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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/11/2025, n. 2281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2281 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 26/11/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 1824/2025 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Daniela Parte_1
RO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Acerra, via Santolo Riemma n. 4;
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE: A) accogliere la presente istanza anche con riferimento alla richiesta di cui alla espletata fase sommaria e per l'effetto accertare e dichiarare che l'istante, è meritevole della pensione di invalidità civile e\o in subordine dell'assegno di invalidità civile dalla data della domanda amministrativa;
B) si chiede sin da ora il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio a seguito delle carenze sopra evidenziate relativamente a quella già depositata, riservandoci di nominare il consulente di parte;
C) condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari CP_1 del presente giudizio, compresse espletate CTU e CTP anche afferenti alla fase sommaria e con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario…
PER L' : …dichiarare e la tardività del ricorso per quanto dedotto e/o l'inammissibilità dello CP_1 stesso per quanto dedotto o, in subordine, rigettarlo per tutti i motivi innanzi esposti, con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 18.03.2025, la ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P.O. introdotto per l'accertamento dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile e/o all'assegno di invalidità civile, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro la sussistenza dei requisiti sanitari negati dal c.t.u. ivi nominato, a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati sufficientemente evidenziati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di giudizio di ATP non avrebbe correttamente valutato la gravità del quadro patologico obbiettivato, avendo sottovalutato le singole patologie, cui andrebbero attribuiti diversi codici tabellari e maggiori percentuali invalidanti. Secondo la prospettazione di parte, il c.t.u. avrebbe, altresì, omesso di valutare alcune patologie sofferte e, in particolare, quelle a carico dell'apparato cardiovascolare e neurologico.
3. Ciò nonostante, il ricorso non può trovare accoglimento.
Il consulente nominato, sulla scorta della valutazione della documentazione sanitaria presente agli atti e delle risultanze dell'esame obiettivo effettuato, ha ritenuto la ricorrente affetta da “Cod.
N.C. Broncopneumopatia di grado lieve;
Cod.7105. Obesità con complicanze artrosiche”, considerando che “Sulla scorta delle tabelle approvate con D.M. 05.02.92(G.U. 29.02.92) le patologie riscontrate incidono sul quadro funzionale del periziando nella seguente misura:
La Broncopneumopatia di grado lieve è valutabile nella misura del 20%.
L'Obesità con complicanze artrosiche è valutabile nella misura del 31%.
La suddetta affezione è da considerarsi permanente e presente dal 19.06.2023 (data domanda amministrativa)”.
Conclusivamente, il perito riconosceva la sig.ra invalida civile nella misura del 51%. Pt_1
4. Ciò posto, venendo alle doglianze di parte, si assume che il c.t.u. non avrebbe considerato alcune patologie, sebbene certificate dalla documentazione sanitaria prodotta;
in particolare, si duole che “la CTU omette del tutto di analizzare la l'ipoacusia bilaterale di cui è affetta la signora Sul punto vi è ampia documentazione che attesta la patologia della Pt_1 periziata e alla quale deve essere riconosciuto il codice 4005 invalidità 65%.
…non analizza nonostante certificazione in merito la patologia cardiaca di cui è affetta la periziata. La sig.ra è affetta da una cardiopatia ipertensiva alla quale deve essere Pt_1 riconosciuto il codice 6442 invalidità fissa 50%.
…omette del tutto di valutare la sindrome ansioso depressiva reattiva alla quale deve essere riconosciuto il codice 2205 invalidità 25%” (pag. 4 del ricorso).
Con riferimento all'asserita omessa valutazione della ipoacusia bilaterale, si rileva che tale patologia viene solo menzionata in due certificati senza che vi siano esami strumentali a supporto;
il perito, peraltro, in occasione dell'esame degli organi di senso ha rilevato “udito: normoacusia. Ode la voce”.
Quanto poi alle valutazioni espresse in merito alla patologia cardiaca, si osserva che dalla documentazione cardiologica prodotta dall'istante non è dato evincersi uno scompenso emodinamico rilevante o un danno d'organo tale da giustificare l'inquadramento nel codice tabellare 6442 “miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata (II classe
NYHA)”
Infine, in ordine alla dedotta “sindrome ansioso depressiva reattiva”, deve rilevarsi come nel caso di specie manchi uno specifico iter diagnostico e clinico/trattamentale che avvalori una difettività psichica stabile e definita.
