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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 08/10/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1463/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa EF DEIANA Presidente dott.ssa SU ZANDA Giudice rel. dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1463/2025, avente per oggetto “divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
nata in [...] il [...] (C.F. ), entrambi Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in SA in viale Umberto I n.72 presso e nello studio dell'Avv. Fabiana
DD (C.F. ), che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso C.F._3 introduttivo
RICORRENTI
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473bis.51 ss., c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 29/04/2025, contenente le condizioni reddituali e gli obblighi a carico delle parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e confermate nel verbale d'udienza del
02/10/2025.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti, anche in riferimento all'operazione di trasferimento immobiliare oggetto dell'accordo, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in data
***
I coniugi hanno contratto matrimonio in SASSARI Parte_1 Parte_2 in data 04/09/1999 nozze regolarmente trascritte presso i registri dello stato civile del Comune di
SA per l'anno 1999, Atto 303, Parte 2, Serie A dalla cui unione sono nati i figli Persona_1 il 18/04/2002 non economicamente indipendente e il 04/12/2003, economicamente Persona_2 autosufficiente.
Le parti si sono in seguito separate con decreto di omologa del Tribunale di SA del 10/02/2022,
RG 2097/2021, n. 1217/2022.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di SA, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SASSARI in data 04 settembre
1999 tra (C.F. ) nato a [...] il [...] ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] e (C.F. ), nata in Parte_2 C.F._2
SA (SS) il 05/02/1972 ivi residente in [...], nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di SASSARI (SS) Anno
1999, Atto 303, Parte 2, Serie A, alle condizioni congiunte rassegnate dalle parti nel verbale di udienza del 02/10/2025 ( contenente trasferimento immobiliare a risoluzione della crisi coniugale) da intendersi qui integralmente richiamate, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SASSARI (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
Spese interamente compensate
Così deciso in SA nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa EF NA
Il giudice relatore
Dott.ssa SU ND
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa EF DEIANA Presidente dott.ssa SU ZANDA Giudice rel. dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1463/2025, avente per oggetto “divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
nata in [...] il [...] (C.F. ), entrambi Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in SA in viale Umberto I n.72 presso e nello studio dell'Avv. Fabiana
DD (C.F. ), che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso C.F._3 introduttivo
RICORRENTI
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473bis.51 ss., c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 29/04/2025, contenente le condizioni reddituali e gli obblighi a carico delle parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e confermate nel verbale d'udienza del
02/10/2025.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti, anche in riferimento all'operazione di trasferimento immobiliare oggetto dell'accordo, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in data
***
I coniugi hanno contratto matrimonio in SASSARI Parte_1 Parte_2 in data 04/09/1999 nozze regolarmente trascritte presso i registri dello stato civile del Comune di
SA per l'anno 1999, Atto 303, Parte 2, Serie A dalla cui unione sono nati i figli Persona_1 il 18/04/2002 non economicamente indipendente e il 04/12/2003, economicamente Persona_2 autosufficiente.
Le parti si sono in seguito separate con decreto di omologa del Tribunale di SA del 10/02/2022,
RG 2097/2021, n. 1217/2022.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di SA, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SASSARI in data 04 settembre
1999 tra (C.F. ) nato a [...] il [...] ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] e (C.F. ), nata in Parte_2 C.F._2
SA (SS) il 05/02/1972 ivi residente in [...], nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di SASSARI (SS) Anno
1999, Atto 303, Parte 2, Serie A, alle condizioni congiunte rassegnate dalle parti nel verbale di udienza del 02/10/2025 ( contenente trasferimento immobiliare a risoluzione della crisi coniugale) da intendersi qui integralmente richiamate, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SASSARI (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
Spese interamente compensate
Così deciso in SA nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa EF NA
Il giudice relatore
Dott.ssa SU ND