amministrazione di riesercitare il potere garantendo la possibilità di partecipazione procedimentale dell’interessato. A ciò consegue l’assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso, afferenti a valutazioni discrezionali che l’amministrazione dovrà compiere tenuto conto delle eventuali osservazioni dell’interessato.
9. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, attesa la peculiarità in fatto della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il decreto del Questore di Bergamo Cat.-OMISSIS- del 3 settembre 2021.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE BR, Presidente
Paolo Nasini, Primo Referendario
UR EL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR EL | GE BR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.