Merita, a tal proposito, ricordare che i requisiti “sostanziali” di un certificato medico sono quelli attinenti all'attestazione dei fatti obiettivi tecnicamente rilevabili, passibili anche di eventuale controllo da parte di terzi;
il certificato dovrà, dunque, contenere dati certi, obiettivi, valutabili anche da terzi: sono questi dati obiettivi che conferiscono il valore giuridico del certificato, anche se il rigore obiettivo non significa, però, certezza diagnostica.
Orbene quelli cui fa riferimento la difesa di parte ricorrente sono solo delle attestazioni prive dei requisiti sostanziali in quanto non contenenti dati obiettivi valutabili da terzi, ovvero come il medico certificatore è giunto alla diagnosi che viene annotata. Trattasi, in conclusione, di attestazioni a carattere eminentemente descrittivo e anamnestico che non corroborano un percorso diagnostico né un continuum di malattia, ma semplici annotazioni estemporanee, come tali, correttamente non considerate dal consulente tecnico in diagnosi.
4.1. Quanto alle ulteriori censure mosse alla consulenza tecnica – nella misura in cui contestano la scarsa considerazione della gravità del quadro patologico obbiettivato, attribuendo una maggiore percentuale invalidante e/o un diverso codice tabellare alle patologie obbiettivate – si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal c.t.u., che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e/o lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Dette censure, invero, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Trib. Roma, sez. lav., 2 maggio 2017; Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004, Cass.
3519/2001; Cass, n. 2151/2004, Cass. n. 7273/2011).
Di contro, le conclusioni del c.t.u., in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie da questo Giudicante.
5. In definitiva, gli stati patologici della richiedente le prestazioni sono quelli accertati dal c.t.u. ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
per tutte le motivazioni esposte, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale.
L'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali richieste.
6. In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite. Le spese di c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità civile né dell'assegno di invalidità civile;
• Dichiara irripetibili le spese di lite;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1 Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 26/11/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 26/11/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 1824/2025 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Daniela Parte_1
RO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Acerra, via Santolo Riemma n. 4;
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE: A) accogliere la presente istanza anche con riferimento alla richiesta di cui alla espletata fase sommaria e per l'effetto accertare e dichiarare che l'istante, è meritevole della pensione di invalidità civile e\o in subordine dell'assegno di invalidità civile dalla data della domanda amministrativa;
B) si chiede sin da ora il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio a seguito delle carenze sopra evidenziate relativamente a quella già depositata, riservandoci di nominare il consulente di parte;
C) condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari CP_1 del presente giudizio, compresse espletate CTU e CTP anche afferenti alla fase sommaria e con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario…
PER L' : …dichiarare e la tardività del ricorso per quanto dedotto e/o l'inammissibilità dello CP_1 stesso per quanto dedotto o, in subordine, rigettarlo per tutti i motivi innanzi esposti, con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 18.03.2025, la ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P.O. introdotto per l'accertamento dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile e/o all'assegno di invalidità civile, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro la sussistenza dei requisiti sanitari negati dal c.t.u. ivi nominato, a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati sufficientemente evidenziati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di giudizio di ATP non avrebbe correttamente valutato la gravità del quadro patologico obbiettivato, avendo sottovalutato le singole patologie, cui andrebbero attribuiti diversi codici tabellari e maggiori percentuali invalidanti. Secondo la prospettazione di parte, il c.t.u. avrebbe, altresì, omesso di valutare alcune patologie sofferte e, in particolare, quelle a carico dell'apparato cardiovascolare e neurologico.
3. Ciò nonostante, il ricorso non può trovare accoglimento.
Il consulente nominato, sulla scorta della valutazione della documentazione sanitaria presente agli atti e delle risultanze dell'esame obiettivo effettuato, ha ritenuto la ricorrente affetta da “Cod.
N.C. Broncopneumopatia di grado lieve;
Cod.7105. Obesità con complicanze artrosiche”, considerando che “Sulla scorta delle tabelle approvate con D.M. 05.02.92(G.U. 29.02.92) le patologie riscontrate incidono sul quadro funzionale del periziando nella seguente misura:
La Broncopneumopatia di grado lieve è valutabile nella misura del 20%.
L'Obesità con complicanze artrosiche è valutabile nella misura del 31%.
La suddetta affezione è da considerarsi permanente e presente dal 19.06.2023 (data domanda amministrativa)”.
Conclusivamente, il perito riconosceva la sig.ra invalida civile nella misura del 51%. Pt_1
4. Ciò posto, venendo alle doglianze di parte, si assume che il c.t.u. non avrebbe considerato alcune patologie, sebbene certificate dalla documentazione sanitaria prodotta;
in particolare, si duole che “la CTU omette del tutto di analizzare la l'ipoacusia bilaterale di cui è affetta la signora Sul punto vi è ampia documentazione che attesta la patologia della Pt_1 periziata e alla quale deve essere riconosciuto il codice 4005 invalidità 65%.
…non analizza nonostante certificazione in merito la patologia cardiaca di cui è affetta la periziata. La sig.ra è affetta da una cardiopatia ipertensiva alla quale deve essere Pt_1 riconosciuto il codice 6442 invalidità fissa 50%.
…omette del tutto di valutare la sindrome ansioso depressiva reattiva alla quale deve essere riconosciuto il codice 2205 invalidità 25%” (pag. 4 del ricorso).
Con riferimento all'asserita omessa valutazione della ipoacusia bilaterale, si rileva che tale patologia viene solo menzionata in due certificati senza che vi siano esami strumentali a supporto;
il perito, peraltro, in occasione dell'esame degli organi di senso ha rilevato “udito: normoacusia. Ode la voce”.
Quanto poi alle valutazioni espresse in merito alla patologia cardiaca, si osserva che dalla documentazione cardiologica prodotta dall'istante non è dato evincersi uno scompenso emodinamico rilevante o un danno d'organo tale da giustificare l'inquadramento nel codice tabellare 6442 “miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata (II classe
NYHA)”
Infine, in ordine alla dedotta “sindrome ansioso depressiva reattiva”, deve rilevarsi come nel caso di specie manchi uno specifico iter diagnostico e clinico/trattamentale che avvalori una difettività psichica stabile e definita.
Merita, a tal proposito, ricordare che i requisiti “sostanziali” di un certificato medico sono quelli attinenti all'attestazione dei fatti obiettivi tecnicamente rilevabili, passibili anche di eventuale controllo da parte di terzi;
il certificato dovrà, dunque, contenere dati certi, obiettivi, valutabili anche da terzi: sono questi dati obiettivi che conferiscono il valore giuridico del certificato, anche se il rigore obiettivo non significa, però, certezza diagnostica.
Orbene quelli cui fa riferimento la difesa di parte ricorrente sono solo delle attestazioni prive dei requisiti sostanziali in quanto non contenenti dati obiettivi valutabili da terzi, ovvero come il medico certificatore è giunto alla diagnosi che viene annotata. Trattasi, in conclusione, di attestazioni a carattere eminentemente descrittivo e anamnestico che non corroborano un percorso diagnostico né un continuum di malattia, ma semplici annotazioni estemporanee, come tali, correttamente non considerate dal consulente tecnico in diagnosi.
4.1. Quanto alle ulteriori censure mosse alla consulenza tecnica – nella misura in cui contestano la scarsa considerazione della gravità del quadro patologico obbiettivato, attribuendo una maggiore percentuale invalidante e/o un diverso codice tabellare alle patologie obbiettivate – si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal c.t.u., che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e/o lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Dette censure, invero, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Trib. Roma, sez. lav., 2 maggio 2017; Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004, Cass.
3519/2001; Cass, n. 2151/2004, Cass. n. 7273/2011).
Di contro, le conclusioni del c.t.u., in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie da questo Giudicante.
5. In definitiva, gli stati patologici della richiedente le prestazioni sono quelli accertati dal c.t.u. ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
per tutte le motivazioni esposte, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale.
L'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali richieste.
6. In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite. Le spese di c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità civile né dell'assegno di invalidità civile;
• Dichiara irripetibili le spese di lite;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1 Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 26/11/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno